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Elenco Attività soggette visite Prevenzione Incendi D.P.R. 151/2011

ID 921 | | Visite: 110723 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/921

DPR 151 2011 small

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Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di Prevenzione Incendi

Scarica questo file (DPR_151_2011.pdf) DPR 151/2011 Testo consolidato

ID 921 | Update 01.09.2023

Tabella di equiparazione DPR 151/2011 e DM 16.02.1982

Documento Tabella Attività e RTV (al link il Documento formato PDF) / disponibile anche in calce allegato al presente articolo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

N

N.* 

ATTIVITA'

CATEGORIA A

CATEGORIA B

CATEGORIA C

Regola_Tecnica______________

Obbligo Codice
[1] [2] [3] [4] 

1

1
9

10
11 

Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h.

 

 

Tutti

Decreto 3 febbraio 2016

Quadro normativo

Decreto 7 luglio 2023

No 

2

2

Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5MPa

 

Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa

tutti gli altri casi

Decreto 16 aprile 2008

Decreto 17 aprile 2008
No 

3

3

Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:

 

 

 

---

No 

3a

a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3:

 

rivendite, depositi fino a 10 m3

Impianti di riempimento, depositi oltre 10 m3

Decreto 3 febbraio 2016

D.M 13 ottobre 1994

No 

3b

b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg:

Depositi di GPL fino a 300 kg        

rivendite, depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg, depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg

Impianti di riempimento, depositi oltre 1.000 kg

D.M 13 ottobre 1994

Circolare n. 74 del 20.09.1956

Quadro normativo Depositi GPL

No 

4

4

Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:

 

 

 

--- No 

4a

a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3:

 

fino a 2 m3

oltre i 2 m3

D.M. 24 novembre 1984

Decreto 3 febbraio 2016

No 

4b

b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3

Depositi di GPL fino a 5 m3

- Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m3

- Depositi di GPL da 5 m3 fino a 13 m3

- Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m3

- Depositi di GPL oltre i 13 m3

D.M. 14 maggio 2004

D.M 13 ottobre 1994

Nota 11 agosto 2021 n. 12367

Quadro normativo Depositi GPL

No 

5

5

Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m3:

 

fino a 10 m3

oltre i 10 m3

Circolare 15 ottobre 1964 n. 99 No 

6
[7]

6

Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5MPa

fino a 2,4 MPa limitatamente alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.

oltre 2,4 MPa

 

D.M. 24 novembre 1984

Decreto 16 aprile 2008


Decreto 17 aprile 2008
No 

7
[7]

96

Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624

 

 

Tutti

D.P.R. 24 maggio 1979 n. 886

Quadro normativo cave miniere

No 

8
[7]

97

Oleodotti con diametro superiore a 100 mm

 

tutti

 

Quadro normativo No 

9

8

Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.

 

fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.

oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.

Quadro normativo Si

10

12
13
19

Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m3

 

fino a 50 m3

oltre 50 m3

DM 31 Luglio 1934 No 

11

14

Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m3.

 

fino a 100 m3

oltre 100 m3

DM 31 Luglio 1934 No 

12

15
16
17
20

Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3

liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 9 m3

Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 50 m3, ad eccezione di quelli indicati nella colonna A)

liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m3

DM 31 Luglio 1934

Quadro normativo

No 

13

7
18

 

 

Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti

 

     

Quesiti

Quadro normativo

No 

13a

a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi

Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità superiore a 65 °C

Solo liquidi combustibili

tutti gli altri

Decreto 22 novembre 2017 

No 

13b

b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)

 

 

tutti

Decreto 30 giugno 2021

Testo coordinato DM 30 giugno 2021 | VVF Marzo 2023

Decreto 23 ottobre 2018 (H2)

DM 24 Maggio 2002 
(gas naturale)

D.P.R 24 Ottobre 2003 n. 340
(GPL)

Decreto 6 ottobre 2009

Decreto 30 aprile 2012

GNL Quadro normativo

No 

14

21

Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.

 

fino a 25 addetti

oltre 25 addetti

Decreto 3 agosto 2015 Si 

15

22

Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m3

fino a 10 m3

oltre 10 m3 e fino a 50 m3

oltre 50 m3

D.M. 18 maggio 1995

No 

16

23

Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3

 

 

tutti

--- No 

17

24

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

tutti

RD 6 maggio 1940 n. 635

Quadro normativo prevenzione incendi

Circolare 11 gennaio 2001, n. 559/C.25055.XV.A.MASS (1) 
(Fuochi artificiali / ndr)

No 

18

25

Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.

Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.

 

Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita"

Esercizi di minuta vendita di sostanzeesplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.

RD 6 maggio 1940 n. 635

Quadro normativo prevenzione incendi
No 

19

26

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici

 

 

tutti

Decreto 3 agosto 2015 Si

20

27

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini ealcolino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici

 

 

tutti

Decreto 3 agosto 2015 Si

21

28

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.

 

 

tutti

Decreto 3 agosto 2015 Si

22

29

Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno

 

 

tutti

Decreto 3 agosto 2015 Si

23

31

Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo

 

 

tutti

Decreto 3 agosto 2015 Si

24

32
33

Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 Kg

 

 

tutti

Decreto 3 agosto 2015 Si

25

30

Fabbriche di fiammiferi;

depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg

 

 

tutti

Decreto 3 agosto 2015 Si

26

34

Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio

 

 

tutti

Decreto 3 agosto 2015 Si

27

35

Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg

 

Depositi di cereali e di altre macinazioni fino a 100.000 kg

Mulini per cereali ed altre macinazioni; depositi oltre 100.000 kg

Decreto 3 agosto 2015 Si

28

36

Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg

 

 

tutti

Decreto 3 agosto 2015 Si

29

37

Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè

 

 

tutti

Quadro normativo Si

30

38

Zuccherifici e raffinerie dello zucchero

 

 

tutti

Decreto 3 agosto 2015 Si

31

39
40

Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg

 

 

tutti

Decreto 3 agosto 2015 Si

32

41

Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg

 

 

tutti

Decreto 3 agosto 2015 Si

33

42

Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg

 

 

tutti

Decreto 3 agosto 2015 Si

34

43

Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.

 

fino a 50.000 kg

oltre 50.000 kg

Quadro normativo Si

35

44
45

Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg

 

depositi fino a 20.000 kg

tutti

Decreto 3 agosto 2015 Si

36

46

Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m

 

fino a 500.000 kg

oltre 500.000 kg

Quadro normativo Si

37

47

Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg

 

fino a 50.000 kg

oltre 50.000 kg

Decreto 3 agosto 2015 Si

38

48

Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg

 

fino a 10.000 kg

oltre 10.000 kg

Decreto 3 agosto 2015 Si

39

49

Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti.

 

 

tutti

Decreto 3 agosto 2015 Si 

40

50

Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg

 

 

tutti

Decreto 3 agosto 2015 Si 

41

51

Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive

fino a 25 persone presenti

oltre 25 e fino a 100 persone presenti

oltre 100 persone presenti

Quadro normativo No 

42

53

Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m2

 

fino a 2.000 m2

oltre 2.000 m2

Decreto 3 agosto 2015 Si 

43

54
55
56

Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg

 

depositi fino a 50.000 kg

Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori; depositi oltre 50.000 kg

Quadro normativo Si 

44

57
58

Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg

 

depositi fino a 50.000 kg

Stabilimenti ed impianti; depositi oltre 50.000 kg

Decreto 3 agosto 2015 Si 

45

59

Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili

 

fino a 25 addetti

oltre 25 addetti

Decreto 3 agosto 2015 Si 

46

60

Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg

 

fino a 100.000 kg

oltre 100.000 kg

Decreto 3 agosto 2015 Si 

47

61
62

Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg.

 

fino a 100.000 kg

oltre 100.000 kg

Decreto 3 agosto 2015 Si 

48

63

Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3

 

Macchine elettriche

Centrali termoelettriche

 

Decreto 15 Luglio 2014

No 

49

64

Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.

fino a 350 kW

oltre 350 kW e fino a 700 kW

oltre 700 kW

D.M. 13 Luglio 2011 No 

50

65

Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti

 

fino a 25 addetti

oltre 25 addetti

Decreto 3 agosto 2015 Si 

51

66
67

Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti;

attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.

 

fino a 25 addetti.

Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 50 addetti

oltre 25 addetti.

Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria oltre 50 addetti

Decreto 3 agosto 2015 Si

52

68
69
70
71

Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti

 

fino a 25 addetti

oltre 25 addetti

Decreto 3 agosto 2015 Si 

53

72

Officine per la riparazione di:

- veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2;
- materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m2;

 

a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie fino a 1.000 m2

b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie fino a 2.000 m2

a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 1.000 m2

b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie superiore a 2.000 m2

Decreto 3 agosto 2015 Si 

54

72

Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti

 

fino a 50 addetti

oltre 50 addetti

Decreto 3 agosto 2015 Si 

55

-

Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2

 

fino a 5.000 m2

oltre 5.000 m2

D.M. 1 luglio 2014 No 

56

73

Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti

 

fino a 50 addetti

oltre 50 addetti

Decreto 3 agosto 2015 Si 

57

74

Cementifici con oltre 25 addetti

 

 

tutti

Decreto 3 agosto 2015 Si 

58

75
76

Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860).

 

Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all'art. 29 del d.lgs. 230/95 s.m.i

Assoggettate a nulla osta di categoria A di cui all'art. 28 del d.lgs. 230/95 s.m.i e art. 13 della legge n. 1860/62

Quadro normativo No 

59

77

Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)

 

 

tutti

Quadro normativo No 

60

78

Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i, con esclusione dei depositi in corso di spedizione.

 

 

tutti

Quadro normativo No 

61

79

Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]

 

 

tutti

Quadro normativo No 

62

80

Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:
- impianti nucleari;
- reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;
- impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; - impianti per la separazione degli isotopi;
- impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti; - attività di cui agli articoli 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.

 

 

tutti

Quadro normativo No 

63

81

Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito.

 

fino a 5.000 kg

oltre 5.000 kg

Decreto 3 agosto 2015 Si 

64
[7]

82

Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti

 

fino a 50 addetti

oltre 50 addetti

Decreto 3 agosto 2015 Si 

65

83

Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 .

Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

 

fino a 200 persone

oltre 200 persone

D.M. 18 marzo 1996

D.M. 19 agosto 1996

D.M. 22 novembre 2022

Quadro normativo


No [3] Modalità alternative

66

84

Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto;
Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

fino a 50 posti letto

oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto;

Strutture turisticoricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)

oltre 100 posti letto

D.M. 9 aprile 1994

D.M. 14 luglio 2015

D.M. 28 febbraio 2014

D.M. 2 Luglio 2019

D.M. 16 marzo 2012

 

No [3]
Modalità alternative sono escluse per:

strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini

67

85

Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti;

Asili nido con oltre 30 persone presenti.

fino a 150 persone

oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido

oltre 300 persone

D.M. 26 agosto 1992 (scuole)

Quadro normativo scuole

Decreto 16 luglio 2014 (asili)

Decreto 25 agosto 2022 (N)

(N) Adeguamento PI a scadenze differenziate Università

No [3] Modalità alternative sono escluse per:


asili nido

68

86

Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;

Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2

fino a 50 posti letto Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m2

Strutture fino a 100 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m2

oltre 100 posti letto

D.M. 18 settembre 2002

No [3] con Modalità alternative

69

87

Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

fino a 600 m2

oltre 600 e fino a 1.500 m2

oltre 1.500 m2

D.M. 27 luglio 2010

Circolare 03 luglio 1967 n. 75
No [3] con Modalità alternative

70

88

Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg

 

fino a 3.000 m2

oltre 3.000 m2

Quadro normativo

Decreto 3 agosto 2015

Si 

71
[7]

89

Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti

fino a 500 persone

oltre 500 e fino a 800 persone

oltre 800 persone

D.M. 22 febbraio 2006 No [3] con Modalità alternative

72
[7]

90

Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.

 

 

tutti

Quadro normativo

DM n. 569 del 20 maggio 1992

DPR n. 418 del 30 giugno 1995

RD 7 novembre 1942 n. 1564

No[3] con Modalità alternative per:

edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi

73

-

Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.

 

fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 m2

oltre 500 unità ovvero oltre 6.000 m2

Decreto 3 agosto 2015 Si 

74

91

Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW

fino a 350 kW

oltre 350 kW e fino a 700 kW

oltre 700 kW

Quadro normativo No 

75

92

Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2 .

Autorimesse fino a 1.000 m2

Autorimesse oltre 1.000 m2 e fino a 3.000 m2; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m2 e fino a 1000 m2

Autorimesse oltre 3000 m2; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m2; depositi di mezzi rotabili

D.M. 1 febbraio 1986 [5]

Decreto 22 novembre 2002 [5]

Decreto 15 maggio 2020 [5]

Nota VVF 18.12.2020 n. 17496 [6]

Si

76

93

Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti.

 

fino a 50 addetti

oltre 50 addetti

Decreto 3 agosto 2015 Si 

77
[7]

94

Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m

fino a 32 m

oltre 32 m e fino a 54 m

oltre 54 m

D.M. 16 maggio 1987 n. 246 No 

78

 -

Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.

 

 

tutti

Decreto 11 Gennaio 1988

Decreto 21 Ottobre 2015

Decreto 17 Luglio 2014

No 

79

-

Interporti con superficie superiore a 20.000 m2

 

 

tutti

Decreto 18 Luglio 2014 No 

80

-

Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m

tutte

 

 

Quadro normativo

D.Lgs. 5 ottobre 2006 n. 264

Decreto 28 ottobre 2005

No 

[*] Vecchi codici corrispondenti alle attività soggette di cui al D.M. 16/2/1982, come dalla tabella di equiparazione di cui all'allegato II al D.P.R. n. 151/2011.
I vecchi codici n. 19 e 20 del DM 16/2/1982 sono stati equiparati rispettivamente ai n. 10 e 12, mentre i vecchi n. 52 e 95 sono stati eliminati, in quanto non più "soggetti a controllo".

Decreto 3 agosto 2015 (Art. 1, 2, 2-bis)

[1] Art. 1. Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi
1. Sono approvate, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. (Comma abrogato dal comma 1 dell’art. 1 del Decreto 12 Aprile 2019 entrato in vigore il 20/10/2019 -ndr).

[2] Art. 2 Campo di applicazione e modalità applicative
1. Le norme tecniche, di cui all'art. 1 co. 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento (numero aggiunto da Decreto 22 novembre 2022 - ndr); 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67 a 71, 72, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi 73; 75; 76.
2. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione.
3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.
4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’art. 5 comma 1 -bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell’attività di applicare le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, all’intera attività.
5. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato

[3] Art. 2-bis Modalità applicative alternative
1. In alternativa alle norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, è fatta salva la possibilità di applicare le norme tecniche indicate all’art. 5, comma 1 -bis, per le seguenti attività, così come individuate ai punti di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151:
0a) 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento (lettera aggiunta da Decreto 22 novembre 2022 - ndr)
a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini;
b) 67, ad eslusione asili nido;
b-bis) 68; (lettera aggiunta dal Decreto 29 Marzo 2021 - ndr)
c) 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni;
d) 71;
e) 72, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi
e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili. (lettera soppressa dal Decreto 15 Maggio 2020 - ndr).
...

[4] Dal 20 ottobre 2019, data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Interno 12 Aprile 2019 (operante l'eliminazione del doppio binario), le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate all’Art. 2.

[5] Il Decreto del Ministero dell’Interno 15 maggio 2020 (GU n.132 del 23.05.2020), che è entrato in vigore il 19 novembre 2020 ha abrogato il Decreto 22 novembre 2002 e il decreto 1° febbraio 1986. (attività 75).

[6] Nota VVF 18.12.2020 n. 17496 Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 m².

[7] In accordo con l’Art. 5 c. 2 del DPR 1° agosto 2011 n. 151, per le attività di cui sopra (numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77), già 6, 82, 89, 90, 94, 95, 96, 97 del DM 16 febbraio 1982 (una tantum) è prevista, ora, una richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio ogni 10 anni, (scadenza primo rinnovo entro 07.10.2021 per il CPI rilasciato tra lo 01.01.2000 e lo 07.10.2011 - Vedi doc).

Documento Tabella Attività e RTV

Tabella di equiparazione DPR 151/2011 e DM 16.02.1982

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