Vademecum Sorveglianza radiometrica
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Vademecum Sorveglianza radiometrica / Rev. 2.0 2023 / Agg. Dlgs 203/2022
ID 15961 | 08.01.2023 / In allegato documento completo
Il presente vademecum intende illustrare la disciplina della sorveglianza radiometrica, alla luce del nuovo disposto normativo di cui al Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101, attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.
Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n. 2 del 03.01.2023). Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2023
Per sorveglianza radiometrica si intende l’insieme delle azioni che un’azienda svolge allo scopo di individuare sorgenti o materiali radiocontaminati, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell’ambiente.
Per quanto attiene la protezione della popolazione, dell’ambiente e dei lavoratori in caso di rinvenimento di sorgenti radioattive o materiali contaminati nei rifiuti, le norme italiane di riferimento appartengono a due diversi contesti:
- in primo luogo, le norme specifiche sulla tutela dall’esposizione a radiazioni ionizzanti, che sanciscono i criteri di tutela nell’impiego delle sorgenti e materiali radioattivi artificiali e naturali, inclusa la gestione dei rifiuti radioattivi e la sorveglianza radiometrica dei rottami metallici e materiali;
- in secondo luogo, le norme generali che regolano l’esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti convenzionali, che non sono di per sé soggetti alla normativa specifica sulle radiazioni ionizzanti, ma dove si possono e in effetti con una certa frequenza ritrovare sorgenti radioattive uscite dal controllo e materiali radioattivi contaminati.
Gli impianti di gestione dei rifiuti sono soggetti alla normativa ambientale, che esclude dal proprio campo di applicazione i rifiuti radioattivi, ma in alcuni casi richiama esplicitamente la necessità della sorveglianza radiometrica (anche definita controllo o monitoraggio della radioattività).
Il presente vademecum risulta così strutturato:
1. Normativa di riferimento
2. Soggetti obbligati
3. Ambito oggettivo di applicazione
4. Attestazione sorveglianza radiometrica
5. Strumentazione impiegata nella sorveglianza radiometrica
6. Procedure sorveglianza radiometrica
7. Personale addetto all’esecuzione delle misure radiometriche
8. Condizioni e modalità della sorveglianza radiometrica
9. Allegato XIX - Allegato 2: Prodotti finiti in metallo e prodotti semilavorati metallici
Fonti
[...]
Normativa di riferimento
A seguito della pubblicazione sulla GU n.201 del 12.08.2020 - SO n. 29 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 è stata data attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Entrata in vigore del provvedimento: 27.08.2020
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101
Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n. 2 del 03.01.2023)
Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2023
Art. 243 Abrogazioni
1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 3, 4 e 5, della legge 31 dicembre 1962 n. 1860;
b) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 241 del 2000, dal decreto legislativo n. 23 del 2009, dal decreto legislativo n. 100 del 2011, dal decreto legislativo n. 185 del 2011, dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 45 del 2014 e dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 137 del 2017;
c) il decreto legislativo 26 maggio 2000, n.187;
d) il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.52;
e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 settembre 2011.
L’art. 72 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 disciplina la sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo.
1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l’obbligo di effettuare, secondo quanto previsto dal comma 3, la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti e per evitare la contaminazione dell’ambiente. Lo stesso obbligo si applica, secondo quanto previsto dal comma 3, ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, a scopo industriale o commerciale attività di importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgonoattività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.
2. L'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica e' rilasciata da esperti di radioprotezione di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 129, i quali nell'attestazione riportano anche l'ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato e deve essere allegata alla dichiarazione doganale di importazione. Mediante intese tecniche con le competenti autorita' di Stati terzi, stipulate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentiti l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'ISIN, possono essere mutuamente riconosciuti, ai fini dell'importazione dei materiali e prodotti di cui al comma 1, i controlli radiometrici effettuati da Stati terzi che assicurano livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013.
3. La sorveglianza radiometrica di cui al presente articolo è effettuata secondo quanto prescritto dall’allegato XIX al presente decreto, che disciplina:
a) le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, individuate secondo norme di buona tecnica e i contenuti della relativa attestazione;
b) con riferimento ai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo, l’elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza e le relative modalità, ivi incluse le condizioni per l’applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo, nonché l’elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito; per l’aggiornamento degli elenchi di cui alla presente lettera si procede ai sensi del comma 4;
c) i contenuti della formazione da impartire al personale dipendente per il riconoscimento delle più comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza radiometrica, per l’ottimale svolgimento delle specifiche mansioni;
d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciate dai Paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell’espletamento delle formalità doganali.
3. bis Le disposizioni dell’allegato XIX, si applicano, nel rispetto della disciplina europea, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione dell’articolo 10 del medesimo allegato che, nelle more, trova applicazione congiuntamente all’articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, i cui rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, s’intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
4. Nel rispetto della disciplina europea, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’ISIN, possono essere apportate modifiche all’allegato XIX con riferimento alle modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, in ragione delle mutate condizioni di rischio e diffusione o dell’opportunità di adottare, per le medesime ragioni, forme semplificate delle procedure di controllo, ai contenuti della formazione per la sorveglianza, nonché alle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciate da Paesi terzi ai fini dell’espletamento delle formalità doganali. Le relative modifiche entrano in vigore nel termine ivi previsto. L’aggiornamento dell’elenco dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica può essere effettuato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell’Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico adottato su proposta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei principali nodi di transito è definito sulla base dei dati statistici disponibili per l’ultimo triennio per le operazioni di importazione dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica e viene aggiornato, con scadenza biennale, con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, salva la possibilità di modifica prima di tale scadenza, su impulso delle Autorità competenti o della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli.
5. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 2, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattivita', individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'articolo 236, qualora disponibili, i soggetti di cui al comma 1 debbono adottare le misure idonee a evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell'ambiente e debbono darne immediata comunicazione al prefetto, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio, al Comando dei vigili del fuoco, alla regione o provincia autonoma di Trento o Bolzano e alle ARPA/APPA competenti per territorio. Ai medesimi obblighi e' tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattivita' nei predetti materiali o prodotti trasportati. Il Prefetto, in relazione al livello del rischio rilevato dagli organi destinatari delle comunicazioni di cui al presente comma, ne da' comunicazione all'ISIN.
6. I soggetti di cui al comma 1 che effettuano operazioni di riciclaggio dei rottami metallici o altri materiali metallici di risulta in caso di riscontri o anche di sospetti basati su elementi oggettivi in merito alla fusione o ad altra operazione metallurgica che abbia accidentalmente coinvolto una sorgente orfana, informano tempestivamente le autorita' di cui al comma 5 (modifica apportata dal Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203). Il materiale contaminato eventualmente prodotto non puo' essere utilizzato, posto sul mercato o smaltito senza l'autorizzazione del Prefetto rilasciata avvalendosi degli organi del SSN e delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente.
7. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 187, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattivita', i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessita' di evitare il rischio disposizione delle persone e di contaminazione dell'ambiente, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore. In quest'ultimo caso il Prefetto, con la collaborazione dell'ISIN, avvisa il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il quale provvede a informare della restituzione dei carichi l'Autorita' competente dello Stato responsabile dell'invio.
L’articolo 72 D.lgs 101/2020, è stato oggetto di numerose modifiche normative, di seguito elencate, in ordine cronologico:
31.12.2020
Il Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (in G.U. 31/12/2020, n.323) ha disposto (con l'art. 12, comma 5) la modifica dell'art. 72, comma 4.
- convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 (in G.U. 01/03/2021, n. 51) ha disposto (con l'art. 12, comma 5) la modifica dell'art. 72, comma 4.
01.03.2021
La Legge 26 febbraio 2021, n. 21 (in G.U. 01/03/2021, n.51) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (in G.U. 31/12/2020, n. 323).
22.04.2021
Il DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 (in G.U. 22/04/2021, n.96) convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146) ha disposto (con l'art. 11-undecies, comma 1) la modifica dell'art. 72, comma 4.
30.04.2021
Il Decreto-Legge 30 aprile 2021, n. 56 (in G.U. 30/04/2021, n.103) ha disposto (con l'art. 9, comma 1) la modifica dell'art. 72, comma 4.
21.06.2021
La Legge 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n.146) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 (in G.U. 22/04/2021, n. 96).
27.09.2021
Il DECRETO-LEGGE 27 settembre 2021, n. 130 (in G.U. 27/09/2021, n.231) ha disposto (con l'art. 4, comma 3) la modifica dell'art. 72, comma 4.
26.11.2021
Il DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 (in G.U. 26/11/2021, n.282) ha disposto (con l'art. 9, comma 1) la modifica dell'art. 72, comma 4.
convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 2022, n. 3 (in G.U. 25/01/2022, n. 19) ha disposto (con l'art. 9, comma 1) la modifica dell'art. 72, comma 4.
30/12/2021
Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228 (in G.U. 30/12/2021, n.309), convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, ha disposto (con l'art. 11, comma 5) la modifica dell'art. 72, comma 4.
25/01/2022
La LEGGE 21 gennaio 2022, n. 3 (in G.U. 25/01/2022, n.19) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del D.L. 26 novembre 2021, n. 172 (in G.U. 26/11/2021, n. 282).
02/03/2022
Il Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, pubblicato nella GU n. 50 del 01.03.2022, con entrata in vigore il 02 marzo 2022, apporta importanti modifiche in materia di sorveglianza radiometrica. Difatti, con l'art. 40 Sorveglianza radiometrica, dispone modifiche dell'art. 72 Dlgs 101/2020 "Sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo", stabilendo la decadenza del regime transitorio e sostituendo l'allegato XIX del D.lgs 101/2020.
28/04/2022
La Legge 27 aprile 2022 n. 34 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17 (in G.U. 28/04/2022, n. 98).
18/01/2023
Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 (ultima modifica)
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n. 2 del 03.01.2023)
Il Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17 / convertito Legge 27 aprile 2022 n. 34 sostituendo i comma 3 e 4 dell’art.72 ed aggiungendo il comma 3-bis al D.lgs 101/2020, definisce il superamento della disciplina transitoria sui controlli radiometrici, la quale risultava essere articolata in due fasi: “Nelle more dell’approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre la scadenza del centoventesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto (ndr 30 Giugno 2022), continua ad applicarsi l’articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100. Decorso tale termine e fino all’adozione del decreto di cui al comma 3, si applicano le disposizioni dell’Allegato XIX. […]”.
Il novello comma 3 stabilisce che la sorveglianza radiometrica venga effettuata secondo quanto prescritto dall’allegato XIX D.lgs 101/2020, contenente condizioni e modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica ai sensi dell’articolo 72, comma 3.
L'allegato XIX D.lgs 101/2020 disciplina la sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali metallici di risulta e su prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo al fine di rilevare la presenza di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale, associabili all’eventuale presenza di radionuclidi o di eventuali sorgenti orfane o dismesse, a tutela dell’ambiente e della salute dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni a radiazioni ionizzanti.
L'allegato stabilisce:
- le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica e i contenuti della relativa attestazione, ivi incluse le condizioni per l’applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo;
- con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e, nei casi previsti, dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica, nonché l’elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito;
- contenuti della formazione da impartire al personale;
- le condizioni di riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell’espletamento delle formalità doganali.
Le disposizioni dell’allegato XIX, si applicano, nel rispetto della disciplina europea, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione dell’articolo 10 del medesimo allegato che, nelle more, trova applicazione congiuntamente all’articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, i cui rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, s’intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del D.lgs 101/2020.
Nuovo Allegato XIX, così come sostituito dal Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17 / convertito Legge 27 aprile 2022 n. 34
Allegato XIX (articolo 72, comma 3)
CONDIZIONI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA SORVEGLIANZA RADIOMETRICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 72, COMMA 3
Art 1 (Definizioni)
Art 2 (Finalità)
Art. 3 (Ambito soggettivo di applicazione)
Art. 4 (Ambito oggettivo di applicazione)
Art. 5 (Criteri di sorveglianza radiometrica)
Art. 6 (Modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica)
Art. 7 (Attestazione della sorveglianza radiometrica)
Art. 8 (Personale addetto all’esecuzione delle misure radiometriche)
Art 9 (Informazione e formazione del personale)
Art 10 (Mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici sui rottami metallici o sugli altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo provenienti da Paesi terzi)
Allegato 1
Mod. IRME90
DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO PER L'IMPORTAZIONE IN ITALIA DI ROTTAMI METALLICI O DI ALTRI MATERIALI METALLICI DI RISULTA E DI PRODOTTI SEMILAVORATI METALLICI O DI PRODOTTI COMPLETAMENTE IN METALLO (*)
Allegato 2
Prodotti finiti in metallo e prodotti semilavorati metallici
Allegato 3
Grandi centri di importazione e principali nodi di transito
(*) L’art. 62 del Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 ha sostituito l’allegato 1 dell’Allegato XIX del D.lgs 101/2020
Norme tecniche
- UNI 10897:2016 “Carichi di rottami metallici - Rilevazione di radionuclidi con misure X e gamma”
La norma identifica i metodi per determinare le anomalie radiometriche associabili ai radionuclidi presenti nei carichi di materiali metallici destinati al recupero. I rottami metallici destinati al recupero in fonderia possono contenere radioisotopi da sorgenti radioattive usate in campo industriale e medicale. Tale radioattività può provocare contaminazione dell’ambiente e dei prodotti finali.
- CEI EN IEC 62244:2022 Strumentazione per la radioprotezione - Portali radiometrici (RPM) per la rivelazione di traffico illecito di materiali radioattivi e materie nucleari
La Norma EN IEC 62244:2021-02 definisce i requisiti prestazionali per i portali radiometrici, o RPM, utilizzati per la rivelazione di radiazioni gamma e neutroni. Questi sono utilizzati per il monitoraggio di veicoli, container, persone o pacchi e si trovano in genere ai valichi di frontiera nazionali e internazionali. Possono essere utilizzati in qualsiasi luogo in cui sia necessario questo tipo di sorveglianza. La norma stabilisce i requisiti generali, radiologici, climatici, meccanici, elettrici ed elettromagnetici, della documentazione e i metodi di prova associati. Questo documento non si applica alle prestazioni dei monitor dei portali basati sulla spettroscopia, trattate nella IEC 62484. Questa seconda edizione include le seguenti modifiche tecniche significative rispetto alla precedente:
a) l’allineamento con i nuovi standard per la rilevazione del traffico illecito di materiale radioattivo;
b) l’introduzione di test di funzionalità uniformi per tutte le prove ambientali, elettromagnetiche e meccaniche e di un requisito per il coefficiente di variazione di ciascuna lettura media nominale;
c) il riferimento alla IEC 62706 per le condizioni di prova ambientale, elettromagnetica e meccanica;
d) l’integrazione di informazioni sulle esposizioni climatiche.
La Norma in oggetto sostituisce completamente la Norma CEI EN 62244:2012-07, che rimane applicabile fino al 25-01-2024.
Linee guida
- ISPRA “Linee guida per la sorveglianza radiometrica di rottami metallici e altri rifiuti" Task 01.02.02, Rev. 2014
Soggetti obbligati
(Art. 72 Dlgs 101/2020 co.1)
I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l’obbligo di effettuare, la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell’ambiente.
Lo stesso obbligo si applica, ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano attività a scopo industriale o commerciale di importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.
Schema 1: Soggetti obbligati
Ambito oggettivo di applicazione
Sono soggetti a sorveglianza radiometrica:
- i prodotti semilavorati in metallo elencati nell’allegato 2 (Allegato XIX);
- i prodotti finiti in metallo elencati nell’allegato 2 (Allegato XIX).
L’elenco dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo di cui all’allegato 2 può essere aggiornato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell'Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto del Ministero della transizione ecologica e dello sviluppo economico adottato su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
L’elenco dei grandi centri di importazione di metallo e i principali nodi di transito, riportato nell’allegato 3, è definito sulla base dei dati statistici disponibili per l’ultimo triennio per le operazioni di importazione dei prodotti indicati nell’allegato 2 e viene aggiornato, con scadenza biennale, con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. È fatta salva la possibilità di una modifica dell’allegato 3 prima di tale scadenza, su impulso delle Autorità competenti o della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Strumentazione impiegata nella sorveglianza radiometrica
La sorveglianza radiometrica sui di rottami metallici, sui RAEE o sui rifiuti destinati agli inceneritori, ha come scopo l’individuazione delle cosiddette anomalie radiometriche (rispetto a valori di fondo misurati in situ) le quali sono indicative di una probabile contaminazione dei carichi di tali rifiuti, da verificare con indagini più approfondite. La sorveglianza radiometrica può essere effettuata con sistemi fissi (portali) o con strumenti portatili.
Portali radiometrici
La necessità di controllo dei carichi per l'individuazione di eventuali sorgenti radioattive ha determinato la realizzazione, commercializzazione ed utilizzo di sistemi che consentono una sorveglianza direttamente sul mezzo di trasporto del carico in ingresso, in modo semplice per gli operatori addetti e senza determinare particolari aggravi alla normale operatività delle aziende.
Tali sistemi fissi sono realizzati a forma di varco (portale) attraverso il quale il mezzo di trasporto transita a velocità ridotta mentre viene sottoposto a rivelazione di eventuale radiazione gamma proveniente dal carico trasportato; una variante del sistema – detta statica – prevede che il mezzo sosti all'interno del portale per consentire tale controllo. I sistemi attualmente presenti sul mercato operano in modo automatico.
La Norma EN IEC 62244:2021-02 definisce i requisiti prestazionali per i portali radiometrici, o RPM, utilizzati per la rivelazione di radiazioni gamma e neutroni. Questi sono utilizzati per il monitoraggio di veicoli, container, persone o pacchi e si trovano in genere ai valichi di frontiera nazionali e internazionali. Possono essere utilizzati in qualsiasi luogo in cui sia necessario questo tipo di sorveglianza.
Figura 1 – Esempio di portale per la sorveglianza radiometrica dei carichi in ingresso. ISPRA Linee guida per la sorveglianza radiometrica di rottami metallici e altri rifiuti
Strumentazione portatile
Per effettuare i controlli radiometrici nelle attività che non comportano la gestione di grossi volumi di materiali (per es. piccoli rottamai) o per effettuare la verifica delle anomalie radiometriche segnalate dai sistemi a portale, possono essere impiegati strumenti rilevatori portatili.
La norma UNI 10897:2016 definisce le caratteristiche minime di tali strumenti affinché siano adatti ai controlli sui carichi metallici.
Figura 2: Strumentazione portatile
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Condizioni e modalità della sorveglianza radiometrica
Il comma 3 dell’art. 72 D.lgs 101/2020 prevede che la sorveglianza radiometrica venga effettuata in base a quanto prescritto dall’Allegato XIX del D.lgs 101/2020.
Le disposizioni dell’allegato XIX, si applicano, nel rispetto della disciplina europea, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione dell’articolo 10 del medesimo allegato che, nelle more, trova applicazione congiuntamente all’articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, i cui rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, s’intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del D.lgs 101/2020.
1. Ai fini dell’espletamento delle formalità doganali, per i rottami metallici o per gli altri materiali metallici di risulta e per i prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo provenienti da Paesi terzi, per i quali esistono equivalenti livelli di protezione tali che i controlli radiometrici effettuati dagli Stati terzi assicurino livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, come anche riconosciuti dall’uso di attestati di contenuto equivalente a quello del modello di cui all’allegato 1, in luogo dell’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica di cui all’articolo 72, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo può essere accettata, in regime di reciprocità, la dichiarazione rilasciata all’origine da soggetti previamente abilitati sulla base delle disposizioni stabilite dall’Autorità competente dello Stato di provenienza dei suddetti materiali.
2. Il Ministero della transizione ecologica pubblica e aggiorna periodicamente l’elenco dei paesi per i quali è in vigore un accordo o intesa, comunque denominata, stipulati ai sensi dell’articolo 72, comma 2, del decreto legislativo.
Schema n. 3: Condizioni e modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica
Criteri di sorveglianza radiometrica
La sorveglianza radiometrica consiste:
- per i carichi di rottami o di altri materiali metallici di risulta sia nel controllo radiometrico esterno rispetto al carico, al fine di accertare l’eventuale presenza di sorgenti orfane o dismesse, di contaminazione radioattiva o comunque di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale, sia nell’esecuzione di un controllo visivo del materiale nella fase di scarico o di manipolazione dello stesso, allo scopo di verificare l’eventuale presenza di materiale sospetto, tenendo conto delle caratteristiche più comuni delle sorgenti radioattive e dei relativi contenitori.
Schema 4: Criteri di sorveglianza radiometrica
La misura dei ratei dell’equivalente di dose ambientale H*(d) o dell’equivalente di dose direzionale H’(d,O), in μSv/h, come definiti all’allegato XXIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 o, nel caso di utilizzo di strumentazione radiometrica fissa, la misura degli scostamenti dei conteggi per unità di tempo rispetto una predeterminata soglia di riferimento.
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Modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica
Allegato XIX Art. 6 D.lgs 101/2020
a) effettuano la sorveglianza radiometrica all’ingresso dello stabilimento di arrivo tramite il controllo radiometrico esterno su ogni carico;
b) eseguono il controllo visivo del materiale nella fase di scarico o di manipolazione dei suddetti materiali, allo scopo di verificare l’eventuale presenza di materiale sospetto, tenendo conto delle caratteristiche più comuni delle sorgenti radioattive e dei relativi contenitori e, al verificarsi di tale condizione, effettuano il controllo del materiale stesso scaricato procedendo alla misura di esposizione esterna.
2. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, che, a scopo industriale o commerciale, esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, oltre alla sorveglianza radiometrica di cui al comma 1:
a) misurano la concentrazione di attività per unità di massa nei provini di qualità e resa, ai sensi del comma 3 secondo una specifica programmazione delle attività di controllo qualità sui provini di colata e, in ogni caso, quando si verifica una sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato;
b) effettuano controlli radiometrici su campioni rappresentativi delle scorie e delle polveri derivanti dal sistema di abbattimento dei fumi dell’impianto e, in ogni caso, quando si verifica una sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato.
3. La periodicità dei controlli di cui al comma 2 e il numero dei campioni correlati ai fini della relativa rappresentatività sono stabiliti in un’apposita procedura di impianto, predisposta in relazione alle caratteristiche dello stesso e delle attività in esso svolte; le autorità di vigilanza possono disporre una diversa periodicità.
4. I controlli di cui ai commi 1, 2 lettera a) e 3 sono posti in essere prima di trasportare i rottami, i materiali metallici di risulta o i prodotti derivanti dalle predette operazioni di rifusione all’esterno dello stabilimento e destinarli a soggetti ter i per la commercializzazione o gli utilizzi del caso.
5. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività di importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta, effettuano il controllo radiometrico esterno rispetto al carico all’ingresso dello stabilimento di arrivo e, successivamente, allo scarico o in fase di manipolazione, secondo le modalità di cui al comma 1, lettera b).
6. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a) che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati in metallo di cui all’allegato 2, e, nei casi in cui la sorveglianza radiometrica sia prevista, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), che, a scopo commerciale o industriale, esercitano attività di importazione dei prodotti finiti di cui all’allegato 2, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica prima della presentazione della dichiarazione doganale qualora in luogo dell’attestazione dei controlli radiometrici esterni rispetto al carico effettuati in dogana decidano di avvalersi delle dichiarazioni rilasciate all’origine di cui all’articolo 10, eseguono la sorveglianza radiometrica all’ingresso dello stabilimento di arrivo o nel luogo approvato, secondo le modalità di cui al comma 1, lettera a).
Schema n. 5: Modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica soggetti art. 6 co. 1 Allegato XIX
Schema n. 6: Modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica soggetti art. 6 co. 2 Allegato XIX
[....]
Allegato XIX - Allegato 2: Prodotti finiti in metallo e prodotti semilavorati metallici
Elenco
- prodotti semilavorati in metallo
- prodotti finiti in metallo
soggetti a sorveglianza radiometrica.
[...] Segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2023
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Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
2.0 | 08.01.2023 | D.Lgs. 25 novembre 2022 n. 203 | Certifico Srl |
1.0 | 17.05.2022 | Legge 27 aprile 2022 n. 34 | Certifico Srl |
0.0 | 06.03.2022 | --- | Certifico Srl |
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