Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanze Interpello 15 Novembre 2012
Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanze Interpello 15 Novembre 2012
ID 21321 | 06.02.2024 / In allegato
Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011
Con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 è stata istituita la Commissione per gli interpelli prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81) ed è stato attivato l’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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I quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati alla Commissione per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
Le istanze di interpello trasmesse da soggetti non appartenenti alle categorie indicate o privi dei requisiti di generalità non potranno essere istruite. Non saranno pertanto istruiti i quesiti trasmessi, ad esempio, da studi professionali, associazioni territoriali dei lavoratori o dei datori di lavoro, Regioni, Province e Comuni.
Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. Prima di inoltrare l’istanza si prega di verificare:
- che il quesito, concernente l’interpretazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro sia di carattere generale e non attenga a problematiche aziendali specifiche;
- che il soggetto firmatario rientri nelle categorie indicate.
Interpelli del 15 Novembre 2012:
Interpello 2 del 15 novembre 2012 art. 12, decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni - risposta al quesito relativo alla formazione degli addetti al primo soccorso.
Interpello 3 del 15 novembre 2012 art. 12, decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni - requisiti del personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione - Articolo 82 D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Interpello 4 del 15 novembre 2012 art. 12, decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni - risposta al quesito relativo all'obbligo di designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nella aziende fino a dieci lavoratori.
Interpello 5 del 15 novembre 2012 art. 12, decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni - risposta al quesito relativo alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato, disciplinata dall'art. 28 c. l e 1bis d.lgs. 81/08 e dalle indicazioni metodologiche deliberate in data 17.11.2010 dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza del lavoro.
Interpello 6 del 15 novembre 2012 art. 12, decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni - risposta al quesito relativo alle disposizioni in materia di fumo passivo nei luoghi di lavoro.
Interpello 7 del 15 novembre 2012 art. 12, decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni - valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni nelle aziende fino a 10 lavoratori.
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Interpello 1 del 15 novembre 2012.pdf |
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Interpello 2 del 15 novembre 2012.pdf |
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Interpello 3 del 15 novembre 2012.pdf |
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Interpello 4 del 15 novembre 2012.pdf |
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Interpello 5 del 15 novembre 2012.pdf |
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Interpello 6 del 15 novembre 2012.pdf |
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Interpello 7 del 15 novembre 2012.pdf |
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Cassazione Civile Sez. Lav. n. 29756 | 12 Ottobre 2022
Cassazione Civile Sez. Lav. del 12 Ottobre 2022 n. 29756
ID 21319 | 06.02.2024
Cassazione Civile, Sez. Lav., 12 ottobre 2022, n. 29756 - La lavoratrice assente per malattia oltre i 60 gg. non può rimanere in attesa che il DL organizzi la visita di idoneità. E' dovere del lavoratore, una volta cessata la malattia, tornare al lavoro
Presidente Raimondi
Relatore Di Paola
con la sentenza impugnata è stata confermata la pronuncia del Tribunale di Napoli con la quale era stata rigettata l'azione promossa da C.E. nei confronti della "(omissis). s.r.l." volta al conseguimento della declaratoria di invalidità del licenziamento - con conseguente ordine di reintegrazione e statuizione di condanna risarcitoria - intimato con lettera del 10 aprile 2017 dalla società per essere la lavoratrice rimasta ingiustificatamente assente dal lavoro dal 14 febbraio 2017 al 2 marzo 2017;
per la cassazione della decisione ha proposto ricorso C.E., affidato a tre motivi;
la "( omissis) s.r.l." ha resistito con controricorso;
le parti hanno entrambe depositato memoria;
il P.G. non ha formulato richieste.
con il primo motivo la ricorrente - denunciando nullità della sentenza e del procedimento per violazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48 e ss., artt. 112 e 414 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 - si duole che il giudice del gravame abbia affermato, contrariamente al vero, che la medesima aveva lamentato per la prima volta solo in sede di reclamo l'illegittimità della condotta della società (anche) per non aver quest'ultima effettuato la convocazione a visita medica per l'accertamento dell'idoneità al lavoro nel periodo di assenza ritenuta ingiustificata;
con il secondo motivo - denunciando violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 41,artt. 1217,2119 e 2727 c.c., art. 2729 c.c., comma 1, e L. n. 604 del 1966, art. 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - lamenta che il predetto giudice abbia trascurato di considerare che, dovendo la visita medica per l'accertamento dell'idoneità al lavoro eseguirsi "a cura e spese del datore di lavoro", essa ricorrente, assente per malattia per più di sessanta giorni continuativi e non convocata a visita, avrebbe dovuto ritenersi assente giustificata a prescindere dall'invio o meno di certificati medici;
con il terzo motivo - denunciando nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 - si duole che la Corte territoriale non abbia ammesso i mezzi di prova richiesti da essa ricorrente sin dal ricorso introduttivo della lite e ribaditi nell'atto di reclamo al fine di dimostrare - con valenza di decisività ai fini del riconoscimento dell'illiceità del motivo di licenziamento comportante la nullità dello stesso - l'insalubrità della postazione lavorativa appositamente creata dall'azienda e il contegno gratuitamente vessatorio e provocatorio della società.
il primo motivo è inammissibile, già sol perché il profilo di doglianza in esso contenuto è privo di decisività, avendo il giudice del reclamo comunque ritenuto infondate le argomentazioni prospettate dalla ricorrente (quanto alla asserita sussistenza di una giustificazione delle assenze), sul rilievo che quest'ultima non aveva offerto la sua prestazione lavorativa con una missiva, sicché la società non poteva presumere una continuazione dello stato di malattia, nè avrebbe potuto, in assenza della lavoratrice, attivare il controllo del medico competente;
il secondo motivo è da disattendere, poiché il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 41, non autorizza il lavoratore assente per malattia oltre i sessanta giorni continuativi a rimanere in attesa dell'iniziativa datoriale finalizzata all'effettuazione della visita di idoneità; è infatti dovere del lavoratore medesimo, una volta cessato lo stato di malattia, presentarsi al lavoro (cfr., sul punto, Cass. 27/03/2020, n. 7566, secondo cui "In tema di sorveglianza sanitaria D.Lgs. n. 81 del 2008, ex art. 41, la visita medica a seguito di assenza del lavoratore superiore a 60 giorni, quale misura necessaria a tutelare l'incolumità e la salute del prestatore di lavoro, deve precedere l'assegnazione alle medesime mansioni svolte prima dell'inizio dell'assenza e la sua omissione giustifica l'astensione ex art. 1460 c.c., dall'esecuzione di quelle mansioni mansionii ma non anche la mancata presentazione sul posto di lavoro, ben potendo il datore di lavoro disporre, nell'attesa della visita medica, l'eventuale e provvisoria diversa collocazione del lavoratore nell'impresa");
del resto, la presentazione al lavoro della ricorrente il giorno 28 dicembre 2016 è stata plausibilmente ritenuta dal giudice del gravame non utile a giustificare le assenze dal 14 febbraio 2017 al 2 marzo 2017, in quanto, per quanto di effettiva rilevanza, a seguito della mancata accettazione, ad opera del datore, della prestazione lavorativa nel predetto giorno, in difetto di attestazione di idoneità della lavoratrice, erano stati inviati da quest'ultima ulteriori certificati medici attestanti uno stato di malattia per il periodo fino al 13 febbraio 2017; pertanto, è solo a decorrere da tale momento che andava indagato il profilo della giustificazione delle assenze relative ai giorni successivi (nei quali tuttavia la lavoratrice non inviò ulteriore certificazione nè si ripresentò al lavoro);
il terzo motivo è infine inammissibile, in quanto il dedotto motivo illecito non sarebbe, nel caso, determinante (onde la non decisività delle prove a supporto di cui si assume la mancata ammissione), risultando, per quanto sopra detto, comprovata la sussistenza del presupposto della giusta causa, idoneo a sorreggere in via esclusiva l'intimato licenziamento;
le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
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Cassazione Civile Sez. Lav. del 12 Ottobre 2022 n. 29756.pdf |
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ICRP Publication 151 - Occupational Intakes of Radionuclides: Part 5
ICRP Publication 151 - Occupational Intakes of Radionuclides: Part 5
ID 21312 | 06.02.2024
This publication is the fifth and the last in a series dedicated to occupational intakes of radionuclides (OIR), which replaces the Publication 30 series (ICRP, 1979a,b, 1980, 1981, 1988) and Publications 54, 68, and 78 (ICRP, 1989, 1994a, 1997). The first publication of this new series (OIR Part 1) describes the assessment of internal occupational exposure to radionuclides, biokinetic and dosimetric models, methods of individual and workplace monitoring, and general aspects of retrospective dose assessment.
The following publications of the series (OIR Parts 2–5) provide data on individual elements and their radioisotopes, including information on chemical forms encountered in the workplace; a list of principal radioisotopes and their physical half-lives and decay modes; the parameter values of the reference biokinetic models; and data on monitoring techniques for the radioisotopes most commonly encountered in workplaces. For most of the elements, reviews of data on inhalation, ingestion, and systemic biokinetics are also provided.
Dosimetric data provided in the printed publications of the series include tables of committed effective dose per intake (Sv per Bq intake) for inhalation and ingestion, tables of committed effective dose per content (Sv per Bq measurement) for inhalation, and graphs of retention and excretion data per Bq intake for inhalation. These data are provided for all absorption types and for the most common isotope(s) of each element.
The online electronic files that accompany the OIR series of publications contain a comprehensive set of committed effective and equivalent dose coefficients, committed effective dose per content functions, and reference bioassay functions. Data are provided for inhalation, ingestion, and direct input to blood. This publication provides the above data for the following elements: beryllium, fluorine, sodium, magnesium, aluminium, silicon, chlorine, potassium, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, nickel, copper, gallium, germanium, arsenic, selenium, bromine, rubidium, rhodium, palladium, silver, cadmium, indium, tin, hafnium, tantalum, tungsten, rhenium, osmium, platinum, gold, mercury, thallium, astatine, and francium. Additional dosimetric data for exposure from submersion in a cloud of gas are given in Annex A for the noble gases neon, argon, krypton, and xenon.
ICRP, 2022. Occupational Intakes of Radionuclides: Part 5. ICRP Publication 151. Ann. ICRP 51 (1–2).
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Fonte: ICRP International Commission on Radiological Protection
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ICRP Publication 137 - Occupational Intakes of Radionuclides: Part 3
ICRP Publication 137 - Occupational Intakes of Radionuclides: Part 3
ID 21310 | 06.02.2024
The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection (ICRP, 2007) introduced changes that affect the calculation of effective dose, and implied a revision of the dose coefficients for internal exposure, published previously in the Publication 30 series (ICRP, 1979, 1980, 1981, 1988) and Publication 68 (ICRP, 1994). In addition, new data are now available that support an update of the radionuclide-specific information given in Publications 54 and 78 (ICRP, 1988a, 1997b) for the design of monitoring programmes and retrospective assessment of occupational internal doses. Provision of new biokinetic models, dose coefficients, monitoring methods, and bioassay data was performed by Committee 2, Task Group 21 on Internal Dosimetry, and Task Group 4 on Dose Calculations.
A new series, the Occupational Intakes of Radionuclides (OIR) series, will replace the Publication 30 series and Publications 54, 68, and 78. OIR Part 1 has been issued (ICRP, 2015), and describes the assessment of internal occupational exposure to radionuclides, biokinetic and dosimetric models, methods of individual and workplace monitoring, and general aspects of retrospective dose assessment. OIR Part 2 (ICRP, 2016), this current publication and upcoming publications in the OIR series (Parts 4 and 5) provide data on individual elements and their radioisotopes, including information on chemical forms encountered in the workplace; a list of principal radioisotopes and their physical half-lives and decay modes; the parameter values of the reference biokinetic model; and data on monitoring techniques for the radioisotopes encountered most commonly in workplaces.
Reviews of data on inhalation, ingestion, and systemic biokinetics are also provided for most of the elements. Dosimetric data provided in the printed publications of the OIR series include tables of committed effective dose per intake for inhalation and ingestion, tables of committed effective dose per content for inhalation, and graphs of retention and excretion data per Bq intake for inhalation. These data are provided for all absorption types and for the most common isotope(s) of each element. The electronic annex that accompanies the OIR series of publications contains a comprehensive set of committed effective and equivalent dose coefficients, committed effective dose per content functions, and reference bioassay functions. Data are provided for inhalation, ingestion, and direct input to blood.
This third publication in the series provides the above data for the following elements: ruthenium (Ru), antimony (Sb), tellurium (Te), iodine (I), caesium (Cs), barium (Ba), iridium (Ir), lead (Pb), bismuth (Bi), polonium (Po), radon (Rn), radium (Ra), thorium (Th), and uranium (U).
ICRP, 2017. Occupational Intakes of Radionuclides: Part 3. ICRP Publication 137. Ann. ICRP 46(3/4).
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Fonte: ICRP International Commission on Radiological Protection
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ICRP Publication 130 - Occupational Intakes of Radionuclides: Part 1
ICRP Publication 130 - Occupational Intakes of Radionuclides: Part 1
ID 21308 | 06.02.2024
This report is the first in a series of reports replacing Publications 30 and 68 to provide revised dose coefficients for occupational intakes of radionuclides by inhalation and ingestion. The revised dose coefficients have been calculated using the Human Alimentary Tract Model (Publication 100) and a revision of the Human Respiratory Tract Model (Publication 66) that takes account of more recent data. In addition, information is provided on absorption into blood following inhalation and ingestion of different chemical forms of elements and their radioisotopes.
In selected cases, it is judged that the data are sufficient to make material-specific recommendations.
Revisions have been made to many of the models that describe the systemic biokinetics of radionuclides absorbed into blood, making them more physiologically realistic representations of uptake and retention in organs and tissues, and excretion.
The reports in this series provide data for the interpretation of bioassay measurements as well as dose coefficients, replacing Publications 54 and 78. In assessing bioassay data such as measurements of whole-body or organ content, or urinary excretion, assumptions have to be made about the exposure scenario, including the pattern and mode of radionuclide intake, physical and chemical characteristics of the material involved, and the elapsed time between the exposure(s) and measurement.
This report provides some guidance on monitoring programmes and data interpretation.
ICRP, 2015. Occupational Intakes of Radionuclides: Part 1. ICRP Publication 130. Ann. ICRP 44(2).
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Fonte: ICRP International Commission on Radiological Protection
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Stress lavoro correlato: posto il riconoscimento all’origine professionale
Stress lavoro correlato: posto il riconoscimento all’origine professionale
ID 21303 | 05.02.2024 / Download Sentenza confermata Corte d’Appello di Firenze
La Pronuncia n. 559 del 21 settembre 2023 della Corte d’appello di Firenze, accogliendo un ricorso promosso dai legali di Inca, ha infatti riconosciuto la “costrizione lavorativa” come causa esclusiva di Malattia Professionale.
“Gli ambienti di lavoro non sempre rispondono ai bisogni dei lavoratori in termini di benessere: molto spesso – spiega in una nota l’Inca - sono presenti fattori di pressione legati a un eccessivo carico e a ritmi insostenibili che, nel lungo termine, possono avere conseguenze negative sulla salute dei lavoratori”. Tra le problematiche maggiormente lamentate rientrano le malattie psicosomatiche, disturbi del sonno, ansia e depressione che causano disarmonia fra sé stessi e il proprio lavoro, conflitti fra il ruolo svolto in azienda e al di fuori di essa e un grado insufficiente di controllo sulla propria attività.
Alcuni dei rischi che si sono rivelati più nocivi per la salute psichica dei lavoratori sono rappresentati dalla intensità e da orari di lavoro, ma anche dalle condizioni ambientali (rumorosità, escursioni termiche, posture viziate ecc.); fattori che rappresentano un’altra importante sfida per la sicurezza e per la salute nei luoghi di lavoro. È importante sottolineare che la valutazione dello stress lavoro-correlato è parte integrante e fondamentale del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e deve quindi essere effettuata da tutte le aziende che ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008.
Il caso esaminato in giudizio riguarda appunto un lavoratore della grande distribuzione (GDO) con ruolo dirigenziale da oltre 20 anni che, a seguito di reiterate vessazioni, pressioni e contestazioni disciplinari, messe in atto dai suoi superiori e protrattesi per oltre un anno, ha iniziato a manifestare disturbi psichici che lo hanno costretto a lunghi periodi di malattia. Da qui la decisione del lavoratore di rivolgersi all’Inca Cgil di Pisa per avviare la richiesta di riconoscimento del nesso causale; in fase amministrativa però, nonostante le evidenti condizioni di stress cui era stato sottoposto sul posto di lavoro, l’Inail ha ritenuto di dover rigettare la domanda. È stato pertanto necessario adire le vie legali e, grazie all’avvocato Marco Canapicchi, convenzionato con il patronato INCA CGIL, si è arrivati alla sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Pisa accoglieva le ragioni del lavoratore riconoscendo l’origine occupazionale della patologia.
Il dispositivo della sentenza è stato successivamente confermato anche in secondo grado dalla Corte d’Appello di Firenze che, poiché non è stato impugnato dall’Inail, ha reso definitivo il riconoscimento giudiziario. Come Inca CGIL – commenta Sara Palazzoli del collegio di Presidenza – riteniamo fondamentale questa sentenza che rappresenta un grande passo in avanti per l’emersione dello stress- lavorativo come causa di danno cronico alla salute. Quanto deciso dai giudici di merito di primo grado e secondo grado conferma che lo stress derivante dall’organizzazione del lavoro e dalle condizioni ambientali ad esso collegate hanno conseguenze negative per la salute dei lavoratori. Lo stress può anche influire sull’attenzione del lavoratore durante lo svolgimento delle sue mansioni e quindi aumentare il rischio di infortuni.
I danni da lavoro che ne derivano sono ancora ampiamente sottostimati e spesso sono confusi con una qualsiasi malattia comune tutelata da Inps; il che espone i lavoratori ad affrontare enormi difficoltà per l’ottenimento delle tutele di Inail. “Noi, come Patronato ci adoperiamo – continua Palazzoli - affinché i lavoratori si rendano conto dell’importanza di attenzionare il loro benessere psicologico e in caso di necessità o di dubbi, occorre rivolgersi all’Inca Cgil che, con l’aiuto di medici specialisti convenzionati, è in grado di assicurare un’adeguata assistenza medico legale e legale, ed avviare l’eventuale percorso per il giusto riconoscimento del danno da parte di Inail”. Su questo specifico tema, il Patronato Inca CGIL è da tempo impegnato e ha anche attivato una collaborazione con l’Università Cattolica di Roma per l’emersione dello stress da lavoro correlato, con il fine di mettere in campo la giusta tutela per chi si ammala di questa patologia, che pare essere un po’ ‘figlia del nostro tempo’.
Fonte INCA / CGIL
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Indennizzabilità delle malattie professionali non tabellate (da stress / mobbing)
Linee guida direttiva 92/58/CEE segnaletica di sicurezza e salute sul lavoro
Linee guida non vincolanti relative alla direttiva 92/58/CEE / ISO 7010 - Segnaletica di sicurezza e salute sul lavoro / Rev. 2022
ID 21300 | 04.02.2024 / Ultimo aggiornamento: 28/06/2022 (EN)
Queste linee guida spiegano la relazione tra la Direttiva 92/58/CEE e gli attuali standard dell'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO) sulla segnaletica di sicurezza e salute.
Le linee guida non vincolanti sono predisposte dal Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul lavoro (ACSH - Advisory Committee for Safety and Health at Work). L’ACSH è un organismo tripartito e assiste la Commissione europea nella preparazione, attuazione e valutazione delle attività nel campo della SSL.
Le linee guida hanno lo scopo di garantire una maggiore armonizzazione della segnaletica di sicurezza in tutta l'UE chiarendo la normativa applicazione pratica della Direttiva 92/58/CEE; ed il rapporto della direttiva con la norma ISO sulla segnaletica di sicurezza e salute (EN ISO 7010).
La prima parte delle linee guida spiega il contesto giuridico e i requisiti stabiliti dalla Direttiva 92/58/CEE. La direttiva impone ai datori di lavoro di fornire segnaletica di sicurezza e/o salute laddove i rischi non possono essere evitati o adeguatamente ridotti mediante misure di prevenzione tecniche o organizzative.
L'allegato II della direttiva 92/58/CEE descrive le caratteristiche intrinseche della segnaletica di sicurezza e salute e fornisce una panoramica dei segnali che dovrebbero essere utilizzati. L'Allegato II prevede anche la possibilità di utilizzare segnali leggermente diversi, purché trasmettano lo stesso significato e ne rispettino le caratteristiche intrinseche.
La Direttiva 92/58/CEE contiene requisiti minimi vincolanti ed è recepita nelle leggi nazionali degli Stati membri dell'UE.
La norma EN ISO 7010 sulla segnaletica di sicurezza e salute è uno strumento volontario e la Direttiva 92/58/CEE ha la precedenza su tale strumento. Ciò significa che i segnali della norma EN ISO 7010 sono conformi ai requisiti della direttiva purché forniscano lo stesso significato della direttiva e nessuna differenza o adattamento ne modifichi il significato.
La seconda parte delle linee guida descrive in dettaglio una selezione di segnali di sicurezza previsti dalla Direttiva 92/58/CEE e li confronta con i segnali ISO.
L'allegato I delle linee guida fornisce un elenco di riferimenti a varie risorse degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza. Alcuni di questi esempi nazionali fungono da linee guida generali, mentre altri si concentrano su settori o questioni specifici.
L'Allegato II presenta una tabella con una panoramica della segnaletica EN ISO 7010 a confronto con la Direttiva 92/58/CEE.
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2.2. Segnaletica EN ISO 7010 rispetto alla Direttiva 92/58/CEE
Esistono numerosi segnali contenuti nella norma EN ISO 7010 che sono simili ai segnali della Direttiva 92/58/CEE sia nel significato che nell'aspetto generale. La tabella 1 contiene alcuni esempi di tali segni.
Tabella 1.
Collegati
ISO 7010 Raccolta segnaletica di sicurezza - Ed. 2023
Diritto dell'Unione Europea in materia di sicurezza: Direttive Sociali
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
www.tussl.it
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Non binding guidelines regarding directive 92 58 ECC.pdf EC 2022 |
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DPR 13 aprile 1994 n. 336
DPR 13 aprile 1994 n. 336
ID 21294 | 04.02.2024
DPR 13 aprile 1994 n. 336 Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura.
(GU n.131 del 07.06.1994)
Entrata in vigore del decreto: 22/6/1994
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Collegati
Nuove tabelle malattie professionali: confronto tabelle 2008 / 2023
Decreto 10 ottobre 2023
Decreto 11 dicembre 2009
Decreto 10 giugno 2014
La Sorveglianza Sanitaria: panoramica TUS
Sentenza Corte Costituzionale n. 179 del 10 - 18 febbraio 1988
Sentenza CC n. 20510 del 13 ottobre 2015
Sentenza Cassazione Civile n. 20510 del 13 ottobre 2015
ID 21291 | 04.02.2024
Cassazione Civile Sez. Lav. del 13 ottobre 2015 n. 20510 Malattia di origine professionale dipendente dalla esposizione al CVM
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
Data pubblicazione: 13/10/2015
Fatto
1. L.DL., in qualità di erede di G.F., adiva il Tribunale di Venezia quale, chiedendo il riconoscimento nei confronti dell'lnail del diritto alla rendita ai superstiti e all'assegno funerario. Assumeva che il proprio dante causa era deceduto in conseguenza di una malattia di origine professionale dipendente dalla esposizione al CVM, cloruro di vinile monomero, durante il rapporto di lavoro svolto presso il Petrolchimico di Portomarghera. Il Tribunale adito rigettava la domanda sul rilievo della mancata sussistenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa e la malattia contratta. La Corte d'Appello confermava la sentenza.
2. Avverso la sentenza la ricorrente propone ricorso per cassazione affidato a un unico motivo e illustrato con memorie.
Diritto
1. La ricorrente deduce che la Corte territoriale ha ignorato che nel caso di specie la malattia era tabellata alla voce 34 del D.P.R. 13/3/1994 n. 336, che contempla, appunto, tra le altre, le malattie causate da cloruro di vinile, prevedendo un periodo massimo di indennizzabilità illimitato nel caso di malattie neoplastiche. Rileva, pertanto, che la Corte avrebbe dovuto dare ingresso alla prova testimoniale e adeguatamente motivare perché non aveva tenuto conto dell'elaborato peritale del dott. G., che aveva valutato adeguatamente il rischio al quale era stato esposto il lavoratore. Osserva che la Corte inverte l'onere della prova, poiché di fronte a un'infermità neoplastica tabellata e con periodo d'indennizzabilità illimitato spettava all'Inail dimostrare la diversa eziologia dell'infermità.
2 Il motivo è fondato. Come questa Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire in altre occasioni (Cass. 12108/2007) "in effetti le voci 33, 34, 35 e 36 della Tabella, sia di quella approvata con D.P.R. 9 giugno 1975, n. 482 che di quella approvata con D.P.R. 13 aprile 1994, n. 336, riconoscono la dipendenza nelle malattie neoplastiche (con fattore tempo illimitato) dall'esposizione ai fenoli ed omologhi ed al cloruro di vinile e derivati". Ne consegue che la sentenza impugnata è censurabile in primo luogo per non aver preso in esame il problema della natura tabellata o meno della malattia riscontrata all’appellante, con ogni conseguenza in ordine all'onere della prova del rapporto di causalità. E' da rilevare, poi, sotto questo ultimo profilo, che secondo costante giurisprudenza (cfr, tra le altre, Cass. n. 8638 del 2008; Cass. n. 14023 del 2004) nell'Ipotesi di malattia tabellata "vi è l’onere per il lavoratore di dimostrare la presenza del fattore scatenante la malattia fra il materiale abitualmente adoperato nel lavoro, mentre l'istituto assicuratore è onerato di dare la prova dell'inesistenza del nesso eziologico, la quale può consistere solo nella dimostrazione che la malattia sia stata causata da un diverso fattore patogeno, oppure che per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, non sia ricollegabile all'esposizione a rischio, in relazione ai tempi dell'esposizione e di manifestazione della malattìa” (Cass. 27520/2013).
3. Alla luce dei principi richiamati il motivo di ricorso va accolto e, per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia che, procederà alla verifica dell'apporto causale dei denunciati fattori di rìschio presenti nell'ambiente di lavoro e terrà conto della presunzione legale prevista per la malattia tabellata e delle relative conseguenze in punto di onere della prova.
4. Il giudice del rinvio provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Brescia.
Così deciso in Roma il 20/5/2015
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Sentenza Cassazione Civile n. 20510 del 13 ottobre 2015.pdf |
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Tavola Sicurezza: Fattori di rischio e metodi Valutazione
Tavola Sicurezza: Fattori di rischio e metodi di Valutazione | Rev. 23.0 del 14 Settembre 2023
ID 2941 | Rev. 23.0 del 14.09.2023 / In allegato Documento completo
Un Documento mappa di raccordo tra Fattori di Rischio Sicurezza (F) lavoro / riferimento legislativo (L) / metodi Valutazione del Rischio (M) applicabili al singolo Fattore (vedi Schema 1).
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Le novità della Revisione 23.0 Settembre 2023, in breve:
1. Curva di Bradley - DuPont / Note
2. Le Direttive amianto lavoro / Note 2023
3. Piano Mirato di Prevenzione lavorazione della pietra
4. Quesiti PI - risposte in tema di DM 19/05/2022, DPR 1/08/2011 n.151 e DM 18/10/2019
5. Prevenzione respiratoria nelle scuole / Note e Documenti
6. Risoluzione del 21 dicembre 1987
7. Prevenzione incendi per attività ricettive turistico-alberghiere | INAIL
8. Identification of vulnerable EU regions considering asbestos presence and seismic risk / JRC
9. UNI 10898-3:2007 Sistemi protettivi antincendio intonaco spruzzato
10. Legge 23 gennaio 1979 n. 25
11. Istruzione per la protezione dei cantieri RFI
12. Il fit test sui DPI per la protezione delle vie respiratorie prima della loro adozione / UNI 11719
13. Vademecum aggiornamento coordinatori CSP e CSE
14. Decreto Ministero della Salute 24 aprile 2013 / Consolidato
15. GESTIS: Valori limite internazionali agenti chimici (Limiti di esposizione professionale, OEL)
16. Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dagli effetti del calore
17. Decreto 7 aprile 2023
18. Lavori esclusi dal campo di applicazione del Titolo IV TUSSL "cantieri"
19. Aggiornamento periodico formazione CSP CSE
20. Caldaie a tubi da fumo (generatori di vapore) UNI EN 12953-6:2011 / Check list Osservazione e 21. Controlli C1 - C2
21. Decreto Legislativo 10 settembre 1991 n. 304
22. Trabattelli - Quaderno Tecnico cantieri temporanei o mobili / INAIL 2022
23. Trabattelli - Quaderni per immagini / Edizione 2023
24. Repertorio nazionale degli organismi paritetici
25. La creazione di competenze e di consapevolezza dei vari attori del SGSS aziendale settore “Automotive”
26. Il manutentore di estintori d'incendio / Requisiti conformi a UNI 9994-2
27. Decreto-Legge 28 luglio 2023 n. 98
28. Gestione del rischio di esposizione professionale al cristallino
29. Decreto 16 marzo 2023
30. UNI/PdR 149:2023 | Formazione in videoconferenza sincrona
31. Nota INL del 17 giugno 2022 prot. n. 3687
32. Nota del 14/04/2023 prot. n. 2573
33. Circolare n. 3/2003 del 23/05/2003 Prot. 21112 /PR/OP/PONT/CIRC
34. Vademecum MLPS rischi lavorativi esposizione ad alte temperature
35. Temperature percepite: Indice Humidex
36. Nota INL prot. 13 luglio 2023 n. 5056
37. Linee di indirizzo per la prevenzione nelle scuole dei fattori di rischio indoor per allergie e asma
38. Controllo delle acque generatori di Vapore / Tabelle circolare ANCC 30/81
39. La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro
40. NIOSH No 80‐106 / NIOSH No 94-103: Working in Confinated Spaces
41. Modulo nomina Medico Competente (MC) / TUSSL
42. Le fibre artificiali organiche utilizzate come sostitutive dell'amianto
43. Modello lettera di richiamo sicurezza lavoratore
44. Documento di validazione e Rapporto di ispezione scaffalature metalliche / UNI 11636:2023
45. UNI/TR 11886-2 Criteri di scelta protezioni antiurto
46. Lavoro minorile: divieti e deroghe
47. Legge 8 giugno 2023 n. 84
48. DPCM 29 aprile 2022
49. Esposizione ad Agenti Cancerogeni nei Luoghi di lavoro in Italia | INAIL 2023
50. Tecniche avanzate per la gestione dei serbatoi di stoccaggio atmosferico
51. Salita e discesa da PLE a livelli variabili / Note e procedure
52. Linee indirizzo valutazione del rischio reati SSL ex art. 25 septies Dlgs 231/2001 / INAIL 2023
53. Schema di Relazione annuale medico competente / Art. 25 co. 1 lett. i) TUS
54. Decreto 1° agosto 2023 / Registro nazionale tumori
55. Calcolo ventilazione / ricambi d'aria edifici in accordo UNI EN 16798-1
56. Decreto 18 maggio 2023
57. Analisi dei rischi e problematiche gestionali connesse alle apparecchiature delle centrali idroelettriche
58. Disabilità e lavoro: il paradigma della sclerosi multipla
59. Circolare INAIL n. 23 del 1° giugno 2023 / Tutela degli eventi lesivi accaduti a RLS/RLST
60. Circolare INAIL n. 23 del 1° giugno 2023 / Tutela degli eventi lesivi accaduti a RLS/RLST
61. Linee guida - L’installazione dei dispositivi di protezione del conducente capovolgimento / sistemi di ritenzione trattori agricoli o forestali
62. Illustrazioni delle dinamiche infortunistiche in cava | INAIL 2023
63. DD n. 61 del 19 maggio 2023 / Modalità di iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione
64. Guidelines for Limiting Exposure to Electromagnetic Fields (100 kHz to 300 GHz)
65. Decreto Direttoriale n. 60 del 17 maggio 2023 / Modalità di iscrizione elenco medici autorizzati
66. Il rischio scivolamento pavimentazioni luoghi di lavoro: Metodo di prova B.C.R.A. / Tortus
67. ATEX Modulo richiesta informazioni Fabbricante - Datore di Lavoro
68. DVR ATEX | D.Lgs. 81/08 Titolo XI Protezione da atmosfere esplosive
69. Valutazione del rischio biologico / Algoritmo valutazione esposizione agenti biologici
70. CEI EN 50527-1 / Procedura Valutazione esposizione CEM lavoratori con dispositivi medici impiantabili attivi (DMIA)
71. La Sicurezza in ospedale / INAIL
72. La Sicurezza nel Settore Corilicolo
73. Linee guida sugli standard di sicurezza e di igiene del lavoro nel reparto operatorio
74. Addetto censimento MCA in accordo con la norma UNI 11903:2023
75. Guidance for the safe management of hazardous medicinal products at work
76. Preposto sorveglianza PIMUS (Art. 136 c.6 D.Lgs. 81/2008) / Note e Modello nomina
77. Agenti chimici pericolosi - Istruzioni ad uso dei lavoratori | INAIL 2023
78. Nota INL prot. 14 aprile 2023 n. 2572
79. La Prevenzione del Rischio Chimico / Documento di consenso RV 2017
80. Gruppi elettrogeni P ≤ 25 kW: gli obblighi per l'installazione
81. Linee guida lavoratori esposti a Silice Cristallina Respirabile / ER 2020
82. Vademecum sicurezza spine, prese e adattatori
83. Valutazione del rischio chimico: Norma UNI EN 482:2021
84. Tragitto casa-lavoro: Infortunio sul lavoro / Infortunio in itinere - Casi e giurisprudenza
85. Formatore Salute e Sicurezza lavoro / Note
86. Valutazione posture di lavoro: il metodo OWAS
87. Salute e Sicurezza nella movimentazione e nel trasporto delle merci / RV 2008
88. Guida pratica europea conformità ai limiti esposizione professionale formaldeide settore dei pannelli in legno
89. Manuale relativo alla sicurezza nei laboratori che fanno uso di MOGM
90. Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori | INAIL 2023
91. Ponteggi di facciata: Elementi / Designazione / Classificazione
92. Prevenzione incendi per attività di autorimesse | INAIL 2023
93. Accordo Stato Regioni n. 2429 del 26 gennaio 2006
94. Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da agenti fisici ai sensi del decreto legislativo 81/08: Parte 6: Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) / Ed. Dicembre 2022
95. Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da agenti fisici ai sensi del decreto legislativo 81/08: Parte 7: Ultrasuoni / Ed. Dicembre 2022
96. Linea guida sorveglianza sanitaria addetti lavori in quota con funi
97. Vademecum tecnico dei principali adempimenti relativi alla sicurezza e salute nelle attività estrattive / R. U. Dic. 2022
98. Linee di indirizzo per l'applicazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per l'industria chimica
99. Valutare il rischio architettonico negli ambienti di lavoro
100. Le malattie asbesto correlate - Analisi statistica
101. Prevenzioni incendi per attività di ufficio - INAIL 2022
102. Dallo stress lavoro-correlato alla prevenzione dei rischi psicosociali
103. Leadership aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro / Guida pratica - Autovalutazione
104. Biomarcatori urinari di stress ossidativo e il loro ruolo nel biomonitoraggio dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi
105. La rianimazione cardiopolmonare come attività di promozione della cultura della salute e sicurezza nella scuola
106. Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203
107. La disinfezione di dispositivi ed impianti come misura di sicurezza negli ambienti sanitari ed in quelli ad essi assimilabili
108. Locali di lavoro non conformi (vincolati) All. IV D.Lgs. 81/2008 - Autorizzazione (Art. 63. c.5)
109. Rating di legalità: Quadro normativo
110. Analisi dei rischi lavorativi nelle lavanderie industriali
111. Esonero conduzione generatori di vapore - I casi / Note
112. Codice di buone pratiche sulla sicurezza e salute nei porti ILO
113. Biocidi naturali: possibile alternativa per la sicurezza nel settore del restauro e conservazione dei beni culturali
114. Circolare MLPS n. 21 del 16 Novembre 2022 / Esame abilitazione esperti di radioprotezione
115. Regione Lombardia, DD 08 luglio 2014 n. 6551 - Linea guida "Uso delle piattaforme di lavoro elevabili"
116. Il rischio di esposizione a legionella spp. In ambienti di vita e di lavoro
117. Vademecum sicurezza lavoro CVVF / 2022
118. La disinfezione ambientale come misura di sicurezza nelle strutture sanitarie
119. Esposizioni multiple ad agenti oto/neurotossici e rumore in ambito occupazionale: i microrna quali biomarcatori innovativi di effetto epigenetico
120. I semiochimici: Un nuovo approccio in agricoltura e stato dell’arte
121. Modello comunicazione cessazione esercizio, trasferimento di proprietà e spostamento attrezzatura di lavoro / Allegato VII D.Lgs. 81/2008
122. Protezioni antiurto in ambito industriale: UNI/TS 11886-1:2022 e UNI/TR 11886-2:2022
123. La segnaletica temporanea per cantieri stradali / INAIL 2022
124. Modello di istanza di autorizzazione alla deroga ai VLE EMC lavoro (art. 212 TUS)
125. Il Progetto Worklimate e la piattaforma previsionale di allerta rischio calore
126. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2022
127. Vademecum i dispositivi di protezione individuale VVF
128. Vademecum sicurezza nei luoghi di lavoro del CNVVF: Redazione del Documento Valutazione dei Rischi / Dic. 2020
129. Vademecum Sicurezza nei luoghi di lavoro del CNVVF: Redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I) / Dic. 2020
130. Vademecum Sicurezza nei luoghi di lavoro del CNVVF: I provvedimenti attuativi del DLgs 81/08 / Dic. 2020
131. Decreto 30 settembre 2022
132. Vademecum Sicurezza nei luoghi di lavoro del CNVVF: La manutenzione delle strutture e degli impianti degli edifici / Dic. 2020
133. Guidelines on mental health at work / WHO Sept. 2022
134. Check list per la verifica dell’applicazione del D.Lgs. 81/2008 titolo X esposizione ad agenti biologici
135. Risk assessment for biological agents EU-OSHA
136. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL)
137. Technical Rules for Biological Agents (TRBA)
138. La malaria contratta sul lavoro: infortunio sul lavoro
139. Esposizione a endotossine aerodisperse: un rischio biologico occupazionale
140. Progettazione di ambienti dedicati alla manipolazione di sorgenti non sigillate e alla produzione di radiofarmaci
141. Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
142. Sostanze chimiche reprotossiche in ambiente di lavoro
143. UNI EN ISO 13849-1:2023
144. UNI EN 17558:2023 - Ergonomia degli insiemi di DPI
145. UNI EN ISO 13997:2023 - Indumenti di protezione resistenza al taglio
146. IEC 60204-32:2023 / Electrical equipment requirements of hoisting machines
147. UNI EN ISO 3691-4:2023 / Requisiti di sicurezza e verifiche Carrelli industriali senza guidatore a bordo
148. CEI CLC/TR 50713:2023
149. UNI ISO 45002:2023 / Linee guida generali per l'attuazione della UNI ISO 45001:2018
150. Norme della serie CEI EN 62305-X
151. CEI 81-29:2020 / Linee Guida per l'applicazione delle Norme CEI EN 62305
152. UNI 11636:2023 / Validazione delle attrezzature di immagazzinamento
153. UNI EN ISO 23861:2023
154. UNI EN 1004-1:2021 Requisiti di sicurezza trabattelli
155. UNI EN ISO 3691-2:2023 / Carrelli industriali a braccio telescopico
156. UNI EN ISO 3691-3:2023 / Requisiti supplementari per carrelli con posto di guida elevabile
157. UNI EN ISO 6165:2023 / Macchine movimento terra: Identificazione e vocabolario
158. EN 474-X Sicurezza macchine movimento terra: tutte le norme della serie
159. Decreto Impianti 37/2008 (2022) e Guida CEI 306-2:2020 / Note
160. Decreto 29 settembre 2022 n. 192
161. Personale esperto verifica e manutenzione impianti elettrici ATEX / CEI EN 60079-17
162. Vademecum calzature antinfortunistiche / DPI Arti inferiori
163. Vademecum medico competente
164. Vademecum denuncia Infortuni sul lavoro
165. Vademecum stoccaggio di sostanze pericolose
166. Nuovo Accordo Stato-Regioni formazione sicurezza lavoro
167. Regolamento Macchine | Obblighi operatori economici
168. CEI 64-8/5:2021 Allegato 51A | Scelta ed installazione componenti elettrici
Sezione Covid-19
98. La sanificazione nel post Pandemia | La standardizzazione dei processi
99. Il settore della navigazione e della pesca marittima: infortuni e malattie professionali negli anni della pandemia di Covid-19
100. Vademecum Sicurezza nei luoghi di lavoro del CNVVF: Norme e Standard Covid-19 / Dic. 2020
Le novità della Revisione 22.0 Agosto 2022, in breve:
1. https://tussl.it/ (TUSSL / Link | Certifico Srl - IT)
2. RSSP (SPP) obbligatoriamente "interno" all'azienda / Nota
3. Direttore dei lavori e responsabilità sicurezza / Note
4. Decreto 22 marzo 2022 / Individuazione dei datori di lavoro CNVVF
5. Circolare INL n. 1 del 16 febbraio 2022
6. Dirigente per la sicurezza sul lavoro / Atto di nomina
7. Obbligo formazione preposto 2022 - Novità DL 146/2021
8. Modelli Comunicazione preposto appalto e subappalto art. 26 co. 8 bis TUS
9. Modulo nomina / incarico Preposto sicurezza
10. Novità sugli obblighi del Preposto sicurezza (Art. 19 D.Lgs. 81/2008) di cui al D.L. n. 146/2021 / Note
11. Documento CIIP sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
12. Requisiti docenti formazione addetti antincendio - Decreto 2 Settembre 2021
13. Informazione e formazione dei lavoratori addetti antincendio / Decreto 2 Settembre 2021
14. Formazione generale sicurezza lavoratori
15. La procedura per la gestione delle interferenze nei contratti d'appalto
16. UNI 11856-1:2022
17. Inail-Fincantieri - Modelli di Gestione dei Near Miss (MGNM)
18. Sistemi di gestione di salute e sicurezza sul lavoro, bilanci e prospettive
19. Linee di indirizzo SGI - AE
20. Guida informativa per la gestione del rischio caldo - progetto Worklimate
21.Cartelli di carico scaffalature metalliche EN 15635
22. UNI/TS 11805-1-2021 Movimentazione di carichi sospesi carrelli elevatori
23. Linee indirizzo per l’attività di vigilanza sulle attrezzature
24. Funzioni di arresto / Categorie di arresto Macchine / Azionamenti
25. UNI 11720 - Il Manager HSE
26. UNI EN 280-1:2022 Piattaforme di lavoro mobili elevabili
27. UNI EN 13001-3-5:2022 | Apparecchi di sollevamento: ganci fucinati e di fusione
28. UNI EN 13001-3-6:2022 | Apparecchi di sollevamento: Cilindri idraulici
29. UNI EN ISO 4254-1:2022 - Macchine agricole
30. L'accertamento tecnico per la sicurezza delle macchine per imballaggio
31. L’accertamento tecnico per la sicurezza delle macchine alimentari
32. UNI EN 1540:2022 Esposizione nei luoghi di lavoro - Vocabolario
33. CEI EN IEC 62061:2022
34. UNI EN ISO 8996:2022 - Ergonomia dell'ambiente termico
35. Sicurezza Carrelli industriali senza conducente (AGV-LGV) conformi ISO 3691-4:2020
36. EN ISO 3691-X: Norme della serie per la sicurezza dei carrelli industriali / elevatori
37. Carico di lavoro mentale - UNI EN ISO 10075-X
38. UNI EN ISO 9612 Rumore sul lavoro: Strumentazione / Strategia misurazione
39. Le norme della Serie ISO 16321-X: Eye and face protection for occupational use
40. UNI EN 17076:2021 Gru a torre - Sistemi anticollisione
41. UNI EN 16851:2021 Gru - Sistemi di gru leggere
42. Sicurezza macchinari tessili: orditoi
43. Lavoratori portatori di DMIA esposti a sorgenti elettromagnetiche
44. Linee operative organizzazione pulizia e mantenimento efficienza di indumenti DPI – Buona prassi 2012
45. Decreto 20 dicembre 2021 / Decreto DPI lavoro 2022 (ATP)
46. Nuovi modelli scelta DPI lavoro / In accordo Decreto 20 Dicembre 2021 (modifica Allegato VIII D.Lgs. 81/2008)
47. Vademecum DPI contro le cadute dall’alto
48. Imbracature di sicurezza per il corpo: Norme, Requisiti e Registro di controllo
49. Criteri di scelta ed uso dei DPI
50. Vademecum Guanti di Protezione / DPI mani e braccia
51. Sicurezza nei cantieri che beneficiano di agevolazioni fiscali
52. Fornitura di calcestruzzo in cantiere: Chiarimenti / Quadro procedurale
53. D.Lgs. 81/2008 Titolo IV Cantieri temporanei o mobili: Campo di applicazione / Schemi di lettura
54. Vademecum palchi (mostre/fiere)
55. I ponteggi di facciata - Analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee
56. Check list | Schede di verifica ponteggi
57. UNI 11808-X:2021 | Registro di controllo reti di sicurezza (Tipo XS e YS)
58. Valutazione rischio MMC/DMS Metodi Indicatori Chiave (KIM) BAUA
59. Guida all'analisi della qualità delle valutazioni dei rischi e delle misure di gestione dei rischi sotto il profilo della prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici / DMS
60. Disturbi Muscolo Scheletrici (DMS) - Alleggeriamo il carico - CIIP
61. Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da agenti fisici ai sensi del decreto legislativo 81/08 / Ed. Luglio 2021
62. Corretta progettazione acustica di ambienti di lavoro industriali e non Manuale operativo INAIL, 2021
63. FAQ PAF Rumore - Titolo VIII Capo II TUS
64. Vademecum DPI Protettori dell’udito
65. Modello PARE: Programma Aziendale di Riduzione dell’Esposizione (PARE) al rumore / Conforme UNI 11347:2015
66. Il protocollo di sorveglianza sanitaria MC lavoro: Note / Modello
67. Crediti formativi medici competenti - Art. 38 D.Lgs. 81/08
68. Vademecum per il medico competente della Pubblica Amministrazione
69. Valutazione rischio dei manufatti contenenti amianto Algoritmo VERSAR
70. Good Practice Guide Silice NEPSI
71. Le malattie asbesto correlate
72. Amianto naturale e ambienti di lavoro
73. UNI 11870:2022 / Criteri censimento amianto strutture edilizie, macchine e impianti
74. Linee guida ILO rischi biologici 2022 / Technical guidelines on biological hazards 2022
75. Rischio biologico nelle attività Agro-Zootecniche
76. Rischio di esposizione a micobatteri non tubercolari in ambienti di vita e di lavoro
77. Decreto 27 dicembre 2021 / Agenti biologici lavoro (ATP)
78. Calcolo OEL Solventi idrocarburici e ossigenati con metodo RCP (Reciprocal Calculation Procedure)
79. La stampa 3d e le implicazioni per la salute dei lavoratori
80. Campionamenti di polveri inalabili e respirabili
81. Esposizione occupazionale a formaldeide in laboratorio di anatomia patologica
82. Gli Ftalati in ambienti di vita e di lavoro
83. Il rischio da sostanza pericolose per acconciatori ed estetiste
84. Cappe chimiche: Guida installazione, uso e manutenzione
85. Vademecum Attrezzature captazione e separazione fumi saldatura EN ISO 21904-1:2020
86. Accordo quadro HOSPEEM e FSESP 2010
87. Lista di controllo generale non esaustiva per la valutazione dei rischi durante il telelavoro
88. Accordo quadro europeo sul telelavoro 16 luglio 2002
89. Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile
90. Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche
91. Lavoro agile / Smart working | Normativa
92. Modulo Informativa lavoratori sicurezza lavoro agile
93. Informativa Salute e Sicurezza nel lavoro Agile art. 22 co.1 L. 81/2017
94. Esperienza di lavoro agile: impatti sul benessere e le condizioni di lavoro
95. Linee di indirizzo per la gestione dei rischi in modalità smart working
96. Formazione addetti primo soccorso
97. Check list Documenti sicurezza da tenere in azienda
98. Circolare DCPREV 14804 del 06 ottobre 2021
99. Circolare DCPREV n. 15472 del 19 Ottobre 2021
100. Circolare VVF n. 9533 del 4 luglio 2022
101.UNI 10779:2021 | Progettazione rete di idranti
102. UNI 10779 Interventi su reti idranti antincendio esistenti: note
103. Planimetrie per l'emergenza: UNI ISO 23601
104. Curva di incendio standard ISO 834
105. Testo coordinato DPR 151/2011 e DM 07/08/2012
106. Linea guida per le prestazioni di ingegneria antincendio | CNI 2021
107. Reazione al fuoco
108. Linee guida GNL
109. Guida tecnica Impianti di stoccaggio di GNL VVF
110. Formazione antincendio | Slide corsi di formazione VVF
111. Guidelines fire protection in schools
112. Quesiti di prevenzione incendi
113. Presentazioni prevenzione incendi e sicurezza nei luoghi di lavoro
114. Sicurezza in caso di incendio: chiusure d'ambito / Reazione al fuoco
115. Prontuario: soluzioni progettuali misura S.2 e Check list
116. Impianto a disponibilità superiore: resistenza al fuoco di strutture di acciaio
117. Resistenza al fuoco: progetto, esecuzione, collaudo e SCIA antincendio
118. Prevenzione incendi silos per trucioli di legno
119. Vademecum sugli incendi di interfaccia
120. Emergency plan
121. Testo coordinato DPR 151/2011 e DM 07/08/2012
122. Stabilimenti/impianti impiego gas infiammabili/comburenti | Quadro prevenzione incendi
123. GNL autotrazione: Quadro normativo Prevenzione Incendi
124. Prove Resistenza al fuoco elementi portanti, non portanti, impianti servizi: Norme UNI
125. Registro antincendio locali di pubblico spettacolo
126. Check list luoghi di lavoro a basso rischio di incendio - Decreto 3 settembre 2021
127. Reazione al fuoco dei materiali: Quadro normativo IT/EU
128. Porte antincendio: Quadro normativo
129. UNI/TS 11816-1:2021
130. IEC 61882:2016 Examples of HAZOP studies
131. API 580 - Risk Based Inspection
132. Valutazione dei rischi NaTech
133. RAPID-N, Rapid Natech Risk Assessment Tool
134. Linee Guida per il PEE stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante
135. Guidance Natech risk management
136. Guida utilizzo RAPID-N (Rapid Natech Risk Assessment Tool)
137. Quesiti D.Lgs. 105/2015 SEVESO III
138. Lavoratrici madri: divieti e Interdizione anticipata/post partum
139. Decreto Legislativo 21 aprile 2011, n. 67 - Lavori usuranti
140. Direttiva 2003/88/CE
141. Elenco lavori gravosi 2021
142. Legge n. 215/2021
143. D.L. n. 146/2021
144. Art. 14D.Lgs. 81/2008
145. Obbligo comunicazione lavoratori autonomi occasionali - FAQ INL
146. Nota INL 11 gennaio 2022 n. 29
147. Nota INL 27 gennaio n. 109 2022
148. Direttiva (UE) 2017/2397
149. Decreto Legislativo 16 dicembre 2021 n. 237
150. Decreto 10 marzo 2022
151. Direttiva (UE) 2022/993
152. Lavoro marittimo: IV meeting Convenzione Quadro lavoro marittimo MLC 2006
153. UNI/PdR 122:2022 Monitoraggio della qualità dell'aria negli edifici scolastici
154. Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità
155. Reinserimento persone con disabilità da lavoro | INAIL 2021
156. Reinserimento e integrazione lavorativa persone con disabilità INAIL 2022
157. Carico di lavoro mentale - UNI EN ISO 10075-X
158. Strumenti prevenzione del rischio stress da lavoro correlato cooperative
159. Metodologia valutazione rischio stress lavoro-correlato - settore sanitario
160. Lista di controllo Stress Lavoro-Correlato
161. Documento di indirizzo per la promozione della salute nei luoghi di lavoro della PA
162. Stress da lavoro: Modello Job Content Questionnaire (JCQ)
163. UNI 10449 Manutenzione Permesso di lavoro | Struttura e Modello
164. Legge 4 agosto 2021 n. 116
165. Manuale Operatore VVF | Tecniche di soccorso sanitario
166. Linee Guida ERC 2021 Primo soccorso rianimazione cardiopolmonare
167. Piano di primo soccorso
168. Vademecum utilizzo defibrillatori semi/automatici esterni (DAE)
169. Decreto interministeriale 6 aprile 2022
170. Decreto 22 aprile 2022
171. DPCM 14 marzo 2022
172. Decreto 4 maggio 2022 - Elenco medici autorizzati Dlgs 101/2020
173. Piano nazionale gestione emergenze radiologiche e nucleari
174. Radiazioni gamma materiali da costruzione | D.lgs 101/2020 e Reg. CPR
175. Esperti Qualificati - schema attestato di tirocini
176. Sorveglianza radiometrica: panoramica disciplina
177. Vademecum Sorveglianza radiometrica
178. Sorveglianza radiometrica: fine regime transitorio e nuovo Alleg. XIX Dlgs 101/2020
179. Piano nazionale d’azione radon
180. FAQ Radon ISS
181. Esperto in interventi di risanamento radon
182. La Sorveglianza Sanitaria: panoramica TUS
183. Lavori con obbligo sorveglianza sanitaria: Riferimenti Normativi ed elenchi
184. Il protocollo di sorveglianza sanitaria MC lavoro
185. Elenco degli esplosivi attività estrattive 2021
186. Lettera circolare VVF n. 11051 del 2 agosto 2022
187. Valutazione rischi incendio luoghi di lavoro 2022 / Schemi di applicazione
188. Indicazioni applicative del DM 02 Settembre 2021
189. Treatment and storage of waste and combustible secondary raw materials
190. Circolare CNI n. 911 del 4 luglio 2022: Anagrafe Nazionale Professionisti Antincendio (ANPA)
191. Nota VVF Prot. n. 8809 del 17 giugno 2022
192. Circolare VVF prot. 3479 del 26 settembre 1989 / Prevenzione incendi - Silos
193. La prestazione di resistenza al fuoco: fasi di progetto, esecuzione, collaudo e SCIA antincendio
194. Impiego di un impianto a disponibilità superiore nel progetto delle prestazioni di resistenza al fuoco di strutture di acciaio
195. Seminario sulla sicurezza in caso di incendio delle chiusure d'ambito, sulla reazione al fuoco
196. Nota DCPREV 4378 del 24 Marzo 2022
197. UNI EN 1838 Illuminazione di emergenza: Norma e note
198. Piano di emergenza antincendio: in accordo Decreto 2 Settembre 2021 / Note
199. Tecnici manutentori antincendio - Decreto 1 Settembre 2021 / Qualifica
200. Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio - Focus sulla misura S.10 del Codice di prevenzione incendi
201. Circolare DCPREV 16700 dell'08/11/2021
202. Decreto 3 settembre 2021 / Decreto Minicodice Attività a basso rischio di incendio
203. Decreto 2 settembre 2021 - Decreto GSA / Gestione Sicurezza Antincendio luoghi di lavoro
204. Decreto 1 settembre 2021 / Nuovo "Decreto controlli" PI
205. Manuale di prevenzione incendi - VVF
206. Reazione al fuoco Codice Prevenzione Incendi (Misura S.1)
207. Attività soggette Prevenzioni Incendi: dal NOP (1984) alla SCIA (2011)
208. SCIA antincendio
209. Attrezzature di lavoro e prevenzione degli infortuni - UNI 07.2022
210. Circolare ISPESL n. 1088 del 5 febbraio 2003
211. Trasportatori a rulli: Sicurezza / Note
212. Rischi elementi mobili: misure sicurezza alternative alla protezione/segregazione
213. Trabattelli - Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione
214. Check list uso in sicurezza impianti e attrezzature di lavoro
215. Pre.Vi.S.: Sistema di monitoraggio dei fattori di rischio lavorativo attraverso l'attività di vigilanza
216. FAQ PAF - Cap. Titolo VIII Capo I D.lgs 81/2008
217. UNI ISO 11228-1:2022 - MMC / Sollevamento, abbassamento e trasporto
218. L’Impianto Elettrico Sicuro! / CNI 2022
219. Guida CEI 0-14 Verifica Impianti di terra DPR 462/01
220. Piano Manutenzione impianti elettrici
221. TUS: Check List Valutazione del rischio elettrico
222. Esame a vista degli impianti elettrici - Note
223. Impianti elettrici luoghi di pubblico spettacolo
224. CEI 11-15: lavori sotto tensione su impianti elettrici di Categoria II e III in C.A.
225. CEI 64-8/V2 Impianti elettrici nei locali medici
226. CEI 64-8: Variante V6 (Variante Fuoco)
227. Dichiarazione di conformità alla Regola dell'Arte
228. Sostanze tossiche per la riproduzione (reprotossiche): inserimento nel TUSSL
229. UNI EN 16704-X: le norme sicurezza per i lavori in prossimità dei binari / Lavori ferroviari
230. Valutazione rischio incendio luoghi di lavoro 2022: Documento di transizione
231. Mappa Accordi formazione sicurezza lavoro / Modalità di svolgimento - Note 2022
232. Accordo n. 221/CSR del 21 dicembre 2011
233. Accordo n. 223/CSR del 21 dicembre 2011
234. Accordo n. 153/CSR del 25 luglio 2012
235. Nuovo accordo formazione sicurezza lavoro 2022 / Note
236. CEI 11-15
237. CEI 64-8 Ed. 8a (2021)
Sezione covid-19
87. Circolare Ministero della Salute del 19 luglio 2022 - COVID-19: Indicazioni operative attività odontoiatrica
88. Nota ANMA 5 luglio 2022 / Ruolo MC Nuovo protocollo COVID-19
89. Nota illustrativa del Protocollo di sicurezza Covid nei luoghi di lavoro - 30 giugno 2022
90. Protocollo condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro / Siglato 30.06.2022
91 .Protocollo sicurezza condiviso regolamentazione misure COVID-19 cantieri edili | 06.05.2022
92. Ruolo MC nella gestione del dato vaccinale nell’ambito sanitario
93. Linee guida ad interim indicazioni anti covid per la ripresa della scuola Rev. 5 Agosto 2022
94. Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali / 31 marzo 2022
95. Linee guida ad interim indicazioni anti covid servizi educativi per l’infanzia 2022/2023
96. Vademecum Min. Istruzione indicazioni covid-19 per l'avvio dell'anno scolastico 2022/2023
97. Impatto del long COVID sui lavoratori e sui luoghi di lavoro e ruolo della SSL
Le novità della Revisione 21.0 Maggio 2021, in breve:
1. Vademecum Sicurezza Funi di acciaio
2. ISO 23813:2011 Apparecchi di sollevamento - Lista di controllo persona designata
3. Check list antincendio luoghi di lavoro
4. Nota INL Prot. n. 553 del 2 Aprile 2021
5. Guida ISPESL per l’esecuzione in sicurezza delle attività di scavo
6. Rischio esposizione ad oli minerali usati - Note
7. Rischio esposizione a Cloruro di Vinile Monomero (CVM) | Classificazioni e note
8. Rischio esposizione lavoratori IPA
9. Decreto 11 febbraio 2021
10. EN ISO 11690-1:2020 | Analisi rumore in ambiente di lavoro con macchine
11. Metodologie per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro
12. CEI 106-45:2021 | Valutazione del rischio CEM luoghi di lavoro
13. CEI 106-45 Guida CEM Luoghi di lavoro
14. CEI EN 50499:2020 | Valutazione esposizione campi elettromagnetici
15. GPDP Domande più frequenti (FAQ) Videosorveglianza
16. Linee guida SNPA 26/2020 | Gestione accessi in sicurezza in ambienti confinati
17. Apparecchi di sollevamento persone - Ponti sospesi e relativi argani
18. UNI CEI TR 11798:2020 | Esempio classificazione ATEX distribuzione GAS naturale
19. I DPI per il rischio agenti chimici nel settore dell’edilizia
20. Rischio incendio ed esplosione in agricoltura
21. Rischio incendio ed esplosione in edilizia
22. EN 1540:2011 Esposizione occupazionale agenti chimici e biologici | Terminologia
23. Piano di sicurezza degli scavi
24. Procedura LOTO Disciplina | Format procedura
25. Lockout/Tagout: ANSI/ASSE Z244.1 - 2016
26. DM 28 Settembre 1990
Sezione covid-19
74.Rpt vademecum 2021 misure sicurezza COVID-19 studi professionali
75.Piano aziendale PSV anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro
76.Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro
77. Protocollo piani aziendali vaccinazione anti Covid-19 ambienti di lavoro | Check list
78. Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 ambienti di lavoro | Check list
79. ANMA | Criteri per la fattibilità delle vaccinazioni in azienda
80. Obbligo vaccinale personale sanitario DL n. 44/2021 | Note
81. ANMA | Disciplinare tecnico per la vaccinazione nei luoghi di lavoro
82. Guida al lavoro in sicurezza COVID-19 | ATS Brianza Febbraio 2021
83. Vaccinazione anti COVID-19 per i lavoratori | Posizione CIIP
84. La protezione da SARS-CoV-2 per i lavoratori agricoli
85. Guida operativa in materia COVID-19
86. Linee guida Regioni e PA per la riapertura delle attività | 28.04.2021
Le novità della Revisione 20.0 Gennaio 2021, in breve:
1. Radiazioni ionizzanti industrie NORM | D.Lgs 101/2020
2. Lavoratori e vaccinazione anti Covid-19
3. Aziende Seveso (RIR) formazione e informazione lavoratori | quadro normativo
4. EN 671-3 manutenzione dei naspi ed idranti a muro
5. Aggiornamento/nuova valutazione dei rischi TUS: quando è necessaria
6. Locali di lavoro seminterrati o interrati: note e deroga
7. Pavimenti in vinil-amianto: individuazione, gestione e bonifica
8. Monossido di carbonio e mono/biossido di azoto: i valori limite lavoro 2020
9. Esperto di radioprotezione
10. Valutazione del rischio ATEX centrali termiche gas
11. Check list rischio di infortunio mortale in ambienti confinati
12. Prevenzione esplosioni da polvere attività molitorie
13. Apparecchi di sollevamento persone - Ponti mobili sviluppabili
14. Agenti biologici: modifica allegati XLV-II e XLVIII d.lgs. 81/2008
15. Nuovo DM 10 marzo 1998: analisi dei tre decreti sostitutivi
16. Assogastecnici: RdS "Raccomandazioni di Sicurezza"
17. Valutazione e prevenzione rischio ambienti confinati
18. Rischi monossido di carbonio utilizzo lisciatrici calcestruzzo
19. Prove di pressione condotte su attrezzature in esercizio
20. Attività rischio incendio elevato: attestato idoneità tecnica lavoratori / Note
21. Modello informazioni MC al lavoratore sulla sorveglianza sanitaria agenti cancerogeni
22. Linea guida VVF emergenza Covid-19
23. Reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro
24. Valutazione del rischio chimico (EMKG) - BAUa
25. Infor.mo | gli infortuni mortali causati da esplosioni
25. Radiazioni ionizzanti | tabella correlazione D.Lgs 101/2020 e D.Lgs 81/2008
26. Attestazione sorveglianza radiometrica | D.Lgs. 101/2020
27. Apparecchiature ibride di tipo RM-PET e RM-RT
28. UNI modello organizzativo 231 Ed. 2020
29. Il monitoraggio biologico
30. Rischio fibre ceramiche refrattarie (FCR)
31. Generatori di vapore e/o di acqua surriscaldata
32. Radiazioni ionizzanti | Protezione dal radon ambienti di vita e di lavoro
33. Linee elettriche aeree: le distanze dalle attività pi
34. Basic Life Support Defibrillation (BLSD)
35. Forni per le industrie chimiche e affini
36. La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola | Note
37. D.lgs. 81/2008: documenti sugli agenti cancerogeni 2020
38. Radiazioni ionizzanti d.lgs. 101/2020: la nuova sezione dedicata
39. Inidoneità del lavoratore alla mansione | Note
40. Rischio atmosfere iperbariche | quadro normativo
41. Radiazioni ionizzanti | disposizioni transitorie d.lgs 101/2020
42. Codice ATECO e livello di rischio
43. Documento di indirizzo valutazione del rischio amianto nel SNPa
44. Documentazione protezione radiazioni ionizzanti
45. Il medico competente e il medico autorizzato
46. Scheda personale dosimetrica
47. Documento sanitario personale DOSP
48. Classificazione lavoratori e ambienti di lavoro radiazioni ionizzanti
49. Archivio nazionale dei lavoratori esposti
50. Manifestazioni fieristiche - Linee di indirizzo per la gestione SSL
51. EU-OSHA 2020 | Agenti biologici e malattie professionali
52. Studi di casi sul lavoro disturbi muscoloscheletrici cronici
53. EN 14255-3 | Valutazione del rischio da radiazione solare
54. Progettazione della misura esodo
55. Sistema di gestione SSL per le aziende dei servizi idrici, ambientali, energetici e funerari
56. Casseforme - Quaderno tecnico
57. Criticità delle reti di sicurezza di piccole dimensioni
58. Esposizione a metalli
59. List of recommended health-based biological limit values (BLVS)
60. Silice cristallina | Banca dati delle misure di esposizione
61. Linea guida sulle caratteristiche dimensionali delle autorimesse
62. Contaminazione da micotossine in ambito agro-zootecnico
63. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso
64. La sicurezza nelle tecnologie additive per metalli
65. UNI/PDR 87:2020 | Attività tipiche spp art. 33 del d.lgs. 81/2008
66. La prevenzione del disagio termico da DPI delle vie respiratorie
67. Coronavirus sorveglianza sanitaria eccezionale nei luoghi di lavoro
68. Exposure to carcinogens and work-related cancer: a review of assessment methods
69. La prevenzione del rischio uv nelle attività outdoor | App PAF
70. Documenti sicurezza azienda e cantiere temporanei ATS Brianza
71. Vademecum delle macchine scenotecniche
72. Carrelli semoventi a braccio telescopico
73. EU - OSHA 2020 | disturbi muscolo scheletrici lavoro-correlati
74. OIRA valutazione dei rischi covid-19 sul luogo di lavoro
75. OIRA uffici: valutazione del rischio lavoro d'ufficio aggiornato in IT 2020
76. OIRA: online interactive risk assessment
77. FACT SHEET amianto 2020
Sezione Covid-19
58. Sezione Covid-19
59. Misure VVF per il contrasto contagio Sars-Cov-2 luoghi di lavoro
60. Protocolli/misure covid-19: status
61. Vademecum mascherine Covid-19 VVF
62. ISS | sistema di valutazione del rischio: come e perché funziona
63. Maschera con valvola di espirazione: principio di funzionamento
64. Linee guida attività economiche produttive e ricreative Covid-19: tutte le revisioni
65. Guida pratica referente covid scuola
66. Covid-19 | linee guida riapertura attività economiche e produttive rev. 08 ottobre 2020
67. Covid-19 i contributi di CIIP
68. Check list procedure sicurezza scuole Covid-19
69. Covid-19 | documentazione e faq rientro a scuola a.s. 2020/2021
70. Responsabilità dirigenti scolastici Covid-19
71. Gestione dei lavoratori fragili: sorveglianza sanitaria
72. La responsabilità amministrativa degli enti ai tempi del Covid-19
73. Formazione in materia di salute e sicurezza in emergenza Covid-19
Le novità della Revisione 19.0 Giugno 2020, in breve:
1. Apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile INAIL
2. Banca dati esposizione silice - Rapporto 2000 – 2019
3. Siti contaminati da amianto
4. Materiali contenenti amianto analisi d’immagine iperspettrale
5. Reti di sicurezza. Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione
6. Apparecchi di sollevamento persone - Macchine agricole raccoglifrutta
7. Linee di indirizzo Sgsl per l'esercizio dei parchi eolici
8. Esposizione a micotossine aerodisperse
9. Formazione e addestramento scaffolder e rigger
10. Il rischio da sovraccarico biomeccanico restauratori
11. Il primo soccorso nei lavori in quota
12. La gestione della sicurezza nelle cave a cielo aperto
13. La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e sicurezza nella manutenzione
14. Rimozione in sicurezza tubazioni idriche interrate in cemento amianto
15. Guida ai servizi di verifica di attrezzature macchine e impianti
16. MMC | MR | SP: Legislazione, Norme tecniche e Documenti INAIL
17. UNI ISO 16732-1:2020 | valutazione del rischio incendio
18. D.P.R. 462/2001 | testo consolidato 2020
19. Check list audit SGSSL | ISO 45001:2018 (IT)
20. Impianti termici a combustibile gassoso esistenti | adeguamento: diagrammi e note
21. Lavori con obbligo sorveglianza sanitaria: riferimenti normativi ed elenchi
22. Verifica funi acciaio: metodo magnetico induttivo (MRT)
23. Verifiche periodiche idroestrattori: note e chiarimenti
24. Liquidi infiammabili: GHS / CLP / PI
25. Piattaforma nazionale del fosforo
26. Luoghi di lavoro | Check list titolo II allegato IV D.Lgs. 81/08
27. D.Lgs. n. 624/96
28. Vademecum sicurezza attività estrattive
29. Salute e Sicurezza lavoratori industrie estrattive | D.lgs 624/1996
30. Illustrazioni delle dinamiche infortunistiche in cava
31. UNI/PdR 18:2016 UNI ISO 26000
32. UNI/PdR 2 - UNI/PdR 22: MOG D.Lgs. 81/2008
33. UNI/PdR 83:2020
Sezione Covid-19
34. Direttiva (UE) 2020/739
35. DVR rischio Covid
36. Rischio biologico coronavirus | Titolo X D.Lgs. 81/08
37. Covid-19 areazione locali di lavoro e modalità uso impianti di condizionamento
38. Tutela del lavoratore "fragile" covid 19
39. Sars-cov‐2: inserito nell'elenco agenti biologici sicurezza lavoro
40. Covid-19: tempo di persistenza ambienti e disinfettanti
41. Piano di emergenza covid-19
42. Covid-19: formazione lavoratori
43. Coronavirus: corretto uso delle mascherine
39. Check list verifica "protocollo anticontagio" INL
40. FDA: linee guida per l'uso della termografia durante l'emergenza covid-19
44. Coronavirus: fact sheet per la protezione degli operatori sanitari inail
45. Documento tecnico inail rimodulazione misure sars-cov-2 nei luoghi di lavoro
46. Protocollo sicurezza luoghi di lavoro
47. Linee guida MIT sulla sicurezza nei cantieri edili
48. Protocollo sicurezza trasporti e logistica
49. Covid-19: istruzioni per l'uso semimaschere di protezione individuale
50. Covid-19 | sanificazione con perossido d'idrogeno
51. Covid-19 | sanificazione ipoclorito di sodio e cloro attivo generato in situ
52. Ozono: presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti
53. Covid-19 | sanificazione con ozono
54. Modello certificato di sanificazione ambienti non sanitari covid-19
55. Vademecum sanificazione requisiti | Procedure covid-19
56. Sezione Covid-19
Le novità della Revisione 18.0 Febbraio 2020, in breve:
1. Burn-out: OMS / Test MBI / Note
2. Luoghi di lavoro e barriere architettoniche
3. UNI EN 54-13:2020 | Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio
4. Dirigente scolastico datore di lavoro: quadro normativo e giurisprudenza
5. Prevenzione incendi: deroga generale e istituto della deroga
6. Primo documento di consenso sulla sorveglianza sanitaria
7. Radon abitazioni e luoghi di lavoro: tabelle riassuntive
8. Polveri e fibre ambienti di lavoro: UNI EN 481
9. Dirigente e preposto anche di fatto: posizioni di garanzia e formazione
10. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (RPE): criteri di scelta HSE
11. Celle frigorifere e locali a basse T - tempi di permanenza e pause
12. Servizi igienici luoghi di lavoro: n° bagni e WC
13. Bagni chimici: requisiti di installazione/uso per eventi e cantieri
14. Coordinatore sicurezza: requisiti professionali
15. Banca dati INAIL verifiche periodiche impianti messa a terra DPR 462/2001
16. Linee guida elaborazione piano emergenza
17. Modello autocertificazione rischio CEM | Giustificata
18. Modello autocertificazione rischio ROA | Giustificata
19 Esposizione a micotossine aerodisperse
20. Segni gestuali apparecchi di sollevamento ISO 16715, TUS, altri
21. UNI EN ISO 13854:2020 | Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo
22. Progetto UNI/PDR servizio di prevenzione e protezione
23. UNI ISO 23853:2019 | Addestramento di imbracatori e segnalatori
24. EN 16851:2017 Sistemi di gru leggeri - Pericoli/Istruzioni uso
25. UNI 10617:2019 | Stabilimenti con pericolo di incidente rilevante
26. Presse: le norme della serie ISO 16092-X
27. UNI EN 1127-1:2019 | Atmosfere Esplosive
28. CEI EN 60825-1:2017 | Classificazione ed etichettatura laser
29. UNI EN 13098:2019 | Esposizione nei luoghi di lavoro
30. UNI ISO 23932-1:2019 Ingegneria della sicurezza contro l'incendio
31. UNI EN ISO 20607:2019 | Manuale di istruzioni
32. UNI ISO 22324:2019 | Linee guida codifica colori per allertamento
33. Mandatario e distributore di macchine: note e mandato
34. Macchine: Fabbricante e Datore di Lavoro - responsabilità
35. Funi di sicurezza: norme e note applicative
36. ESPE: Quadro normativo
37. ISO 7010 raccolta segnaletica di sicurezza - Ed. 2020
38. Vademecum marcatura e sicurezza catene sollevamento
39. Stima adattiva del rischio di rottura di attrezzature in pressione
40. 10° rapporto attività sorveglianza del mercato direttiva macchine
41. FAQ ECHA - Scheda di sicurezza (SDS)
42. GHS/CLP: Indicazioni di pericolo / Consigli di prudenza: tabella di raccordo H/P/EUH
43. Comprendere il GHS
44. CEI 31-93 | verifica impianti elettrici ATEX ante 30 giugno 2003
45. Attrezzi a mano per lavori sotto tensione
46. Guida normativa quadri elettrici | CEI 121-5
47. Coordinatore CSE linee guida ING
48 Coordinatore CSP linee guida ING
49. UNI ISO 18893:2020 | Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili
50. UNI ISO 18878:2020 | PLE: formazione operatore
In Rosso le novità della Revisione 17.0 Novembre 2019, in breve:
1. Indice di calore
2. UNI ISO 11226 valutazione delle posture di lavoro
3. EN ISO 16895:2018 zone atex impianti di veniciatura
4. La valutazione del rischio vibrazioni
5. Medico competente e pratiche vaccinali nei luoghi di lavoro
6. La protezione attiva antincendio
7. Guida ai servizi di verifica di attrezzature macchine e impianti
8. Gli incidenti con mezzo di trasporto
9. Sicurezza alla guida - Effetti dell'uso di alcol, droghe e farmaci
10. Agenti biologici: conoscere il rischio
11. Esperto CEM: Requisiti e competenze
12. UNI 11711:2018 | Igienista industriale
13. Toolkit prevention of sharps injuries healthcare sector
14. Modello piano di lavoro amianto (PLA)
15. Manuale valutazione rischio esposizione agenti chimici 2017
16. Sorveglianza sanitaria strutture INAIL
17. Quesiti di prevenzione incendi
18. Porte antincendio
19. Piano di lavoro delle demolizioni
20. Linee indirizzo costruzione di impianti Atmosfera Controllata (AC)
21. CEI 0-2 | Guida documentazione progetto impianti elettrici
22. Sistemi a riduzione di ossigeno (ORS) ISO 20338
23. ISO EN 16750:2017
24. ISO 20338:2019
25. Prevenzione Incendi: Approccio ordinario e Approccio ingegneristico FSE
26. Linee indirizzo Lavori in ambienti confinati CNI
27. Rischi esposizione CEM: Indicazioni operative
28. Fumi di saldatura
29. Dispositivo uomo presente sedile carrelli elevatori
30. Lavori su impianti ai quali non si applica il titolo IV TUS
31. Tabella equiparazione D.M. 16/2/1982 / D.P.R. 151/2011
32. Locali generatori di vapore
33. Sistemi di rivelazione incendi
34. Prime linee attività di spegnimento incendi
35. Decreto 21 agosto 2019 n. 127
36. Focus piattaforme di trasporto | en 16719:2018
In Rosso le novità della Revisione 16.0 Luglio 2019, in breve:
1. MMC OCRA semplice
2. MMC OCRA dettagliata
3. MMC Snoook-Ciriello
4. D.M. 3.08.2015 e D.P.R. 151/2011: Tabella di lettura
5. Aree a rischio specifico
6. Linee indirizzo MMC pazienti ISO TR 12296 (MAPO) | RL
7. Agenti cancerogeni TUS: elenchi sostanze/processi
8. Classificazione rischio di incendio luoghi di lavoro
9. DVR Programma miglioramento
10. Nolo a caldo e a freddo - Obblighi
11. Procedura spazi confinati
12. Guida ai servizi di verifica di attrezzature macchine e impianti
13. CIVA | Servizi Telematici Certificazione e Verifica Impianti e Apparecchi
14. Infortuni e malattie lavoro: procedura e moduli di gestione
15. CEI 64-21: Impianti adeguati a persone con disabilità/specifiche necessità
16. EN 60079-17: verifica e manutenzione impianti elettrici ATEX
17. EN 482:2015
18. EN 689:2019
19. ISO/TR 12296
20. Luoghi MA.R.C.I.: Norma e Classificazione
21. ISO 18893:2014 Sicurezza PLE
22. Codice di Prevenzione Incendi - Status
23. Il rappresentante del DL lavori in ambiente confinati
24. Attrezzature a pressione: UNI 11325-12:2018
25. Filtro a prova di fumo e sistemi EN 12621-6
26. DVR: i termini per l'elaborazione
27. La manutenzione per la sicurezza sul lavoro
28. Rimozione in sicurezza delle tubazioni idriche
29. Lavoro accessorio e TUS
30. Registro esposizione agenti cancerogeni: Quando e come
31. PI Autorimesse: Piani interrati e fuori terra
Estratto:
...
segue in allegato
(*) Se indicato solo “Titolo XX” si fa riferimento al TUS D.Lgs 81/2008
(**) La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue successive modificazioni.
Il presente documento è di raccordo tra i Fattori di Rischio sul lavoro (F), menzionati dal TUS D.Lgs 81/2008 e altra normativa correlata, con le metodologie applicabili per la Valutazione (M), in ordine (Vedasi D. Lgs. 81/2008 Art. 2 - Definizioni - lettera, u, v, z.), anche in relazione con le più recenti indicazioni in merito giurisprudenza, disegni di legge, ecc:
1. Norme Tecniche
2. Buone Prassi
3. Guide Ufficiali
4. (Altro)
In questa Revisione 23.0 Settembre 2023, sono aggiunte altre 171 nuove voci di Documenti/norme/link (totale 1.159) relative ai Fattori di rischio in ordine con i Titoli del D.Lgs 81/2008:
- Metodi metodi Valutazione dei rischi (con link al Documento interno/esterno sito);
- Altra Legislazione correlata alla sicurezza lavoro (Impianti, Incendio, Radiazioni ionizzanti, ecc).
La tavola, non ha, ovviamente, carattere esaustivo, sarà aggiornata nel tempo, invitiamo a segnalazioni.
Download Preview Rev. 23.0 Settembre 2023
In rosso le novità della Revisione 23.0 Settembre 2023
Per tutte le fonti riportate, fare riferimento alle Sezioni:
Tutte le linee guida Sicurezza INAIL (nota 3)
Tutte le linee guida Sicurezza/Marcatura CE INAIL (nota 3)
Tutte le Buone Prassi (nota 2)
Catalogo norme UNI (nota 1)
Catalogo norme CEI (nota 1)
Guide Sicurezza lavoro UE (nota 4)
Tutte le guide Nuovo Approccio CE
Interpelli
Il metodo deve essere descritto, anche in dettaglio, se non in qualche modo “validato” poiché il datore di lavoro ha l’onere di dimostrarne l’idoneità allo scopo.
La legislazione, in generale, non determina la modalità per effettuare la valutazione dei rischi, ma è lasciata facoltà di scelta al datore di lavoro; se viene adottato il metodo previsto da una norma tecnica, una Buona Prassi validata dalla Commissione Consultiva Permanente o da una linea guida pubblicata da un ente pubblico competente, non è necessario riportare in dettaglio la metodica, è sufficiente la citazione, limitandosi al necessario per interpretare i risultati.
Si vedano, in proposito, le definizioni di norma tecnica, buona prassi, linea guida contenute nell'art 2 comma 1 lett. u), v) e z) del D.Lgs 81/08.
...
Articolo 2 - Definizioni
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
...
q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'INAIL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
...
Elaborato Certifico S.r.l - IT
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni:
23.0 | Settembre 2023 | Certifico Srl |
22.0 | Agosto 2022 | Certifico Srl |
21.0 | Maggio 2021 | Certifico Srl |
20.0 | Gennaio 2021 | Certifico Srl |
19.0 | Giugno 2020 | Certifico Srl |
18.0 | Febbraio 2020 | Certifico Srl |
17.0 | Novembre 2019 | Certifico Srl |
16.0 | Luglio 2019 | Certifico Srl |
15.0 | Maggio 2019 | Certifico Srl |
14.0 | Aprile 2019 | Certifico Srl |
13.0 | Marzo 2019 | Certifico Srl |
12.0 | Dicembre 2018 | Certifico Srl |
11.0 | Novembre 2018 | Certifico Srl |
10.0 | Settembre 2018 | Certifico Srl |
9.0 | Giugno 2018 | Certifico Srl |
8.0 | Maggio 2018 | Certifico Srl |
7.0 | Febbraio 2018 | Certifico Srl |
6.0 | Gennaio 2018 | Certifico Srl |
5.0 | Novembre 2017 | Certifico Srl |
4.0 | Luglio 2017 | Certifico Srl |
3.0 | Giugno 2017 | Certifico Srl |
2.0 | Aprile 2017 | Certifico Srl |
1.0 | Gennaio 2017 | Certifico Srl |
0.0 | Agosto 2016 | Certifico Srl |
Collegati
D.Lgs. 81/2008: Modello di verbale di sopralluogo RSPP
Codice Unico Sicurezza
Diritto dell'Unione Europea in materia di sicurezza: Direttive Sociali
www.tussl.it
Certificazione contratto di Appalto e-o Subappalto in ambienti confinati
Certificazione contratto di Appalto e-o Subappalto in ambienti confinati / Update Gennaio 2024
ID 4531 | Rev. 1.0 del 27.01.2024 / Documento completo allegato
Note ed Istanza di richiesta per la certificazione di contratti di appalto/subappalto in ambienti confinati ai sensi artt. 75 e ss. D.Lgs. n. 276/2003.
Sono soggetti all’obbligo di certificazione tutti i contratti di appalto che esternalizzano le attività in luoghi sospetti di inquinamento e/o in luoghi confinati (art. 2, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 177/2011).
Fonte: INL Ispettorato Nazionale del Lavoro
Modulo INAIL
_______
Allegare:
1) N. 3 marche da bollo da € 16,00;
2) N. 3 copie del contratto da certificare, sottoscritto;
3) Qualora sia stato adottato rigetto per il medesimo contratto: provvedimento di rigetto in copia;
4) Fotocopie dei documenti d’identità dei firmatari della istanza di certificazione;
5) Autorizzazione al subappalto rilasciata dal committente ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177, in quanto la stessa deve essere espressamente concessa dal datore di lavoro committente;
6) Individuazione del rappresentante del datore di lavoro committente con la documentazione comprovante i requisiti ex art. 3, comma 2 del D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177, ossia:
a) in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
b) che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento e sia a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative,
c) che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;
d) inoltre deve esser stata effettuata l’attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente all’applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell’allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 2, comma 1, lettere c) ed
f) D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177).
7) Piano Operativo di Sicurezza (POS), o in alternativa Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), delle singole imprese impiegate nei lavori;
8) Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), o in alternativa Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) elaborato dal Coordinatore per la Progettazione ed eventuali ulteriori aggiornamenti.
9) I documenti di cui ai punti 7) e 8) devono contenere:
a) Descrizione esaustiva delle lavorazioni da effettuare, compreso l’eventuale fase di bonifica, di ogni singola impresa, lavoratore autonomo o di impresa familiare, coinvolti nei lavori oggetto della certificazione;
b) Attestati, programmi formativi, loro durata e prova della partecipazione, relativi al personale che effettua le lavorazioni in ambienti sospetti d’inquinamento o confinati, compreso i dirigenti, i preposti, i lavoratori autonomi e quelli delle imprese familiari. Tali requisiti dovranno riguardare anche l’addestramento all’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), la strumentazione e le attrezzature di lavoro utilizzate o potenzialmente necessari. L’attività di informazione, di formazione e di addestramento deve essere svolta secondo quanto previsto dall’art. 2 D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177.
c) Modalità di gestione delle emergenze (procedure per la prevenzione incendi, dell’evacuazione dei lavoratori e di primo soccorso);
d) Attestati, programmi formativi, loro durata e prova della partecipazione, relativi al personale addetto alle emergenze (antincendio, evacuazione e primo soccorso) che assiste quello che effettua le lavorazioni in ambienti sospetti d’inquinamento o confinati. Tali requisiti dovranno riguardare anche l’addestramento all’uso delle attrezzature per il soccorso.
e) Protocollo sanitario, certificazione di idoneità sanitaria degli addetti alle lavorazioni in ambienti sospetti d’inquinamento o confinati e relazione di sopralluogo negli ambienti di lavoro del medico competente, soprattutto dove vengono svolte le attività oggetto della certificazione o precedenti similari, da cui risultino i rischi per la salute e ne derivi il protocollo sanitario;
f) Elenco dei DPI, della strumentazione e delle attrezzature di lavoro da utilizzare o potenzialmente necessarie nelle lavorazioni in ambienti sospetti d’inquinamento o confinati. Tale elenco dovrà comprendere le norme tecniche di riferimento per cui sono conformi e le soglie di sensibilità strumentale, ove applicabili.
g) Fac-simile del verbale della riunione che si dovrà svolgere o verbale di quella che si è già svolta tra il committente e i lavoratori coinvolti nelle lavorazioni in ambienti sospetti d’inquinamento o confinati.
h) Elenco completo dei lavoratori da utilizzare nell’esecuzione del contratto di appalto presso la committente specificando per ciascuno di essi:
dati anagrafici completi di codice fiscale, tipologia di assunzione (tipo di contratto, inquadramento contrattuale/qualifica, mansione svolta), tipo di formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro acquisita da ciascuno di essi (con specifico riguardo a quella relativa ai lavori da svolgere in ambienti confinati e/o sospetti d’inquinamento), data di assunzione, CCNL applicato.
________
Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “Vigilanza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Applicazione dell'art.2, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 177/2011 del 14/09/2011”, del 27/06/2013, prot. 38/0011549/MA007.A001 (in allegato)
________
D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177
...
Art. 2. Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati
1. Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:
a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
b) integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;
c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;
...
D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177
________
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Nota 27 giugno 2013, n. 11649
Vigilanza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. C), del D.P.R. n. 177 del 14/09/2011.
In riscontro alla nota su richiamata, inerente l’applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 177/2011 ed in particolare l’obbligatorietà della certificazione dei contratti ai sensi del Titolo VIII, capo I, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per il personale impiegato in servizi resi in ambiente sospetti di inquinamento o confinati in regime di appalto o subappalto, si rappresenta quanto segue.
L’art. 2 del D.P.R. n. 177/2011 prevede che qualsiasi attività lavorativa, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, possa essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi che siano in possesso dei requisiti previsti dallo stesso articolo. In particolare il comma 1, lett. c), del citato articolo prevede, quale requisito obbligatorio, la "presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del titolo VIII, Capo I, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto impiegato su quello specifico lavoro che esegue le attività di cui all’art. 1, comma 2, indipendentemente dal numero complessivo della forza lavoro della stessa azienda. Qualora l’appaltatore si avvalga di professionalità attraverso forme contrattuali diverse da quelle del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è necessario che i relativi contratti siano certificati ai sensi del Titolo VIII Capo I, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
In merito al ricorso al subappalto, si fa presente che l’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 177/2011 prevede che "in relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del titolo VIII, Capo I, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate".
La certificazione dei contratti di lavoro, prevista dal D.P.R. n. 177/2011, assume una valenza obbligatoria e non più facoltativa (art. 75, D.lgs. n. 276/2003) in quanto si vuole evitare, sulla scorta dei gravi incidenti avvenuti in passato, l’utilizzo di personale non specializzato in attività ad alto rischio di infortuni.
Per quanto concerne l’ambito di applicazione, il regolamento "si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all’allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo" (art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 177/2011).
Inoltre, come previsto dall’art. 1, comma 3 del D.P.R. n. 177/2011, le disposizioni di cui agli art. 2, comma 2 (subappalto), e 3, comma 1 e 2 (coordinamento), sono vigenti unicamente "in caso di affidamento da parte del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o lavoratori autonomi all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica, a norma dell’art. 26, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo". Pertanto la restante parte del D.P.R. n. 177/2011 è applicabile anche a chi svolge i lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento senza ricorso ad appaltatori o a lavoratori autonomi esterni.
In caso di appalto o subappalto di lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, così come definiti rispettivamente, dagli artt. 66 e 121 e dall’allegato IV, punto 3, del D.lgs. n. 81/2008, il committente è obbligato ad applicare l’art. 26 del citato decreto ed anche il D.P.R. n. 177/2011.
La verifica dell’idoneità tecnico professionale consta nell’acquisizione non solo del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (art. 26, comma 1, lett. A) D.lgs. n. 81/2008), ma anche di questo previsto dall’art. 2 del D.P.R. n. 177/2011.
Pertanto, per quanto interessa il caso di specie, in merito ai provvedimenti sanzionatori da adottare qualora un datore di lavoro non ottemperi alle prescrizioni in materia di certificazione dei contratti contenute nel D.P.R. n. 177/2011, è applicabile, nei confronti del committente, la sanzione concernente la non corretta verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi prevista dall’art. 26, comma 1, lett. A) e sanzionata dall’art. 55, comma 5, lett. B), D.lgs. n. 81/2008).
Fonte: INL
Soggetti qualificati lavori in ambienti confinati
(*) Contratti dei lavoratori devono essere certificati / Contratto di appalto NO certificazione
(**) Contratti di subappalto devono essere certificati
Vedi:
Nota MLPS n. 11649 27 giugno 2013:
"La certificazione dei contratti di lavoro, prevista dal D.P.R. n. 177/2011, assume una valenza obbligatoria e non più facoltativa (art. 75, D.lgs. n. 276/2003) in quanto si vuole evitare, sulla scorta dei gravi incidenti avvenuti in passato, l’utilizzo di personale non specializzato in attività ad alto rischio di infortuni."
Nota INL n.694 del 24.01.2024:
"Se dunque l’intento del legislatore era quello di rendere obbligatoria la certificazione dei contratti di lavoro in tutte le ipotesi di esternalizzazione dell’attività produttiva – ivi compresi i contratti di appalto e non solo di subappalto – lo avrebbe previsto in maniera esplicita."
Fig. 1 - Soggetti qualificati lavori in ambienti confinati
[...]
Oggetto: D.P.R. n. 177/2011 problematiche sui luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento.
Sono pervenute a questa Direzione generale, da parte degli Uffici territoriali, alcune richieste di chiarimento in ordine alle problematiche concernenti l’obbligatorietà della certificazione dei contratti ai sensi del Titolo VIII, capo I, del D.Lgs. n. 276/2003 per il personale impiegato in servizi resi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati in regime di appalto o subappalto, problematica sulla quale occorre svolgere le seguenti osservazioni condivise con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
In via preliminare occorre evidenziare che il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 ha dato attuazione all’art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e ha introdotto alcune disposizioni finalizzate a qualificare le imprese ed i lavoratori operanti in “in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo” (art. 1, comma 2).
L’art. 2 del D.P.R. n. 177/2011 prevede che qualsiasi attività lavorativa, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, possa essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi che siano in possesso dei requisiti previsti dallo stesso articolo.
Le lettere a) e b), dell’art. 2 citato evidenziano un’applicazione rigorosa ed integrale delle norme di sicurezza in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria ed adozione delle misure di gestione delle emergenze. Il suddetto obbligo vale per tutte le tipologie di azienda e quindi anche per i lavoratori autonomi, soprattutto in termini di sorveglianza sanitaria.
Inoltre il comma 1, lett. c), dell’art. 2 del medesimo D.P.R. n. 177/2011 prevede, quale requisito obbligatorio, la “presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto”. La misura del 30% deve intendersi riferita al personale impiegato sulla specifica attività, indipendentemente dal numero complessivo della forza lavoro della stessa azienda (vedi nota MLPS prot. n. 11649 del 27 giugno 2013).
La citata disposizione impone dunque alle imprese l‘obbligo di utilizzo di personale qualificato, stabilendone i requisiti minimi – esperienza almeno triennale – e la tipologia contrattuale, la quale deve essere generalmente di tipo subordinato a tempo indeterminato. Qualora l’impresa decida di utilizzare personale con altre tipologie contrattuali, allora l’impresa dovrà procedere alla certificazione del contratto di lavoro ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003.
Inoltre, nel caso in cui l’impiego del personale in questione avvenga in forza di un contratto di appalto, occorrerà certificare i relativi contratti di lavoro del personale utilizzato dall’appaltatore – ancorché siano contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato – ma non certificare anche il contratto “commerciale” di appalto.
Tali certificazioni, ovviamente, potranno essere utilizzate dall’appaltatore per tutta la durata dei rapporti di lavoro cui si riferiscono, a prescindere dalla circostanza che la certificazione sia stata effettuata in occasione di uno specifico appalto.
Tale posizione interpretativa deriva anzitutto dalla disamina delle ulteriori disposizioni di cui al D.P.R. n. 177/2011 e, in particolare, dell’art. 2, comma 2 – secondo il quale “in relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati (…)” – che subordina il ricorso al subappalto ai casi in cui sia autorizzato dal committente e sia certificato ai sensi del titolo VII, capo I del D.Lgs. n. 276/2003.
Se dunque l’intento del legislatore era quello di rendere obbligatoria la certificazione dei contratti di lavoro in tutte le ipotesi di esternalizzazione dell’attività produttiva – ivi compresi i contratti di appalto e non solo di subappalto – lo avrebbe previsto in maniera esplicita.
Peraltro, il comma 1, lett. c), dell’art. 2 sopra menzionato definisce i requisiti che devono avere i lavoratori addetti alle lavorazioni in ambienti confinati e sospetti di inquinamento e non si rivolge ai rapporti intercorrenti tra il committente e l’appaltatore. In secondo luogo, prevedere la certificazione dei contratti di lavoro del personale utilizzato dall’appaltatore (ma non anche del contratto “commerciale” di appalto) è già di per sé una garanzia in ordine sia ai requisiti di esperienza richiesti dalla norma, sia per quanto concerne i trattamenti retributivi e normativi riservati a tale personale che, evidentemente, costituiscono anch’essi un indice di regolarità dell’appalto.
Ciò premesso va poi chiarito che l’individuazione dell’organo di certificazione cui far riferimento è il luogo in cui è svolta l'attività, qualora ci si rivolga ad un soggetto che ha una competenza territoriale (Ispettorato del lavoro, Province, Consigli provinciali dell’Ordine dei consulenti del lavoro, Enti bilaterali regionali o provinciali); nel caso in cui ci si rivolga alle Università o alle Fondazioni Universitarie non c’è un problema di competenza territoriale, potendo tali organi certificare in ambito nazionale.
È da ultimo opportuno evidenziare che l'attività istruttoria propria della Commissione di certificazione non può limitarsi a verificare la mera sussistenza dei requisiti organizzativi, ma dovrà approfondire, occupandosi delle tipologie contrattuali dei lavoratori impiegati e della loro esperienza professionale, del possesso del DURC in capo alle imprese, dell’applicazione integrale del CCNL, degli adempimenti compiuti dal committente in relazione alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale.
[...]
segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2024
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Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 27.01.2024 | Nota INL n.694 del 24.01.2024 Nuovo Cap. Note sulla certificazione dei contratti |
Certifico Srl |
0.0 | 23.05.2022 | Estratto Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 Estratto Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 Link Art. e Rif. normativi D.Lgs. 81/2008 |
Certifico Srl |
Collegati
Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276
Certificazione contratto di Appalto e-o Subappalto in ambienti confinati
Il rappresentante del DL lavori in ambiente confinati: Figura e requisiti
DVR & Procedure Spazi confinati
Spazi confinati: OSHA 29 CFR 1910.146 (Permit-required confined spaces)
Decreto del Presidente della Repubblica n.177 del 14 Settembre 2011
Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell’art. 3 comma 3 del
Decreto Legislativo n. 81/08
Decreto del Presidente della Repubblica n.462 del 22 Ottobre 2001
Decreto Ministeriale 11/04/2011 n. 111
Linee Guida Ispesl: “Rischi specifici nell’accesso ai silos, vasche e fosse biologiche, collettori fognaridepuratori e serbatoi utilizzati per lo stoccaggio ed il trasporto di sostanze pericolose
Norma UNI 10449:2008 “Criteri per la formulazione e gestione del permesso di lavoro
Nota INL n.694 del 24.01.2024
Nota n. 11649 del 27 giugno 2013
Certificazione di contratto di lavoro / Note
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Nota MLPS prot 11649 2013.pdf Ambienti confinati |
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Certificazione Contratto di appalto ambienti confinati.pdf UNIMORE |
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Labor Tutor - Percorso formativo prevenzione dei fattori di rischio metalmeccanica
Labor Tutor - Un percorso formativo sulla prevenzione dei fattori di rischio tipici del settore metalmeccanico / INAL 2011
ID 21281 | 02.02.2024 / INAIL 2011
Nuova edizione, aggiornata al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., di Labor Tutor, realizzato in collaborazione con ENFEA; consiste in un opuscolo formativo, destinato a Lavoratori e Datori di Lavoro del settore metalmeccanico.
La pubblicazione illustra in maniera dettagliata tutti i fattori di rischio che si possono riscontrare nell'industria della lavorazione e trasformazione dei metalli, spaziando dai più frequenti (es. infortuni dovuti a macchine e attrezzature di lavoro, movimentazione manuale dei carichi, incendi, rumore, vibrazioni) a quelli meno probabili, ma comunque potenzialmente presenti (es. agenti chimici, agenti biologici). Per ciascun fattore di rischio, vengono descritte le misure di prevenzione e protezione (DPI compresi).
AGENTI BIOLOGICI
Introduzione
Il rischio
La prevenzione
AGENTI CHIMICI
Introduzione
Il rischio
La prevenzione
Etichettatura e schede di sicurezza
AGENTI CANCEROGENI
Introduzione
Il rischio
La prevenzione
AGENTI USTIONANTI
Introduzione
Il rischio
La prevenzione
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
Introduzione
Il rischio
La prevenzione
CADUTA DI MATERIALI
Introduzione
Il rischio
La prevenzione
CAMPI ELETTROMAGNETICI
Introduzione
Il rischio
La prevenzione
CARRELLI ELEVATORI
Introduzione
Il rischio
La prevenzione
CARRELLI PORTA PALLET A CONDUZIONE MANUALE
Introduzione
Il rischio
La prevenzione
FUMI E VAPORI
Introduzione
Il rischio
La prevenzione
INFORTUNI DI ORIGINE MECCANICA
Introduzione
Il rischio
La prevenzione
LUOGHI DI LAVORO
Introduzione
Il rischio
La prevenzione
MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO
Introduzione
Il rischio
La prevenzione
MAGAZZINI
Introduzione
Il rischio
La prevenzione
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Introduzione
Il rischio
La prevenzione
MOVIMENTI RIPETITIVI
Introduzione
Il rischio
La prevenzione
NASTRI TRASPORTATORI
Introduzione
Il rischio
La prevenzione
POLVERI
Introduzione
Il rischio
La prevenzione
PROIEZIONE DI MATERIALI
Introduzione
Il rischio
La prevenzione
RADIAZIONI IONIZZANTI
Introduzione
Il rischio
La prevenzione
RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE E INFRAROSSE
Introduzione
Il rischio
La prevenzione
RIBALTE - PIANI DI CARICAMENTO
Introduzione
Il rischio
La prevenzione
RISCHIO ELETTRICO
Introduzione
Il rischio
La prevenzione
RISCHIO ESPLOSIONE
Introduzione
Il rischio
La prevenzione 1
RISCHIO INCENDIO
Introduzione
Il rischio
La prevenzione
RUMORE
Introduzione
Il rischio
La prevenzione
VIBRAZIONI
Introduzione
Il rischio
La prevenzione
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
INAIL 2011
Colllegati
Impresa sicura: Guida comparto metalmeccanico
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
www.tussl.it
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Labor Tutor - Percorso formativo prevenzione dei fattori di rischio metalmeccanica.pdf INAIL 2011 |
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Prevenzione Incendi: Deroga generale e Istituto della deroga
Prevenzione Incendi: Deroga generale e Istituto della deroga | Norme e Procedimenti / Rev. 1.0 Genn. 2024
ID 10017 | Rev. 1.0 del 30.01.2024
Il Documento allegato illustra la Deroga generale e l'Istituto della deroga nella Prevenzione Incendi, negli ambiti delle Attività soggette All.I del DPR 151/2011, nel Codice di Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015 e nelle attività Seveso III D.Lgs n.105/2015. Inserite Circolari e norme di esempio, illustrazioni grafiche.
Excursus
Le norme di prevenzione incendi (regole tecniche) emanate dal Ministero dell'Interno sono di tipo “deterministico-prescrittivo”. A volte la presenza di vincoli non consente di rispettare uno o più punti delle norme. Con la deroga è possibile sanare queste situazioni prevedendo misure tecniche alternative in grado di garantire un livello di sicurezza equivalente.
Presupposti fondamentali:
- le attività devono presentare caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza delle ordinarie regole di prevenzione incendi
- deve essere inalterata la loro sicurezza globale
E' possibile suddividere le Deroghe in 2 tipi di Procedimenti/Percorsi:
- Deroga in via generale - Senza Istanza di Deroga
- Istituto della deroga - Con Istanza di Deroga Art. 7 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151
Fig. 1 - Possibili percorsi Deroga
A. Deroga in via generale
Le deroghe generali sono intrinseche alle RTV o riportate tramite precisazioni VVF e non necessitano della presentazione dell'Istanza di Deroga di cui all'Art. 7 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.(Circolari, ecc).
A1. Esempi di deroghe in via generale:
Lettera Circolare prot. n. P1563/4108 sott 28 29 agosto 1995 - D.M. 01/02/1986 - Criteri per la concessione di deroghe in via generale ai punti 3.2, 3.6.3 e 37.2.
Lettera Circolare prot. n. P2244/4122 sott. 32 del 30/10/1996 - D.M. 26/8/1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica". Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2.
...
Misure di sicurezza alternative a quanto richiesto dai punti:
a) punto 3.2, per quanto attiene l'altezza dei piani;
b) punto 3.6.3, nel caso in cui la larghezza delle corsie di manovra è inferiore al minimo prescritto;
c) punto 3.7.2, per quanto attiene la larghezza delle rampe e nel caso in cui l'accesso avvenga da montauto meccanico, in luogo delle rampe. Essendo tali misure in linea con i principi informativi della nuova disciplina ed al fine di snellire i procedimenti ed evitare aggravi di lavoro per procedure solo burocratiche, si dispone che, ove risultino integralmente rispettate le condizioni riportate nell'allegato, i Comandi Provinciali VVF procedono direttamente all'approvazione del progetto, intendendosi accolte in via generale tali deroghe.
...
3. Autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli
...
3.2 Altezza dei piani
L'altezza dei piani non può essere inferiore a 2.4 m con un minimo di 2 m sotto trave. Per autorimesse private, sino a 40 autovetture, ed ubicate non oltre il 1° interrato, è consentito che l’altezza del piano sia inferiore a 2,40 m, con un minimo di 2,00 m, a condizione che:
a) l’autorimessa sia dotata di un sistema di ventilazione naturale con aperture di aerazione prive di serramenti e di superficie non inferiore a 1/20 della superficie in pianta dell’autorimessa. Almeno il 50% della suddetta superficie di ventilazione deve essere ricavata su pareti contrapposte;
b) l’altezza minima di 2,00 m deve essere rispettata nei confronti di qualsiasi sporgenza dall'intradosso del solaio di copertura, compresi eventuali impianti e tubazioni a soffitto;
c) il percorso massimo per raggiungere le uscite deve essere non superiore a m 30. Tale lunghezza deve essere osservata anche per le autorimesse di cui al punto 3.10.6, 20 capoverso.
...
...
D.M. 26/8/1992
...
A) Punto 5.0 - Affollamento - Deroga in via generale
Nel caso di refettori e palestre, qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base delle densità di affollamento indicate al punto 5.0, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività.
...
Vedi deroga
B. Istituto della deroga
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 Art. 7.
Il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 con l'Art. 7, ha introdotto l'Istituto della deroga alle materie di prevenzione incendi, nel caso in cui le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, che presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti.
La Deroga è prevista nei casi di
1. Attività dell'allegato 1 del DPR 151/2011
2. Attività disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi che non rientrano tra quelle riportate all'Allegato I del DPR 151/2011.
La deroga è procedimento tecnico-amministrativo finalizzato a valutare se può essere consentito l'esercizio di un'attività per la quale non è possibile osservare una o più prescrizioni di sicurezza antincendio previste dalla specifica regola tecnica che disciplina l'attività.
Al posto delle misure di sicurezza che non risultano osservate si possono proporre misure alternative tali da raggiungere un grado di sicurezza equivalente.
Nella richiesta di deroga è necessario:
1. specificare le caratteristiche e/o i vincoli che comportano l'impossibilità di ottemperare alle disposizioni normative;
2. effettuare una valutazione del rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni che si intende derogare;
3. proporre le misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo.
B1. Criteri di ammissibilità
L'impossibilità di ottemperare alle norme può derivare da:
- Vincolo esistente (non necessita di chiarimenti).
- Caratteristica dell'attività (oggetto di chiarimenti con Lettera Circolare DCPREV prot. n. 8269 del 20 maggio 2010).
Tra le caratteristiche non tecniche devono essere prese in considerazione, tra le altre (soluzioni architettoniche o tecnologiche innovative, sperimentazione di materiali, problematiche locali, ecc.), anche quelle di tipo economico. Il difetto di motivazione non può da solo comportare il rigetto.
Art. 2 - Finalità ed ambito di applicazione
..
c. 7. Al fine di garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno (DM 7 agosto 2012 - ndr).
....
Art. 7 - Deroghe
1. Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all'Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.
2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalità di cui al comma 1, anche i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all'Allegato I.
3. Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro 30 giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa è stata presentata ed al richiedente.
Fig. 2 - Flusso Istanza di deroga
Il DM 7 agosto 2012 è provvedimento regolamenta i contenuti e i relativi allegati per ciascuna delle seguenti istanze (tra le quali quella di deroga):
- istanza della valutazione dei progetti;
- segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
- attestato di rinnovo periodico di conformità antincendio;
- istanza di deroga;
- istanza di Nulla Osta di Fattibilità (NOF);
- istanza di verifica in corso d’opera;
- istanza di voltura
...
Art. 6. Istanza di deroga
1. L’istanza di deroga all’integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:
a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
b) specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell’ istanza di deroga;
c) disposizioni normative alle quali si chiede di derogare;
d) specificazione delle caratteristiche dell’attività o dei vincoli esistenti che comportano l’impossibilità di ottemperare alle disposizioni di cui alla lettera c);
e) descrizione delle misure tecniche compensative che si intendono adottare.
2. All’istanza sono allegati:
a) documentazione tecnica, a firma di professionista antincendio, conforme a quanto previsto dall’Allegato I al presente decreto, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative di prevenzione incendi cui si intende derogare e dall’indicazione delle misure che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;
b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
3. In caso di utilizzo dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), a firma di professionista antincendio, deve essere conforme a quanto previsto dall’Allegato I al presente decreto, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative di prevenzione incendi cui si intende derogare e dall’indicazione delle misure che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo, determinate utilizzando le metodologie dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, nonché dal documento contenente il programma per l’attuazione del SGSA.
Fig. 3 - Documentazione Istanza di deroga all'integrale osservanza RTV
B2. Circolari di riferimento:
- Lettera circolare prot. n. 8269 del 20 maggio 2010 - Le deroghe alle norme di prevenzioni incendi Indirizzi sui criteri di ammissibilità.
- Circolare prot. n. 3277 del 16 marzo 2016 - Chiarimenti sulle procedure di deroga
B3. Esempio di Circolare che precisa l'uso del procedimento di Deroga Art. 7 DPR 151/2011
Circolare 13223 del 24.10.12 (Linee guida per la concessione di deroghe in alberghi storici)
Criteri per la concessione di deroghe per le strutture ricettive turistico alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994 e s.m.i., siti all’interno di edifici sottoposti alle disposizioni di tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42.
Pervengono a questo Ministero segnalazioni circa istanze di deroga relative ad attività alberghiere esistenti che non possono essere integralmente adeguate alle disposizioni del decreto in oggetto in quanto site all’interno di edifici sottoposti alle disposizioni di tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, ovvero segnalazioni circa disomogenee interpretazioni delle norme tecniche applicabili nel caso di specie. In particolare le maggiori criticità sono state rilevate in relazione agli aspetti di seguito indicati:
1. ubicazione dell’ edificio;
2. caratteristiche costruttive: resistenza al fuoco delle strutture e reazione al fuoco dei materiali;
3. sistemi di vie di esodo;
4. impianti di estinzione incendi;
5. sistemi di protezione per tetti in materiale combustibile.
Risulta comunque evidente la necessità di conciliare le esigenze di tutela e conservazione degli edifici e dei beni in essi contenuti sottoposti alle disposizioni di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, con i prioritari obiettivi di sicurezza delle persone e dei soccorritori. Ciò premesso, si inviano in allegato le linee di guida contenenti la corretta interpretazione dei specifici disposti normativi nonché le misure di sicurezza alternative, a quanto richiesto dalle norme in argomento, da applicarsi, nell’ambito del procedimento di deroga, ai casi di strutture alberghiere esistenti ubicate in edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42.
Dette linee guida sono state approvate dalla Commissione Paritetica instituita ai sensi del protocollo d’intesa del 7 Marzo 2012 tra Ministero Beni e Attività Culturali – Segretariato Generale e Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, nella riunione del 16 Ottobre 2012
Le linee guida hanno il fine di fornire la necessaria uniformità di indirizzo nell’operato degli Uffici competenti, ferma restando l’autonomia decisionale degli stessi anche in relazione all’applicazione del D.M. 9 maggio 2007 “Direttive per l’applicazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio”. Al fine di consentire una valutazione condivisa di compatibilità architettonica delle misure di sicurezza equivalente individuate, con i vincoli derivanti dalle esigenze di tutela e conservazione del patrimonio culturale ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, gli Uffici preposti alla concessione della deroga invitano alle riunioni il Soprintendente per i Beni Architettonici, competente per territorio.
...
2. Caratteristiche costruttive
a) Resistenza al fuoco delle strutture
Il p.to 19.1 del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i. prevede specifici requisiti di resistenza al fuoco sia delle strutture portanti che separanti; in particolare sono previste classi minime di resistenza al fuoco in funzione dell’altezza antincendio dell’edificio in cui è ubicata l’attività nonché delle misure di sicurezza adottate, facendo tuttavia salva la facoltà di ricorrere all’istituto della deroga per l’individuazione di altre misure alternative od aggiuntive a quelle indicate. Le maggiori criticità sono riscontrabili nel caso di solai in materiali combustibili, tipicamente lignei, che non garantiscono i prescritti requisiti di resistenza al fuoco e che tuttavia non possono essere adeguatamente protetti contro gli effetti dell’incendio in considerazione dei particolari vincoli di carattere storico-artistico ed architettonico.
Nell’ambito del procedimento di deroga di cui all’art 7 del DPR 151/2011 pertanto, potrà essere valutata la possibilità di un favorevole accoglimento dell’istanza relativa a classi di resistenza al fuoco per solai in materiale combustibile inferiori a quelle indicate al p.to 19.1 del D.M. 9 aprile 1994, qualora siano adottate entrambe le seguenti misure di sicurezza equivalente:
a.1 - presenza di impianto automatico di estinzione incendi esteso a tutte le aree per le quali non sono garantiti i prescritti requisiti di resistenza al fuoco;
a.2 - presenza di servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell’arco delle 24 ore, costituito da un congruo numero di addetti, e comunque non inferiore a due unità, che garantisca un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all’esodo; tali addetti devono aver conseguito l’attestato di idoneità tecnica previsto dall’articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, previa frequentazione del corso di tipo B di cui all’allegato IX del decreto Ministro dell’interno 10 marzo 1998 e s.m.i., integrato da un modulo di quattro ore i cui contenuti siano coerenti col documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
In alternativa al punto a.1, per attività fino a 50 posti letto e nel caso in cui le strutture non risultino di separazione verso attività non pertinenti, si potranno adottare le seguenti misure compensative:
- dovrà essere garantita la sicurezza delle persone mediante una più sicura configurazione delle vie di esodo (scale almeno protette, fatte salve più restrittive prescrizioni di cui al punto 19.6 del suddetto decreto, materiali incombustibili nelle vie di esodo, compartimentazione dell’atrio rispetto al vano scala);
- dovrà essere installato un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica di incendio, esteso a tutta l’attività e conforme alle prescrizioni del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i.
Per edifici fino a 12 m di altezza antincendio è consentito che il compartimento possa essere costituito da più piani, ove non sia già previsto un impianto di rivelazione e allarme per compensazione di altre misure non osservate, in applicazione di altre deroghe specifiche o generali
...
3. Sistemi di vie di esodo
a) Larghezza delle vie di uscita
Il p.to 20.2 del D.M. 9 aprile 1994 fissa la larghezza minima delle vie di uscita in 0.9 m., salvo prevedere la presenza di puntuali restringimenti in corrispondenza dei quali detta larghezza può ridursi a 0.8 m, in presenza di particolari caratteristiche relative alla reazione al fuoco dei materiali installati lungo dette vie di esodo.
Al riguardo, si ritiene che in generale possano essere considerate quale utile misura compensativa del rischio aggiuntivo tutti i provvedimenti di sicurezza di seguito indicati:
- incremento del livello di illuminamento dell’impianto di illuminazione di sicurezza in corrispondenza delle strettoie, atto a garantire un livello di illuminamento non inferiore a 10 lux ad 1 metro di altezza dal piano di calpestio;
- presenza di impianto di rilevazione e di segnalazione incendi esteso all’intera attività;
- presenza di servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell’arco delle 24 ore, costituito da un congruo numero di addetti, e comunque non inferiore a due unità, che garantisca un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all’esodo; tali addetti devono aver conseguito l’attestato di idoneità tecnica previsto dall’articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, previa frequentazione del corso di tipo B di cui all’allegato IX del decreto Ministro dell’interno 10 marzo 1998 e s.m.i., integrato da un modulo di quattro ore i cui contenuti siano coerenti col documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
b) Scale
Le scale dotate di rampe non rettilinee ovvero con parametri dimensionali non conformi alle disposizioni vigenti, facenti parte del sistema di vie di esodo degli alberghi esistenti inseriti in edifici pregevoli per arte e storia, costituiscono una delle principali criticità dei progetti di deroga.
Al riguardo, si ritiene che in generale possano essere considerate quale utile misura compensativa del rischio aggiuntivo tutti i provvedimenti di sicurezza di seguito indicati:
- installazione di impianto di illuminazione di sicurezza esteso all’intero vano scala, atto a garantire un livello di illuminamento non inferiore a 5 lux al piano di calpestio;
- installazione di un ulteriore corrimano conforme alle vigenti normative;
- installazione di idonea segnaletica di sicurezza, conforme al D.Lgs. 81/2008, indicante il pericolo ed i comportamenti più idonei da adottarsi in caso di esodo in emergenza;
...
C. Codice di Prevenzione Incendi
Nel Codice di Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015, il ricorso alla deroga è parte integrante del Codice stesso per il fatto che il codice ha un approccio di tipo prestazionale alla prevenzione incendi ed eventuali compensazioni possono essere effettuate direttamente con la FSE.
Con l’eliminazione del doppio binario (D.M. 12.04.2019) è obbligatorio il solo uso del Codice per le attività rientranti nell’ambito di applicazione e quindi la deroga è dettagliatamente contemplata.
L’istituito della Deroga è previsto al Capitolo G.2.6.5.3 (Applicazione di soluzioni in deroga)
Per tutte le attività che non rientrano nel campo di applicazione del Codice la richiesta di deroga è ammessa solo per le attività dotate di specifica norma tecnica di prevenzione incendi.
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Circolare prot. n. 3277 del 16 mar 2016 - Chiarimenti sulle procedure di deroga
L'istituto della deroga alle norme di prevenzione incendi scaturisce dalla necessità di temperare la rigidità delle norme prescrittive, spiega il Dipartimento VVF e condizione necessaria per presentare istanza di deroga è, pertanto, l'esistenza di una regola tecnica di prevenzione incendi emanata dal Ministro dell'Interno, non potendosi attivare tale istituto in presenza di linee guida, guide tecniche o linee di indirizzo.
Il Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015) riguarda le attività di cui all'allegato I del decreto del DPR n.151/2011 individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili.
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Nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2019 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno del 12 aprile 2019 recante: “Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”. Tale decreto, che entrerà in vigore il 20 ottobre 2019 ponendo fine al periodo transitorio (cd. “doppio binario”) di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la progettazione delle attività non dotate di specifica regola tecnica, ha ampliato il campo di applicazione alle “attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76”.
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D. Attività RIR
Gli stabilimenti e/o depositi in cui sono presenti sostanze pericolose (esplosive, infiammabili, tossiche, comburenti, etc.) in quantità superiore a determinati limiti vengono costituiscono le cosiddette attività a rischio di incidente rilevante.
Tali attività allo stato attuale sono disciplinate dal Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n.105.
L’allegato I al decreto stabilisce le soglie dei quantitativi di sostanze pericolose che rendono gli stabilimenti e/o i depositi in cui tali sostanze sono presenti all’assoggettabilità degli stessi alla disciplina del D.Lgs. 105/2015.
In relazione ai valori di soglia, le attività a rischio di incidente rilevante sono classificate in due categorie:
- attività soggette a notifica - soglia inferiore (Art. 13 del D.Lgs. 105/2015);
- attività soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza - soglia superiore (Art. 15 del D.Lgs. 105/2015).
Le attività soggette a Rapporto di Sicurezza erano precedentemente escluse dal DPR 151/2011, il D.L. 31/8/2013, n. 101, convertito con legge 30/10/2013, n. 125 a decorrere dal 1/1/2014, con l’art. 8 co. 7 ha previsto l’estensione delle disposizioni di cui al DPR 151/2011 anche tutte le attività soggette a notifica e rapporto di sicurezza.
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Art. 8 (Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
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7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001, ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001,)) adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999.
...
Pertanto:
Tutte le attività Seveso III rientrano nel campo di applicazione del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, sia di “soglia inferiore” sia di “soglia superiore” ed è applicabile l'Istituto della deroga ai sensi dell'art. 7 del DPR 151/2011
...
Allegato L (art. 31)
...
6. Deroghe alle norme di prevenzione incendi
6.1 Qualora venga avanzata richiesta di deroga ai sensi dell'art. 7 del DPR 151/2011, questa viene valutata nell'ambito dell'istruttoria di cui all'art. 17 e le determinazioni espresse dal CTR al termine della stessa valgono anche come pronuncia del Direttore regionale prevista dall'art. 7 del DPR 151/2011.
6.2 Le regole tecniche alle quali si intende derogare e le misure alternative, di cui al punto precedente, dovranno essere espressamente indicate dal gestore in un apposito allegato al Rapporto di sicurezza presentato ai sensi dell'art. 15.
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segue in allegato
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©Copia autorizzata Abbonati
Matrice revisioni
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1.0 | 30.01.2024 | Chiarimenti Prot. n. 0009723 del 26.06.2019 | Certifico Srl |
0.0 | 02.02.2020 | --- | Certifico Srl |
Collegati
D.M. 7 Agosto 2012
Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n. 139
Codice Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015 | RTO II
Decreto 12 aprile 2019
Istanze di deroga art. 7 del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151
Prevenzione Incendi: istituto della Deroga
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Prevenzione Incendi - Deroga generale e Istituto della deroga Rev. 1.0 2024.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2024 |
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Prevenzione Incendi - Deroga generale e Istituto della deroga Rev. 00 2020.pdf Certifico S.r.l. Rev. 00 2020 |
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Guida stesura DVR
Guida alla stesura ed elaborazione del DVR: elementi scheletro previsti dalla norma / Rev. 2.0 Agosto 2023
ID 5731 | Rev. 2.0 del 06.08.2023
Il presente documento indica un metodo di approccio alla stesura ed elaborazione di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), attraverso un "Documento scheletro" generale.
Disponibili in allegato, Guida Stesura DVR e Documenti di esempio compilati:
1. Guida Stesura DVR Rev. 1.0 2019
2. Rischio saldatura Rev. 1.0 2019 (scheda esempio doc)
3. Rischio saldatura Rev. 1.0 2019 (scheda esempio pdf)
4. Rischio amianto Rev. 1.0 2019 (scheda esempio doc)
5. Rischio amianto Rev. 1.0 2019 (scheda esempio pdf)
Introduzione
Il legislatore, D.Lgs. 81/2008, non ha inteso una modalità definita per l'elaborazione del DVR, che sarebbe per altro impossibile per la vastità dei metodi e possibili applicazioni, per questo è indicato il termine “Valutazione”, termine che fa riferimento alla determinazione quantitativa o qualitativa del rischio associato ad una situazione di pericolo.
La redazione di un DVR è in generale un'attività complessa, il presente Documento non ha la pretesa di essere uno strumento esaustivo, completo e adatto ad ogni esigenza, anche se lo sviluppo segue i criteri esposti secondo quanto riportato nell’Art. 28 del D.Lgs. 81/2008.
L’intento è quello di dare un “input” a coloro e che si avvicinano alla materia e che hanno l’esigenza di elaborare un DVR o a coloro, esperti, che ne volessero un confronto; i contenuti cardine del modello scheletro del DVR esposto sono in accordo con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.
Per l'elaborazione di un DVR, è necessaria soprattutto una formazione tecnica: occorre conoscere processi e attività da indagare, una conoscenza multidisciplinare delle tematiche sulla salute e sicurezza sul lavoro e conoscenza approfondita delle norme tecniche UNI/CEI/ISO/IEC, della normativa di Prodotto, della Prevenzione Incendi, Chemicals, ecc.
L'obbiettivo della Valutazione dei rischi, è il raggiungimento di un livello di salute e sicurezza quanto migliore possibile, con: "l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico".
Nella pratica, i criteri/metodi di Valutazione (stima dei rischi), si possono ricondurre all'uso di:
- Norme tecniche
- Linee guida INAIL
- Buone Prassi validate CCP
- altri metodi a scelta del DL
E' sempre il datore di lavoro che deve scegliere i criteri e metodi per la valutazione dei rischi per la redazione dei DVR e poterne dimostrare l'efficacia.
In sintesi, secondo quanto riportato nell'Art. 28, è possibile suddividere il Processo di redazione del DVR in aspetti sequenziali, ad esempio in 5 Step (5 Schede).
"la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione".
E’ buona norma censire tutti i titoli del D.Lgs. 81/2008 (o singoli capi, rischi particolari, specifici rischi enunciati) e valutare se applicabili o meno (vedi in fondo).
Nel tempo tale Check consentirà di monitore i rischi individuati valutarne se presenti di nuovi. Sarà emessa Rev. al DVR.
1. Esempio 1
E’ possibile che in prima elaborazione della VR non siano presenti Rischi da MMC
A successivo controllo invece risulta essere presente linea con addetti soggetti a Rischio MMC ripetitivi, occorre effettuare una nuova VR non precedentemente presente.
1. Esempio 2
E’ possibile che in prima elaborazione della VR non siano presenti Lavoratrici Madri. A successivo controllo invece risultano essere presenti Lavoratrici Madri per le quali occorrerà effettuare una nuova VR non precedentemente presente.
Tabella Check VR / Titoli TUS
Fig. 1 - Tabella di Check VR alla Data xx.yy.zzzz
Si veda Doc.: Tavola Sicurezza: Fattori di rischio e metodi Valutazione
P
Premessa
E' definita l'anagrafica dell'azienda, tra cui le figure previste dal D.Lgs 81/2008 che individuano l'Organigramma della sicurezza:
In sintesi, secondo quanto riportato nell'Art. 28, è possibile suddividere il Processo di redazione del DVR in aspetti comuni, ad esempio in 5 Step (5 Schede).
Le 5 Schede per la Valutazione dei Rischi
Dati di input:
1. Attività con un numero di addetti >10 per la quale è prevista la stesura del DVR.
2. Attività non SEVESO
1
Scheda mansione
La "Scheda mansione" identifica tutte le mansioni dei lavoratori dell'Azienda e quelle considerate specifiche (che hanno necessità di formazione e addestramento specifico):
La "Scheda rischio" (e della stessa "n Schede" se presenti "n rischi") identifica il rischio, con la/e mansione/i associate, i riferimenti normativi, il Criterio di valutazione adottato ed i risultati ottenuti.
La Valutazione dei rischi è una valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza
E' questo il passaggio più critico e importante, saper individuare:
1. I Rischi da valutare
Saper scegliere:
2. I Criteri e Metodi di valutazione
I Criteri saranno generalmente differenti da rischio a rischio;
- Per determinati i rischi sarà sufficiente una valutazione strumentale (es. Rischio rumore) e dalla stessa filtrare i risultati;
- Per altri rischi sarà necessario effettuare una valutazione qualitativa-quantitativa (es Stima dei rischi per le attrezzature di lavoro con i metodi a matrice);
- Per altri rischi occorrerà effettuare ad esempio dei calcoli analitici (rischio ATEX);
- Per altri occorrerà rispettare regole e norme tecniche (rischio incendio);
- Per altri potrebbe essere sufficiente un controllo documentale di certificati e dichiarazioni.
(*) Indicare se rischio particolare
(**) Stima de rischio in funzione del metodo adottato (Es. Basso/Medio/Alto)
Si avranno più "Schede rischio" in funzione dei rischi potenziali individuati (anche rischi specifici), la valutazione del rischio eseguita con i criteri esposti potrà essere accettabile o meno, secondo i criteri
I rischi specifici sono rischi a cui sono esposti i lavoratoti in particolari mansioni anche in relazione alla specifica tipologia contrattuale.
I rischi specifici sono rischi propri del contesto in cui l’attività viene svolta, ad esempio, i rischi collegati con l’utilizzo di un particolare solvente piuttosto che un altro a seconda del luogo che deve essere pulito, i rischi durante l'uso o la manipolazione di un gas durante una particolare fase di lavoro.
...
Sono rischi a cui sono esposti gruppi di lavoratori:
- stress lavoro-correlato,
- lavoratrici in stato di gravidanza,
- differenze di genere,
- età,
- provenienza da altri Paesi,
- specifica tipologia contrattuale,
- possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili.
...
Nel caso che i risultasti delle valutazione iniziale non siano accettabili, occorrerà passare al punto 3, con l'individuazione delle misure di protezione da mettere in atto con un programma (4) e procedure adeguate (5).
Anche nel caso di rischi accettabili al punto 2, potrebbe essere necessario adottare delle misure di prevenzione e protezione e attore un programma di miglioramento, in questo caso definibile come "programma di monitoraggio" dei risultati di accettabilità.
Nella scheda si farà riferimento ad Allegati pertinenti, quali relazioni, documenti, dichiarazioni, ecc, di riferimento per la Valutazione de l rischio.
Vedasi:
Tavola Sicurezza: Fattori di rischio e metodi Valutazione
3
Scheda misure di prevenzione e protezione
Nella "Scheda misure" (e della stessa "n Schede Misure" se presenti "n rischi"), saranno individuate le misure di prevenzione e protezione da attuare per quel rischio, nel caso in cui l'esito della "Valutazione iniziale di cui al punto 2" sia "non accettabile":
Il legislatore pone particolare attenzione ai DPI.
A fronte delle misure attuate / attuabili il rischio potrà essere ridotto (Risultati ottenuti/attesi).
Nella scheda si farà riferimento ad Allegati pertinenti, quali relazioni, documenti, dichiarazioni, ecc, di riferimento per le Misure di Prevenzione e Protezione adottate.
4
Programma misure prevenzione e protezione:
- Programma adeguamento
- Programma miglioramento
Per attuare le misure di prevenzione e protezione sarà previsto un Programma adeguamento con Livelli di priorità e Pianificazione temporale (tempi di attuazione), inoltre la stessa misura potrà (dovrà) avere un Programma di miglioramento (Piano si miglioramento + Livello di priorità / tempi) (*):
(*) E’ possibile anche separare il programma di adeguamento da quello di miglioramento
Nella scheda si farà riferimento ad Allegati pertinenti, quali relazioni, documenti, dichiarazioni, ecc, di riferimento per il Programma.
Livelli Priorità
Livelli Priorità Programma adeguamento
Livelli Priorità Programma miglioramento
Si sottolinea che nel caso in cui un rischio sia non accettabile/presente, il livello di priorità del programma di adeguamento (misura) dovrà essere PA1. Livelli PA2, PA3, PM2, ecc saranno da assegnare nel caso il cui il rischio sia comunque accettabile ma con misure di adeguamento/miglioramento individuate da attuare.
Es.:
E’ presente un rischio MMC non accettabile, dovrà essere attuata un'immediata misura di adeguamento con priorità PA1, al momento dell'individuazione del rischio l'attività dovrà essere sospesa o modificata.
Es.:
E’ presente un rischio schiacciamento (non accettabile) su una attrezzatura di lavoro, questa dovrà non essere resa utilizzabile fino all'attuazione della misura di adeguamento.
Es.:
Il campionamento rileva la presenza di sostanze pericolose nei fumi di saldatura.
Rischio esposizione fumi saldatura è non accettabile.
- Misura di adeguamento immediata priorità P01: fornitura appositi DPI
- Misura di miglioramento a breve termine priorità PM2: aspirazione localizzata
5
Procedure per l'attuazione delle misure adeguamento / miglioramento
Le misure di prevenzione e protezione di adeguamento e di miglioramento saranno attuate attraverso delle adeguate Procedure nelle quali deve essere individuata una figura Responsabile.
Le schede sono generalmente collegate, riferendosi al medesimo rischio, in relazione a quanto riportato nell'Art. 28 del D.Lgs. 81/2008 il Piano di miglioramento (Programma + Procedure) potrebbe essere distinto. Nella scheda si farà riferimento ad Allegati (Procedura dettagliata/Checklist, altri Dati).
...
Il DVR dovrà essere sottoscritto e firmato da:
- Datore di lavoro (DL)
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- Medico competente (MC)
D.Lgs. 81/2008 (Per quanto concerne la valutazione dei rischi)
Art. 2. Definizioni
q) "valutazione dei rischi": valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
Art. 15. Misure generali di tutela
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
...
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; (1) (2)
...
(Note)
(1) Il Decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che le disposizioni di cui al comma 1, lettera r), del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
(2) Il Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che le disposizioni di cui al comma 1, lettera r), del presente articolo 18, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.
Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
...
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. (1) (2)
...
(1) Il Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, all'art. 32, c. 1, lett. a, dispone la sostituzione dei commi 3 e 3 bis
(2) Comma modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei miscele chimiche (7) impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età (9), alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo. (2)
1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.(4) (5)
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.
3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. (0) (1)
Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.(3)
3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l'Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L'Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.(6)(8)
(Note)
(0) Comma introdotto dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 seguentemente modificato da (3).
(1) Il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 8, comma 12) che "al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010 e quello di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo è differito di dodici mesi".
(2) La legge 1 ottobre 2012, n. 177 aggiunge l'ultimo periodo "e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo"
(3) La legge 30 ottobre 2014, n. 161, all'articolo 13 modifica il comma 3 bis. (Procedura di infrazione n. 2010/4227)
(4) Circolare MLPS 18 novembre 2010 - Approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1- bis, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
(5) Circolare MI 2 marzo 2015 - Valutazione del rischio stress lavoro-correlato nel personale che presta servizio nelle strutture centrali e periferiche dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza
(6) Comma inserito dall'art. 20, comma 1 lett. e del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183
(7) Come modificato dall' art. 1, lett. a del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39
(8) Determinazione INAIL 5 marzo 2020 n. 49 - Attuazione dell'art. 28, comma 3 ter del d.lgs. n. 81/2008. Criteri di ammissibilità degli strumenti tecnico specialistici per la riduzione dei livelli di rischio
(9) L'Art. 6 e l'allegato I della Legge 17 ottobre 1967 n. 977 Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, stabiliscono i casi di divieto lavorativo minorile.
Art. 53. Tenuta della documentazione
...
5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalità per l'eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della documentazione di cui al periodo che precede sono definite con successivo decreto, adottato, previa consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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Titolo I Principi comuni (artt. 1-61)
Titolo II Luoghi di lavoro (artt. 62-68)
Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (artt. 69-87)
Titolo IV Cantieri temporanei o mobili (artt. 88-160)
Titolo V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (artt. 161-166)
Titolo VI Movimentazione manuale dei carichi (artt. 167-171)
Titolo VII Attrezzature munite di videoterminali (artt. 172-179)
Titolo VIII Agenti fisici (artt. 180-220)
Titolo IX Sostanze pericolose (artt. 221-265)
Titolo X Esposizione ad agenti biologici (artt. 266-286)
Titolo X bis Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario (artt. 286-bis - 286-septies)
Titolo XII Disposizioni in materia penale e di procedura penale (artt. 298-303)
Titolo XI Protezione da atmosfere esplosive (artt. 287-297)
Titolo XIII Norme transitorie e finali (artt. 304-306)
Allegato I
Allegato II
Allegato III
Allegato IV
Allegato V
Allegato VI
Allegato VII
Allegato VIII
...
Allegato L
Allegato LI
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
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1.0 | 2019 | Riorganizzazione Documento | Certifico Srl |
0.0 | 2018 | --- | Certifico Srl |
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A cura: Ing. Marco Maccarelli
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Linee guida campionameto allergeni indoor nella polvere uffici
Linee guida: allergeni indoor nella polvere degli uffici campionamento e analisi
ID 20858 | 28.11.2023 / In allegato INAIL 2003
L’importanza degli agenti biologici come fattori di pericolo negli ambienti di lavoro è andata sempre meglio delineandosi nel corso degli anni. In particolare, nell’ambito del rischio biologico, gli allergeni cosiddetti “indoor” hanno assunto un ruolo significativo e le patologie ad essi correlate, in forte crescita, costituiscono ormai un fenomeno di rilevanza sociale.
Il D. Lgs. 626/94 (ora D.Lgs. 81/2008 Titolo X Esposizione ad agenti biologici / ndr) ha dedicato un intero Titolo (con Allegati) agli agenti biologici; ciò nonostante, non esistono allo stato attuale procedure standardizzate di accertamento e valutazione del rischio, né indicazioni ufficiali relative ai livelli di esposizione accettabili ai fini sanitari. La presente Linea Guida è dedicata alle problematiche relative al campionamento e all’analisi degli allergeni indoor ed ha lo scopo dichiarato di aiutare e indirizzare verso una metodologia il più possibile omogenea coloro che saranno chiamati ad eseguire accertamenti negli uffici.
...
In ambito occupazionale, l’identificazione di una relazione "dose-risposta" costituisce spesso una premessa fondamentale per la valutazione del rischio e la prevenzione delle tecnopatie. Tuttavia, a differenza di quanto avviene con il rischio di natura chimica, per gli agenti biologici non esistono limiti di esposizione utilizzabili con funzioni di valori soglia. Per gli allergeni indoor, oltre alla difficoltà di stabilire dei valori soglia per la sensibilizzazione o lo scatenamento di una sintomatologia acuta, si aggiunge la difficoltà di procedere ad un’idonea valutazione del rischio, dal momento che attualmente non esiste un consenso unanime sulle modalità di campionamento e sulle tecniche di analisi da adottare.
Ciò premesso e ai fini della valutazione del rischio, risulta necessario approfondire le problematiche relative al campionamento e alle tecniche relative al dosaggio degli allergeni al fine di stabilire criteri analitici rigorosi. In tale contesto e da tale esigenza, la Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione dell'INAIL (CONTARP) ha avviato nel 2001 un progetto mirato allo studio delle diverse problematiche relative al monitoraggio degli allergeni di origine biologica negli ambienti di lavoro confinati (c.d. indoor), in particolare negli uffici. Il D.Lgs. 626/1994 (art. 1) (ora D.Lgs. 81/2008 Titolo X Esposizione ad agenti biologici / ndr ) ha, infatti, esteso il campo di applicazione delle norme di sicurezza e igiene a tale tipologia di ambiente di lavoro, peraltro molto simile agli ambienti domestici, dove la problematica degli allergeni indoor è stata già da tempo investigata ed è, quindi, maggiormente nota, come testimonia l'abbondante letteratura scientifica in materia.
INDICE
Premessa
1. Introduzione
2. Allergeni indoor e terziario
3. Principali allergeni indoor
3.1 Acari
3.2 Animali domestici
3.3 Muffe
3.4 Blatte
4.Valori soglia
5.Il monitoraggio ambientale degli allergeni indoor
5.1 Campionamento d'aria
5.2 Campionamento di polvere
6. Valutazione qualitativa e quantitativa degli allergeni
6.1 Conta degli acari al microscopio ottico
6.2 Dosaggio della guanina
6.3 Dustscreen
6.4 Aclotest
6.5 Analisi immunoenzimatica mediante anticorpi monoclonali
7. Il protocollo adottato
7.1 Scelta degli ambienti
7.2 Raccolta della polvere
7.3 Estrazione degli allergeni dalla polvere e loro quantificazione
8. Letteratura essenziale
9. Elenco di alcuni siti Web e riviste scientifiche
Allegati
Allegato 1 - Attrezzature, materiali e reagenti
Allegato 2 - Scheda campagna di monitoraggio
Allegato 3 - Modulo e scheda invio campioni al Laboratorio CONTARP di Igiene Industriale
Allegato 4 A - Protocollo di analisi per Der p 1
Allegato 4 B - Protocollo di analisi per Der f 1
Allegato 4 C - Protocollo di analisi per Mite Group 2
Allegato 4 D - Protocollo di analisi per Bla g 2
Allegato 4 E - Protocollo di analisi per Fel d 1
Allegato 4 F - Protocollo di analisi per Asp f 1
Allegato 4 G - Protocollo di analisi per Alt a 1
INAIL 2003
Titolo X Esposizione ad agenti biologici
Collegati
www.tussl.it
Algoritmo per la valutazione del rischio biologico nei laboratori non sanitari
Valutazione rischio biologico nelle attività istituzionali delle Agenzie per la Protezione dell’Ambiente
Check list verifica applicazione rischio biologico Titolo X D.Lgs. 81/2008
Valutazione del rischio biologico / Algoritmo valutazione esposizione AB
UNI ISO 35001:2021 - Gestione rischio biologico per laboratori
Il monitoraggio biologico
Il Rischio biologico lavoro: quadro normativo
Applicativo Valutazione del rischio biologico INAIL
Il rischio biologico negli ambulatori “Prime Cure” - INAIL 2015
Il rischio biologico negli ambulatori “Prime Cure” - INAIL 2015
Il rischio biologico nei luoghi di lavoro - INAIL
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Provvedimento GPDP dell'11 gennaio 2024 - Videosorveglianza, no all'IA che viola la privacy
Provvedimento GPDP dell'11 gennaio 2024 - Videosorveglianza, no all'IA che viola la privacy
21257 | 29.01.2024 / In allegato
Provvedimento GPDP dell'11 gennaio 2024 - Videosorveglianza, no all'intelligenza artificiale che viola la privacy
Il Garante sanziona il Comune di Trento per aver condotto due progetti di ricerca scientifica, utilizzando telecamere, microfoni e reti sociali, in violazione della normativa sulla protezione dati
No del Garante al trattamento dei dati personali nel Comune di Trento nell’ambito dei progetti di ricerca scientifica Marvel e Protector: diritti a rischio in assenza dei necessari presupposti di liceità. Il Comune dovrà pagare una sanzione di 50.000 euro e cancellare i dati trattati in violazione di legge.
I progetti, finanziati con fondi europei, hanno come obiettivo lo sviluppo di soluzioni tecnologiche volte a migliorare la sicurezza in ambito urbano, secondo il paradigma delle “città intelligenti” (smart cities).
In particolare, il progetto Marvel (“Multimodal Extreme Scale Data Analytics for Smart Cities Environments”) prevedeva l’acquisizione di filmati dalle telecamere di videosorveglianza già installate nel territorio comunale per finalità di sicurezza urbana, nonché dell’audio ottenuto da microfoni appositamente collocati sulla pubblica via. I dati, che ad avviso del Comune sarebbero stati immediatamente anonimizzati dopo la raccolta, venivano analizzati per rilevare in maniera automatizzata, mediante tecniche di intelligenza artificiale, eventi di rischio per la pubblica sicurezza. Il progetto Protector (“PROTECTing places of wORship”) prevedeva invece, oltre all’acquisizione dei filmati di videosorveglianza (senza segnale audio), la raccolta e l’analisi di messaggi e commenti d’odio pubblicati sui social, rilevando eventuali emozioni negative ed elaborando informazioni d’interesse per le Forze dell’ordine, allo scopo di identificare rischi e minacce per la sicurezza dei luoghi di culto.
Dopo un’approfondita istruttoria, il Garante ha rilevato molteplici violazioni della normativa privacy.
Il Comune di Trento, che non annovera la ricerca scientifica tra le proprie finalità istituzionali, non ha comprovato la sussistenza di alcun quadro giuridico idoneo a giustificare i trattamenti dei dati personali - relativi anche a reati e a categorie particolari - e la conseguente ingerenza nei diritti e nelle libertà fondamentali delle persone. Tenuto conto che i dati venivano condivisi anche con soggetti terzi, tra cui i partner di progetto, i trattamenti effettuati sono stati quindi ritenuti illeciti.
Si sono rivelate inoltre insufficienti le tecniche di anonimizzazione impiegate per ridurre i possibili rischi di reidentificazione per gli interessati.
Criticità sono emerse anche sotto il profilo della trasparenza. Il Comune non aveva infatti compiutamente descritto i trattamenti nelle informative di primo e di secondo livello, come la possibilità che anche le conversazioni potessero essere registrate dai microfoni installati sulla pubblica via.
Inoltre, nonostante i due progetti comportassero l’impiego di nuove tecnologie e la sorveglianza sistematica di zone accessibili al pubblico, il Comune non ha comprovato di aver effettuato una valutazione d’impatto prima di iniziare il trattamento.
Pur riconoscendo alcuni fattori attenuanti, il Garante ha stigmatizzato le massive e invasive modalità di trattamento poste in essere, che hanno comportato significativi rischi per i diritti e le libertà degli interessati, anche di rango costituzionale.
Poiché simili forme di sorveglianza negli spazi pubblici possono modificare il comportamento delle persone e condizionare anche l’esercizio delle libertà democratiche, l’Autorità si è comunque dichiarata come sempre aperta al dialogo, sia con il Comune di Trento sia con ogni altra amministrazione, per dare supporto ad ogni eventuale futura iniziativa di uso dell’AI da realizzare in conformità con le norme sulla privacy.
...
Fonte: GPDP
Collegati
GPDP Domande più frequenti (FAQ) Videosorveglianza
Infortuni sul Lavoro / Mezzi tecnici per prevenirli - Hoepli 1903
Infortuni sul Lavoro / Mezzi tecnici per prevenirli - Ing. E. Magrini 1a Ed. Hoepli 1903
ID 21004 / 19.12.2023 / Download (link diretto)
Ing. Effren Magrini
ULRICO HOEPLI EDITORE DELLA REAL CASA MILANO 1895
con 258 incisioni
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INDICE
PREFAZIONE
LEGGI E REGOLAMENTI RELATIVI ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO
Legge del 17 marzo 1898, n. 80 per gli infortuni degli operai sul lavoro
Regolamento per la esecuzione della legge 17 marzo 1898, N. 80 per gli infortuni degli operai sul lavoro
Regolamento generale per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie, alle quali si applica la legge 17 marzo 1898, N. 80.
Altri regolamenti
INTRODUZIONE
Origine delle leggi sulla prevenzione
Le Associazioni di Industriali per prevenire gli infortuni sul lavoro
Associazione degli industriali d' Italia per prevenire gli infortuni sul lavoro
CAPITOLO I
Isolamento dei motori
Segnale per l 'arresto e l'avviamento dei motori
Congegni che assicurano l'arresto dei motori
CAPITOLO II - ARRESTO DEI MOTORI E DELLE TRASMISSIONI
Arresto dei motori
Arresto della trasmissione
CAPITOLO III - TRASMISSIONI
Parte statistica
Alberi
Chiavette
Manicotti d'unione degli alberi
Anelli d'arresto
Puleggie
Cinghie
Funi per trasmissione
Ingranaggi
Cilindri e coni di frizione
Coppie di cilindri
CAPITOLO IV - ELEMENTI DI MOTORI
Volanti
Eccentrici, bielle e manovelle
Gambo dello stantuffo
Regolatori
CAPITOLO V - MACCHINE AD UTENSILE TAGLIENTE O LACERANTE
LAVORAZIONE DEL LEGNO
Generalità
Seghe circolari
Seghe circolari per il taglio trasversale
Seghe a nastro
Piallatrici
Fresatrici
MACCHINE PER L'INDUSTRIA TESSILE
Generalità
Battitoi (Batteurs)
Carde
Riunitrici
Laminatoi
Pettinatrici
Banchi a fusi
Filatoio automatico (Selfactings)
Filatoi continui ad anelli (Rings)
Operazioni preliminari per la canapa
Paranavette
Tintoria ed appretto
INDUSTRIE DIVERSE
Costruzioni meccaniche
Cartiere
Fonderie
MOLE DI GRÈS E MOLE DI SMERIGLIO
Mole naturali di grès
Mole di smeriglio
Mole lapidarie
Prescrizioni regolamenti per le mole
CAPITOLO VI - OLIATURA E PULITURA
Oliatura e pulitura dei motori
Oliatura e pulitura delle trasmissioni
Oliatura e pulitura delle macchine operatrici nell'industria tessile
CAPITOLO VII - MANEGGIO DELLE CINGHIE DURANTE IL MOTO
Generalità
Portacinghie
Montaggio delle cinghie
Giunzione delle cinghie
Spostamento delle cinghie sulle puleggie folli
CAPITOLO VIII - MONTACARICHI
Generalità
Gabbia
Porte
Porte del piano superiore
Porte nei piani intermedi
Porte del piano inferiore
Vani
Corde e Catene
Freni e paracadute
Protezione delle porte-finestre per trasporto sacchi
CAPITOLO IX - IMPALCATURE E SCALE
Passarelle di servizio
Scale
CAPITOLO X - VESTIMENTA
Abiti
Maschere
Occhiali
CAPITOLO XI - MACCHINE ELETTRICHE
Cause di infortuni
Macchine elettriche
Quadri di distribuzione
Conduttori
Regolamento
Soccorsi
CAPITOLO XII - INCENDI
Uscite
Scale
Costruzione dello Stabilimento
Precauzioni per eliminare le cause di incendio
Mezzi per impedire la propagazione degli incendi e per estinguerli
CAPITOLO XIII - ILLUMINAZIONE
Generalità
Illuminazione elettrica
CAPITOLO XIV - CALDAIE A VAPORE
Generalità
Apparecchi di controllo e di sicurezza
Alimentazione delle caldaie
Costruzione delle caldaie
ELENCO DEI MANUALI HOEPLI
INDICE ALFABETICO PER AUTORI DEI MANUALI HOEPLI
Collezione copia cartacea Certifico Srl / Testo PDF digitalizzato Museo delle Scienze Torino
Collegati
La sicurezza delle seghe circolari - HOEPLI 1895
Regio Decreto 25 settembre 1898 n. 411
Cassazione Civile Sez. Lav. n. 7566 | 27 Marzo 2020
Cassazione Civile Sez. Lav. del 27 marzo 2020 n. 7566
ID 21318 | 06.02.2024
Cassazione Civile Sez. Lav. del 27 marzo 2020 n. 7566 - Licenziamento per assenza ingiustificata. Sorveglianza sanitaria: obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute
Civile Sent. Sez. L Num. 7566 Anno 2020
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO
Data pubblicazione: 27/03/2020
1. Con sentenza n. 8138/2017, depositata il 27/11/2017, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza, con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva respinto la domanda di annullamento del licenziamento per giusta causa intimato a Carmelina Napolitano dalla T.H.S. - Divisione Catering S.r.l., con lettera in data 23 settembre 2014, a motivo di assenze ingiustificate dal lavoro per più giorni consecutivi.
2. La Corte di appello ha osservato a sostegno della propria decisione che la lavoratrice si era collocata autonomamente in ferie alla scadenza del periodo di comporto, senza formulare alcuna richiesta di autorizzazione al loro godimento; né poteva ritenersi che la società datrice di lavoro si fosse resa inadempiente all'obbligo di sorveglianza sanitaria, nell'ipotesi di cui alla lett. e-ter) dell'art. 41, co. 2, d.lgs. n. 81/2008 (obbligo di "visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione"), dovendo la visita medica effettuarsi, in tale ipotesi, prima della concreta assegnazione del lavoratore alle mansioni, che è momento non coincidente con la ripresa del lavoro e cioè con la formale presentazione nel luogo di lavoro: in sostanza, ha precisato la Corte, il lavoratore, dopo un periodo di malattia protratto per oltre sessanta giorni, può, in assenza di visita medica, legittimamente rifiutarsi, ex art. 1460 cod. civ., di eseguire le mansioni incompatibili con il suo stato di salute, posto che l'omissione della visita medica costituisce grave e colpevole inadempimento del datore di lavoro, ma non può rifiutarsi di ritornare al lavoro e continuare ad assentarsi, come invece era accaduto nella specie.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice con tre motivi, assistiti da memoria, cui ha resistito la società con controricorso.
1. Con il primo motivo, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello ritenuto che il licenziamento trovasse fondamento e giustificazione, oltre che nei giorni di assenza oggetto di contestazione con lettera in data 3 settembre 2014, anche nei giorni di assenza contestati con precedenti lettere del 15, del 28 e del 31 luglio 2014, le quali peraltro avevano dato luogo ad autonomi procedimenti, in tal modo decidendo la causa sulla base di fatti, in relazione ai quali il potere disciplinare del datore di lavoro si era già consumato, e travalicando i limiti della domanda e delle stesse prove fornite dalle parti.
2. Con ¡1 secondo motivo, deducendo violazione o falsa applicazione dell'art. 18, comma 4, I. n. 300/1970, come modificato dall'art. 1 l. n. 92/2012, nonché dell'art. 7 I. n. 300/1970, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte erroneamente qualificato le assenze come "ingiustificate", nonostante che la condotta posta in essere dalla lavoratrice integrasse chiaramente l'ipotesi del rifiuto legittimo della prestazione ex art. 1460 cod. civ., stante l'omessa sottoposizione della stessa, da parte del datore di lavoro, a visita medica preventiva, con conseguente insussistenza del fatto contestato sotto il profilo della sua antigiuridicità.
3. Con il terzo motivo, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 2119 e 1460 cod. civ. e dell'art. 41, comma 2, lett. e-ter, d.lgs. n. 81/2008, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che presupposto per l'applicazione di tale ultima disposizione fosse la presenza in azienda del lavoratore, mentre dal tenore letterale di essa era dato chiaramente desumere che il reingresso nel sistema produttivo del dipendente, che per motivi di salute fosse rimasto assente per un periodo di oltre sessanta giorni continuativi, dovesse essere necessariamente preceduto dall'effettuazione della visita medica.
4. Il primo motivo è infondato.
5. E', infatti, del tutto consolidato il principio di diritto, per il quale il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato); con la conseguenza che il vizio in questione si verifica quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato (Cass. n. 455/2011; conformi, fra le pronunce più recenti: n. 18868/2015; n. 9002/2018; n. 8048/2019).
6. Nella specie, la Corte di merito si è invece limitata a richiamare le diverse lettere di addebito, con i giorni di assenza ingiustificata specificamente indicati in ciascuna, che hanno preceduto la contestazione del 3 settembre 2014 e la conseguente comunicazione del recesso datoriale, intimato con lettera del 23 settembre 2014, senza che da ciò sia derivato alcun riflesso né sulla decisione assunta né sulle ragioni che hanno condotto alla sua adozione, le quali risultano indipendenti sul piano fattuale e logico-giuridico rispetto ai presupposti dei pregressi procedimenti disciplinari.
7. Il secondo e il terzo motivo, che devono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.
8. L'art. 41 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ("Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro") prevede, tra gli strumenti della "sorveglianza sanitaria" (comma 2) anche l'effettuazione di una "visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare la idoneità alla mansione" (lett. e-ter).
9. La norma va letta - secondo un'interpretazione conforme tanto alla sua formulazione letterale come alle sue finalità - nel senso che la "ripresa del lavoro", rispetto alla quale la visita medica deve essere "precedente", è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in azienda dopo un'assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni, per le quali sia necessario compiere una verifica di "idoneità" e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica.
10. Ne deriva che, ove nuovamente destinato alle stesse mansioni assegnategli prima dell'inizio del periodo di assenza, egli può astenersi ex art. 1460 cod. civ. dall'eseguire la prestazione dovuta, posto che l'effettuazione della visita medica prevista dalla norma si colloca all'interno del fondamentale obbligo imprenditoriale di predisporre e attuare le misure necessarie a tutelare l'incolumità e la salute del prestatore di lavoro, secondo le previsioni della normativa specifica di prevenzione e dell'art. 2087 cod. civ.; sicché la sua omissione, integrando un inadempimento della parte datoriale di rilevante gravità, risulta tale da determinare una rottura dell'equilibrio sinallagmatico e da conferire, pertanto, al prestatore di lavoro una legittima facoltà di reazione.
11. Non è invece consentito al prestatore di astenersi anche dalla presentazione sul posto di lavoro, una volta venuto meno il titolo giustificativo della sua assenza (come nella specie, la ricorrente avendo superato il periodo di comporto): presentazione che - come rilevato esattamente nella sentenza impugnata - è momento distinto dall'assegnazione alle mansioni, in quanto diretto a ridare concreta operatività al rapporto e ben potendo comunque il datore di lavoro, nell'esercizio dei suoi poteri, disporre, quanto meno in via provvisoria e in attesa dell'espletamento della visita medica e della connessa verifica di idoneità, una diversa collocazione del proprio dipendente all'interno della organizzazione di impresa.
12. E', d'altra parte, consolidato il principio (Cass. n. 5521/2003; conforme, fra altre, n. 21385/2004), secondo il quale "il lavoratore assente per malattia non ha incondizionata facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, quale titolo della sua assenza, allo scopo di interrompere il decorso del periodo di comporto, ma il datore di lavoro, di fronte ad una richiesta del lavoratore di conversione dell’assenza per malattie in ferie, e nel l’esercita re il potere, conferitogli dalla legge (art. 2109, secondo comma, cod. civ.), di stabilire la collocazione temporale delle ferie nell’ambito annuale armonizzando le esigenze dell’impresa con gli interessi del lavoratore, è tenuto ad una considerazione e ad una valutazione adeguate alla posizione del lavoratore in quanto esposto, appunto, alla perdita del posto di lavoro con la scadenza del comporto; tuttavia, un tale obbligo del datore di lavoro non è ragionevolmente configurabile allorquando il lavoratore abbia la possibilità di fruire e beneficiare di regolamentazioni legali o contrattuali che gli consentano di evitare la risoluzione del rapporto per superamento del periodo di comporto ed in particolare quando le parti sociali abbiano convenuto e previsto, a tal fine, il collocamento in aspettativa, pur non retribuita (nella specie, la S.C., enunciando tale principio e dando altresì conto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la correttezza del comportamento datoriale sul presupposto che il lavoratore, pur a fronte di avvisi inviatigli dal datore di lavoro, non aveva inteso richiedere la conversione in ferie del proprio periodo di malattia e neppure avvalersi del periodo di aspettativa previsto contrattualmente)": istituto la cui presenza anche nella contrattazione collettiva applicata al rapporto in esame risulta espressamente accertata dalla Corte di merito (cfr. sentenza, p. 3).
13. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 ottobre 2019.
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Cassazione Civile Sez. Lav. del 27 marzo 2020 n. 7566.pdf |
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ICRP Publication 141 - Occupational Intakes of Radionuclides: Part 4
ICRP Publication 141 - Occupational Intakes of Radionuclides: Part 4
ID 21311 | 06.02.2024
The 2007 Recommendations (ICRP, 2007) introduced changes that affect the calculation of effective dose, and implied a revision of the dose coefficients for internal exposure, published previously in the Publication 30 series (ICRP, 1979a,b, 1980a, 1981, 1988) and Publication 68 (ICRP, 1994b). In addition, new data are now available that support an update of the radionuclide-specific information given in Publications 54 and 78 (ICRP, 1989a, 1997) for the design of monitoring programmes and retrospective assessment of occupational internal doses. Provision of new biokinetic models, dose coefficients, monitoring methods, and bioassay data was performed by Committee 2 and its task groups.
A new series, the Occupational Intakes of Radionuclides (OIR) series, will replace the Publication 30 series and Publications 54, 68, and 78. OIR Part 1 (ICRP, 2015) describes the assessment of internal occupational exposure to radionuclides, biokinetic and dosimetric models, methods of individual and workplace monitoring, and general aspects of retrospective dose assessment.
OIR Part 2 (ICRP, 2016), OIR Part 3 (ICRP, 2017), this current publication, and the final publication in the OIR series (OIR Part 5) provide data on individual elements and their radioisotopes, including information on chemical forms encountered in the workplace; a list of principal radioisotopes and their physical half-lives and decay modes; the parameter values of the reference biokinetic models; and data on monitoring techniques for the radioisotopes most commonly encountered in workplaces. Reviews of data on inhalation, ingestion, and systemic biokinetics are also provided for most of the elements.
Dosimetric data provided in the printed publications of the OIR series include tables of committed effective dose per intake (Sv per Bq intake) for inhalation and ingestion, tables of committed effective dose per content (Sv per Bq measurement) for inhalation, and graphs of retention and excretion data per Bq intake for inhalation. These data are provided for all absorption types and for the most common isotope(s) of each element.
The online electronic files that accompany the OIR series of publications contains a comprehensive set of committed effective and equivalent dose coefficients, committed effective dose per content functions, and reference bioassay functions. Data are provided for inhalation, ingestion, and direct input to blood.
This fourth publication in the OIR series provides the above data for the following elements: lanthanum (La), cerium (Ce), praseodymium (Pr), neodymium (Nd), promethium (Pm), samarium (Sm), europium (Eu), gadolinium (Gd), terbium (Tb), dysprosium (Dy), holmium (Ho), erbium (Er), thulium (Tm), ytterbium (Yb), lutetium (Lu), actinium (Ac), protactinium (Pa), neptunium (Np), plutonium (Pu), americium (Am), curium (Cm), berkelium (Bk), californium (Cf), einsteinium (Es), and fermium (Fm).
ICRP, 2019. Occupational intakes of radionuclides: Part 4. ICRP Publication 141. Ann. ICRP 48(2/3).
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Fonte: ICRP International Commission on Radiological Protection
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ICRP Publication 134 - Occupational Intakes of Radionuclides: Part 2
ICRP Publication 134 - Occupational Intakes of Radionuclides: Part 2
ID 21309 | 06.02.2024
The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection (ICRP, 2007) introduced changes that affect the calculation of effective dose, and implied a revision of the dose coefficients for internal exposure, published previously in thePublication 30series (ICRP, 1979, 1980, 1981, 1988b) and Publication 68(ICRP, 1994b). In addition, new data are available that support an update of the radionuclide-specific information given in Publications 54 and 78 (ICRP, 1988a, 1997b) for the design of monitoring programmes and retrospective assessment of occupational internal doses.
Provision of new biokinetic models, dosecoefficients, monitoring methods, and bioassay data was performed by Committee 2, Task Group 21 on Internal Dosimetry, and Task Group 4 on Dose Calculations. A new series, the Occupational Intakes of Radionuclides (OIR) series, will replace the Publication 30series and Publications 54,68, and 78. Part 1 of the OIR series has been issued (ICRP, 2015), and describes the assessment of internal occupational exposure to radionuclides, biokinetic and dosimetric models, methods of individual and workplace monitoring, and general aspects of retrospective dose assessment.
The following publications in the OIR series (Parts 2–5) will provide data on individual elements and their radioisotopes, including information on chemical forms encountered in the workplace; a list of principal radioisotopes and their physical half-lives and decay modes; the parameter values of the reference biokinetic model; and data on monitoring techniques for the radioisotopes encountered most commonly in workplaces. Reviews of data on inhalation, ingestion, and systemic biokinetics are also provided for most of the elements. Dosimetric data provided in the printed publications of the OIR series include tables of committed effective dose perintake (Sv per Bq intake) for inhalation and ingestion, tables of committed effective dose per content (Sv per Bq measurement) for inhalation, and graphs of retentionand excretion data per Bq intake for inhalation.
These data are provided for all absorption types and for the most common isotope(s) of each element. The electronic annex that accompanies the OIR series of reports contains a comprehensive set of committed effective and equivalent dose coefficients, committed effective dose percontent functions, and reference bioassay functions. Data are provided for inhalation, ingestion, and direct input to blood.
The present publication provides the above data for the following elements: hydrogen (H), carbon (C), phosphorus (P),sulphur (S), calcium (Ca), iron (Fe), cobalt (Co), zinc (Zn), strontium (Sr), yttrium(Y), zirconium (Zr), niobium (Nb), molybdenum (Mo), and technetium (Tc).
ICRP, 2016. Occupational Intakes of Radionuclides: Part 2. ICRP Publication 134. Ann. ICRP 45(3/4), 1–352.
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Fonte: ICRP International Commission on Radiological Protection
Collegati
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Raccomandazione (EU) 2024/440
Raccomandazione (EU) 2024/440 / Stima dose efficace e equivalente direttiva 2013/59/Euratom
ID 21307 | 06.02.2024
Raccomandazione (EU) 2024/440 della Commissione del 2 febbraio 2024 concernente l’uso di coefficienti di dose per la stima della dose efficace e della dose equivalente ai fini della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio
GU L 2024/440 del 06.02.2024
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica («trattato Euratom»), in particolare l’articolo 33, secondo comma, e l’articolo 106 bis che fa riferimento all’articolo 292 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
previa consultazione del gruppo di esperti di cui all’articolo 31, primo comma, del trattato Euratom,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 2, lettera b), del trattato Euratom prevede l’adozione di norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
(2) Per conseguire tale obiettivo, l’articolo 31 del trattato Euratom affida al Consiglio il compito di stabilire tali norme fondamentali su proposta della Commissione, mentre l’articolo 32 consente di rivedere o completare tali norme fondamentali.
(3) Il Consiglio ha adottato una serie di direttive che stabiliscono le norme fondamentali di sicurezza per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. La più recente è la direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio.
(4) A norma della direttiva 2013/59/Euratom l’esposizione alle radiazioni dei lavoratori esposti professionalmente deve essere valutata singolarmente per ciascun lavoratore sulla base di misurazioni. La stima delle dosi efficaci ed equivalenti basata su tali misurazioni poggia su valori e rapporti scientificamente fondati, vale a dire i coefficienti di dose, pubblicati dalla commissione internazionale per la protezione radiologica (International Commission on Radiological Protection, ICRP). L’articolo 13 della direttiva 2013/59/Euratom impone agli Stati membri di utilizzare tali coefficienti di dose.
(5) Nel 2022 l’ICRP ha completato una serie di cinque volumi di pubblicazioni sull’introduzione di radionuclidi in ambito professionale (Occupational Intakes of Radionuclides: Part 1 - 5), che comprende una serie aggiornata di coefficienti di dose per l’esposizione professionale derivante dall’introduzione di radionuclidi e tratta i radionuclidi più comunemente utilizzati, tra cui il radon.
(6) A seguito di tali pubblicazioni dell’ICRP, la Commissione ha invitato il gruppo di esperti di cui all’articolo 31 del trattato Euratom a formulare un parere sui coefficienti di dose aggiornati. Nel parere del 28 giugno 2023 il gruppo di esperti ha sottolineato che la serie di pubblicazioni dell’ICRP e tutti i coefficienti di dose ivi contenuti sono unici a livello internazionale e riflettono lo stato dell’arte nel settore, considerando sia la loro metodologia avanzata sia la sua applicazione a un gran numero di radionuclidi. Pertanto il gruppo di esperti si è espresso favorevolmente circa l’uso dei coefficienti di dose aggiornati per stimare la dose efficace e la dose equivalente ai fini della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio
(7) A norma dell’articolo 33, primo comma, del trattato Euratom, ogni Stato membro è tenuto a stabilire le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative atte a garantire l’osservanza delle norme fondamentali. È pertanto opportuno formulare raccomandazioni per armonizzare le disposizioni applicabili negli Stati membri per quanto riguarda l’uso dei coefficienti di dose aggiornati dell’ICRP da parte delle autorità competenti nazionali, al fine di garantire un’attuazione coerente delle pertinenti disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom in tutta l’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
Per stimare la dose efficace e la dose equivalente derivante dall’esposizione interna ai fini della direttiva 2013/59/Euratom, gli Stati membri dovrebbero avvalersi delle pubblicazioni dell’ICRP Occupational Intakes of Radionuclides: Part 1 - 5 (pubblicazioni ICRP 130, 134, 137, 141 e 151) e di tutti i coefficienti di dose ivi contenuti.
Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.
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Collegati
Dose radiazioni pazienti: direttiva 2013/59/Euratom
RADON: Direttiva 2013/59/EURATOM
ICRP Publication 130 - Occupational Intakes of Radionuclides: Part 1
ICRP Publication 134 - Occupational Intakes of Radionuclides: Part 2
ICRP Publication 137 - Occupational Intakes of Radionuclides: Part 3
ICRP Publication 141 - Occupational Intakes of Radionuclides: Part 4
ICRP Publication 151 - Occupational Intakes of Radionuclides: Part 5
Vademecum Attrezzature captazione e separazione fumi saldatura EN ISO 21904-1:2020
Vademecum Attrezzature captazione e separazione fumi saldatura EN ISO 21904-1:2020 / Rev. 1.0 del 04.10.2021
ID 14508 | Rev. 1.0 del 04.10.2021 / Vademecum completo in allegato
Documento di raccordo tra la norma di prodotto EN ISO 21904-1:2020 " Salute e sicurezza in saldatura e nei processi correlati - Attrezzature per la cattura e la separazione dei fumi di saldatura - Parte 1: Requisiti generali" ed i requisiti del D.Lgs 81/08 relativi al rischio chimico, con evidenza dei punti principali della EN ISO 21904-1:2020 in relazione al TUS Art. da 221 a 243 Titolo IX sostanze pericolose.
Il Documento Vademecum attrezzature captazione fumi saldatura EN ISO 15012-4 basato sulla norma EN ISO 15012-4 è rimasto applicabile fino al ritiro e sostituzione della stessa con EN ISO 21904-1:2020 (09.09.2022).
La saldatura di metalli, un processo industriale diffuso in molte realtà industriali, è sicuramente tra le attività più critiche per la salute dei lavoratori addetti.
Il rischio chimico della saldatura deriva principalmente dallo sviluppo dei fumi, complesse miscele di componenti chimici inorganici ed organici, anche cancerogeni, che si libera durante la fase di riscaldamento ed eventuale fusione del pezzo da saldare.
I fumi di saldatura sono classificati nella IARC Monograph 118 Welding, Molybdenum Trioxide, and Indium Tin Oxide (2018) che ha aggiornato la IARC Monograph 49 Chromium, Nickel and Welding (1990).
I fumi di saldatura sono stati riclassificati come "cancerogeni" per l'uomo (Gruppo 1) nel 2018 (IARC Monograph 118), classificazione aggiornata dalla precedente come "possibili cancerogeni" per l'uomo (Gruppo 2B) del 1989 (IARC 49, 1990).
La EN ISO 21904-1:2020 definisce i requisiti generali che sono necessari all'attrezzatura di ventilazione per mantenere a livelli accettabili l'esposizione ai fumi.
Saldatura e processi correlati generano fumi e gas, che, se inalati, possono essere dannosi per la salute umana. Pertanto, si deve esercitare un controllo dei fumi e dei gas generati per ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori.
Il metodo di controllo più efficace consiste nella cattura dei fumi e dei gas nei pressi della loro sorgente prima che entrino nella zona respiratoria di un lavoratore o nell'ambiente del luogo di lavoro in genere.
L'attrezzatura di ventilazione utilizzata per la cattura dei fumi e dei gas deve essere adeguata allo scopo dal momento che una cattura inefficiente può risultare in un'elevata esposizione e potrebbe essere nociva per la salute dei lavoratori. È quindi importante che essa aderisca ai requisiti definiti di fabbricazione, materiali e progettazione e fornisca avvertenze in caso di malfunzionamento.
La EN ISO 21904-1:2020 definisce i requisiti generali che sono necessari all'attrezzatura di ventilazione per mantenere a livelli accettabili l'esposizione ai fumi.
La EN ISO 21904-1:2020 è una norma di tipo C come indicato nella ISO 12100.
La EN ISO 21904-1:2020 è pertinente in particolare per i seguenti gruppi di portatori di interesse che rappresentano gli attori del mercato in relazione alla sicurezza del macchinario:
- fabbricanti di macchine (piccole, medie e grandi imprese);
- organismi per la salute e la sicurezza (di regolamentazione, organizzazioni per la prevenzione degli incidenti, sorveglianza del mercato, ecc.).
Altri possono essere interessati dal livello di sicurezza del macchinario ottenuto con i mezzi previsti dal presente documento dai sopra menzionati gruppi di portatoti di interesse:
- utilizzatori di macchine/datori di lavoro (piccole, medie e grandi imprese);
- utilizzatori di macchine/dipendenti (per esempio unioni sindacali, organizzazioni per persone con esigenze particolari);
- fornitori di servizi, per esempio per la manutenzione (piccole, medie e grandi imprese);
- consumatori (nel caso di macchinario destinato all'utilizzo da parte dei consumatori).
Per le macchine che rientrano nello scopo e campo di applicazione di una norma di tipo C e che sono state progettate e costruite secondo i requisiti di detta norma, i requisiti di detta norma di tipo C hanno la precedenza.
Il Documento raccorda in modo trasversale la norma di prodotto e i requisti del TUS, evidenziando i punti principali della norma EN ISO 15012-4:2016, in relazione al rischio chimico fumi di saldatura, con inserito parte del "Vademecum per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle attività di saldatura metalli - RL", presenti informazioni dell’Industrial Ventilation ACGIH 2007.
UNI EN ISO 21904-2:2020
Salute e sicurezza in saldatura e nei processi correlati - Attrezzature per la cattura e la separazione dei fumi di saldatura - Parte 2: Requisiti per le prove e la marcatura dell'efficacia della separazione
Recepisce: EN ISO 21904-2:2020
Adotta: ISO 21904-2:2020
Data entrata in vigore: 23 aprile 2020
Sostituisce: UNI EN ISO 15012-1:2013
La norma specifica un metodo per sottoporre a prova l'attrezzatura per la separazione dei fumi di saldatura al fine di determinare se la sua efficacia di separazione soddisfa i requisiti specificati. Il metodo specificato non si applica alle prove di cartucce filtranti indipendenti dall'attrezzatura nella quale sono destinate ad essere utilizzate.
UNI EN ISO 21904-3:2018
Salute e sicurezza nei processi di saldatura e affini - Requisiti, prove e marcatura delle apparecchiature per la filtrazione dell'aria - Parte 3: Determinazione dell'efficienza di captazione dei dispositivi torcia di saldatura aspirante
Recepisce: EN ISO 21904-3:2018
Adotta: ISO 21904-3:2018
Data entrata in vigore: 12 aprile 2018
La norma definisce un metodo di laboratorio per misurare l'efficienza di captazione dei fumi di saldatura dei sistemi di estrazione sulla torcia. La procedura prescrive solo una metodologia, lasciando all'utente la selezione dei parametri di prova, in modo che possa essere valutato l'effetto di diverse variabili.
È applicabile ai sistemi integrati sulla torcia e ai sistemi in cui un sistema di estrazione separato è collegato alla torcia di saldatura vicino all'area dell'arco. La metodologia è adatta per l'uso con tutti i processi di saldatura a filo continuo, tutti i tipi di materiale e tutti i parametri di saldatura.
Il metodo può essere utilizzato per valutare gli effetti di variabili quali portata di estrazione, posizione dell'ugello di estrazione, portata del gas di protezione, geometria della saldatura, angolo della torcia di saldatura, velocità di emissione dei fumi, ecc., sull'efficienza di captazione.
UNI EN ISO 21904-4:2020
Salute e sicurezza in saldatura e nei processi correlati - Attrezzature per la cattura e la separazione dei fumi di saldatura - Parte 4: Determinazione della portata minima del volume d'aria dei dispositivi di cattura
Recepisce: EN ISO 21904-4:2020
Adotta: ISO 21904-4:2020
Data entrata in vigore: 23 aprile 2020
La norma specifica due metodi per stabilire la portata minima del volume d'aria. Un metodo è dedicato all'utilizzo con cappe, ugelli e ugelli a fessura con un rapporto tra lunghezza della fessura e diametro del tubo di 8:1 o minore. L'altro metodo è dedicato all'utilizzo con dispositivi di estrazione a pistola.
Sostituisce: UNI EN ISO 15012-2:2008
A. UNI EN ISO 21904-1:2020
UNI EN ISO 21904-1:2020 Salute e sicurezza in saldatura e nei processi correlati - Attrezzature per la cattura e la separazione dei fumi di saldatura - Parte 1: Requisiti generali
Recepisce: EN ISO 21904-1:2020
Adotta: ISO 21904-1:2020
Data entrata in vigore: 23 aprile 2020
Sostituisce: UNI EN ISO 15012-4:2016
La norma definisce i requisiti generali per l'attrezzatura di ventilazione utilizzata per catturare e separare i fumi generati dalla saldatura e dai processi correlati, per esempio saldatura ad arco e taglio termico. La norma specifica inoltre i dati delle prove da marcare sui dispositivi di cattura.
Essa si applica alla progettazione e alla fabbricazione di parti dell'attrezzatura, comprese cappe per saldatura, condotti, unità di filtro, motori dell'aria, sistemi che informano sul funzionamento non sicuro e pratiche sul luogo di lavoro per garantire un lavoro sicuro in relazione all'esposizione.
Scopo e campo di applicazione
La norma EN ISO 21904-1:2020 definisce i requisiti generali per le attrezzature di ventilazione utilizzate per catturare e separare i fumi generati dalla saldatura e dai processi correlati, per esempio la saldatura ad arco e il taglio termico.
Il presente documento specifica anche i dati di prova da marcare sui dispositivi di cattura. Si applica alla produzione e alla fabbricazione delle parti dell'attrezzatura, comprese cappe per la saldatura, condotti, unità filtranti, motori per l'estrazione dell'aria, sistemi che informano del funzionamento insicuro e pratiche del luogo di lavoro per garantire la sicurezza del lavoro per quanto concerne l'esposizione.
I pericoli significativi sono elencati nel punto 4. Non sono trattati i pericoli elettrici, meccanici e pneumatici.
Il presente documento è applicabile a:
- attrezzatura mobile e stazionaria;
- attrezzature di separazione utilizzate per la saldatura e i processi correlati;
Il presente documento non è applicabile a:
- ventilazione generale, sistemi di reintegro dell'aria o di movimento dell'aria;
- sistemi di condizionamento dell'aria;
- polvere di smerigliatura.
La norma EN ISO 21904-1:2020 si applica ai sistemi progettati e fabbricati dopo la sua pubblicazione.
Figura - Impianto di aspirazione localizzato fisso
Figura - Attrezzatura di aspirazione localizzata mobile
[...]
PERICOLI SIGNIFICATIVI
L'esposizione ai fumi e ai gas di saldatura generati da saldatura e processi correlati può essere nociva per la salute. Il controllo dell'esposizione solitamente può essere ottenuto utilizzando un'attrezzatura di ventilazione ma qualsiasi guasto a questa attrezzatura, quale, per esempio, una progettazione carente e l'utilizzo di parti realizzate con materiali inadeguati, può dare luogo a una ridotta efficacia di estrazione e quindi a una sovra-esposizione e a danni alla salute.
Gli effetti comuni sulla salute comprendono patologie respiratorie, ma durante la saldatura si può verificare, e quindi deve essere presa in considerazione, l'esposizione a sostanze cancerogene.
I requisiti dell'attrezzatura di ventilazione dipendono dal livello di controllo necessario.
REQUISITI E VERIFICHE
[...]
MARCATURA
Ogni macchina deve essere marcata in modo distinto e permanente in conformità al punto 6.4.4 della ISO 12100:2010 e punto 16.4 della IEC 60204-1:2005.
Se i requisiti del presente documento sono rispettati, il fabbricante può etichettare l'attrezzatura come conforme al presente documento.
Marcatura dell'efficacia di separazione
Se il requisito di cui al punto 5.4 è soddisfatto, il fabbricante può etichettare l'attrezzatura W3 come indicato nell'appendice B.
Marcatura di cappe e ugelli di cattura
Il dispositivo di cattura deve essere marcato in modo chiaramente visibile e permanente con le seguenti informazioni:
a) la portata volumetrica minima dell'aria, Qmin;
b) le dimensioni del campo di aspirazione, Lx e Ly, alla portata volumetrica minima dell'aria;
c) la distanza, d, dal piano di ingresso del dispositivo di cattura al piano di misurazione;
d) facoltativo: un riferimento al presente documento (cioè ISO 21904-1).
...
ETICHETTE PER L'ATTREZZATURA PER LA SEPARAZIONE DEI FUMI DI SALDATURA
figura Etichette per l'attrezzatura per la separazione dei fumi di saldatura
Legenda
1 RAL 5005 (blu)
2 RAL 9003 (bianco)
3 RAL 9004 (nero)
a 50 mm o 100 mm
η efficacia massica di separazione
NOTA La marcatura con W3 è facoltativa.
Figura - Filtro W3
...
B. VADEMECUM ATTIVITÀ DI SALDATURA METALLI
Le attività di saldatura sono presenti in quasi tutte le realtà metalmeccaniche (industriali ed artigianali), con tecnologie variegate ed esigenze di produzione molto diversificate. Il presente documento è limitato alla saldatura di metalli ed è particolarmente attento alla saldatura di acciaio inox al cromo, per le forti implicazioni sul piano della salute e la sempre maggiore diffusione.
Materiali
L’attività di saldatura metalli è un processo industriale che porta ad unire due parti metalliche (materiale base), con l’ausilio di un sistema di riscaldo e fusione locale di materiale.
A volte è possibile aggiungere ai pezzi da unire altro materiale di composizione opportuna (materiale di apporto), oltre che utilizzare l’ausilio di pressione statica, martellamento o altre azioni meccaniche.
Principali tecnologie
La realtà produttiva delle attività di saldatura dei materiali metallici prevede un ciclo tecnologico semplice, con ambienti di lavoro impostati su un modello comune, ma che appaiono molteplici e diversificati nelle singole realtà produttive anche in funzione della tecnologia impiegata.
In particolare si distinguono le seguenti categorie di saldatura di metalli:
...
Gestione del rischio da agenti chimici pericolosi
...
Contenuti minimi del Documento di Valutazione del rischio da agenti chimici di cui all'art.223 del D.Lgs 81/2008.
Benché il D.Lgs. 81/08, nelle more dei Decreti previsti all’art. 232 c. 2 e c. 3, stabilisca che la responsabilità della valutazione di rischio IRRILEVANTE sia a carico del Datore di Lavoro, considerando la specificità del comparto, si ritiene che il giudizio di rischio IRRILEVANTE non possa essere assunto in presenza di una delle seguenti condizioni:
...
Le misurazioni
Qualora le conclusioni della valutazione portino ad un giudizio conclusivo di rischio non irrilevante per la salute, deve essere affrontata la problematica delle misurazioni (art. 225 D.Lgs 81/08).
Al di là dei requisiti intrinseci delle modalità di campionamento e analisi risulta necessario premettere alcune considerazioni derivanti dall’analisi della peculiarità del comparto.
In particolare nelle piccole aziende che esercitano attività di saldatura conto terzi si è constatata una notevole variabilità, almeno infrasettimanale se non giornaliera, dei materiali utilizzati: in tali condizioni la scelta delle sostanze da campionare e del momento di campionamento riveste un’importanza determinante potendo condurre a risultati non rappresentativi delle reali condizioni espositive. Inoltre, le metodiche di campionamento ed analisi devono necessariamente possedere requisiti di sufficiente sensibilità.
L’art. 225 del D.Lgs 81/08 prevede la possibilità di omettere l’effettuazione delle misurazioni quando “si possa dimostrare con altri mezzi in conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione”.
Indicativamente, oltre al ben noto “ciclo chiuso”, si ritiene che un adeguato livello di prevenzione e protezione possa essere ragionevolmente raggiunto, per esempio, in presenza di:
- impianto di aspirazione localizzata asservito a tutte le postazioni con le caratteristiche di cui ai punti seguenti;
- manutenzione programmata, verifica periodica dell’efficienza dell’impianto con misurazioni della velocità di cattura ai singoli punti di captazione.
"2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco meramente indicativo nell'allegato XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali."
....
Misure tecniche di prevenzione del rischio chimico e cancerogeno
Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 81/08 i principi di prevenzione cui deve attenersi il datore di lavoro nella programmazione degli interventi di miglioramento sono quelli di prevenzione primaria ovvero:
- la sostituzione, quando possibile, di una sostanza o preparato con uno a minore tossicità.
- minimizzare la formazione dei fumi che si possono originare durante le lavorazioni.
I seguenti accorgimenti pratici ed organizzativi (misure collettive) possono essere un ottimo sistema di prevenzione del rischio legato ad agenti chimici:
...
Impianti di aspirazione localizzata
I flussi di inquinanti emessi durante le fasi di lavoro a caldo sono aspirati attraverso terminali di captazione definiti cappe, per essere successivamente allontanati e convogliati in impianti di abbattimento, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale.
I terminali di captazione si possono distinguere in cappe chiuse, riceventi e catturanti:
- Cappe chiuse: sono costituite da un sistema che circonda la sorgente e non sono utilizzabili per sistemi dove è necessario l'intervento del personale. Questo tipo di cappa rappresenta il sistema più efficace e da preferirsi, poiché più si riesce ad avvolgere la sorgente inquinante, minore sarà la portata necessaria.
- Cappe riceventi: sono realizzate in maniera da catturare gli agenti inquinanti interponendosi sul “cammino” della massa fluida inquinante. Il principio di funzionamento si basa sulla spontanea cattura di elementi contaminati rilasciati da un particolare processo come ad esempio un processo a “caldo” durante il quale i vapori o fumi prodotti da una sorgente calda tendono a salire con moti convettivi
verso la cappa o un processo in cui le particelle di dimensioni medio-grande vengono rilasciate con una velocità sufficiente da raggiungere la cappa stessa.
- Cappe catturanti: l’effluente è aspirato verso la cappa per mezzo di un flusso d’aria direzionale, che realizza l’opportuna velocità di cattura alla distanza voluta. La cappa deve essere posizionata relativamente vicino alla fonte inquinante per contenere i costi di esercizio, in quanto i volumi di aria necessari a garantire la velocità di cattura crescono notevolmente. Tale sistema è applicabile a processi dove si rende necessario l’intervento dell’operatore. Le cappe catturanti possono essere distinte in superiori, laterali e inferiori.
Per il controllo delle concentrazioni di inquinanti prodotti negli ambienti industriali è necessaria una corretta progettazione dei sistemi di aspirazione: di fondamentale importanza sono la scelta dell’organo di captazione e la determinazione della portata di aspirazione necessaria per ottenere adeguate velocità di cattura là dove servono.
Allo scopo la progettazione deve essere affidata a persone di specifica competenza in campo impiantistico e d’igiene industriale, in grado di effettuare i necessari calcoli previsionali o di applicare correttamente criteri largamente sperimentati e pubblicati in numerose pubblicazioni tecniche.
Requisiti minimi degli impianti di aspirazione localizzata (rif.:Industrial Ventilation ACGIH 2007 26th Edition e altre pubblicazioni):
C. NORMATIVA
D.Lgs 81/08 (da Art. 221 a 243) Titolo IX sostanze pericolose
Capo I Protezione da agenti chimici
Art. 221. Campo di applicazione
1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.
2. I requisiti individuati dal presente capo si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano altresì al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 28 settembre 1999 e nel decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, nelle disposizioni del codice IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definite dall'articolo 2 della direttiva 93/75/CEE, del Consiglio, del 13 settembre 1993, nelle disposizioni dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25 maggio 1998.
4. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle attività comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate dalle norme contenute al capo III del presente titolo.
[...segue in allegato]
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Cassazione Civile Sez. Lav. del 10 dicembre 2013 n. 27520
Cassazione Civile Sez. Lav. del 10 dicembre 2013 n. 27520
ID 21296 | 04.02.2024
Cassazione Civile Sez. Lav. del 10 dicembre 2013 n. 27520 - Tumore polmonare e nesso causale con l'attività lavorativa
Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere
Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere
Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere
Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere
Fatto
Con ricorso, depositato il 5.09.2003, F.B., quale erede di B.I., esponeva:
- che il B. aveva lavorato dal 1959 al 1966 presso la MO. di (OMISSIS) e successivamente presso la ME. come manovratore dell'impianto di polimerizzazione del CVM (cloruro di vinile momumero):
- cha a seguito dell'esposizione a tale sostanza il B. aveva contratto un carcinoma polmonare, da cui derivava la sua morte in data (OMISSIS).
Ciò premesso, la F. conveniva in giudizio l'INAIL per sentirlo condannare all'erogazione in suo favore della rendita superstiti, negata in sede amministrativa. Con sentenza n. 1093 del 2007 il Tribunale di Venezia, espletata consulenza tecnica di ufficio, rigettava la domanda, escludendo la natura professionale della malattia.
La decisione anzidetta, impugnata dalla F., è stata confermata dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 342 del 2009 che ha ritenuto non provato il nesso di causalità tra il decesso del lavoratore per tumore polmonare e l'attività lavorativa svolta dal B..
La Corte territoriale ha osservato che gli unici dati specifici riferiti alla vita lavorativa del B. risultavano dagli atti del processo penale del cosiddetto Petrolchimico, nel cui ambito la situazione del B. era stata presa in considerazione quale persona offesa dal reato.
In questo ambito la Corte si è richiamata in particolare alle dichiarazioni rese dal consulente tecnico del pubblico ministero e valorizzate dal consulente tecnico di ufficio Dott. Z.N., da cui era emerso che gli unici dati significativi si traevano dall'anamnesi del lavoratore, che più volte aveva subito ricoveri ospedalieri per tabagismo, con esclusione quindi dell'esposizione a CVM come fattore causale o concausale della morte per carcinoma polmonare. IL CTU Z. aveva ritenuto di non aderire alle conclusioni del primo consulente tecnico nominato dal Tribunale, ossia del Dott. G., il quale aveva invece dedotto dall'esame della documentazioni e delle testimonianze acquisite che la malattia del B. fosse correlata proprio alle esposizioni da lui subite nell'arco del periodo lavorativo nella società MO. di Portomarghera presso il laborario ricerche, impianto pilota (PVC) e presso il reparto di produzione VT (PVC).
La F. ricorre per cassazione con due motivi.
L'INAIL resiste con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..
Diritto
1. Con il primo motivo la ricorrente contesta l'impugnata sentenza sostenendo che il giudice di appello ha aderito all'elaborato peritale del Dott. Z. senza prendere minimamente in esame nè le specifiche contestazioni contenute nell'appello nè le istanze istruttorie articolate della parte assicurata.
In particolare le doglianze si riferiscono all'omessa considerazione di tutti i dati, emergenti dalla consulenza tecnica di ufficio svolta dal Dott. G. primo consulente nominato dal Tribunale, relativi alla vita lavorativa del B..
Con il secondo motivo la ricorrente rileva che la Corte territoriale ha invertito l'onere della prova ex art. 2697 c.c., e, di fronte ad una infermità neoplastica tabellata e causata da CVM con periodo di indennizzabilità illimitato, avrebbe dovuto ravvisare a carico dell'INAIL l'onere di dimostrare la diversa eziologia della seconda infermità. In relazione ai due esposti motivi sono formulati i relativi quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c..
Con riguardo all'omessa o adeguata motivazione sull'esposizione a CVM (cloruro vinile monomero), il quesito (pag. 17 del ricorso) è così articolato. "Dica la Suprema Corte se in presenza di specifica articolazione di prova sull'esposizione a rischio e sulle mansioni comportanti l'esposizione a cloruro di vinile monomero, la Corte territoriale fosse tenuta ad ammettere la relativa prova o quanto meno a motivare adeguatamente)".
Con riguardo all'onus probandi (a pag. 21 dello stesso ricorso) il quesito è così articolato: "Dica la Suprema Corte se nel caso di deduzione di malattia tabellata (voce 34 D.P.R. 13 marzo 1994, n. 336) e di deduzione di prova in ordine all'esposizione, si poneva la seguente alternativa: a) ammissione della prova dedotta; b) onere della prova a carico dell'INAIL".
L'INAIL da parte sua ha contrastato le doglianze della ricorrente, eccependone l'inammissibilità e comunque l'infondatezza, in quanto il giudice di appello, nel prestare adesione alla consulenza tecnica disposta in primo grado, in particolare a quella del Dott. Z., e nel valutare gli elementi probatori raccolti in giudizio, ha espresso, con motivazione coerente e logica una valutazione di fatto, insindacabile in sede di legittimità.
2. Le doglianze del primo motivo sono fondate.
Nel caso di specie il giudice di appello ha completamente trascurato l'indagine svolta dal CTU Dott. G., nominato dal Tribunale, che in proposito aveva espresso parere positivo circa l'origine professionale della malattia mortale che aveva colpito il lavoratore, basando detto giudice il proprio convincimento, come già detto, sugli atti del procedimento penale a carico dei dirigenti del Petrolchimico e sull'abitudine al fumo da sigarette del lavoratore.
In questo modo il giudice di merito non ha fatto buongoverno del principio di equivalenza di cui all'art. 40 c.p., e all'art. 41 c.p., in materia di concorso di cause, in forza del quale causa di un evento è ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento stesso, anche se di minore spessore quantitativo o qualitativo rispetto ad altri, salvo che sia dimostrato l'intervento di un fattore causale da solo sufficiente a determinarlo.
Proprio in applicazione di tale principio, il giudice di merito, come evidenziato, si è limitato a valorizzare l'abitudine al fumo del lavoratore, trascurando l'incidenza concausale dei fattori di rischio professionale ascrivibili all'esposizione, nel reparto in cui aveva operato il B., a vapori di cloruro di vinile monomero e a polveri di PVC. D'altro canto l'impugnata sentenza, non ha fornito una congrua e logica motivazione sulla mancata ammissione della prova per testi circa le mansioni svolte dal B. e sull'esposizione all'anzidetto rischio, prova chiesta in primo grado e la cui ammissione è stata reiterata in appello; motivazione che s'imponeva nel caso di specie, essendosi verificato un contrasto di vantazioni tra i due consulenti di ufficio Dott. G. e Dott. Z..
3. Fondato è anche il secondo motivo del ricorso, con cui, come già detto, la ricorrente fa riferimento alla violazione della presunzione legale della malattia tabellata e cita la voce 34 del D.P.R. 13 marzo 1994, n. 336.
Anche se quest'ultimo richiamo è inesatto, sussistendo nel caso di specie ratione temporis la presunzione nella voce 36 della tabella del DPR 9 giugno 1975, va osservato che sia la voce 34 sia la voce 36 di dette tabelle riconoscono la dipendenza nelle nella malattie neoplastiche (con fattore illimitato) dall'esposizione al cloruro di vinile e derivati (cfr Cass. n. 12108 del 24 maggio 2007).
La sentenza impugnata è pertanto censurabile sotto questo profilo per non avere preso in esame il problema della natura tabellata o meno della malattia riscontrata a carico del B., con ogni conseguenza circa l'onere della prova del rapporto di causalità.
Sotto questo ultimo profilo si fa riferimento alla costante giurisprudenza (cfr, tra le altre, Cass. n. 8638 del 2008; Cass. n. 14023 del 2004), secondo cui nell'ipotesi di malattia tabellata vi è l'onere per il lavoratore di dimostrare la presenza del fattore scatenante la malattia fra il materiale abitualmente adoperato nel lavoro, mentre l'istituto assicuratore è onerato di dare la prova dell'inesistenza del nesso eziologico, la quale può consistere solo nella dimostrazione che la malattia sia stata causata da un diverso fattore patogeno, oppure che per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, non sia ricollegabile all'esposizione a rischio, in relazione ai tempi dell'esposizione e di manifestazione della malattia.
3 In conclusione il ricorso merita di essere accolto e per l'effetto l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Brescia, che procederà ad una più approfondita verifica dell'apporto causale di tutti i fattori di rischio (in particolare esposizione a cloruro di vinile) presenti nell'ambente di lavoro ove operava il lavoratore deceduto, tenendo in considerazione anche l'abitudine tabagica del de cuius e alla stregua della presunzione legale della malattia tabellata in ordine all'onere della prova del rapporto di causalità.
Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2013
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Sentenza Cassazione Civile Sez. Lav. del 10 dicembre 2013 n. 27520 .pdf |
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DPR 9 giugno 1975 n. 482
DPR 9 giugno 1975 n. 482
ID 21293 | 04.02.2024
DPR 9 giugno 1975 n. 482 Modificazioni e integrazioni alle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura, allegati numeri 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
(GU n.269 del 09.10.1975)
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Collegati
Nuove tabelle malattie professionali: confronto tabelle 2008 / 2023
Decreto 10 ottobre 2023
Decreto 11 dicembre 2009
Decreto 10 giugno 2014
La Sorveglianza Sanitaria: panoramica TUS
Sentenza Corte Costituzionale n. 179 del 10 - 18 febbraio 1988
REACH-OSH_2023 - Aggiornamenti sulla sicurezza chimica
REACH-OSH_2023 - Aggiornamenti sulla sicurezza chimica / Ott. 2023
ID 21275 | 01.02.2024 / Reg. ER - INAIL (Convegno di Ambiente-Lavoro 2023)
Sostanze cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione, interferenti endocrine e sensibilizzanti per le vie respiratorie nei luoghi di lavoro
Il presente Volume costituisce gli atti del “Convegno Nazionale REACH-OSH_2023 – Aggiornamenti sulla Sicurezza Chimica: Sostanze cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione, interferenti endocrine e sensibilizzanti per le vie respiratorie nei luoghi di lavoro” (Bologna, 11 ottobre 2023), promosso ed organizzato dall’Assessorato Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna, dall’Autorità Competente per la Sicurezza Chimica del Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL di Modena e dall’Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).
REACH-OSH_2023 si propone al mondo della prevenzione come un momento d’aggiornamento, di riflessione e di confronto sulle novità inerenti all’applicazione del Regolamento REACH in connessione alla normativa di tutela della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro in attesa del prossimo recepimento nazionale della Direttiva (UE) 2022/431 e alle modifiche regolatorie che ci saranno nel Titolo IX Capi I e II del D.Lgs.81/2008.
Pertanto, nel Convegno Nazionale REACH-OSH_2023, verrà approfondito il nuovo approccio all’individuazione, valutazione e corrispondente adozione delle appropriate misure di gestione del rischio chimico. Verranno forniti elementi affinché venga prestata massima attenzione all’utilizzo delle adeguate procedure nei luoghi di lavoro sempre supportate dalla specificità dell’informazione, della formazione e dell’addestramento dei lavoratori in un’applicazione simultanea e sinergica fra la Normativa sociale in materia di salute e sicurezza occupazionale e la Regolamentazione europea delle sostanze chimiche.
Appare evidente che il legislatore europeo intende impiegare la corretta applicazione dei Regolamenti REACH e CLP che, al momento, sono in una fase di oculata revisione finalizzata a trasferire anche alla Normativa sociale gli aspetti sia di una confacente individuazione delle sostanze chimiche tramite la completezza, la coerenza, la correttezza e la qualità dei dati delle SDS e dei corrispondenti scenari espositivi, sia di un rigoroso approccio operativo nell’impiego di quelle sostanze pericolose la cui classificazione ed etichettatura sono di esclusiva competenza della Commissione Europea.
In questo contesto di armonizzazione, la caratterizzazione e la valutazione del rischio insieme alla comunicazione del pericolo rappresentano la base per un corretto impiego negli ambienti lavorativi di quelle sostanze che sono da considerare gerarchicamente le più pericolose. Infatti, come accade da diverso tempo, l’impiego delle sostanze cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione, interferenti endocrine e sensibilizzanti per le vie respiratorie nei luoghi di lavoro rappresenta, attualmente, un elemento di massimo interesse per quanto riguarda la regolamentazione in materia di sostanze chimiche e la normativa a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Pertanto, per un conforme adempimento del Regolamento REACH e del contributo che esso può imprimere alla Normativa sociale ed ambientale, la presente iniziativa è finalizzata a raccomandare un’appropriata individuazione delle sostanze chimiche nei luoghi di lavoro affinché le novità regolatorie impresse siano attuate in sinergia con un’adeguata applicazione della normativa a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, anche alla luce del prossimo recepimento nazionale della Direttiva (UE) 2022/431.
In particolare, il Convegno Nazionale REACH-OSH_2023 si prefigge di approfondire le interazioni fra la Normativa di Prodotto e la Normativa Sociale da adottare negli ambienti occupazionali in linea con le Campagne del 2018 e del 2019 dell'Occupational Safety and Health Administration (OSHA), riguardanti la «Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose».
Se da un lato il Convegno mira a promuovere una specifica cultura della prevenzione e ad evidenziare quanti e quali siano i rischi delle sostanze più pericolose impiegate in ambito professionale, d’altro canto desidera anche far risaltare come il mondo della Prevenzione Sanitaria - che attua i continui AGGIORNAMENTI sulla SICUREZZA CHIMICA nei luoghi di vitae di lavoro - sia fortemente stimolato a collaborare con tutti quegli attori che a livello nazionale sono coinvolti affinché gli obblighi da adottare ai sensi del Regolamento REACH non siano mai in contrasto con gli adempimenti contenuti nel Titolo IX, Capi I e II, del D.Lgs.81/2008 e siano pertanto di forte supporto scientifico ed applicativo ad essi.Alla luce di quanto detto, l’iniziativa - caratterizzata dall’acronimo combinato REACH-OSH - si propone di far comprendere l’importanza che rivestono l’applicazione e l’integrazione del Regolamento REACH e del Regolamento CLP nell’ambito della normativa sociale trattante il rischio e l'esposizione a quelle sostanze pericolose e maggiormente attenzionate dalla Commissione Europea, quali, appunto, le cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione, interferenti endocrine e sensibilizzanti per le vie respiratorie impattanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro(Titolo IX Capi I e II D.Lgs.81/2008).
In tale ottica, il Convegno si collega e rientra pienamente nello spirito dei Convegni di AMBIENTE-LAVORO riguardanti la valutazione del rischio chimico negli ambienti di lavoro.
Nello specifico, il Convegno è rivolto prevalentemente ai Responsabili e agli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), normalmente chiamati a gestire le problematiche di salute e di sicurezza durante il lavoro, ma anche ai Tecnici esperti di Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro e Ambientali (di area pubblica e privata), ai Consulenti, ai Rappresentanti dei lavoratori, ai Medici Competenti, ai LiberiProfessionisti e agli Organi di Vigilanza.
A questo punto sono anche d’obbligo una serie di ringraziamenti,ricordando che l’iniziativa si è svolta grazie alla promozione e alla organizzazione dell’Assessorato Politiche per la Salute della RegioneEmilia Romagna, dell’Autorità Competente per la Sicurezza Chimica del Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL di Modena e dell’IstitutoNazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), in collaborazione con il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (GTISSLL), con il Coordinamento delle AutoritàCompetenti per la Sicurezza Chimica della Regione Emilia-Romagna, con l’UnionCamere dell’Emilia-Romagna, con il Gruppo TecnicoInterregionale per la Sicurezza Chimica, con il Comitato Tecnico di Coordinamento Nazionale – REACH (CTC) e con la FederazioneNazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici (FNCF).
Infine, un ringraziamento è rivolto ai Moderatori, ai Comitati Scientifici ed Organizzativi, a tutti i Relatori, agli Autori dei contributi scientifici presenti negli Atti, ai Partecipanti al Convegno e alle persone che col proprio impegno, interesse e disponibilità hanno contribuito alla buona riuscita delle iniziative.
Fonte Reg. ER - INAIL 2023
Collegati
Direttiva (UE) 2022/431
Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH
Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP
www.tussl.it
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REACH-OSH_2023 - Aggiornamenti sulla sicurezza chimica.pdf R. ER 2023 |
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Valutazione del rischio ambienti freddi
Valutazione del rischio ambienti freddi / EN ISO 15743 - EN ISO 11079
ID 5371 | Update Rev 2.0 del 26 Settembre 2023 / Documento completo allegato
Questo standard è stato rivisto e confermato l'ultima volta nel 2022. Pertanto questa versione rimane attuale.
EN ISO 15743 | Valutazione del rischio
EN ISO 11079 | IREQ e tWC
Il Documento allegato illustra la Valutazione del rischio di ambienti severi freddi, con la metodologia dettata dalle norme
- EN ISO 15743:2008 Valutazione del rischio posti di lavoro in ambienti feddi
- EN ISO 11079:2008 Indice IREQ, Isolamento termico richiesto (REQUIRED)
La EN ISO 15743:2008 (Vedi il EN ISO 15743 Documento Valutazione del rischio posti di lavoro freddi), ha un approccio è basato sulla logica del ciclo PDCA (Plan Do Check Act) e con l'uso dell'Indice IREQ, Isolamento termico richiesto (REQUIRED) per raffreddamento globale e del tWC per il raffreddamento locale che è trattato nella norma EN ISO 11079:2008.
Ambienti tipici sono presenti nel settore alimentare e chimico, ma anche attività all'aperto, soggette a temperature severe fredde, es. edilizia, manutenzione strade, ecc.
Download Preview Rev. 2.0 del 26 Settembre 2023
Ergonomia dell’ambiente termico - Posti di lavoro al freddo - Valutazione e gestione del rischio.
Excursus
I rischi legati al freddo sono di vario tipo, come mostratoin figura 2, nella quale per ogni tipo di stress sono riportati i fattori che lo determinano. Secondo il tipo di stress, i rischi legati all’esposizione al freddo vanno dal discomfort alle difficoltà respiratorie, dal dolore all’ipotermia, senza contare che il freddo può provocare anche incidenti legati all’intorpidimento muscolare.
In particolare va fatta distinzione tra il lavoro svolto in ambienti esterni, nei quali le condizioni ambientali possono variare nel tempo ed ambienti interni, nei quali le condizioni ambientali si mantengono generalmente costanti e possono essere più facilmente controllate.
Figura 2 – Relazione tra i diversi tipi di stress da freddo e i fattori fisici che li determinano.
A monte di un’attenta politica di prevenzione del rischio, va prevista un’accurata valutazione dell’analisi e dell’interpretazione delle cause di rischio.
Il modello di valutazione del rischio previsto dalla norma EN ISO 15743, prevede 3 fasi:
1. osservazione;
2. analisi;
3. esperienza;
a loro volta composte da una serie di attività come risulta dalla Figura 3.
Figura 3 – Modello di valutazione del rischio secondo la norma 15743
...
La norma EN ISO 15743 si occupa anche della gestione del rischio, che va integrata nel sistema di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, la norma prevede corsi di formazione sui rischi collegati al lavoro al freddo per tutti coloro che sono coinvolti nel processo produttivo, per i responsabili della sicurezza e per i medici competenti.
In figura 4 è riportato il modello per la gestione del rischio da freddo.
Figura 4 – Modello di gestione del rischio da freddo secondo la norma EN ISO 15743.
...
FASE I - IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DA FREDDO - ALLEGATO A EN ISO 15743
Check per identificare i problemi legati al freddo sul lavoro
A.1 Come utilizzare la checklist
A.1.1 Considerare l'ambiente di lavoro in modo completo. Prima di utilizzare la checklist, individuare i diversi lavori/attività da osservare. Classificare la situazione lavorativa prevalente per includere tutte le situazioni possibili durante il giorno e per un periodo di tempo accettabile. Utilizzare la checklist di osservazione separatamente per ogni attività lavorativa. Se non è possibile osservare tutte le lavorazioni in programma, effettuare il controllo in un secondo momento. Se ci sono molti dipendenti impegnati con gli stessi compiti, condurre l'osservazione per l'individuo che, a proprio avviso, ha la maggior parte dei problemi legati al freddo.
A.1.2 Controllare separatamente ciascuna categoria/specialità e segnare il punteggio che meglio corrisponde alla situazione. Il punteggio "0" indica che non sono necessarie azioni preventive, "1" che i problemi legati al freddo esistono e dovrebbero essere affrontati a lungo termine, mentre "2" indica che problemi relativi al freddo possono comportare un rischio per la salute. Un punteggio di "2" significa che l'azione correttiva necessaria a ridurre o eliminare il problema deve essere implementata immediatamente.
...
...
A.3 Valutazione dei risultati e delle azioni correttive
A.3.1 Segnare il punteggio (0, 1 o 2) per ognuno dei punti della checklist nella tabella dei punteggi.
...
Tabella 2 - Modulo per la sintesi dei risultati ottenuti con la checklist e della pianificazione delle azioni future. I punteggi sono quelli attribuiti nella checklist.
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FASE II – QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI DA FREDDO - ALLEGATO B EN ISO 15743
Analisi dei problemi legati al freddo
B.1 Generale
La fase 2 (analisi) della valutazione del rischio da freddo è destinata all'uso da parte di persone con conoscenza dell'argomento e che hanno familiarità con gli standard pertinenti (ad es. ingegneri della sicurezza, igienisti industriali).
Gli obiettivi della valutazione in questa fase sono:
- controlli periodici sulla base della checklist della fase 1 (allegato A),
- concentrarsi su problemi identificati,
- eseguire una semplice valutazione del posto di lavoro da parte di professionisti in cooperazione con personale dell’azienda,
- effettuare un numero limitato di misurazioni,
- trovare soluzioni efficaci e dirette, e
- consentire di prendere decisioni sulla eventuale necessità di ulteriori valutazioni specialistiche (fase 3).
Per le misure preventive e le soluzioni ai problemi, vedere Allegato C. Informazioni rilevanti per questo livello di analisi possono anche essere trovate nei riferimenti della norma EN ISO 15743.
B.2 Aria fredda
Valutare lo stress da freddo utilizzando IREQ (richiesta la conoscenza del grado di isolamento e degli effetti dell’abbigliamento specifico - ISO 11079):
a) misurare o stimare la temperatura dell'aria (ISO 7726);
b) misurare o stimare la velocità dell’aria (ISO 7726);
c) determinare i tempi di esposizione;
d) stima del livello di attività per il calcolo della produzione di calore metabolico (ISO 8996);
e) stima dell'isolamento termico degli indumenti (ISO 9920);
f) calcolare IREQneutral e IREQmin usando
- un software (ISO 11079:2007, allegato F), o
- grafici (Figura B.1);
g) confrontare IREQ con l'effettivo isolamento dell'abbigliamento;
h) se l'isolamento dell'abbigliamento è inferiore a IREQmin, calcolare il tempo DLE (durata di esposizione limitata).
...
1. Gli indici di stress da freddo
La norma EN IS0 11079:2008 (Determinazione e interpretazione dello stress termico da freddo con l’utilizzo dell’isolamento termico dell’abbigliamento richiesto (IREQ) e degli effetti del raffreddamento locale) definisce due importanti indici per lo stress termico da freddo:
- indice di raffreddamento complessivo
- indice di raffreddamento locale.
IL RAFFREDDAMENTO GLOBALE
Questo tipo di raffreddamento, come si evince dalla definizione, si riferisce al corpo nel suo complesso.
Partendo dalla considerazione che con un’opportuna resistenza termica dell’abbigliamento l’uomo si può proteggere dal freddo, è stato proposto negli anni 80 un indice di stress da freddo per il corpo nel suo complesso,IREQ (da “I”, Isolamento, simbolo della resistenza termica dell’abbigliamento e “REQ” di required, richiesto).
LE FORMULE
Per il calcolo di IREQ si parte dal bilancio di energia sul corpo umano, che in ambiente freddo è espresso come:
S = M – W – Eres – Cres – E – K – R – C (1)
dove:
M - tasso metabolico (viene valutato in conformità con ISO 89960)
W - Potenza meccanica effettiva (nella maggior parte delle situazioni industriali questo è piccolo e può essere trascurato da ISO 8996) = 0
Cres - perdita di calore convettivo
Eres - perdita di calore per evaporazione
Lo scambio termico respiratorio è il calore che viene perso dalle vie respiratorie riscaldando e saturando l'aria inspirata ed è la somma della perdita del calore convettivo perdita (Cres) e della perdita di calore per evaporazione (Eres):
Cres = Cp x V (tex - ta) /ADu
Eres = Ce x V (Wex - Wa) / ADu(3)
E - Scambio termico di evaporazione
E = (Psk -Pa) / Re,T
K - Scambio termico conduttivo
Lo scambio termico conduttivo, K, è correlato all'area delle parti del corpo a diretto contatto con le superfici esterne = 0
Sebbene possa essere di importanza significativa per l'equilibrio termico locale, lo scambio di calore conduttivo è per lo più piccolo e può essere giustificato dalle espressioni per scambio di calore convettivo e radiante
R - Scambio di calore radiativo
Lo scambio di calore radiativo, R, tra la superficie dell'abbigliamento inclusa la pelle scoperta e l'ambiente è definito da:
R = fcl x hr x (tcl - tr)
C - Scambio di calore convettivo
Lo scambio di calore convettivo, tra la superficie dell'abbigliamento, compresa la pelle scoperta e l'ambiente è definito da:
C = fcl x hc x (tcl - ta)
IL CALCOLO DI IREQ
Per calcolare IREQ, si parte dalla nota equazione generale del bilancio di energia termica sul corpo umano valutato in ambiente freddo. I passi da seguire sono i seguenti:
1. misurare i quattro parametri ambientali da cui dipendono i termini che compaiono nel bilancio (Eres + Cres, E, R, C)
2. valutare il valore del metabolismo energetico (M) e quello della resistenza termica dell’abbigliamento utilizzando le norme EN ISO 8996 e EN ISO 9920 (Icl)
3. calcolare IREQ, secondo la procedura riportata in seguito.
dalla quale:
- trascurando il termine conduttivo K se, come accade spesso, esso risulta piccolo rispetto ad altri che compaiono nella (1),
- imponendo S = 0, cioé che vi siano condizioni di regime permanente per il corpo umano,
0 = M – W – Eres – Cres – E – R – C
M – W – Eres – Cres – E = R + C (2)
Ricordando la definizione di resistenza termica dell’abbigliamento:
R + C = (tsk – tcl)/Icl
(tsk – td)/Icl = R+C = M – W – Eres – Cres – E
Imponendo
Icl = IREQ
(tsk – tcl)/IREQ = M – W – Eres – Cres – E (3)
espresso in m2K/W, si ricavano due equazioni nelle incognite IREQ e tcl:
Il sistema delle due equazioni (2) e (3) va risolto per iterazione, sia perché tcl compare alla quarta potenza in R sia perché R in C compare il coefficiente di area dell’abbigliamento, fcl, che è funzione di Icl.
...
L’INTERPRETAZIONE DI IREQ
Una volta calcolati i valori di IREQneutral e IREQmin si confrontano con quelli dell’isolamento termico risultante, ricavato con l’equazione (3); si possono verificare i seguenti tre casi:
Come detto in (A) si può calcolare IREQneutral e IREQmin usando anche tabelle sperimentali del tipo:
Figura 9 - IREQmin in funzione della temperatura operativa dell’ambiente per 8 livelli del metabolismo energetico
La temperatura operativa t0 è la media ponderata della temperatura ambiente e della temperatura media radiante, usando come coefficienti di peso, rispettivamente, il valore della conduttanza termica convettiva e quello della conduttanza termica radiativa.
...
La resistenza termica ICL (IREQ) viene espressa in m2°C/W oppure in "clo" unità di misura incoerente pari a 0,155 m2°C/W.
1 CLO è definito come il gradiente termico di 0.18°C su un’area di 1 m attraversata da un flusso termico di 1 Kcal/h (1 CLO = 0.155 m2K/W).
Il valore della resistenza termica dell'abbigliamento ICL (IREQ) può essere ricavato da tabelle, come in figura di cui sopra, che riportano valori ottenuti con misure sperimentali.
In allegato
Valutazione e gestione del lavoro a freddo nel lavoro indoor - Esempio da l'industria alimentare
E1 Il luogo di lavoro
I rischi da freddo sono stati analizzati in una società di trasformazione alimentare, dove sono stati studiati i reparti di imballaggio della salsiccia, della carne congelata e marinata.
La temperatura dell'aria nei reparti variava tra 3 °C e 6 °C. La velocità dell'aria era di solito inferiore a 0,2 m/s, ma occasionalmente superiore vicino alle aperture. L’umidità era di circa l'80%. La temperatura dei prodotti e delle superfici della macchina era di solito tenuta tra 3 °C e 4 °C, e alcune volte a -2 °C (carne marinata). Le pause, di circa 8 minuti ogni ora, con 35 minuti per il pranzo, si svolgevano in una stanza con una temperatura normale (circa 21 °C). Gli indumenti indossati dai lavoratori consistevano in biancheria intima lunga e abbigliamento di media lunghezza e di uno speciale indumento per lo strato esterno. Erano utilizzati guanti di cotone sottili coperti da sottili guanti di plastica. Il lavoro era solitamente leggero, costituito da movimenti ripetitivi di entrambe le braccia. Il lavoro era fatto solitamente in due turni, a partire dalle 06:00 o dalle 14:30.
Circa il 70% dei lavoratori erano donne di età compresa tra 19-56 anni.
E.2 Fase 1 - Osservazione (Allegato A EN ISO 15743)
Per l'analisi dei rischi nella prima fase, è stata utilizzata la checklist di controllo del punto A.2 per l'identificazione dei problemi legati al freddo. Il sistema di punteggio applicato è stato quello specificato in A.1.2.
1. Aria fredda
Analisi: la temperatura dell'aria provoca problemi evidenti (punteggio 2). I problemi riscontrati sono stati in particolare quelli connessi alla mano, vedi quesiti 3, 4 e 6.
2. Vento/Movimenti dell’aria
Analisi: spostamenti d'aria leggeri (ad esempio spifferi, vento leggero) (punteggio 1).
3. Contatto con superfici fredde durante la manipolazione di utensili/materiale o quando si è seduti, in ginocchio o sdraiati su superfici fredde
Analisi: lavoro con le mani nude o non sufficientemente protette o per periodi più lunghi seduti, inginocchiati, in piedi o sdraiati su superfici fredde (punteggio 2). Il raffreddamento delle mani ha causato decremento delle prestazioni, dolore da freddo e intorpidimento occasionale.
4. Esposizione ad acqua/liquidi/umidità
Analisi : lunghi periodi di esposizione (ad esempio continua movimentazione di liquidi freddi o materiali umidi) (punteggio 2).
...
E.3 Fase 2 - Analisi (dall'allegato B)
1. Aria fredda
Il calcolo di IREQ mostra che la necessità di isolamento è 1,8 clo. (vedi Fig. 9 impostando to=0 | Metabolismo Light work 90 W/m2)
L'isolamento dell'abbigliamento disponibile è 1,6 clo a 2,1 clo. Di conseguenza, non ci sono problemi evidenti con l'isolamento termico di tutto il corpo.
...
...
Fonti
UNI EN ISO 12894:2002
Ergonomia degli ambienti termici - Supervisione medica per persone esposte ad ambienti molto caldi o molto freddi.
UNI EN ISO 15265:2005
Ergonomia dell’ambiente termico - Strategia di valutazione del rischio per la prevenzione dello stress o del disagio termico in condizioni di lavoro.
UNI EN ISO 8996:2022
Ergonomia dell’ambiente termico - Determinazione del metabolismo energetico.
UNI EN ISO 11079:2008
Ergonomia degli ambienti termici - Determinazione e interpretazione dello stress termico da freddo con l’utilizzo dell’isolamento termico dell’abbigliamento richiesto (IREQ) e degli effetti del raffreddamento locale.
UNI EN ISO 15743:2008
Ergonomia dell’ambiente termico - Posti di lavoro al freddo - Valutazione e gestione del rischio.
UNI EN ISO 9920:2009
Ergonomia dell’ambiente termico - Valutazione dell’isolamento termico e della resistenza evaporativa dell’abbigliamento.
UNI EN ISO 13732-3:2009
Ergonomia degli ambienti termici - Metodi per la valutazione della risposta dell’uomo al contatto con le superfici - Parte 3: Superfici fredde
Il rischio termico in ambienti severi freddi
Francesca R. d’Ambrosio Alfano, Giuseppe Riccio e Boris I. Palella
Sommario
1. TEMPI DI PERMANENZA IN AMBIENTI FREDDI
2. IL RISCHIO NEGLI AMBIENTI FREDDI
3. LA SORVEGLIANZA SANITARIA NEGLI AMBIENTI FREDDI
4. LA GESTIONE DEL RISCHIO NEGLI AMBIENTI FREDDI
5. IL RUOLO DELL’ABBIGLIAMENTO NELLA PROTEZIONE CONTRO IL FREDDO
6. FASE I - DENTIFICAZIONE DEI RISCHI DA FREDDO - ALLEGATO A EN ISO 15743
7. FASE II - QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI DA FREDDO - ALLEGATO B EN ISO 15743
8. LA DETERMINAZIONE DELLO STRESS DA FREDDO
9. INDICI PER LO STRESS TERMICO DA FREDDO
9.1 GLI INDICI DI STRESS DA FREDDO
9.2 IL RAFFREDDAMENTO GLOBALE
9.3 IL RAFFREDDAMENTO LOCALE
10. IL RAFFREDDAMENTO CONVETTIVO
11. INDICE IREQ (RAFFREDDAMENTO COMPLESSIVO)
12. INDICE TWC (RAFFREDDAMENTO LOCALE)
13. DETERMINAZIONE DEL RAFFREDDAMENTO DAL VENTO (ISO 11079:2007, ALLEGATO D)
14. AMBIENTI TERMICI SEVERI FREDDI: LIMITI
15. IL RAFFREDDAMENTO PER CONTATTO
16. IL RAFFREDDAMENTO DELLE ESTREMITÀ
17. IL RAFFREDDAMENTO RESPIRATORIO
18. IL CALCOLO DI IREQ
18.1 LE FORMULE
18.2 IL CALCOLO DI IREQ
18.3 SIGNIFICATO DEI PARAMETRI
19. L’INTERPRETAZIONE DI IREQ
20. IL CALCOLO DEL TEMPO LIMITE DI ESPOSIZIONE E DEL TEMPO DI RECUPERO
21. SIMBOLOGIA
22. ESEMPIO (TRADUZIONE IT NON UFFICIALE APPENDICE E - EN ISO 15743)
FONTI
Matrice revisioni:
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Collegati
EN ISO 15743: Valutazione del rischio posti lavoro ambienti freddi
Focus EN ISO 13732-1 e 3: Valutazione della risposta dell’uomo al contatto con le superfici calde e fredde
Valutazione stress termico ambienti caldi
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Valutazione del rischio ambienti freddi Rev. 2.0 Settembre 2023.pdf Certifico Srl - Rev. 2.0 2023 |
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Valutazione del rischio ambienti freddi Rev. 1.0 Gennaio 2018.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2018 |
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Valutazione del rischio ambienti freddi Rev. 0.0 Gennaio 2018.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2018 |
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Manuale prevenzione salute e sicurezza comparto metalmeccanica
Manuale prevenzione salute e sicurezza nel comparto metalmeccanica / R. V. 2016
ID 21282 | 02.02.2024
Questo manuale costituisce uno strumento per valutare i rischi aziendali e gli interventi migliorativi da adottare e potrà essere utilizzato per l’integrazione e l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’articolo 28 del Decreto Legislativo 81/08 o come strumento informativo a supporto delle procedure standardizzate di valutazione dei rischi.
Per queste ultime, in particolare per gli argomenti non trattati direttamente nel manuale, può essere fatto riferimento alle linee di indirizzo ed agli allegati tematici elaborati dal Comitato Regionale di Coordinamento per la salute e sicurezza del lavoro del Veneto previsto dall’art. 7 del D. Lgs. 81/08 (ove sono rappresentate le istituzioni pubbliche di riferimento e le parti sociali.
...
Il comparto produttivo della metalmeccanica include le attività di meccanica generale, carpenterie metalliche, minuteria metallica, molatura e sbavatura. Queste lavorazioni sono rappresentate nel Veneto da 25.000 aziende che occupano quasi 160.000 addetti.
La numerosità degli addetti e i rischi presenti in queste attività determinano numeri ed indici di infortunio e di malattie professionali tra i più altri sia a livello nazionale che regionale.
Le attività svolte in questo comparto per le affinità tecnologiche e tipologia di macchine utilizzate richiedono interventi preventivi e un fabbisogno informativo - formativo simili. Seguendo la classificazione ATECO, i quattro gruppi principali C25 – C28 – C29 - C30 comprendono lavorazioni diverse, che riportiamo di seguito in dettaglio.
...
segue
RV 2011
INDICE
INTRODUZIONE
PREMESSA - DESCRIZIONE DEL COMPARTO
1. L’IMPIANTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE PER LA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO
1.1. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
1.2. I SOGGETTI AZIENDALI DELLA PREVENZIONE
1.3. IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - SPP
1.4. L’INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI
1.5. LA RIUNIONE PERIODICA
2. LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
GLI ASPETTI GENERALI DI SICUREZZA DELLE MACCHINE E UN DECALOGO PER VALUTARLI
LE DEFINIZIONI E LE CARATTERISTICHE DEI RIPARI DI PROTEZIONE E DEI COMANDI DELLE MACCHINE (RIFERIMENTO DIRETTIVA 2006/42/CE)
3. LA SALUTE DEI LAVORATORI
3.1 I RISCHI PER LA SALUTE
3.2 ALTRI ASPETTI DA CONSIDERARE IN MERITO ALLA SALUTE DEI LAVORATORI
4. PREVENZIONE DEGLI INCENDI
VALUTAZIONE DEI RISCHI D’INCENDIO E DI ESPLOSIONE
INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO
5. CHECK LIST DI AUTO-VALUTAZIONE PER IL COMPARTO METALMECCANICO
6. ELENCO DEI DOCUMENTI CHE POSSONO ESSERE RICHIESTI ALL’AZIENDA E DA ESIBIRE IN SEDE DI SOPRALLUOGO ISPETTIVO
Collegati
Impresa sicura: Guida comparto metalmeccanico
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
www.tussl.it
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Manuale prevenzione salute e sicurezza nel comparto metalmeccanica.pdf RV 2016 |
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Elenco esplosivi impiego attività estrattive 2024
Elenco esplosivi impiego attivita' estrattive / Ed. 2024
ID 21280 | 02.02.2024 / In allegato
L'elenco contiene prodotti esplodenti secondo la classifica prevista dal titolo VIII del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, a seguito delle prove o verifiche condotte dall'Amministrazione per la conformità ai requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 6 febbraio 2018.
I prodotti sono iscritti nell'elenco a seguito del versamento del canone annuo di cui all'art. 32 della Legge 12 dicembre 2002, n. 273 da parte del fabbricante, di un suo rappresentante autorizzato o di un importatore.
Riferimenti normativi
Il titolo VIII del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 disciplina l'impiego degli esplosivi nelle attività estrattive; in particolare l'art. 297 stabilisce che
"nelle miniere e nelle cave è vietato impiegare esplosivi da mina, accessori detonanti e mezzi di accensione non compresi tra quelli riconosciuti dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, e riconosciuti idonei per l'impiego minerario dal Ministero per l'industria ed il commercio".
L'art. 299 recita: "È istituito presso il Ministero dell'industria e del commercio l'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione, riconosciuti idonei per l'impiego minerario dallo stesso Ministero [omissis] L'elenco è approvato con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale".
L'art. 303 stabilisce che "gli imprenditori sono tenuti a fornirsi degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione destinati alle lavorazioni minerarie, eventualmente tramite imprese commerciali, soltanto dalle ditte produttrici comprese nell'elenco di cui all'art. 299".
L'art. 687 stabilisce: "Quando per gli strumenti, apparecchi, dispositivi, macchinari, esplosivi o materiali vari è richiesta dalle norme del presente decreto una specifica idoneità, il Ministro per l'industria ed il commercio stabilisce i requisiti per il riconoscimento di tale idoneità e, accertata attraverso prove di controllo la rispondenza dei tipi ai requisiti previsti, li ammette all'impiego fissando il termine per l'adozione. Fino a quando non siano stati stabiliti i requisiti per il riconoscimento di idoneità previsto dal precedente comma, l'ingegnere capo prescrive le misure di sicurezza eventualmente necessarie. I controlli sono eseguiti a spese degli interessati presso la Stazione mineraria statale di prova del Corpo delle miniere e, se questa non sia costituita o non sia ancora attrezzata per particolari incombenze, presso laboratori, istituti, e servizi tecnici di riconosciuta competenza".
La Direttiva 2013/29/UE e la Direttiva 2014/28/UE, che hanno armonizzato le legislazioni degli Stati membri sulla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici ed esplosivi per uso civile, in particolare introducendo nei due settori figure di operatori economici fino ad ora non considerate, nel settore in questione definendone compiti e responsabilità, nonché dettando norme per l’immissione sul mercato dei prodotti de quo, hanno avuto impatto anche sulla regolazione dell’utilizzo di esplosivi nelle specifico settore estrattivo.
Il Decreto Ministeriale 6 febbraio 2018, al fine di recepire le sopra dette modificazioni, interviene pertanto ad aggiornare e sostituire il precedente Decreto Ministeriale 21 aprile 1979, dettando "norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo”, ai sensi dell'art. 687 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128".
MASE Anno 2024
Aggiornamento: 18 gennaio 2024
Collegati
Elenco esplosivi impiego attivita' estrattive 2020
Elenco degli esplosivi attività estrattive 2018
Il "fochino": Quadro normativo
D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128
Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773
Decreto 6 febbraio 2018
Elenco degli esplosivi attività estrattive 2018
Decreti Settembre 2021 Prevenzione Incendi luoghi di lavoro - Sintesi e Documenti
Decreti Settembre 2021 Prevenzione Incendi luoghi di lavoro / Sintesi e Documenti 2021/2023 - Update 10 Nov. 2023
ID 14944 | Rev. 8.0 del 10.11.2023 / Documento completo allegato
La pubblicazione dei Decreti di Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro 2021, previsti dall’Art. 46 c. 3 del D.Lgs. 81/2008 sin dal 2008, definiscono i nuovi criteri di Prevenzione Incendi nei luoghi di lavoro in sostituzione del DM 10 marzo 1998 (in applicazione condizionata fino alla loro emanazione e che sarà abrogato dalla data del 29 Ottobre 2022):
1. Decreto 1 Settembre 2021 (Decreto Controlli) / 25.09.2022 (Modificato da Decreto 15 Settembre 2022 e conseguentemente da Decreto 31 agosto 2023 - Proroghe)
2. Decreto 2 Settembre 2021 (Decreto GSA) / 04.10.2022
3. Decreto 3 Settembre 2021 (Decreto Minicodice) / 29.10.2022
________
Update 10.11.2023
Decreto 31 agosto 2023
Circolare DCPREV n. 3747 del 13 marzo 2023
________
Update 02.01.2023
Nota DCPREV prot. n. 12301 del 7 settembre 2022
________
Update 10.11.2022
Circolare VVF prot. 16579 del 7 novembre 2022
________
Update 25.09.2022
- Piano di emergenza antincendio
- Attività a rischio di incendio Livello 3 e Attestato di idoneità tecnica addetti emergenza / Note 2022
- Decreto 15 Settembre 2022
- Piano di emergenza antincendio / Note
________
Update 12.07.2022
- Valutazione rischi incendio luoghi di lavoro 2022 / Schemi di applicazione
- Valutazione rischio incendio luoghi di lavoro 2022: Documento di transizione
________
Update 06.07.2022 / Ministero dell'Interno VVF 21 Maggio 2022
Indicazioni applicative del DM 02 Settembre 2021
Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
________
Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
(GU n.230 del 25.09.2021)
Entrata in vigore: 25.09.2022
1.1 Decreto 15 settembre 2022 - Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». (GU n.224 del 24.09.2022). Entrata in vigore: 25.09.2022
Art. 6 c. 1-bis - Le disposizioni di cui all'Art. 4. relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023.
1.2 Decreto 31 agosto 2023 Modifica al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». (GU n.212 dell'11.09.2023). Entrata in vigore: 12.09.2023
Art. 6 c. 1-bis del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, le parole «25 settembre 2023» sono sostituite dalle parole «25 settembre 2024»
2. Decreto 2 Settembre 2021 (Decreto GSA)
Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
(GU n.237 del 04.10.2021)
Entrata in vigore: 04.10.2022
3.Decreto 3 Settembre 2021 (Decreto Minicodice)
Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
(GU n.259 del 29.10.2021)
Entrata in vigore: 29.10.2022
Con l’emanazione dell'Ultimo Decreto di Settembre 2021, Decreto 3 Settembre 2021, il DM 10 marzo 1998 è abrogato dal 29.10.2022
1. Timeline DM 10 Marzo 1998 / D.Lgs. SSL
Nello schema seguente, è illustrata la timeline di applicazione del DM 10 marzo 1998 in relazione all’evoluzione della normativa SSL (D.Lgs. 626/1994 e D.Lgs. 81/2008):
Fig. 1 - Timeline di applicazione del DM 10 Marzo 1998 / D.Lgs. SSL
2. Le Circolari di chiarimenti
Pubblicate inoltre, tra il mese di Ottobre e Novembre 2021, dal Ministero dell’Interno, 3 Circolari con i primi chiarimenti inerenti i 3 Decreti emanati:
1. Circolare DCPREV n. 14804 del 06 ottobre 2021 recante Decreto 1 settembre 2021 - Primi chiarimenti
2. Circolare DCPREV n. 15472 del 19 Ottobre 2021 recante Decreto 2 Settembre 2021 - Primi chiarimenti
3. Circolare DCPREV n. 16700 dell'08 novembre 2021 recante Decreto 3 Settembre 2021 - Primi chiarimenti
4. Circolare DCPREV n. 3747 del 13 marzo 2023 recante Decreto 1 settembre 2021 - Ulteriori chiarimenti
Indicazioni applicative:
5. Indicazioni applicative del DM 02 Settembre 2021
Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Min Interno 21.05.2022)
Chiarimenti Decreto 15 settembre 2022:
6. Circolare DCPREV n. 16579 del 07 Novembre 2022
Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), p. 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81.
7. Nota DCPREV prot. n. 12301 del 7 settembre 2022
DM 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Ulteriori indicazioni procedurali per le attività di formazione e materiali didattici per i corsi di formazione per addetti antincendio.
Schematicamente:
Altri / Indicazioni applicative
n. | Decreto PI Luoghi di lavoro | Altri / Indicazioni applicative |
1 | Decreto 1 Settembre 2021 | --- |
1.1 | Decreto 15 settembre 2022 | --- |
1.2 | Decreto 31 agosto 2023 | --- |
2 | Decreto 2 Settembre 2021 | Indicazioni applicative del DM 02 Settembre 2021 / 21.05.2022 |
2.1 | Nota DCPREV prot. n. 12301 del 7 settembre 2022 / 02.01.2022 | |
3 | Decreto 3 Settembre 2021 | --- |
3. Lettura annotata dell’Art. 46 c.3:
D.Lgs. 81/2008
…
Art. 46 - Prevenzione incendi
Nota (2) (3) (14)
…
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare: (11)
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; (6) (9)
2) misure precauzionali di esercizio; (6) (9)
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; (4) (7) (12) (13) (15) (16)
4) criteri per la gestione delle emergenze; (5) (8)
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione (1) (5) (8) (11)
(1) Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per la formazione, Circolare 23 febbraio 2011, n. 12653 - Formazione addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (D.Lgs. 81/2008). Corsi di aggiornamento.
(2) Vedi Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 97
(3) Vedi Glossario definizione Prevenzione Incendi
(4) In attuazione dell'Art. 3 lett. a punto 3 pubblicato il Decreto 1 Settembre 2021 (GU n.230 del 25.09.2021)
(5) In attuazione dell'Art. 3 lett. a punto 4 e lett. b pubblicato il Decreto 2 Settembre 2021 (GU n.237 del 04.10.2021)
(6) In attuazione dell'Art. 3 lett. a punto1 e 2 pubblicato il Decreto 3 Settembre 2021 (GU n.259 del 29.10.2021)
(7) Circolare DCPREV 14804 del 06 ottobre 2021 recante Decreto 1 settembre 2021 - Primi chiarimenti
(8) Circolare DCPREV n. 15472 del 19 Ottobre 2021 recante Decreto 2 Settembre 2021 - Primi chiarimenti
(9) Circolare DCPREV 16700 dell'08 novembre 2021 recante Decreto 3 Settembre 2021 - Primi chiarimenti
(10) Il Decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998 è abrogato dal 29 Ottobre 2022 (entrata in vigore del Decreto 3 Settembre 2021).
(11) Indicazioni applicative del DM 02 Settembre 2021.
(12) Decreto 15 Settembre 2022 Modifiche al Decreto 1 settembre 2021
(13) Circolare DCPREV n. 16579 del 07 Novembre 2022
(14) Nota DCPREV prot. n. 12301 del 7 settembre 2022
(15) Circolare DCPREV 3747/2023 n. 3747 del 13 marzo 2023 recante Decreto 1 Settembre 2021 - Ulteriori chiarimenti
(16) Decreto 31 Agosto 2023 Modifiche al Decreto 1 settembre 2021
4. Schema Decreti e Circolari
Schematicamente i 3 Decreti soddisfano l’Art. 46 c. 3 del D.Lgs. 81/2008 (riportate nello schema le relative Circolari di chiarimenti):
Fig. 2 - Schema Decreti PI luoghi di lavoro e Circolari “Primi chiarimenti” / Indicazioni applicative / Altro (alla data)
...
6. I Documenti elaborati
Decreto 1 Settembre 2021 Decreto Controlli Art. 46 c. 3 lett. a) p. 3 |
Decreto 1 Settembre 202 1 Consolidato 2023
|
...
segue in allegato
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Circolare DCPREV 3747 del 13 marzo 2023
Nota DCPREV prot. n. 12301 del 7 settembre 2022
Decreto 15 settembre 2022
Decreto 1 Settembre 2021
Decreto 2 Settembre 2021
Decreto 3 Settembre 2021
Circolare DCPREV n. 14804 del 06 ottobre 2021
Circolare DCPREV n. 15472 del 19 Ottobre 2021
Circolare DCPREV n. 16700 dell'08 novembre 2021
Indicazioni applicative DM 02 Settembre 2021
Circolare VVF prot. 16579 del 7 novembre 2022
D.Lgs. 81/2008
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Piano di emergenza: Comparazione contenuti Decreti 1998/2021
Planimetrie per l'emergenza: UNI ISO 23601
Salita e discesa da PLE a livelli variabili / Note e Procedura
Salita e discesa da PLE a livelli variabili / Note e procedure - UNI EN 280-1:2022 / UNI ISO 18893:2020
ID 19837 | 18.06.2023
Si riportano note e procedure illustrate in riferimento alle norme:
- UNI EN 280-1:2022 - Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Parte 1: Calcoli per la progettazione - Criteri di stabilità - Costruzione - Sicurezza - Esami e prove
- UNI ISO 18893:2020 - Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Principi di sicurezza
________
La norma UNI EN 280-1:2022, Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Parte 1: Calcoli per la progettazione - Criteri di stabilità - Costruzione - Sicurezza - Esami e prove, armonizzata per la Direttiva macchine 2006/42/CE di tipo C, detta i requisiti di sicurezza per i Fabbricanti di PLE.
Nel campo di applicazione della Norma p. 1.2 è previsto che la norma non copre il pericolo della salita e discesa dalla PLE a livelli variabili, seppur il Fabbricante debba specificarne il divieto nel Manuale d’Istruzioni (p. 6.1.1.2 o).
Sempre al Cap. 6. Istruzioni per l’Uso, p. 6.1.1.8, è previsto che il Fabbricante deve indicato almeno che l’utilizzatore deve ottenere le linee guida e l’approvazione del fabbricante per metodi o condizioni di lavoro particolari che non rientrano in quelli specificati dal fabbricante (6.1.1.2 a), tra cui, appunto, la salita e discesa dalla PLE a livelli variabili.
L’autorizzazione da parte del Fabbricante può anche essere negata, in quanto la macchina non è stata costruita analizzando tale pericolo (non previsto dalla norma), in quanto legato a specifici contesti che possono non essere individuabili e valutabili (configurazioni della macchina, condizioni di carico, ambientali, ecc).
Nel caso di autorizzazione concessa, il fabbricante deve fornire:
1. Approvazione
2. Linee guida
Quindi, quando consentita tale modalità di utilizzo, oltre a linee guida specifiche del Fabbricante condivise con Utilizzatore a cui speeta anche una specifica valutazione dei rischi, utile è prendere in esame quanto previsto dalla norma UNI ISO 18893:2020 Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Principi di sicurezza, ispezione, manutenzione e funzionamento,al p. 6.8.30Discesa (o salita) su una PLE in altezza sono riportati ipericoli da trattare prima di tale utilizzo.
Si riepiloga la nota con lo schema di Fig. 1
Fig. 1 - Schema Fabbricante / Utilizzatore per la salita/discesa PLE livelli variabili
1.2 This document is applicable to the structural design calculations and stability criteria, construction, safety examinations and tests before MEWPs are first put into service. It identifies the hazards arising from the use of MEWPs and describes methods for the elimination or reduction of these hazards.
It does not cover the hazards arising from:
a) use in potentially explosive atmospheres;
b) work from the platform on external live electric systems;
c) use of compressed gases for load bearing components;
d) getting on and off the work platform at changing levels;
e) specific applications (e.g. railway, ships) covered by National or local regulations.
6 Information for use
6.1 Instruction handbook
6.1.1 General
6.1.1.1 The manufacturer or his authorized representative established in the EU shall draw up an instruction handbook complying with EN ISO 12100:2010, 6.4.5. Instructions for maintenance operations which are to be carried out only by specialist maintenance personnel shall be separated from the other instructions.
The manufacturer shall provide a test report detailing the overload and functional tests carried out by the or for the manufacturer or his authorized representative.
The instruction handbook shall include the following information:
6.1.1.2 Operating instructions which shall give details for safe use, e.g.:
a) characteristics and description of the MEWP and intended use (including the access position(s));
b) information about setting up the MEWP, e.g. maximum permitted slope(s) for operation and travelling and the applied forces created by the stabilizers/wheels;
c) location, purpose and use of all controls (including duplicate, see 4.7.4), auxiliary system (see 4.7.8) and emergency stop function (see 4.7.5) including conditions for when they remain active, overridden or are not operational;
d) prohibition of overloading the work platform;
e) prohibition of use as a crane;
f) national traffic regulations;
g) keeping clear of live electric conductors;
h) avoidance of contact with fixed objects (buildings etc.) or moving objects (vehicles, cranes, etc.);
i) prohibition of any increase in reach or working height of the MEWP by use of additional equipment, e.g. ladders;
j) prohibition of any addition that would increase the wind loading on the MEWP e.g. notice boards (for exception, see 4.2.3.5);
k) environmental limitations (see 4.8.1 b) and c));
l) information on vibration. This shall include the highest root mean square value of weighted acceleration to which the whole body is subjected, if it exceeds 0,5 m/s2. Where this value does not exceed 0,5 m/s2, this shall be mentioned;
m) important pre-use checks on the safe condition of the machine (oil leaks, loose electrical fittings/connections, chafed hoses/cables, condition of tyres/brakes/batteries, collision damage, obscured instruction plates, special safety devices/functions, etc.);
n) installation of removable guard-rails;
o) prohibition of getting on and off the work platform when elevated;
p) precautions for travelling with elevated work platform;
q) precautions for travelling with crawler machines;
r) approved exchangeable work platforms;
On MEWPs of group A type 1, 2, 3 and group B type 1, information for use shall be provided to reduce the risk of trapping or crushing injury to the hands of persons not operating the controls. This information shall be given in the form of either operating instructions in the instruction handbook and/or a decal or
marking on the platform.
s) guidance on the use of personal fall protection systems, which are intended for use on the MEWP;t) the operating method to be followed in the event of accident or breakdown; if a blockage is likely to occur, the operating method to be followed so as to enable the equipment to be safely unblocked;
u) the operating method to be followed for rescuing an incapacitated operator on the platform;
v) the specification of spare parts to be used, when these affect the health and safety of operators;
w)
- the A-weighted emission sound pressure level at the specified workstation(s) as determined according to M.1 when this value exceeds 70 dB.
- If the A-weighted emission sound pressure level does not exceed 70 dB this fact should be stated.
- The sound power level determined according to M.2, where relevant.
x) identification of materials that require special means of disposal and advice on the means of disposal (see EN ISO 12100:2010, 6.4.5.1 b)).
6.1.1.8 Modification to the intended use:
At least advice shall be given that the user shall obtain the guidance and approval of the manufacturer in the event of any special working methods or conditions which are outside those specified by the manufacturer (see 6.1.1.2 a)).
6.8.30 Discesa (o salita) su una PLE in altezza
Le PLE non sono progettate specificamente per trasferire il personale da un livello all'altro o per uscire o entrare nella piattaforma di lavoro in altezza. Si deve prendere in considerazione la possibilità di valutare altre opzioni per l'adempimento di questi compiti.
I regolamenti locali dovrebbero essere considerate anche in relazione alla discesa o alla salita di una PLE in altezza.
Quando consentito dal fabbricante, la discesa (o la salita) di una PLE in altezza deve essere effettuata solo dopo aver trattato i seguenti pericoli:
a) caduta di persone durante il trasferimento tra la piattaforma di lavoro e la struttura;
b) caduta di attrezzi e materiali durante il trasferimento tra la piattaforma di lavoro e la struttura;
c) movimento improvviso della PLE o della piattaforma di lavoro;
d) carichi supplementari o cambiamenti di carico imposti alla PLE per i quali non è stata progettata, che potrebbero influire sulla stabilità o sovraccaricare la macchina;
e) carichi dinamici e d'urto da equipaggiamento personale anticaduta;
f) danni alla PLE o alla struttura a causa di un movimento involontario della PLE;
g) arenamento di persone;
h) uso di ponti e cancelli allungabili;
i) uso di cordini doppi e garanzia che una gamba del cordino sia collegata alla struttura
o alla piattaforma di lavoro in fase di spostamento;
j) manutenzione o sostituzione delle misure di protezione anticaduta per le persone durante la loro permanenza sulla struttura;
k) distanza tra le superfici di trasferimento, sia orizzontalmente sia verticalmente; e
l) potenziale di movimento della superficie di trasferimento con carichi variabili.
...
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UNI ISO 18893:2020 | Piattaforme di lavoro mobili elevabili
Direttiva macchine 2006/42/CE
PLE nei cantieri
Guida di buona prassi PLE - IPAF
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Salita e discesa da PLE a livelli variabili - Note e Procedura Rev. 00 2023.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2023 |
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Modifiche ad attività PI esistenti: aggravio o non rischio incendio / Note
Modifiche ad attività PI esistenti: aggravio o non rischio incendio / Note
ID 17597 | 15.09.2022 / Documento completo allegato
Il Documento illustra la normativa e le procedure PI, con schemi, nel caso di modifiche alle attività di PI esistenti con aggravio / non aggravio del rischio di incendio che comportano o meno la riattivazione della Procedura di Esame progetto / SCIA antincendio.
L’Art. 4. c. 6 del Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151prevede nel caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare l’esame progetto ai sensi dall’Art. 3.
Il DM 7 agosto 2012 all’Art. 4 c. 7. prevede che nel caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, alla segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo sono allegati:
1) relazione tecnica e elaborati grafici conformi a quanto specificato nell'Allegato I, lettera C nonche' dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di tecnico abilitato;
2) certificazioni o dichiarazioni, ove necessario, di cui al comma 3, lettera a), punto 1, a firma di professionista antincendio.
SCIA Art. 4 DM 07.08.2012 (se non aggravio)
In caso di modifiche di cui all’articolo 4, comma 6, del Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, alla segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo sono allegati:
…
- dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di tecnico abilitato;
…
Esame Progetto Art. 3 DPR. 151/2011 (se aggravio)
Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
Documentare attività di PI esistenti non ricomprese Art. 4. c. 6 DPR 151/2011 / non sostanziali
Le modifiche non ricomprese all'articolo 4, comma 6, del Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151, nonché quelle considerate non sostanziali, ai fini antincendio, da specifiche norme di prevenzione incendi sono documentate al Comando all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformita' antincendio di cui all'articolo 5. Per l'individuazione di tali modifiche si puo' fare riferimento ai criteri di cui all'Allegato IV del presente decreto o, in alternativa, alla valutazione dei rischi di incendio dell'attivita'.
Il Modello VVF per la Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio è il MOD. PIN 2.6 da firmare da tecnico abilitato.
- non ricomprese di cui all’Art. 4 c. 6 del DPR 151/2011
e
- non sostanziali di cui al all’Art. 4 c. 8 del DM 7 agosto 2012
dovranno essere documentate al Comando all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.
Fig 1 - Documentazione modifiche di non aggravio o non sostanziali al Rinnovo
(*) L’allegato IV detta criteri qualitativi per individuare le modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza ant. / In alternativa si può procedere alla valutazione dei rischi di incendio dell'attività che potrà discriminare adeguatamente se attività in Art. 4 c. 6 DPR 151/2011 o meno - Non trattasi di aggravio o non rischio incendio.
Fig. 2 - Schema flusso valutazione modifiche attività esistenti aggravio / non delle preesistenti condizioni di sicurezza e procedure
...
segue in allegato
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DM 7 agosto 2012
Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139
Adempimenti Prevenzione Incendi: normativa e procedure
SCIA antincendio
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Modifiche attività PI esistenti - Aggravio o non rischio incendio - Note Rev. 00 2022.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2022 |
174 kB | 444 |
Nota n. 11649 del 27 giugno 2013
Nota n. 11649 del 27 giugno 2013
Vigilanza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. C), del D.P.R. n. 177 del 14/09/2011
(Risposta a nota 9828 del 06.05.2013)
In riscontro alla nota su richiamata, inerente l’applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 177/2011 ed in particolare l’obbligatorietà della certificazione dei contratti ai sensi del Titolo VIII, capo I, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per il personale impiegato in servizi resi in ambiente sospetti di inquinamento o confinati in regime di appalto o subappalto, si rappresenta quanto segue.
L’art. 2 del D.P.R. n. 177/2011 prevede che qualsiasi attività lavorativa, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, possa essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi che siano in possesso dei requisiti previsti dallo stesso articolo. In particolare il comma 1, lett. c), del citato articolo prevede, quale requisito obbligatorio, la "presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del titolo VIII, Capo I, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto impiegato su quello specifico lavoro che esegue le attività di cui all’art. 1, comma 2, indipendentemente dal numero complessivo della forza lavoro della stessa azienda. Qualora l’appaltatore si avvalga di professionalità attraverso forme contrattuali diverse da quelle del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è necessario che i relativi contratti siano certificati ai sensi del Titolo VIII Capo I, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
In merito al ricorso al subappalto, si fa presente che l’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 177/2011 prevede che "in relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del titolo VIII, Capo I, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate".
La certificazione dei contratti di lavoro, prevista dal D.P.R. n. 177/2011, assume una valenza obbligatoria e non più facoltativa (art. 75, D.lgs. n. 276/2003) in quanto si vuole evitare, sulla scorta dei gravi incidenti avvenuti in passato, l’utilizzo di personale non specializzato in attività ad alto rischio di infortuni.
Per quanto concerne l’ambito di applicazione, il regolamento "si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all’allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo" (art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 177/2011).
Inoltre, come previsto dall’art. 1, comma 3 del D.P.R. n. 177/2011, le disposizioni di cui agli art. 2, comma 2 (subappalto), e 3, comma 1 e 2 (coordinamento), sono vigenti unicamente "in caso di affidamento da parte del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o lavoratori autonomi all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica, a norma dell’art. 26, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo". Pertanto la restante parte del D.P.R. n. 177/2011 è applicabile anche a chi svolge i lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento senza ricorso ad appaltatori o a lavoratori autonomi esterni.
In caso di appalto o subappalto di lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, così come definiti rispettivamente, dagli artt. 66 e 121 e dall’allegato IV, punto 3, del D.lgs. n. 81/2008, il committente è obbligato ad applicare l’art. 26 del citato decreto ed anche il D.P.R. n. 177/2011.
La verifica dell’idoneità tecnico professionale consta nell’acquisizione non solo del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (art. 26, comma 1, lett. A) D.lgs. n. 81/2008), ma anche di questo previsto dall’art. 2 del D.P.R. n. 177/2011.
Pertanto, per quanto interessa il caso di specie, in merito ai provvedimenti sanzionatori da adottare qualora un datore di lavoro non ottemperi alle prescrizioni in materia di certificazione dei contratti contenute nel D.P.R. n. 177/2011, è applicabile, nei confronti del committente, la sanzione concernente la non corretta verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi prevista dall’art. 26, comma 1, lett. A) e sanzionata dall’art. 55, comma 5, lett. B), D.lgs. n. 81/2008).
Fonte: INL
Collegati
D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177
Nota INL n.694 del 24.01.2024
Certificazione contratto di Appalto e-o Subappalto in ambienti confinati
DVR & Procedure Spazi confinati
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
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