FAQ ECHA - Scheda di sicurezza (SDS)
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FAQ – Scheda di sicurezza (SDS)
ID 10097 | 11.01.2020
In allegato FAQ ECHA relative alle schede di sicurezza.
Le schede di dati di sicurezza hanno lo scopo di fornire agli utilizzatori di sostanze chimiche le informazioni necessarie a tutelare la salute umana e l’ambiente.
Per utilizzatori di sostanze chimiche si intendono aziende o individui all’interno dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che fanno uso di una sostanza chimica, sia individualmente che all’interno di una miscela, per le proprie attività industriali o professionali.
Le schede di dati di sicurezza sono dirette sia ai lavoratori che manipolano le sostanze chimiche che ai responsabili della sicurezza.
Il formato della scheda di dati di sicurezza è definito nel regolamento REACH. La scheda è divisa in 16 sezioni.
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Il REACH richiede modifiche alle schede di sicurezza?
L'elenco seguente riepiloga le principali modifiche:
- Le misure di gestione dei rischi per gli usi identificati in relazione alla salute umana e all'ambiente devono essere riassunte nella sezione 8 (e 7). Ciò include misure relative al consumatore comunicate a un utente a valle che produce articoli o preparazione del consumatore. Anche i pertinenti livelli derivati senza effetto (DNEL) e le concentrazioni previste senza effetto (PNEC) dovrebbero essere presentati qui.
- Le informazioni sulle proprietà fisico-chimiche, la tossicologia e l'ecotossicologia nella SDS devono essere aggiornate in linea con i requisiti di informazione di cui all'allegato VI-XI del regolamento REACH.
- I risultati della valutazione PBT e vPvB devono essere presentati nella sezione 12.
- Le informazioni sugli usi sconsigliati nella sezione 16 della SDS potrebbero dover essere aggiornate in base all'esito della valutazione della sicurezza chimica del produttore (CSA).
- Laddove gli scenari di esposizione (ES) siano sviluppati a seguito dell'esecuzione di una valutazione della sicurezza chimica ai sensi dell'articolo 14 del regolamento REACH, questi devono essere allegati alla SDS e quindi opportunamente trasferiti lungo la catena di approvvigionamento. Le informazioni sugli usi della sostanza nella sezione 1.2 della SDS devono essere coerenti con i titoli brevi dell'ES in allegato, indicando quali usi sono coperti dall'ES.
- Poiché REACH include l'obbligo di includere le considerazioni sullo smaltimento dei rifiuti nella valutazione della sicurezza delle sostanze chimiche del produttore, potrebbe essere necessario aggiornare la sezione 13 della SDS con i consigli di gestione dei rifiuti specifici per sostanza contenuti nell'ES.
È importante notare che ora le SDS sono inoltre richieste per le sostanze valutate PBT (persistenti, bioaccumulabili e tossiche) o vPvB (molto persistenti e molto bioaccumulabili), per le sostanze incluse nell'elenco dei candidati per la potenziale inclusione nell'allegato XIV del REACH Regolamento, nonché per le miscele contenenti una di queste sostanze.
Ulteriori informazioni sono disponibili nella Guida alla compilazione delle schede di dati di sicurezza disponibile sul sito web dell'ECHA all'indirizzo: http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
È inoltre possibile consultare la Guida alla registrazione e la sezione 6.1.1-'Fornire una scheda di dati di sicurezza (SDS) ai clienti' all'indirizzo: http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-mainly-for-industry -uso.
Data modificata: 10/11/2016
ID: 0132
Versione: 1.0
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In quale lingua deve essere fornita la SDS?
Data modificata: 10/11/2016
ID: 0134
Versione: 1.0
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Quando deve essere comunicato il numero di registrazione lungo la catena di approvvigionamento?
Analogamente, l'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento REACH indica che quando i numeri di registrazione devono essere comunicati ai clienti ai sensi dell'articolo 32 (Obblighi di comunicazione per sostanze e miscele che non richiedono una SDS), è necessario fornire il numero di registrazione, se disponibile. Le occasioni in cui è richiesto un aggiornamento senza indugio sono indicate all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento REACH. Ancora una volta, la ricezione di un numero di registrazione di per sé non è elencata come una di queste occasioni. Per ragioni analoghe si può ritenere auspicabile inviare comunque informazioni aggiornate. Si noti ancora che l'ultima frase dell'articolo 32, paragrafo 3, del REACH richiede anche che "qualsiasi aggiornamento successivo alla registrazione contenga il numero di registrazione". Ulteriori indicazioni sono disponibili nella sezione 6.1.2-'Fornire altre informazioni ai clienti'http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach .
Le disposizioni degli articoli 31 e 32 del REACH si applicano indipendentemente dal fatto che il termine di registrazione pertinente debba ancora venire o sia già scaduto.
Data modificata: 10/11/2016
ID: 0137
Versione: 1.1
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Un fornitore con sede nell'UE di sostanze e miscele che soddisfano i criteri di cui all'articolo 31 del REACH ha il dovere di fornire una scheda di dati di sicurezza (SDS) conforme al REACH ai propri clienti non UE?
Tuttavia, è evidente che l'obbligo di fornire una SDS conforme al REACH a clienti non UE, nel contesto dell'esportazione, può sorgere in base ad altri atti legislativi. Ad esempio, l'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 689/2008 relativo all'esportazione e all'importazione di sostanze chimiche pericolose, che attua la convenzione di Rotterdam all'interno dell'UE, impone alle società che esportano determinate sostanze chimiche pericolose nell'ambito di applicazione del presente regolamento di fornire un regolamento REACH SDS conforme quando li esportano al di fuori dell'UE.
Data modificata: 10/11/2016
ID: 0138
Versione: 1.0
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I nomi delle sostanze utilizzati nella SDS devono essere in una lingua ufficiale di uno Stato membro?
Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del REACH, la SDS deve essere redatta in una lingua ufficiale dello o degli Stati membri in cui la sostanza o la miscela è immessa sul mercato, a meno che lo Stato membro o gli Stati membri interessati non dispongano altrimenti.
Pertanto, le sostanze attualmente elencate in inglese solo nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento CLP o nell'inventario C&L devono essere tradotte in una lingua ufficiale dello o degli Stati membri in cui sono immesse sul mercato a meno che gli Stati membri fornisce diversamente.
L'ECHA intende rendere disponibili i nomi chimici tradotti delle voci dell'allegato VI in una versione successiva dell'inventario pubblico di C&L.
Data modificata: 10/11/2016
ID: 0139
Versione: 1.0
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[...segue in allegato]
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