Slide background




Requisiti docenti formazione addetti antincendio - Decreto 2 Settembre 2021 / Schema di lettura

ID 14884 | | Visite: 22541 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/14884

Requisiti docenti formazione addetti antincendio Decreto 2 Settembre 2021

Requisiti docenti formazione addetti antincendio - Decreto 2 Settembre 2021 / Schema di lettura 2021/2022

ID 14884 | 05.11.2021 / Documento completo allegato

Il Documento allegato illustra con schemi specifici, i requisiti per i docenti dei corsi di formazione e aggiornamento degli addetti antincendio, in accordo con il Decreto 2 Settembre 2021 (GSA Antincendio). Previsti requisiti specifici per:

- docenti parte teorica e pratica
- docenti parte teorica
- docenti parte pratica

Alla data di entrata in vigore del presente decreto (04.10.2022), si ritengono già qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza (Art. 6 c. 4).

Docenti formatori già qualificati se:

Alla data di entrata in vigore del Decreto 2 Settembre 2021 (04.10.2022), si ritengono già qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di:

- almeno cinque anni
- con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza (Art. 6 c. 4)
.

Decreto 2 Settembre 2021

Art. 6. Requisiti dei docenti

1. I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio sono abilitati ad effettuare le docenze se in possesso dei requisiti di seguito indicati.

2. I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;
c) essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
d) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

3. I docenti della sola parte teorica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
- rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza.

5. I docenti della sola parte pratica devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite all’allegato V;
c) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.

6. I docenti frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato V.

7. I docenti esibiscono, su richiesta dell’organo di vigilanza, la documentazione attestante i requisiti di cui al presente articolo o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Requisiti docenti formazione addetti antincendio Decreto 2 Settembre 2021   Schema 0
...
Requisiti docenti formazione addetti antincendio Decreto 2 Settembre 2021   Schema 2

....
segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati 

Collegati

Tags: Sicurezza lavoro Prevenzione Incendi Abbonati Sicurezza

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Dati Inail n  1 2025   I primi dati sugli infortuni 2024
Feb 12, 2025 309

Dati Inail n. 1/2025 - I primi dati sugli infortuni 2024

Dati Inail n. 1/2025 - I primi dati sugli infortuni 2024 ID 23450 | 12.02.2025 / In allegato Il periodico curato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto esamina l’andamento infortunistico e tecnopatico nell’anno appena concluso. L’approccio adottato è in linea con la nuova impostazione… Leggi tutto
ESENER 2024
Feb 09, 2025 115

Fourth European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks

First findings of the Fourth European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER 2024) ID 23432 | 09.02.2025 This report presents the first findings of the Fourth European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER 2024). Over 41.000 establishments across all size classes… Leggi tutto
Dati INAIL 12 2024   Una panoramica sul mondo della sanit
Feb 05, 2025 175

Dati INAIL 12/2024 - Una panoramica sul mondo della sanità

Dati INAIL 12/2024 - Una panoramica sul mondo della sanità ID 23408 | 05.02.2025 / In allegato Dati INAIL Dicembre 2024 - Una panoramica sul mondo della sanità- Sanità: il chi, il quando e il come degli infortuni sul lavoro- La violenza verso gli esercenti le professioni sanitarie: aspetti… Leggi tutto

Più letti Sicurezza