La Sorveglianza Sanitaria: panoramica TUS
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La Sorveglianza Sanitaria: panoramica TUS
ID 5036 | 24.08.2018
Documento riepilogativo su tutti gli articoli del D.Lgs. 81/2008 relativi alla "Sorveglianza sanitaria" e al "Medico Competente"
La sorveglianza sanitaria viene disciplinata nel TUS nella Sezione V dall'articolo 38 all'articolo 42, trattando nello specifico quali debbano essere i requisiti del Medico Competente, quali le sue attribuzioni e limiti di competenza e come gestire i rapporti con le pubbliche amministrazioni.
La sorveglianza sanitaria specifica per ogni rischio di esposizione, è disciplinata, nei titoli relativi ai diversi fattori di rischio. Per ogni singolo rischio viene descritto come e quando effettuare la sorveglianza sanitaria, quindi ad esempio per il rischio da esposizione a videoterminali (articolo 176), per i rischi da agenti fisici (articolo 185), per i rischi da esposizione ad agenti biologici (articoli 279-281) ed a sostanze pericolose (articoli 242-245 ed articolo 259).
L'articolo 41 riveste un ruolo fondamentale, per quanto attiene la definizione ed il contenuto proprio della sorveglianza sanitaria, in quanto determina:
- le modalità,
- le tempistiche,
- i soggetti e
- le frequenze, con cui debba essere effettuata la sorveglianza sanitaria, nei casi previsti dalla legge. Viene inoltre sempre qui definito quando è possibile, da parte del lavoratore, richiedere una visita medica supplementare, e quando al contrario è obbligatorio esservi sottoposti, cosa può essere accertato dalla sorveglianza, come devono essere gestite le risultanze (giudizi di idoneità) e quali esami possono essere effettuati.
Estratto
TITOLO I - PRINCIPI COMUNI |
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
Art. 2 c. 1 lett. h Definizioni |
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO |
SEZIONE I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI |
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente |
Articolo 25 Obblighi del medico competente |
Sezione II - Valutazione dei rischi |
Articolo 28 comma 2 - Oggetto della valutazione dei rischi |
Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41. |
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Sezione V Sorveglianza sanitaria |
Articolo 186 - Cartella sanitaria e di rischio 1. Nella cartella di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente Titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione. |
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CAPO II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO |
Articolo 196 - Sorveglianza sanitaria 1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente. 2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l’opportunità. |
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CAPO III - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI |
Articolo 204 - Sorveglianza sanitaria 1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d’azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente. 2. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente, si verificano una o più delle seguenti condizioni: l’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile l’individuazione di un nesso tra l’esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute. |
CAPO IV - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI |
CAPO IV – SANZIONI |
Articolo 284 - Sanzioni a carico del medico competente 1. Il medico competente è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da euro 328,80 a euro 1.315,20 per la violazione dell’articolo 279, comma 3. |
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