Impianti elettrici luoghi di pubblico spettacolo
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Impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento CEI 64-8/7 Sez. 752 / Aggiornata CEI 64-8 2022
ID 6657 | Rev. 1.0 del 04.03.2022 / Documento completo allegato
Documento allegato sugli impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo (Attività n. 65 del D.P.R. 151/2011), secondo quanto previsto dalla RTV DM 19 agosto 1996 e CEI 64-8 Sez. 752 (2021).
Nella Rev. 1.0 di Marzo 2022 del Documento allegato, predisposta tavola di concordanza tra l'Ed. 2012 e 2021 della CEI 64-8/7 Sez. 752.
La Sez. 752 della norma CEI 64-8/7 che detta le prescrizioni riguardanti l’esecuzione e l’esercizio degli impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento.
La Parte 7 ("Ambienti ed applicazioni particolari") della Norma CEI 64-8, tratta le prescrizioni particolari alle quali devono soddisfare gli impianti elettrici realizzati negli ambienti e per le applicazioni particolari elencate nell'indice di questa Parte 7.
Queste prescrizioni particolari integrano, modificano od annullano le prescrizioni generali delle altre Parti della presente Norma CEI 64-8.
Ai fini della CEI 64-8/752 si intendono per luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento (nel seguito chiamati semplicemente luoghi) i locali e gli ambienti, al chiuso o all’aperto, compresi quelli di servizio, costituenti per es. un teatro, un cinematografo, una sala per concerti, per balli, per conferenze, per esposizioni o per riunioni di pubblico spettacolo in genere.
I luoghi di pubblico spettacolo, sono luoghi MA.R.C.I. (MAggior Rischio in Caso di Incendio), di cui alla Sez. 751 della stessa CEI 64-8/7. La norma è stato dell'arte per la Prevenzione incendi (Attività N. 65 del D.P.R. 151/2011) e norma tecnica verticale RTV DM 19 agosto 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo. (G.U. n. 14 del 12 settembre 1996 SO).
N. | ATTIVITÀ | CATEGORIA | ||
65 | Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. | A | B | C |
--- | fino a 200 persone | oltre 200 persone |
Infatti, il DM 19 agosto 1996, riporta per gli impianti elettrici e sistemi di allarme:
TITOLO XIII IMPIANTI ELETTRICI
13.1 GENERALITA'
Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla L. 186/68).
In particolare ai fini della prevenzione degli incendi gli impianti elettrici:
- non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
- devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
- devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni "protette" e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.
I seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di sicurezza:
a) illuminazione;
b) allarme;
c) rivelazione;
d) impianti di estinzione degli incendi;
e) ascensori antincendio.
La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (ndr - abrogata dal Decreto 22 gennaio 2008 n. 37) e successivi regolamenti di applicazione.
13.2 IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA
L’alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (≤ 0,5 s) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione; ad interruzione media (≤ 15 s) per ascensori antincendio e impianti idrici antincendio.
Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.
L’autonomia dell’alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l’autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:
- rivelazione e allarme: 30 minuti;
- illuminazione di sicurezza: 1 ora;
- ascensori antincendio: 1 ora;
- impianti idrici antincendio: 1 ora.
L’installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti.
L’impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 2 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico.
Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma purché assicurino il funzionamento per almeno 1 ora.
13.3 QUADRI ELETTRICI GENERALI
Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall’incendio.
TITOLO XIV SISTEMA DI ALLARME
I locali devono essere muniti di un sistema di allarme acustico realizzato mediante altoparlanti con caratteristiche idonee ad avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. Il comando di attivazione del sistema di allarme deve essere ubicato in un luogo continuamente presidiato.
CEI 64-8/7 Sez. 752 (Ed. 2021)
Impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento
Commento
752 Le prescrizioni della presente Sezione sono valide anche per i locali di pubblico spettacolo all’aperto.
I numeri che seguono il numero 752 della presente Sezione corrispondono a quelli delle altre Parti e dei relativi Capitoli della presente Norma.
L’assenza di riferimento ad un Capitolo significa che si applicano le prescrizioni generali corrispondenti
Le prescrizioni della presente Sezione riguardano l’esecuzione e l’esercizio degli impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento come definiti in 752.2.1 e sono integrative di quelle contenute nella Sezione 751 e Capitolo 56.752.1 Campo di applicazione
752.2 Definizioni
752.2.1 Luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento
Ai fini della presente Norma si intendono per luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento (nel seguito chiamati semplicemente luoghi) i locali e gli ambienti, al chiuso o all’aperto, compresi quelli di servizio, costituenti per es. un teatro, un cinematografo, una sala per concerti, per balli, per conferenze, per esposizioni o per riunioni di pubblico spettacolo in genere.
752.2.2 Personale autorizzato
Personale addestrato cui sono affidati l’esercizio e/o la manutenzione dell’impianto elettrico.
752.3 Caratteristiche generali
752.3.1 Limitazione dell’impiego di tensioni nominali superiori a 400 V
L’impiego di tensioni nominali superiori a 400 V è ammesso soltanto nei locali di consegna dell’energia elettrica (752.3.2 e 752.3.3) e per l’alimentazione di lampade a scarica a catodo freddo subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni di cui in 752.55.4.
752.3.2 Trasformazione dell’energia elettrica
Quando la fornitura dell’energia elettrica è a tensione nominale superiore a 400 V, la cabina di trasformazione deve costituire compartimento antincendio ed essere direttamente accessibile dall’esterno o da locale di disimpegno non accessibile al pubblico.
752.3.3 Suddivisione dei circuiti
L’impianto deve essere suddiviso in più circuiti, in modo da facilitare l’esercizio e limitare il disservizio causato da interventi per guasto o per manutenzione, per esempio:
a) per la sala:
- illuminazione, con almeno due circuiti, della sala propriamente detta;
- illuminazione degli altri ambienti annessi alla sala;
- illuminazione dei corridoi, delle scale, dell’atrio e dell’ingresso, realizzato con almeno due circuiti;
- prese fisse;
- alimentazione di altri apparecchi elettrici;
b) per il palcoscenico:
- illuminazione del palcoscenico;
- illuminazione dei locali accessori (camerini, spogliatoi, locali di servizi in genere);
- prese fisse;
- alimentazione del comando del sipario di sicurezza;
- alimentazione di altri apparecchi elettrici;
c) per altri ambienti;
- illuminazione degli uffici e degli ambienti di servizio;
- illuminazione della cabina di proiezione;
- illuminazione esterna;
- alimentazione degli apparecchi di proiezione;
- alimentazione di altri apparecchi elettrici negli uffici e negli ambienti di servizio.
NOTA
Per l’illuminazione normale degli ambienti accessibili al pubblico si faccia riferimento alla norma CEI EN 50172.
752.3.4 Continuità del servizio
I dispositivi di protezione e la suddivisione dei circuiti devono essere tali da prevenire l’insorgere di panico, in particolare in caso di mancanza di illuminazione.
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Tavola di concordanza CEI 64-8/7 Sez. 752 Ed. 2012 / Ed. 2021
Tavola di concordanza CEI 64-8/7 Sez. 752 Ed. 2012 / Ed. 2021
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Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2022
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Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 04.03.2022 | CEI 64-8 752 (2021) | Certifico Srl |
0.0 | 18.08.2018 | --- | Certifico Srl |
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