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Dispositivo Uomo Presente sedile Carrelli elevatori

ID 9109 | | Visite: 13042 | Documenti Riservati Direttiva macchinePermalink: https://www.certifico.com/id/9109

Dispositivo uomo presente sedile carrelli elevatori   Legislazione e norme

Dispositivo Uomo Presente sedile Carrelli elevatori | Note

ID 9109 | Rev. 00 del 25.09.2019

Note legislative e normative relative alla necessità o meno del "Dispositivo Uomo Presente" installato (o da installare per adeguamenti, ecc) nei carrelli elevatori (interruttore/sensore sedile) che abiliti lo spostamento solo se il conducente è a bordo. (Documento completo allegato) 

La Direttiva macchine 2006/42/CE, legislazione di riferimento, prevede all'Allegato I RESS 3.3.2 che "qualsiasi spostamento comandato di una macchina semovente con conducente trasportato deve essere possibile soltanto se il conducente si trova al posto di comando", e non menziona espressamente la soluzione tecnica di "un dispositivo ad uomo presente", quale interruttore/sensore sul sedile.

La soluzione tecnica andrà ricercata nelle norme tecniche armonizzate (Presunzione di conformità) altre norme e guide interpretative UE/INAIL/altro nel concetto di “Buona tecnica/stato dell’arte”.

Oltre agli aspetti legislativi (generici DM) e di norme, l'installazione dovrà essere prevista anche in funzione della Valutazione del rischio.

Il dispositivo, se installato, non deve essere bypassabile ed i circuiti di controllo devono essere conformi almeno alla categoria 1 della EN ISO 13849-1:2008 (Vedi Guida DMUNI EN 1175-1:2010 Requisiti generali per carrelli alimentati a batteria) 

A. Estratto Legislativo

Direttiva Macchine 2006/42/CE

Allegato I
...

3. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o all'immagazzinamento di carichi.
...
3.3.2. Avviamento/spostamento

Qualsiasi spostamento comandato di una macchina semovente con conducente trasportato deve essere possibile soltanto se il conducente si trova al posto di comando.
______

B. Guida ufficiale DM

Guide to application of the machinery directive 2006/42/EC
...
§304 Controllo dei movimenti di marcia da parte di un conducente a bordo

Il requisito di cui al primo paragrafo del punto 3.3.2 deriva dal fatto che deve essere sicuro il movimento di marcia di macchine semoventi con conducente a bordo  e il conducente deve averne il controllo permanente.

Non deve essere possibile iniziare i movimenti di marcia della macchina se il conducente non è a bordo ai comandi (alla guida) e non deve essere possibile per i macchinari di continuare a muoversi se il conducente lascia la posizione di guida. 

Il requisito di cui al primo paragrafo del punto 3.3.2 può essere considerato come soddisfatto se:

1. i dispositivi di controllo sono del tipo a tenuta durante la marcia, e tornano in folle quando rilasciati (arrestano/impediscono i movimenti del macchinario).

2. i dispositivi per il controllo dei movimenti di marcia della macchina non sono facilmente accessibili dall'esterno della cabina di guida.

Se queste due condizioni non sono soddisfatte, devono essere prese altre misure per impedire il movimento se il conducente non è ai comandi.

Tali misure possono includere, ad esempio:

- installazione di un dispositivo di abilitazione come un sensore sul bracciolo a supporto del controllo del dispositivi, un sensore di posizione nel sedile o un interruttore del sedile.

Tali dispositivi devono essere scelti e progettati senza che nascano altri rischi, quali vibrazioni del macchinario o movimenti prevedibili del conducente durante la guida.

I dispositivi e la loro integrazione nel sistema di controllo deve avere un livello di prestazione adeguato RESS 1.2.1 (EN ISO 13849-1)

Nello schema seguente (Fig. 1), il processo di Valutazione del Rischio relativa al requisito 3.3.2 dell'Allegato I della Direttiva Macchine 2006/42/CE, in accordo con quanti riportato nella Guide to application of the machinery directive 2006/42/EC:

Verifica possibilita  movimento carrelli senza uomo a bordo
Fig. 1 Processo di Valutazione del rischio  RESS 3.3.2 dell'Allegato I della Direttiva Macchine 2006/42/CE


C. Estratto norme

______

UNI EN ISO 3691-1:2015
Carrelli Industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 1: Carrelli industriali motorizzati, esclusi quelli senza conducente, i telescopici e i trasportatori per carichi

4.2.2.4 Movimento motorizzato
Il movimento di marcia motorizzato del carrello con un operatore a bordo deve essere possibile solo se l'operatore si trova nella normale posizione operativa.

______

UNI EN 1175-1:2010
Sicurezza dei carrelli industriali - Requisiti elettrici - Parte 1: Requisiti generali per carrelli alimentati a batteria

5.9.5 Prevenzione del movimento

Un dispositivo separato indipendente dal dispositivo di controllo della velocità (acceleratore) deve impedire automaticamente il funzionamento del circuito di marcia quando l'operatore lascia il mezzo, ad es. interruttore sul sedile, interruttore sul timone di guida. Laddove sono previsti controlli di marcia separati remoti dalla posizione di guida, il dispositivo può essere ignorato quando viene selezionato questo sistema. I circuiti di controllo devono essere conformi almeno alla categoria 1 in EN ISO 13849-1:2008.

Evitare lo scatto spurio del dispositivo a causa di condizioni operative, come terreni accidentati, per esempio. incorporando un ritardo in un interruttore del sedile.

NOTA
Il ritardo in qualsiasi interruttore del sedile dovrebbe essere eccessivamente lungo per ridurre al minimo la possibilità che i comandi del carrello rimangano attivi mentre l'operatore sta scendendo.

....
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Tags: Direttiva macchine Abbonati Macchine

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