Slide background




DM 28 settembre 1990

ID 13139 | | Visite: 1813 | Decreti Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/13139

DM 28 settembre 1990

DM 28 settembre 1990

Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private

(GU n.235 del 08.10.1990)

______

Articolo 1 Precauzioni di carattere generale

Tutti gli operatori, nelle strutture sanitarie ed assistenziali, pubbliche e private, inclusi i servizi di assistenza sanitaria in condizioni di emergenza e i servizi per l’assistenza ai tossicodipendenti, nonché quanti partecipano alle attività di assistenza e trattamento domiciliare di pazienti, debbono adottare misure di barriera idonee a prevenire l’esposizione della cute e delle mucose nei casi in cui sia prevedibile un contatto accidentale con il sangue o con altri liquidi biologici.

Tali precauzioni, basate sulle modalità di trasmissione in ambito assistenziale, vanno in particolare applicate oltre che al sangue, al liquido seminale, alle secrezioni vaginali, ai liquidi cerebrospinali, sinoviale, pleurico, peritoneale, pericardico e amniotico. Esse non vanno, invece, applicate a feci, secrezioni nasali, sudore, lacrime, urine e vomito, salvo che non contengano sangue in quantità visibile.

Nell’effettuazione di prelievi tecnicamente di difficile esecuzione, per le condizioni del paziente o per la particolarità del sito di prelievo e durante l’istruzione del personale all’esecuzione dei prelievi stessi è obbligatorio l’uso dei guanti.

Il trasporto ai laboratori di campioni di sangue, liquidi biologici e tessuti deve avvenire tramite l’utilizzazione di appositi contenitori idonei ad evitare perdite.

Articolo 2 Eliminazione di aghi e di altri oggetti taglienti

L’eliminazione degli aghi e degli altri oggetti taglienti, utilizzati nei confronti di qualsiasi paziente, deve avvenire con cautele idonee ad evitare punture o tagli accidentali. In particolare gli aghi, le lame di bisturi e gli altri strumenti acuminati o taglienti monouso non debbono essere rimossi dalle siringhe o da altri supporti né in alcun modo manipolati o rincappucciati, ma riposti, per l’eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura.

I presidi riutilizzabili devono, dopo l’uso, essere immediatamente immersi in un disinfettante chimico di riconosciuta efficacia sull’HlV prima delle operazioni di smontaggio o pulizia, da effettuare come preparazione per la sterilizzazione.

Articolo 3 Precauzioni per i reparti di malattie infettive

Nell’ambito dei reparti di malattie infettive e negli altri reparti che ordinariamente provvedono all’assistenza a pazienti infetti da HIV, in corrispondenza della molteplicità di agenti infettanti che possono colpire le persone assistite, debbono essere adottate misure di igiene individuale e generale nonché tecniche assistenziali di isolamento enterico e respiratorio idonee ad evitare la contaminazione ambientale da parte dei microrganismi veicolati dai predetti pazienti.

Articolo 4 Norme per gli operatori odontoiatrici

Gli operatori odontoiatrici, oltre ad osservare le precauzioni di carattere generale, debbono indossare i guanti durante le manovre che possono comportare contatto con mucose, sangue, fluido gengivale, sostituendoli per ogni singolo paziente.
I manipoli, gli ablatori ad ultrasuoni, le siringhe aria/acqua, le frese e qualsiasi altro strumento che venga a contatto con le mucose, dopo l’utilizzo, se riutilizzabili, vanno sterilizzati per ogni singolo paziente. Nei casi in cui la sterilizzazione non sia tecnicamente possibile, è obbligatoria la disinfezione degli strumenti con sostanze chimiche di riconosciuta efficacia sull’HIV.

Tutti i rifiuti dei gabinetti dentistici debbono essere eliminati secondo la procedura di cui alla legge 10 febbraio 1989, n. 45.

Articolo 5 Precauzioni per gli operatori addetti alle autopsie

Gli operatori addetti alle autopsie, fermo restando quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, in ordine al trasporto delle salme, debbono indossare, durante le procedure, maschere, occhiali, guanti e camici a tenuta d’acqua.
Gli strumenti e le superfici contaminate durante le procedure debbono essere decontaminati con un disinfettante chimico di riconosciuta efficacia sull’HlV.

Articolo 6 Precauzioni specifiche per i laboratori

Il personale che opera nei laboratori, oltre ad osservare le precauzioni di ordine generale, deve adottare idonee misure protettive durante la manipolazione di campioni di sangue, e degli altri materiali biologici indicati nell’articolo 1. Al termine delle attività il personale deve decontaminare i piani di lavoro con un disinfettante chimico di riconosciuta efficacia sull’HlV.

La gestione dei campioni clinici, dei materiali biologici indicati nell’articolo 1 e dei tessuti, deve essere effettuata in modo da minimizzare la diffusione di materiali patologici per limitare la conseguente possibilità di contaminazione dell’operatore e dell’ambiente.

Le attività che comportano la produzione di virus in concentrazioni elevate, debbono essere eseguite in laboratori di sicurezza livello 3, della classificazione adottata dall’Organizzazione mondiale della sanità.

Per il pipettamento è obbligatoria l’adozione di sistemi di tipo meccanico. Tutta vetreria di laboratorio, il materiale monouso e i rifiuti dell’attività di laboratorio debbono essere eliminati secondo la procedura di cui alla legge 10 febbraio 1989, n. 45.

Le apparecchiature debbono essere decontaminate prima di qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione.

Articolo 7 Precauzioni per il personale addetto alle operazioni di primo soccorso e trasporto degli infermi e degli infortunati

Il personale sanitario che effettua operazioni di primo soccorso e trasporto di infermi ed i infortunati deve utilizzare, oltre alle precauzioni di carattere generale, sistemi meccanici di respirazione che evitino il contatto diretto con le mucose dell’infermo.

Articolo 8 Obblighi degli organi preposti

Gli organi preposti alle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private, i titolari di studi professionali e di laboratori, nonché i responsabili delle istituzioni di volontariato o delle organizzazioni assistenziali previste dalle leggi vigenti, debbono:
1) rendere edotti, con adeguati strumenti di informazione, gli operatori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme di prevenzione di cui al presente decreto;
2) assicurare agli operatori mezzi, presidi e materiali per l’attuazione delle presenti norme;
3) disporre e vigilare affinché gli operatori osservino le precauzioni stabilite ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.

Articolo 9 Obblighi degli operatori

Tutti gli operatori di cui all’articolo 1 debbono:
1) osservare le norme del presente decreto nonché le misure correntemente riconosciute idonee per il controllo delle infezioni;
2) usare, nelle circostanze previste dal presente decreto, i mezzi di protezione messi a loro disposizione;
3) comunicare immediatamente all’organo preposto l’accidentale esposizione a sangue o ad altri liquidi biologici per l’adozione degli opportuni provvedimenti;
4) comunicare immediatamente, all’organo preposto, eventuali proprie ferite o lesioni cutanee essudative, per l’adozione degli opportuni provvedimenti.

Articolo 10 Raccomandazioni ed indicazioni tecniche

Specifiche raccomandazioni tecniche ed indicazioni sulle sostanze chimiche di riconosciuta validità per la protezione dal contagio professionale da HIV, potranno essere periodicamente definite dalla Commissione nazionale per la lotta contro l’AIDS.

Con le stesse modalità potranno essere, altresì, proposti standard di riferimento per presidi e materiali da utilizzare nelle procedure assistenziali.

...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (DM 28 settembre 1990.pdf)DM 28 settembre 1990
 
IT207 kB271

Tags: Sicurezza lavoro Rischi specifici

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Le molestie e le vittime e contesto
Lug 02, 2024 38

Report ISTAT Le molestie e le vittime (2022-2023)

Report ISTAT Le molestie e le vittime e contesto - Anno 2022-2023 ID 22159 | 02.07.2024 / In allegato Nel 2022-2023 si stima che il 13,5% delle donne di 15-70 anni, che lavorano o hanno lavorato, abbia subito molestie sul lavoro a sfondo sessuale nel corso dell’intera vita (soprattutto le più… Leggi tutto
Giu 30, 2024 89

Decreto 18 giugno 2024

Decreto 18 giugno 2024 ID 22148 | 30.06.2024 Decreto 18 giugno 2024 Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo. (GU n.151 del 29.06.2024) ... Art. 1. Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina i… Leggi tutto
Piano Triennale della Formazione INL
Giu 27, 2024 92

Piano Triennale della Formazione INL | 2024-2025-2026

Piano Triennale della Formazione INL | 2024-2025-2026 ID 22132 | 27.06.2024 / In allegato Il presente Piano Triennale della Formazione (PTF) 2024-2026 costituisce il principale strumento di pianificazione, programmazione e governo della formazione del personale nel quale vengono rappresentate le… Leggi tutto
Giu 26, 2024 123

Decreto n. 43 del 21 giugno 2024

Decreto n. 43 del 21 giugno 2024 / Componenti task force “Lavoro sommerso” ID 22125 | 26.06.2024 / In allegato Con Decreto n. 43 del 21 giugno 2024, il Direttore generale INL Paolo Pennesi ha provveduto alla nomina dei componenti della Task force "Lavoro sommerso", istituita con il D.M. 50/2024.… Leggi tutto
Giu 26, 2024 114

Decreto ministeriale n. 105 del 24 giugno 2024

Decreto ministeriale n. 105 del 24 giugno 2024 ID 22124 | 26.06.2024 Decreto ministeriale n. 105 del 24 giugno 2024 - Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 12, comma 2, Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Sostituzione rappresentanti del… Leggi tutto
Giu 20, 2024 313

Ordinanza Regione Lazio 19.06.2024 / Tutela rischio calore lavoro

Ordinanza Regione Lazio del 19.06.2024 / Tutela rischio calore lavoro ID 22103 | 20.06.2024 / In allegato Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica — Misure di prevenzione per l'attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e… Leggi tutto

Più letti Sicurezza