Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.667
/ Totale documenti scaricati: 30.744.463

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.667 *

/ Totale documenti scaricati: 30.744.463 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.667 *

/ Totale documenti scaricati: 30.744.463 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.667 *

/ Totale documenti scaricati: 30.744.463 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.667 *

/ Totale documenti scaricati: 30.744.463 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.667 *

/ Totale documenti scaricati: 30.744.463 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Check list Luoghi di lavoro: TUS Titolo II Allegato IV

ID 3936 | | Visite: 25958 | File CEMPermalink: https://www.certifico.com/id/3936

Check list Luoghi di lavoro: TUS D.Lgs. 81/2008 Titolo II Allegato IV

Il Titolo II del D.Lgs 81/2008 norma i Requisiti di salute e sicurezza degli "Ambienti di Lavoro", che devono essere conformi a quanto prescritto all'Allegato IV, salvo vincoli urbanistici ed architettonici (consultazione RLS e autorizzazione OV).

I requisiti di cui all'All. IV, anche in relazione al fatto che sono riportati in gran parte dal D.P.R. 547/55, e quindi da norma con contenuti non attuali devono essere considerati "Livelli minimi e non esaustivi di sicurezza", da integrare con norme tecniche secondo stato di Buona Tecnica, norme edilizie vigenti applicabili, norme di PI applicabili, linee guida e buone prassi e altra legislazione correlata. (C)

Allegato IV
1. AMBIENTI DI LAVORO
2. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI
3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS
4. MISURE CONTRO L’INCENDIO E L’ESPLOSIONE
5. ---
6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE

In allegato Check list File CEM/PDF, la check sarà integrata con Norme Tecniche/Linee guida INAIL, altro

__________

TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 62 - Definizioni
1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.
2. Le disposizioni di cui al presente Titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci
d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale..

Articolo 63 - Requisiti di salute e di sicurezza
1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’ALLEGATO IV.
2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
3. L’obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l’utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell’organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
6. Comma abrogato dall’art. 125 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

Articolo 64 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3;
b) le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento

Articolo 65 - Locali sotterranei o semisotterranei
1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. L’organo di vigilanza può consentire l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.

Articolo 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
1. È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L’apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

Articolo 67 - Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio
1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonchè nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all’organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:
a) descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell’ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.
3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all’organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.
4. L’obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

CAPO II - SANZIONI

Articolo 68 - Sanzioni per il datore di lavoro

1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per la violazione dell’articolo 66;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro per la violazione degli articoli 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro per la violazione dell’articolo 67, commi 1 e 2.
2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

Certifico Srl Rev. 00 2017

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Check list TUS Titolo II Luoghi di lavoro Rev. 00 2017.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2017
89 kB 1785
Allegato riservato Check list TUS Titolo II Luoghi di lavoro Rev. 00 2017.zip
Certifico Srl - Rev. 0.0 2017
57 kB 908

Tags: Sicurezza lavoro Rischio ambienti di lavoro

Ultimi inseriti

Ondate di calore   Attivo il numero di pubblica utilit  1500
Giu 23, 2025 66

Ondate di calore - Attivo il numero di pubblica utilità 1500

Ondate di calore - Attivo il numero di pubblica utilità 1500 ID 24154 | 23.06.2025 Il servizio telefonico gratuito messo a disposizione dal Ministero della Salute in sinergia con l’Inail fornisce ai cittadini informazioni su come affrontare il caldo e sui comportamenti corretti da adottare nei… Leggi tutto
Giu 23, 2025 72

UNI EN 12385-1:2009

UNI EN 12385-1:2009 / Requisiti di sicurezza funi di acciaio ID 24153 | 23.06.2025 / Preview attached Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali Data disponibilità: 12 gennaio 2010________ La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 12385-1:2002+A1 (edizione… Leggi tutto
Safety Gate
Giu 22, 2025 125

Safety Gate Report 22 del 30/05/2025 N. 04 SR/01975/25 Italia

Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products Report 22 del 30/05/2025 N. 04 SR/01975/25 Italia Approfondimento tecnico: Gel da barba Il prodotto, di marca Collistar, barcode 8015150280242, è stato sottoposto al divieto di commercializzazione perché non conforme al Regolamento (CE)… Leggi tutto
Operatore socio sanitario
Giu 21, 2025 194

DPCM 25 Marzo 2025

in News
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 Marzo 2025 / Profilo operatore sociosanitario ID 24147 | 21.06.2025 Recepimento dell'Accordo stipulato il 3 ottobre 2024 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. atti n. 175/CSR), concernente la revisione del… Leggi tutto
Assistente infermiere
Giu 21, 2025 218

DPCM 28 febbraio 2025

in News
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2025 / Profilo professionale di assistente infermiere ID 24146 | 21.06.2025 Recepimento dell'Accordo stipulato il 3 ottobre 2024 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 176/CSR), concernente… Leggi tutto
Giu 21, 2025 163

Decreto MIT n. 198 del 09 giugno 2025

Decreto MIT n. 198 del 09 giugno 2025 / Registro unico telematico degli ispettori (RUI) ID 24148 | 21.06.2025 Modalità di funzionamento del Registro Unico degli Ispettori (RUI) istituito presso il Centro Elaborazione Dati della Direzione generale per la Motorizzazione del Dipartimento per i… Leggi tutto
Giu 21, 2025 155

Circolare MIT Prot. n. 6858 del 9 giugno 2025

Circolare MIT Prot. n. 6858 del 9 giugno 2025 / Registro unico telematico degli ispettori (RUI) attività di revisione dei veicoli ID 23417 | 21.06.2025 Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avente ad oggetto il… Leggi tutto
Giu 19, 2025 268

Decreto 19 maggio 2025 n. 85

Decreto 19 maggio 2025 n. 85 ID 24145 | 19.06.2025 Decreto 19 maggio 2025 n. 85 Regolamento recante condizioni, criteri, modalita' e requisiti per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione delle imprese iscritte nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai sensi dell'articolo… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Giu 23, 2025 72

UNI EN 12385-1:2009

UNI EN 12385-1:2009 / Requisiti di sicurezza funi di acciaio ID 24153 | 23.06.2025 / Preview attached Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali Data disponibilità: 12 gennaio 2010________ La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 12385-1:2002+A1 (edizione… Leggi tutto
EN 17975 2025
Giu 18, 2025 264

EN 17975:2025

EN 17975:2025 ID 24136 | 18.06.2025 / Preview in allegato EN 17975:2025Manutenzione - Processi di controllo del rischio energetico e dei fluidi nelle attività di manutenzione - Linee guida Valido dal 16.06.2025 Documenti di base EN 17975:2025 Questo documento fornisce agli utenti una guida per la… Leggi tutto
CP Sez  3 del 06 giugno 2025 n  21277
Giu 13, 2025 609

Cassazione Penale Sez. 3 del 06 giugno 2025 n. 21277

CP Sez. 3 del 06 giugno 2025 n. 21277 / Responsabilità mancata nomina coordinatore per la sicurezza ID 24110 | 13.06.2025 / In allegato Cassazione Penale Sez. 3 del 06 giugno 2025 n. 21277 Crollo al PalaTrieste: confermata la responsabilità per mancata nomina del coordinatore per la sicurezza ...… Leggi tutto