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CEI 0-2 | Guida documentazione progetto impianti elettrici

ID 6904 | | Visite: 102119 | Documenti impianti riservatiPermalink: https://www.certifico.com/id/6904

Guida CEI 0 2 2025

CEI 0-2 | Guida documentazione progetto impianti elettrici / Aggiornamento Ed. 2025

ID 6904 | Rev. 2.0 del 05.02.2025 / Documento allegato in revisione

Documento di approfondimento in accordo alla Guida CEI 0-2:2025. La Guida ha lo scopo di definire la documentazione tecnica di progetto degli impianti elettrici, elettronici e di comunicazione elettronica (EEC) per tutte le tipologie di edificio, civile o industriale, compresi gli impianti di protezione contro i fulmini.

La Guida soddisfa quanto previsto dall'Articolo 5, comma 3 del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37.

Update 05.02.2025

Pubblicata a Gennaio 2025 la CEI 0-2:2025 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici

L'edizione 2025 tiene conto del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici."

Update 19.04.2022

Pubblicata a Marzo 2022 l'Ed. 2022 CEI 0-2:2022 (2a) Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici, che sostituisce l'Ed. 2002 (1a).

Decreto 22 gennaio 2008 n. 37
...
Art. 5. Progettazione degli impianti
...
3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.

L’edizione 2025 tiene conto del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

La Norma sostituisce totalmente la CEI 0-2 - Fascicolo 18523.

[...]

La Guida CEI si applica ai progetti degli Impianti elettrici, elettronici e di comunicazione elettronica (Impianti EEC), nello specifico:

impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli, barriere; radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti, gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio e gli impianti elettronici in genere;

per tutte le tipologie di edifici previsti dal DM 37/08 e/o opere, come da “Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e sue modifiche ed integrazioni.

Nella Guida CEI gli Impianti elettrici, elettronici e di comunicazione elettronica, saranno denominati con il termine “impianti EEC”.

La Guida CEI definisce la documentazione di progetto per i nuovi “impianti EEC” per la trasformazione, l’ampliamento di quelli esistenti, qualunque sia l’esigenza della sua redazione.

La documentazione è predisposta per consentire la valutazione, la realizzazione, le verifiche, l’esercizio e la manutenzione a regola d’arte, secondo le norme e le leggi.

La Guida soddisfa anche quanto previsto dall’Articolo 5, comma 3 del DM 37/08 e quanto contenuto nel DPR 380/2001 e s.m.i..

“I progetti elaborati in conformità alla presente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli stati membri dell’Unione Europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico Europeo, si considerano redatti secondo la regola dell’arte.”

La consistenza della documentazione del progetto degli impianti, in relazione al livello progettuale, “fattibilità tecnico ed economica” o “esecutivo” ed alla tipologia dell’opera privata o pubblica è sintetizzata nel Paragrafo 3.2, Tabella 3- A. La documentazione dei due livelli di progetto: “fattibilità tecnica ed economica” ed “esecutivo”, deve essere quella prevista dal “Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e s.m., negli altri casi, almeno quanto previsto nella Tabella 3A e dagli accordi intervenuti tra professionista e committente.

[...]

1 Scopo e campo di applicazione

1.1 Scopo

La Guida ha lo scopo di definire la documentazione tecnica di progetto degli “Impianti EEC”.

La documentazione di progetto è predisposta per consentire la valutazione, la realizzazione, le verifiche, l’esercizio e la manutenzione a regola d’arte, secondo le leggi e le norme di riferimento in vigore.

Le regole per la redazione dei documenti per gli impianti EEC sono riportate nella Norma CEI EN 61082-1 “Preparazione di documenti utilizzati in elettrotecnica – Parte 1: Regole”.

[...]

1.3 Termini, definizioni e acronimi

[...]

1.3.9 coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

soggetto, incaricato dal committente o responsabile dei lavori, della redazione dei documenti previsti dal D. Lgs. 81/08.

Art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1.

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

2-bis. Fatta salva l’idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L’attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell’autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.

[...]

1.3.13 acronimi

- CAM Criteri ambientali minimi
- CI Capitolato Informativo
- DOCFAP Documento di fattibilità tecnica ed economica
- DIP Documento di indirizzo alla progettazione
- EEC Elettrici, Elettronici e Comunicazione elettronic a
- EVAC Emergency Voice and Communication
- PFTE Progetto di fattibilità tecnico ed economica
- SIA Studio di impatto ambientale
- VIA Valutazione di impatto ambientale

[...]

2.2 Livelli di progetto

Come indicato in 1.3.1, l’attività di progettazione si può articolare secondo due livelli (2) di successive definizioni tecniche: progetto di fattibilità tecnica economica, e progetto esecutivo.

(2) I due livelli sono conformi a quelli stabiliti per i lavori pubblici dal “codice”.

Il “progetto di fattibilità tecnica ed economica” DOCFAP individua, tra più soluzioni dell’opera da realizzare, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per il committente dell’opera, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Il progetto di fattibilità può individuare altresì i profili e le caratteristiche più significative del successivo livello di progettazione in funzione delle dimensioni economiche, della tipologia e categoria dell’intervento.

Il “progetto esecutivo”, in coerenza con il progetto di fattibilità tecnica ed economica, determina in ogni dettaglio l’opera da realizzare, il relativo costo previsto e il cronoprogramma e deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Inoltre, il progetto esecutivo deve essere corredato del piano di sicurezza e del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

La progettazione secondo i due livelli di successive definizioni tecniche sopra riportate è obbligatoria, generalmente, per gli appalti pubblici, salvo quanto previsto dal “codice” per la manutenzione ordinaria e straordinaria, negli altri casi, in accordo tra le parti può essere redatto solo il progetto esecutivo, che in ogni caso, dovrà definire completamente l’opera, soddisfare le esigenze di qualità e funzionalità richieste dal committente e rispettare i livelli di sicurezza previsti dalla legislazione vigente.

Nota

I tre livelli dell'edizione 2022 della CEI 0-2 erano conformi a quelli stabiliti per i lavori pubblici dalla legge 11 febbraio 1994, n.109 (disposizione abrogata, vedi sotto) e successive modificazioni, nonché dal DPR 21 dicembre 1999, n. 554 (disposizione abrogate da: Decreto 22 gennaio 2008 n. 37)

La Legge 11 febbraio 1994, n.109 è stata abrogata dal D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 a sua volta abrogato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è stato abrogato dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 prevede solo due livelli.


Art. 41 Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 Livelli e contenuti della progettazione

1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa è volta ad assicurare:

a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;
c) la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti;
d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;
e) l’efficientamento energetico e la minimizzazione dell’impiego di risorse materiali non rinnovabili nell’intero ciclo di vita delle opere;
f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell’intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;
g) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43;
h) l’accessibilità e l’adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;
i) la compatibilità geologica e geomorfologica dell’opera.

[...]

Allegato I.7 Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo

[…]

Articolo 2. Documento di fattibilità delle alternative progettuali.

1. Il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di seguito «DOCFAP», è redatto nel rispetto dei contenuti del quadro esigenziale ed è prodromico alla redazione del Documento di indirizzo alla progettazione di cui all’articolo 3. Il DOCFAP può essere supportato dallo sviluppo di modelli informativi e GIS su scala urbana (N) o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti che permettano di visualizzare analisi di scenario e di identificare alternative progettuali.

2. Il DOCFAP individua e analizza le possibili soluzioni progettuali che possono riguardare: l’ipotesi di non realizzazione dell’intervento, ove applicabile, le scelte modali e le alternative di tracciato per le infrastrutture lineari (oppure relative alla mobilità e al trasporto); per le opere puntuali, l’alternativa tra la realizzazione di una nuova costruzione o il recupero di un edificio esistente, ovvero il riutilizzo di aree dismesse o urbanizzate o degradate, limitando ulteriore consumo di suolo; sempre per le opere puntuali di nuova costruzione la localizzazione dell’intervento. Il DOCFAP, ove pertinente e richiesto dal committente, può analizzare anche le soluzioni tecniche, economiche e finanziarie, anche in relazione agli aspetti manutentivi dell’opera da realizzare. Il DOCFAP, ove pertinente e richiesto dal committente, prende in considerazione e analizza tutte le opzioni possibili, inclusa, ove applicabile, l’ipotesi di non realizzazione dell’intervento, al fine di consentire un effettivo confronto comparato tra le diverse alternative. Il DOCFAP, inoltre, evidenzia le principali incidenze delle alternative analizzate sul contesto territoriale, ambientale, paesaggistico, culturale e archeologico, nonché, per gli interventi sulle opere esistenti, sulle caratteristiche storiche, architettoniche e tecniche. A tal fine è prevista la possibilità di effettuare indagini preliminari.

3. In applicazione del principio di proporzionalità di cui all’articolo 41, comma 5, del codice, il DOCFAP è sviluppato con un livello di approfondimento e con un contenuto differenziato in relazione al tipo e alla dimensione dell’intervento da realizzare.

4. Il DOCFAP, in relazione alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento da realizzare si compone di una relazione tecnico-illustrativa, così articolata:

a) analisi dello stato di fatto dell’area d’intervento o dell’opera, nel caso di interventi su opere esistenti, integrabili da modelli informativi e GIS su scala urbana (N) o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti;

b) inquadramento territoriale dell’area d’intervento: corografia, stralcio dello strumento urbanistico comunale, verifica della compatibilità dell’intervento con gli strumenti urbanistici, con la carta del potenziale archeologico e la carta del rischio archeologico, ove esistenti (N), e con i vincoli di settore, ove pertinenti;

c) individuazione, tramite elaborati descrittivi, cartografici e grafici, in relazione al tipo e alla dimensione dell’intervento, delle possibili alternative progettuali come definite al comma 2, e relativo confronto sulla base delle caratteristiche funzionali, tecniche, economico, finanziarie, anche in relazione agli aspetti connessi alla manutenibilità. Tali alternative possono essere sviluppate anche tramite l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 (N);

d) schemi grafici che descrivano e consentano l’individuazione delle caratteristiche essenziali delle alternative progettuali esaminate. Tali schemi possono essere supportati da simulazioni digitali realizzate tramite dedicati strumenti di schematizzazione parametrica;

e) indicazione dei tempi previsti per l’attuazione delle alternative progettuali esaminate;

f) stima sommaria dei costi, mediante l’adozione di prezzi parametrici;

g) confronto comparato delle alternative progettuali, esaminate mediante idoneo strumento a supporto delle decisioni, in relazione al tipo e alla dimensione dell’intervento.

(N) Modifica disposta dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n. 209

[…]

Articolo 4. Livelli della progettazione di lavori pubblici.

1. Ai sensi dell’articolo 41 del codice, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo due livelli di successivi approfondimenti tecnici, in:

a) progetto di fattibilità tecnica ed economica;

b) progetto esecutivo.

2. I livelli di cui al comma 1 costituiscono una suddivisione di contenuti progettuali che sono sviluppati progressivamente nell’ambito di un processo unitario senza soluzione di continuità, al fine di assicurare la coerenza della progettazione ai diversi livelli di elaborazione e la rispondenza al quadro esigenziale e al documento di indirizzo alla progettazione di cui all’articolo 3.

[…]

Sezione II Progetto di fattibilità tecnico-economica

Articolo 6. Progetto di fattibilità tecnico-economica.

1. Il progetto di fattibilità tecnico-economica, di seguito «PFTE», costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione che, tra le alternative possibili messe a confronto nel DOCFAP, ove redatto, presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività.

[…]

Sezione III Progetto esecutivo

Articolo 22. Progetto esecutivo.

1. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l’indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilità tecnico-economica. Il progetto esecutivo deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto deve essere, altresì, corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell’opera stessa.

[…]



[...]

3.2.1 Note informative riguardanti la Tabella 3-A

Nella Tabella le opere sono distinte in:

1. Impianti EEC in opere private compresi nel DM 37/08 (con obbligo di progetto redatto e firmato da professionista iscritto/a ad un albo professionale o dal responsabile tecnico dell’impresa);
2. Impianti EEC in opere private e pubbliche non comprese nel DM 37/08;
3. Impianti EEC in opere pubbliche, con progetto redatto e firmato da professionista iscritto/a in albo professionale.

Nella Tabella le colonne riportano:

colonna “a”, l’articolo della guida dove è descritto il documento di progetto corrispondente;
colonna “b”, la descrizione del documento di progetto considerato;
colonna “c”, opere private: la consistenza della documentazione di progetto de gli “impianti EEC (Elettrici, Elettronici e Comunicazione elettronica)” compresi nel DM 37/08 con obbligo di progetto redatto e firmato dal responsabile tecnico dell’impresa;
colonna “d”, opere private: la consistenza della documentazione di progetto de gli “impianti EEC (Elettrici, Elettronici e Comunicazione elettronica)” compresi nel DM 37/08 con obbligo di progetto redatto e firmato da professionista iscritto /a ad albo professionale;
colonna “e”, opere pubbliche e private: la consistenza della documentazione di progetto dei diversi “impianti EEC (Elettrici, Elettronici e Comunicazione elettronica)” non compresi nel DM 37/08;
colonna “f”, opere pubbliche: la consistenza della documentazione di progetto de gli “impianti EEC (Elettrici, Elettronici e Comunicazione elettronica)” con riferimento al “Codice”, compresi nel DM 37/08 con obbligo di progetto redatto e firmato da professionista iscritto/a ad albo professionale;

Interpretazione dei codici usati nelle colonne “c”, “d”, “e”, “f”

SI: documento richiesto, in quanto previsto dalle norme o dalla legge.
NO: documento non richiesto.
F: documento facoltativo, da redigere in accordo tra committente e progettista in base alle caratteristiche e complessità dell’impianto EEC da progettare.

Figura 1 schema livelli

Figura 1 Livelli di progetto

[...]

Tabella 3 A

[...] segue in allegato

Tags: Impianti Impianti elettrici Abbonati Impianti

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