Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
44.501
/ Documenti scaricati: 32.389.032
/ Documenti scaricati: 32.389.032
UNI/PdR 87:2020 Servizio prevenzione e protezione - Attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008
Data entrata in vigore: 01 luglio 2020
La prassi di riferimento fornisce elementi utili al datore di lavoro e, in generale, a tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per esplicitare le attività tipiche svolte nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008.
La figura del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione sul lavoro è diventata ancora più cruciale nel periodo di gestione dell’emergenza sanitaria, e lo sarà ancora di più nei prossimi mesi, in cui è fondamentale non abbassare la guardia nelle misure di contenimento del virus.
La prassi di riferimento costituisce un importante punto di riferimento per il datore di lavoro e per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto, partendo dal D.Lgs 81/2008, prende in esame tutti i compiti generali del servizio di prevenzione. Tali compiti vanno dall’analisi dei documenti aziendali, alle visite degli ambienti di lavoro e relative macchine e attrezzature; dall’interazione con i soggetti dell’organizzazione aziendale alle relazioni con i soggetti pubblici; dall’impostazione del processo valutativo alla redazione del documento di valutazione dei rischi; dalla progettazione di interventi informativi e formativi alla realizzazione degli stessi.
Si tratta di attività di tipo tecnico, gestionale, organizzativo e relazionale che risultano fondamentali per l’efficacia e l’efficienza dell’azione di prevenzione all’interno dell’organizzazione.
L’impegno e il tempo del Servizio di Prevenzione e Protezione da dedicare allo svolgimento delle attività, dipende da diversi fattori come le dimensioni aziendali, la minore o maggiore complessità organizzativa, la tipologia di rischi presenti in relazione all’attività produttiva svolta dall’organizzazione, il contesto territoriale di riferimento, il livello di conformità alle leggi e regolamenti e la cultura organizzativa.
Se nella prima parte la UNI/PdR 87:2020 individua le aree di intervento, le attività tipiche e i compiti relativi al SPP, nella seconda organizza tali attività in un approccio strutturato per processi che consente un’efficace sistematizzazione.
In una prima fase – quella della pianificazione - vengono identificati gli ambiti di intervento e delle attività tipiche che dovranno essere svolte dal servizio di prevenzione e protezione aziendale sulla base dell’analisi del contesto organizzativo. Nella fase dell’attuazione – che rappresenta il momento in cui si attua ciò che si è pianificato - vengono effettuati i controlli operativi sulle misure di prevenzione e protezione. Una volta verificati i risultati raggiunti, attraverso riesami periodici e valutazioni prestazionali (fase di check) si passa alla fase finale dell’azione in cui, sulla base degli esiti delle verifiche e delle valutazioni prestazionali, vengono identificate le azioni correttive da intraprendere ai fini del miglioramento continuo.
Tale approccio costituisce una modalità particolarmente efficace per organizzare e gestire le attività di un servizio di prevenzione e protezione in modo da creare valore aggiunto per la sicurezza nei luoghi di lavoro, ottimizzando tempi, costi e prestazioni.
...
Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione e protezione
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrita' degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attivita' aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonche' alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione e' utilizzato dal datore di lavoro.
____
Fonte: UNI
Collegati:
ID 23808 | 13.04.2025
Applicazione della circolare n. 46 del 12 giugno 1979 concernente la normativa tecnica per la prevenzione dei rischi da ammine aromatiche nel...
Linee direttrici pratiche di carattere non obbligatorio sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi connessi con gli agenti chimici sul la...
ID 22503 | 02.09.2024 / In allegato
Decreto del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e de...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024