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Regolamento delegato (UE) 2022/30

ID 15434 | | Visite: 3439 | Direttiva REDPermalink: https://www.certifico.com/id/15434

Regolamento delegato UE 2022 30

Regolamento delegato (UE) 2022/30 / Applicazione Requisiti essenziali direttiva RED / Testo consolidato 10.2023

Regolamento delegato (UE) 2022/30 della Commissione del 29 ottobre 2021 che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione dei requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), di tale direttiva.

(GU L 7/6 del 12.1.2022)

Entrata in vigore: 11.02.2022

Applicazione dal 1° agosto 2025

________

Modifiche:

Regolamento delegato (UE) 2023/2444 (GU L 2023/2444 del 27.10.2023) [Testo consolidato 27 ottobre 2023]

________

Articolo 1

1. Il requisito essenziale di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2014/53/UE si applica a qualsiasi apparecchiatura radio che può di per sé comunicare tramite Internet, sia direttamente sia tramite qualsiasi altra apparecchiatura («apparecchiature radio connesse a Internet»).
2. Il requisito essenziale di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2014/53/UE si applica a una qualsiasi delle seguenti apparecchiature radio, se queste ultime possono effettuare il trattamento, ai sensi dell’articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) 2016/679, di dati personali quali definiti all’articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679, o di dati relativi al traffico e dati relativi all’ubicazione, quali definiti all’articolo 2, lettere b) e c), della direttiva 2002/58/CE:
a) apparecchiature radio connesse a Internet, diverse dalle apparecchiature di cui alle lettere b), c) o d);
b) apparecchiature radio progettate o destinate esclusivamente alla cura dei bambini;
c) apparecchiature radio disciplinate dalla direttiva 2009/48/CE;
d) apparecchiature radio progettate o destinate, esclusivamente o non esclusivamente, ad essere indossate oppure ad essere assicurate o appese:
i) a qualsiasi parte del corpo umano, compresi la testa, il collo, il tronco, le braccia, le mani, le gambe e i piedi;
ii) a qualsiasi indumento, compresi copricapi, guanti e calzature, indossato da esseri umani.
3. Il requisito essenziale di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2014/53/UE si applica a qualsiasi apparecchiatura radio connessa a Internet, se tale apparecchiatura consente al detentore o all’utente di trasferire denaro, valore monetario o valuta virtuale quale definita all’articolo 2, lettera d), della direttiva (UE) 2019/713.

Articolo 2

1. In deroga all’articolo 1, i requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), della direttiva 2014/53/UE non si applicano alle apparecchiature radio alle quali si applica anche una delle seguenti normative dell’Unione:
a) il regolamento (UE) 2017/745;
b) il regolamento (UE) 2017/746.
2. In deroga all’articolo 1, paragrafi 2 e 3, i requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettere e) ed f), della direttiva 2014/53/UE non si applicano alle apparecchiature radio alle quali si applica anche una delle seguenti normative dell’Unione:
a) il regolamento (UE) 2018/1139;
b) il regolamento (UE) 2019/2144;
c) la direttiva (UE) 2019/520.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2025 (*).

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(*) Data di applicazione modificata dal Regolamento delegato (UE) 2023/2444

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Tags: Marcatura CE Direttiva RED

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