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Tutti gli Interpelli Commissione dal 2012

Ogni Interpello è strutturato: N. data, soggetto, oggetto, premessa, risposta.

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Interpelli

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ANNO 2024

INTERPELLO N. 4/2024 | Appalto e individuazione del proposto

N. 4/2024
Data 30/09/2024
Soggetto Camera di Commercio di Modena
Oggetto

Interpello ai sensi dell'articolo 12 decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni. Quesito in merito alla corretta interpretazione della modifica all'art. 26 del D. Lgs. 81/08 introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146”. Seduta della Commissione del 19 settembre 2024.

Premessa

La Camera di Commercio di Modena ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti quesiti:

- se in un’attività in appalto sia obbligatorio che ci sia sempre un preposto. A titolo esemplificativo, se sia obbligatoria la figura del preposto anche quando l'attività è svolta da due lavoratori, che non esercitano una funzione di vigilanza e coordinamento l'uno nei confronti dell'altro, in quanto ognuno si occupa autonomamente della propria parte di competenza;
- se in un’attività in appalto, il preposto debba essere individuato tra i lavoratori fisicamente presenti presso il committente, o possa essere il responsabile della commessa (ad es. il project manager), che non si reca presso il cliente;
- se in un’attività in appalto svolta da un unico lavoratore, debba essere individuato un preposto.

Al riguardo, premesso che:

- l’articolo 2decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lett. e), definisce il "preposto" come: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”;
- l’articolo 18decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, al comma 1, lett. b-bis), prevede che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: “individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”;
- il successivo articolo 19, rubricato “Obblighi del preposto”, al comma 1, lett. a), prevede che, in riferimento alle attività indicate all'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti”;
- il medesimo articolo, al comma 1, lett. f) prevede che (…) i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, debbano “segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta”;
- lo stesso articolo 19, al comma 1, lett. f-bis) dispone che, (…) i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”;
- l’articolo 26decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, al comma 8-bis, prevede che “Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”;
- l’articolo 55decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente” prevede, al comma 5, lettera d), una specifica sanzione per la violazione, tra l’altro, dell’articolo 18, comma 1, lettera b-bis) e dell’articolo 26, comma 8-bis;
- l’interpello n. 5 del 1° dicembre 2023 di questa Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha trattato in parte la problematica in questione;

Risposta 

la Commissione ritiene che, con riferimento al primo e al terzo quesito, debba ribadirsi quanto già rappresentato con il citato interpello n. 5 del 1° dicembre 2023, in particolare, “dal combinato disposto della citata normativa, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione.

Dovrebbe ritenersi, pertanto, che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio - a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa - laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico - funzionali.

Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro”.

Pertanto, in considerazione della peculiarità e dell’importanza del ruolo del preposto attribuita dalla normativa vigente, è da considerarsi sempre obbligatorio che i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori indichino al datore di lavoro committente il personale che svolge detta funzione e l’individuazione del preposto dev’essere effettuata tenendo in considerazione che tale ruolo debba essere rivestito solo dal personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti, condizione che non sembra potersi rinvenire se il responsabile della commessa (ad es. il project manager), non si reca presso il luogo delle attività.

La Commissione evidenzia, infine, che proprio in considerazione del ruolo, il legislatore, in alcuni casi, ha previsto che talune attività vengano eseguite solo sotto la diretta sorveglianza del preposto come, ad esempio, in materia di ponteggi.

Firma  Dott.ssa Maria Teresa Palatucci - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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INTERPELLO N. 3/2024 | Realtà virtuale come metodo di apprendimento e verifica (art. 37 co. 2 TUS)

N. 3/2024
Data 23/05/2024
Soggetto Università degli Studi di Siena
Oggetto Interpello ai sensi dell'articolo 12 decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni. Quesito “per l’utilizzo della realtà virtuale come metodo di apprendimento e di verifica finale dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori ex art.37 comma 2 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.”. Seduta della Commissione del 23 maggio 2024.
Premessa

L’Università degli Studi di Siena ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito:

«Si chiede la possibilità di utilizzare la realtà virtuale come metodo di apprendimento e dell’efficacia dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 anche a fronte di quanto previsto dal decreto legge 146/2021 “Decreto Fiscale” che ha modificato lo stesso articolo relativamente alla verifica finale di apprendimento dei percorsi formativi e la verifica di efficacia della formazione durante l’attività lavorativa. Tale richiesta potrebbe anche rispondere alle nuove indicazioni dell'art. 20 del decreto-legge del 30 aprile 2022 n. 36, in cui i dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata vengono indicati come possibili strumenti per il contrasto del fenomeno infortunistico nell’esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro».

Al riguardo, premesso che:

- l’articolo 37decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 1, dispone "Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche (…)”;

- il citato articolo 37decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, al comma 2, sancisce, altresì, che “La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

- l’Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, Allegato A, al punto 3, rubricato “Metodologia di insegnamento/apprendimento”, dispone che: “La metodologia di insegnamento/apprendimento privilegia un approccio interattivo che comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. A tali fini è opportuno:

a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;

b) favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul problem solving, applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;

c) prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche;

d) favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e- Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l’impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti”, prevedendo, tra l’altro, nel capoverso successivo, l’utilizzo della modalità di apprendimento e-learning come disciplinata dall’Allegato I del medesimo Accordo, rubricato “La formazione via e-learning sulla sicurezza e salute sul lavoro”;

- il predetto Accordo, Allegato A, al punto 4, rubricato “Articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008”, individua altresì i contenuti della formazione generale e della formazione specifica per i lavoratori;

- l’Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Allegato A, prevede al punto 7 una specifica disciplina per la valutazione degli apprendimenti;

- il citato Accordo del 7 luglio 2016, Allegato II, sostitutivo dell’Allegato I al previgente Accordo del 21 dicembre 2011, individua altresì “requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning”;

- l’articolo 20, decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, rubricato “Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell'esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” prevede la possibilità per l’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di promuovere appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'attivazione, tra gli altri, di “b) di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l'altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l'abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro”

Risposta 

tanto premesso, la Commissione ritiene che, nelle more dell’adozione del nuovo Accordo ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, le modalità di erogazione della formazione e le metodologie di insegnamento/apprendimento debbano essere ricondotte nell’ambito degli Accordi richiamati in premessa, attualmente vigenti in materia; in particolare, si rinvia a quanto previsto dal citato Accordo del 21 dicembre 2011, Allegato A, punto 3.

Firma  Dott.ssa Maria Teresa Palatucci - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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INTERPELLO N. 2/2024 | Numero partecipanti corsi di formazione (art. 37 comma 2 TUS)

N. 2/2024
Data 26/04/2024
Soggetto Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Oggetto Art. 12decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, in materia di formazione (art.37 comma 2 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008) relativa al numero di partecipanti ai corsi rivolti agli studenti universitari che rientrano nella definizione di "lavoratori equiparati". Seduta della Commissione del 18 aprile 2024.
Premessa

L’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito:

«È da ritenersi conforme all’ACSR del 21.12.11, relativamente alle modalità della formazione del personale ex art.37, comma 2 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, un accordo "aziendale" che, nel rispetto del dettato di cui al punto 5-bis dell'ACSR, preveda un numero di studenti, equiparabili ai lavoratori, partecipanti ad ogni corso di formazione non superiore a 100 unità anziché a 35 di cui al punto 2 dell'ACSR?»

Al riguardo, premesso che:

- l’articolo 37decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 1, dispone "Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”;
- il citato articolo 37, decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, al comma 2, sancisce “La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”;

- l’Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’art.37, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, Allegato A, al punto 2, rubricato “Organizzazione della formazione”, dispone che: “Per ciascun corso si dovrà prevedere: (omissis…) d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”;

- il predetto Accordo, Allegato A, al punto 4, rubricato “Articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008”, individua, tra l’altro, i contenuti della formazione generale e della formazione specifica per i lavoratori;

- il citato Accordo, Allegato A, al punto 5 rubricato “Formazione particolare aggiuntiva per il preposto”, stabilisce, tra l’altro, il contenuto della formazione di tale figura;

- il successivo punto 5-bis, Allegato A, del predetto Accordo, rubricato “Modalità di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti”, dispone “Ferme restando le previsioni di cui ai punti 4 e 5 che precedono relativamente alla durata e ai contenuti dei corsi, le modalità delle attività formative possono essere disciplinate da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”;

- l’Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al punto 12, rubricato “Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, dispone “12.8 Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro - In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”;

- l’Accordo citato del 7 luglio 2016, Allegato V, contiene la “Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione”

Risposta 

la Commissione ritiene opportuno ricordare, in via preliminare, come la stessa sia tenuta, ai sensi dell’articolo 12decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, a fornire chiarimenti unicamente in ordine a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro” e non a quesiti relativi a fattispecie specifiche.

Tanto premesso, la Commissione pur non considerando sufficienti gli elementi forniti con particolare riferimento alle modalità di erogazione della formazione e alla categoria del rischio, ritiene che, allo stato della normativa attuale, per quanto attiene al numero dei partecipanti ad ogni corso, non si possa prescindere da quanto previsto dal punto 12.8 e dall’allegato V dell’Accordo stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Firma  Dott.ssa Maria Teresa Palatucci - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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INTERPELLO N. 1/2024 | Sorveglianza sanitaria assenza superiore a 60 gg. per motivi di salute

N. 1/2024
Data 06/02/2024
Soggetto Università degli Studi di Milano
Oggetto Art. 12d.lgs. n. 81/2008 e smi, in merito alla “Sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 gg. per motivi di salute (art .41 comma 2 lettera e-ter decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008)”. Seduta della Commissione del 25 gennaio 2024.
Premessa

L’Università degli Studi di Milano-Direzione Risorse Umane, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito al seguente quesito: “A fronte delle varie differenti applicazioni nei vari ambiti della P.A. dell'assunto in oggetto, si chiede a Codesto Ministero di fornire un'interpretazione univoca della legge, ovvero di chiarire se un soggetto, anche se non esposto, nè segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT), debba essere visitato dopo i 60 gg. di assenza per malattia”.

Al riguardo, premesso che:

- l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera m) definisce la “sorveglianza sanitaria” come: “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”;

- l’articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, al comma 1, lettera a), pone, in capo al datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 del citato decreto (e ai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite), l’obbligo di “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28”;

- lo stesso articolo 18, comma 1, lettera c), stabilisce che il datore di lavoro “nell’affidare i compiti ai lavoratori” ha l’obbligo di “tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”, e la lettera bb) prevede, altresì, che il medesimo ha l’obbligo di: “vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”, inoltre, la lettera z) stabilisce che, lo stesso datore di lavoro ha l’obbligo di: “aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione”;

- l’articolo 41, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Sorveglianza sanitaria”, al comma 1 prevede che: “La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”. Lo stesso articolo, al comma 2, alla lettera e-ter) prevede in particolare, che la sorveglianza sanitaria comprende, tra l’altro, una visita medica “precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione”;

- la Corte di Cassazione, Sez. Lav., con sentenza del 27 marzo 2020, n. 7566 (richiamata peraltro anche nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., del 12 ottobre 2022, n. 29756) in ordine alla visita medica di cui al citato articolo 41, comma 2, lettera e-ter), ha chiarito che: «La norma va letta - secondo un'interpretazione conforme tanto alla sua formulazione letterale come alle sue finalità - nel senso che la "ripresa del lavoro", rispetto alla quale la visita medica deve essere "precedente", è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in azienda dopo un'assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni, per le quali sia necessario compiere una verifica di "idoneità" e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica»

Risposta 

la Commissione ritiene che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione.

Firma  Dott.ssa Maria Teresa Palatucci - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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ANNO 2023

INTERPELLO N. 5/2023 | Figura del preposto

N. 5/2023
Data 01/12/2023
Soggetto Camera di Commercio di Modena
Oggetto Art. 12d.lgs. n. 81/2008 e smi, in merito alla figura del preposto. Seduta della Commissione del 23 novembre 2023.
Premessa

La Camera di Commercio di Modena ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti quesiti:

- Si chiede se l'obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile;
- Si chiede se piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto debbano provvedere all'individuazione
- Si chiede se tale figura possa coincidere con lo stesso datore di lavoro
- Si chiede se debba essere comunque individuato un preposto qualora una attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l'attività lavorativa di altri lavoratori

Al riguardo, premesso che:

- l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lett. e), definisce il "preposto" come: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”;

- l’articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, al comma 1, lett. b-bis), prevede che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: “(…) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”;

- il successivo articolo 19, rubricato “Obblighi del preposto”, al comma 1, lett. a), prevede che, in riferimento alle attività indicate all'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti”;

- il medesimo articolo, al comma 1, lett. f-bis) dispone che, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “(…) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”;

- l’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 7, prevede che: “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo”, mentre al successivo comma 7-ter, è previsto che: “Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”;

- l’articolo 55 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente” ha previsto al comma 5, lettera d), una specifica sanzione per la violazione tra l’altro, dell’articolo 18, comma 1, lettera b-bis)

Risposta 

la Commissione ritiene che, dal combinato disposto della citata normativa, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione.

Dovrebbe ritenersi, pertanto, che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio - a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa - laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico - funzionali.

Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.

Firma  Dott.ssa Maria Teresa Palatucci - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

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INTERPELLO N. 4/2023 | Art. 47 commi 2 e 8 D.Lgs. 81/2008

N. 4/2023
Data 26/06/2023
Soggetto COBAS - Lavoro Privato
Oggetto Art. 12d.lgs. n. 81/2008 e smi, in merito “all’interpretazione art. 47 commi 2 e 8 d.lgs. n. 81/2008”. Seduta della Commissione del 22 giugno 2023.
Premessa

COBAS - Lavoro Privato ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito “all’interpretazione corretta dei commi 2 ed 8 del T.U. Sicurezza sul Lavoro, in particolare:

1. Il comma 2 prevede che [ndr. in] tutte le aziende o unità produttive, [ndr. sia] eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nel caso in cui l’azienda abbia diverse unità produttive, come nel caso specifico della catena dei supermercati, è obbligatoria la nomina di un RLS in ogni unità produttiva autonoma? Tenendo presente anche, che le unità produttive si trovano dislocate in due regioni diverse ed hanno tutte tra i trenta ed i cento dipendenti per ogni sede?

2. Nel caso in cui la stessa azienda “supermercato”, occupi tra i duecento ed i mille dipendenti complessivi nelle diverse unità produttive, e quindi il numero minimo degli RLS sia di tre, con quali criteri vengono individuati gli stessi, qualora nelle singole unità produttive si proceda alla loro nomina e venga quindi superato detto numero minimo? Nel caso specifico, l’azienda ha accolto la nomina dei tre RLS escludendo gli ulteriori regolarmente eletti, creando una scelta comoda da parte dell’azienda”.

Al riguardo, premesso che:

- l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera i) definisce il “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” come: “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro” e alla successiva lettera t) definisce “unità produttiva” lo “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”;
- l’articolo 12, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Interpello”, al comma 1, prevede che: “Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, gli enti pubblici nazionali, le regioni e le province autonome, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori com arativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro”;
- l’articolo 47 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” al comma 2 dispone che: “In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” e il successivo comma 5 precisa che: “Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva”;
- inoltre, il medesimo articolo 47, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, al comma 7, prevede che: “In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva”

Risposta 

la Commissione ritiene opportuno ricordare, in via preliminare, come la stessa sia tenuta unicamente a rispondere a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro” e non a quesiti relativi a fattispecie specifiche.

Tanto premesso, la Commissione ritiene che la citata normativa stabilisca espressamente che in ogni azienda o unità produttiva, sia prevista l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La stessa normativa, inoltre, precisa che il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle loro funzioni, siano fissati in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47, comma 7, un numero minimo di rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità produttiva, a seconda del numero dei lavoratori impiegati.

Firma  Dott.ssa Maria Teresa Palatucci - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

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INTERPELLO N. 3/2023 | Ore di frequenza obbligatoria corsi di formazione per RLS

N. 03/2023
Data 12/06/2023
Soggetto Regione autonoma della Sardegna
Oggetto Art. 12d.lgs. n. 81/2008 e smi - in ordine alle ore di frequenza obbligatoria per i partecipanti ai corsi di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), di cui all’art. 37, co. 11, del d.lgs. n. 81/2008
Premessa

La Regione autonoma della Sardegna – Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito: “all’obbligo di frequenza, per i partecipanti ai corsi di formazione per RLS, del 100% delle ore minime stabilite dall’art. 37 d.lgs. n. 81/2008 c. 11: La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali” e, in particolare: “(…) se la frequenza al corso di formazione obbligatoria per RLS deve rispettare pedissequamente quanto previsto dalla norma senza ammettere alcuna assenza, o se, per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza, può essere ammessa l’assenza del 10% rispetto alla durata minima del corso di 32 ore stabilita dal d.lgs. n. 81/2008”.

Al riguardo, premesso che:

- l’articolo 37, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 1, prevede che: “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda”;

- il citato articolo 37, al comma 10, precisa che: “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi”;

- il predetto articolo 37, al comma 11 dispone, altresì, che: “Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (…)”, nel rispetto dei contenuti minimi previsti dallo stesso articolo. La menzionata norma precisa che: “La durata minima dei corsi é di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori”;

- il successivo comma 12 del richiamato articolo 37, chiarisce che: “La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”

Risposta 

la Commissione ritiene che l’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 preveda già in modo esplicito la durata minima dei corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), di 32 ore iniziali, disponendo, altresì, espressamente, che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del R.L.S., vengano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Firma  Dott.ssa Maria Teresa Palatucci - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

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INTERPELLO N. 2/2023 | Obbligo Nomina MC - sorveglianza sanitaria (casi art. 41 TUS) e collaborazione valutazione dei rischi

N. 02/2023
Data 14/03/2023
Soggetto ANP - Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola
Oggetto Art. 12d.lgs. n. 81/2008 e smi in merito all’ “Art. 25 comma 1 lettera a) - Art 18 comma 1 lettera A - Art. 29 comma 1 del D. Lgs. 81/08
Premessa

L’ANP - Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito alla seguente problematica: se il combinato disposto degli articoli 25, comma 1, lettera a) - 18, comma 1, lettera a) - 29, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008  “determini l’obbligo per il datore di lavoro di procedere, in tutte le aziende ed in particolare nelle Istituzioni Scolastiche, alla nomina preventiva del medico competente al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la valutazione dei rischi non abbia evidenziato l’obbligo di sorveglianza sanitaria”.

Al riguardo, premesso che:

- l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera m) definisce la “sorveglianza sanitaria” come: “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”;
- l’articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro non delegabili” prevede che: “Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 ”;
- l’articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, al comma 1, lettera a), pone, in capo al datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 del citato decreto (e ai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite), l’obbligo di “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”;
- l’articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del medico competente”, al comma 1, lettera a) stabilisce che il medico competente: «collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale».
- l’articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Oggetto della valutazione dei rischi”, al comma 1, stabilisce che “La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo”;
- l’articolo 29, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi”, al comma 1, prevede che: “Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41”;
- l’articolo 41, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Sorveglianza sanitaria”, al comma 1, prevede che: “La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”;
- la presente Commissione nell’interpello n. 2/2022 ha ritenuto che: “(…) la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell’alveo del suddetto articolo 41

Risposta 

la Commissione ritiene che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008., la nomina del medico competente sia obbligatoria per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art. 41 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 e che, pertanto, il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008..

Firma  Dott.ssa Maria Teresa Palatucci - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

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INTERPELLO N. 1/2023 | Nomina MC in relazione ai lavoratori in smart working

N. 1/2023
Data 01/02/2023
Soggetto Confcommercio
Oggetto Art. 12d.lgs. n. 81/2008 e smi - Nomina del medico competente in relazione ai lavoratori in smart working
Premessa

La Confcommercio - Imprese per l'Italia ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito alla: «(…) possibilità, per il datore di lavoro, di continuare attivamente, nonostante il periodo pandemico e in relazione all’utilizzo sempre maggiore del “lavoro agile”, ai sensi della L. 22 maggio 2017 n. 81, le attività di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, al fine di garantire adeguate condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro anche nei confronti di lavoratori videoterminalisti che operano in smart working e che si trovano, attualmente, a svolgere attività lavorativa presso il proprio domicilio o, comunque, in luoghi anche molto lontani dalla propria sede di lavoro, si richiede se sia possibile, per il datore di lavoro (come pare, anche alla luce dell’attuale situazione pandemica e, in ogni caso, stante il massivo utilizzo del “lavoro agile”) individuare, con una apposita nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, vicini al luogo ove gli stessi dipendenti ora continuano ad operare in regime di smart working, specificamente individuati per apposite aree territoriali (provincie e/o regioni) e appositamente nominati esclusivamente per tali aree e per le tipologie di lavoratori operanti da tali aree».

Al riguardo, premesso che:

- l’articolo 2, del D.Lgs. n. 81/2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera h), definisce il “medico competente” come: “medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”; la lettera m) dello stesso comma definisce la “sorveglianza sanitaria” come: “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”; la lettera t) definisce “unita' produttiva": “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”;

- l’articolo 3, del D.Lgs. n. 81/2008, rubricato “Campo di applicazione” al comma 10 prevede che: “A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all'Accordo-Quadro Europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le Direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali”;

- l’articolo 18, del D.Lgs. n. 81/2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, al comma 1, lettera a), pone, in capo al datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 del citato decreto (e ai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite), l’obbligo di “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”;

- lo stesso articolo 18, comma 2, stabilisce che “Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza”;

- l’articolo 25, del D.Lgs. n. 81/2008, rubricato “Obblighi del medico competente”, al comma 1, lettera a) stabilisce che il medico competente: “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale”, inoltre la lettera b) dello stesso comma prevede che il medico competente “programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati”;

- l’articolo 39, del D.Lgs. n. 81/2008, rubricato “Svolgimento dell’attività di medico competente” al comma 6, prevede che: “Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento”;

- l’articolo 22, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato“ dispone che: “Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro”

Risposta 

la Commissione ritiene che, ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, il datore di lavoro possa nominare più medici competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento, per particolari esigenze organizzative nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese nonché qualora emerga la necessità in relazione alla valutazione dei rischi. Pertanto, la nomina di più medici competenti, a parere di questa Commissione, non può che essere ricondotta nell’ambito della suddetta previsione normativa.

Resta fermo che, qualora trovi applicazione la citata disposizione, ogni medico competente, verrà ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità in materia ai sensi della normativa vigente.

In linea generale, infine, si osserva che dovrà essere cura del datore di lavoro rielaborare il documento di valutazione dei rischi nei casi di cui all’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

Firma  Dott.ssa Maria Teresa Palatucci - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

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ANNO 2022

INTERPELLO N. 3/2022 | Nomina RSPP

N. 3/2022
Data 20/12/2022
Soggetto Segreteria DICCAP Dipartimento autonomie locali e polizie locali e SULPL
Oggetto Art. 12d.lgs. n. 81/2008 e smi - Nomina RSPP
Premessa

Il Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali (DICCAP) e il Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale (SULPL) hanno formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito: “un datore di lavoro può nominare più di un responsabile del servizio prevenzione e protezione?”

Al riguardo, premesso che:

- l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera f) definisce il “responsabile del servizio di prevenzione e protezione” come: “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi” e alla successiva lettera l) definisce il “servizio di prevenzione e protezione dai rischi” come “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”;

- il medesimo articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, al comma 1, lettera t), definisce l’“unità produttiva” come “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”;

- l’articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 rubricato “Obblighi del datore di lavoro non delegabili” al comma 1 dispone che: “Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”;

- l’articolo 31 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Servizio di prevenzione e protezione”, al comma 1, stabilisce che: “Salvo quanto previsto dall’articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo”;

- il medesimo articolo 31 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, al comma 8, prevede che “Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile”

Risposta 

la Commissione ritiene che la citata normativa preveda la designazione per ogni azienda o unità produttiva di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e che il Servizio di prevenzione e protezione si intenda costituito quando sono stati nominati il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e gli eventuali addetti (ASPP).

Nel caso di aziende con più unità produttive (come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008), nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

Firma  Dott.ssa Maria Teresa Palatucci - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

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INTERPELLO N. 2/2022 | Sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex art. 18 comma 1 lettera c) ed art. 41 D.Lgs. n. 81/2008

N. 2/2022
Data 26/10/2022
Soggetto Regione Lazio Direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria
Oggetto Art. 12d.lgs. n. 81/2008 e smi - in merito all’obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex art. 18 comma 1 lettera c) ed art. 41 D.Lgs. n. 81/2008".
Premessa La Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito alla seguente problematica: “(…) se l'obbligo di sorveglianza sanitaria:

1) sia da collegarsi rigidamente all'interno delle previsioni di cui all'art. 41 e, conseguentemente, gli obblighi a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 18 siano connessi esclusivamente con l'applicazione dei giudizi di idoneità emessi dal medico competente e delle eventuali prescrizioni/limitazione in essi contenute,

2) ovvero se, ai sensi dell'articolo 18, comma 1 lettera c), il datore di lavoro debba, in generale, tenere conto delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza e della loro capacità di svolgere compiti specifici, garantendo conseguentemente una sorveglianza sanitaria programmata dal medico competente in funzione dei rischi globalmente valutati per la mansione specifica e non limitata alle previsioni di cui all'articolo 41”.

Risposta  Al riguardo, premesso che:

- l’articolo 2, del D.Lgs. n. 81/2008, rubricato «Definizioni», al comma 1, lettera m), definisce la “sorveglianza sanitaria” come: “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”;
- l’articolo 18, del D.Lgs. n. 81/2008, rubricato «Obblighi del datore di lavoro e del dirigente», al comma 1, lettera a), pone, in capo al datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 del citato decreto (e ai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite), l’obbligo di “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”;
- lo stesso articolo 18, comma 1, lettera c), stabilisce che il datore di lavoro “nell’affidare i compiti ai lavoratori” ha l’obbligo di “tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”, e la successiva lettera bb) prevede, altresì, che il medesimo ha l’obbligo di: “vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”, inoltre, la lettera z) stabilisce che, lo stesso datore di lavoro ha l’obbligo di: “aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione”;
- l’articolo 20, comma 2, lettera i), del D.Lgs. n. 81/2008, rubricato «Obblighi dei lavoratori», secondo il quale: “I lavoratori devono in particolare: (…) i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente”;
- l’articolo 25 del D.Lgs. n. 81/2008, rubricato «Obblighi del medico competente», al comma 1, lettera a), stabilisce che il medico competente: “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale», inoltre la lettera b) dello stesso comma prevede che il medico competente “programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati”; rapporto alla loro salute e alla sicurezza”, e la successiva lettera bb) prevede, altresì, che il medesimo ha l’obbligo di: “vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”, inoltre, la lettera z) stabilisce che, lo stesso datore di lavoro ha l’obbligo di: “aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione”;
- l'articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008, rubricato «Oggetto della valutazione dei rischi», al comma 1, stabilisce che “La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo”. Il medesimo articolo, al comma 2, lettera b), prevede che il conseguente documento di valutazione dei rischi deve contenere: “l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a)”;
- l’articolo 41, del D.Lgs. n. 81/2008, rubricato «Sorveglianza sanitaria», al comma 1, prevede che: “La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”. Lo stesso articolo, al comma 2, prevede in particolare, che la sorveglianza sanitaria comprende, tra l’altro, una visita medica preventiva “intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica” e una visita medica periodica “per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno (…)”
la Commissione ritiene che le citate disposizioni prevedano precisi obblighi in capo al datore di lavoro e al medico competente, in forza della loro specifica posizione di garanzia, ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che, allo stato, in considerazione della complessa e articolata normativa vigente, cui fa peraltro riferimento l’articolo 41, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell’alveo del suddetto articolo 41.

Firma  Dott.ssa Maria Teresa Palatucci - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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INTERPELLO N. 1/2022 | Applicazione art. 35 (riunione periodica) comma 1 D.Lgs. n. 81/2008

N. 1/2022
Data 19/07/2022
Soggetto Associazione sindacale CIMO 
Oggetto art. 12, d.gs. n. 81/2008 e successive modifiche in merito all'applicazione art. 35 (riunione periodica) comma 1 D.Lgs. n. 81/2008
Premessa

L’Associazione sindacale CIMO (Sindacato dei medici) ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito: “qualora il datore di lavoro, anche per il tramite del Servizio di Prevenzione e Protezione, abbia individuato un medico competente coordinatore ai sensi dell’art. 39 co. 6 D.Lgs. n. 81/2008, alla riunione periodica di cui all’art. 35 chi deve essere invitato? Il solo medico competente coordinatore ovvero tutti i medici competenti?”

Risposta

Al riguardo, premesso che:

- l’articolo 25 del D.Lgs. n. 81/2008, rubricato “Obblighi del medico competente”, al comma 1, lettera i) prevede che il medico competente, tra l’altro, “comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori”;

- l’articolo 35 del citato D.Lgs. n. 81/2008, rubricato “Riunione periodica”, al comma 1, dispone che “Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”;

- il medesimo articolo 35, al comma 2, prevede che “Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza
e della protezione della loro salute”;

- il citato articolo 35, al comma 3, statuisce che “Nel corso della riunione possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro”;

- l’articolo 39 del D.Lgs. n. 81/2008, rubricato “Svolgimento dell'attività di medico competente”, al comma 4, stabilisce che “Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia ”;

- il citato articolo 39 del D.Lgs. n. 81/2008, al comma 6, dispone che "Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento"

la Commissione ritiene che la citata normativa preveda in capo al medico competente puntuali prerogative e responsabilità e che non si evinca dalla medesima la sussistenza di un potere sostitutivo del medico coordinatore rispetto a ciascun medico competente nominato nell’ambito dell’unità produttiva. Tanto premesso la Commissione ritiene che, in ordine alla partecipazione alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del  D.Lgs. n. 81/2008, l’invito debba essere rivolto a tutti i medici competenti che sono stati nominati.

Firma Dott.ssa Maria Teresa Palatucci - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

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ANNO 2020

INTERPELLO N. 2/2020 | Diritto ad usufruire del servizio di mensa o sostitutivo del RLS nel Pubblico Impiego

N. 2/2020
Data 20/02/2020
Soggetto Unione sindacale di base Pubblico impiego
Oggetto art. 12, d.gs. n. 81/2008 e successive modifiche in merito al diritto ad usufruire del servizio di mensa o sostitutivo del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza nel Pubblico Impiego
Premessa

L’Unione sindacale di base Pubblico impiego ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito alla seguente problematica: « se i permessi ex art. 50 d.gs. n. 81/2008 e C.C.Q. del 10.07.1996, fruiti per adempiere alle funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, devono essere considerati servizio a tutti gli effetti e quindi assimilabile all’attività di servizio “istituzionale” anche ai fini del diritto alla fruizione del servizio di mensa o sostitutivo».

Risposta Al riguardo, premesso che:
- l’articolo 50 del d.gs. n. 81/2008, rubricato “Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, al comma 1, dispone che: “Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro”;
- il medesimo art. 50, al comma 2, prevede che: “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali”;
- il comma 3 dell’art. 50, in particolare, sancisce che: “Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale" la Commissione, per quanto concerne i profili di propria competenza, fermo restando che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e deve disporre del tempo e dei mezzi necessari per l’espletamento dell’incarico, ritiene che, per espressa previsione normativa, le modalità per l’esercizio delle relative funzioni debbano essere stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale sia essa pubblica che privata.
Firma Dott.ssa Maria Teresa Palatucci - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

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INTERPELLO N. 1/2020 | Sanzione prevista per la violazione dell’art. 71 co. 7 e art. 73 co. 4 TUS

N. 1/2020
Data 23/01/2020
Soggetto Regione Friuli Venezia Giulia
Oggetto art. 12, d.gs. n. 81/2008 e successive modifiche in merito all’applicazione della sanzione prevista per la violazione dell’art. 71 comma 7 e art. 73 comma 4 del d.gs. n. 81/2008
Premessa

La Regione Friuli Venezia Giulia ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito alla seguente problematica: «L'art. 69, comma 1, lettera e) del d.gs. n. 81/2008 definisce operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso.
L’art. 71, co. 7, lettera a) del medesimo Decreto sancisce che “qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischispecifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati.” Tale formazione, in relazione a quanto disposto dall’art. 73, comma 4, per le attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ha caratteristiche “tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.”
Visto quanto previsto dall’art. 69, co. 1, lett. e) del Testo Unico, quindi, anche il datore di lavoro che utilizza le attrezzature di cui al comma 4 dell’art. 73 è considerato operatore e in quanto tale deve essere formato e abilitato al loro utilizzo.
Ciò premesso, in virtù di tale parificazione di fatto al lavoratore, si richiede se in caso di omessa abilitazione del datore di lavoro all’utilizzo di attrezzature di cui all’art. 73 co. 4 debba essere ascritta allo stesso la sanzione prevista dall’art. 87 - comma 2, lettera c), del d.gs. n. 81/2008, in riferimento alla violazione di cui all’art. 71, comma 7, lettera a), del medesimo Decreto in relazione ai rischi che come un qualsiasi altro lavoratore potrebbe indurre ai terzi».

Risposta Al riguardo, premesso che:
- l’articolo 69 del d.gs. n. 81/2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera e), definisce come operatore “il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso”;
- l’articolo 71 del d.gs. n. 81/2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro”, al comma 7, lettera a), sancisce che qualora le attrezzature richiedano, per il loro impiego, conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro deve prendere le misure appropriate affinché “l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati”;
- l’articolo 73 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Informazione, formazione e addestramento”, al comma 4, impone al datore di lavoro di provvedere “affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone”;
- il medesimo articolo 73, al comma 5, stabilisce che “in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione”;
- l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 22 febbraio 2012 - n. 53/CSR concerne “l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni”;
- l’articolo 87 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso”, al comma 2, lettera c) stabilisce che il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro per la violazione dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;
la Commissione rileva che il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, ha modificato il precitato articolo 69, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, inserendo nella definizione di “operatore” anche il datore di lavoro che precedentemente ne era escluso, ma non è intervenuto sui successivi articoli 71, comma 7, lettera a) e 87, comma 2, lettera c), del medesimo decreto. Dal combinato disposto delle
predette norme si evince la previsione di sanzioni penali a carico del datore di lavoro e del dirigente unicamente nel caso in cui gli stessi abbiano incaricato all’uso di attrezzature di lavoro, che richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari, “lavoratori” che non abbiano ricevuto “una informazione, formazione ed addestramento adeguati”.
La Commissione, pertanto, ritiene che a far data dall’entrata in vigore del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 sia vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura di lavoro, per la quale è prevista una specifica abilitazione, da parte di qualsiasi “operatore”, compreso il datore di lavoro che ne sia privo. Tuttavia, fatta salva l’applicazione alle singole fattispecie concrete di diverse disposizioni sanzionatorie previste dalla normativa vigente, la Commissione ritiene - sulla base del principio di tipicità che regola il sistema penale - che l’ambito di operatività del sopra citato articolo 87, comma 2, lettera c), del d.gs. n. 81/2008 debba essere circoscritto alle fattispecie in esso previste, pertanto le relative sanzioni non possono essere applicate qualora tali attrezzature siano utilizzate dal datore di lavoro.
Firma Dott.ssa Maria Teresa Palatucci - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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ANNO 2019

INTERPELLO N. 8/2019 | Comunicazione informazioni art. 40 co. 1 del D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 - avvicendamento medico competente

N. 8/2019
Data 02/12/2019
Soggetto Associazione sindacale CIMO (Sindacato dei medici) 
Oggetto art. 12, d.gs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – “Medico Competente cui spetta la comunicazione delle informazioni previste dall’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nel caso di avvicendamento avvenuto nel corso dell’anno ed all’obbligo di trasmissione delle suddette informazioni “anche qualora nell’anno precedente non sia stata svolta alcuna attività di sorveglianza sanitaria”.
Premessa

Al riguardo, premesso che:
- l’articolo 25 del d.gs. n. 81/2008, rubricato “Obblighi del medico competente” prevede gli obblighi gravanti sul medico competente;
- l’articolo 40 del d.gs. n. 81/2008, rubricato “Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale", al comma 1, stabilisce che "Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B";
- l ’articolo 41 del d.gs. n. 81/2008, rubricato “Sorveglianza sanitaria” prevede i casi di effettuazione della sorveglianza sanitaria e ne definisce i contenuti;
- il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 9 luglio 2012 riguardante: “Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del d.gs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 173 del 26 luglio 2012, all’articolo 3, prevede i “Contenuti e modalità di trasmissione dei dati aggregati e di rischio dei lavoratori” ed all’articolo 4 statuisce “Disposizioni transitorie e entrata in vigore”;
- il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 6 agosto 2013, concernente: Modifica del decreto 9 luglio 2012, recante: «Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 212 del 10 settembre 2013, all’articolo 1, prevede la sostituzione dei commi da 1 a 4 dell'art. 4 del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 luglio 2012;
- in sede di Conferenza Unificata, rep. atti 153/CU, 20 dicembre 2012 è stata sancita “l’Intesa, ai sensi dell’art. 8, c. 6, della l.131/03 su Indirizzi per la realizzazione degli interventi in materia di prevenzione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 2012”;
- è stato emanato il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 luglio 2016, riguardante “Modifiche relative agli allegati 3A e 3B del d.gs. n. 81/2008 e alle modalità di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori “, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 184 dell’8 agosto 2016;

Risposta la Commissione, per quanto attiene il primo quesito, rileva che l’articolo 40, comma 1, del d.gs. n. 81/2008, non disciplina il caso specifico dell’avvicendamento dei medici competenti nel corso dell’anno, ai fini della trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Tuttavia, in un’ottica prettamente operativa, si segnala che l’INAIL ha già fornito (sul proprio sito istituzionale) indicazioni al riguardo, precisando che: “L’obbligo sussiste in capo al medico competente risultante in attività allo scadere dell’anno interessato dalla raccolta delle informazioni, che devono essere trasmesse entro il trimestre dell’anno successivo”.
Per quanto concerne il secondo quesito, in base ad un’interpretazione letterale del citato articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, l’obbligo permane anche nel caso in cui non sia stata effettuata sorveglianza sanitaria nell’anno di riferimento, tenuto conto che il modello 3B prevede l’inserimento di ulteriori informazioni anche di carattere più generale.
Sul punto l’INAIL si è già espresso (sul proprio sito istituzionale), evidenziando che: «Dal momento che l’art. 40 prescrive l’invio delle informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno, dovendosi intendere per sorveglianza sanitaria “l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa” anche nel caso di non effettuazione di visite mediche nell’anno, vige l’obbligo di invio dei dati inerenti l’esposizione ai rischi lavorativi specifici».
Firma Dott.ssa Maria Teresa Palatucci - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

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INTERPELLO N. 7/2019 | Medico Competente della Polizia di Stato - Distanza dai luoghi di lavoro assegnati

N. 7/2019
Data 24/10/2019
Soggetto Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia (CONSAP)
Oggetto art. 12, d.gs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – “Medico Competente della Polizia di Stato – Distanza dai luoghi di lavoro assegnati. Medico competente della Polizia di Stato – Iscrizione nella sezione d – bis dell’elenco dei medici competenti del Ministero della salute e aggiornamento”.
Premessa

La Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia (CONSAP) ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla legittimità della riconferma di nomina di un medico competente della Polizia di Stato che, pur essendo stato trasferito in altra Regione, continui ad esercitare la sua funzione a distanza dal luogo di destinazione, tenuto conto che nella provincia nella quale è stato nominato medico competente vi sono altri medici della Polizia di Stato che svolgono analogo incarico.
La citata Confederazione rappresenta, altresì, che “nella pagina del Ministero della Salute dedicata alla ricerca dei medici competenti[…] autorizzati a svolgere tale mansione, sono presenti due sezioni: la prima è riservata alla ricerca dei medici competenti autorizzati e che hanno sostenuto l’apposito esame e, la seconda, è la sezione dedicata ai medici delle Forze Armate e Forze di Polizia ai sensi dell’art. 38 co.1 lett. d – bis del D.L.gs. nr.81/08 ss.mm.ii.. I medici delle FF.AA. e delle FF.PP., per poter essere inseriti nella predetta sezione loro riservata, devono obbligatoriamente presentare al Ministero della Salute la prevista autodichiarazione […].
Tanto premesso la CONSAP chiede, a questa Commissione “se i Medici della Polizia di Stato, per poter iniziare ad operare in qualità di medici competenti ai sensi della predetta lettera d – bis, hanno l’obbligo di inviare al Ministero della Salute l’autodichiarazione di cui sopra” e “se i medici della Polizia di Stato, qualora iscritti nell’apposita sezione di cui alla lettera d-bis, per poter continuare nel compito di medico competente per i lavoratori interni, debbano effettuare il previsto aggiornamento professionale e acquisire i previsti crediti formativi ECM come indicato nella circolare del Ministero della salute del 1/6/2017 ed inviare allo stesso la prevista autocertificazione […]”.

Risposta Al riguardo premesso che:
- l’articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, rubricato “Interpello”, al comma 1, prevede che i soggetti legittimati ivi indicati possono inoltrare “…alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, […], quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro”;
- l’articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, rubricato “Obblighi del medico competente”, al comma 1, lett. n) sancisce che il medico competente “comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali […]”;
- l’articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, rubricato “Titoli e requisiti del medico competente”, al comma 1, lettera d-bis), stabilisce che per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: “con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni”;
- l’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni statuisce che “per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni […]”;
- il citato articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni dispone che “i medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali”;
- la circolare del Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – e della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri n. 17041 del 1.06.2017, avente come oggetto “Elenco medici competenti: chiarimenti e procedure”, alla lettera a), stabilisce che “[…] ai fini dello svolgimento dell’attività rilevano esclusivamente le previsioni contenute al comma 1 e 3 dell’art. 38 dello stesso decreto, che disciplinano le condizioni abilitanti per poter svolgere la funzione.
Pertanto per poter svolgere le funzioni di medico competente risulta necessario il possesso del titolo e del requisito dell’aggiornamento ECM, mentre non risulta parimenti indispensabile la presenza in elenco, stante la funzione riepilogativa e non abilitativa dello stesso elenco […]” sulla base di tali elementi la Commissione ritiene opportuno ricordare, in via preliminare, come la stessa sia tenuta unicamente a rispondere a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro”, non potendo, quindi, pronunciarsi sulla legittimità di una specifica nomina per l’effettuazione delle funzioni di medico competente.
Per quanto concerne, invece, il quesito inerente all’obbligo dei medici della Polizia di Stato, di inviare al Ministero della Salute l’autodichiarazione relativa al possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, per poter iniziare ad operare in qualità di medici competenti ai sensi del citato articolo 38 lettera d – bis), la Commissione ritiene che, conformemente ai chiarimenti già forniti dal Ministero della Salute e dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri con la circolare n. 17041 del 1.06.2017 richiamata in premessa, “ai fini dello svolgimento dell’attività rilevano esclusivamente le previsioni contenute al comma 1 e 3 dell’art. 38 dello stesso decreto, che disciplinano le condizioni abilitanti per poter svolgere la funzione.
Pertanto per poter svolgere le funzioni di medico competente risulta necessario il possesso del titolo
e del requisito dell’aggiornamento ECM, mentre non risulta parimenti indispensabile la presenza in elenco, stante la funzione riepilogativa e non abilitativa dello stesso elenco”.
Infine, in linea con quanto già esplicitato nella sopra citata circolare, questa Commissione sulla base di un’interpretazione letterale del richiamato articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, ritiene che tale norma si riferisca in maniera generalizzata a tutti coloro che svolgono le funzioni di medico competente, non evincendosi alcuna esenzione, per i medici competenti della Polizia di Stato, dal partecipare al programma di educazione continua in medicina.
Firma Dott.ssa Maria Teresa Palatucci - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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INTERPELLO N. 6/2019 | Chiarimenti in merito l’obbligo di cui art. 148 comma 1 del D.Lgs. 81/2008

N. 6/2019
Data 15/07/2019
Soggetto Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza
Oggetto art. 12, d.gs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – “Chiarimenti in merito l’obbligo di cui art. 148 comma 1 del D.Lgs. 81/2008”
Premessa

La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito: "Il datore di lavoro deve sempre predisporre obbligatoriamente misure di protezione collettiva, ai sensi dell’art. 148 c. 1 D.Lgs. 81/2008 e smi, ovvero ha la facoltà di valutare caso per caso quali misure di protezione (collettiva o individuale) adottare?".
Il richiedente afferma che "Questo obbligo risulta in contrasto con quanto indicato nell’art. 111 c. 1 let. a) del D.Lgs. 81/2008 smi per il quale il datore di lavoro, in caso di lavori in quota, deve dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale ma non l’obbligo di predisporle sempre".

Risposta Al riguardo, premesso che:
- l’articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Misure generali di tutela”, al comma 1, lettera i), prevede "la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale";
- l’articolo 75 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato "Obbligo di uso", stabilisce che "I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro";
- l’articolo 111 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota”, al comma 1, lettera a), statuisce la “priorità” delle “ misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale” ed al comma 6, prevede che “Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci […]. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati”;
- l’articolo 148 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “lavori speciali”, al comma 1,
stabilisce che “Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego” ed al comma 2 prevede che: “Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta”;
sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che, da un’attenta analisi del quadro normativo, non sussiste alcun ”contrasto” tra gli articoli 148 e 111 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
In particolare, il citato articolo 148, riguardante i lavori speciali, sancisce l’obbligo di predisporre comunque misure di protezione collettiva, nel caso di lavori effettuati su lucernari, tetti, coperture e simili, che possano esporre a rischio il lavoratore e qualora, sulla base della valutazione del rischio, le citate superfici non siano in grado di garantire una resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego o sia dubbia la loro resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti ad assicurare l’incolumità delle persone addette.
La norma de qua è, dunque, una disposizione speciale rispetto a quella generale di cui all’articolo 111 del menzionato decreto legislativo che disciplina i lavori in quota e come tale prevalente rispetto ad essa nell’ambito delle fattispecie espressamente previste.
Firma Dott.ssa Maria Teresa Palatucci - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

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INTERPELLO N. 5/2019 | Decreto 22 gennaio 2019 - aggiornamento corsi di formazione già effettuati con regole 2013

N. 5/2019
Data 15/07/2019
Soggetto Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE)
Oggetto art. 12, d.gs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni –  Risposta ai quesiti in merito al Decreto 22 gennaio 2019 - aggiornamento dei corsi di formazione già effettuati secondo regole 2013
Premessa

L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla “validità dei corsi di aggiornamento erogati secondo le regole del decreto interministeriale 4 marzo 2013, recante criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione di segnaletica stradale destinata ad attività lavorative in presenza di traffico veicolare, recentemente abrogato a seguito dell’entrata in vigore (15 marzo 2019) del decreto interministeriale 22 gennaio 2019”.
In particolare l’ANCE chiede, in considerazione del fatto che le disposizioni del decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 hanno modificato, rispetto al decreto interministeriale del 4 marzo 2013, il periodo di validità dei corsi e la loro durata, se sia corretta l’interpretazione secondo la quale alle imprese che svolgono attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale, debba essere richiesto “un adeguamento dei corsi di formazione effettuati prima del 15 marzo 2019, sulla base del decreto del 2013, che stabiliva un periodo di aggiornamento della durata di quattro anni”.

Risposta

Al riguardo, premesso che:
- l’allegato II (Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare) al decreto interministeriale del 4 marzo 2013 al punto 10, rubricato “Modulo di aggiornamento” prevede che “L’aggiornamento della formazione dei lavoratori di cui al punto 2 va garantito, alle condizioni di cui al presente allegato, ogni quattro anni per mezzo di un corso teorico-pratico di durata minima di 3 ore, di cui 1 ora di contenuti tecnico-pratici, in caso di modifiche delle norme tecniche…”;
- l’allegato II (Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare) al decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 al punto 10, rubricato “Modulo di aggiornamento” stabilisce che “L'aggiornamento della formazione dei lavoratori e dei preposti, distribuito nel corso di ogni quinquennio successivo al corso di formazione, va garantito, alle condizioni di cui al presente allegato, per mezzo di interventi formativi della durata complessiva minima di 6 ore, in particolare in caso di modifiche delle norme tecniche e in caso di interruzione prolungata dell’attività lavorativa…”; 
sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che, in assenza di una disciplina transitoria che statuisca diversamente e di un’interpretazione autentica della materia, trovi applicazione il principio generale della successione delle leggi nel tempo.
Pertanto le disposizioni introdotte dal decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 troveranno applicazione dalla data della loro entrata in vigore.
Tanto premesso gli attestati conseguiti precedentemente all’entrata in vigore del decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 manterranno la loro validità fino alla scadenza prevista dalla previgente normativa.

Firma Dott.ssa Maria Teresa Palatucci - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

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INTERPELLO N. 4/2019 | Tenuta della documentazione sanitaria su supporto informatico.

N. 4/2019
Data 28/05/2019
Soggetto Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO)
Oggetto art. 12, d.gs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – Risposta al quesito in merito all' articolo 53 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni – Tenuta della documentazione sanitaria su supporto informatico.
Premessa

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti quesiti: «è giustificata la richiesta al Medico Competente di inserire dati sanitari in un data base aziendale complesso? Non sarebbe più opportuno limitare l’inserimento al giudizio di idoneità ed alle limitazioni, lasciando ad altri files, nelle uniche disponibilità del Medico, i dati più “personali”? E’ lecito che l’Amministrazione di sistema sia lo stesso Datore di lavoro od un lavoratore dipendente dallo stesso individuato?»

Risposta Al riguardo premesso che:
- l’articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, rubricato “Obblighi del Medico Competente”, al comma 1, lettera c), prevede che : “Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente”;
- l’articolo 53 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, rubricato “Tenuta della documentazione”, comma 1, stabilisce quanto segue: “È consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo”;
- il comma 2 del citato articolo 53 disciplina “Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della documentazione”;
- il comma 4 del medesimo articolo 53 dispone : “La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali”;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è stato modificato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” sulla base di tali elementi la Commissione ritiene, per quanto attiene alla propria competenza, che dal combinato disposto dei menzionati articoli 25 e 53 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, è consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal medesimo decreto.
Per quanto concerne la custodia dei dati relativi alle cartelle sanitarie e di rischio inserite su un data base aziendale, sarà necessario adottare soluzioni concordate tra datore di lavoro e medico competente che, nel rispetto del segreto professionale e della tutela della privacy, garantiscano l’accessibilità ai suddetti dati soltanto al medico competente e non permettano né al datore di lavoro né all’amministratore di sistema di potervi accedere.
Firma Dott.ssa Maria Teresa Palatucci - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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INTERPELLO N. 3/2019 | Aggiornamento coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori

N. 3/2019
Data 20/03/2019
Soggetto Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza
Oggetto art. 12, d.gs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – Risposta al quesito in merito all'aggiornamento per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori - numero massimo di partecipanti a convegni o seminari validi ai fini dell’aggiornamento
Premessa

La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza, ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito a “quale sia il corretto numero massimo di partecipanti ai convegni o seminari di aggiornamento per i Coordinatori per la Sicurezza: nessun limite massimo, così come indicato nel cap. 9.1, ovvero 35 partecipanti così come indicato nell’Allegato V all’ACSR del 07.07.2016”. In proposito l'istante rappresenta che, da un lato, il punto 9.1 dell’ Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016 stabilisce che in riferimento all’assolvimento dell’aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori per il tramite di convegni o seminari la frase “l’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti”, dall’altro, la Tabella riassuntiva inserita nell’Allegato V del citato Accordo riporta che ai corsi di aggiornamento per la figura di Coordinatore per la sicurezza possano essere presenti un numero massimo di 35 partecipanti.

Risposta Al riguardo occorre premettere che al punto 12.8 del predetto Accordo, viene previsto – come coerentemente riportato nella Tabella riassuntiva dell’Allegato V del medesimo Accordo - che “in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”.
La Commissione, pertanto, sulla base del combinato disposto dei sopra citati punti 9.1 e 12.8 del menzionato Accordo del 7 luglio 2016, ritiene che l’aggiornamento dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, possa essere svolto sia mediante la partecipazione a “corsi” di formazione ai quali possono essere presenti un numero massimo di 35 unità, sia attraverso la partecipazione a “convegni o seminari” senza vincoli sul numero massimo di partecipanti, purché venga prevista la “tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa”.
Firma Dott.ssa Maria Teresa Palatucci - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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INTERPELLO N. 2/2019 | Applicazione Circolare Orientamenti pratici per la determinazione delle ESEDI

N. 2/2019
Data 15/02/2019
Soggetto Regione Toscana
Oggetto art. 12, d.gs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – Risposta al quesito in merito all'applicazione, per l'attività degli Enti ispettivi, della Circolare Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 c. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
Premessa

La Regione Toscana ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all'applicazione, per l'attività degli Enti ispettivi, della Circolare “Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 c. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106”.
In particolare l'istante chiede se il punto d), dell'allegato 1 alla Circolare Esedi, trova applicazione per gli Enti ispettivi.
Nello specifico il richiedente rappresenta che al punto d), dell'allegato 1 alla lettera circolare richiamata, per la "Sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale si citano attività di campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati".

Risposta Al riguardo premesso che:
- l’articolo 246 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni, delimita il campo di applicazione del capo III - “protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto” - alle “attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate”;
- l’articolo 249 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni, rubricato “valutazione del rischio”, al comma 2 lettera d), stabilisce l’esclusione dell’applicazione degli articoli 250, 251 comma 1, 259 e 260, comma 1, nei casi di esposizione sporadiche e di debole intensità tra i quali rientra l’attività di "sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale";
- la circolare del 25.01.2011, titolata “lettera circolare in ordine alla approvazione degli Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 commi 2 e 4 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106”, al punto d), dell'allegato 1, elenca tra le attività “ESEDI” relative alla "sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale" (di cui all’articolo 249, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008) il campionamento e l’analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati;
- l’articolo 233 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni, delimita il campo di applicazione del capo II – “protezione da agenti cancerogeni e mutageni “- a tutte le “attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa”;
- l’articolo 236 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni, al comma 1, prevede che il datore di lavoro effettua una “valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'art. 17" Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che il punto d), dell’allegato 1 alla circolare del 25.01.2011 trovi applicazione soltanto nei confronti dei soggetti che svolgono attività rientranti nell’ambito di previsione di cui all’articolo 246 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro, pubblico o privato, di effettuare la valutazione dei rischi, anche in relazione all’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, in conformità a quanto previsto dall’articolo 236 del citato decreto legislativo e di adottare tutte le misure necessarie così come previsto dal titolo IX, Capo II - protezione da agenti cancerogeni e mutageni - del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Firma Dott.ssa Maria Teresa Palatucci - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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INTERPELLO N. 1/2019 | corsi di aggiornamento professionisti antincendio/RSPP/coordinatori per la sicurezza

N. 1/2019
Data 31/01/2019
Soggetto Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Oggetto art. 12, d.gs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – Risposta al quesito in merito corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e corsi di aggiornamento per RSPP e coordinatori per la sicurezza - possibilità di istituire un unico corso con effetti abilitanti per diverse qualifiche professionali.
Premessa

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito a quanto segue:
1. se “sia consentito organizzare un unico corso formativo valido sia quale aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza nei cantieri, sia quale aggiornamento per la qualifica di professionista antincendio, ex d.lgs. n. 139/2006 e DM 5 agosto 2011”;
2. se “sia possibile erogare tale corso sotto forma, da un lato, di aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza, e, contemporaneamente, dall’altro lato, quale convegno o seminario di aggiornamento per i professionisti antincendio”.
In proposito l’istante rappresenta che “la particolarità di questi corsi, organizzati da alcuni soggetti formatori, sta dunque nel fatto che attraverso un unico corso formativo, e quindi un’unica sessione, si ottiene l’attestazione valida per diversi obblighi formativi e distinte qualifiche professionali”.

Risposta Al riguardo occorre premettere che nell’Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, nell’Allegato A titolato “accordo sulla durata e sui contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione” al punto 9, viene disciplinato in modo specifico l’ “Aggiornamento” per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione. Sulla base di quanto stabilito nel citato punto 9 dell’Allegato A dell’Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, la Commissione ritiene che:
1. ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’aggiornamento di qualifiche specifiche diverse, ad eccezione della partecipazione ai corsi di aggiornamento per formatori per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e a quelli per coordinatori per la sicurezza, ai sensi dell’Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008. Ai fini dell’aggiornamento per coordinatori per la sicurezza il punto 9 dell’Accordo specifica che non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati a qualifiche specifiche diverse, con le uniche eccezioni di quelli relativi all’aggiornamento per RSPP e ASPP;
2. non sia possibile che il medesimo evento possa essere configurato sia come corso di aggiornamento che come convegno o seminario, sulla base di quanto previsto nel citato punto 9 dell’ Allegato A dell’Accordo Stato/Regioni del 7 luglio 2016 che ne differenzia le modalità di attuazione.
Firma Dott.ssa Maria Teresa Palatucci - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

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ANNO 2018

INTERPELLO N. 7/2018 | Soggetti formatori per corsi per lavoratori in modalità e -learning

N. 7/2018
Data 21 Settembre 2018
Soggetto Consiglio Nazionale delle ricerche
Oggetto art. 12, d.gs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – Risposta al quesito in merito soggetti formatori per corsi per lavoratori in modalità e -learning
Premessa

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito “ai soggetti formatori per corsi per lavoratori in modalità e - learning”.
In particolare l’istante rappresenta che «l’art.37 del D.Lgs 81/08 e smi e il successivo accordo stato regioni del 21 dicembre 2011 (repertorio atti n. 221/CSR) indicano chiaramente che la formazione per i lavoratori costituisce un obbligo per il datore di lavoro che può essere esso stesso soggetto organizzatore dei corsi sia in modalità frontale sia in modalità E-learning secondo i criteri e le condizioni stabilite nell’Allegato I.
L’accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 (repertorio atti, 128/CSR), relativo alla durata e ai contenuti minimi dei percorsi formativi per Rspp e Aspp ai sensi dell’art. 32 del DLgs 81/08 e smi, amplia le possibilità di formazione in modalità E-learning al modulo A, all’aggiornamento per Rspp e Aspp e alla formazione specifica per lavoratori delle aziende inserite nel rischio basso, secondo i criteri previsti nell’allegato II dello stesso accordo.
Il citato Allegato II nel punto A relativo ai “Requisiti e specifiche di carattere organizzativo” recita: “Il soggetto formatore del corso dovrà essere soggetto previsto dal punto 2 (Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento) dell’allegato A…..”. Poiché l’allegato II del 7 luglio 2016 sostituisce l’allegato I del 21 dicembre 2011 la frase citata sembra dover comprendere anche la formazione per i lavoratori contraddicendo il principio per cui quest’ultima può essere erogata direttamente dal datore di lavoro…».
L’interpellante, dunque, chiede di conoscere il parere di questa Commissione in ordine all’applicazione delle disposizioni dell’Allegato II dell’Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio del 2016 “esclusivamente ai soggetti formatori per Rspp e Aspp (ex art. 32 del D.Lgs 81/08), non estendendo tale obbligo anche ai datori di lavoro che organizzano corsi in modalità E – learning per i propri lavoratori secondo le modalità e i criteri previsti dall’accordo…”.

Risposta Al riguardo occorre considerare che l’Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, nella parte titolata “durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione”, in punto di premessa, ravvisa esplicitamente “la necessità di procedere alla sostituzione dell’Allegato I all’Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, con l’allegato II al presente Accordo, relativo alla formazione in modalità e-learning, al fine di superare le incertezze applicative in tema di formazione emerse in sede di prima applicazione della pertinente disciplina”.
Sulla base di quanto stabilito nel citato Accordo del 7 luglio del 2016, la Commissione ritiene che i soggetti formatori siano solo quelli individuati al punto 2 dell’allegato A (individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento) e che, pertanto, soltanto i soggetti ivi previsti possano erogare la formazione in modalità e – learning, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’Allegato II.
Firma Dott.ssa Maria Teresa Palatucci - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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INTERPELLO N. 6/2018 | Concetto di vigilanza dei lavoratori addetti a mansioni di sicurezza, idoneità ed efficacia degli strumenti utilizzati a tale scopo

N. 6/2018
Data 18 Luglio 2018
Soggetto Cub Trasporti
Oggetto art. 12, d.gs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - Risposta al quesito relativo al concetto di vigilanza dei lavoratori addetti a mansioni di sicurezza, idoneità ed efficacia degli strumenti utilizzati a tale scopo.
Premessa

L’organizzazione Cub Trasporti ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in relazione ai seguenti quesiti:
1. «tenuto conto che in tutti i settori produttivi in cui vi sono mansioni di sicurezza attinenti all’incolumità dei lavoratori e dei terzi, vi può essere l’esigenza di monitorare la cosiddetta “vigilanza” dell’operatore e fermo restando l’obbligo giuridico delle aziende a garantire misure di tutela della salute e della sicurezza anche in caso di errore, disattenzione e imprudenza dell’operatore, tale obbligo può ritenersi assolto con l’adozione di misure e dispositivi per il controllo della “vigilanza”, individuati e adottati dalla stessa impresa senza che essa - pur nella sua complessità connessa al fattore umano - sia stata preventivamente definita in termini oggettivi, al fine di consentire alle Istituzioni ed in particolare all’Organo di vigilanza di verificarne la rispondenza alle concrete necessità in relazione all’efficacia dei dispositivi alle misure organizzative adottate e alle altre norme poste a tutela dei lavoratori e dei terzi»;
2. «l’obbligo giuridico posto dalla legge in capo alle aziende - comprese quelle che eserciscono il trasporto ferroviario - di adottare nell’esercizio dell’attività produttiva le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, può ritenersi assolto - in tema di “controllo della vigilanza” degli operatori impiegati in attività rischiose - con il solo assenso di conformità dei dispositivi ritenuti dalle stesse più convenienti, del Ministero dei trasporti e dell’ANSF o tale obbligo deve essere inteso nel senso che le stesse debbano, necessariamente, ricercare, adottare ed avvalersi di mezzi, metodi, tecnologie e sistemi, tecnicamente realizzabili, di concezione più moderna, quando questi siano tali da migliorare, ai sensi del D.lgs. 81/2008, le condizioni di salute, sicurezza e benessere lavorativo».

Risposta Tanto premesso, la Commissione ritiene che la gestione delle emergenze debba essere intesa come un processo di cui tutti i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, sono compartecipi, fermo restando il ruolo di promotore del committente e l’obbligo per l’appaltatore di attenersi alle procedure operative conseguenti alla predetta cooperazione.In merito la Commissione rappresenta che, nell’ambito del trasporto ferroviario, l’adozione di strumenti per il controllo dell’attività del “macchinista” è da ritenersi obbligatoria sulla base di norme nazionali ed europee, pertanto il datore di lavoro è tenuto all’osservanza delle prescrizioni ivi previste.
Inoltre, si evidenzia che l’assenso di conformità dei dispositivi per il controllo della vigilanza del macchinista da parte del Ministero dei Trasporti e dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza ferroviaria, non determina di per sé una presunzione di conformità alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni.
In particolare, pur non rientrando la specifica problematica nell’ambito generale della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, si rinvia a quanto già precisato nella risposta all’interpello n. 5/2018: «in merito alla “correttezza dell’utilizzo di qualsiasi dispositivo (vigilante) omologato unitamente alla locomotiva”, la Commissione rileva che, anche se conforme agli standard europei e nazionali, il datore di lavoro debba valutarne l’impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori nell’ambito della valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, non potendo l’omologazione in ambito di interoperabilità ferroviaria fungere da presunzione di conformità del dispositivo alle norme previste dal richiamato decreto legislativo.
Si evidenzia, altresì, quanto previsto dall’art. 15 comma 1, lettera d) del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008 che, tra le misure generali di sicurezza a carico del datore di lavoro, individua anche “il rispetto dei principi ergonomici nella organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo”. Pertanto, il datore di lavoro, nell’ambito della valutazione dei rischi, dovrà porre in essere tutte le misure tecnologicamente adottabili, tali da eliminare o ridurre gli effetti pregiudizievoli sulla salute del lavoratore compresi quelli riferiti al lavoro monotono e ripetitivo.
Firma Dott.ssa Maria Teresa Palatucci - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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INTERPELLO N. 5/2018 | Quesiti relativi “ad un solo macchinista” e al “dispositivo vigilante"

N. 5/2018
Data 25 Giugno 2018
Soggetto Associazione FerCargo
Oggetto art. 12, d.gs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – Risposta ai quesiti relativi “ad un solo macchinista” e al “dispositivo vigilante"
Premessa

L’associazione FerCargo ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito:
1. “[…] al modulo di condotta per i treni merci sul territorio italiano ad un solo macchinista in modo da fornire criteri interpretativi e direttivi per l’attività di vigilanza”;
2. all’utilizzo “del dispositivo vigilante e più in generale in merito alla correttezza dell’utilizzo di qualsiasi dispositivo omologato unitamente alla locomotiva stessa (se utilizzata dai macchinisti nel rispetto dei turni previsti dal DLGS. 23 dicembre 2010 n. 264) in modo da fornire criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio dell’attività di vigilanza”.

Risposta La Commissione, per quanto concerne il primo punto dell’istanza, rappresenta di essersi già espressa con l’interpello n. 2 del 21 marzo 2016, in risposta ad un quesito avanzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, al quale, pertanto, si rinvia.
Per quanto riguarda il secondo punto, la Commissione ritiene di non potersi esprimere sulla necessità di “utilizzo del dispositivo vigilante” (definito come “strumento di controllo dell’attività del macchinista” nel “Regolamento (UE) n. 1302/2014 relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “Materiale rotabile – Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri” del sistema ferroviario dell’Unione europea), indipendentemente dalla particolare tipologia del dispositivo, in quanto la tematica non afferisce alla competenza della Commissione per gli interpelli che, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni può esprimersi esclusivamente su “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
In merito alla “correttezza dell’utilizzo di qualsiasi dispositivo (vigilante) omologato unitamente alla locomotiva”, la Commissione rileva che, anche se conforme agli standard europei e nazionali, il datore di lavoro debba valutarne l’impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori nell’ambito della valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, non potendo l’omologazione in ambito di interoperabilità ferroviaria fungere da presunzione di conformità del dispositivo alle norme previste dal richiamato decreto legislativo.
Si evidenzia, altresì, quanto previsto dall’art. 15 comma 1, lettera d) del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008 che, tra le misure generali di sicurezza a carico del datore di lavoro, individua anche “il rispetto dei principi ergonomici nella organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello  ripetitivo”. Pertanto, il datore di lavoro, nell’ambito della valutazione dei rischi, dovrà porre in essere tutte le misure tecnologicamente adottabili, tali da eliminare o ridurre gli effetti pregiudizievoli sulla salute del lavoratore compresi quelli riferiti al lavoro monotono e ripetitivo.
Infine la Commissione ritiene di non potersi esprimere in merito alle caratteristiche di una specifica tipologia di strumento di controllo o dispositivo vigilante, poiché esula dalle proprie competenze ai sensi del già citato articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, non rivestendo la questione carattere generale.
Firma Dott.ssa Maria Teresa Palatucci - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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INTERPELLO N. 4/2018 | Applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei casi di tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come DL

N. 4/2018
Data 25 Giugno 2018
Soggetto Provincia Autonoma di Trento
Oggetto art. 12, d.gs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – Risposta al quesito riguardante l’applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei casi di tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro
Premessa

La Provincia Autonoma di Trento ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito “all’applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei casi di tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro”.
In particolare l’istante rappresenta che «[…] Diversi Istituti scolastici promuovono la formazione degli studenti presso Maestri Artigiani, sia attraverso progetti dedicati (quale il “Progetto Tirocini presso Maestri Artigiani” curato dall’Agenzia del lavoro della Provincia di Trento in base alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1945/15) sia attraverso l’alternanza scuola – lavoro prevista dalla Legge 107/15.
Si tratta di percorsi di formazione che vengono svolti (nel caso del “Progetto Tirocini presso Maestri Artigiani” e in alcuni casi di alternanza scuola – lavoro), presso lavoratori autonomi (come, appunto, i Maestri Artigiani)[…] ».
Nello specifico il richiedente chiede di conoscere “se, nei casi di tirocini formativi da svolgersi presso lavoratori autonomi non configurabili come datori di lavoro, sia applicabile l’articolo 21 del D.Lgs.81/08, individuando particolari modalità per garantire la tutela e sicurezza del tirocinante o se invece il Decreto vada applicato interamente, con conseguente e non indifferente aggravio di oneri a carico dell’imprenditore e possibili effetti sulla realizzabilità del tirocinio stesso”.

Risposta Al riguardo premesso che:
- il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 - "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53" – articolo 1, comma 1, rubricato “ambito di applicazione” – stabilisce che : “Il presente decreto disciplina l'alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata: «alternanza», come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, salva restando la possibilità di espletamento del diritto-dovere con il contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono presentare la richiesta di svolgere, con la predetta modalità e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa”;
- il successivo comma 2 del citato articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 prevede  quanto segue: “I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.[…]”;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” – articolo 2 , comma 1, rubricato “Definizioni” stabilisce che: “1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni”;
- il successivo articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “computo dei lavoratori” prevede che: “Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati: […] b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento […]”;
- la risposta al quesito pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 1 ottobre 2012 ha precisato che «dalla definizione fornita dall’articolo 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, si evince che al lavoratore è equiparato, ai fini dell’applicazione della normativa in materia, anche “chi svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”.
Conseguentemente, se in un’azienda o uno studio professionale, sono ammessi soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta»; - con la risposta ad interpello n. 1 del 2 maggio 2013 la Commissione ha fornito indicazione in merito al quesito relativo alla visita medica preventiva nei confronti di studenti minorenni partecipanti a stage formativi;
- la legge 13 luglio 2015, n. 107 - “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” - all’articolo 1, comma 7, lettera o) stabilisce “un incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione”;
- il decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195 - “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità' di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro” – articolo 1, comma 2, prevede che : “Il presente regolamento definisce, altresì, le modalità di applicazione agli studenti in regime di alternanza scuolalavoro delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni”;
- l’articolo 5 del predetto decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 195 detta una particolare regolamentazione della “Salute e sicurezza” nell’ambito dell’alternanza scuola – lavoro;
la Commissione ritiene che, per le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola - lavoro, dovrà farsi riferimento alla specifica disciplina contenuta nel richiamato articolo 5 del decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195 in combinato disposto con le previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni.
Firma Dott.ssa Maria Teresa Palatucci - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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INTERPELLO N. 3/2018 | Applicazione art. 3 comma 2 d.lgs.n. 81/2008 nei confronti dei dipendenti della Polizia Locale

Premessa

Il Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali (DICCAP) ha avanzato istanza di interpello a questa Commissione per rappresentare che, in alcuni campi nomadi, presso i quali la Polizia Locale svolge servizi di vigilanza “…si verificano, in maniera costante, roghi […] tali roghi, oltre all’allarme di inquinamento ambientale ed oltre al danno alla salute cagionato nei confronti dei cittadini, preoccupano non poco anche lo Scrivente e tutti i reparti di Polizia Locale coinvolti. Infatti, i roghi in questione rappresentano un pericolo per la salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nel servizio di pattuglia”.
Tutto ciò considerato viene richiesto “… se, e in che misura, l’art. 3 comma 2 [d.lgs. n. 81/2008] si applichi nei confronti dei dipendenti della Polizia Locale e se essi possano essere incardinati nelle Forze «destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica»”.

Viene, altresì, chiesto se “… anche alla luce del DVR allegato [riferito a quello della Polizia Municipale di Vibo Valentia] le postazioni mobili o soggette a cambiamento, ed in particolare i luoghi succitati dei roghi, costituiscano ambiente di lavoro alla luce delle norme appena richiamate e se, pertanto, vi sia un obbligo, da parte dei Comandi di Corpi di Polizia Locale, di predisporre le misure di sicurezza generali predisposte dal TU (artt. 62 e segg., 42 e segg.) e, più specificamente, quelle di cui all’allegato IV del medesimo Decreto (artt. 1, 2, 4) nell’ambito della attività di presidio dei roghi medesimi”.

Risposta In merito ai quesiti presentati va premesso che:
- l’articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, individuando il proprio campo di applicazione, dispone che il medesimo decreto “… si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio”;
- il successivo comma 2 del medesimo articolo 3 prevede che “nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica … le disposizioni del presente decreto sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative …”.
In riferimento, nello specifico, ai compiti della Polizia Locale:
- la legge n. 65 del 7 marzo 1986 “Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale” prevede, all’articolo 3, che “gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell’ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità”;
- il successivo articolo 5 della medesima legge n. 65/1986 individua le ulteriori funzioni che possono essere svolte dalla Polizia Locale, nell’ambito territoriale dell’Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, tra le quali, “a) funzioni di polizia giudiziaria […] b) servizio di polizia stradale […] c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza … A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica Tenuto conto, altresì, che: - l’articolo 62 del d.lgs. n. 81/2008 definisce «luoghi di lavoro» “… i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”;
- il seguente articolo 63, comma 1, del medesimo decreto stabilisce che i luoghi di lavoro, così come sopra definiti, “devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV”.
Considerato, infine, che:
- a norma dell’articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 questa Commissione può dare risposte esclusivamente a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro”.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
Per quanto concerne il primo quesito, il d.lgs. n. 81/2008 si applica, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio e, pertanto, riguarda anche l’attività svolta dagli appartenenti alla Polizia Locale alla quale si applicano altresì le disposizioni previste dall’articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, qualora l’attività comporti - ai sensi degli articoli 3 e 5 della già citata legge n. 65/1986 - lo svolgimento di “compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica”.
Relativamente al secondo quesito, si rappresenta che “ferme restando le disposizioni di cui al titolo I”, per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 62 del d.lgs. n. 81/2008, si intendono, unicamente ai fini dell’applicazione del Titolo II, i “luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”.
Si precisa, infine, che questa Commissione dovendosi esprimere su quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, non può pronunciarsi in ordine all’adeguatezza di specifici documenti, tuttavia ritiene opportuno confermare il principio generale per il quale la valutazione dei rischi non può non tener conto degli aspetti connessi alle caratteristiche peculiari dei compiti e delle attività svolte dai singoli lavoratori ovvero alla specifica situazione organizzativa.
Firma Dott.ssa Maria Teresa Palatucci - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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INTERPELLO N. 2/2018 | Interpretazione dell'articolo 39, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni

N. 2/2018
Data 05 Aprile 2018
Soggetto Regione Lazio
Oggetto art. 12, d.gs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – Risposta al quesito relativo all'interpretazione dell'articolo 39, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Premessa

La Regione Lazio, tramite la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta
interpretazione dell’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008, il quale dispone che: “Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente”.
In particolare l’Ente chiede di conoscere “se tale disposizione è da intendersi rivolta a tutte le strutture del Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie locali o solo a quelle che svolgono attività ispettiva e se sia applicabile a tutto il personale con qualifica ispettiva afferente all’azienda sanitaria”.

Risposta Al riguardo occorre premettere che il citato articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008 si pone in continuità rispetto all’abrogato articolo 17, comma 7, decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 secondo cui: “Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza”.
Inoltre, l’articolo 7 del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 - che ha introdotto l’articolo 7-bis nel decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 – ha definito il Dipartimento di prevenzione come “una struttura operativa dell'unità sanitaria locale che garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità e il miglioramento della qualità della vita”.
A tal fine “il dipartimento di prevenzione promuove azioni volte a individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale, mediante iniziative coordinate con i distretti, con i dipartimenti dell'azienda sanitaria locale e delle aziende ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento di operatori di diverse discipline”.
Nell’intento del legislatore, dunque, il Dipartimento di prevenzione rappresenta un’unica struttura deputata allo svolgimento di attività polifunzionali, volte a garantire un continuo innalzamento del livello di salute e di miglioramento della qualità della vita.
In tale contesto il Dipartimento non esercita solo un’attività di vigilanza, intesa come “mero controllo” di tipo repressivo e sanzionatorio, ma anche funzioni di tipo preventivo e autorizzativo.
L’attività del Dipartimento si concretizza, altresì, nella ricerca attiva di soluzioni condivise con tutti gli attori che sono chiamati a concorrere alla prevenzione e gestione dei rischi.
Emerge dunque una pluralità di funzioni attribuite al Dipartimento, che oltre alla funzione di vigilanza e controllo, è chiamato a garantire l’attuazione di interventi complessi nell’ambito dell’assistenza collettiva, quali la sorveglianza epidemiologica, l’informazione all’utenza, l’assistenza alle imprese, la formazione degli operatori, l’educazione sanitaria della popolazione, l’informazione e la comunicazione del rischio per la salute.
Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che, in considerazione della natura polifunzionale del Dipartimento di prevenzione, il disposto dall’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, debba ritenersi applicabile a tutte le strutture che compongono il citato Dipartimento ed a tutto il personale ad esso assegnato, indipendentemente dalla qualifica rivestita.
Firma Dott.ssa Maria Teresa Palatucci - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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INTERPELLO N. 1/2018 | Obblighi art. 18 co.1, lett. b) d.lgs. n. 81/208 e D.M. 10 marzo 1998, per DL che svolge attività esclusivamente presso unità produttive di DL committente

N. 1/2018
Data 14 Febbraio 2018
Soggetto ANIP
Oggetto art. 12, d.gs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – Risposta al quesito relativo agli obblighi di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008 e al D.M. 10 marzo 1998, per un datore di lavoro che svolga le proprie attività esclusivamente presso unità produttive di un datore di lavoro committente.
Premessa

L’ANIP, su segnalazione di una propria Associata che, erogando servizi a soggetti committenti, “si trova nella condizione di non avere la disponibilità giuridica ed esclusiva dei luoghi in cui si svolge l’appalto, ma utilizza locali della Committenza (spogliatoi, magazzini, uffici) e soprattutto eroga i servizi in tutti gli ambienti (reparti, hall, corridoi, stanze, spazi esterni, uffici, ambulatori, laboratori, officine, ecc.)”, ha richiesto alla Commissione un parere formale sui tre quesiti che seguono:
“1) Per un DL che svolge le proprie attività esclusivamente presso unità produttive del DL Committente, l’obbligo imposto dall’art.18, comma 1, lettera b), del D.lgs. 81/2008 può ritenersi assolto attraverso la presa d’atto che il DL committente ha predisposto un PGE che coinvolge anche eventuali lavoratori di Aziende terze?
2) Le sue squadre di emergenza e primo soccorso possono considerarsi sufficienti per tutelare tutti i Soggetti, anche Appaltatori, presenti nei suoi luoghi di lavoro?
3) La presa d’atto che il DL committente ha predisposto un PGE che coinvolge anche eventuali lavoratori di Aziende terze, e ha nominato le squadre di emergenza e primo soccorso, potrebbe avvenire nell’ambito delle misure di cooperazione e coordinamento già previste all’art. 26 del T.U. Sicurezza: questa presa d’atto, formalizzata attraverso un verbale di condivisione del PGE stesso, è sufficiente per ritenere soddisfatto l’obbligo per l’Appaltatore di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), D.lgs. 81/2008?”
Al riguardo occorre premettere che l’articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008 prevede che: “Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: (…) b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”.
L’art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 prevede, inoltre, che “ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b) - ossia dei lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b) - il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici…”.
In considerazione, dunque, di quanto previsto dal citato articolo 43, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 il numero degli addetti non può essere aprioristicamente determinato, in quanto la designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, deve avvenire sulla base degli esiti della valutazione dei rischi e del piano di emergenza, qualora sia previsto.
L’articolo 46, comma 4), del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che: “Fino all’adozione dei Decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998”.
Il citato decreto definisce “i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l’insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi” (art. 1, comma 1).
Il successivo articolo 5 prevede che:
“1. All’esito della valutazione dei rischi d’incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all’allegato VIII.
2. Ad eccezione delle aziende di cui all’articolo 3, comma 2, del presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l’adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio”.
Il piano di emergenza, in particolare, costituisce l’insieme di tutte le istruzioni, dei comportamenti e delle procedure da seguire in caso di emergenza, con specifico riferimento ai casi di lotta all’incendio e di evacuazione.
Lo scopo del piano di emergenza è, dunque, quello di ridurre le conseguenze di un incidente mediante l’uso razionale delle risorse umane e materiali disponibili. Il suddetto piano deve, quindi, contenere semplici e chiare indicazioni sulle modalità delle operazioni di pronto intervento in caso di pericolo.
Secondo quanto previsto dal menzionato allegato VIII del d.m. 10 marzo 1998, i fattori da tenere presenti nella compilazione del piano di emergenza e da includere nella stesura dello stesso sono:
“- le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;
- il sistema di rivelazione e di allarme incendio;
- il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
- i lavoratori esposti a rischi particolari;
- il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonché all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, pronto soccorso);
- il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori”.
Riguardo, infine, all’articolo 26 del d.lgs. n. 81/2008, come già espresso nella risposta all’interpello n. 6/2013 del 2 maggio 2013, “…ai sensi dei commi 1 e 2 in capo al datore di lavoro committente gravano i seguenti obblighi:
1) verificare, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d’opera;
2) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
3) promuovere, in particolare:
- la cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
- il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
Il comma 3 dell’articolo 26 impone, inoltre, al datore di lavoro, l’obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (di seguito, DUVRI), il quale deve essere allegato al contratto d’appalto o d’opera, che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento, per espressa previsione legislativa, non trova applicazione con riferimento ai “rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”; ciò in quanto evidentemente il Legislatore, in relazione a tali rischi, da considerare “tipici” dell’attività dell’impresa o dei lavoratori autonomi, non ne ritiene - ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo in questione - necessaria la puntuale identificazione in un documento.
Al riguardo (cfr. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, Determinazione 5 marzo 2008, n. 3, in Gazzetta Ufficiale, 15 marzo 2008) va evidenziato che è possibile parlare d’interferenza ove si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del datore di lavoro committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, in altre parole, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il lavoro, servizio o fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto, con la conseguenza che il DUVRI dovrà essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. Inoltre, resta inteso che nel documento in parola non devono essere riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione del rischio e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.”
Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene opportuno ricordare, in via preliminare, come la stessa sia tenuta unicamente a rispondere a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza sul lavoro” (in questo, inequivoco, si veda l’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008), non potendo pronunciarsi sulla correttezza delle modalità in base alle quali le singole aziende attuino le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro oggetto, eventualmente, di specifico accertamento in sede ispettiva.
Per tale ragione, non si considerano, in questa sede, le richieste di ANIP volte ad ottenere indicazioni sulla coerenza di determinate soluzioni organizzative alle norme di legge. Per quanto, invece, attiene agli obblighi generali di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008, non vi è dubbio che anche il datore di lavoro che operi presso i luoghi di lavoro di un soggetto committente sia tenuto all’adempimento degli stessi obblighi relativi a rischi specifici della propria attività suscettibili di dare luogo a situazioni di emergenza come - ad esempio - nel caso di utilizzo di sostanze, attrezzature o materiali pericolosi.
D’altra parte, in considerazione di quanto previsto dal successivo art. 26, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo, il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, deve fornire “agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”. Inoltre, i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, devono cooperare ad attuare le misure di prevenzione e protezione e sono tenuti a coordinare gli interventi, anche informandosi reciprocamente (cfr. art. 26, comma 2, d.lgs. n. 81/2008).

Risposta Tanto premesso, la Commissione ritiene che la gestione delle emergenze debba essere intesa come un processo di cui tutti i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, sono compartecipi, fermo restando il ruolo di promotore del committente e l’obbligo per l’appaltatore di attenersi alle procedure operative conseguenti alla predetta cooperazione.
Firma Dott.ssa Maria Teresa Palatucci - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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ANNO 2017

Interpello n.2/2017 | Compito RSPP: informazione lavoratori in forma prioritaria ed esclusiva

N. 2/2017
Data 13 dicembre 2017
Soggetto Unione Generale del Lavoro (UGL)
Oggetto art. 12, d.gs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito inerente la necessità che l’informazione sia svolta in forma prioritaria ed esclusiva, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Premessa L’Unione Generale del Lavoro (UGL) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione del “combinato disposto degli artt. 31 e 36” del d.lgs. n. 81/2008 con particolare riferimento alla necessità che l’informazione, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia impartita in “forma prioritaria ed esclusiva” dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Al riguardo occorre premettere che:
a) l’articolo 2, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 81/2008, definisce l’informazione come il “complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”;
b) l’articolo 18, comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 81/2008, pone a carico del datore di lavoro e del dirigente l’obbligo di “adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37”;
c) l’articolo 36 del d.lgs. n. 81/2008 precisa i singoli casi in cui sia obbligatorio provvedere ad una “adeguata informazione” e specifica che sia il datore di lavoro a dovervi provvedere - pur se non come obbligo indelegabile, in considerazione di quanto previsto dall’art. 17 del citato decreto legislativo;
d) l’articolo 33, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 81/2008, elencando i “compiti” dell’intero Servizio di prevenzione e protezione dai rischi - e non quindi solamente quelli del suo Responsabile - specifica che vi sia anche quello di “fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36”.
Risposta Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che rientra nella scelta del datore di lavoro decidere, caso per caso, a chi affidare l’onere di erogare l’adeguata informazione a ciascuno dei propri lavoratori.
Firma Dott.ssa Maria Teresa Palatucci - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n.1/2017 | Vendita di attrezzature di lavoro, DPI, impianti non rispondenti alle disposizioni legislative

N. 1/2017
Data 13 dicembre 2017
Soggetto Regione Friuli Venezia Giulia
Oggetto art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito in merito all’ambito di applicazione dell’articolo 23 del d.lgs. n. 81/2008 - vendita di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari 
Premessa La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha proposto istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione per gli interpelli, di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, in merito all’ambito di applicazione dell’articolo 23 del d.lgs. n. 81/2008, in particolare chiedendo se “[…] alla luce di una recente sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3, 01 ottobre 2013, n. 40590 – Vendita di un macchinario privo delle necessarie condizioni di sicurezza: se è ceduto per essere riparato non c’è violazione […] l’atto di vendita/trasferimento di proprietà ai fini della messa a norma dell'attrezzatura di lavoro, dispositivo di protezione individuale o impianto, non configuri una violazione del precetto normativo di cui sopra limitatamente alle vendite in cui l'acquirente è un rivenditore di tale tipologia di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale o impianti, ovvero un soggetto che si occupa di revisione e messa a norma degli stessi. Si chiede sia precisato inoltre se la vendita di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, possa ritenersi legittima nel caso nel disposto contrattuale di vendita, noleggio o concessione sia prevista, da parte dell'acquirente, la messa a norma delle stesse prima del loro utilizzo. Si chiede altresì venga precisato se l'esposizione ai fini della vendita, noleggio o concessione in uso delle attrezzature, dei dispositivi e degli impianti di cui sopra, in spazi commerciali, compresi spazi all'aperto e fiere, nel caso gli stessi (attrezzature/dispositivi/impianti) non siano rispondenti alle disposizioni normative sulla sicurezza sul lavoro, costituisca violazione al succitato articolo, indipendentemente dal perfezionamento dell'atto di trasferimento, sotto tutte le forme indicate, anche temporanee, del bene, salvo restando la possibilità di esporre limitate parti degli stessi, non potenzialmente funzionanti se non completate dalle parti indispensabili a soddisfare la normativa vigente sulla sicurezza sul lavoro”.
Risposta Occorre preliminarmente ricordare che l’articolo 23, comma 1, del citato d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “[…] sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione”.
Coerentemente a tale divieto il successivo articolo 72 del medesimo decreto legislativo stabilisce che “Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V”.
Gli articoli 23 e 72 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, nel vietare la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale o impianti non conformi alla normativa tecnica, intendono perseguire la finalità di anticipare la tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, garantendo l’utilizzo unicamente di quei beni conformi ab origine ovvero di quelli preventivamente adeguati alla normativa.
La giurisprudenza in materia (Cassazione penale, sez. III, n. 40590 del 3 maggio 2013) ha affermato come il divieto posto dall’articolo 23 sopra richiamato possa subire “[…] un qualche temperamento in chiave derogatoria laddove la vendita venga effettuata per un esclusivo fine riparatorio della macchina in vista di una futura utilizzazione, una volta ripristinata e messa a norma.”
In particolare, nella pronuncia innanzi richiamata si afferma che sulla base di “[…] un principio di ragionevolezza, non disgiunto da una regola di ordine economico generale […] fermo restando che è vietato l’impiego di macchinari non a norma con la conseguenza che una vendita di prodotti di tal fatta è, di regola, vietata stante la conseguenzialità e normalità dell’impiego della macchina nel ciclo produttivo, nell’ottica del passaggio del prodotto industriale alla fase economica successiva (utilizzo), laddove quest’ultimo passaggio non vi sia (come nel caso dello stazionamento del macchinario presso una ditta specializzata esclusivamente nella riparazione per la messa a norma con compiti ben specificati che inibiscono una utilizzazione successiva mediata tramite il venditore all’origine), non può ritenersi vietata la vendita di un macchinario in quanto avente uno scopo ben circoscritto, senza alcuna previsione di utilizzazione.”
Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che la circolazione di attrezzature di lavoro, di dispositivi di protezione individuale ovvero di impianti non conformi, senza alcuna previsione di utilizzazione, ma con esclusivo e documentato fine demolitorio ovvero riparatorio per la messa a norma, così come la mera esposizione al pubblico, non ricadono nell’ambito di applicazione delle citate disposizioni normative, in considerazione della relativa ratio legis.
Firma Dott.ssa Maria Teresa Palatucci - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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ANNO 2016

Interpello n.19/2016 | Designazione, informazione e formazione addetti al primo soccorso medico

N. 19/2016
Data 25 ottobre 2016
Soggetto Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (ENEA)
Oggetto art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla obbligatorietà della designazione e relativa informazione e formazione degli addetti al primo soccorso medico.
Premessa L’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (ENEA) ha avanzato un quesito in merito alla obbligatorietà o meno in una Unità Produttiva, classificata nel gruppo A, della designazione e relativa informazione e formazione degli addetti al primo soccorso per il datore di lavoro “che abbia mantenuto la Camera di Medicazione ai sensi dell’articolo 30 del DPR 303/56 composta da un Medico Competente e da Infermieri Professionali, questi ultimi in turno durante tutto l’orario di servizio”.
Al riguardo occorre premettere che l’art. 45 del d.lgs. n. 81/2008 per l’individuazione delle caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, dei requisiti del personale addetto e della sua formazione, sentito il medico competente, rimanda al DM 15 luglio 2003, n. 388.
Tale decreto, in maniera differenziata per le aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B e C, individua le attrezzature minime che devono essere garantite da parte del datore di lavoro e fissa gli obiettivi didattici e i contenuti minimi della formazione teorico-pratica per l’attuazione di un primo intervento di soccorso interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso (esterno), affidando tale formazione a personale medico, che può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato per la parte pratica.
Risposta Il datore di lavoro deve assicurare un primo soccorso interno e garantire “il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche” (art. 2, comma 4, DM 388/2003). Qualora il datore di lavoro decida di avvalersi di personale infermieristico, in numero sufficiente ed adeguato e per tutta la durata dell’orario di servizio, non è obbligato alla designazione degli addetti al primo soccorso, prevista dall’art. 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008, in quanto i requisiti formativi e professionali del suddetto personale sono superiori a quelli minimi previsti dal DM 388/2003. Inoltre il datore di lavoro non è tenuto all’aggiornamento del personale infermieristico, come previsto dall’art. 37, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008, considerato l’obbligo di aggiornamento professionale ECM previsto per il personale sanitario, il quale è eccedente gli obiettivi didattici e i contenuti minimi della formazione individuati nell’allegato 3 dello stesso DM 388/2003.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 18/2016 | Corsi base (modulo A, B e C) per RSPP e ASPP formazione a distanza

N. 18/2016
Data 25 ottobre 2016
Soggetto Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC)
Oggetto art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito in merito allo svolgimento dei corsi base (modulo A, B e C) per le figure professionali di RSPP e ASPP con modalità di formazione a distanza.
Premessa Il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) ha avanzato istanza di interpello per sapere se “sia possibile lo svolgimento dei corsi base (modulo A, B e C) per le figure professionali di RSPP e ASPP anche con modalità di formazione a distanza, anche coerentemente alle modifiche recentemente apportate all’art. 98, comma 3, del D.Lgs 81/2008 che ha introdotto la possibilità di svolgere in modalità di formazione a distanza i corsi di aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza”.
Al riguardo va premesso che l’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni”.
Risposta
L’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006 è stato abrogato dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016 entrato in vigore il 3 settembre 2016.
Nel suddetto accordo viene consentito l’utilizzo della modalità e-learning solo per il Modulo A (punto 6.1) secondo i criteri previsti nell’Allegato II.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 17/2016 | Decreto interministeriale 4 marzo 2013 personale soccorso stradale con carri attrezzi

N. 17/2016
Data 25 ottobre 2016
Soggetto CNA
Oggetto art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo all’applicazione del Decreto interministeriale 4 marzo 2013 anche per il personale addetto all’attività di soccorso stradale con carri attrezzi.
Premessa La CNA ha avanzato un quesito in merito alla possibilità di “fondatamente ritenere che il personale addetto alla gestione e alla conduzione dei carri attrezzi, in attività di soccorso stradale, non rientri nel campo di applicazione del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 e quindi non sia obbligato a frequentare il corso di formazione professionale, così come previsto dallo stesso Decreto”.
Al riguardo occorre premettere che il Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 “individua, ai sensi dell’articolo 161, comma 2-bis, del d.lgs. n.81/2008, i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare” (art. 1, comma 1). Le attività lavorative in questione “fanno riferimento alle situazioni esplicitate nei principi per il segnalamento temporaneo di cui all’articolo 2 del disciplinare approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002” (art. 1, comma 2), tra le quali sono espressamente menzionate “anomalie, quali cantieri, incidenti, ostruzioni, degrado, etc., che costituiscono un pericolo per gli utenti (nel seguito del testo con la generica dizione “cantieri” si intende una qualsiasi delle anomalie richiamate)” (art. 2 del disciplinare).
L’art. 3, comma 1, del decreto interministeriale in parola prevede l’obbligo per il datore di lavoro di assicurare che “ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure di cui all’articolo 2” (che sono quelle di apposizione della segnaletica stradale). Il comma 2 dello stesso art. 3 stabilisce che la durata, i contenuti minimi e le modalità della suddetta formazione sono individuati nell’allegato II del decreto medesimo.
Risposta
L’attività di soccorso stradale rientra a pieno titolo tra le attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare di cui al Decreto interministeriale 4 marzo 2013, anche alla luce dell’esplicito richiamo alle situazioni incidentali all’interno del campo di applicazione del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002.
Pertanto, a giudizio della Commissione, i lavoratori che svolgono attività di soccorso stradale con apposizione di segnaletica temporanea nei casi previsti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 rientrano nel campo di applicazione del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n.16/2016 | Rappresentante lavoratori società in cui operino esclusivamente soci lavoratori

N. 16/2016
Data 25 ottobre 2016
Soggetto Regione Marche
Oggetto art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito inerente la necessaria presenza del rappresentante dei lavoratori anche nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori.
Premessa La Regione Marche ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 47, comma 2 del d.lgs. n. 81/2008 che espressamente sancisce che in tutte le aziende, o unità produttive, sia “eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.
In particolare l’istante evidenzia:
1. che in data 13 settembre 2011, a norma dell’articolo 47, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008, è stata sottoscritta la stesura definitiva dell’Accordo nazionale applicativo del d.lgs. n. 81/2008 tra CGIL, CISL e UIL da una parte e CNA -Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle PMI-, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CASARTIGIANI e CLAAI dall’altra;
2. che l’Accordo, per espressa volontà delle parti contraenti, si applica alle imprese aderenti a CNA-Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle PMI, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CASARTIGIANI e CLAAI e/o alle imprese che applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle Parti firmatarie del medesimo Accordo;
3. che le parti firmatarie valutano concordemente che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), ai sensi degli articoli 47 e 48 del d.lgs. n. 81/2008, costituisca la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali del comparto artigiano e si sono accordate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata;
4. che le parti firmatarie concordano sul fatto che la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale venga istituita in tutte le imprese che occupano fino a 15 lavoratori e che nelle imprese che occupano oltre i 15 lavoratori, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale operi qualora non sia stato eletto un rappresentante per la sicurezza aziendale;
5. che, sempre per espressa volontà delle parti, non possano essere né eleggibili né elettori, come Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i soci di società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari.
Per quanto sopra esposto l’istante chiede a questa Commissione un formale parere “in merito alla correttezza dell’interpretazione che porta a concludere come necessaria la presenza del rappresentante dei lavoratori -ovviamente in tali casi territoriali, a causa del divieto di eleggibilità sia attiva che passiva per tali soggetti- anche nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, ovvero, quella che nega tale necessità”.
Considerato che l’art. 47, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva”, questa Commissione ritiene di non doversi esprimere in ordine ai contenuti dell’Accordo citato.
Risposta La Commissione, visti:
a) l’articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, che equipara al “lavoratore” il socio lavoratore di cooperative o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;
b) l’articolo 47, comma 2 del d.lgs. n. 81/2008, che prevede che in “tutte le aziende, o unità produttive” sia eletto o designato il “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”;
ritiene che in tutte le aziende, o unità produttive, comprese quelle all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, qualora “non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4” del medesimo articolo 47 del d.lgs. n. 81/2008 anche in virtù della contrattazione collettiva, le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza debbano essere esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 15/2016 | Applicabilità sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale

N. 15/2016
Data 25 ottobre 2016
Soggetto Regione Lazio
Oggetto art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito in merito all’applicabilità della sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale.
Premessa La Regione Lazio ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito agli obblighi relativi alle visite mediche di sorveglianza sanitaria nei confronti dei medici di continuità assistenziale. In particolare l’istante chiede di sapere “se sussista o meno l’obbligo per gli stessi di sottoporsi alla visita medica di sorveglianza sanitaria”.
Nella richiesta formulata dalla Regione Lazio si afferma che “… Alcuni medici non hanno raccolto l’invito a recarsi a visita sostenendo che la predetta norma non sia applicabile alla fattispecie contrattuale ad essi inerente, asserendo la sola facoltà (e non l’obbligo) da parte degli stessi di beneficiare della sorveglianza sanitaria”.
La sorveglianza sanitaria è normata dall’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008 e gli obblighi dei vari soggetti in merito dagli artt. 18, 20, 21 e 25.
Per valutare la sussistenza dell’applicabilità della normativa inerente la sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale è necessario distinguere fra l’obbligo di sottoporsi (di cui all’art. 20 comma 2, lett. i del d.lgs. n. 81/2008) e la facoltà di beneficiarne (di cui all’art. 21, comma 2, lett. a del medesimo decreto), e chiarire, ai sensi della norma, l’accezione di lavoratore rispetto a quella di lavoratore autonomo.
Il d.lgs. n. 81/2008 all’art. 2, comma 1 lett. a) definisce il lavoratore come “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, …”.
Lo stesso decreto, all’art. 21, individua le disposizioni relative ai “… lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile …”: disposizione codicistica che definisce il lavoratore autonomo come colui che “… si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente …”.
La giurisprudenza ormai consolidata in materia ha evidenziato come l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato, rispetto al rapporto di lavoro autonomo, si ritrova nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, non rilevando, quindi, in sé la tipologia contrattuale, ma le effettive modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.
È pertanto necessario esaminare, ai fini dell’espressione del parere di questa Commissione, le fattispecie concrete per qualificare in maniera chiara la tipologia del rapporto di lavoro. Va considerato che questa Commissione, a norma dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 può dare risposte esclusivamente a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro” e non può, al contrario, esprimersi sulle diverse e specifiche modalità di organizzazione dell’attività adottate dalle singole aziende.
Risposta Come già indicato nell’interpello n. 5/2016, per i medici di continuità assistenziale sussiste l’obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria qualora svolgano la propria attività lavorativa “nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro” rientrando, in tal caso, a pieno titolo nella definizione di lavoratore di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 14/2016 | Oneri delle visite mediche ex art. 41 del d.lgs. n. 81/2008

N. 14/2016
Data 25 ottobre 2016
Soggetto Unione Sindacale di Base (USB)
Oggetto art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito in merito agli oneri delle visite mediche ex art. 41 del d.lgs. n. 81/2008.
Premessa L’Unione Sindacale di Base (USB) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti quesiti:
1. “su quale soggetto devono ricadere gli oneri economici inerenti il trasporto dei lavoratori, con mezzo privato o pubblico, nel percorso, quando non può essere coperto a piedi, dalla casa di cura indicata dal Medico Competente per espletare gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche previste dall’art. 41, comma 4, primo periodo, complementari alle visite mediche periodiche previste dalla normativa in oggetto, al luogo ove abitualmente svolgono la proprio attività lavorativa”;
2. “se il tempo impiegato dal lavoratore per spostarsi dalla casa di cura indicata dal medico competente … al luogo nel quale lo stesso lavoratore esplica abitualmente l’attività lavorativa deve essere considerato orario di lavoro”.
Al riguardo va premesso che l’art. 18, comma 1, lettera g) del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce un obbligo in capo al datore di lavoro e al dirigente di “inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria…”.
Il comma 1, lettera bb) del medesimo art. 18 prevede che il datore di lavoro vigili “affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”.
L’art. 41, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. …”.
Infine l’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 prevede che “Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”.
Risposta I costi relativi agli accertamenti sanitari non possono comportare oneri economici per il lavoratore (compresi i costi connessi con eventuali spostamenti che siano necessari) ed il tempo impiegato per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, compreso lo spostamento, deve essere considerato orario di lavoro (vedi al riguardo anche interpello sicurezza n. 18/2014).
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 13/2016 | Costo per la sicurezza utilizzo piattaforma elevabile mobile in sostituzione ponteggio fisso

N. 13/2016
Data 25 ottobre 2016
Soggetto Regione Toscana
Oggetto art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla possibilità di considerare come costo per la sicurezza l’utilizzo di una piattaforma elevabile mobile in sostituzione di un ponteggio fisso.
Premessa La Regione Toscana ha avanzato un quesito in merito alla possibilità di considerare fra i costi per la sicurezza una piattaforma aerea su carro impiegata al posto di un ponteggio metallico fisso perché tale soluzione nel caso specifico appare migliorativa delle condizioni di sicurezza per la esecuzione dei lavori previsti.
Al riguardo occorre premettere che la Piattaforma di Lavoro Elevabile (di seguito PLE) non è fra gli apprestamenti previsti nell’elenco di cui all’allegato XV.1 del d.lgs. n. 81/2008.
Risposta L’allegato XV punto 4.1 lett. b), prevede che la stima dei costi contenga anche le misure preventive e protettive previste nel PSC per lavori interferenti. Tali misure comprendono, tra l’altro, le attrezzature di lavoro, definite al punto 1.1.1 lett. d) come qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro ed elencate in modo non esaustivo nell’allegato XV.1 e comprendenti: le gru, autogrù, argani, elevatori ecc.
Si ritiene pertanto che la PLE sia da inserire nella stima dei costi per la sicurezza nel caso in cui il coordinatore la ritenga misura preventiva e protettiva per lavori interferenti.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 12/2016 | Applicazione art. 109 (recinzione di cantiere) del D.Lgs. 81/08 nel caso di cantieri stradali

N. 12/2016
Data 25 ottobre 2016
Soggetto Regione Toscana
Oggetto art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla applicazione dell’art. 109 (recinzione di cantiere) del D.Lgs. 81/08 nel caso di cantieri stradali.
Premessa La Regione Toscana ha avanzato un quesito in merito all’applicazione dell’art. 109 del d.lgs. n. 81/2008 ed in particolare se la segnaletica e delimitazione di cantiere prevista dal Codice della Strada e definita dal Decreto ministeriale 10 luglio 2002 possa essere intesa anche come recinzione di cantiere ai sensi dell’art. 109 del d.lgs. n. 81/2008”.
Al riguardo occorre premettere che nel caso di cantiere stradale spesso la recinzione di cantiere, oltre ad avere la funzione di cui all’art. 109, cioè di impedimento all’accesso di estranei, ha anche la funzione di misura di sicurezza per i lavoratori che operano all’interno del cantiere.
Risposta La segnaletica e delimitazione di cantiere previste dal Codice della Strada hanno le funzioni espressamente ivi previste e sono cosa diversa dalla recinzione di cui all’art. 109 del d.lgs. n. 81/2008. Tuttavia, ove la delimitazione di cui sopra abbia le caratteristiche di “impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni”, la stessa deve considerarsi idonea anche ai fini del sopracitato art. 109 del d.lgs. n. 81/2008.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 11/2016 | Valutazione dei rischi ambientali e sicurezza personale navigante delle compagnie aeree

N. 11/2016
Data 25 ottobre 2016
Soggetto UILTRASPORTI
Oggetto art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito  relativo alla valutazione dei rischi ambientali e sicurezza del posto di lavoro del personale navigante delle compagnie aeree.
Premessa La  UILTRASPORTI  ha  avanzato  istanza  di  interpello  per  conoscere  il  parere  di  questa Commissione relativamente alla sussistenza dell’obbligo, in capo al datore di lavoro, di  considerare, nell’ambito della valutazione dei rischi, anche i rischi legati alla situazione  ambientale (soprattutto nei paesi esteri) per il personale navigante delle compagnie aeree. In  particolare, l’istante chiede di sapere:
“… se nell’obbligo giuridico in capo al datore di lavoro  della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza con la conseguente elaborazione  del documento di valutazione dei rischi (DVR), così come disciplinato dagli artt. 15, 17 e 28 del  D.Lgs. n. 81/2008 sia ricompresa anche la valutazione della situazione ambientale e di sicurezza  intesa anche come security, in particolare in paesi esteri ma non solo, legata a titolo  esemplificativo ma non esaustivo ad eventi di natura geo politica, atti criminali di terzi,  belligeranza e più in generale di tutti quei fattori potenzialmente pericolosi per l’integrità  psicofisica dagli equipaggi nei luoghi (tipicamente aeroporti, alberghi, percorso da e per gli  stessi e loro immediate vicinanze) dove il personale navigante si trovi ad operare/alloggiare  quando comandati in servizio”.
Al riguardo va premesso che, al fine di assicurare la tutela della salute e della sicurezza come  fondamentali diritti dell'individuo, l’art. 2087 del codice civile fa obbligo al datore di lavoro  di “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, le  esperienze e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, principio ribadito nell’art. 18, comma 1, lett. z), del d.lgs. n. 81/2008.
In particolare, l’art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 prevede, per il datore di lavoro,  l’obbligodi valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli  riguardanti gruppi di lavoratori  esposti  a  rischi  particolari  ed  adottare, conseguentemente,  le  misure  di  prevenzione  e protezione che reputi idonee allo scopo.
Risposta
Sulla base di quanto espresso in premessa, la Commissione ritiene che il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle  caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo  esemplificativo, i cosiddetti «rischi generici aggravati», legati alla situazione geopolitica del  Paese (es. guerre civili, attentati, ecc.) e alle condizioni sanitarie del contesto geografico di  riferimento non considerati astrattamente, ma che abbiano la ragionevole e concreta possibilità di  manifestarsi in correlazione all’attività lavorativa svolta.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 10/2016 | Normativa amianto negli edifici Legge 27 marzo 1992 n. 257 e DM 6 settembre 1994

N. 10/2016
Data 12 maggio 2016
Soggetto Confindustria
Oggetto art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo all’ambito di applicazione della normativa in tema di gestione dell’amianto negli edifici, con riferimento alla Legge 27 marzo 1992 n. 257 ed al DM 6 settembre 1994
Premessa Confindustria ha avanzato istanza di interpello per sapere se gli impianti tecnici produttivi, strettamente correlati all’attività imprenditoriale e funzionali al ciclo di produzione delle attività ivi esercite, rientrino nella definizione di “impianti tecnici in opera all’interno ed all’esterno degli edifici” di cui al DM 6 settembre 1994. In particolare l’istante evidenzia che la circolare ministeriale n. 7 del 12 aprile 1995, emanata in risposta a dei quesiti pervenuti al Ministero della salute, precisa che “la normativa contenuta nel decreto ministeriale 6 settembre 1994, oltre che alle strutture edilizie con tipologia definita nella premessa del decreto medesimo, si applica anche agli impianti tecnici sia in opera all'interno di edifici che all'esterno, nei quali l'amianto utilizzato per la coibentazione di componenti dell'impianto stesso o nei quali comunque sono presenti componenti contenenti amianto”.
Al riguardo va premesso che la legge n. 257/1992 che dispone la cessazione dell’impiego dell’amianto disciplina - direttamente ed attraverso il rinvio ad un apposito decreto ministeriale attuativo - gli interventi relativi agli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile. La citata normativa rimanda ad un successivo decreto del Ministro della Sanità, la regolamentazione degli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonché alla pianificazione e alla programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio e le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione. Il decreto attuativo emanato nel 1994 - DM 6 settembre 1994 - definisce in via preliminare il proprio ambito applicativo, prevedendo in proposito che “la presente normativa si applica a strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto dai quali può derivare una esposizione a fibre aerodisperse”. A maggior chiarimento, lo stesso decreto precisa opportunamente che “sono pertanto esclusi da tale normativa gli edifici industriali in cui la contaminazione proviene dalla lavorazione dell'amianto o di prodotti che lo contengono (quindi siti industriali dismessi o quelli nei quali è stata effettuata riconversione produttiva) e le altre situazioni in cui l'eventuale inquinamento da amianto e determinato dalla presenza di locali adibiti a stoccaggio di materie prime o manufatti o dalla presenza di depositi di rifiuti” e la successiva circolare ministeriale n. 7 del 12 aprile 1995 che “la normativa contenuta nel decreto ministeriale 6 settembre 1994, oltre che alle strutture edilizie con tipologia definita nella premessa del decreto medesimo, si applica anche agli impianti tecnici sia in opera all'interno di edifici che all'esterno, nei quali l'amianto utilizzato per la coibentazione di componenti dell'impianto stesso o nei quali comunque sono presenti componenti contenenti amianto”.
Risposta La legge n. 257/1992 e le relative precisazioni amministrative, ivi compreso il riferimento agli “impianti tecnici in opera all'interno che all’esterno” è diretta ai soli edifici, ed è da intendersi riservata ai soli impianti posti a servizio dell’edificio (ad es. impianti termici, idrici, elettrici).
Pertanto, atteso che in ogni caso si vuole garantire la salubrità dell’ambiente e la salute dei lavoratori, la Commissione ritiene che eventuali materiali contenenti amianto debbano essere gestiti:
- mediante l’applicazione delle disposizioni del DM 6 settembre 1994 da parte del proprietario/conduttore e del d.lgs. n. 81/2008 da parte del datore di lavoro che opera nell’immobile, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti funzionali all’immobile;
- attraverso le previsioni normative del d.lgs. n. 81/2008 a cura del Datore di Lavoro, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti produttivi strettamente correlati all’attività imprenditoriale e per questo non funzionali all’esercizio dell’immobile.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 9/2016 | Valutazione dei rischi da agenti chimici presenti sul luogo di lavoro

N. 9/2016
Data 12 maggio 2016
Soggetto Utilitalia
Oggetto art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla valutazione dei rischi da agenti chimici presenti sul luogo di lavoro.
Premessa Utilitalia ha avanzato istanza di interpello in merito alla “valutazione dei rischi da agenti chimici presenti sul luogo di lavoro”. In particolare l’istante chiede di sapere se, premesso che nei “luoghi di lavoro ubicati all’interno di siti contaminati, il datore di lavoro deve individuare tutti i pericoli e valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti a qualsiasi titolo nel sito contaminato e non impiegati nelle attività dirette di bonifica, includendo anche pericoli e rischi derivanti dalla contaminazione stessa del sito, il datore di lavoro possa utilizzare il metodo indicato nel Manuale operativo pubblicato dall’lnail “Il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati” ai fini della valutazione e della gestione dei rischi da agenti chimici pericolosi presenti a qualsiasi titolo nei siti contaminati e non impiegati in dirette attività di bonifica”.
Al riguardo va premesso che l’art. 2, co 1, lett. q), del d.lgs. n. 81/2008 definisce la valutazione dei rischi come “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protesone e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.
L’art. 28, co 1, del decreto in parola stabilisce l’obbligo che la valutazione dei rischi debba riguardare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”.
L’art. 28, co. 2, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008 impone al datore di lavoro di indicare nel documento redatto a seguito della valutazione di cui all’art. 17, co 1, lett. a) del citato decreto, le “misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati”.
Risposta Il manuale operativo “il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati” redatto dall’Inail nel 2014 propone una procedura utile per la valutazione e gestione del rischio chimico ponendo essenzialmente l’attenzione sugli aspetti legati alla salute, fermo restando l’obbligo di valutazione del rischio per la sicurezza. Atteso che la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, la Commissione ritiene che l’utilizzo del manuale sopra indicato possa costituire un valido riferimento per la relativa valutazione dei rischi in tale tipologia di siti e soddisfi la previsione normativa.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 8/2016 | Interpretazione obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008

N. 8/2016
Data 12 maggio 2016
Soggetto Fondazione Rubes Triva
Oggetto art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla corretta interpretazione all’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008.
Premessa Utilitalia, per il tramite della Fondazione Rubes Triva, ha avanzato istanza di interpello in merito alla “corretta interpretazione all’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008”. In particolare l’istante chiede di sapere “nei casi di distacco del personale dalla società capogruppo a società controllate, o viceversa, su quale delle due società, distaccante ovvero distaccataria, sorge l’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 D.Lgs 81/2008 e di tutti i procedimenti ad essa connessi e/o collegati”.
Al riguardo va premesso che l’art. 3, co. 6, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. [...]”.
L’art. 30 del d.lgs. n. 276/2003 prevede che “l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”.
Risposta In caso di distacco dei lavoratori gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione (distaccatario).
Sulla base della normativa indicata in premessa, sul primo grava l’obbligo di “informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”.
Al secondo (distaccatario) spetta invece l’onere, a norma del medesimo articolo, di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 7/2016 | Modalità obblighi in capo al DL ai sensi dell’art. 100, co 6-bis, del d.lgs. n. 81/2008

N. 7/2016
Data 12 maggio 2016
Soggetto Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza
Oggetto art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alle modalità con le quali assicurare l’attuazione degli obblighi in capo al datore di lavoro ai sensi dell’art. 100, co 6-bis, del d.lgs. n. 81/2008.
Premessa La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori) ha avanzato istanza di interpello in merito alle “modalità con le quali assicurare l’attuazione degli obblighi in capo al datore di lavoro ai sensi dell’art. 100, co 6-bis, del d.lgs. n. 81/2008”. In particolare l’istante chiede di sapere in che modo il committente ovvero il responsabile dei lavori “possono assicurare che il datore di lavoro dell’impresa affidataria abbia provveduto a formare adeguatamente: il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 97 del d.lgs. n. 81/2008”.
Al riguardo va premesso che l’art. 100, co 6-bis, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97 comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l’articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo”.
L’art. 97, co 3-ter, del d.lgs. n. 81/2008 prevede “per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione”.
L’art. 90, co 9, del d.lgs. n. 81/2008 obbliga il committente o il responsabile dei lavori ad effettuare la verifica tecnico professionale delle imprese (affidatarie ed esecutrici) e dei lavoratori autonomi secondo le modalità stabilite all’allegato XVII del medesimo decreto.
Risposta In relazione alla verifica dell’obbligo di cui all’art. 97, co 3-ter, del decreto in parola, occorre evidenziare che il legislatore non ha stabilito il livello di formazione minima degli addetti all’attuazione del citato art. 97. Pertanto si ritiene che il committente o il responsabile dei lavori, acquisendo attraverso la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese (allegato XVII d.lgs. n. 81/2008) “il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97", dovrà verificarne l’avvenuta specifica formazione con le modalità che riterrà più opportune, anche attraverso la richiesta di eventuali attestati di formazione o mediante autocertificazione del datore di lavoro dell’impresa affidataria.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 6/2016 | Riposo giornaliero minimo personale mobile nell’arco di 24 ore D.Lgs. n. 66/2003

N. 6/2016
Data 12 maggio 2016
Soggetto OR.S.A.
Oggetto art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo al riposo giornaliero minimo da garantire al personale mobile nell’arco di 24 ore secondo le disposizioni del d.lgs. n. 66/2003.
Premessa L’Organizzazione Sindacati Autonomi e di base (OR.S.A.), ha avanzato istanza di interpello in merito ai seguenti quesiti:
1. può il datore di lavoro, in deroga alle disposizioni del d.lgs. n. 66/2003, predisporre servizi per il personale mobile personale che svolge attività connesse con la sicurezza) che comprendano due distinte prestazioni lavorative intervallate con RFR (riposo fuori residenza) senza la garanzia delle 11 ore di riposo giornaliero minimo previsto a partire dall’inizio della prestazione e con una quantità di lavoro superiore alle 13 ore in un arco temporale di 24 ore?
2. può altresì predisporre i servizi in parola senza una specifica valutazione del rischio?
Al riguardo va premesso che l’art. 28, co 1, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di valutare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestatone di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo”.
Risposta Preliminarmente si fa presente che la Commissione si esprime su quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro e pertanto non ritiene di potersi esprimere in merito a questioni riguardanti l’interpello di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 124/2004. 
In riferimento al secondo quesito, premesso che la Commissione non può esprimersi in quanto lo stesso non è di carattere generale poiché correlato ad una specifica situazione organizzativa, ritiene tuttavia opportuno confermare il principio generale per il quale la valutazione dei rischi non può non tener conto degli aspetti connessi all’organizzazione del lavoro.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 5/2016 | Applicazione D.Lgs. n. 81/2008 agli studi associati degli infermieri

N. 5/2016
Data 12 maggio 2016
Soggetto Federazione Nazionale dei collegi degli infermieri professionali assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia
Oggetto art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo all’applicazione del d.lgs. n. 81/2008 agli studi associati degli infermieri.
Premessa La Federazione Nazionale dei Collegi degli Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari e Vigilatrici d’infanzia (IP.AS.VI.) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all’applicabilità del d.lgs. n. 81/2008 agli studi professionali infermieristici, in particolare chiedendo “se:
1. gli infermieri associati rientrano nella definizione di “lavoratore”;
2. gli studi professionali a cui gli infermieri sono associati sono considerati “datori di lavoro”;
3. agli infermieri è applicabile l’art. 21 del decreto in parola;
4. gli infermieri che prestano la loro attività in strutture esterne (RSA e case di cura) e queste strutture esterne sono datori di lavoro rientrano nel campo di applicazione dell’art. 26;
5. se tale articolo 26 è fuori causa quando è diretto il rapporto fra lo studio associato e il cliente”.
Al riguardo la Commissione rileva, preliminarmente, che la materia di cui trattasi è oggi disciplinata dall’art. 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183, che ha profondamente novellato la previgente disciplina - costituita dalla L. 23 novembre 1939 n. 1815 - eliminando lo storico divieto di costituire società per l’esercizio delle professioni c.d. “ordinistiche” e prevedendo la possibilità di ricorrere ai modelli societari di cui ai Titoli V e VI del Libro V del codice civile.
La forma organizzativa dell’associazione professionale (c.d. “studio associato”) disciplinato dalla L. n. 1815/1939 è, invero, sopravvissuta alla riforma, essendo espressamente fatta salva dall’articolo 10 succitato: ne deriva, pertanto, che oggi è ancora possibile esercitare tali professioni nella forma di “studio associato” costituito sotto la vigenza della L. n. 1815/1939.
La Commissione ricorda, poi, che l’articolo 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008 definisce come “lavoratore” la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile...”.
La successiva lettera b), del medesimo articolo 2, definisce il “datore di lavoro” come il “soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo”.
Va considerato, inoltre, che il successivo articolo 3, comma 11, del d.lgs. n. 81/2008 limita l’applicazione delle disposizioni in tema di sicurezza per i “lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civile” ai soli artt. 21 e 26 del decreto medesimo.
L’art. 21 individua, in particolare, i doveri a cui è tenuto il lavoratore autonomo che compie opere o servizi nell’ambito di un contratto d’opera professionale, mentre il successivo articolo 26 pone in capo al datore di lavoro committente specifici obblighi di coordinamento nella gestione dei rischi interferenti “... in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi...”.
Va premesso, inoltre, che sulla base del dettato dell’articolo 299 del d.lgs. n. 81/2008, nell’ambito della normativa di salute e sicurezza sul lavoro, le posizioni di garanzia dei soggetti in possesso di poteri direttivi devono essere ricercate sulla base del loro effettivo esercizio di fatto.
Va considerato, infine, che questa Commissione, a norma dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 può dare risposte esclusivamente a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro” e non può, al contrario, esprimersi sulle diverse e specifiche modalità di organizzazione dell’attività adottate dalle singole forme associative tra professionisti.
Risposta Gli infermieri associati devono essere considerati “lavoratori”, come definiti all’art. 2, co 1 lett. a) del decreto in parola, qualora svolgano la propria attività professionale “nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato”, oppure prestino la propria attività per conto di una società, un’associazione o un ente in qualità di soci lavoratori fermo restando il rispetto della normativa giuslavoristica.
Al contrario, gli infermieri associati dovranno essere considerati assoggettati alla disciplina dettata dall’articolo 21 del d.lgs. n. 81/2008, qualora gli stessi prestino la propria attività in autonomia e “senza vincolo di subordinazione” nei confronti del committente o dell’associazione.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 4/2016 | Formazione specifica dei lavoratori

N. 4/2016
Data 21 marzo 2016
Soggetto Assobiomedica
Oggetto art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito sulla formazione specifica dei lavoratori
Premessa La Assobiomedica ha avanzato istanza di interpello in merito alla formazione specifica dei lavoratori. In particolare l’istante chiede di sapere se sia possibile per le aziende "erogare ai lavoratori la formazione specifica in modalità e-learning o comunque tramite strumenti tecnologici che consentano l'interazione - seppure a distanza - tra docenti e discenti".
Al riguardo va premesso che l’Accordo Stato-Regioni n. 221/CSR del 21 dicembre 2011, disciplina “ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs.9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni, la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08”.
Il punto 3 dell’accordo in parola prevede la possibilità di erogare, nei casi ivi previsti, la formazione in modalità e-learning sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all’Allegato 1.
Risposta L’articolo 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, prevede che “il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai [...] rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”.
L’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, citato in premessa, stabilisce chiaramente al punto 3 che "sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all’Allegato l l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per la formazione generale per i lavoratori; [...]" Pertanto la formazione specifica dei lavoratori non può essere erogata in modalità e-learning salvo nel caso di "progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento del presente accordo, che prevedano l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti".
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 3/2016 | Applicazione Art. 28, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008

N. 3/2016
Data 21 marzo 2016
Soggetto Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza
Oggetto art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo all'applicazione dell’art. 28, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008
Premessa La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori) ha avanzato istanza di interpello in merito alle "modalità con cui deve essere redatto il Piano Operativo di Sicurezza per imprese di nuova costituzione, alla luce di quanto previsto dall'art. 28 comma 3-bis del d.lgs. n. 81/2008 che prevede che per tali imprese il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività". In particolare l’istante chiede di sapere se “il principio enunciato dal sopracitato art. 28, comma 3-bis del d.lgs. n. 81/2008 circa la possibilità di posticipare la redazione del DVR, sia applicabile anche al POS”.
Al riguardo va premesso che l’art. 28, co 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che "in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza".
L’art. 89, co 1, lett. h), del d.lgs. n. 81/2008 definisce il “piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV”.
Risposta Il principio enunciato dall’art. 28, comma 3-bis del d.lgs. n. 81/2008, circa la possibilità di redigere il DVR entro 90 giorni dall’inizio della nuova attività, non è applicabile al POS sia perchè non espressamente previsto dalla legge sia perché la sua mancata redazione, prima dell’inizio dei lavori, impedirebbe al coordinatore per l’esecuzione di verificare “l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo [...]” (art. 92, co 1, lett. b), d.lgs. n. 81/2008), obbligo sanzionato penalmente.
E opportuno evidenziare che, in caso di costituzione di nuova impresa, l’art. 28, comma 3-bis del d.lgs. n. 81/2008, anche se consente l’elaborazione del DVR entro 90 giorni dall’inizio della nuova attività, obbliga il datore di lavoro ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi e a dare “immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al co. 2, lett. b), c), d), e), f) e al comma 3” e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 2/2016 | Primo soccorso in ambito ferroviario

N. 2/2016
Data 21 marzo 2016
Soggetto Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
Oggetto art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta in merito al primo soccorso in ambito ferroviario
Premessa La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha posto un quesito per avere chiarimenti interpretativi in ordine al decreto ministeriale 24 gennaio 2011, n. 19 “Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”
Il sopra citato DM del 24 gennaio 2011 stabilisce che "ai sensi dell'articolo 2 del decreto n. 388 del 2003, il datore di lavoro che impiega proprio personale nelle attività lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 2 provvede a fornire ai lavoratori le dotazioni di cui all'articolo 5. I gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie, coordinandosi fra loro e con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono procedure operative per attuare uno specifico piano di intervento che preveda per ciascun punto della rete ferroviaria le modalità più efficaci al fine di garantire un soccorso qualificato nei tempi più rapidi possibili anche per il trasporto degli infortunati".
La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome rappresenta che “le modifiche recentemente intervenute nella organizzazione del lavoro in ambito ferroviario prevedono a bordo treno la presenza di un solo operatore in grado di condurre il treno (anche in condizioni di emergenza). A seguito di sollecitazioni pervenute da parte di Rappresentanti di lavoratori per la sicurezza e Organizzazioni sindacali, è stata manifestata la criticità secondo cui, l'assetto organizzativo assunto dagli enti gestori del trasporto ferroviario potrebbe incidere negativamente sulla tempestività dell’intervento di primo soccorso in caso di malore del macchinista.
Il quesito posto è, dunque, il seguente: “l’obbligo di portare il soccorso qualificato nel più breve tempo possibile va inteso considerando come non in discussione il modello organizzativo scelto dall'azienda (es. agente unico) o può invece rimettere in discussione le scelte aziendali di organizzazione del lavoro se le stesse determinano, o possono comunque determinare, tempi di intervento molto più lunghi e certamente superiori a quelli previsti dal comunicato n. 87 della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al DPR 27/3/1992? ”.
Al riguardo si evidenzia che:
a. questa Commissione, a norma dell’art. 12, co 1, del d.lgs. n. 81/2008 può dare risposte esclusivamente a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro” e non può, al contrario, esprimersi sulle modalità specifiche e puntuali mediante le quali tale normativa viene applicata;
b. l’art. 15, co 1, lett. b), del d.lgs. n. 81/2008 prevede, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori anche “la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
c. l’art. 18, co 1, lett. z), del d.lgs. n. 81/2008 tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente prevede anche quello di “aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione”;
d. l’art. 29, co 3, del d.lgs. n. 81/2008 sancisce che “la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità";
e. nel caso di specie, relativo alle misure di primo soccorso da adottarsi a bordo treno, l’art. 45, co 3, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che "le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni" devono essere definite "con appositi decreti ministeriali", acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
f. in attuazione di tale articolo è stato emanato il d.m. 24 gennaio 2011, n. 19 le cui finalità, esplicitate nell’art. 1 del medesimo decreto, sono quelle di definire “le modalità di applicazione del decreto n. 388 del 2003, da parte delle aziende o unità produttive che svolgono attività di trasporto ferroviario ovvero la cui attività è comunque svolta in ambito ferroviario”;
g. l’art. 4 del d.m. n. 19/2011, titolato “organizzazione di pronto soccorso” impone ai “gestori delle infrastrutture” e alle “imprese ferroviarie”, coordinandosi fra loro e con i servizi pubblici di pronto soccorso di predisporre “procedure operative per attuare uno specifico piano di intervento che premia per ciascun punto della rete ferroviaria le modalità più efficaci al fine di garantire un soccorso qualificato nei tempi più rapidi possibili anche per il trasporto degli infortunati”;
h. il punto B del Comunicato n. 87 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, allegato al d.p.r. 27 marzo 1992, titolato “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza” prevede che “il soccorso sanitario primario dovrà estrinsecarsi in un periodo di tempo non superiore agli 8 minuti per gli interventi in area urbana e di 20 minuti per le zone extra-urbane (salvo particolari situazioni di complessità orografica)”.
Risposta Fermo restando che il modello organizzativo è una scelta libera del datore di lavoro, l’obbligo di portare il soccorso qualificato nel più breve tempo possibile per ciascun punto della rete ferroviaria va inteso comprendendo anche possibili modifiche al modello organizzativo scelto dall’azienda se lo stesso determina, o può comunque determinare, tempi di intervento più lunghi o modalità meno efficaci per garantire il soccorso qualificato ai lavoratori interessati e il trasporto degli infortunati.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 1/2016 | Art. 90, commi 9 e 10 del D.Lgs. 81/2008 DURC

N. 1/2016
Data 21 marzo 2016
Soggetto Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Oggetto art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito in merito all'art. 90, commi 9 e 10 del d.lgs. n. 81/2008.
Premessa Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito "alla corretta interpretazione da dare ai commi 9 e 10 dell'art. 90 del decreto legislativo 9/04/2008 n. 81, in tema di obblighi del committente o del responsabile dei lavori e dell’estensione della previsione che tratta dell'assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi". In particolare l’istante chiede di sapere:
1. l'esatto significato della dizione “in assenza del documento unico di regolarità contributiva” ivi contenuta e, nello specifico, se la presenza di un DURC irregolare nel senso indicato equivalga ad assenza del DURC e, quindi, se i lavori possano svolgersi senza che gli uffici comunali abbiano acquisito un DURC regolare delle imprese o dei lavoratori autonomi;
2. se sia ammissibile in tale ipotesi la sospensione del titolo abilitativo da parte delle amministrazioni concedenti che - nell'ambito dei compiti di autonoma richiesta del DURC introdotte con le normative di semplificazione amministrativa - al momento della ricezione del DURC irregolare provvedono a notificare al committente l’irregolarità, sospendendo l'efficacia del titolo abilitativo. Occorrerebbe, cioè, meglio chiarire quanto indicato all’art. 90, comma 10, secondo periodo, d.lgs. n. 81/2008 (“L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all’amministrazione concedente”), che specifica una particolare ed univoca casistica applicativa della norma che si sostanzia in un accertamento connesso con sopralluogo dell’organo di vigilanza” in cantiere e quindi con il riscontro della “assenza del DURC”.
Al riguardo va premesso che l’art. 90, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
b) [...]
c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b)”.
Il successivo comma 10 prevede che "in assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 [...] oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l’inadempienza all'amministrazione concedenti".
L’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 stabilisce che “in attuazione dei principi stabiliti dall''articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, [...], le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge”.
Risposta In merito al primo quesito l’art. 90, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce l’obbligo per il committente o per il responsabile dei lavori della verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, la suddetta verifica può essere effettuata attraverso la presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del:
-> certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
-> documento unico di regolarità contributiva;
-> autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII.
Ciò posto, come meglio specificato nella recente normativa che disciplina il cosiddetto DURC on-line (DM 30/01/2015), si evidenzia che per “assenza del documento unico di regolarità contributiva (DURC)” deve intendersi il mancato rilascio, tramite la procedura on-line, dello stesso.
In altri termini se non può essere attestata la regolarità dei versamenti contributivi non viene rilasciato un “DURC irregolare” non solo perché non è previsto dal sistema di cui al DM in parola ma perché, ontologicamente, il DURC è solo regolare. Non a caso l’art. 2, co 2 e l’art. 7 del DM 30/01/2015 fanno riferimento ad un documento generato solo dopo l’esito positivo della verifica che attesta la regolare posizione del soggetto tenuto ad effettuare i versamenti contributivi, mentre in caso di "assenza di regolarità" nell’art. 4 del citato decreto è prevista la procedura per la regolarizzazione, all’esito (positivo) della quale è possibile ottenere il rilascio del DURC.
Ne consegue che il DURC, essendo un certificato che attesta contestualmente la regolarità contributiva di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali INPS, INAIL e Cassa Edile, verificati sulla base delle rispettive normative di riferimento, non può essere emesso in caso di irregolarità.
Al riguardo si fa presente che mentre nell’ambito dei lavori privati, come previsto dall’art. 90, co 9, lett. a) e b), del d.lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori deve chiedere il DURC alle imprese e lavoratori autonomi ai fini della verifica dell’idoneità tecnico-professionale, al contrario, nell’ambito degli appalti di lavori pubblici, la stazione appaltante è tenuta ad acquisire d’ufficio il DURC, sia in forza dell’art. 16 bis, co 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sia in forza dell’art. 44 bis del D.P.R. n. 445/2000 in base al quale "le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'art. 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore" (vedi Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12/2012).
Occorre evidenziare che, nell'ambito dei lavori privati dell'edilizia, il committente o il responsabile dei lavori non dovrà più trasmettere il DURC all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori, come previsto dall’art. 14, co 6-bis del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito con la Legge n. 35 del 4 aprile 2012.
In merito al secondo quesito la Commissione ritiene che l’amministrazione concedente sospenda l’efficacia del titolo abilitativo in assenza del DURC, sia nel caso di inadempienze comunicate dall’organo di vigilanza, sia nel caso di inadempienze accertate direttamente dall’amministrazione concedente stessa.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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ANNO 2015

Interpello n. 16/2015 | Figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi

N. 16/2015
Data 29 dicembre 2015
Soggetto Associazione Nazionale Costruttori Edili
Oggetto art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito in merito alla corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell'art. 136 del Testo Unico, e in particolare ai compiti ad esso assegnati e ai requisiti di formazione, anche in confronto con quelli ricadenti sul preposto ex articolo 2 comma 1, lettera e).
Premessa L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito “alla corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell'art. 136 del Testo Unico, e in particolare ai compiti ad esso assegnati e ai requisiti di formazione. anche in confronto con quelli ricadenti sul preposto ex articolo 2 comma 1. lettera e)”.
Al riguardo va premesso che l’art. 2, co. 1, lett. e), del d.lgs. n. 81/2008 definisce preposto “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici efimzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce attuazione delle direttive ricevute. controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando unfunzionale potere di iniziativa”.
L’art. 19 del decreto in parola declina gli obblighi del preposto.
L’art. 136, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati. smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto. a regola d'arte e conformemente al PLM. U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste”.
Risposta L’individuazione della figura del preposto, ai sensi dell’art. 2. co. 1, lett. e), d.lgs. n. 81/2008, non è obbligatoria in azienda ma è una scelta del datore di lavoro in base all’organizzazione ed alla complessità della sua azienda. Il preposto è un soggetto dotato di un potere gerarchico e funzionale, sia pure limitato, e di adeguate competenze professionali al quale il datore di lavoro fa ricorso in genere allorquando non può personalmente sovraintendere alla attività lavorativa e controllare l’attuazione delle direttive da lui impartite. Lo stesso preposto è destinatario ope legis dello svolgimento delle funzioni esplicitate nell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008.
Pertanto mentre la necessità di ricorrere all’individuazione di uno o più preposti, ai sensi dell’art. 2, co 1, lett. e) del d.lgs. n. 81/2008, è strettamente correlata all’organizzazione aziendale che, facoltativamente, ogni datore di lavoro si è data, esistono alcuni casi particolari (come ad esempio per il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali, lavori di demolizione, montaggio e smontaggio dei ponteggi, ecc.), in cui il legislatore richiede specificatamente che i lavori siano effettuati sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto e gerarchicamente sovraordinato ai lavoratori che effettuano tali attività, che ovviamente può essere lo stesso datore di lavoro purché abbia seguito gli appositi corsi di formazione.
Da ciò discende che il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi deve partecipare, oltre ai corsi di formazione o aggiornamento disciplinati dall’Allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008, anche al corso di formazione previsto dall’art. 37, co. 7, del d.lgs. n. 81/2008.
Si pone in evidenza, inoltre, che il d.lgs. n. 81/2008 prevede la presenza di un preposto anche nell’ambito di altre attività ritenute pericolose quali quella relativa alla costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone nei cantieri temporanei o mobili per le quali è ugualmente richiesta la diretta sorveglianza di un preposto (art. 149, co. 2, d.lgs. n. 81/2008) così come per i lavori di demolizione negli stessi cantieri edili che devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti (art. 151 d.lgs. n. 81/2008).
Per tali figure non è prevista dal decreto alcuna formazione specifica aggiuntiva rispetto a quella di cui all’articolo 37, comma 7 del d.lgs. n. 81 del 2008, nell’ambito della quale dovranno. pertanto, essere trattati i rischi e le misure concernenti tali attività.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 15/2015 | Aggiornamento del RSPP punto 2. 6 Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006

N. 15/2015
Data 29 dicembre 2015
Soggetto Regione Marche
Oggetto art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito in merito all'aggiornamento del RSPP di cui al punto 2. 6 dell 'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006.
Premessa La Regione Marche ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito “all aggiornamento del RSPP di cui al punto 2.6 dell 'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006”. In particolare l’istante chiede di sapere “se, relativamente ai corsi di aggiornamento per RSPP nel caso di riconoscimento di crediti professionali e formativi pregressi di cui al punto 2.6 dell 'Accordo Stato-Regioni del 26/oU2006. la mancata frequenza entro il 14/02/2008 di almeno il 20% delle ore previste dal percorso di aggiornamento per uno specifico macrosettore, ma con completamento nel quadriennio successivo dell intero percorso formativo previsto (compreso il recupero delle ore non effettuate nel primo anno di aggiornamento), implichi l'annullamento del percorso formativo globale o costituisca unicamente una impossibilità temporanea ad esercitare lafunzione di RSPP per il solo periodo di inadempienza”.
Al riguardo va premesso che l’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 prevede che “[...]. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica  dell 'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione [...]. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.37 del 14 Febbraio 2006, e successive modificazioni".
L’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 disciplina i corsi di formazione per lo svolgimento delle funzioni di resposnsabile e addetto del servizio di prevenzione e protezione.
Inoltre l’Accordo Stato-Regioni del 05/10/2006 fornisce le linee guida interpretative dell'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006.
Risposta L’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006, al punto 2.6, stabilisce che “il riconoscimento dell 'esperienza lavorativa già maturata dai RSPP e dagli ASPP, è riportato nelle rispettive tabelle A4 e A5. del presente accordo”.
Il punto 2.3 dell’Accordo Stato-Regioni del 5/10/2006 stabilisce che “in coerenza con quanto esplicitato al punto 1.1 delle presenti Linee interpretative, per coloro che possono usufruire dell 'esonero dalla frequenza del Modulo E sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi, l'obbligo di aggiornamento legato all ’esonero decorre dal 14/2/2007 e deve essere completata entro il 14/2/2012. Entro il 14/2/2008 dovrà essere comunque svolto almeno il 20% del monte ore complessivo d'aggiornamento relativo ai macrosettori di appartenenza. di cui al successivo punto 3. [...]".
L’Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012, Allegato A, paragrafo “La formazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, specifica quanto segue “si ritiene che l'ASPP o il RSPP che non adempia l'obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria
operatività". Ciò significa che. pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, egli non è in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l''aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso”.
In analogia a quanto precisato nel citato Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012, la mancata frequenza ad almeno il 20% delle ore previste dal percorso di aggiornamento per uno specifico macrosettore entro il 14/02/2008, ha comportato l’impossibilità, da parte del RSPP o dell’ASPP, di poter esercitare i propri compiti solo fino all’avvenuto completamento del 20% delle ore previste. 
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 14/2015 | Bonifica preventiva degli ordigni bellici

N. 14/2015
Data 29 dicembre 2015
Soggetto Consiglio Nazionale degli Ingegner
Oggetto art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito in merito alla bonifica preventiva degli ordigni bellici.
Premessa Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti tre quesiti:
1) la valutazione del rischio di cui alla norma citata (art. 91, comma 2 bis. d.lgs. n. 81/2008) sia da intendersi relativa ai rischi derivanti dalle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, eseguite dai lavoratori delle imprese impegnate nel cantiere, oppure ai rischi derivanti dalla specifica attività di bonifica da eseguirsi da parte di impresa specializzata in bonifiche di ordigni bellici;
2. la valutazione del rischio che deve effettuare il coordinatore per la sicurezza, sia necessaria sempre, in ogni caso in cui in cantiere siano previste attività di scavo, oppure soltanto a seguito di specifica richiesta da parte del committente, motivata sulla base di dati storici oggettivi che testimonino la possibilità di rinvenimenti di ordigni bellici nell ’area interessata dal cantiere;
3. quale sia il ruolo e le forme di collaborazione previste e consentite dalla normativa con il Ministero della Difesa e/o lo Stato Maggiore della Difesa. in quanto unici soggetti presumibilmente in possesso di mappature ufficiali in tema di ordigni bellici inesplosi, al fine di consentire ai Committenti ed eventualmente ai Coordinatori per la sicurezza nei cantieri oggetto di scavo. di poter usufruire di dati storici attendibili che consentano una valutazione oggettiva dei rischi derivanti dalla presenza di ordigni bellici inesplosi.
Al riguardo va premesso che la legge 1° ottobre 2012, n. 177, modifica il d.lgs. n. 81/2008.
In particolare l’art. 1, co. 1, lett. b), della citata legge, introduce all’art. 91 il comma 2-bis che prevede “fatta salva I ’idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un ’impresa specializzata. in possesso dei requisiti di cui all ’articolo 104. comma 4-bis.
L 'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell 'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati. nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute”.
Le modifiche introdotte al d.lgs. n. 81/2008 acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del decreto ministeriale 11 maggio 2015 n. 82 (art. 1, co. 3, legge n. 177/2012).
Considerato che il DM 11/05/2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26/06/2015, le modifiche al d.lgs. n. 81/2008 acquistano efficacia a partire dal 26/12/2015.
Risposta In merito al primo quesito, la valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi deve intendersi riferita alle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, come espressamente previsto dall’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008: “la valutazione di cui all ’articolo 17, comma 1, lettera a), [...] deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi [...] i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili. come definiti dall ’articolo 89, comma 1, lettera a). del presente decreto. interessati da attività di scavo”.
In merito al secondo quesito, la valutazione del rischio derivante da ordigni bellici inesplosi deve essere sempre effettuata dal coordinatore per la sicurezza, in sede progettuale, qualora in cantiere siano previste attività di scavo. Tale valutazione, nell'ambito del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), può essere effettuata ad esempio sulla base di dati disponibili:
- analisi storiografica;
- fonti bibliografiche di storia locale;
- fonti conservate presso gli Archivi di Stato: archivi dei comitati provinciali
- protezione antiaerea e archivi delle prefetture;
- fonti del Ministero della Difesa: Uffici BCM del 5° Reparto Infrastrutture di Padova e del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, competenti, rispettivamente, per l'Italia settentrionale e per l'Italia meridionale e le isole;
- Stazioni dei Carabinieri;
- Aerofototeca Nazionale a Roma;
- vicinanza a linee viarie, ferroviarie, porti o comunque infrastrutture strategiche durante il conflitto bellico;
- eventuali aree precedentemente bonificate prossime a quelle in esame;
oppure
- attraverso un'analisi strumentale.
La valutazione documentale, ove insufficiente per la scarsità di dati disponibili, potrà essere integrata da un'analisi strumentale.
In merito al terzo quesito, si evidenzia che non esiste al momento alcuna mappatura ufficiale comprensiva di tutte le aree del territorio nazionale interessate dalla presenza di possibili ordigni bellici.
Al riguardo, il Ministero della Difesa ha avviato un progetto per la realizzazione di un database geografico, sul quale registrare tutti gli ordigni rinvenuti, da mettere in futuro a disposizione di chi ne ha necessità. 
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 13/2015 | Esonero del Medico competente corso obbligatorio per i lavoratori

N. 13/2015
Data 29 dicembre 2015
Soggetto Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Oggetto art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito in merito all’esonero del Medico competente dalla partecipazione al corso obbligatorio per i lavoratori (art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011).
Premessa L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all’esonero del medico competente, dipendente dell’Istituto, dalla partecipazione al corso obbligatorio per i lavoratori prevista dall’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 in considerazione del fatto che il medesimo per il ruolo che ricopre - è già tenuto alla partecipazione al programma di educazione continua in medicina (ECM) di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 81/2008.
Al riguardo si osserva che l’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 8l/2008 obbliga il datore di lavoro ad assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Invece, l’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 prevede che “per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all 'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
Inoltre l’art. 37, comma 14 bis, del d.lgs. n. 81/2008, stabilisce che “in tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongono, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati.
Risposta Il medico competente si colloca quale soggetto attivo che, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 81/2008, “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della
integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la arte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. [...]".
Dal punto di vista qualitativo e quantitativo della formazione, il medico competente, inoltre, partecipa alle attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori e potrebbe essere, qualora sia in possesso dei requisiti previsti dal DI 06/03/2014, docente dei suddetti corsi. Pertanto il medico competente è un soggetto sempre aggiornato in materia di salute e sicurezza.
Alla luce di quanto scpra espresso, la Commissione ritiene che tale soggetto sia esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione previsti dall’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, tenuto conto che la formazione dei lavoratori risponde alla finalità di fornire quel complesso di nozioni e procedure indispensabili, finalizzate al conseguimento di quelle capacità che permettono agli stessi di lavorare sia riducendo i rischi sia tutelando la sicurezza personale.
Le suddette conoscenze sono ampiamente già in possesso del medico competente in relazione al ruolo rivestito nell’ambito dell’azienda nonché in relazione alla formazione specifica acquisita, ai sensi del citato art. 38, per lo svolgimento delle mansioni di medico competente.
Le considerazioni appena esposte valgono solo qualora il “dipendente” svolga le funzioni di medico competente.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 12/2015 | Attività di pesca subacquea professionale del corallo

N. 12/2015
Data 29 dicembre 2015
Soggetto Associazione Imprese Subacquee Italiane - Alla Associazione Italiana Sommozzatori
Oggetto art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo all’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro nello svolgimento di attività di pesca subacquea professionale del corallo.
Premessa L‘Associazione Italiana Sommozzatori Corallari (A.i.S.C.) e l‘Associazione Imprese Subacquee Italiane (AISI) con distinte richieste hanno avanzato istanza per richiedere: "...che si renda noto quali siano le regole, le leggi, le direttive e le modalità operative da rispettare per il corretto svolgimento dell 'attività di pesca del corallo..."
Premesso che l’attività della pesca del corallo risulta assoggettata a disposizioni specifiche regolamentanti la pesca subacquea professionale, quali il DPR 1639/1968, il DM 20 ottobre 1986, il DM 249/1987, che prescrivono per lo svolgimento dell’attività il possesso di uno specifico brevetto tecnico, l’iscrizione in appositi registri e altre disposizioni, che sia pur finalizzate alla sicurezza e
salvaguardia in mare dei pescatori subacquei sia professionali o sportivi, esulano dall’ambito di competenza di questa commissione, che può esprimersi esclusivamente su quesiti di ordine generale inerenti l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Relativamente a tale ultimo aspetto, appare utile chiarire che le disposizioni applicabili al settore della pesca professionale del corallo - svolgendosi tale attività in mare e non a bordo - sono da ricondurre non allo specifico campo di applicazione del d.lgs. n. 271/1999. che disciplina la normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, ma al generale campo di applicazione del d.lgs. n. 81/2008.
Ne consegue pertanto che nella pesca del corallo le attrezzature ed i DPI da utilizzare devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III dello stesso decreto.
Risposta Sotto il profilo della valutazione dei rischi e delle relative misure di tutela da adottare da parte dei datori di lavoro, rientrando l‘attività professionale della pesca del corallo nell’elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008, ne deriva che pur in assenza di una norma tecnica specifica per la pesca del corallo il datore di lavoro è in ogni caso tenuto ad adottare tutte le misure di tutela in grado di ridurre al minimo i rischi particolari per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi allo svolgimento dell’attività.
In riferimento a tale aspetto, la specifica norma tecnica UNI 11366, riguardante lo svolgimento di una diversa modalità lavorativa subacquea industriale, anche se non connotata da obbligatorietà può costituire un utile riferimento di buona regola a cui riferirsi per ridurre il livello di rischio e per garantire la sicurezza operativa da parte delle barche appoggio ai pescatori subacquei impegnati nell’attività di pesca del corallo. 
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 11/2015 | Composizione commissione d'esame abilitazione dei generatori di vapore

N. 11/2015
Data 29 dicembre 2015
Soggetto Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Oggetto art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito in merito alla composizione della commissione d’esame relativa all'abilitazione dei generatori di vapore.
Premessa Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai requisiti dei componenti della commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore. In particolare l'istante chiede di sapere “quali siano i titoli di studio richiesti per poter essere nominato quale "esperto in materia di impianti di generazione di vapore ”, ai sensi dell’art. 29, comma 1, punto 3), del Regio Decreto n. 824/1927".
Al riguardo va premesso che la commissione d’esame per il rilascio del certificato di abilitazione è disciplinata dall'art. 29 del Regio Decreto n. 824/1927 che espressamente prevede "Il certificato di abilitazione è rilasciato dagli uffici dell’Ispettorato del lavoro, in base ai risultati di esami sostenuti dinanzi ad apposita Commissione, nominata dal Ministro per il lavoro e composta:
1) da un ispettore del lavoro, laureato in ingegneria, di grado non inferiore all'ottavo, appartenente all'ufficio dello Ispettorato del lavoro nella cui circoscrizione si svolge la sessione di esami, con funzioni di presidente;
2) dal direttore della sezione dell'Associazione nazionale controllo della combustione, competente per territorio, o da un funzionario della sezione stessa laureato in ingegneria da lui delegato;
3) da un esperto in materia di impianti di generazione di vapore".
Occorre altresì evidenziare che la riforma sanitaria operata dalla legge n. 833/1978 ha determinato tra l'altro la soppressione della suddetta associazione e il trasferimento delle relative competenze agli organi del servizio sanitario preposto alla tutela dei lavoratori in materia di salute e sicurezza e all'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro istituito con D.P.R. 31/07/1980, n. 619 (ora confluito in Inail).
A seguito della cessazione dell'attività dell'A.N.C.C. ed il trasferimento delle relative competenze non omologative alle U.S.L.. il Ministero del Lavoro con circolare n. 39 del 29 marzo 1983 forniva indicazioni sulla composizione delle commissioni di esami ed in particolare precisava che il "direttore della sezione dell'Associazione nazionale controllo della combustione, competente per territorio"... "deve ritenersi automaticamente sostituito, dal 1° gennaio 1983, da un funzionario, laureato in ingegneria, della U.S.L. territorialmente competente a effettuare i compiti già svolti dall'A.N.C.C., designato dalla U.S.L medesima".
Risposta Il rilascio del certificato alla conduzione dei generatori di vapore è subordinato alla valutazione della commissione al fine di verificare una formazione professionale da parte del candidato idonea a prevenire e, comunque, a gestire nel migliore dei modi gli effetti pregiudizievoli per l'ambiente e la salute che potrebbero derivare sia da errore umano sia da guasto tecnico sia da una non corretta conduzione dell'impianto. Gli esami di abilitazione consistono in prove teorico-pratiche in relazione al grado di abilitazione da conseguire; il legislatore ha ritenuto pertanto che nella commissione, oltre a due componenti laureati in ingegneria, vi fosse un esperto in materia di impianti di generazione di vapore del quale però non ha ritenuto dover precisare il titolo di studio.
Premesso quindi che la norma non prevede espressamente un titolo di studio di cui deve essere in possesso il "membro esperto", la sua individuazione rientra nella valutazione discrezionale dell'Amministrazione deputata al rilascio del certificato di abilitazione. L'individuazione tiene conto della professionalità tecnica del componente in linea con le specifiche competenze nel settore oggetto di esame ed in via preferenziale l'esperto è scelto nell'ambito delle amministrazioni o degli enti con competenza in materia di salute e sicurezza.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 10/2015 | Applicazione DPR 177/2011 - ambienti sospetti di inquinamento o confinati - D.Lgs. 272/1999

N. 10/2015
Data 2 novembre 2015
Soggetto Confindustria
Oggetto art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta relativo all'applicazione del DPR 177/2011 - ambienti sospetti di inquinamento o confinati - al dlgs. n. 272/1999.
Premessa Confindustria ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione “in merito all ’ambito di applicazione del DPR 177/2011 (in tema di qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati) con riferimento alle attività di manutenzione, riparazione e trasformazione navale come disciplinate dal d.lgs. n. 272/99.
A parere dell’Associazione istante, in conseguenza del fatto che l’articolo 1, comma 2. del DPR n. 177/2011 definisce il proprio campo di applicazione “in modo puntuale e circoscritto" ne deriva che tale normativa si applica esclusivamente “ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81. e negli ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo " e, di conseguenza, “non si applica alle diverse attività in ambito portuale".
Al riguardo la Commissione ritiene opportuno premettere che l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 prevede che “nei riguardi [...] dei mezzi di trasporto aerei e marittimi. le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative" e che con appositi decreti si dovrà provvedere a “dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca. di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 [...]."
Il comma 3, dell’articolo 3 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce poi che “fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994. n. 626, nonche' le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999. n. 298,  [...]."
Risposta Le disposizioni di cui al Titolo II del d.lgs. n. 81/2008 trovano espressa applicazione esclusivamente nei luoghi di lavoro specificatamente previsti dall’articolo 62 del citato decreto che, al comma 2, sancisce la non applicabilità dell’intero Titolo II  “[...] ai mezzi di trasporto”.
Il DPR 14 settembre 2011, n. 177 “in attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto dagli articoli 6, comma 8. lettera g), e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81” limita il proprio ambito di applicazione esclusivamente agli ambienti di lavoro sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121, nonché a quelli confinati di cui all’allegato IV , punto 3 del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81.
Nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 272/1999, l’articolo 1, lettera e), prevede l’obbligo di “adottare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio” - tra cui i rischi di inquinamento dell’aria in locali a bordo delle navi, specificamente richiamati negli articoli 12. 13, 17, 25, 36, 46, 48 e 49 del medesimo decreto.
Fermo restando l’obbligo del datore di lavoro di garantire, durante le operazioni “di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale”, tutte le misure necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, sulla base di quanto sopra espresso, in attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, nonché dell’emanazione dei decreti di cui all’articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008. si esclude, in vigenza dell’attuale normativa, l’applicabilità del DPR n. 177/2011 nell’ambito delle lavorazioni disciplinate dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 9/2015 | Decreto interministeriale 6 marzo 2013

N. 9/2015
Data 2 novembre 2015
Soggetto Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza
Oggetto art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo il decreto interministeriale 6 marzo 2013.
Premessa La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori), ha avanzato istanza di interpello in merito al decreto interministeriale 6 marzo 2013 relativo ai criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro. In particolare l’istante chiede di sapere se “con il termine alternativamente si intende che nell'arco dei tre anni il formatore-docente deve effettuare sia attività di docenza che seguire corsi di aggiornamento ovvero è da considerarsi valevole quale aggiornamento se per i primi tre anni effettua solo attività di docenza. per un minimo di 24 ore, e per i tre anni successivi frequenta solo corsi di aggiornamento e convegni per almeno 24 ore”
Al riguardo va premesso che il decreto 6 marzo 2013, in vigore dal 18 marzo 2014 attuativo della previsione di cui all’art. 6, comma 8, lettera m-bis, del d.lgs. n. 81/2008 - definisce i criteri di qualificazione della figura di formatore per la salute e sicurezza sul lavoro dei quali deve essere in possesso il docente dei corsi di formazione per datori di lavoro che intendano svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione nonché per lavoratori. dirigenti e preposti.
Risposta Il decreto 6 marzo 2013 stabilisce l‘obbligo di aggiornamento professionale, con cadenza triennale, per il formatore-docente. Il triennio decorre:
- dalla data di applicazione (12 mesi dopo la pubblicazione su C. U. ) per chi è già qualificato a tale data;
- dalla data di eflèttivo conseguimento della qualificazione per gli altri.
L’obbligo di aggiornamento si articola in due diverse modalità, il formatore-docente è tenuto alternativamente:
1. alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell ’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all 'articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s. m. i.
Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
2. ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell 'area tematica di competenza.
Con il termine “alternativamente” il legislatore ha inteso dare la possibilità al formatore-docente di scegliere liberamente la tipologia di aggiornamento più confacente alla sua figura e non ha, viceversa, inteso che le due modalità vadano alternate nei consecutivi trienni ovvero per tre anni solo docenza e per i tre anni successivi solo corsi di aggiornamento e convegni.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 8/2015 | Sorveglianza sanitaria e svolgimento del ruolo del medico competente

N. 8/2015
Data 2 novembre 2015
Soggetto CISL Nazionale 
Oggetto art. 12. d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni risposta a due quesiti di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in tema di sorveglianza sanitaria e di svolgimento del ruolo del medico competente.
Premessa La CISL nazionale ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai due seguenti quesiti:
1) se “ai sensi dell ’art. 41, comma I . lett. b), d.lgs. 81/08 e sm. i. il lavoratore che può fare richiesta di visita medica. deve essere esclusivamente un lavoratore che è già soggetto a sorveglianza sanitaria. anche se per un’esposizione a rischio di natura diversa da quello per il quale chiede la visita aggiuntiva. o la richiesta può pervenire da qualsiasi lavoratore che svolge la propria attività nell'ambiente nel quale il medico competente, a cui rivolge la richiesta di visita. svolge tale ruolo
2) se ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 81 del 2008, il medico competente, nello svolgimento dell’obbligo a suo carico di visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei
rischi, "è tenuto a recarsi in ogni ambiente di lavoro nel quale si svolge l'attività. al di là della presenza specifica di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, 0 deve limitare i sopralluoghi solo alle postazioni ove i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria svolgono la mansione".
Per quanto riguarda il quesito relativo ai lavoratori autorizzati a fare richiesta di essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, la Commissione evidenzia che a norma dell’articolo 41, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 la stessa è effettuata dal medico competente:
a) “nei casi previsti dalla normativa vigente. dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all ’articolo 6" del medesimo decreto;
b) “qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”.
La Commissione rileva, inoltre, che l’articolo 41, comma 2, lettera c), del medesimo d.lgs. n. 81/2008 sancisce che la sorveglianza sanitaria comprende anche la “visita medica su richiesta del lavoratore. qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell 'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”.
Per quanto riguarda, invece, il quesito relativo all’obbligo, per il medico competente, di visitare gli ambienti di lavoro, la Commissione rileva che l’articolo 25, comma 1, lettera l). del d.lgs. n. 81/2008, prevede che tali ambienti siano visitati “almeno una volta all ’anno o a cadenza diversa”, stabilita dallo stesso medico competente “in base alla valutazione dei rischi” e che l’eventuale indicazione di una “periodicità diversa dall ’annuale" debba “essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi”.
Risposta In merito al primo quesito, la richiesta di essere sottoposto a visita medica da parte del medico competente, ove nominato, può essere avanzata da qualsiasi lavoratore, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia o meno già sottoposto a sorveglianza sanitaria, con l’unico limite che il medico competente la ritenga accoglibile, in quanto correlata ai rischi lavorativi.
In merito al secondo guesito, relativo all’obbligo per il medico competente di visitare i luoghi di lavoro, la Commissione, considerato che tale obbligo è strettamente correlato alla valutazione dei rischi, ritiene che la visita agli ambienti di lavoro debba essere estesa a tutti quei luoghi che possano avere rilevanza per la prevista collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione “alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione. ove necessario. della sorveglianza sanitaria. alla predisposizione della attuazione delle misure perla tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori. per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro”.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 7/2015 | Istituto della delega di funzioni di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 81/2008

N. 7/2015
Data 2 novembre 2015
Soggetto Unione sindacale di Base Vigili del Fuoco
Oggetto art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito sull'istituto della delega di funzioni di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 81/2008.
Premessa L'Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla delega di funzioni.
In particolare l'istante chiede di sapere "se esiste l'obbligo di accettazione della delega da parte del soggetto delegato individuato dal Datore di lavoro e se il soggetto delegato può rifiutare tale delega."
Al riguardo va premesso che l'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che "la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
Risposta L'art. 16 del d.lgs. n. 81/2008 prevede, per il datore di lavoro, la possibilità di delegare i propri obblighi, ad eccezione della valutazione dei rischi e relativo documento e la designazione del RSPP, ad altro soggetto dotato dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.
Perché la delega sia efficace è necessario che abbia tutte le caratteristiche previste dal citato articolo 16, quali la forma scritta. la certezza della data. il possesso da parte del delegato di tutti i gli elementi di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura specifica delle funzioni delegate ed infine la possibilità da parte dello stesso delegato di disporre di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni a lui delegate.
Tra le caratteristiche indicate nell’art. 16, comma 1, il legislatore ha espressamente previsto, alla lettera e) del decreto in parola, che la delega “sia accettata dal delegato per iscritto”, elemento che la distingue dal conferimento di incarico, il che implica la possibilità di una non accettazione della stessa.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 6/2015 | Codici ATECO e formazione RSPP

N. 6/2015
Data 2 novembre 2015
Soggetto Federazione Anie
Oggetto Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo i codici Ateco e formazione RSPP.
Premessa La Federazione Anie ha avanzato istanza di interpello in merito all'applicazione dell'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 in relazione alla nuova classificazione delle attività economiche (Ateco 2007).
In particolare l'istante chiede di sapere quale sia il macrosettore di riferimento indicato dall'Accordo in parola per un'azienda che nel 2006, in base ai codici Ateco 2002 era identificata nella sezione DK, ed adesso, con la nuova codifica, rientra nella Sezione C dell'Ateco 2007.
Al riguardo va premesso che l' art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 prevede che [...] Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di  frequenza, con verca dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione [...] I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni".
L'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 disciplina i corsi di formazione per lo svolgimento delle funzioni di responsabile e addetto del servizio di prevenzione e protezione.
Risposta L'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 struttura i percorsi di formazione del Responsabile dei servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e degli Addetti del servizio di prevenzione e protezione (ASPP) in tre moduli (A, B e C). In particolare il modulo 13 di specializzazione è strutturato in relazione alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative la cui durata varia a seconda del macrosettore di riferimento.
I suddetti macrosettori sono stati costruiti tenendo conto dell'analogia dei rischi presenti nei vari comparti in base alla classificazione dei settori Ateco 2002.
A partire dal primo gennaio 2008, l’Istat ha predisposto una nuova classificazione delle attività economiche (Ateco 2007) da adottare nelle rilevazioni statistiche correnti in sostituzione della precedente (Ateco 2002).
Pertanto, ai fini della formazione di RSPP e ASPP è necessario verificare la corrispondenza tra la versione attuale dei codici Ateco (Ateco 2007) e quella precedente. Si evidenzia che le corrispondenze complete tra Ateco 2007 e Ateco 2002 e viceversa sono disponibili sul sito web Istat.
Ne consegue, quindi, che un’azienda, individuata da un determinato codice Ateco 2007, per poter valutare il macrosettore di riferimento ai fini della determinazione del Modulo B dell'Accordo in parola, dovrà consultare le tavole di raccordo tra Ateco 2007 e Ateco 2002.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 5/2015 | Art. 65 del D.Lgs. n. 81/2008 sui locali interrati e seminterrati

N. 5/2015
Data 24 giugno 2015
Soggetto Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Oggetto Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo all'art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 sui locali interrati e seminterrati.
Premessa Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello in merito alla corretta interpretazione dell'art. 65 del d.lgs. n. 81/2008.
In particolare l'istante rappresenta che: "il decreto legislativo n. 81/2008 prevede, all'art.65, commi 2 e 3 che, in deroga, possono essere destinati al lavoro, locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche (comma 2) e comunque anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche (comma 3) in assenza di emissioni di agenti nocivi, assicurando sempre idonee condizioni di aerazione meccanica e/o naturale, di illuminazione artificiale e di microclima (bar, ristoranti, attività commerciali, ecc.). L'ordine degli ingegneri ritiene che, alle condizioni suddette, vi possa essere permanenza di lavoratori in detti locali per l'intera giornata lavorativa contrattuale".
Ciò posto il Consiglio Nazionale degli Ingegneri chiede conferma della correttezza di tale interpretazione.
Al riguardo si segnala che le modalità di utilizzo dei locali sotterranei o semisotterranei sono regolamentate dall'art 65 del d.lgs. n. 81/2008.
In particolare, il comma 3 dell'articolo appena citato attribuisce all'organo di vigilanza il potere di "consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2".
Risposta Il potere attribuito all'organo di vigilanza, dal succitato art. 65 comma 3, si concretizza in uno specifico potere autorizzativo atto a rimuovere, con un determinato provvedimento, i limiti posti dall'ordinamento all'utilizzazione dei locali sotterranei o semisotterranei, previa verifica della compatibilità di tale esercizio con il bene tutelato e costituito, nel caso in specie, dalla salute e sicurezza dei lavoratori.
Ciò posto, il provvedimento di autorizzazione deve essere congruamente motivato in ordine a quanto previsto al comma 3 dell'art. 65, il quale impone che le predette lavorazioni "non diano luogo ad emissione di agenti nocivi", presuppone il rispetto del d.lgs. n. 81/2008 e, in particolare, richiede la verifica che si sia provveduto ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima (comma 2, art. 65, d.lgs. n. 81/2008).
Sulla base di quanto sopra, si desume che nell'ambito dell'atto autorizzativo anche eventuali limitazioni sull'orario di lavoro devono trovare una concreta e determinata motivazione strettamente correlata alle esigenze imposte e specificate dalla norma medesima. 
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 4/2015 | Mansioni ricomprese tra attività di una medesima figura professionale

N. 4/2015
Data 24 giugno 2015
Soggetto Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE)
Oggetto Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla formazione e valutazione dei rischi per singole mansioni ricomprese tra le attività di una medesima figura professionale.
Premessa L'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla formazione prevista dall'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, nonché alla "valutazione dei rischi specifici delle mansioni, nel caso in cui un lavoratore in possesso di formazione per lo svolgimento di una determinata attività venga adibito allo svolgimento di singole particolari mansioni, che tradizionalmente, e anche in base alla classificazione Istat/Isfol, costituiscono compiti o attività specifiche ricompresi nell'attività principale per la quale è stata erogata la formazione stessa.
A titolo esemplificativo, è questo il caso in cui un lavoratore dei settori delle costruzioni stradali venga adibito alla rifinitura del manto stradale, o alla gestione del traffico veicolare durante le operazioni di rifacimento di una corsia stradale, pur non essendo in possesso di una formazione specifica "ad hoc" per tali singoli compiti, bensì avendo ricevuto una formazione specifica per "asfaltista", figura professionale le cui mansioni comprendono, nella classificazione Istat-Isfol, anche quella suddetta di rifinitura del manto o le operazioni connesse alla realizzazione di opere stradali in senso lato".
Per quanto riguarda il quesito relativo alla valutazione dei rischi, la Commissione evidenzia che a norma dell'articolo 28 del d.lgs. n. 81/2008 la valutazione redatta dal datore di lavoro deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ed il relativo documento deve essere ispirato a criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale "strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione" e che nel documento redatto a conclusione della valutazione devono essere individuate "le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento".
Per quanto riguarda, invece, il quesito relativo alla formazione - premesso che la stessa non può mai essere sostitutiva dell'addestramento, ove previsto da norme specifiche o evidenziato come necessario dalla valutazione dei rischi - la Commissione rileva:
1. che la formazione prevista dall'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, così come definita per durata, contenuti minimi e modalità di erogazione dall'Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 "è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del d.lgs. n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari";
2. che essa, a norma dell'Accordo Stato-Regioni n. 153 del 25 luglio 2012 "costituisce un percorso minimo e, tuttavia sufficiente rispetto al dato normativo, salvo che esso non debba essere integrato tenendo conto di quanto emerso dalla valutazione dei rischi o nei casi previsti dalla legge (si pensi all'introduzione di nuove procedure di lavoro o nuove attrezzature)".
Risposta Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008 redatto dal datore di lavoro a conclusione della valutazione dei rischi, secondo le indicazione degli articoli 28 e 29 del medesimo decreto, deve contenere la puntuale individuazione di tutti i rischi concretamente connessi al lavoro da svolgere e non può riferirsi astrattamente alla mansione attribuita al lavoratore.
Da ciò discende che anche l'adeguatezza della formazione per ciascun lavoratore - da considerarsi parte integrante dell'organizzazione del lavoro e da ricomprendersi tra le misure di prevenzione da programmare - è correlata alla valutazione dei rischi e deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione o all'insorgenza di nuovi rischi.
Pertanto i contenuti e la durata della formazione specifica, così come indicati nel sopra citato Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 e come ribadito nell'Accordo Stato-Regioni n. 153 del 25 luglio 2012, costituiscono un percorso minimo che il datore di lavoro dovrà valutare se sufficiente o da integrare tenendo conto sia di nuove normative che di quanto emerso dalla valutazione dei rischi.
Fatto salvo l'obbligo della frequenza di corsi specifici ed aggiuntivi qualora la relativa formazione sia prevista da norme specifiche, come, ad esempio, quella di cui al decreto interministeriale del 04/03/2013 relativa alla segnaletica stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare, nel caso in cui un lavoratore in possesso di formazione per lo svolgimento di una determinata attività venga adibito allo svolgimento di singole particolari mansioni, ricomprese nell'attività principale per la quale è stata erogata la formazione, la stessa può essere riconosciuta valida solo se all'interno del percorso formativo i rischi specifici, relativi alle particolari mansioni, sono stati adeguatamente trattati.
In ogni caso qualora i compiti affidati ad un lavoratore lo espongano di fatto a rischi diversi ed ulteriori rispetto a quelli che siano già stati oggetto di valutazione e di conseguente formazione, saranno necessarie sia una nuova valutazione dei rischi che una correlata formazione integrativa.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 3/2015 | Art. 96 del d.lgs. n. 81/2008

N. 3/2015
Data 24 giugno 2016
Soggetto Federazione Nazionale UGL Sanità
Oggetto Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo all'art. 96 del d.lgs. n. 81/2008.
Premessa La Federazione Nazionale UGL Sanità ha avanzato istanza di interpello in merito alla corretta interpretazione dell'art. 96 del d.lgs. n. 81/2008. In particolare l'istante chiede di sapere se le imprese familiari, che operino in un cantiere temporaneo e mobile, devono redigere il piano operativo dì sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h) del d.lgs. n. 81/2008 riportando tutti i contenuti minimi previsti dall'allegato XV del d.lgs. n 81/2008.
Al riguardo va premesso che l'art. 230 bis del Codice Civile prevede che "salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. [...]".
L'art 96 del d.lgs. 81/2008 espressamente prevede che "i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: [...] redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h)".
Risposta In generale è opportuno sottolineare che ai fini dell'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alle imprese familiari, di cui all'art 230 bis del codice civile, si applica l'art 21 del D.Lgs. n. 81/2008.
Qualora le suddette imprese si trovino ad operare all'interno di un cantiere temporaneo o mobile, ai sensi dall'art. 89, comma 1, lett. a), del d.lgs. 81/2008, esse devono redigere il piano operativo di sicurezza, come previsto dall'art. 96 del decreto in parola.
Tale piano deve riportare tutti i punti dell'allegato XV, ad eccezione dei punti i cui obblighi non trovano applicazione nella fattispecie delle imprese familiari. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nei POS delle imprese familiari non potrà essere indicata la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i nominativi degli addetti al primo soccorso, ecc.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 2/2015 | Criteri qualificazione docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro

N. 2/2015
Data 24 giugno 2015
Soggetto Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Oggetto Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo ai criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Premessa Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla identificazione dei requisiti che debbono essere posseduti dai docenti dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (in base all'allegato al d.m. 6 marzo 2013). In particolare l'interpellante chiede di sapere se sia possibile "per l'Ingegnere che si occupa professionalmente dei temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di svolgere, in base al proprio titolo di studio e professionale, il ruolo di formatore in tutte le aree tematiche previste, eventualmente integrando, nei casi in cui non risultino altrimenti verificati i prerequisiti in tal senso, la propria preparazione in termini di competenze sulla didattica con un corso formativo della durata minima di 24 ore e sviluppato secondo le modalità di cui all'allegato".
Al riguardo va premesso che i requisiti dei quali deve essere in possesso il docente dei corsi di formazione per datore di lavoro, che intenda svolgere i compiti (quando ciò è consentito dalla legge) di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per lavoratori, dirigenti e preposti sono individuai dal decreto interministeriale di attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m-bis, del d.lgs. n. 81/2008, di seguito decreto 6 Marzo 2013, in vigore dal 18 Marzo 2014.
Tale decreto identifica un prerequisito - individuato nel possesso del diploma di scuola media superiore (non richiesto al datore di lavoro che svolga il ruolo di formatore) - e sei requisiti, la cui dimostrazione è a carico del docente. Inoltre, il decreto 6 Marzo 2013 specifica che la qualificazione opera in relazione a tre distinte aree tematiche di formazione, quali:
1. area normativa/giuridica/organizzativa;
2. area rischi tecnici/igienico-sanitari;
3. area relazioni/comunicazioni.
Dì conseguenza, puntualizza sempre il Decreto 6 Marzo 2013, "la qualificazione si acquisisce con riferimento alla specifica area tematica".
Risposta La Commissione ritiene che il decreto 6 Marzo 2013 imponga a ciascun docente dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, per datore di lavoro, che intenda svolgere il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per lavoratori, dirigenti e preposti, di essere in grado di documentare - in relazione a ciascuna delle aree tematiche identificate dal decreto (area normativa/giuridica/organizzativa; area rischi tecnici/igienico-sanitari; area relazioni/comunicazioni) - il possesso di uno dei sei criteri di cui al decreto 6 Marzo 2013. Dunque, colui che intenda svolgere corsi di formazione in tutte le aree di cui al citato decreto, dovrà documentare il possesso di almeno uno dei criteri in parola in relazione a ognuna delle tre aree.
Tanto premesso, l'Ingegnere che svolga professionalmente la propria attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro potrà assumere l'incarico di docente nei corsi di formazione per datore di lavoro che svolga i compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, lavoratori, dirigenti e preposti, a condizione che documenti - in qualunque modo idoneo allo scopo - il possesso dei criteri di cui al Decreto 6 Marzo 2013, per ciascuna delle citate "aree tematiche" per la quale voglia svolgere le attività di docenza.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 1/2015 | Apposizione segnaletica stradale attività lavorative in presenza di traffico veicolare

N. 1/2015
Data 24 giugno 2015
Soggetto Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori)
Oggetto Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito inerente i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
Premessa La Federcoordinatori ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 2 del decreto interministeriale del 04/03/2013 (di seguito decreto), inerente i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. In particolare l'istante evidenzia che "nell'art. 2 del decreto di cui all'oggetto, viene indicato come l'adozione e l'applicazione dei criteri minimi di sicurezza descritti nell'allegato 1, siano in capo ai gestori delle infrastrutture, alle imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie che devono darne evidenza nei documenti di sicurezza di cui agli art 17; 26; 96 e 100 del D.Lgs. 81/2008 e smi. Ora, gli articoli 17, 26 e 96 sono riferiti ad obblighi riconducibili al Committente ovvero al Datore di lavoro per la redazione di documenti di sicurezza [...], mentre l'art 100 del d.lgs. n. 81/2008 è relativo a un documento, il Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto dal Coordinatore per la Sicurezza. In nessuna parte del decreto si fa riferimento alla figura del Coordinatore per la Sicurezza se non per questo art. 100. Come dunque può rientrare la figura del Coordinatore in questo decreto? Quali i suoi compiti previsti?
Considerato come i precedenti articoli siano riferiti tutti ad obblighi è possibile che invece che all'art. 100 si volesse far riferimento all'art. 90 relativo agli obblighi in capo al Committente o Responsabile dei lavori, tra cui vi è quello relativo la nomina del Coordinatore che redige il PSC?"
Al riguardo va premesso che il decreto ha lo scopo di individuare i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
Le attività di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto fanno riferimento alle situazioni esplicitate nei principi per il segnalamento temporaneo di cui all'art. 2 del disciplinare approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 (art. 1, co. 2, del decreto).
Per salvaguardare la loro sicurezza, e quella di chi opera sulla strada o nelle sue immediate vicinanze, mantenendo comunque una adeguata fluidità della circolazione, il segnalamento temporaneo deve: informare gli utenti, guidarli, convincerli a tenere un comportamento adeguato ad una situazione non abituale.
L'art. 91 del d.lgs. n. 81/2008 prevede che "il coordinatore per in progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'ALLEGATO XV."
Risposta Con il decreto in argomento viene "ampliato" il raggio di azione dei regolamenti previgenti, definendo i criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
L'allegato XV, punto 2.2.1 lett. b), del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che il piano di sicurezza e coordinamento, di competenza del coordinatore per la sicurezza, deve contenere "l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato XV.2, in relazione: [...] all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione ai lavori stradali ed autostradali ai fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante".
Pertanto, il riferimento all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 non appare inappropriato con le finalità del decreto in oggetto, anche se tra le figure elencate per l'applicazione dei criteri minimi, non è espressamente menzionato il coordinatore per la sicurezza.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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ANNO 2014

Interpello n. 28/2014 | Corretta applicazione dell'art. 39, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008

N. 28/2014
Data 31 dicembre 2014
Soggetto Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Oggetto art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito sulla corretta applicazione dell'art. 39, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008.
Premessa La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) ha inoltrato istanza di interpello in merito alla corretta interpretazione del comma 4 dell'art. 39 del D.Lgs. n. 81/2008 secondo cui "il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia".
L'interpellante nel far presente che in alcune situazioni organizzative di Aziende Sanitarie Locali, ma anche presso alcune grandi aziende private, il medico competente risulta funzionalmente collocato in Unità Operativa Complessa (UOC) di cui il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è il direttore, chiede di sapere se "si può ritenere rispettata la succitata norma quando il datore di lavoro subordina gerarchicamente, funzionalmente e organizzativamente il medico competente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione".
Al riguardo si osserva che sebbene l’art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 preveda la non delegabilità della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e non anche della nomina del medico competente, ciò non può far presumere una preminenza di una figura rispetto all’altra. Tali figure, infatti, sono funzionalmente autonome, con attribuzioni di specifiche aree di responsabilità nettamente distinte, anche se complementari tra loro.
Risposta Va preliminarmente evidenziato come questa Commissione fornisca risposte su "quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro" (art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008) non potendo, pertanto, affrontare questioni legate alle singole problematiche applicative della normativa di salute e sicurezza sul lavoro, proprie delle diverse organizzazioni aziendali.
In tale logica il D.Lgs. n. 81/2008 delinea in modo chiaro i compiti del servizio di prevenzione e protezione e gli obblighi del medico competente, lasciando al datore di lavoro ogni scelta organizzativa, a condizione che sia garantita l'autonomia delle rispettive funzioni senza limitazioni o condizionamenti.
Ne consegue che, nel caso in cui organizzativamente vi sia coincidenza tra ruolo di direttore di UOC o di analoga struttura con lo svolgimento da parte dello stesso direttore anche delle funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la subordinazione gerarchica di un medico incardinato nella stessa UOC o struttura, incaricato di svolgere le funzioni di medico competente, può riguardare i soli aspetti che esulano da tale incarico, stante la condizione di piena autonomia organizzativa e funzionale che deve essere garantita dal datore di lavoro al medico competente per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 27/2014 | Conflitto di interessi delle AA.SS.LL nell'esplicare attività dì “sorveglianza sanitaria” assegnate al medico competente

N. 27/2014
Data 31 dicembre 2014
Soggetto Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
Oggetto art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito sul conflitto di interessi delle AA.SS.LL nell'esplicare le attività dì “sorveglianza sanitaria” assegnate al medico competente.
Premessa La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) ha inoltrato istanza di interpello in merito al possibile conflitto di interessi derivante dalla stipula di convenzioni tra alcuni enti pubblici e alcune aziende sanitarie per lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria, in relazione a quanto previsto dall’art. 41, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 secondo cui la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente.
L’interpellante nel far presente che tale situazione appare notevolmente diffusa in alcune regioni, considerato che “tra le competenze istituzionali delle Aziende Sanitarie Provinciali, l’attività di "medicina del lavoro" riguarda le attività di vigilanza e non già quelle di sorveglianza, come espressamente indicato dall’art. 13”, chiede di sapere se “risulti praticabile la possibilità di avvalersi delle prestazioni delle Aziende Sanitarie Provinciali per quanto attiene all'attività di “sorveglianza sanitaria" e alle altre attività del medico competente previste dal D.Lgs. n. 81/2008".
Al riguardo si osserva che l’art. 39 al comma 2, del D.Lgs. n 81/2008 prevede che il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro. 
Al successivo comma 3 che "il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente".
Risposta Il contenuto letterale delle norme sopra citate chiaramente consente al datore di lavoro, tramite convenzioni con una struttura pubblica, come una ASL, o anche con una struttura privata, di potersi avvalere, per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, dell’attività di medici competenti dipendenti di tali strutture.
Resta esclusa la possibilità di potersi avvalere, per effettuare l'attività di medico competente, di dipendenti di strutture pubbliche assegnati ad uffici che svolgono una attività di vigilanza, per i quali vige il divieto assoluto di poter svolgere tale funzione "ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale".
Stante la previsione dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, per cui la sorveglianza sanitaria è effettuata esclusivamente dal medico competente, il datore di lavoro può avvalersi delle prestazioni delle Aziende Sanitarie Locali per quanto attiene all’attività di "sorveglianza sanitaria" e alle altre attività di medico competente previste dal D.Lgs. n. 81/2008, limitatamente alla messa a disposizione dell’opera di dipendenti di tale struttura, se in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38 e sempre che non sussistano condizioni di incompatibilità, di cui al comma 3 dell’art. 39, previa sottoscrizione di una specifica convenzione per l'effettuazione dell'attività di medico competente.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 26/2014 | Chiarimenti applicazione decreto interministeriale 18 aprile 2014 "Decreto capannoni"

N. 26/2014
Data 31 dicembre 2014
Soggetto Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza
Oggetto art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo ai chiarimenti in merito all'applicazione del decreto interministeriale 18 aprile 2014 cosiddetto "decreto capannoni".
Premessa La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori), ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al campo di applicazione del DI del 18/04/2014, cosiddetto "decreto capannoni”. In particolare l’istante chiede di sapere se “nel caso in cui un cantiere temporaneo abbia per oggetto la costruzione, ovvero l'ampliamento o ristrutturazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, la notifica di cui all’art. 67 del D.Lgs. 81/2008 e smi, i cui contenuti sono stati individuati nel Decreto interministeriale 18 aprile 2014, è da considerarsi in aggiunta alla notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.gs. 81/2008 e smi, ovvero così come indicato nel Modello Unico Nazionale per la notifica ai sensi dell'art. 67 i cantieri Temporanei e mobili di cui al titolo IV sono esclusi e pertanto non soggetti a tale notifica?". Chiede inoltre "'per organo di vigilanza competente per territorio a quale ente si fa riferimento''.
L'art. 67 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che "In caso di costruzione e dì realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all’organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:
a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impiantì "
Risposta L'art. 62, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che le disposizioni del Titolo II non si applicano "ai cantieri temporanei a mobili". Con il DI del 18/04/2014 vengono individuate, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, le informazioni da trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio secondo quanto specificato nel modello unico nazionale allegato al medesimo.
L'obiettivo della suddetta notifica, a carico del datore di lavoro, è di informare l’organo di vigilanza sulla attivazione di nuove attività lavorative nel territorio di competenza al fine di consentirgli di dare preventivamente indicazioni tecniche (strutturali, impiantistiche, di igiene industriale) atte a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei nuovi luoghi di lavoro.
Diversamente, la notifica ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008, di competenza del committente o del responsabile dei lavori, ha l’obiettivo di rendere noti i dati relativi al cantiere all'organo di vigilanza al fine di effettuare una corretta programmazione degli interventi di controllo nel comparto delle costruzioni, ove da sempre si verifica un elevato numero di infortuni sul lavoro.
Pertanto la notifica preliminare, ai sensi dell’art. 99 del decreto in parola, non sostituisce la comunicazione ai sensi dell’art. 67 del medesimo decreto.
Infine, in riferimento al secondo quesito, in applicazione di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008 per Organo di vigilanza competente per territorio si intende l’Azienda Sanitaria locale.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 25/2014 | Costi di manutenzione degli apprestamenti

N. 25/2014
Data 04 novembre 2014
Soggetto Associazione Nazionale Costruttori Edili
Oggetto art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni risposta al quesito relativo ai costi di manutenzione degli apprestamenti.
Premessa L'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all'individuazione di alcune voci di costo per la sicurezza di cui all'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare l'interpellante chiede di sapere se, con riferimento alla lettera a) del punto 4.1.1. dell'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008, relativa agli apprestamenti, di cui fanno parte i "baraccamenti", tra le voci di costo per la sicurezza, oggetto di stima da parte del coordinatore per la progettazione, debbano essere ricomprese, oltre alle spese di installazione iniziale dei baraccamenti (fornitura, trasporto, realizzazione piano di appoggio, realizzazione sottoservizi per allacciamento, montaggio e smontaggio) anche quelle relative a riscaldamento/condizionamento, pulizia e manutenzione.
Risposta Preliminarmente si rileva che l'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008, al punto 4.1.1, lett. a) prevede che "nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi degli apprestamenti previsti nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC)". Inoltre, il punto 1 dell'allegato XV.1 del decreto citato, richiama tra gli apprestamenti i "[...] gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori [...]". Tali apprestamenti vengono di norma realizzati mediante utilizzo di monoblocchi prefabbricati, comunemente denominati "baraccamenti".
Stante quanto sopra e tenuto conto del punto 4.1.3 dell'allegato XV, il quale stabilisce che "le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento", se ne deduce che le spese di manutenzione dei suddetti "baraccamenti" vanno ricomprese tra i costi della sicurezza di cui sopra.
Parimenti le spese di riscaldamento/condizionamento nonché di pulizia, risultando necessarie per il corretto utilizzo degli stessi baraccamenti, dovranno essere ricomprese tra i suddetti costi della sicurezza.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 24/2014 | Corretta interpretazione dell'art. 31, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008

N. 24/2014
Data 04 novembre 2014
Soggetto Confcommercio
Oggetto art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla corretta interpretazione dell'art. 31, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008.
Premessa La Confcommercio ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 31, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008.
In particolare viene chiesto "[...] se in caso di servizio di prevenzione e protezione istituito necessariamente all'interno dell'azienda - nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008 - il Responsabile del servizio debba essere necessariamente un dipendente del datore dì lavoro o possa essere anche un professionista in possesso dei requisiti dì legge".
Risposta La modifica introdotta dal Decreto Legge n. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013, pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di organizzare il SPP prioritariamente all'interno.
Appare evidente che il legislatore abbia voluto sottrarre al datore di lavoro la facoltà di optare liberamente fra servizi esterni ed interni favorendo la scelta di quest'ultimo. A norma poi del comma 4 del suddetto articolo "Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32".
Il legislatore nel disciplinare l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione ha previsto nell'articolo 31, comma 6, che: "L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; 
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori."
Tale previsione è ovviamente motivata dalla necessità di assicurare una presenza costante e continuativa del servizio prevenzione all'interno dell'azienda.
Ciò premesso la Commissione ritiene che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) si considera interno quando - a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega tale soggetto al datore di lavoro, in linea con il dettato dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 - egli sia incardinato nell'ambito dell'organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in relazione alle dimensioni ed alle specificità dell'azienda.
Pertanto, sarà cura del datore di lavoro rendere compatibili le diverse tipologie dei rapporti di lavoro e la durata della prestazione di lavoro con le esigenze che il RSPP deve tenere presenti per portare a termine pienamente i compiti che è chiamato a svolgere.
Il RSPP, proprio in virtù della peculiarità dei compiti da svolgere, deve necessariamente avere una conoscenza approfondita delle dinamiche organizzative e produttive dell'azienda, conoscenza che solo un soggetto inserito nell'organizzazione aziendale può possedere.
In tale quadro, dunque, il termine "interno" non può intendersi equivalente alla definizione di "dipendente", ma deve essere sostanzialmente riferito ad un lavoratore che assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 23/2014 | Interpretazione dell'articolo 3, commi 1 e 2 del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177

N. 23/2014
Data 06 ottobre 2014
Soggetto Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche
Oggetto Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo all'interpretazione dell'articolo 3, commi 1 e 2 del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177.
Premessa La Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche (FederUtility), ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 3, commi 1 e 2, del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177.
In riferimento all'art. 3, comma 1, del D.P.R. 177/2011, l'interpellante - fatto presente che abitualmente da parte delle proprie aziende ''con la stipula di un unico contratto di appalto viene affidato, alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi, un incarico per operare in più ambienti confinati o sospetti di inquinamento, chiaramente specificati nel contratto, ubicati nell'ambito del ciclo produttivo dell'azienda committente e la cui materiale esecuzione si articola nell'arco temporale della durata del contratto stesso" e che "si tratta, spesso, di attività singolarmente di breve o addirittura di brevissima durata ma che possono essere reiterate più volte nello stesso sito, nell'arco temporale di validità del medesimo contratto" - chiede se sia corretta l'interpretazione secondo la quale l'attività informativa posta a carico del committente, possa essere considerata validamente espletata per tutta la validità del contratto, una volta che essa sia stata impartita a ciascun lavoratore, prima dell'accesso in ogni specifico sito e non siano cambiate, nel frattempo, le condizioni in cui si deve operare.
In riferimento all'art. 3, comma 2, del D.P.R. 177/2011, l'interpellante - considerato che l'attività di coordinamento del rappresentante del committente rappresenta "una specificazione dell'obbligo di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008" e che "coordinare significa mettere in comunicazione le varie fasi delle attività in corso alfine di evitare sovrapposizioni, intralci di attività forieri di potenziali pericoli" - chiede se sia corretta l'interpretazione secondo la quale l'attività di vigilanza richiesta al rappresentante del datore di lavoro committente dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. 177/2011, "non richieda la sua costante presenza sul luogo di lavoro ma si estrinsechi, piuttosto, in una sua efficace attività di sovrintendenza sull'adozione ed efficace attuazione della procedura di lavoro, prevista dall'articolo 3, comma 3, del d.p.r, n. 177 del 2011".
Risposta Per quanto riguarda l'interpretazione dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 177/2011, precisato che l'informazione ivi prevista è aggiuntiva e specifica rispetto a quella da impartire ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 81/2008, è parere di questa Commissione che la finalità del legislatore non sia quella di imporre al datore di lavoro committente l'obbligo di erogare ai lavoratori delle imprese appaltatrici, compreso il datore di lavoro, ove impiegato nelle medesime attività, o ai lavoratori autonomi, una informazione inutilmente ripetitiva, ma piuttosto quella di assicurare, come puntualmente precisa la norma, che tutti coloro che accedano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati siano puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente "su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti dì lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività", affinché essi ne possano tener conto nel momento in cui vi debbano entrare e lavorare.
Ciò comporta che al duplice fine, da un lato di garantire un'informazione puntuale, adeguata e aggiornata, e dall'altro di evitare che la stessa sia inutilmente dilatata a dismisura mediante la mera ripetizione di informazioni già trasmesse, spetti a ciascun datore di lavoro committente valutare, caso per caso, anche e soprattutto sulla base del tempo trascorso dall'ultimo accesso e della possibilità che le condizioni dei siti sospetti di inquinamento o confinati si siano modificate, se l'informazione già necessariamente erogata anche per quel singolo e specifico sito debba, o meno, essere ripetuta.
Per quanto riguarda, invece, l'interpretazione dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 177/2011, è parere di questa Commissione che il ruolo affidato dal legislatore al "rappresentante" che deve essere individuato dal datore di lavoro committente sia del tutto particolare e finalizzato a coordinare le attività che si svolgono nell'intero teatro lavorativo e per tutto il tempo necessario.
Premesso che tale soggetto deve essere adeguatamente formato, addestrato ed edotto di tutti i rischi dell'ambiente in cui debba svolgersi l'attività dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, egli dovrà sovrintendere sull'adozione ed efficace attuazione della procedura di lavoro prevista dall'art. 3, comma 3 del già citato D.P.R. 177/2011, specificatamente diretta ad "eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio nazionale sanitario e dei Vigili del Fuoco".
Spetterà quindi, ancora una volta, al datore di lavoro committente la scelta della persona più idonea e delle modalità operative più corrette per svolgere tali compiti, specificando nella procedura adottata se, ed eventualmente quando, sia necessaria la presenza del proprio "rappresentante" direttamente sul luogo di lavoro in cui si effettuano le attività lavorative all'interno degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 22/2014 | Dotazione economica del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) interno all'azienda

N. 22/2014
Data 06 ottobre 2014
Soggetto Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco
Oggetto Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla dotazione economica del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) interno all'azienda.
Premessa L'Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco, ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 laddove prevede che "il servizio di prevenzione e protezione sia dotato di mezzi adeguati per perseguire le finalità di cui al successivo art. 33". In particolare l'istante chiede di sapere se "nella definizione di mezzi adeguati è da intendersi un budget di spesa congruo al raggiungimento delle finalità previste."
Al riguardo si osserva che, ai sensi dell'art. 2, lett. l, del D.Lgs. n. 81/2008, il servizio di prevenzione e protezione è definito come "insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori."
Risposta Le previsioni dell'art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 sono dirette ad assicurare che il Servizio di prevenzione e protezione disponga di tutto quanto necessario allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 33, comma 1, avuto riguardo alla complessità aziendale e ai rischi presenti.
In relazione alle modalità per realizzare tali finalità, la scelta di assegnare un budget è rimessa alla discrezionalità dell'organizzazione aziendale.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 21/2014 | Criteri qualificazione docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro

N. 21/2014
Data 06 ottobre 2014
Soggetto Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
Oggetto Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo ai criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Premessa Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha formulato istanza di interpello al fine di sapere se:
- il consulente del lavoro che "abbia esercitato la professione per almeno 18 mesi" occupandosi anche di salute e sicurezza sul lavoro sia in possesso del criterio di qualificazione n. 4 previsto dal decreto 6 marzo 2013 per lo svolgimento di attività di docente nei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- il consulente "che abbia svolto attività professionale per almeno un triennio, seguendo i propri clienti anche in materia di salute e sicurezza del personale ed effettuandone i relativi adempimenti" sia in possesso del criterio n. 5 previsto dal decreto 6 marzo 2013 per lo svolgimento di attività di docente nei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Risposta Il decreto 6 marzo 2013, in vigore dal 18 marzo 2014 - attuativo della previsione di cui all'art. 6, comma 8, lettera m-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 - definisce i criteri di qualificazione della figura di formatore per la salute e sicurezza sul lavoro dei quali deve essere in possesso il docente dei corsi di formazione per datori di lavoro che intendano svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione nonché per lavoratori, dirigenti e preposti.
I criteri, che vanno uniti al prerequisito del possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado, individuati sono 6 e tendono a garantire una adeguata combinazione tra esperienza, competenza e capacità didattica del docente, allo scopo di innalzare il livello qualitativo delle lezioni. In applicazione del decreto 6 marzo 2013, i corsi di formazione per datore di lavoro che svolga "in proprio" i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, per i lavoratori, i dirigenti e i preposti possono essere tenuti unicamente da docenti che dimostrino mediante idonea documentazione (ad esempio attestazione del Datore di Lavoro, lettere di incarico ecc.) il possesso di almeno uno di tali criteri. Inoltre, il possesso di almeno uno dei criteri deve essere dimostrato dal docente - e, quindi, controllato dal soggetto organizzatore del corso - in relazione a ciascuna delle aree tematiche oggetto della docenza; ciò avuto riguardo alla circostanza che sempre il decreto 6 marzo 2013 divide le aree tematiche delle docenze in materia di salute e sicurezza in:
- area normativa/giuridica/organizzativa;
- area rischi tecnici/igienico-sanitari;
- area relazioni/comunicazioni.
Più nel dettaglio, il quarto criterio del decreto 6 marzo 2013 prevede espressamente quanto segue: "Possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.). Inoltre almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza. Più una delle seguenti specifiche (didattica):
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
- docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;
- docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
- affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia ".

Il quinto criterio dispone, invece: "Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza. Più una delle seguenti specifiche (didattica):
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
- docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;
- docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
- affìancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia ".
Dalla semplice lettura della normativa appena riportata è dato evincere con evidenza quali siano i requisiti richiesti all'aspirante docente di corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sempre nel già descritto campo della salute e sicurezza sul lavoro), i quali hanno valenza generale e sono, in particolare, indipendenti dalla appartenenza ad un albo o ad un ordine.
Di conseguenza, chiunque (sia o meno un professionista), in possesso del diploma di scuola superiore, intenda avvalersi - per dimostrare di aver titolo a svolgere i compiti di docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro - del criterio n. 4 di cui al decreto 6 marzo 2013 dovrà dimostrare di avere frequentato il corso di almeno 40 ore previsto dal decreto e di avere, al contempo, svolto per almeno 18 mesi "attività lavorativa o professionale" coerente con l'area tematica di docenza. La formula usata dal decreto indica la necessità che tale attività sia stata svolta in modo, per quanto non esclusivo, non episodico, in relazione alle aree tematiche di interesse. Inoltre, a tali requisiti l'aspirante docente dovrà aggiungere necessariamente una delle quattro alternative (percorso formativo in didattica, docenza...) indicate specificamente.
Allo stesso modo, chiunque intenda avvalersi del quinto criterio di cui al decreto 6 marzo 2013 dovrà dimostrare di aver svolto, sempre in maniera non episodica, per almeno tre anni "esperienza lavorativa o professionale"(...) "coerente con l'area tematica oggetto di docenza". A tale requisito, occorrerà aggiungere la dimostrazione del possesso di una delle quattro alternative (percorso formativo in didattica, docenza...) individuate dalla norma.
Si ritiene, infine, opportuno sottolineare che il decreto 6 marzo 2013 specifica che il possesso dei criteri può essere dimostrato con qualunque mezzo idoneo allo scopo e, quindi, mediante qualsiasi idonea documentazione, (ad esempio attestazione del Datore di Lavoro, lettere di incarico, ...), finalizzata ad attestare l'effettivo esercizio di attività professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale riferimento esclude che sia sufficiente una mera "autodichiarazione"' del soggetto.
Inoltre, sempre il decreto puntualizza che: "il triennio di riferimento decorre:
- dalla data di applicazione (12 mesi dopo la pubblicazione su G U.) per chi è già qualificato a tale data;
- dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione per gli altri ".
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 20/2014 | Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Imprese con più di 15 lavoratori

N. 20/2014
Data 06 ottobre 2014
Soggetto Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
Oggetto Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Premessa Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare l'istante chiede di sapere "[...] se per le imprese con più di 15 lavoratori sia consentita l'elezione o la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza esclusivamente tra i componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, o se diversamente l'elezione possa riguardare anche lavoratori non facenti parte delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (ferma restando la designazione in caso di mancato esercizio del diritto di voto)".
Risposta In merito al quesito posto, occorre rilevare che la scelta operata dal legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, è quella di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali.
Tanto premesso, come espressamente previsto dall'art. 47, comma 4 secondo periodo, del decreto in parola l'eleggibilità del rappresentate, fra i lavoratori non appartenenti alle RSA, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale a norma dell'art. 19 della Legge 300/70.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 19/2014 | Aggiornamento professionale Coordinatori per la sicurezza previsto dall'allegato XlV D.Lgs. n. 81/2008

N. 19/2014
Data 06 ottobre 2014
Soggetto Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza
Oggetto Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo all'aggiornamento professionale dei Coordinatori per la sicurezza previsto dall'allegato XIV Dlgs. n. 81/2008.
Premessa La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori), ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all'aggiornamento professionale dei Coordinatori per la sicurezza della durata complessiva di 40 ore (All. XIV). In particolare l'istante evidenzia che "diverse organizzazioni, stanno proponendo "corsi" di aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza della durata complessiva di 40 ore riportando come indicazione esplicita che la frequenza è obbligatoria nella misura del 90% del monte ore totali rilasciando comunque attestato finale di partecipazione alle 40 ore invece che alle effettive 36 ore eventualmente frequentate".
Ciò posto l'interpellante chiede se "considerato come l'All. XIV del D.Lgs. 81/2008 e smi indichi che per il corso abilitativo a Coordinatore della durata di 120 ore è richiesta la presenza nella misura del 90%, è corretto equiparare tale indicazione anche ai "corsi " di aggiornamento di 40 ore che vengono proposti?"
La questione relativa gli obblighi di aggiornamento dei coordinatori della sicurezza è disciplinata in particolare dall'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e nel dettaglio dall'allegato XIV dello stesso decreto. In particolare l'aggiornamento deve avvenire a cadenza quinquennale, avere una durata complessiva di 40 ore, da effettuare nell'arco del quinquennio.
Risposta Occorre innanzitutto rilevare la differenza, posta dal comma 2 dell'art. 98 del decreto in parola, fra il corso di formazione per coordinatore e il corso di aggiornamento. Il primo è, difatti, una condizione per il conseguimento della qualifica di coordinatore per la sicurezza, il secondo, invece, è una condizione per il mantenimento della stessa. L'allegato XIV prevede espressamente che "La presenza ai corsi dì formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. [...]. È inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva dì 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio."
Pertanto il quadro normativo summenzionato delinea inequivocabilmente l'obbligo di frequenza almeno nella misura del 90% dei corsi di formazione, mentre per i corsi di aggiornamento, anche in considerazione del fatto che tale aggiornamento può essere distribuito nell'arco del quinquennio, la frequenza deve necessariamente essere pari al 100% delle ore minime previste. 
Per questo motivo, coloro che abbiano effettuato l'aggiornamento di durata inferiore a quella prevista, non potranno esercitare l'attività di coordinatore, ai sensi dell'art. 98 del decreto in parola, fin quando non avranno completato l'aggiornamento stesso per il monte ore mancante.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 18/2014 | Visite mediche al di fuori degli orari di servizio

N. 18/2014
Data 06 ottobre 2014
Soggetto Unione sindacale di Base Vigili del Fuoco
Oggetto Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alle visite mediche al di fuori degli orari di servizio.
Premessa L'unione sindacale di Base dei Vigili del Fuoco, ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare l'istante chiede di sapere "se nell'effettuazione delle visite periodiche per il rinnovo dell'idoneità psicofisica all'impiego, come da art. 41 D.Lgs. 81/08, detta visita va svolta in orario di lavoro o se il datore di lavoro ha facoltà di inviare il lavoratore a visita anche quando esso sia fuori dal normale orario di servizio. Inoltre se il tempo impiegato dal lavoratore per effettuare detta visita qualora si svolga al di fuori dell'orario di servizio deve o meno essere retribuito come ore di lavoro straordinario. "
Al riguardo si osserva che la sorveglianza sanitaria rientra fra gli obblighi del datore di lavoro di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008 con l'obiettivo della tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso la valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi.
Come previsto dall'art. 20 lett. i) del D.Lgs. n. 81/2008, il sottoporsi ai controlli sanitari rientra fra gli obblighi del lavoratore quale soggetto attivo del processo di sicurezza.
Risposta Il contenuto tassativo e la "ratio" dell'art. 18, comma 1, lett. a), del decreto in parola volto alla tutela della integrità fisica e psichica del lavoratore, non lasciano spazi o deroghe circa la osservanza dell'obbligo prescritto dalla norma di salute e sicurezza. Le visite mediche in esame non possono, in considerazione della particolarità del bene tutelato, per nessun motivo essere omesse o trascurate dal soggetto obbligato, di contro il lavoratore non può esimersi dal sottoporsi all'effettuazione della visita medica.
Se è pur vero che l'art. 41 non indica espressamente che la visita medica debba essere eseguita durante l'attività lavorativa, è di tutta evidenza che l'effettuazione della visita medica è funzionale all'attività lavorativa e pertanto il datore di lavoro dovrà comunque giustificare le motivazioni produttive che determinano la collocazione temporale della stessa fuori dal normale orario di lavoro. Nel contempo non si può ignorare quanto previsto dall'art. 15, comma 2, che espressamente prevede "Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori".
Ciò posto, la Commissione ritiene che, in attuazione al disposto normativo sopra richiamato, i controlli sanitari debbano essere strutturati tenendo ben presente gli orari di lavoro e la reperibilità dei lavoratori. Laddove, per giustificate esigenze lavorative, il controllo sanitario avvenga in orari diversi, il lavoratore dovrà comunque considerarsi in servizio a tutti gli effetti durante lo svolgimento di detto controllo anche in considerazione della tutela piena del lavoratore garantita dall'ordinamento.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 17/2014 | Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

N. 17/2014
Data 06 ottobre 2014
Soggetto Associazione Bancaria Italiana - Dircredito Fabi - Fiba/Cisl - Fisac/Cgil - Uilca/Uil - Sinfub - Ugl/Credito
Oggetto Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Premessa L'Associazione Bancaria Italiana e le Segreterie Nazionali dei Sindacati firmatari del contratto collettivo del credito hanno avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla possibilità di prevedere nell'ambito del nuovo Accordo sindacale di settore in tema di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS):
1. L'istituzione di RLS anche a livello dell'insieme di aziende facenti riferimento ad un gruppo e non esclusivamente alla singola azienda;
2. che i rappresentanti così istituiti siano legittimati ad esercitare tutte le prerogative e le attribuzioni che il D.Lgs. n. 81 del 2008 s.m.i. riconosce agli RLS nell'ambito delle imprese del Gruppo bancario individuato, quindi anche per quelle aziende che, all'interno del Gruppo medesimo, soprattutto a causa delle ridotte dimensioni, potrebbero rimanere prive di una propria specifica rappresentanza.
La richiesta trae origine dalla necessità di ridisegnare la disciplina contrattuale di riferimento - in attuazione di un preciso impegno assunto in occasione del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 gennaio 2012 - in coerenza tanto con il dettato legislativo di cui al D.Lgs. n. 81/2008 quanto con i mutati assetti organizzativi delle imprese del settore bancario caratterizzato, per alcune importanti realtà, dal crescente rilievo della dimensione interaziendale di gruppo.
Risposta Questa Commissione osserva come la questione debba essere esaminata alla luce delle norme di legge che regolano le modalità di istituzione del RLS e di funzionamento delle relative prerogative. Tale normativa, in attuazione del criterio fissato nella legge delega (art. 1, lett. g), Legge n. 123 del 2007), è volta ad assicurare la presenza del RLS in ogni luogo di lavoro in base a principi inderogabili di legge e per mezzo di un ampio rinvio alla regolamentazione contrattuale quanto alle modalità di elezione o designazione del RLS e alle prerogative del medesimo.
A tale riguardo va anzitutto richiamato l'art. 47, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 ai sensi del quale "il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo''. Il comma 5 dell'articolo in commento affida alla "contrattazione collettiva" il compito di determinare il numero, le modalità di designazione o di elezione dei RLS.
Nella istanza di interpello è evidenziata la volontà delle Parti sindacali firmatarie del contratto collettivo del credito di definire la figura del RLS operante non solo nella singola azienda di credito ma nel diverso contesto del gruppo bancario, al fine di consentire che in tutte le aziende del gruppo sia presente la figura del rappresentante dei lavoratori per la salute e sicurezza sul lavoro. In tal modo si assicurerebbe, in tutte le aziende che fanno parte di gruppi bancari, una "copertura totale" anche a favore di quelle aziende che, all'interno del gruppo medesimo, per ragioni spesso legate alle ridotte dimensioni, potrebbero rimanere prive di una propria specifica rappresentanza. L'obiettivo di tale individuazione contrattuale sarebbe, quindi, di garantire la rappresentanza in materia di salute e sicurezza nell'ambito delle più complesse e articolate realtà interaziendali di gruppo.
È opinione di questa Commissione che la scelta di individuare, nel nuovo Accordo sindacale del settore del credito, la figura del RLS di gruppo, come figura che assolve le funzioni del RLS per tutte le aziende che fanno parte del gruppo medesimo, sia riservata alle parti che stipulano il contratto collettivo di lavoro e corrisponda alle facoltà attribuite dal D.Lgs. n. 81/2008 alle parti medesime per quanto concerne la regolamentazione - in via pattizia - delle prerogative dei RLS. Essa appare, quindi, compatibile con il vigente quadro normativo di riferimento.
Si ritiene comunque opportuno sottolineare come l'esercizio di tale facoltà è pur sempre condizionato all'integrale rispetto delle disposizioni inderogabili (nel senso che rispetto ad esse non è possibile che le disposizioni contrattuali operino in funzione modificativa) del D.Lgs. n. 81/2008 in materia. In particolare, l'opzione per il RLS di gruppo va necessariamente attuata facendo comunque salvo il numero minimo di RLS stabiliti dall'art. 47, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008 applicando i criteri ivi previsti a ciascuna delle aziende che compongono il gruppo e senza che sia possibile limitare in via contrattuale le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, quali descritte all'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 16/2014 | Nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

N. 16/2014
Data 06 ottobre 2014
Soggetto Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco
Oggetto Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Premessa Con due distinte richieste - trattate unitariamente per la connessione tra le materie oggetto di interpello - l'Unione Sindacale di Base (USB) dei Vigili del Fuoco ha esposto che:
- in seguito al "passaggio del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco al regime di diritto pubblico" si sarebbe prodotto un vulnus alle prerogative sindacali in materia di salute e sicurezza in quanto, secondo la richiedente, in ragione della sopravvenuta impossibilità di operare delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, "il Dipartimento dei Vigili del Fuoco non ritiene più validi gli RLS nominati all'interno delle RSU";
- l'Amministrazione non "riconoscerebbe" i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) successivamente nominati - ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 - non sottoponendoli, tra l'altro, alla prescritta formazione;
- sempre l'Amministrazione considererebbe decaduti i RLS una volta trascorsi tre anni dalla loro nomina.

Tanto premesso, la richiedente chiede di conoscere l'orientamento della Commissione al riguardo e, in particolare, di sapere se "la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è soggetta a scadenza o rinnovo e, in caso positivo, dopo quanto tempo vanno rinominati".
Risposta In via preliminare, questa Commissione ritiene opportuno puntualizzare che la risposta viene resa sui soli aspetti di ordine generale della domanda, relativi alla vigente disciplina che regolamenta le prerogative dei RLS, senza alcuna volontà di entrare nel merito delle situazioni prospettate dalla richiedente.
Tanto premesso, le questioni poste devono essere esaminate alla luce delle norme di legge che regolano le modalità di istituzione del RLS e di funzionamento delle relative prerogative.
Tale normativa, in attuazione del criterio fissato nella legge delega (art. 1, lett. g), Legge n. 123 del 2007), è volta ad assicurare la presenza del RLS in ogni luogo di lavoro in base a principi inderogabili di legge e per mezzo di un ampio rinvio alla regolamentazione contrattuale quanto alle modalità di elezione o designazione del RLS e alle prerogative del medesimo. Infatti, l'art. 47, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone che "il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo" e il successivo comma 5 affida alla "contrattazione collettiva" il compito di determinare il numero, le modalità di designazione o di elezione dei RLS.
Con specifico riferimento alle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il comma 4 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008 specifica che il RLS: "[...] è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno".
La regolamentazione della figura del RLS da parte dell'art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008 è completata:
- dal comma 6, che prevede un decreto ministeriale, ad oggi non emanato, che individui la giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro nella quale, salvo diverse previsioni di contratto collettivo, vanno eletti i RLS aziendali, territoriali o di comparto;
- dal comma 7 che individua il numero minimo - inderogabile da parte contrattuale - dei RLS tenendo conto delle dimensioni delle aziende o unità produttive;
- dal comma 8 il quale dispone che in caso di mancata effettuazione delle elezioni di cui ai commi 3 e 4, "le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale". Quanto alle attribuzioni dei RLS (anche se territoriali o di sito produttivo), esse sono specificamente individuate all'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008.
Dal quadro complessivo appena delineato si evince, con riferimento al contesto di cui alla richiesta (azienda con più di 15 lavoratori), che le modalità di elezione o designazione del RLS dovranno essere oggetto di regolamentazione dalla contrattazione collettiva di riferimento per l'azienda. Ove tale contrattazione non sia ancora esistente e la precedente abbia superato i propri termini di efficacia è opinione di questa Commissione che continui ad operare la precedente disciplina contrattuale in regime di ultrattività. Ciò per evitare che, per ritardi nella contrattazione (che potrebbero anche, ad esempio, essere strumentali ad opera di qualcuna delle parti), i lavoratori risultino privi della loro rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro; presenza, si ripete, che il D.Lgs. n. 81/2008 prevede espressamente.
Di conseguenza, i RLS il cui "mandato" sia scaduto, perché riferito ad una contrattazione collettiva a sua volta scaduta, potranno continuare a svolgere legittimamente le proprie funzioni di rappresentanza, con conseguente applicazione nei loro riguardi delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori (Titolo 1, Capo III, Sezione VII). Ciò, beninteso, fino a quando non intervenga la successiva regolamentazione contrattuale e, quindi, in base ad essa si proceda a una nuova elezione o designazione di RLS.
Ove, come nel caso di specie (da considerarsi peculiare in quanto consistente in una situazione - di particolare complessità - di passaggio da una regolamentazione complessiva di matrice privata a una di tipo pubblico), manchino le Rappresentanze sindacali aziendali, i lavoratori potranno direttamente eleggere i RLS in azienda. Ai RLS eletti all'esito della scelta direttamente operata da parte dei lavoratori si applicherà la normativa di legge (Titolo I, Capo III, Sezione VII del D.Lgs. n. 81/2008) ed essi svolgeranno le proprie funzioni fino a quando non intervenga la contrattazione aziendale e quindi, in base ad essa, si proceda a una nuova elezione o designazione dei RLS.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 15/2014 | Numero massimo partecipanti corsi aggiornamento decreto 4 marzo 2013, ex art. 161, c. 2-bis del d.lgs. n. 81/2008

N. 15/2014
Data 11 luglio 2014
Soggetto ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili
Oggetto art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo al numero massimo di partecipanti ai corsi di aggiornamento di cui al decreto interministeriale 4 marzo 2013, ex art. 161, comma 2-bis del d.lgs. n. 81/2008.
Premessa L'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha avanzato istanza di interpello per chiedere un chiarimento in merito al decreto 4 marzo 2013 ovvero se il numero massimo dì partecipanti ai corsi di aggiornamento di cui al punto 10 dell'allegato II del summenzionato decreto, anche nel caso dell'ora che tratta di contenuti tecnico-pratici, è pari a 25.
Al riguardo va premesso che il D.I. 04/03/2013 "individua, ai sensi dell'articolo 161, comma 2-bis, del d.lgs. n. 81/2008, i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare". In particolare l'art. 3 del decreto in parola prevede l'obbligo per il datore di lavoro di assicurare che "ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure di cui all'articolo 2". La durata, i contenuti minimi e le modalità della suddetta formazione sono individuati nell'allegato II del citato decreto.
Risposta L'art. 3, comma 2, del D.I. 04/03/2013 prevede che i corsi di formazione siano effettuati in conformità a quanto previsto dall'allegato II del medesimo decreto.
In particolare il citato allegato individua durata, contenuti minimi, requisiti dei docenti e modalità di erogazione della formazione. Il punto 5 dell'allegato II del D.I. 04/03/2013 prevede che il numero massimo dei partecipanti per ogni corso sia di 25 unità, mentre per le attività addestrative pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi). Il suddetto principio vale sia per i corsi di formazione che per i corsi di aggiornamento previsti dal punto 10 dell'allegato II del decreto in parola.
La Commissione ritiene inoltre che il contenuto tecnico-pratico previsto nel corso di aggiornamento, della durata di un'ora, qualora non si concretizzi in attività svolte direttamente dal discente e relative alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale, non sia da ritenersi "attività addestrative pratiche". In tali casi non opera il vincolo del rapporto di 1 a 6.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 14/2014 | Attività formative di strutture formative delle Associazioni Sindacali, Organismi paritetici e Enti bilaterali

N. 14/2014
Data 11 luglio 2014
Soggetto Regione Sicilia
Oggetto art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti in merito al criterio della diretta emanazione o almeno partecipazione per lo svolgimento di attività formative da parte di strutture formative delle Associazioni Sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, degli Organismi paritetici e degli enti bilaterali.
Premessa La Regione Sicilia ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al criterio della diretta emanazione o almeno partecipazione per lo svolgimento di attività formative da parte di strutture formative delle Associazioni Sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, degli Organismi paritetici e degli enti bilaterali. In particolare l'interpellante chiede un parere in merito al concetto - sotto il profilo giuridico - della cd. "diretta emanazione " o "partecipazione " alla luce della normativa vigente su esposta ed alla conseguente validità di un contratto di associazione in partecipazione, quale requisito idoneo a configurare, con riferimento alle strutture che operano per conto dì Associazioni di categoria, Organismi paritetici e Enti Bilaterali, la predetta "diretta emanazione" o la "partecipazione".
Al riguardo va premesso che l'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, inerente i corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008, individua, al punto 1, i soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento. In particolare, la nota del punto 1 del citato Accordo stabilisce che "le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento odirettamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione".
Successivamente è stato emanato l'Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012, concernente le linee guida applicative ed integrative dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, il quale chiarisce che, "[...] gli organismi paritetici sono soggetti formatori per i datori di lavoro qualora effettuino le "attività formative o di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione". 
Tale previsione, applicabile anche alle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e agli enti bilaterali, implica che gli organismi paritetici debbano svolgere attività di formazione direttamente o per mezzo di strutture formative proprie o almeno partecipate, senza poter procedere all'utilizzo di strutture esterne se non accreditate [...]".
Risposta La Commissione ritiene che per esaminare se una struttura formativa di diretta emanazione dell'associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, degli enti bilaterali e degli organismi paritetici possa costituirsi mediante un contratto di associazione in partecipazione, risulta necessario declinare brevemente i tratti di tale figura contrattuale contemplata dagli artt. 2549 ss. cc.
L'associazione in partecipazione è un contratto con cui il titolare di un'impresa (associante) attribuisce ad un lavoratore (associato) una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto che può consistere anche in una prestazione di lavoro (vedi art. 2549 cc). La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante, ma l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno (art. 2552 cc). Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione è stata contratta (art. 2552, comma 2, cc). Infine, salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto (art. 2552 cc).
Pertanto, l'associato opera sul mercato attraverso l'attività dell'assodante che ha il potere di dirigere l'attività senza bisogno di accordarsi con gli associati in partecipazione. Questi, per contro, possono pretendere dall'associante solo il rendiconto della sua attività per poter eventualmente effettuare dei controlli.
Stante quanto sopra, la Commissione ritiene che l'associazione in partecipazione soddisfi il requisito della diretta emanazione prescritto dall'Accordo citato in premessa in quanto lo svolgimento dell'attività formativa, che costituisce l'affare del contratto, è di diretta gestione dell'associante per il tramite dell'associato.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 13/2014 | Responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro in edilizia delle imprese esecutrici e dell'impresa affidataria

N. 13/2014
Data 11 luglio 2014
Soggetto Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere
Oggetto art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti in merito alle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro in edilizia delle imprese esecutrici e dell'impresa affidataria.
Premessa L'Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alle responsabilità, in materia di sicurezza sul lavoro in edilizia, delle imprese esecutrici e dell'impresa affidataria. In particolare l'interpellante chiede di sapere, con riferimento alle seguenti tematiche:
1. se in un medesimo cantiere temporaneo o mobile - così come definito all'articolo 89, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008 - possano essere presenti più imprese affidatarie;
2. se l'impresa affidataria debba essere, necessariamente, anche impresa esecutrice, vale a dire alla luce della definizione dell'articolo 89, comma 1, lettera i-bis), debba eseguire direttamente l'opera, o almeno parte di essa, impegnando proprie risorse umane e materiali o, viceversa, possa far eseguire l'intera opera, o l'intera parte di opera, ricevuta in appalto dal committente, ad imprese subappaltatrici e/o a lavoratori autonomi;
3. quali modalità il committente debba adottare per valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie;
4. con quali modalità ed assiduità il datore di lavoro dell'impresa affidataria debba verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati.

Al riguardo va premesso che l'articolo 89, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 81/2008 definisce impresa affidataria "impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi".
La successiva lettera, invece, definisce l'impresa esecutrice come "impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali".
Risposta In merito al primo quesito, la Commissione ritiene che all'interno di un cantiere possano essere presenti più imprese affidatarie in quanto il Committente può stipulare diversi contratti, ognuno con un'impresa affidataria diversa.
Per quanto concerne il secondo quesito, l'art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008, citato in premessa, definisce l'impresa affidataria "impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nella esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi". Pertanto l'impresa affidataria può eseguire direttamente l'opera impegnando proprie risorse umane e materiali o, viceversa appaltare l'intera opera o parte di essa ad imprese subappaltatrici e/o a lavoratori autonomi limitandosi a gestire le imprese subappaltatrici verificando le condizioni di sicurezza dei lavori affidati. Quindi, nei casi in cui l'impresa affidataria non partecipi alle lavorazioni ha comunque l'obbligo di rispettare quanto disciplinato dall'art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008.
In merito al terzo quesito circa le modalità con cui il committente debba valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, la Commissione ritiene che l'art. 90, comma 9, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce l'onere per il Committente di verificare "l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII".
In particolare l'allegato XVII, punto 01, del decreto in parola prevede che le imprese affidatarie comunichino "al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97".
Pertanto la Commissione ritiene che i criteri per valutare, da parte del committente, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese, varino a seconda del fatto che queste siano solo imprese affidatarie o anche imprese esecutrici. Per le imprese solo affidatarie, la "idoneità tecnico-professionale" - così come definita all'articolo 89, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 81/2008 - è caratterizzata dal possesso di capacità organizzative, per le imprese affidatarie ed anche esecutrici la suddetta idoneità deve tener conto altresì della disponibilità di proprie risorse umane e materiali in relazione all'opera da realizzare.
In merito all'ultimo quesito, occorre premettere che "il legislatore ha assegnato all'impresa affidataria l'importante ruolo di verificare concretamente in cantiere il rispetto delle prescrizioni poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Si tratta di compiti di coordinamento e di gestione operativa del cantiere, con controllo del livello di sicurezza in tutte le lavorazioni svolte sia dai propri lavoratori, sia dai subappaltatori" (Parere del 22/07/2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici sulla corretta applicazione dell'art. 89, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 81/2008 - ANCE). Per quanto riguarda le modalità e l'assiduità con le quali il datore di lavoro dell'impresa affidataria organizza l'attività di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati alle imprese esecutrici e/o ai lavoratori autonomi, le stesse debbano essere valutate, dal datore di lavoro dell'impresa affidataria, tendendo conto di vari parametri quali a titolo esemplificativo: la complessità dell'opera, le varie fasi di lavoro, l'evoluzione e le caratteristiche dei lavori messi in atto dalle imprese esecutrici.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 12/2014 | Formazione lavoratori e datori di lavoro in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

N. 12/2014
Data 11 luglio 2014
Soggetto Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di farmacia italiani (Federfarma)
Oggetto Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta ai quesiti sulla formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Premessa La Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di farmacia italiani ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al corretto svolgimento della verifica finale dei corsi erogati in modalità e-learning. In particolare l'interpellante chiede di conoscere:
1. se la verifica finale, attuata mediante un apposito questionario, di un corso di formazione dei lavoratori erogato in modalità e-learning possa ritenersi conforme al dettato legislativo qualora il verificatore sia il datore di lavoro, ancorché privo di ulteriori requisiti, ovvero sia necessario che il datore di lavoro debba necessariamente ricoprire anche il ruolo di RSPP, ovvero, addirittura, se sia necessario che il datore di lavoro rivesta la qualifica di RSPP da almeno tre anni;
2. se un datore di lavoro possa svolgere le funzioni di soggetto verificatore anche per la formazione di lavoratori che non siano propri dipendenti, purché appartenenti al medesimo settore di attività;
3. se, per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro in modalità e-learning, possa essere ritenuta conforme al dettato legislativo una verifica finale effettuata in presenza di un altro datore di lavoro, ovvero del RLS, ovvero dei dipendenti già formati ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 i quali, controfirmino il documento di verifica. 
Al riguardo va premesso che l'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 inerente la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, disciplina "la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08". Il punto 3 dell'accordo in parola prevede la possibilità di erogare, nei casi ivi previsti, la formazione in modalità e-learning sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'Allegato I. In particolare il punto d) del citato allegato stabilisce che la verifica di apprendimento finale vada effettuata "in presenza".
Analoga previsione la si ritrova anche nell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Successivamente è stato emanato l'Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 - concernente le linee guida applicative ed integrative degli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011 - il quale chiarisce che, per la formazione in modalità e-learning, "la previsione relativa alla verifica finale "in presenza" deve essere intesa nel senso che non sia possibile la verifica del completamento del percorso in modalità telematica - cosa, invece, espressamente consentita per le verifiche intermedie - ma in presenza fisica, da attuarsi anche per il tramite della videoconferenza".
Risposta Il Decreto Interministeriale del 06/03/2013 sui "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro" stabilisce i requisiti minimi per la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Gli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011, citati in premessa, oltre a decretare che i docenti abbiamo i requisiti indicati da DI del 06/03/2013, danno indicazioni puntuali su come organizzare i corsi di formazione. In particolare, nei corsi di formazione previsti sia dall'art. 37 sia dall'art. 34, è necessario che per ciascun corso, sia individuato il "soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro; un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso; i nominativi dei docenti", ecc.
Al termine del percorso formativo è necessario il superamento della prova di verifica obbligatoria solo per i corsi di formazione dei preposti e dei dirigenti e per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, che disciplina la formazione dei lavoratori, prevede l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning nel rispetto di quanto stabilito nell'Allegato I, che al punto d) stabilisce che "la verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza".
Pertanto se la formazione dei lavoratori è erogata in modalità tradizionale, in aula, non è obbligatoria la verifica finale, viceversa se la formazione dei lavoratori avviene in modalità e-learning la verifica finale diventa obbligatoria.
Inoltre, la Commissione ritiene che spetti al soggetto organizzatore, anche dandone evidenza nel progetto formativo, garantire che la verifica finale di apprendimento sia svolta da un soggetto in possesso delle capacità necessarie a verificare l'effettività dell'apprendimento al termine del percorso educativo. Tali requisiti, alla luce del punto 2, lett. b, dell'Accordo del 21/12/2011, che disciplina la formazione dei lavoratori, sono sicuramente posseduti dal docente, che può essere anche il datore di lavoro, in possesso dei requisiti di legge (DI 06/03/2013).
Tale interpretazione è coerente con quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, che disciplina la formazione dei datori di lavoro che decidono di svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, il quale, al punto 6, esplicitamente prevede che la verifica di apprendimento, che può consistere in un colloquio o un test, essendo finalizzata a constatare "le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali", deve essere effettuata '"dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale".
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 11/2014 | Applicabilità D.Lgs. 81/08 ambiti Dipartimento PS, Valutazione dei rischi, stress lavoro-correlato, formazione e RLS

N. 11/2014
Data 11 luglio 2014
Soggetto Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia per la CGIL
Oggetto art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta ai quesiti sull'applicabilità del D.Lgs. n. 81/2008 negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sull'obbligo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di dover documentare compiutamente la valutazione dei rischi, effettuare la valutazione del rischio stress lavoro-correlato, provvedere alla formazione di tutti i lavoratori e individuare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo le previsioni del D.Lgs. n. 81/2008 e, infine, sui limiti di applicazione dell'istituto della delega di funzioni.
Premessa Il Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia per la CGIL ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito a tre quesiti:
1.  applicabilità del D.Lgs. n. 81/2008 negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
2.  obbligo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di dover:
a)   documentare compiutamente la valutazione dei rischi; in particolare per poter ritenere esclusa la presenza di un rischio nell'ambito di un'attività lavorativa, si debba svolgere una effettiva e concreta attività accertativa (misure tecniche, rilevazioni, analisi strumentali, richiami a parametri scientifici, ecc.), riscontrabili da documentazione, che ne dimostri concretamente l'assenza;
b)   effettuare la valutazione del rischio stress lavoro-correlato;
e) provvedere alla formazione di tutti i lavoratori;
d) individuare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo le previsioni del D.Lgs. n. 81/2008, in particolare se negli ambiti del Dipartimento della Pubblica sicurezza, nei luoghi di lavoro con più di 15 lavoratori e dove sono presenti le rappresentanze sindacali, queste ultime possano autonomamente individuare il/i RLS, non coinvolgendo quindi i lavoratori. 
3. i limiti di applicazione dell'Istituto della delega di funzioni; in particolare se si possa procedere a deleghe di funzione nei riguardi di dipendenti solo in ragione del ruolo che gli stessi rivestono all'interno dell'azienda o unità produttiva nei casi in cui, (...) nei loro riguardi non sia mai stata svolta alcuna attività di informazione e formazione, senza che gli stessi posseggano specifiche o particolari conoscenze in materia di sicurezza nei luoghi dì lavoro e non siano titolari di alcun autonomo potere di spesa riferito alle funzioni delegate.
Risposta In merito al primo quesito, l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni prevede che "Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di Protezione Civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, [...], le disposizioni del presente Decreto Legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate[...] con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, [...]".
Il successivo comma prevede poi che "fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, [...]".
Attualmente, nelle more dell'emanazione dei predetti decreti, rimane in vigore il Decreto Ministeriale 14 giugno 1999, n. 450 Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia dì Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorità aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica,   di protezione   civile   e   di   incolumità  pubblica,   delle   quali   occorre   tener   contonell'applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Il suddetto decreto va oggi applicato tenendo conto del disposto dell'articolo 304, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede "fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2 (decreti con i quali si dovrà provvedere all'armonizzazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del D.Lgs. n. 626/1994), laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo".
Per quanto concerne il punto a) del secondo quesito, inerente la valutazione dei rischi, occorre riportare quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008: "la valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), [...], deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, [...]".
Il comma 3 del citato articolo stabilisce che "Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto".
Tutte le attività finalizzate alla valutazione dei rischi e alla redazione del Documento sono svolte adottando criteri e metodi diretti all'individuazione di tutti i rischi presenti all'interno dei luoghi di lavoro o ai quali gli stessi lavoratori possono essere esposti durante lo svolgimento delle loro mansioni. Il documento di valutazione dei rischi contiene "una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa'".
L'art. 28, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che "la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione".
Pertanto, la Commissione ritiene che l'esito della valutazione dei rischi, sulla base del quale può essere evidenziato o meno la sussistenza di un rischio e la sua entità, debba essere suffragato da elementi di valutazioni la cui metodologia, concordata con gli altri soggetti (RSPP, medico competente), rientra nelle prerogative del datore di lavoro. In relazione a questo ultimo aspetto il datore di lavoro valuterà, con riferimento al caso in concreto, la necessità di eseguire delle analisi strumentali a supporto della valutazione dei rischi.
In merito al punto b del secondo quesito, considerato che - come già sopra esposto - è obbligo del datore di lavoro valutare tutti i rischi, ne consegue che tra essi deve esserci anche il rischio da stress lavoro-correlato. Le particolari esigenze connesse al servizio espletato, attualmente disciplinate dal DM 450/1999, non incidono sull'obbligo di valutazione di questo fattore di rischio.
In merito al punto c del secondo quesito, il datore di lavoro deve formare tutti i lavoratori, i dirigenti e i preposti, in base alle loro attribuzioni e competenze, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008.
In merito al punto d del secondo quesito, inerente l'individuazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce le regole minime da rispettare, rinviando alla contrattazione collettiva le modalità di elezione o designazione da parte dei lavoratori, numero e formazione, ecc. per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Pertanto nel comparto della Pubblica Amministrazione bisognerà tener conto delle indicazioni provenienti dall'ARAN.
In ordine al terzo quesito, relativo ai limiti di applicazione della delega di funzioni, occorre evidenziare che l'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede, per il datore di lavoro, la possibilità di delegare i propri obblighi, ad eccezione della valutazione dei rischi e relativo documento e la designazione del RSPP, ad altro soggetto dotato dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.
Perché la delega sia efficace è necessario che abbia tutte le caratteristiche previste dal citato articolo 16, ivi compresi, relativamente al quesito così come formulato, quelli previsti alla lettera b) e d) di seguito riportati:
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
Pertanto non può essere considerata valida una delega rilasciata in difetto di uno qualunque dei requisiti specificatamente previsti dall'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008, con la conseguenza che i poteri formalmente conferiti al soggetto delegato restano in capo al soggetto delegante.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 10/2014 | Definizione di Associazioni di professionisti senza scopo di lucro Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012

N. 10/2014
Data 11 luglio 2014
Soggetto Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Oggetto Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla definizione di Associazioni di professionisti senza scopo di lucro di cui all'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012.
Premessa Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione delle associazioni di professionisti senza scopo di lucro previste dall'Allegato A, lettera B), punto 1.1. lett. e) dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012.
Al riguardo va premesso che l'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. In particolare l'allegato A, lettera B) individua, al punto 1, i soggetti formatori tra i quali "gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali di cui sopra" (punto 1.1. lett. e)).
Risposta La Commissione ritiene che, con la dicitura "associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali", l'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 intenda riferirsi a qualunque associazione necessariamente connotata, negli atti di costituzione, dall'assenza di finalità lucrative e che sia stata espressamente riconosciuta dall'ordine o collegio professionale di riferimento - in base a specifiche procedure, la cui discrezionalità è rimessa al medesimo ordine o collegio professionale - sempre che si tratti di un ordine o collegio relativo alle figure professionali di cui all'art. 98 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 9/2014 | Applicabilità sanzione mancata vidimazione registro infortuni a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008

N. 9/2014
Data 27 marzo 2014
Soggetto Consiglio Nazionale dell'ordine dei Consulenti Del Lavoro
Oggetto Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo all'applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008.
Premessa Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all'applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008.
Al riguardo va premesso che l'art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che "fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici".
Risposta La Commissione ritiene che - in attesa dell'emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, istitutivo del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione) che disciplinerà le modalità di comunicazione degli infortuni e che, pertanto, farà venir meno le disposizioni relative al registro infortuni e le relative disposizioni sanzionatorie - sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso.
Il suddetto registro deve essere redatto conformemente al modello approvato con DM 12 settembre 1958 (come modificato dal DM 5 dicembre 1996), istitutivo dello stesso e tuttora in vigore, vidimato presso l'ASL competente per territorio, salvo che nelle Regioni che hanno abolito tale prassi, e conservato a disposizione dell'organo di vigilanza sul luogo di lavoro.
La mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni comporta per il datore di lavoro applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 89, comma 3, del D.Lgs. 626/1994.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 8/2014 | Obbligo redazione documento di valutazione dei rischi per i volontari

N. 8/2014
Data 27 marzo 2014
Soggetto Federazione Italiana Cronometristi
Oggetto Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo all'obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari.
Premessa La Federazione Italiana Cronometristi ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all'obbligatorietà della redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 17, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 da parte delle "associazioni periferiche affiliate a questa Federazione, non avente personale dipendente ma che si avvalgono dell'ausilio di volontari nei confronti dei quali può essere disposto un rimborso spese di importo annuo comunque di gran lunga inferiore a € 7.500,00".
Al riguardo va premesso che l'art. 2, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 definisce lavoratore la "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un 'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari".
Inoltre il successivo art. 3, comma 12-bis, riporta che "nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti ì soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto".
Risposta La Commissione ritiene che il regime applicabile, per i soggetti che prestano la propria attività volontariamente e a titolo gratuito (o con mero rimborso spese) per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui alla Legge n. 398/1991 e all'art. 90 della Legge n. 289/2002, sia quello previsto per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile, per i quali l'art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone l'applicazione dell'art. 21.
Inoltre, è opportuno evidenziare che, l'art. 3 comma 12-bis del decreto in parola, prevede anche che qualora i soggetti di cui sopra svolgano la loro "prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione".
Restano fermi i principi generali di diritto che impongono al responsabile dell'impianto o dell'associazione sportiva dilettantistica che di esso abbia la disponibilità - da individuare secondo la normativa di settore che regola la materia - di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell'ambito delle attività di riferimento dell'associazione sportiva dilettantistica e che, pertanto, ne sanciscono la responsabilità secondo i principi comuni civili e penali nel caso di danni causati a terzi da cose in disponibilità.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 7/2014 | Individuazione impresa affidataria nel caso di costituzione, a valle aggiudicazione appalto, di società consortile per l'esecuzione unitaria lavori

N. 7/2014
Data 27 marzo 2014
Soggetto Associazione Nazionale Costruttori Edili
Oggetto art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti sulla individuazione dell'impresa affidataria - ai sensi dell'art. 89, co. 1, lett. i, D.Lgs. n. 81/2008 - nel caso di costituzione, a valle dell'aggiudicazione di un appalto, di società consortile per l'esecuzione unitaria dei lavori.
Premessa L'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla "individuazione dell'impresa affidataria - ai sensi dell'art. 89, co. 1, lett. i, D.Lgs. n. 81/2008 - nel caso di costituzione, a valle dell'aggiudicazione di un appalto pubblico o privato, di una società consortile per l'esecuzione unitaria dei lavori".
Al riguardo va premesso che l'art. 89, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 81/2008 definisce impresa affidataria l'"impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi dì imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi [...]". In particolare la norma suddetta prevede il caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese ma non già la fattispecie dell'Associazione Temporanea di Imprese (di seguito ATI) (art. 89, comma 1, lett. i).
Il legislatore, all'art. 97 del decreto in parola, ha poi previsto per il datore di lavoro dell'impresa affidataria una serie di obblighi tra cui quello primario di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e dell'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
E' evidente che all'impresa affidataria spetta un ruolo di particolare rilevanza, essendo questa tenuta, in sostanza, al generale coordinamento ed alla supervisione, rispetto agli adempimenti sulla sicurezza che competono a tutti i soggetti operanti in cantiere, di tutti i lavori da essa affidati ad altre imprese.
L'interpellante ricorda che "l'articolo 93 del Regolamento Appalti (D.P.R. n. 207/2010) prevede espressamente che le imprese associate, dopo l'aggiudicazione, possano decidere dì costituire tra loro una società, anche di tipo consortile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori. Della società di gestione dovranno far parte tutti i concorrenti riuniti, nella medesima percentuale di partecipazione al raggruppamento. La società, una volta costituita, subentrerà nell'esecuzione dell'appalto, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto, ferma restando le responsabilità dei concorrenti riuniti, ai sensi del codice dei contratti pubblici.
In sostanza, per effetto del subentro, non si determina una sostituzione della società di gestione nella titolarità del contratto di appalto, che formalmente permane in capo all'ATI aggiudicataria. Ciò che avviene è la creazione di una struttura operativa a servizio dell'Associazione contraente, alla quale viene demandata la gestione materiale dell'appalto, dovendo provvedere essa a tutto ciò che è necessario ai fini dell'esecuzione dei lavori (impianto del cantiere, assunzione delle maestranze gestione dei rapporti con i subappaltatori e fornitori, etc.)."
Nel caso in cui il contratto di appalto sia stato aggiudicato ad una Associazione Temporanea di Imprese che, a valle dell'aggiudicazione, abbia deciso di provvedere all'esecuzione unitaria dei lavori, attraverso la costituzione di una società di gestione, è necessario individuare l'impresa che si configura quale affidataria e a cui spettano gli obblighi sopra richiamati.
Risposta La società consortile, eventualmente costituita dopo l'aggiudicazione dell'appalto, unico soggetto che esegue i lavori e che gestisce i rapporti con i terzi, assume su di sé i rapporti che scaturiscono dall'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto, ivi compreso il potere di subappaltare parte dell'opera e di organizzare il proprio personale ai fini dell'esecuzione dei lavori appaltati. Viceversa, le singole imprese, costituenti l'ATI, non eseguono direttamente alcun lavoro oggetto dell'appalto.
In conclusione la Commissione ritiene che la titolarità del contratto di appalto con il committente, all'atto dell'affidamento dei lavori, permane in capo all'ATI, mentre la società consortile, assumendo l'incarico della gestione totale dei lavori, sia come impresa esecutrice sia come impresa autorizzata dal committente a stipulare contratti di subappalto, è destinataria degli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/2008.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 6/2014 | Articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008

N. 6/2014
Data 27 marzo 2014
Soggetto Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco
Oggetto Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo all’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.
  L’Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all’applicazione dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. In particolare l’interpellante chiede chiarimenti in merito a quanto riportato nel testo dell’articolo citato “le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative”.

Al riguardo va premesso che l’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede nei “riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, [...], le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate[...] con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, […]”.

Il successivo comma prevede poi che “fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, […]”.
Premessa

L’Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all’applicazione dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. In particolare l’interpellante chiede chiarimenti in merito a quanto riportato nel testo dell’articolo citato “le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative”.

Al riguardo va premesso che l’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede nei “riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, [...], le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate[...] con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, […]”.

Il successivo comma prevede poi che “fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, […]”.

Risposta

Attualmente, nelle more dell’emanazione dei predetti decreti, rimane in vigore il Decreto Ministeriale 14 giugno 1999, n. 450 Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorità aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumità pubblica, delle quali occorre tener conto nell’applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Si evidenzia inoltre che tale decreto va oggi applicato tenendo conto del disposto dell’articolo 304, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede “fino all’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2 (decreti con i quali si dovrà provvedere all’armonizzazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del D.Lgs. n. 626/1994), laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo”.

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Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

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Interpello n. 5/2014 | Corretta interpretazione Art. 25, comma 1, lett. a, del D.Lgs. n. 81/2008

N. 5/2014
Data 27 marzo 2014
Soggetto Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
Oggetto art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito sulla corretta interpretazione dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008.
Premessa La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 25, comma l, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008.
In particolare l'interpellante chiede di sapere come debba intendersi il termine "collabora".
Al riguardo va premesso che l'art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il medico competente collabori "con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessaria, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso [. .. ]".
Inoltre la lettera m, del citato articolo, prevede che il medico competente partecipi "alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria". 
Risposta

Va premesso che l'attività di "collaborazione" del medico competente, già prevista dall'ormai abrogato art. 17 del D.Lgs. n. 626/1994, ma limitata, "sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori", è stata ampliata dal D.Lgs. n. 81/2008 che, nell'art. 25, la estende anche alla programmazione, ove necessaria, della sorveglianza sanitaria, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso.
Inoltre, l'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 106/2009 di modifica dell'art. 58 del D.Lgs. n. 81/2008, ha introdotto la sanzione penale per la violazione degli obblighi di collaborazione alla valutazione dei rischi.
Per i motivi su esposti, la Commissione ritiene che il legislatore abbia voluto far assumere un ruolo di maggiore rilevanza, nel sistema di organizzazione della prevenzione aziendale, al medico competente.
Inoltre, la Cassazione, con la sentenza n. 1856 del 15/01/2013, precisa che al medico competente ''non è affatto richiesto l'adempimento di un obbligo altrui quanto, piuttosto, lo svolgimento del proprio obbligo di collaborazione, espletabile anche mediante l'esauriente sottoposizione al datore di lavoro dei rilievi e delle proposte in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze professionali in materia sanitaria.
Viene cosi delimitato l'ambito degli obblighi imposti dalla norma al "medico competente ", adempiuti i quali, l'eventuale ulteriore inerzia del datore di lavoro resterebbe imputata a sua esclusiva responsabilità penale a mente dell'art. 55, comma 1, lett. a) d.lgs. 81/2008".
Pertanto, anche se la valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile del datore di lavoro (art. 17, D.Lgs. n. 81/2008), il medico competente è obbligato a collaborare, all'effettuazione della valutazione dei rischi, sulla base delle informazioni ricevute dallo stesso datore di lavoro.
Le suddette informazioni il medico competente le riceve, tuttavia, non solo dal datore di lavoro, come previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, ma le acquisisce anche di sua iniziativa, attraverso l'adempimento degli obblighi sanciti dall'art. 25 del decreto in parola.
In particolare il medico competente può dedurre le informazioni attraverso, per esempio, le seguenti attività:
- visita degli ambienti di lavoro: nel corso del sopralluogo, il medico competente prende visione del ciclo produttivo, verifica le condizioni correlate ai possibili rischi per la salute presenti nelle specifiche aree, interagisce con il datore di lavoro e/o con l'RSPP, dialoga con i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, laddove presenti;
- sorveglianza sanitaria: elementi utili allo scopo sono forniti dalla cartella sanitaria, i cui contenuti minimi sono indicati nell'allegato 3A del D.Lgs. n. 81/2008. 
Per tutto quanta sopra, la Commissione ritiene che l' obbligo di '"collaborazione" vada inteso in maniera attiva; in sintesi il medico competente, prima di redigere il protocollo sanitario deve avere una conoscenza dei rischi presenti e quindi deve collaborare alla valutazione dei rischi.
Qualora il medico competente sia nominato, dopo la redazione della valutazione dei rischi, subentran

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Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

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Interpello n. 4/2014 | Corretta applicazione Allegato IV, p. 1.11 e 1.12, del D.Lgs. n. 81/2008 autoferrotranvieri

N. 4/2014
Data 27 marzo 2014
Soggetto Unione Generale del Lavoro autoferrotranvieri  
Oggetto art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla corretta applicazione dell'allegato IV, punti 1.11 e 1.12, del D.Lgs. n. 81/2008 per la categoria autoferrotranvieri. 
Premessa L'Unione Generale del Lavoro autoferrotranvieri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all'applicazione dell'allegato IV, punti 1.11 e 1.12, del D. Lgs. n. 81/2008 per la categoria degli autoferrotranvieri.
Al riguardo va premesso che l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che "[ .. .] con decreti, [. .. ], si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella Legge 26 aprile 1974. n. 191 e relativi decreti di attuazione."
Il comma 3, dell' articolo 3 prevede poi che "fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell 'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché [. .. ] le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla Legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione." 
Risposta La legge n. 191 del 1974 riguarda la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle attività tipicamente industriali, attraverso disposizioni organizzative e di sicurezza intema nonche delle attività proprie dell'esercizio ferroviario e non anche le norme generali per l'igiene del lavoro, che erano disciplinate dal D.P.R. 303/1956.
Pertanto, preso atto che le disposizioni del D.P.R. 303/1956 sono state trasposte nell'allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008, la Commissione ritiene che, in riferimento alla predisposizione di locali di riposo e refezione e degli spogliatoi e armadi per il vestiario a favore del personale autoferrotranviere, in assenza di specifiche normative, trovi integrale applicazione l'allegato IV punto 1.11 e 1.12 del D.Lgs. n. 81/2008.
E' inoltre opportuno osservare che le particolari esigenze, connesse nel caso di specie al trasporto ferroviario, riguardano (come la Corte di Cassazione ha ritenuto per altri settori a seguito di un'interpretazione logica delle disposizioni legislative contenute nell' art. 3 del D.Lgs. n.81/2008) problemi di organizzazione e di sicurezza in tema alle strutture e non possono portare ad una sostanziale abrogazione di precise norme di legge nonché all'azzeramento o alla compressione delle garanzie che la legge riserva, senza differenza di sorta, a tutti i lavoratori ed a tutti i luoghi di lavoro nessuno escluso. 
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 3/2014 | Documenti che l'impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al Committente

N. 3/2014
Data 27 marzo 2014
Soggetto Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
Oggetto art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti in merito ai documenti che l'impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al Committente.
Premessa II Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai documenti che l'impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al Committente. In particolare l'interpellante chiede se ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 l'impresa sia tenuta a consegnare:
- copia del modello LAV;
- consenso all'utilizzo dei dati sottoscritto da ogni lavoratore;
- copia del DUVRI della ditta appaltatrice;
- dichiarazione che i dipendenti dell'impresa sono in possesso del certificato di idoneità fisica;
- autocertificazione di idoneità tecnico professionale.
Al riguardo va premesso che l'art. 26, comma 1. del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l'obbligo per il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture di verificare, "con le modalità previste dal Decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione".
In attesa dell'emanazione del suddetto decreto, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato:
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
Il successivo comma stabilisce che "nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a. cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze fra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva."
Risposta La Commissione ritiene che, per il rispetto degli adempimenti previsti dal comma 1 dell'art.26 del D.Lgs. n. 81/2008, l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, sono elementi sufficienti a soddisfare la valutazione dell'idoneità tecnico professionale.
Inoltre la Commissione sottolinea che il datore di lavoro committente non può chiedere copia del DUVRI, dal momento che la redazione del suddetto documento, da allegare al contratto di appalto o di opera, è un obbligo, nei casi previsti, del datore di lavoro committente; questi può chiedere, viceversa, i documenti e le informazioni necessarie ai fini dell'elaborazione del DUVRI.
Laddove non ricorrano le condizioni per l'elaborazione del DUVRI restano fermi gli obblighi di cui al comma 2 dell'art. 26, del decreto in parola circa la cooperazione e il coordinamento.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 2/2014 | Chiarimenti in merito art. 90, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008

N. 2/2014
Data 27 marzo 2014
Soggetto Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere
Oggetto art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 90, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008.
Premessa L'Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta individuazione dei cantieri per i quali si applica l'art. 90, comma II, del D.Lgs. n. 81/2008.
Al riguardo va premesso che l'articolo 90, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 sancisce l'obbligo, per il committente o per il responsabile dei lavori, di designare, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, il coordinatore per la progettazione nei cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici anche non contemporanea.
II successivo comma prevede che "nei cantieri in cui e prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori [. . .]".
Risposta L'articolo 90, comma 11 , del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che la designazione del coordinatore per la progettazione "non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100. 000.
In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori".
Pertanto il committente o il responsabile dei lavori non è obbligato a nominare il coordinatore per la progettazione, nei lavori privati, se sono soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:
- l'opera che si sta realizzando non necessita di permesso di costruire;
- l'importo dei lavori e inferiore a 100.000 euro.
Nel caso di lavori soggetti all'obbligo del permesso di costruire, il committente è sempre tenuto, ove sia prevista la presenza di più imprese esecutrici anche non contemporanea, a nominare il coordinatore in fase di progettazione, qualunque sia l'entita dell'opera.
La Commissione ritiene utile rammentare quanto già riportato nella circolare n. 30 del 29/10/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale si sottolineava che, anche se nei casi previsti dall'articolo 90, comma 11 il committente o il responsabile dei lavori non è tenuto a nominare il coordinatore per la progettazione, dovendo il coordinatore per l' esecuzione svolgere, senza eccezioni a limitazioni, tutte le funzioni previste dall 'art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008, questi deve "essere nominato contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione".
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 1/2014 | Obblighi allievi istituti di istruzione ed universitari, identificazione DL scuole cattoliche, enti bilaterali e organismi paritetici

N. 1/2014
Data 27 marzo 2014
Soggetto Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Oggetto Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta ai quesiti sugli obblighi degli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, sui criteri di identificazione del datore di lavoro nelle scuole cattoliche, sull’identificazione degli enti bilaterali e organismi paritetici e sull’obbligo di informazione e formazione nel caso di docente non dipendente chiamato d’urgenza.
Premessa Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito a quattro quesiti:
1. in quali casi l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale, sono equiparati ai lavoratori e devono quindi sottostare a tutto quanto è previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, considerando che nello svolgimento dell’attività ordinaria, l’allievo o il corsista utilizza gessi, lavagne digitali, colle, colori ecc. che sono agenti chimici e attrezzature videoterminali;
2. quali sono i criteri di identificazione del datore di lavoro, dirigente e preposto nel caso delle scuole cattoliche;
3. quali sono i criteri di identificazione e di reperimento degli enti bilaterali e organismi paritetici di cui all’accordo Stato Regioni del 21/12/2011;
4. limiti dell’obbligo di informazione e formazione ex art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, nel caso di docente esterno, chiamato ad una supplenza in via d’urgenza.
Risposta In merito al primo quesito preliminarmente si rileva che l’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che al lavoratore è equiparato “l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione […]”.
In particolare occorre evidenziare che, in attesa dell’emanazione del decreto di cui all’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, l’equiparazione dell’alunno al lavoratore deve intendersi nei termini fissati dal decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 382, «Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado» che all’art. 1, comma 2, espressamente prevede “sono equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 626, gli allievi delle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali i programmi e le attività’ di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l’uso di laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l’uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali. L’equiparazione opera nei periodi in cui gli allievi siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione. I predetti allievi non sono comunque computati, ai sensi del decreto legislativo n. 626, ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il medesimo decreto fa discendere particolari obblighi. In tali ipotesi le attività svolte nei laboratori o comunque nelle strutture di cui sopra hanno istituzionalmente carattere dimostrativo didattico.
Premesso quanto sopra, fermo restando che tutti gli strumenti devono essere usati secondo i principi di prudenza e diligenza espressi dai codici civile e penale, il D.Lgs. n. 81/2008 equiparando ai lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale unicamente nei casi e per il tempo in cui “si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali”, da un lato esclude l’applicazione delle norme specifiche di salute e sicurezza sul lavoro in tutti i periodi ed in tutti i casi in cui gli allievi siano applicati in attività scolastiche ed educative nelle quali i programmi di insegnamento e formazione non prevedano l’uso di attrezzature di lavoro e l’esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici con la frequentazione di laboratori appositamente attrezzati, dall’altro esclude qualsiasi deroga nell’applicazione delle norme prevenzionali, comprese - a titolo di esemplificazione - quelle relative alla sorveglianza sanitaria e alla formazione, quando gli allievi acquisiscano la parificazione allo stato di “lavoratore”.
Per quanto concerne il secondo quesito, il datore di lavoro è quello identificato dall’art. 8 del decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 382 che, nel prevedere i limiti di applicazione anche alle “Istituzioni scolastiche ed educative non statali”, specifica “Ai predetti fini per datore di lavoro si intende il soggetto gestore di cui al titolo VII, articoli 345 e 353 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ove il soggetto sia una persona giuridica, per datore di lavoro si intende il rappresentante legale dell'ente ai sensi del comma 2 del predetto articolo 353”. Tale individuazione deve comunque rispettare quanto previsto dall’art. 2, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 che definisce il datore di lavoro come “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.
In riferimento al terzo quesito la Commissione evidenzia che l’Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 ha ampiamente trattato la questione relativa agli Organismi Paritetici dando indicazioni relative a quanto previsto dall’art. 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008 in merito alla richiesta di collaborazione da parte del datore di lavoro agli organismi paritetici “ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro”. In particolare l’Accordo sopracitato, relativamente alla collaborazione di cui all’art. 37 espressamente prevede “[...] Resta inteso che tale richiesta di collaborazione opera unicamente in relazione agli organismi paritetici che abbiano i requisiti di legge e che, quindi, siano costituiti nell’ambito di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in questo senso la definizione di “organismo paritetico” dettata all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008) e che svolgano la propria attività di “supporto “ alle aziende operando sia nel territorio che nel settore di attività del datore di lavoro (in questo senso l’articolo 37, comma 12, citato). Rispetto a tale previsione, si ritiene che il “territorio” di riferimento possa essere individuato nella Provincia, contesto nel quale usualmente operano gli organismi paritetici. Nei soli casi in cui il sistema di pariteticità non sia articolato a livello provinciale ma sia comunque presente a livello regionale, la collaborazione opererà a tale livello. Qualora, invece, gli organismi paritetici non siano presenti a né a livello provinciale né a livello regionale, il datore di lavoro [...] potrà comunque rivolgersi ad un livello superiore a quello regionale.” Per quanto riguarda la parte del quesito relativa alla necessità di dimostrazione, da parte del datore di lavoro/organizzatore del corso, dell’inesistenza, nel territorio, di organismi paritetici per il settore di riferimento, è parere della Commissione che non sia suo onere dimostrare la non presenza dell’Organismo paritetico nel settore e nel territorio in cui si svolge la propria attività.
In ordine all’ultimo quesito, il punto 8 dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 prevede, con riferimento alle fattispecie di cui all’art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, il riconoscimento dei crediti formativi alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro. In particolare “qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d’origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore”. Pertanto il datore di lavoro può facilmente dimostrare l’adempimento di quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 chiedendo al lavoratore l’esibizione dell’attestato di frequenza di cui all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Viceversa, qualora il lavoratore sia privo della formazione prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, il datore di lavoro deve provvedere ad avviare il lavoratore ai corsi di formazione anteriormente “o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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ANNO 2013

Interpello n.18/2013 - Formazione ed aggiornamento dei lavoratori, nominati RSPP, a norma dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008

N. 18/2013
Data 20 dicembre 2013
Soggetto Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Oggetto Oggetto: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito in materia di formazione ed aggiornamento dei lavoratori, nominati RSPP, a norma dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008.
Premessa Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla partecipazione obbligatoria, da parte di docenti nominati Responsabili del servizio di prevenzione e protezione, di seguito RSPP, ai corsi di formazione previsti per i lavoratori dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008.
In particolare l’interpellante chiede di sapere se sia corretto che un Dirigente scolastico, datore di lavoro, obblighi i propri docenti, che hanno partecipato ai corsi di formazione previsti per gli RSPP ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008. a sottoporsi ai corsi di formazione ed al l’aggiornamento previsti per i lavoratori e i preposti, dall’art. 37 del citato decreto.
Al riguardo si osserva che l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 obbliga il datore di lavoro ad assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Invece, l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede per i Responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione una formazione specifica, da svolgere secondo quanto definito nell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.
Inoltre, l’art. 32, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 81/2008, inserito dall’art. 32, comma 1, lett. c), della Legge n. 98/2013 dispone che “in tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati [...]”.
Il successivo art. 37, comma 14 bis, del D.Lgs. n. 81/2008, inserito dall’art. 32, comma 1, lett. d), della Legge n. 98/2013, prevede che “in tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati [...]”.
Risposta Sulla base dei contenuti formativi previsti dai differenti Accordi (Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 per RSPP e ASPP e Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 per lavoratori e datori di lavoro che intendono svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione), la Commissione ritiene che la formazione erogata ai docenti, per lo svolgimento dei compiti di RSPP e ASPP in conformità alle previsioni dell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, sia superiore e quindi comprensiva, per contenuti e durata, a quella da erogare ai lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008.
Per quanto concerne la formazione dei dirigenti e dei preposti lo stesso Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 espressamente prevede che “l’applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione adeguata e specifica”.
La formazione degli RSPP e ASPP, anche se con contenuto formativo differente rispetto a quello previsto per i preposti e/o dirigenti nell’accordo Stato-Regioni di cui sopra, garantisce sicuramente una formazione “adeguata e specifica”, come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto rispondendo a criteri formativi più approfonditi sia di carattere normativo che scientifico, è da considerarsi esaustiva e ridondante rispetto a quella prevista per i lavoratori e per i preposti.
A ciò si aggiunge che fra compiti del RSPP, declinati nell’art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008, vi è quello di provvedere “all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale”.
Pertanto il docente, nominato RSPP, sebbene lavoratore, è una persona che ha ricevuto una formazione “sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza”.
Le considerazioni appena esposte valgono solo qualora il docente svolga le funzioni o di RSPP o di ASPP o, comunque, risulti essere ancora in possesso dei requisiti necessari per svolgere tali funzioni.
La formazione è quindi valida, relativamente a quella prevista per i lavoratori e per i preposti, ma dovrà comunque essere integrata rispetto ad ulteriori eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n.17/2013 - Corsi di aggiornamento previsti per i coordinatori dall’art. 98, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008

N. 17/2013
Data 20 dicembre 2013
Soggetto Consiglio Nazionale degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori 
Oggetto Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti sui corsi di aggiornamento previsti per i coordinatori dall’art. 98, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.
Premessa Il Consiglio Nazionale degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti quesiti:
1. il mancato rispetto dell’obbligo di aggiornamento professionale, da parte dei coordinatori, comporti di dover sostenere nuovamente il corso di 40 ore di aggiornamento o, diversamente, obblighi a dover nuovamente frequentare il corso di formazione della durata di 120 ore;
2. un numero di ore di aggiornamento superiore a 40 ore possa valere per le annualità successive.
Al riguardo va premesso che l’articolo 98, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede per il coordinatore per la progettazione e per il coordinatore per l’esecuzione dei lavori la partecipazione ai corsi di aggiornamento secondo le modalità indicate nell’allegato XIV. In particolare l’aggiornamento deve avvenire a cadenza quinquennale, avere una durata complessiva di 40 ore, da effettuare nell’arco del quinquennio. 
Risposta L’accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 nella parte in cui reca disposizioni sulla formazione dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, di seguito RSPP, e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, di seguito ASPP, stabilisce che “l’ASPP o il RSPP che non adempia l’obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria operatività”.
Di conseguenza, il mancalo aggiornamento comporta l’impossibilità, da parte del RSPP o dell’ASPP, di poter esercitare i propri compiti fintanto che non completi l’aggiornamento, riferito al quinquennio appena concluso.
Ciò premesso, la Commissione ritiene che quanto disciplinato per la figura del RSPP e dell’ASPP trovi applicazione anche nel caso dei coordinatori i quali devono provvedere all’aggiornamento secondo quanto previsto dall’Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008.
Per questo motivo, coloro che non abbiano effettuato l’aggiornamento entro il termine previsto, non potranno esercitare l’attività di coordinatore, ai sensi dell’art. 98 del decreto in parola, fin quando non avrà completato l’aggiornamento stesso per il monte ore mancante.
In merito al secondo quesito, la Commissione ritiene che la partecipazione del coordinatore ai corsi di aggiornamento per un numero di ore superiore a 40 non costituisca credito formativo per gli anni successivi; ciò in quanto l’allegato XIV individua, unicamente, i contenuti minimi di tale percorso. 
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n.16/2013 - Scaffalature metalliche

N. 16/2013
Data 20 dicembre 2013
Soggetto Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa  
Oggetto Oggetto: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito in materia di scaffalature metalliche. 
Premessa La Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla possibilità di “escludere dal campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare dall’art. 89, comma 1, lett. a) - definizione di cantiere - un luogo di lavoro dove è effettuato il montaggio di scaffalature all’interno di locali, sia di tipologia da “hobbistica” che “industriale”, che non rientrino nella tipologia di magazzini industriali autoportanti dove invece è possibile assimilare l’impianto a opere fisse in metallo come riportato dall’allegato X D.Lgs. n. 81/2008.”
In particolare il chiarimento è richiesto per i locali in cui:
- non sono presenti all’interno altre lavorazioni edili o impiantistiche;
- non sono aperte pratiche edilizie con il Comune competente per territorio.
Per rispondere al quesito occorre preliminarmente osservare che le scaffalature metalliche si suddividono in una moltitudine di tipologie significativamente differenti l'una dall’altra, classificate in maniera organica nella pubblicazione «Guida alla sicurezza delle scaffalature e dei soppalchi» edita dall’ACAI - Associazione fra i Costruttori in Acciaio Italiani - Sezione Scaffalature Industriali - Gruppo di Lavoro “Sicurezza” (Milano, 2008), che di seguito si elencano per sommi capi:
scaffalature leggere (scaffalature da negozio o commerciali, scaffalature da archivio, scaffalature da magazzino);
scaffalature medie e pesanti (cantilever, drive in, drive trough, portapallet);
scaffalature molto pesanti (magazzini portacoils, portalamiere con portata per piano - ogni livello di ciascuna luce - da 5t a 20t);
magazzini dinamici a gravità (magazzini dinamici pesanti con rulli in acciaio per pallet, magazzini dinamici leggeri con rulli in materiale plastico per scatole, contenitori ecc.);
magazzini ed archivi automatizzati (magazzini per capi appesi o stesi, magazzini o archivi rotanti verticali, magazzini o archivi rotanti orizzontali, magazzini traslanti verticali, magazzini con trasloelevatore);
archivi e magazzini mobili o compattabili (compattabili leggeri, compattabili pesanti);
scaffalature autoportanti (veri e proprio edifici che sorreggono il tetto di copertura dell’edificio);
scaffalature leggere con passerelle multipiano (dotate di passerelle utilizzate per il passaggio di lavoratori). 
Risposta In via preliminare si rileva che qualora l’attività di montaggio e smontaggio di una scaffalatura metallica avvenga nell’ambito di un cantiere temporaneo o mobile - come definito dall’art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008 - l’operazione costituisce una parte, se pur piccola, dell’intera opera da realizzare. Ne consegue l’applicazione di quanto previsto dal Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008.
La presente risposta riguarda, pertanto, esclusivamente i casi in cui l’attività di montaggio e smontaggio di una scaffalatura metallica non rientri nelle ipotesi di cui al periodo precedente.
L’art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008 definisce il “cantiere temporaneo o mobile” qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’Allegato X che, al comma 1, elenca “i lavori di costruzione, manutenzione, [...] di opere fisse, permanenti o temporanee, [...] in metallo”, ed al comma 2 specifica che “sono, inoltre, lavori di costruzione edile o dì ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile”.
Tale definizione comporta che l’applicazione del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 è subordinata alla necessità che i lavori di riferimento siano finalizzati alla realizzazione di “opere fisse, permanenti o temporanee” (allegato X, punto 1) oppure al “montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile” (allegato X, punto 2), introducendo - per quanto interessa in questa sede -importanti elementi interpretativi, da verificare nei casi concreti.
Sulla base di tale disposto normativo, è possibile fornire le seguenti indicazioni.
Tenuto conto della già segnalata diversità delle caratteristiche delle “scaffalature metalliche”, è opinione di questa Commissione che l’applicabilità del Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008 al montaggio/smontaggio delle scaffalature metalliche, debba essere dedotta tenendo conto dell’applicazione congiunta dei seguenti elementi:
a) contesto nel quale la scaffalatura deve essere montata;
b) tipologia della scaffalatura.
In relazione al criterio di cui alla lettera a), occorre valutare la necessità che il montaggio/smontaggio della scaffalatura metallica richieda l’installazione di un cantiere. Al riguardo costituiscono parametro di riferimento gli elementi indicati nell’allegato XV, punto 2.2.2., del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo ai seguenti:
- recinzioni, accessi e segnalazioni realizzati appositamente per 1’installazione;
- viabilità dedicata appositamente per l’installazione;
- impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, gas, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo realizzati appositamente per l’installazione;
- zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione;
- presenza di linee elettriche aeree potenzialmente interferenti con l’installazione;
- presenza di condutture sotterranee potenzialmente interferenti con l’installazione;
- cantieri confinanti con l’area di installazione.
In relazione al criterio di cui alla lettera b), occorrerà avere riguardo alla circostanza che la scaffalatura sia riconducibile “a lavori di costruzione ... di opere fìsse, permanenti o temporanee, .... in metallo” e non consista nel mero assemblaggio di una attrezzatura ovvero di elementi di arredo. Questa valutazione non può prescindere dall’analisi dello specifico progetto di ciascuna scaffalatura; tuttavia, di seguito, si forniscono alcuni criteri che possono indirizzare le scelte operate dai committenti.
- Le Scaffalature leggere sono da considerare in generale degli elementi di arredo, e pertanto da escludere dal campo di applicazione del Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008 in quanto il loro montaggio/smontaggio è palesemente non rientrante nella definizione di cantiere temporaneo o mobile, contenuta nell’art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008.
- Il montaggio/smontaggio delle Scaffalature medie e pesanti e delle Scaffalature molto pesanti potrebbe rientrare nella definizione di cantiere temporaneo o mobile contenuta nell’art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto si tratta di costruzioni ottenute per assemblaggio di elementi metallici prefabbricati.
- I Magazzini dinamici a gravità sono assimilabili a macchine funzionanti grazie alla forza di gravità, o addirittura sono delle macchine se alimentati a motore. Pertanto, per loro stessa natura, il loro montaggio/smontaggio non rientra nella definizione di cantiere temporaneo o mobile contenuta nell’art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008.
- I Magazzini ed archivi automatizzati sono generalmente costruzioni complesse, spesso dotate di macchine di vario genere (ad esempio trasloelevatori), le cui caratteristiche sembrano avvicinarne fortemente il montaggio ai “lavori di costruzione ... di opere fisse, permanenti o temporanee, ... in metallo” di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008. L’articolazione dei lavori di montaggio/smontaggio potrebbe perciò rientrare nella definizione di cantiere temporaneo o mobile, contenuta nell’art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto si tratta di costruzioni ottenute per assemblaggio di elementi metallici prefabbricati.
- Gli Archivi e magazzini mobili o compattabili, caratterizzati da funzionalità e costruttività proprie dell’ingegneria meccanica, presentano modalità di montaggio/smontaggio che per loro stessa natura non rientrano nei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’Allegato X al D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto in questo caso il relativo montaggio/smontaggio non rientra nel campo di applicazione del Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008.
- Le Scaffalature autoportanti e le Scaffalature leggere con passerelle multipiano, edifici in tutto e per tutto, rientrano pacificamente nel campo di applicazione del Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008.
In definitiva, il montaggio e smontaggio delle scaffalature determinerà l’applicazione del Titolo IV in base alla valutazione della situazione di fatto, effettuata tenendo conto dei criteri a) e b) sopra individuati.
Per quanto sopra detto, si ritiene che le scaffalature metalliche non siano attrezzature di lavoro, come definite dall’art. 69, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, salvo i casi in cui le stesse rientrino nella definizione di “macchine” ai sensi del D.Lgs. n. 17/2010.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n.15/2013 - Estensione della normativa sul divieto di fumo anche alle cosiddette sigarette elettroniche.

N. 15/2013
Data 24 ottobre 2013
Soggetto Associazione Bancaria Italiana 
Oggetto Oggetto: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito dell'estensione della normativa sul divieto di fumo anche alle cosiddette sigarette elettroniche. 
Premessa L'Associazione Bancaria Italiana ha avanzato richiesta di interpello per conoscere se, a parere di questa Commissione, la normativa sul divieto di fumo sia estensibile anche alle cd. "sigarette elettroniche"; in particolare si richiede se, alla luce delle informazioni scientifiche disponibili secondo cui le sigarette elettroniche con nicotina presentano potenziali livelli di assunzione per i quali non è possibile escludere rischi per la salute, il divieto di fumo, di cui alla legge n. 3/2003 debba essere esteso anche a tali dispositivi elettronici.
Al riguardo considerato che le sigarette elettroniche risultano essere dispositivi elettronici costituiti da cilindri metallici o in plastica, muniti di un sistema elettronico di vaporizzazione, attraverso cui possono essere assunte dosi variabili di nicotina e che anche con un uso moderato e con prodotti a bassa concentrazione di nicotina, può essere superata la dose quotidiana accettabile, prevista dall'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.
La sigaretta elettronica è da considerare, secondo le recenti classificazioni, "un articolo" con cartucce sostituibili contenenti miscele di sostanze, tra cui in particolare nicotina.
Considerato che non sono riportati effetti univoci certi sull'impatto sulla salute negli ambienti chiusi del particolato inalato con l'uso della sigaretta elettronica, che può contenere oltre alla nicotina, anche in dimensioni nanometriche, altre sostanze, quali: cromo, nichel, stagno, alluminio, ferro, risultano necessari ulteriori approfondimenti scientifici.
Risposta La Commissione, in analogia all'orientamento europeo esistente - richiamato anche dal parere n. 34955/CSC6 del 26/09/2012 dell'Istituto Superiore di Sanità - di considerare le sigarette elettroniche fuori dal campo di applicazione della direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco - in quanto non contenenti tabacco - ritiene che, in mancanza di una specifica previsione normativa, non sia applicabile alle sigarette elettroniche il divieto di fumo previsto dall'articolo 51 della legge n. 3/2003 a tutela della salute dei non fumatori.
In ragione delle caratteristiche e dei componenti delle varie tipologie di cartucce in commercio, ferma restando la possibilità il datore di lavoro, nell'ambito della propria organizzazione di vietare l'uso delle sigarette elettroniche in azienda, nel caso in cui ciò non avvenga, né potrà essere consentito l'uso solo previa valutazione dei rischi, ai sensi delle disposizioni vigenti. La suddetta valutazione dovrà tener conto del rischio cui l'utilizzazione della sigaretta elettronica può esporre i lavoratori, in ragione delle sostanze che possono essere inalate, a seguito del processo di vaporizzazione (nicotina e sostanze associate).
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n.14/2013 - Utilizzo o meno delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi

N. 14/2013
Data 24 ottobre 2013
Soggetto Consiglio Nazionale degli Ingegneri  
Oggetto Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo all’utilizzo o meno delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi.
Premessa Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al possibile utilizzo delle procedure standardizzate per le aziende che occupano fino a 50 lavoratori, il cui rischio chimico sia risultato “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori” e il cui rischio biologico sia risultato “non evidenzia rischi per la salute dei lavoratori”. Inoltre si chiede se tutte le aziende che occupano fino a 50 lavoratori, il cui rischio chimico sia risultato “non basso per la sicurezza e/o non irrilevante per la salute dei lavoratori” e il cui rischio biologico sia risultato “evidenzia rischi per la salute dei lavoratori” non debbano utilizzare le procedure standardizzate oppure se vi siano esclusioni per alcune attività lavorative, ad esempio istituti di istruzione, uffici in genere, ecc., per le quali sia comunque consentita la valutazione dei rischi utilizzando le procedure standardizzate.
L’articolo 29, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che “i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f)”. Il successivo comma 7, lett. b), specifica che le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle “aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto”.
L’art. 223, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni impone al datore di lavoro, nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’art. 28, del citato decreto, di determinare “preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro” e di valutare “anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti”.
L’art. 271, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni prevede che il datore di lavoro, nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1 “tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative”. 
Risposta L’art. 224, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni prevede che “se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230”. Quando a seguito della valutazione appena riportata risulta che in azienda non si svolgono attività che espongono i lavoratori al rischio chimico (vedi art. 29, comma 7, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008), il datore di lavoro di un’impresa che occupa fino a 50 lavoratori può adottare le procedure standardizzate di cui all’art. 6, comma 8, lett. f., del D.Lgs. n. 81/2008. Vista l’analogia delle disposizioni di riferimento (vedi art. 271, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008), le considerazioni su esposte valgono anche per il rischio biologico.
Resta inteso che, qualora dall’esito della valutazione dei rischi non ricorrano le condizioni di mancata esposizione appena richiamate, non sarà possibile utilizzare le procedure standardizzate. 
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n.13/2013 - Obbligo di formazione, informazione ed addestramento per i lavoratori a domicilio

N. 13/2013
Data 24 ottobre 2013
Soggetto Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
Oggetto Oggetto: Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito sull'obbligo di formazione, informazione ed addestramento per i lavoratori a domicilio.
Premessa Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito "se per i lavoratori a domicilio, che risultano dipendenti di un'azienda, ma che hanno come luogo di lavoro la propria abitazione, il datore di lavoro debba fornire a proprie spese tutta l'informazione, la formazione e l'addestramento previsto per i lavoratori dal D.Lgs. n. 81/2008, in particolare la formazione prevista dai recenti accordi Stato-Regioni e la formazione per addetto al primo soccorso e addetto all'antincendio. Inoltre il C.N.I. chiede di sapere se l'abitazione del lavoratore sia da considerarsi a tutti gli effetti un luogo di lavoro, cosi come definito dal D.Lgs. n. 81/2008, e debba pertanto essere oggetto di valutazione dei rischi, da parte del datore di lavoro."
Il lavoro a domicilio può essere reso sia in forma subordinata sia in forma autonoma. È da ritenersi subordinata nei casi in cui il lavoratore è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da svolgere. Il vincolo di subordinazione non sussiste qualora il lavoratore a domicilio organizzi e conduca il lavoro in maniera autonoma.
Dal punto di vista della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'art. 3, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che "Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati, trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate.
Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III".
Risposta La Commissione ritiene che il datore di lavoro è tenuto a fornire un'adeguata informazione e formazione nel rispetto di quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e non anche quella specifica per il primo soccorso e antincendio. Inoltre il domicilio non è considerato luogo di lavoro, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. n. 81/2008. 
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n.12/2013 - DVR e applicazione allegato IV, punto 1.3.6, del D.Lgs. n. 81/2008 nelle strutture e nei servizi penitenziari nonché predisposizione di spogliatoi e armadi vestiario personale di Polizia penitenziaria

N. 12/2013
Data 24 ottobre 2013
Soggetto UGL Polizia penitenziaria 
Oggetto Oggetto: Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta ai quesiti relativi all'obbligatorietà del documento di valutazione dei rischi e all'applicazione dell'allegato IV, punto 1.3.6, del D.Lgs. n. 81/2008 nelle strutture e nei servizi penitenziari nonché alla predisposizione di spogliatoi ed armadi per il vestiario a favore del personale di Polizia penitenziaria.
Premessa La Federazione nazionale UGL Polizia penitenziaria ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alle seguenti fattispecie:
1. obbligatorietà del documento di valutazione dei rischi all'interno delle strutture e dei servizi penitenziari;
2. applicazione dell'allegato IV, punto 1.3.6, del D.Lgs. n. 81/2008;
3. predisposizione di spogliatoi ed armadi per il vestiario a favore del personale di Polizia penitenziaria.
Al riguardo va premesso che l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni prevede nei "riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di Protezione Civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, [...], le disposizioni del presente Decreto Legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate [...] con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, [...]".
Il comma 3, dell'articolo 3 prevede poi che "fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, [...]".
Attualmente, considerato che i decreti attuativi sopra citati non sono stati emanati, rimane in vigore il Decreto Ministeriale 29 agosto 1997, n. 338 Regolamento recante individuazione delle particolari esigenze delle strutture giudiziarie e penitenziarie ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n, 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
Si sottolinea inoltre che tale decreto va oggi applicato tenendo conto del disposto dell'articolo 304, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede "fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2 (decreti con i quali si dovrà provvedere all'armonizzazione delle disposizioni del decreto legislativo 81/2008 con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 626/1994), laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo". 
Risposta Il legislatore, con il rinvio ai decreti attuativi, non ha inteso realizzare un minor grado di tutela in questi settori di attività ma unicamente tener conto delle peculiarità connesse con il servizio espletato. Al riguardo l'art. 2 del DM 388/1997 (ndr. 338/1997) stabilisce che per le strutture e i servizi penitenziari "le norme e le prescrizioni contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicate nel rispetto delle specifiche esigenze strutturali ed organizzative preordinate ad evitare pericoli di fuga, aggressioni, anche al fine della liberazione di persone detenute o internate, attentati all'incolumità del personale o dei detenuti o internati, sabotaggi di sistemi, apparecchiature ed impianti, pericoli di atti di auto od eteroaggressività, autolesionismo o autosoppressione, nonché il conferimento di posizioni di preminenza ad alcuni detenuti o internati, per mantenere l'ordine e la disciplina".
In particolare, in relazione al primo quesito, l'articolo 3 del citato decreto ministeriale non elimina l'obbligo, per il datore di lavoro, della valutazione di tutti rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008, ma prevede che il datore di lavoro deve tener conto, nella elaborazione del documento di valutazione dei rischi, delle esigenze particolari individuate negli articoli 1 e 2 del citato DM 388/1997 (ndr. 338/1997).
In merito al secondo quesito, relativo alle problematiche di sicurezza presentate dalle superfici vetrate, non essendo state disciplinate dal regolamento le caratteristiche di tali superfici, ad esse si applica quanto previsto dall'allegato IV, punto 1.3.6. del D.Lgs. n. 81/2008.
In riferimento al terzo quesito, ovvero la predisposizione di spogliatoi ed armadi per il vestiario a favore del personale di Polizia Penitenziaria, la Commissione ritiene, sempre per i motivi appena indicati, che trovi integrale applicazione l'allegato IV punto 1.12 del D.Lgs. n. 81/2008 le cui previsioni andranno attuate secondo le risultanze della valutazione dei rischi. 
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n.11/2013 - Accordo formazione lavoro

N. 11/2013
Data 24 ottobre 2013
Soggetto Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale (Federambiente) 
Oggetto Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo all'accordo formazione lavoro. 
Premessa La Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale (Federambiente) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all'accordo Stato Regioni del 21/12/2011 relativo alle modalità di svolgimento della formazione dei lavoratori, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare l'interpellante chiede di conoscere se la durata ed i contenuti della formazione dei lavoratori possa prescindere dall'appartenenza ad uno specifico settore Ateco e possa essere tarata sulla effettiva condizione di rischio che si rileva, per ciascuna attività lavorativa, a valle del processo di valutazione.
L'accordo Stato Regioni del 21/12/2011 disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché l'aggiornamento dei lavoratori, ai sensi dell'art. 37, comma 2.. del D.Lgs. n. 81/2008. La suddetta formazione, come esplicitato nella premessa dell'accordo in parola, da erogare al lavoratore e, per quanto facoltativa nell'articolazione, ai dirigenti e ai preposti, costituisce un percorso minimo da organizzare ed integrare sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi.
L'accordo Stato Regioni del 25/07/2012, concernente le linee guida applicative ed integrative dell'accordo Stato Regioni del 21/12/2011, chiarisce che la classificazione dei lavoratori, "può essere fatta anche tenendo conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi, avendo a riferimento quanto nella valutazione dei rischi''. 
Risposta L'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, prevede che "il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai [...] rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda".
Alla luce delle vigenti disposizioni normative ed in particolare sulla base di quanto indicato negli accordi Stato-Regioni citati in premessa, la formazione - che deve essere "sufficiente ed adeguata"' - va riferita all'effettiva mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede di valutazione dei rischi; pertanto la durata del corso può prescindere dal codice Ateco di appartenenza dell'azienda. 
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n.10/2013 - Formazione degli addetti alla gestione delle emergenze per la prevenzione incendi, DM 10/03/1998

N. 10/2013
Data 24 ottobre 2013
Soggetto Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
Oggetto  Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito sulla formazione degli addetti alla gestione delle emergenze per la prevenzione incendi, DM 10/03/1998.
Premessa Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai corsi tenuti dagli ingegneri abilitati ai sensi della legge n. 818/1984. In particolare chiedono di sapere se il suddetto professionista sia:
1. adeguatamente titolato, agli effetti del DM 10/03/1998, quale soggetto formatore per gli addetti alle aziende valutate a rischio medio e basso;
2. sia abilitato al rilascio di attestati di frequenza per gli stessi corsi e se tali attestati siano validi agli effetti della documentazione e della formazione obbligatoria prevista nel D.Lgs. n. 81/2008
Al riguardo si comunica che la materia è ancora disciplinata dal DM 10/03/1998, attualmente in corso di revisione. 
Risposta Il DM 10/03/1998 non prevede né requisiti specifici né titoli ai fini dell'idoneità del soggetto formatore per gli addetti all'emergenza. I soggetti formatori devono possedere competenza nella materia antincendio. Pertanto si ritiene che gli ingegneri, abilitati ai sensi della legge n. 818/1984, possano svolgere i corsi per addetti all'emergenza e, quindi, rilasciare i relativi attestati di frequenza. Inoltre si sottolinea come, per le aziende individuate dall'allegato X del decreto, "i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze", debbano conseguire "l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609".
Infine la Commissione ritiene validi ai fini della formazione prevista dall'art. 37, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 i suddetti attestati. 
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n.9/2013 - Imprese familiari

N. 9/2013
Data 24 ottobre 2013
Soggetto Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 
Oggetto Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alle imprese familiari. 
Premessa La Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla applicazione del D.lgs. n. 81/2008 alla “impresa familiare di fatto – ai sensi dell’articolo 230 bis del Codice Civile - che opera con collaboratori senza essersi costituita con atto espresso: atto notarile dichiarativo.”
Al riguardo va premesso che l’art. 230 bis del Codice Civile prevede che “salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. […]”.
Pertanto, il legislatore ha voluto introdurre una figura di impresa familiare fondata sulla “solidarietà familiare” e non su un rapporto contrattuale. 
Risposta La commissione ritiene sia possibile costituire, ai sensi dell’art. 230 bis del codice civile, un’impresa familiare senza la necessità di uno specifico atto notarile.
È opportuno sottolineare che ai fini dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alle imprese familiari si applica l’art. 21 del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n.8/2013 - Visita medica preventiva in caso di riassunzione del lavoratore dopo breve periodo di cessazione rapporto di lavoro

N. 8/2013
Data 24 ottobre 2013
Soggetto Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro 
Oggetto Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla visita medica preventiva in caso di riassunzione del lavoratore dopo breve periodo di cessazione del rapporto di lavoro.
Premessa Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, su proposta del Consiglio provinciale di Palermo, ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell’art. 41, comma 2, del D.lgs. 81/2008. In particolare l'istante chiede di sapere “se la previsione di visita medica preventiva di cui all’art. 41, comma 2, lett. a), del decreto debba ritenersi dovere operare ogni qualvolta il datore di lavoro provvede ad effettuare l'assunzione del lavoratore o se nel caso in cui vi siano assunzioni dello stesso lavoratore successive ad una interruzione del rapporto di lavoro, per mansioni uguali o sostanzialmente collegate allo stesso rischio, per il quale sia trascorso un termine breve e comunque entro la periodicità prevista dal medico competente per la visita successiva non necessita una nuova visita preventiva.”
Al riguardo si osserva che la sorveglianza sanitaria, disciplinata dall'art. 41 del D.lgs. 81/2008, è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente. In particolare l’art. 41, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 81/2008 prevede una visita medica preventiva con l’obiettivo di “constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica”.
Il successivo comma prevede una "visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica'' la cui periodicità, "qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno". 
Risposta La Commissione ritiene che, nel caso di assunzioni successive, qualora il lavoratore sia impiegato in mansioni che lo espongono allo stesso rischio nel corso del periodo di validità della visita preventiva o della visita periodica di cui all’art. 41, comma 2, lett. b), del D.lgs. 81/2008 e comunque per un periodo non superiore ad un anno, il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare una nuova visita preventiva, in quanto la situazione sanitaria del lavoratore risulta conosciuta dal medico competente. 
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n.7/2013 - Verifica idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell’ambito del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008

N. 7/2013
Data 2 maggio 2013
Soggetto ANCE 
Oggetto art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla verifica dell’idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell’ambito del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.
Premessa L’ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, ha avanzato istanza d’interpello per conoscere il parere di questa Commissione relativamente alla corretta interpretazione di quanto riportato nell’allegato XVII comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento alla documentazione minima che i lavoratori autonomi devono esibire al committente o al responsabile dei lavori ai fini della dimostrazione della idoneità tecnico professionale prevista per operare in un cantiere temporaneo o mobile così come definito nell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008.
Al riguardo va premesso che gli obblighi in materia di salute e sicurezza di un lavoratore autonomo sono in via generale riportati nell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008 e, con specifico riferimento al “cantiere temporaneo o mobile”, nell’art. 94 del medesimo provvedimento. In particolare, il primo comma dell’articolo 21, citato, identifica gli obblighi del lavoratore autonomo nell’utilizzo di attrezzature di lavoro e Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in modo conforme “alle disposizioni di cui al Titolo III” (lettere a e b), e del munirsi di “tessera di riconoscimento” (lettera c).
L’art. 21, comma 2, citato, prevede inoltre che i lavoratori autonomi, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno pure facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
Il Legislatore, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali contenuti nell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, che prevedevano “adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e secondo i princìpi della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003” ha introdotto non uno specifico obbligo ma una facoltà di “beneficiare della sorveglianza sanitaria” e di “partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale di un lavoratore autonomo destinato ad operare in un cantiere temporaneo o mobile, il Legislatore nell’allegato XVII comma 2 lettera d) del D.Lgs. n. 81/2008 aveva previsto che il lavoratore autonomo dovesse esibire gli “attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente Decreto Legislativo”.
Questa formulazione aveva creato notevoli difficoltà in quanto sembrava che quella “facoltà” di “beneficiare della sorveglianza sanitaria” e di “partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro” diventasse invece, per un lavoratore autonomo, un obbligo necessario per dimostrare la propria idoneità tecnico professionale per operare in un cantiere temporaneo o mobile.
Con la modifica introdotta con il D.Lgs. n. 106/2009, espressamente richiesta dalle parti sociali, il lavoratore autonomo deve esibire al committente o al responsabile dei lavori o, in caso di subappalto, al datore di lavoro dell’impresa affidataria gli “attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente Decreto Legislativo”. 
Risposta La modifica introdotta con il D.Lgs. n. 106/2009, all’allegato XVII, citata in premessa, è volta a rilevare la non obbligatorietà della formazione e della sorveglianza sanitaria per i lavoratori autonomi tranne che le stesse non siano espressamente previste da disposizioni speciali anche di attuazione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Tale concetto, peraltro, è stato ribadito nel documento della Conferenza Stato-Regioni “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni”, in cui è stato specificato che le previsioni di cui all’accordo ex articolo 37 del “testo unico” di salute e sicurezza sulla formazione di lavoratori, dirigenti e preposti, non hanno efficacia obbligatoria ma sono dirette a fornire ai lavoratori autonomi utile parametro di riferimento per la formazione. La medesima fonte rimarca che è altresì obbligatoria altra formazione rispetto a quell’oggetto di regolamentazione da parte dell’accordo ex articolo 37 qualora quest’ultima sia disciplinata da disposizioni di legge speciali rispetto alla previsione generale riportata all’articolo 21, comma 2 (è ad esempio il caso della formazione necessaria per effettuare lavori in ambienti confinati obbligatoria anche per i lavoratori autonomi, ai sensi del DPR n. 177/2011) del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Pertanto un committente o un’impresa affidataria, in fase di verifica dell’idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo, è tenuto a verificare il possesso della documentazione, di cui all’allegato XVII da parte del lavoratore autonomo ma non anche ad esigere, al medesimo, l’esibizione degli attestanti inerenti la propria formazione e l’idoneità sanitaria. Di conseguenza, risulta legittimo sia l’affidamento di lavori al lavoratore autonomo in possesso di documentazione inerente la formazione e l’idoneità sanitaria sia l’affidamento di lavori al lavoratore autonomo privo dei predetti requisiti. Resta fermo per il committente la facoltà di richiedere al lavoratore autonomo ulteriori requisiti rispetto a quelli minimi individuati dall’allegato XVII, anche qualora essi consistano nel possesso della documentazione appena citata.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n.6/2013 - Corretta applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 nella gestione dei reparti "Stuntmen" e "addetto effetti speciali"

N. 6/2013
Data 2 maggio 2013
Soggetto APT (Associazione Produttori televisivi)
Oggetto Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni – corretta applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 nella gestione dei reparti "Stuntmen" e "addetto effetti speciali". 
Premessa La APT ha chiesto a questa Commissione di pronunciarsi sulla normativa di salute e sicurezza applicabile alle attività degli stuntmen (intendendosi per stuntman un “acrobata particolarmente esperto nel fingere cadute, tuffi, salti e scene pericolose”) e degli addetti agli effetti speciali (intendendosi per addetto agli effetti speciali “un esperto di particolari tecniche di lavorazione nel settore cinematografico, impegnato in attività specifiche come: l’uso di macchine e degli artifizi per la produzione di effetti speciali, l’uso di materiali e sostanze per la realizzazione degli effetti speciali, la realizzazione di scene simulanti crolli o rotture, l’impiego di sostanze infiammabili o esplosive, l’utilizzo di armi da fuoco e da taglio, la produzione di fiamme libere”). Tali attività, sempre secondo la richiedente, si concretizzano in scene pericolose, realizzate secondo esigenze di scena da una troupe (come tale intendendosi l’insieme delle persone impiegate dalla società di produzione per lo svolgimento delle relative attività), a sua volta divisa in diversi reparti operativi, composti da gruppi di persone con compiti specifici (macchinisti, elettricisti, attrezzisti, produzione, ecc.), ciascuno con un proprio capo reparto.
In relazione alle attività appena descritte, la APT distingue due diverse modalità di organizzazione del lavoro, la prima in cui l’attività sia realizzata da personale della società di produzione e la seconda in cui l’attività sia affidata in appalto dalla società di produzione a terzi.
In relazione alla prima ipotesi (attività svolte da personale della società di produzione), la richiedente chiede se:
1. in ragione della particolarità delle attività di riferimento, il datore di lavoro della società di produzione possa “legittimamente richiedere la collaborazione dei Responsabili dei suddetti reparti nella valutazione dei rischi della scena pericolosa”;
2. il capo reparto, nel caso di cui al punto 1, deve possedere una particolare formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
3. in assenza di specifica formazione dei Responsabili degli stuntman e/o degli effetti speciali, può il RSPP collaborare con il datore di lavoro e i suddetti responsabili dei reparti esclusivamente nella formalizzazione della relazione fornendo semplicemente le procedure corrette per effettuare una adeguata individuazione dei fattori di rischio e delle misure di prevenzione e protezione?
4. qualora alla scena pericolosa partecipino esclusivamente addetti al reparto stuntmen e/o del reparto effetti speciali è possibile utilizzare la relazione da loro redatta quale valutazione esclusiva e specifica dell’attività svolta da questi lavoratori da inserire nel DVR della società di produzione?
A tale riguardo, va evidenziato come l’art. 17, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 imponga al datore di lavoro l’obbligo (indelegabile) di valutare “tutti i rischi” sul lavoro, “con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28”. Il contenuto della valutazione dei rischi viene, quindi, puntualmente individuato dall’art. 28, nella sua interezza, e le modalità della valutazione dei rischi sono descritte (si pensi, ad esempio, alla necessità di rielaborare la valutazione dei rischi “in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza sul lavoro”, di cui al comma 3 dell’art. 29, D.Lgs. n. 81/2008) al successivo art. 29.
In ordine all’affidamento delle attività in parola da parte della società di produzione a società specializzate, la APT chiede, invece se:
1. i rischi generati dagli stuntmen e/o dagli addetti agli effetti speciali devono essere considerati “rischi specifici propri dell’attività”, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, senza necessità di redazione del DUVRI;
2. al fine della valutazione dell’idoneità tecnico professionale delle imprese specializzate è sufficiente che il datore di lavoro della società di produzione chieda i curricula “con dettaglio delle esperienze specifiche nel campo del personale impegnato nell’attività appaltata”.
Inoltre, sempre in caso di affidamento a soggetti “terzi”, APT chiede quanto segue:
3. nel caso in cui una società committente affidi in appalto un’attività che comporta solo rischi specifici propri per la sua realizzazione, in cosa consiste l’attività di coordinamento che il datore di lavoro della committente deve realizzare?
4. nel caso in cui una società committente affidi in appalto due o più servizi a società o lavoratori autonomi che prevedano solo rischi specifici propri per le rispettive attività, e che nessuna di queste preveda il coinvolgimento del personale della società committente, come deve gestire il coordinamento il datore di lavoro della società committente? Gli eventuali rischi interferenziali presenti esclusivamente tra i fornitori, devono essere trattati in qualche modo dal datore di lavoro committente?
Rispetto a tale seconda ipotesi, va evidenziato che le disposizioni di specifico riferimento sono quelle di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008. Tale articolo, come già prevedeva l’art. 7 del D.Lgs. n. 626/1994, individua precisi obblighi in capo al datore di lavoro committente nell’eventualità che questi decida di affidare lavori nell’ambito del proprio ciclo produttivo a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi. Le norme di riferimento sono dirette a tutelare da un lato i lavoratori autonomi o quelli dell’appaltatore che vengano ad operare in ambienti per loro e per lo stesso datore di lavoro sconosciuti e, dall’altro, i lavoratori dei committenti che si trovino davanti ad inusuali situazioni di rischio determinate dall’appalto o dalla prestazione d’opera.
In via di sintesi, ai sensi dell’art. 26, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 81/2008, in capo al datore di lavoro committente gravano al momento i seguenti obblighi:
1) verificare, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d’opera;
2) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
3) promuovere, in particolare:
- la cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
- il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
Il comma 3 della norma in esame impone, quindi, al datore di lavoro, l’obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (di seguito, DUVRI), il quale va allegato al contratto d’appalto o d’opera, che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento, per espressa previsione legislativa, non trova applicazione con riferimento ai “rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”; ciò in quanto evidentemente il Legislatore, in relazione a tali rischi, da considerare “tipici” della attività dell’impresa o dei lavoratori autonomi, non ne ritiene – ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo in commento – necessaria la puntuale identificazione in un documento.
Al riguardo (cfr. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, Determinazione 5 marzo 2008, n. 3, in Gazzetta Ufficiale, 15 marzo 2008) va evidenziato che è possibile parlare d’interferenza ove si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del datore di lavoro committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, in altre parole, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il lavoro, servizio o fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto, con la conseguenza che il DUVRI dovrà essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. Inoltre, resta inteso che nel documento in parola non devono essere riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione del rischio e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi. 
Risposta In via preliminare, la Commissione ritiene opportuno ricordare come la stessa sia tenuta unicamente a rispondere a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza sul lavoro” (in questo, inequivoco, senso, l’articolo 12 del D.Lgs. n. 81/2008) non potendo pronunciarsi “in astratto” sulla correttezza delle modalità in base alle quali le aziende attuino le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oggetto, casomai, di specifico accertamento in sede ispettiva. Per tale ragione, non si ritiene possibile esprimere l’indirizzo della Commissione rispetto a una serie di richieste di APT dirette a ottenere indicazioni sulla coerenza di determinate soluzioni organizzative alle norme di legge, impossibili da fornire senza una verifica in concreto di quanto descritto. La Commissione ritiene, invece, di pronunciarsi come segue in ordine alla interpretazione delle norme di legge applicabili nei casi descritti dalla richiedente.
In ordine allo svolgimento di attività da parte di qualunque soggetto che si possa definire come “lavoratore” (nel senso individuato dall’art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008) dell’azienda di produzione cineaudiovisiva trovano integrale applicazione le disposizioni in materia di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008, le quali attribuiscono al datore di lavoro la titolarità giuridica (con la conseguente responsabilità) delle relative funzioni. Sarà quindi il datore di lavoro dell’azienda di produzione a dovere individuare le modalità migliori di adempimento degli obblighi in questione, avuto riguardo alle modalità di svolgimento delle attività di riferimento. Ove tali attività comprendano una serie di azioni di contenuto particolare, quali quelle richieste agli stuntmen o agli addetti agli effetti speciali, è opinione di questa Commissione che il coinvolgimento dei capi reparto (ove, come appare probabile, essi svolgano in concreto le funzioni di preposto) nella valutazione dei rischi sia opportuna. Quanto alla formazione del personale coinvolto nelle relative attività, essa dovrà essere coerente con il vigente quadro normativo (si fa riferimento, in particolare, agli accordi in Conferenza Stato-Regioni relativi alla formazione di lavoratori, dirigenti e preposti del 21 dicembre 2011 e del 25 luglio 2012), avuto riguardo alle funzioni svolte nell’ambito dell’organizzazione aziendale, anche in applicazione del principio di cui all’articolo 299 del D.Lgs. n. 81/2008 (rubricato: “Esercizio di fatto di poteri direttivi”). Ne deriva, ad esempio, che se – come pare plausibile e, anzi, probabile – il capo reparto, nelle attività qui in questione, svolga in concreto le funzioni di preposto, egli dovrà essere formato come tale.
Infine, in relazione alle richieste avanzate ai punti 3 e 4 (relativamente alle attività in house delle aziende di produzione cineaudiovisiva) si rimarca come il DVR sia documento che deve avere le caratteristiche di cui agli articoli 28 e 29 e come l’unico soggetto responsabile di tale coerenza sia il datore di lavoro, il quale è libero di operare le proprie scelte secondo le peculiarità della propria azienda e, correlativamente, risponde della coerenza di esse alla Legge.
Venendo, quindi, a trattare delle questioni sollevate (punti da 1 a 4) in riferimento all’ipotesi in cui la società cineaudiovisiva di produzione decida di affidare a terzi le attività tipiche degli stuntmen o degli addetti agli effetti speciali, si evidenzia innanzitutto come, tenendo conto delle particolari modalità – quali descritte nell’interpello al quale si fornisce riscontro – dello svolgimento delle attività degli stuntmen e/o degli addetti agli effetti speciali e ferma restando ogni riserva in ordine alla verifica delle concrete modalità con le quali vengono rese le prestazioni in oggetto, si ritiene che i rischi delle attività svolte in autonomia nei cicli produttivi delle società di produzione dagli stuntmen e/o dagli addetti agli effetti speciali possano essere considerati come rischi specifici della attività delle appaltatrici o dei lavoratori autonomi, purché non vi siano interferenze con strutture o processi del committente o di altre imprese. Resta inteso che sarà cura del datore di lavoro committente far sì che gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, sopra richiamati, vengano correttamente e completamente ottemperati, in particolare mediante il rigoroso accertamento della idoneità tecnico-professionale degli stuntmen o degli addetti agli effetti speciali allo svolgimento della attività commissionate e una efficace attività di scambio di informazioni, di cooperazione e coordinamento, la cui concreta realizzazione è soggetta al controllo del competente organo di vigilanza, tra datore di lavoro committente e appaltatrice (o lavoratori autonomi).
Di conseguenza, quanto al quesito di cui al punto 3 dell’interpello, si ritiene di sottolineare che, in coerenza con quanto appena esposto e con quanto argomentato dalla giurisprudenza assolutamente maggioritaria (si veda, per tutte, Cass., pen, sez. IV, 9 luglio 2009, n. 28197), il datore di lavoro committente non possa intervenire in supplenza dell’appaltatore o dei lavoratori autonomi rispetto alle attività che sono proprie (con relativa assunzione di rischio) dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi in quanto ciò si risolverebbe in una inammissibile ingerenza nell’attività affidata a terzi (incompatibile, in particolare, con la figura dell’appalto, regolata dall’art. 1655 c.c.). L’obbligo di cooperazione è, quindi, da intendersi come riferibile all'attuazione delle misure di prevenzione dirette a eliminare (o ridurre al minimo, se l’eliminazione è impossibile) i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno a incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore in ordine alle attività tipiche dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, salvo che tali attività non vengano svolte con modalità di aperta pericolosità, tali da mettere in evidente pericolo tutti coloro che si trovano nei luoghi di lavoro.
In relazione al quesito di cui al punto 2 dell’interpello – ferma restando la necessità che il datore di lavoro committente acquisisca l’iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato e l’autocertificazione di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 – si richiama la necessità che la verifica in parola (la quale potrà essere riferita, in assenza di altri parametri, ai curricula, così come alle altre certificazioni – quali, ad esempio, quelle relative alla attività di formazione svolta – rilevanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro) venga effettuata con particolare rigore, in modo da permettere al datore di lavoro committente di valutare la capacità tecnico-professionale del personale di riferimento della appaltatrice o dei lavoratori autonomi.
Non si ritiene, infine, per le ragioni sopra indicate, di rispondere al quesito, sempre relativo alle attività affidate dalle società di produzione a terzi, contrassegnato con il n. 4.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n.5/2013 - Valutazione del rischio stress lavoro-correlato, disciplinata dall’art. 28, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

N. 5/2013
Data 2 maggio 2013
Soggetto Federazione italiana Metalmeccanici 
Oggetto Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato, disciplinata dall’art. 28, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Premessa La Federazione italiana Metalmeccanici ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione se anche nel caso della valutazione del rischio stress lavoro-correlato, il datore di lavoro non possa delegare quest’attività a terzi, così come previsto dall’art. 17 comma 1 lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Al riguardo va premesso che l’articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, prevede che la valutazione dei rischi debba riguardare tutti i rischi da lavoro, “ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato”. Il successivo comma 1-bis dell’articolo in commento dispone, di seguito, che la relativa valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è effettuata nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 81/2008, approvate da tale organismo in data 17 novembre 2010.
Il legislatore ha poi fissato il principio di generale delegabilità con l’art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, il quale può incontrare eccezioni solo nei casi in cui la delega sia “espressamente esclusa”. Le deroghe tassativamente previste segnano, pertanto, i limiti giuridici di trasferibilità delle funzioni in materia prevenzionistica, e così, individuano gli obblighi del datore di lavoro aventi natura strettamente personale.
Risposta La valutazione da stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione del rischio e, pertanto, ad essa si applica integralmente la pertinente disciplina (articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008). In particolare, l’art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 individua la valutazione dei rischi tra gli adempimenti non delegabili da parte del datore di lavoro, anche qualora il datore di lavoro decida di avvalersi di soggetti in possesso di specifiche competenze in materia.  
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n.4/2013 - Servizi igienico assistenziali (art. 63, comma 1, e allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008)

N. 4/2013
Data 2 maggio 2013
Soggetto Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro 
Oggetto Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo ai "servizi igienico assistenziali" (art. 63, comma 1, e allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008). 
Premessa Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell’art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare, dei punti 1.13.1.1 e 1.13.3.1 dell’Allegato IV. Il punto 1.13.1.1 dell’Allegato IV prevede che: nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi; mentre il punto 1.13.3.1 dell’Allegato IV recita: i lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. 
Risposta Nei casi in cui un luogo di lavoro è posto all’interno di un ambiente ben definito e circoscritto, considerando che la norma impone al Datore di Lavoro di mettere a disposizione del lavoratore i servizi igienico - assistenziali nel luogo di lavoro o nelle sue immediate vicinanze, si ritiene che il Datore di lavoro assolva al suo obbligo purché questi servizi, anche se non in uso esclusivo, siano fruibili dai lavoratori liberamente, facilmente e senza aggravio di costo per loro e nel rispetto delle norme igieniche. 
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n.3/2013 - Applicazione dell’art. 100, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni

N. 3/2013
Data 2 maggio 2013
Soggetto Federutility (Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche)  
Oggetto art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo all’applicazione dell’art. 100, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. 
Premessa La Federutility (Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche) ha chiesto a questa Commissione di pronunciarsi riguardo alla corretta interpretazione dell'art. 100, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, laddove prevede che le disposizioni sul Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito, PSC), ove previsto, "non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione."
Al riguardo, la richiedente ha evidenziato che:
- le aziende multiutility (aziende si servizi pubblici locali che operano nei settori dell’energia elettrica, del gas, dell’acqua e dei servizi funerari) che si occupano della erogazione di servizi “a rete” sul territorio provvedono anche al pronto intervento per garantire la continuità nell’erogazione dei servizi e per garantire la sicurezza delle persone;
- in territori anche ampi (si pensi ad una Provincia) è possibile che simili interventi siano anche migliaia in un anno;
- i lavori di pronto intervento sono caratterizzati da una grande ripetitività consistendo spesso in attività di poche ore e di limitata entità (anche in termini di uomini-giorno);
- a titolo esemplificativo, i lavori di pronto intervento sono relativi ai seguenti servizi: acqua potabile; acque reflue; gas (metano e GPL); teleriscaldamento; energia elettrica; telecomunicazioni; reti informatiche;
- i suddetti lavori di pronto intervento tesi a garantire la continuità dei servizi essenziali per la popolazione si compongono di attività sequenziali quali: ricerca ed individuazione del guasto; apertura e/o sezionamento tratto guasto; alimentazione di emergenza; accesso e scavo; riparazione e sostituzione del tratto di rete; ripristino normale configurazione di rete ripristino e collaudo di reti di comunicazione;
- in relazione a tali lavori le aziende multiutility sono solite predisporre singole procedure operative per ogni tipologia di lavori, che comprendono la redazione di PSC per ogni singola tipologia di attività, e applicano tutte le disposizioni di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 (quali, ad esempio, quelle relative alla notifica preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008, e alla verifica della redazione del Piano Operativo di Sicurezza, di seguito POS, di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 81/2008, da parte dei datori di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici).
Al riguardo, va evidenziato che l’articolo 100, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni dispone che: “Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione dei servizi pubblici essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, gas, reti di comunicazione”. Tale disposizione è quella risultante all’esito della modifica introdotta dal D.lgs. n. 106/2009, in ordine alla quale, in sede di Relazione illustrativa del provvedimento (c.d. “correttivo” al D.Lgs. n. 81/2008), è dato leggere quanto segue: “L’articolo 100 viene modificato in modo che non sia necessaria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) quando sia necessario garantire la continuità nella fruizione di servizi essenziali per la popolazione”.
Risposta La Commissione ritiene opportuno rimarcare come la previsione del comma 6 dell’articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni si riferisca anche ad ipotesi nelle quali è necessario contemperare tra loro esigenze di livello costituzionale, quali la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e l’erogazione (o la continuità nella erogazione) di servizi pubblici essenziali per la popolazione. In simili situazioni, il Legislatore ha ritenuto opportuno favorire la rapidità nello svolgimento dei lavori prevedendo che i medesimi lavori si possano svolgere anche senza la redazione di un PSC. Ciò, beninteso, ferma restando la necessità di applicare, senza altre eccezioni, ogni altra disposizione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni (e, in particolare, del Titolo IV, che regolamenta i lavori nei “cantieri temporanei e mobili” del medesimo decreto legislativo).
In relazione a tale regolamentazione legislativa, la Commissione ritiene che i lavori necessari a garantire la continuità nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione (quali, ed esempio, quelli relativi alla erogazione di acqua, energia elettrica, gas o alla funzionalità delle reti informatiche) possano essere effettuati senza necessità di redazione del PSC a condizione che essi siano lavori necessari a fronteggiare una emergenza nella erogazione o comunque garantire la continuità della erogazione dei servizi essenziali per la popolazione, la cui interruzione determina in ogni caso l’insorgere di un’emergenza. In questo senso l’art. 100, comma 6 del predetto D.Lgs. n. 81/2008 prevede che il PSC possa non essere redatto per quei lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti. 
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n.2/2013 - Requisiti professionali coordinatore progettazione ed esecuzione dei lavori - definizione di “attività lavorativa nel settore delle costruzioni”

N. 2/2013
Data 2 maggio 2013
Soggetto Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
Oggetto art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo ai requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori - definizione di “attività lavorativa nel settore delle costruzioni”.
Premessa Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla “documentazione che il coordinatore per la progettazione o l’esecuzione dei lavori deve possedere per comprovare il periodo di attività lavorativa nel settore delle costruzioni, ai sensi dell’art. 98, comma 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni”.
In particolare l’interpellante ha prodotto un elenco esemplificativo e non esaustivo della attività - svolte con riferimento a cantieri temporanei o mobili come definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 - atte ad integrare il requisito in questione.
L'elenco è il seguente:
1. attività di direttore di cantiere;
2. attività di capo cantiere;
3. attività di capo squadra;
4. attività di direttore dei lavori;
5. attività di direttore operativo di cantiere;
6. attività di assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che comportino precipuamente la frequentazione del cantiere;
7. attività di responsabile d’azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche;
8. attività di responsabile dei lavori;
9. attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni;
10. attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui ai punti precedenti;
Risposta L’art. 98, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni definisce i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. In particolare questi soggetti devono essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica o di una laurea, conseguite in una delle classi indicate nel citato articolo 98, oppure di un diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonchè documentare l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni.
Ai fini della individuazione delle attività lavorative, nel settore delle costruzioni, atte a soddisfare il requisito previsto dall'articolo 98, comma 1, si ritiene che tutte le attività indicate nell'elenco presentato dall'interpellante, pur non esaustivo, siano coerenti con le finalità normative.
Le attività svolte devono fare riferimento ai cantieri temporanei e mobili, così come definiti dell’art. 89, comma. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. 
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n.1/2013 - Visita medica preventiva nei confronti di studenti minorenni partecipanti a stage formativi

N. 1/2013
Data 2 maggio 2013
Soggetto

FEDERCASSE

Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro 

Oggetto Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla visita medica preventiva nei confronti di studenti minorenni partecipanti a stage formativi. 
Premessa La FEDERCASSE (Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla “corretta interpretazione della norma di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento all’obbligo di effettuare la visita medica preventiva nei confronti dei soggetti minori di età, i quali, in veste di partecipanti ai corsi di istruzione/formazione scolastica (stage), siano coinvolti in momenti di alternanza scuola lavoro ovvero effettuino un periodo di tirocinio formativo e di orientamento presso le banche”.
In particolare la FEDERCASSE chiede “se una banca che impegni in stage o tirocini formativi, i soggetti minori di età sia tenuta a sottoporre tali soggetti a visita medica preventiva ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008”
Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito “se agli allievi che seguono corsi di formazione professionale nei quali si fa uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici e fisici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali - dato che ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. a), del D.lgs. 09/04/2008 n. 81, limitatamente ai periodi in cui gli allievi sono effettivamente applicati alla strumentazione o ai laboratori in questione, sono equiparati ai lavoratori - sia applicabile la normativa sul lavoro minorile (L. 977/67) in particolar modo l'art. 8”.
Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha avanzato ulteriore istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito “se, anche alla luce del D.Lgs. n. 81/2008, lo stagista minorenne deve essere sottoposto a visita medica preventiva, premesso che: ai sensi e per gli effetti della L. 977/1967 (come modificata dai D.Lgs. n. 345/1999 e n. 262/2000), lo studente minorenne di un istituto scolastico in nessun caso acquista la qualifica giuridica di "lavoratore minore", tant'è che nel campo di applicazione di tale normativa rientrano esclusivamente "i minori di diciotto anni che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti"; contemplandosi, quindi, tutti i rapporti di lavoro, anche di natura autonoma, inclusi quelli speciali dell'apprendistato, il lavoro a domicilio, etc., ma non i rapporti didattici che coinvolgono gli studenti quand'anche partecipanti a stage formativi presso imprese terze rispetto all'Istituto scolastico”.
Riguardo agli interpelli posti questa Commissione ritiene di formulare un’unica risposta in considerazione della circostanza che le questioni poste hanno caratteristiche analoghe.
Lo stage, o tirocinio formativo e di orientamento, rappresenta una forma d'inserimento temporaneo all'interno dell'azienda, non costituente rapporto di lavoro, finalizzato a consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto il mondo del lavoro, attraverso una formazione e un addestramento pratico direttamente in azienda.
Il rapporto, regolato da un'apposita convenzione, coinvolge tre soggetti:
- soggetto promotore che procede all'attivazione dello stage;
- tirocinante che, di fatto, è il soggetto beneficiario dell'esperienza di stage;
- azienda ospitante.
La L. 977/67 si applica ai minori di 18 anni che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale (come ad esempio, l'apprendistato e il lavoro a domicilio).
Ai sensi dell'art 8 della L. 977/67, gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro a condizione che venga riconosciuta, mediante una visita medica preassuntiva, l'idoneità degli stessi all'attività lavorativa cui saranno adibiti. Tale idoneità deve essere accertata, in seguito, con visite periodiche da effettuare almeno una volta l’anno. I minori che sono inidonei a un determinato lavoro non possono esser ulteriormente adibiti allo stesso. 
Risposta Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, nonché gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione sono equiparati ai lavoratori ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.
L’equiparazione fatta dall’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008, tra i soggetti anzidetti e i lavoratori che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa, ha valenza solo ed unicamente per le misure di salute e sicurezza previste dal D.Lgs. n. 81/2008, misure che devono pertanto essere attuate anche nei confronti di coloro che sono equiparati ai lavoratori.
Al riguardo si osserva che, a norma dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, l’obbligo di attivazione della sorveglianza sanitaria sussiste, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche nei riguardi dei soggetti equiparati ai lavoratori quali i tirocinanti, di cui all’art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196, gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione.
Da quanto richiamato si evince che l’obbligatorietà della visita di cui all’art. 8 della legge 977/1967 vige solo nei casi in cui vi sia un rapporto di lavoro, anche speciale, circostanza che non sussiste per “l’adolescente stagista” e “lo studente minorenne” che dovranno pertanto essere sottoposti a sorveglianza sanitaria solo nei casi previsti dalla normativa vigente. 
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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ANNO 2012

Interpello n.7/2012 - Valutazione rischio e utilizzo procedure standardizzate di cui all'art. 29, c. 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i nelle aziende fino a 10 lavoratori

N. 7/2012
Data 15 novembre 2012
Soggetto CNA 
Oggetto art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni nelle aziende fino a 10 lavoratori. 
Premessa La CNA ha chiesto a questa Commissione di pronunciarsi sulla possibilità che le aziende fino a 10 lavoratori possano preparare il documento di valutazione dei rischi (di seguito DVR) applicando integralmente l’articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, senza, tuttavia, utilizzare le procedure standardizzate di valutazione dei rischi, previste dall’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008.
A tale riguardo va evidenziato come l’articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 imponga al datore di lavoro l’obbligo (indelegabile) di valutare tutti i rischi “con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28”. L’articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008 identifica, al comma 2, lettera a), l’oggetto della valutazione dei rischi nel dettaglio specificando, in particolare, che: “La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”.
L’articolo 29 del D.Lgs. n. 81/2008 individua, poi, le modalità di effettuazione della valutazione del rischio prevedendo, al comma 5, che: “I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi (...) sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 6, comma 8, lett. f)”. Tali procedure standardizzate - una volta pubblicato il decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), del D.Lgs. n. 81/2008 (il quale ha avuto parere favorevole dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 25 ottobre 2012) - verranno utilizzate innanzitutto dalle aziende fino a 10 lavoratori, vale a dire da quelle aziende alle quali è oggi concesso di autocertificare la valutazione dei rischi (articolo 29, comma 5, secondo periodo). Tale possibilità è stata limitata dall’articolo in commento al 30 giugno 2012, termine prorogato dal decreto legge 12 maggio 2012, n. 57, convertito con legge 12 luglio 2012, n. 101, ai tre mesi successivi all’emanazione del citato decreto interministeriale relativo alle “procedure standardizzate” di valutazione dei rischi o, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012. 
Risposta La previsione di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 è diretta a fornire alle aziende di limitate dimensioni (fino a 10 lavoratori) uno strumento - le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi - che permetta alle medesime (alle quali è ancora, fino al 31 dicembre 2012, consentito predisporre una autocertificazione relativa alla valutazione dei rischi) di redigere il proprio DVR in modo coerente con quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 agli articoli 28 e 29. Il comma 2, lettera a) dell’articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008, nel testo inserito solo a seguito dell’emanazione del D.Lgs. n. 106/2009, puntualizza che: “La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”.
Va rimarcato che i principi (si pensi, ad esempio, alla necessità di valutazione di “tutti i rischi” sul lavoro di cui all’articolo 28, comma 1, e a quella di rivisitare la valutazione a seguito di “modifiche del processo produttivo ...” e del verificarsi delle altre ipotesi descritte dall’articolo 29, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008) imposti al datore di lavoro in materia di valutazione dei rischi sono puntualmente elencati agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008 spettando al datore di lavoro l’onere di dimostrare, elaborando il DVR, di averli ottemperati, senza eccezioni.
Ove si abbia riguardo, dunque, alla finalità - appena rimarcata - della redazione del DVR appare chiaro come la dimostrazione di avere rispettato gli obblighi in materia di valutazione dei rischi possa essere fornita dal datore di lavoro in qualunque modo idoneo allo scopo e, quindi, attraverso qualunque procedura che consenta di preparare un DVR coerente con le previsioni degli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008.
Ne consegue che il datore di lavoro di una azienda fino a 10 lavoratori disporrà (a breve, come sopra evidenziato) delle procedure standardizzate quale strumento identificato dal Legislatore per la redazione del DVR in contesti lavorativi di limitate dimensioni senza che ciò implichi che egli non possa dimostrare - attraverso la predisposizione di un DVR per mezzo di procedure eventualmente non corrispondenti a quelle standardizzate - di avere rispettato integralmente le disposizioni in materia di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008. Resta inteso, del tutto conseguenzialmente, che qualora una azienda con meno di dieci lavoratori abbia già un proprio DVR (in quanto ha deciso di non avvalersi della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi ma di preparare comunque un DVR pur non essendovi obbligata) tale documento non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le indicazioni delle procedure standardizzate, fermi restando i sopra richiamati obblighi di aggiornamento, legati alla natura “dinamica” del DVR. 
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n.6/2012 - Disposizioni in materia di fumo passivo nei luoghi di lavoro

N. 6/2012
Data 15 novembre 2012
Soggetto

CSIT - Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici

 Federbingo

Ascob

Oggetto art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - risposta al quesito relativo alle disposizioni in materia di fumo passivo nei luoghi di lavoro.
Premessa La CSIT - Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, la Federbingo e l’Ascob hanno avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione relativamente alla possibilità di ammettere la presenza di lavoratori nei locali destinati a fumatori.
Più in particolare gli istanti chiedono “ ... che sia confermato che la richiamata normativa ammetta la presenza di lavoratori nei locali riservati ai fumatori presenti nelle sale bingo, naturalmente sul presupposto che siano rispettate le seguenti condizioni.
• i locali devono essere adeguati ai requisiti tecnici del D.P.C.M. del 23 dicembre 2003;
• la presenza dei dipendenti deve essere temporanea;
• il datore di lavoro deve rispettare gli obblighi imposti dal D.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”
Al riguardo va premesso che la questione trova espressa disciplina nella legge n. 3/2003 che ha introdotto il divieto di fumo nei locali chiusi. La suddetta normativa ha poi trovato la regolamentazione specifica nella Circolare del Ministero della salute del 17 dicembre 2004 che ha individuato le tipologia di locali chiusi, aperti ad utenti o al pubblico ove è fatta salva la possibilità di attrezzare sale fumatori nel rispetto dei requisiti tecnici dettati dal DPCM del 23 dicembre 2003.
Come rimarcato dal Ministero della Salute con la richiamata circolare, l'articolo 51 della legge n. 3/2003 persegue il fine primario della “tutela della salute dei non fumatori, con l’obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare, che, come tale, deve essere ritenuto di portata generale, con la sola, limitata esclusione delle eccezioni espressamente previste”
Risposta Il divieto di fumo riguarda tutti i lavoratori in quanto “utenti” dei locali nell’ambito dei quali prestano la loro attività. Il comma 3 del citato articolo 51, tuttavia, afferma che negli esercizi di ristorazione. I locali adibiti ai non fumatori devono avere superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione. Se ne deduce che negli esercizi dove è prevista la somministrazione di cibi o bevande non può non essere ammessa la presenza di lavoratori addetti al servizio, anche nei locali riservati ai fumatori.
Si ritiene, pertanto, che stante la normativa attualmente vigente, in tali locali, anche nelle sale per fumatori sia possibile la temporanea presenza dì lavoratori addetti a specifiche mansioni. Tuttavia, al fine della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, soggetti a svolgere la propria attività nei locali riservati ai fumatori, ancorché adeguati ai requisiti tecnici dettati dal DPCM del 23 dicembre 2003, il datore di lavoro deve attenersi agli obblighi imposti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, tra cui la preliminare valutazione della presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e la valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n.5/2012 - Valutazione rischio stress lavoro-correlato e indicazioni metodologiche del 17.11.2010 Commissione Consultiva Permanente

N. 5/2012
Data 15 novembre 2012
Soggetto CNOP 
Oggetto art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - risposta al quesito relativo alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato, disciplinata dall'art. 28 c. l e 1bis d.lgs. 81/08 e dalle indicazioni metodologiche deliberate in data 17.11.2010 dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza del lavoro.
Premessa Il CNOP ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione relativamente alla possibilità che il datore di lavoro, prima di intraprendere gli interventi correttivi finalizzati alla riduzione o eliminazione del rischio qualora nella valutazione del rischio stress lavoro-correlato, a seguito dell’esito della c.d. “valutazione preliminare”, emerga un grado di rischio tale da richiedere un intervento correttivo ma non sia possibile determinare con ragionevole certezza quali misure possano essere adeguate, possa effettuare legittimamente ulteriori indagini, utilizzando anche alcuni strumenti citati per la c.d. “valutazione approfondita” al fine di raccogliere informazioni sulla “percezione soggettiva” dei lavoratori.
Al riguardo va premesso che l’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni, prevede che la valutazione dei rischi debba riguardare tutti i rischi da lavoro, “ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato”. Il successivo comma 1-bis dell’articolo in commento dispone, di seguito, che la relativa valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è effettuata nel rispetto delle indicazioni fomite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 81/2008, approvate da tale organismo in data 17 novembre 2010.
Le indicazioni in ultimo citate prevedono che la valutazione dello stress lavoro-correlato si svolga essenzialmente in due fasi, una necessaria (la c.d. “valutazione preliminare”) ed una eventuale, la quale debba essere realizzata unicamente “nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa si rivelino inefficaci”.
Più nel dettaglio, proseguono le indicazioni, “ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione dei Rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio. Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi (ad esempio, interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, etc). Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si procede, nei tempi che la stessa impresa definisce nella pianificazione degli interventi, alla fase di valutazione successiva (c.d. valutazione approfondita)”. 
Risposta La Commissione consultiva richiede al datore di lavoro che abbia riscontrato in azienda criticità legate allo stress lavoro-correlato, in sede di verifica preliminare, di pianificare e realizzare azioni correttive, il cui elenco è indicato in via esemplificativa e non tassativa.
Dunque, l’obbligo del datore di lavoro, in simili casi, è quello di adottare misure di correzione, allo scopo di eliminare o, se ciò è impossibile, ridurre al minimo il rischio da stress lavoro-correlato, mentre non è fatto obbligo al datore di lavoro utilizzare strumenti propri della valutazione c.d. “approfondita” al fine di meglio identificare le misure di correzione. Al riguardo, è opinione di questa Commissione che, nondimeno, il datore di lavoro che decida in tal senso potrà - sulla base di una sua libera scelta - utilizzare anche nella fase “preliminare” della valutazione del rischio da stress lavoro-correlato strumenti usualmente riservati (si pensi, ad esempio, ad un questionario) alla valutazione “approfondita”, al fine di individuare con maggiore precisione gli interventi da adottare in concreto. Va sottolineato che tale approfondimento non potrà mai essere svincolato dalla adozione di misure di correzione ma dovrà “accompagnare” tale adozione - almeno in termini di misure minime (si pensi, a solo titolo di esempio, ad una attività di informazione sul tema nei riguardi di un gruppo di lavoratori risultati “a rischio”) - e che il datore di lavoro che decida di operare in tal senso dovrà avere cura di identificare con puntualità (nella documentazione relativa al DVR) tempi e modi della applicazione degli strumenti in parola, al fine di evitare che la scelta sia fatta per procrastinare il momento nel quale adottare le misure di correzione che le indicazioni impongono. 
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n. 4/2012 - Obbligo designazione lavoratori addetti al servizio antincendio nella aziende fino a dieci lavoratori.

N. 4/2012
Data 15 novembre 2012
Soggetto Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Oggetto Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - risposta al quesito relativo all'obbligo di designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nella aziende fino a dieci lavoratori.
Premessa Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla obbligatorietà o meno, per le aziende che occupano sino a dieci lavoratori, della designazione degli addetti al servizio antincendio, tenuto presente che l’articolo 5 del DM 10 marzo 1998, al secondo comma, afferma che “[...] per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di dieci dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio”.
L’articolo 18, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, obbliga il datore di lavoro a “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”. Tale designazione deve tener conto della “natura dell'attività, delle dimensioni dell'azienda o dell’unità produttiva, e del numero delle persone presenti” (articolo 18, comma 1 lett. t), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni). 
Risposta L’articolo 5, comma 2, del DM 10/03/1998, contempla l'esonero, per il datore di lavoro, solo dalla redazione del piano di emergenza ma non dalla individuazione delle misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, anche per le aziende classificate a rischio di incendio basso.
Pertanto la previsione di cui all’articolo 18, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, trova applicazione anche nel caso in esame. Tale disposizione è ulteriormente confermata dall’art. 34, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni che prevede la possibilità per i datori di lavoro delle aziende che occupano fino a cinque lavoratori, di “svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione”.
La designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze deve avvenire sulla base degli esiti della valutazione dei rischi e del piano di emergenza, qualora tale ultimo documento sia previsto (art. 6 DM 10/03/1998). 
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n.3/2012 - Personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione - Articolo 82 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

N. 3/2012
Data 15 novembre 2012
Soggetto Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
Oggetto art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - requisiti del personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione - Articolo 82 D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Premessa Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in ordine ai requisiti che deve possedere il personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione. In particolare il Consiglio chiede se la “pertinente normativa tecnica” richiamata nell’articolo 82 del D.Lgs. n. 81/2008 “è la CEI 11-27 e, se si, se è pertanto obbligatorio quanto in essa contenuto, tra cui: ...”.
L’articolo 82 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, pone un generale divieto ad eseguire lavori sotto tensione; tuttavia ne consente l’esecuzione quando i lavori sono eseguiti nel rispetto di alcune condizioni.
Per i sistemi di categoria 0 e 1 la condizione prevista dal comma 1, lett. b) del citato articolo 82, ai fini del riconoscimento dell’idoneità dei lavoratori addetti, è che: “... l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica”. 
Risposta Preliminarmente si fa presente che la Commissione si esprime su quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro e pertanto ritiene di potersi esprimere soltanto su quale sia “la pertinente normativa tecnica” e non sull’interpretazione della norma tecnica citata che è una competenza del soggetto emanante.
Premesso che è sempre legittimo il riferimento ad altra normativa tecnica pertinente, esistente in ambito comunitario o internazionale, la normativa tecnica nazionale di riferimento, per il riconoscimento dell’idoneità all’esecuzione di lavori su parti in tensione, è la norma CEI 11-27 la cui applicazione costituisce corretta attuazione degli obblighi di legge.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n.2/2012 - Formazione degli addetti al primo soccorso

N. 2/2012
Data 15 novembre 2012
Soggetto CONFAPI 
Oggetto art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - risposta al quesito relativo alla formazione degli addetti al primo soccorso. 
Premessa La CONFAPI, Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione relativamente alla possibilità di ritenere assolto l’obbligo di formazione per i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso, nel caso di incaricati che siano soccorritori “attivi”, intendendo con questo termine volontari che abbiano frequentato i corsi per la qualifica di VdS (Volontari del Soccorso) organizzati dalla Croce Rossa o altro Ente e/o Associazione collegati al SSN 118 e frequentino gli aggiornamenti annuali previsti dai regolamenti di detti organismi.
Al riguardo va premesso che la formazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso trova espressa disciplina nel D.M. 15 Luglio 2003, n. 388, richiamato nell’articolo 45 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Il D.M. 15 Luglio 2003, n. 388 prevede una formazione con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso ed individua i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione.
Non è noto a questa Commissione quale sia il contenuto dei corsi sia teorico che pratico per la qualifica di VdS (Volontari del Soccorso) organizzati dalla Croce Rossa o altro Ente e/o Associazione collegati al SSN 118. 
Risposta L’obbligo di formazione per i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso può ritenersi assolto solo nel caso in cui le modalità - anche con riguardo ai requisiti dei formatori - la durata e il contenuto teorico-pratico di detti corsi siano pari o di livello superiore a quello previsto dal D.M. 15 Luglio 2003, n. 388, sia come numero di ore che come argomenti trattati.
Qualora dalla comparazione dei programmi si verifichi in concreto - fermo restando il rispetto delle modalità di cui al D.M. 15 Luglio 2003, n. 388 - che sono stati trattati solo alcuni degli argomenti previsti, il corso dovrà essere integrato nel numero di ore e negli argomenti mancanti. 
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Interpello n.1/2012 - Applicabilità Circolare n.1273 del 26/07/2010 Assessorato Regionale alla salute della regione Sicilia e antinomia con D.Lgs. 81/2008 e s.m.i

N. 1/2012
Data 15 novembre 2012
Soggetto  CNAPPC 
Oggetto Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - risposta al quesito relativo all’applicabilità della Circolare n. 1273 del 26/07/2010 dell’Assessorato Regionale alla salute della regione Sicilia. Antinomia della suddetta circolare con il Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di Lavoro D.Lgs. 81/2008 e s.m.i 
Premessa Il CNAPPC ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito a “Questioni sull’applicabilità della Circolare n. 1273 del 26/07/2010 dell’Assessorato Regionale alla Salute della Regione Sicilia. Antinomia della suddetta circolare con il Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di Lavoro D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.”
Più in particolare l’istante chiede di conoscere “... la posizione della Commissione per gli interpelli in ordine alle questioni applicative poste dalla circolare regionale, nonché in generale in ordine al modello organizzativo ottimale dei sistemi di prevenzione e protezione nell’ambito delle strutture del S.S.N. e del S.S.R. siciliano.”
Preliminarmente si fa presente che la Commissione si esprime su quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro e pertanto non ritiene di potersi esprimere “in ordine al modello organizzativo ottimale dei sistemi di prevenzione e protezione nell’ambito delle strutture del S.S.N. e del S.S.R. siciliano”; mentre ritiene di poter estrapolare dalle “questioni applicative poste dalla circolare regionale” il quesito relativo al campo di applicazione dell’articolo 31, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, che prevede quanto segue: ‘‘Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile”. 
Risposta L’istituzione e l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione rientra, come è noto, tra gli obblighi del datore di lavoro, anche delegabili, mentre la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (di seguito RSPP) è un obbligo indelegabile del datore di lavoro così come previsto dall’articolo 17, comma 1, lett. b).
Il legislatore nel disciplinare l’istituzione del servizio di prevenzione e protezione ha previsto nell’articolo 31, comma 6, che: “L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.”
Tale previsione è ovviamente motivata dalla necessità di assicurare una presenza costante e continuativa del servizio prevenzione all’interno dell’azienda e di dedicare adeguati spazi e strumenti, nonché personale aziendale, in relazione alle dimensioni ed alle specificità della struttura.
Il successivo comma 8 prevede poi che: “Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile”.
L’istituzione dell’unico servizio di prevenzione e protezione può avvenire “all’interno dell’azienda” o “dell’unità produttiva” e pertanto nei casi individuati nel comma 6, il servizio di prevenzione e protezione può essere istituito anche internamente all’azienda e non necessariamente internamente alla singola unità produttiva. Tale interpretazione è ulteriormente suffragata dal fatto che, in tutti i casi non ricompresi nel comma 6, è possibile istituire un unico servizio di prevenzione e protezione.
Resta inteso che il servizio di prevenzione e protezione dovrà essere adeguato per garantire l’effettività dello svolgimento dei compiti previsti dall’articolo 33 per tutte le unità produttive. Pertanto egli, pur potendo rivolgersi alla struttura interna come sopra prefigurata, rimane l’unico soggetto titolare della scelta e della designazione del RSPP in quanto obbligo indelegabile. 
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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