Locali di lavoro seminterrati o interrati: Note e Deroga
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Locali di lavoro seminterrati o interrati: Note e Deroga all’utilizzo / Update Rev. 1.0 2025
ID 11959 | Update 31.01.2025 / Documento completo allegato
Il D.Lgs. 81/2008 all’articolo 65 comma 1 stabilisce che: “E’ vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei”.
Il 12 gennaio 2025 è entrata in vigore la legge n. 203/2024, pubblicata in data 28 dicembre 2024, con la quale si modificano i commi 2 e 3 dell’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, consentendo l'uso di tali locali chiusi quando le lavorazioni “non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima” (comma 2). A tal fine, il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente Ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro l'uso dei locali, allegando adeguata documentazione - da individuare con apposita circolare dell'Ispettorato - che dimostri il rispetto dei requisiti. I locali potranno essere utilizzati trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione. Qualora l'ufficio territoriale dell'Ispettorato richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali sarà invece consentito trascorsi 30 giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'Ufficio medesimo (comma 3).
- Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203
- Legge 13 dicembre 2024 n. 203 - Disposizioni in materia di lavoro
- Nota INL n. 9740 del 30 dicembre 2024 - Legge 13 dicembre 2024 n. 203 recante Disposizioni in materia di lavoro - prime indicazioni
- Nota INL n. 811 del 29 gennaio 2025 - Locali sotterranei o semisotterranei
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Locali sotterranei o semisotterranei
Definizioni
Il Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in GU n. 2 del 03.01.2023, modifica l’art. 7 “definizioni” del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 “definizioni”, aggiungendo il numero 86bis)
[box-nfo]Articolo 7 Definizioni decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101
[…]
86-bis) "luogo di lavoro sotterraneo": ai fini dell'applicazione del Capo I del Titolo IV, locale o ambiente con almeno tre pareti sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno;[/box-info]
In accordo con il Regolamento edilizio-tipo "Intesa Governo, le Regioni e i Comuni 20 ottobre 2016" le definizioni sono:
INTESA 20 ottobre 2016
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. (16A08003) (GU Serie Generale n.268 del 16-11-2016)
...
Allegato A
...
21. Piano seminterrato
Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio.
22. Piano interrato
Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio.
...
Criteri di valutazione di edifici o di locali da destinare a luogo di lavoro in ambiente produttivo e nel terziario
...
Allegato
…
6.2. Definizioni.
Piano interrato: Piano la cui somma delle superfici delle pareti perimetrali comprese al di sotto della linea del terreno è superiore al 70% della superficie totale delle stesse pareti perimetrali.
Piano seminterrato: Piano la cui somma delle superfici delle pareti perimetrali comprese al di sotto della linea del terreno è compresa tra 50% e 70% della superficie totale delle stesse pareti perimetrali.
....
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Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 gennaio 2008 Sent. N. 271
..."Un seminterrato, in particolare, è tale, quindi, se in ogni sua parte rimane al di sotto del piano di campagna o del livello zero di sbancamento, essendo compatibile con tale situazione, nei limiti ritenuti dalle norme comunali, che parte della struttura sopravanzi il piano di campagna o la quota zero, per quanto strettamente necessario per assicurare una sufficiente areazione e luminosità, ovvero, che rimanga scoperta in larghezza per realizzare un accesso dall’esterno."
Le deroghe possibili
Art. 65 - Locali sotterranei o semisotterranei
1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. (1)
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima. (2) (4) (5)
3. Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo.
Qualora l’ufficio territoriale dell’INL richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo. (3) (4) (5)
Note
(1) Il Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 - Definisce luogo di lavoro sotterraneo: "locale o ambiente con almeno tre pareti sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno"
(2) Comma sostituito dall'Art. 1 comma 1 lett. e) della Legge 13 dicembre 2024 n. 203 - Disposizioni in materia di lavoro
(3) Comma sostituito dall'Art. 1 comma 1 lett. e) della Legge 13 dicembre 2024 n. 203 - Disposizioni in materia di lavoro
(4) Nota INL n. 9740 del 30 dicembre 2024 - Legge 13 dicembre 2024 n. 203 recante Disposizioni in materia di lavoro - prime indicazioni
(5) Nota INL n. 811 del 29 gennaio 2025 - Locali sotterranei o semisotterranei
(*) Dovranno essere garantite condizioni di aerazione, di illuminazione, di microclima adeguate.
Fig. 1 - Deroga all'utilizzo di locali di lavoro sotterranei o semisotterranei di cui Art. 65 D.Lgs. 81/2008
Con l'Interpello n. 5 del 2015, il CNI ha posto alla Commissione richiesta di chiarimenti inerenti la permanenza di lavoratori in detti locali per l’intera giornata lavorativa contrattuale.
N. | 5/2015 |
Data | 24 giugno 2015 |
Soggetto | Consiglio Nazionale degli Ingegneri |
Oggetto | Art. 12, D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo all'art. 65 del D.Lgs. 81/2008 sui locali interrati e seminterrati. |
Premessa | Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello in merito alla corretta interpretazione dell'art. 65 del d.lgs. n. 81/2008. In particolare l'istante rappresenta che: "il D.Lgs. 81/2008 prevede, all'art.65, commi 2 e 3 che, in deroga, possono essere destinati al lavoro, locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche (comma 2) e comunque anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche (comma 3) in assenza di emissioni di agenti nocivi, assicurando sempre idonee condizioni di aerazione meccanica e/o naturale, di illuminazione artificiale e di microclima (bar, ristoranti, attività commerciali, ecc.). L'ordine degli ingegneri ritiene che, alle condizioni suddette, vi possa essere permanenza di lavoratori in detti locali per l'intera giornata lavorativa contrattuale". Ciò posto il Consiglio Nazionale degli Ingegneri chiede conferma della correttezza di tale interpretazione. Al riguardo si segnala che le modalità di utilizzo dei locali sotterranei o semisotterranei sono regolamentate dall'art 65 del d.lgs. n. 81/2008. In particolare, il comma 3 dell'articolo appena citato attribuisce all'organo di vigilanza il potere di "consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2". |
Risposta | Il potere attribuito all'organo di vigilanza, dal succitato art. 65 comma 3, si concretizza in uno specifico potere autorizzativo atto a rimuovere, con un determinato provvedimento, i limiti posti dall'ordinamento all'utilizzazione dei locali sotterranei o semisotterranei, previa verifica della compatibilità di tale esercizio con il bene tutelato e costituito, nel caso in specie, dalla salute e sicurezza dei lavoratori. Ciò posto, il provvedimento di autorizzazione deve essere congruamente motivato in ordine a quanto previsto al comma 3 dell'art. 65, il quale impone che le predette lavorazioni "non diano luogo ad emissione di agenti nocivi", presuppone il rispetto del D.Lgs. 81/2008 e, in particolare, richiede la verifica che si sia provveduto ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima (comma 2, art. 65, D.Lgs. 81/2008). Sulla base di quanto sopra, si desume che nell'ambito dell'atto autorizzativo anche eventuali limitazioni sull'orario di lavoro devono trovare una concreta e determinata motivazione strettamente correlata alle esigenze imposte e specificate dalla norma medesima. |
Firma | Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE |
Nota INL prot. n. 9740 del 30 Dicembre 2024
OGGETTO: L. n. 203/2024 recante “Disposizioni in materia di lavoro” - prime indicazioni.
[...]
Nota INL prot. n. 811 del 29 gennaio 2025
Oggetto: Art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e, legge n. 203/2024. Prime indicazioni.
[...]
Titolo II
LUOGHI DI LAVORO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 62. Definizioni
1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.
2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci.
d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.
Art. 63. Requisiti di salute e di sicurezza
1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.
2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
6. Comma abrogato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
Art. 64 Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;
b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
Art. 65 - Locali sotterranei o semisotterranei
1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo.
Qualora l’ufficio territoriale dell’INL richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo.
Altezza luoghi di lavoro
D.Lgs. 81/2008
...
ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
1. AMBIENTI DI LAVORO
..
1.1 Stabilità e solidità
..
1.2. Altezza, cubatura e superficie
…
1.2.1.1. altezza netta non inferiore a m 3 (*)
(*) Vedasi regolamenti edilizi locali per altezze inferiori e per deroghe/locali corridoi, locali tecnici, ecc
[...] Segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2025
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 31.01.2025 | - Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 - Legge 13 dicembre 2024 n. 203 - Disposizioni in materia di lavoro - Nota INL n. 9740 del 30 dicembre 2024 - Legge 13 dicembre 2024 n. 203Legge 13 dicembre 2024 n. 203 recante Disposizioni in materia di lavoro - prime indicazioni - Nota INL n. 811 del 29 gennaio 2025 - Locali sotterranei o semisotterranei - Inseriti link http://www.tussl.it |
Certifico Srl |
0.0 | 31.10.2020 | --- | Certifico Srl |
Collegati
Luoghi di lavoro | Check List Titolo II Allegato IV D.Lgs. 81/08
Rischio Radon luoghi di lavoro: quadro normativo
Check list Luoghi di lavoro: TUS Titolo II Allegato IV
Interpello n. 5 2015
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Locali di lavoro seminterrati o interrati - Note e Deroga Rev. 00 2020.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2020 |
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Modello richiesta deroga divieto uso sotterranei Pr. Aut. TN.docx Pr. Aut. TN 2012 |
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Criteri edifici o locali destinati a luogo di lavoro - Pr. Aut. TN 2012.pdf Pr. Aut. TN 2012 |
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