
Efficienza energetica: Quadro Direttive UE e recepimenti IT / Aggiornamento Gennaio 2026 (Regolamento 2024/1781 Nuovo ESPR)
ID 11070 | Update Rev. 7.0 del 24 gennaio 2026
Premessa
Il Documento sintetizza la Legislazione EU / IT inerente l’efficienza energetica / prestazione energetica nell’UE, in relazione ai settori:
A. Efficienza energetica Direttiva (UE) 2023/1791 (EED)
B. Prestazione energetica nell'edilizia Direttiva (UE) 2024/1275 (EPBD)
C. Progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR)
Direttiva (UE) 2023/1791Articolo 4 Obiettivi di efficienza energetica
1.
Gli Stati membri garantiscono collettivamente una riduzione del consumo di energia pari almeno all'11,7 % nel 2030 rispetto alle proiezioni dello
scenario di riferimento UE 2020, così che il
consumo di energia finale dell'Unione non superi 763 Mtep.
Gli Stati membri si adoperano al meglio per contribuire collettivamente all'obiettivo indicativo dell'Unione relativo al consumo di energia primaria pari a un volume non superiore a 992,5 Mtep nel 2030.
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Note Art. 4
Consumo di energia primaria o PEC (primary energy consumption): l'energia lorda disponibile, ad esclusione dei bunkeraggi marittimi internazionali, del consumo non energetico finale e dell'energia dell'ambiente. (Energia totale estratta incluse le perdite che avvengono durante la trasformazione, ecc / ndr).
Consumo di energia finale o FEC» (final energy consumption): tutta l'energia fornita per l'industria, i trasporti, compreso il consumo di energia dei trasporti aerei internazionali, le famiglie, i servizi pubblici e privati, l'agricoltura, la silvicoltura, la pesca e gli altri settori di uso finale; sono esclusi il consumo di energia dei bunkeraggi marittimi internazionali, l'energia dell'ambiente e le forniture al settore delle trasformazioni e al settore energetico, nonché le perdite di trasmissione e di distribuzione quali definite all'allegato A del regolamento (CE) n. 1099/2008. (Energia disponibile / ndr)

Fig. 1 - Obiettivi di efficienza energetica UE 2030 (scenario di riferimento UE 2020)
Update Rev. 6.0 dell'08 maggio 2024
Pubblicata in GU L 2024/1275 dell'8.5.2024, la Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell’edilizia, con entrata in vigore il 28.05.2024.
Applicazione: Gli articoli 30, 31, 33 e 34 si applicano a decorrere dal 30 maggio 2026
Recepimento
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 1, 2 e 3, da 5 a 29 e 32, nonché agli allegati I, II e III e da V a X entro il 29 maggio 2026. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 17, paragrafo 15, entro il 1° gennaio 2025.
Abrogazione
La direttiva 2010/31/UE, come modificata dagli atti elencati all’allegato IX, parte A, è abrogata a decorrere dal 30 maggio 2026, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alle date di applicazione delle direttive di cui all’allegato IX, parte B
Update Rev. 5.0 del 20.09.2023
Pubblicata in GU L 231/1 del 20.9.2023 la Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955, con entrata in vigore il 10 ottobre 2023.
Recepimento IT: 11.10.2025
Abrogazione
La direttiva 2012/27/UE, come modificata dagli atti di cui all'allegato XVI, parte A, è abrogata a decorrere dal 12 ottobre 2025, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato XVI, parte B.
Applicazione
Gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 e gli allegati II, VIII, IX, XII, XIII e XIV si applicano a decorrere dal 12 ottobre 2025.
L'articolo 37 si applica a decorrere dal 30 giugno 2024.
In allegato Documento completo con tutte le Direttive Efficienza Energetica EED / EPBD / ErPD con modifiche ed atti di recepimento emanati / attesi suddivisi (titolo e linkweb). Il Documento sarà aggiornato nel tempo in relazione alla emanazione di nuovi atti / altre modifiche, tale da avere un quadro di evoluzione normativa / altro aggiornato nel tempo.
E' possibile suddividere l'Efficienza Energetica in 3 macro azioni: Generale, Costruzioni/Impianti, Prodotti.
A. Quadro generale
Direttiva sull'efficienza energetica (UE) 2023/1791 (Nuova EED)
Pubblicata in GU L 231/1 del 20.9.2023 la Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955, con entrata in vigore il 10 ottobre 2023.
La Direttiva (UE) 2023/1791 stabilisce un quadro comune di misure per promuovere l'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di efficienza energetica e consente ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica. Tale quadro comune ha lo scopo di contribuire all'attuazione del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio e alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione riducendone la dipendenza dalle importazioni di energia, compresi i combustibili fossili.
La Direttiva (UE) 2023/1791 stabilisce norme idonee a rendere l'efficienza energetica una priorità in tutti i settori, a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare i fallimenti del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura, nella trasmissione, nello stoccaggio e nell'uso dell'energia. Prevede inoltre la fissazione di contributi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2030.
La Direttiva (UE) 2023/1791 contribuisce all'attuazione del principio che pone l'efficienza energetica al primo posto, aiutando così anche a trasformare l'Unione in una società inclusiva, giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva.
I requisiti stabiliti dalla Direttiva (UE) 2023/1791 sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre misure più rigorose. Tali misure devono essere conformi al diritto dell'Unione. Qualora la normativa nazionale preveda misure più rigorose, gli Stati membri la notificano alla Commissione.
Direttiva (UE) 2023/1791
Articolo 4 Obiettivi di efficienza energetica
1. Gli Stati membri garantiscono collettivamente una riduzione del consumo di energia pari almeno all'11,7 % nel 2030 rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento UE 2020, così che il consumo di energia finale dell'Unione non superi 763 Mtep.
Gli Stati membri si adoperano al meglio per contribuire collettivamente all'obiettivo indicativo dell'Unione relativo al consumo di energia primaria pari a un volume non superiore a 992,5 Mtep nel 2030.
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Note Art. 4
Consumo di energia primaria o PEC (primary energy consumption): l'energia lorda disponibile, ad esclusione dei bunkeraggi marittimi internazionali, del consumo non energetico finale e dell'energia dell'ambiente. (Energia totale estratta incluse le perdite che avvengono durante la trasformazione, ecc / ndr).
Consumo di energia finale o FEC» (final energy consumption): tutta l'energia fornita per l'industria, i trasporti, compreso il consumo di energia dei trasporti aerei internazionali, le famiglie, i servizi pubblici e privati, l'agricoltura, la silvicoltura, la pesca e gli altri settori di uso finale; sono esclusi il consumo di energia dei bunkeraggi marittimi internazionali, l'energia dell'ambiente e le forniture al settore delle trasformazioni e al settore energetico, nonché le perdite di trasmissione e di distribuzione quali definite all'allegato A del regolamento (CE) n. 1099/2008. (Energia disponibile / ndr)

Fig. 1 - Obiettivi di efficienza energetica UE 2030 (scenario di riferimento UE 2020)
Note modifica / recepimenti riportati in allegato XVI della Direttiva (UE) 2023/1791
La direttiva 2012/27/UE, come modificata dagli atti di cui all'allegato XVI, parte A, è abrogata a decorrere dal 12 ottobre 2025, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato XVI, parte B.
Allegato XVI Parte A Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive (di cui all'articolo 39)
Allegato XVI Parte B Termini di recepimento nel diritto interno (di cui all'articolo 39)
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Direttiva
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Termine di recepimento
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Direttiva 2012/27/UE
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5 giugno 2014
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Direttiva (UE) 2018/844
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10 marzo 2020
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Direttiva (UE) 2018/2002
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25 giugno 2020, a eccezione dell'articolo 1, punti da 5 a 10, e dell'allegato, punti 3 e 4
25 ottobre 2020 per l'articolo 1, punti da 5 a 10, e l'allegato, punti 3 e 4
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Direttiva (UE) 2019/944
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31 dicembre 2019 per l'articolo 70, punto 5, lettera a)
25 ottobre 2020 per l'articolo 70, punto 4
31 dicembre 2020 per l'articolo 70, punti da 1 a 3, punto 5, lett. b), e punto 6
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B. Prestazione energetica nell'edilizia
Direttiva Prestazione energetica nell'edilizia (UE) 2024/1275 (Nuova EPDB)
Pubblicata in GU L 2024/1275 dell'8.5.2024, la Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell’edilizia, con entrata in vigore il 28.05.2024.
Applicazione: Gli articoli 30, 31, 33 e 34 si applicano a decorrere dal 30 maggio 2026.
La direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra provenienti dagli edifici all’interno dell’Unione per conseguire un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050, tenendo conto delle condizioni locali, delle condizioni climatiche esterne, delle prescrizioni relative alla qualità degli ambienti interni e dell’efficacia sotto il profilo dei costi.
Le disposizioni riguardano:
a) il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari;
b) l’applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica di edifici e unità immobiliari di nuova costruzione;
c) l’applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica a:
i) edifici esistenti e unità immobiliari esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti;
ii) elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio e che hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio quando sono rinnovati o sostituiti;
iii) sistemi tecnici per l’edilizia qualora siano installati, sostituiti o siano oggetto di un intervento di miglioramento;
d) l’applicazione di norme minime di prestazione energetica agli edifici esistenti e alle unità immobiliari esistenti, in conformità degli articoli 3 e 9;
e) il calcolo e la comunicazione del potenziale di riscaldamento globale nel corso del ciclo di vita degli edifici;
f) l’energia solare negli edifici;
g) i passaporti di ristrutturazione;
h) i piani nazionali di ristrutturazione degli edifici;
i) le infrastrutture di mobilità sostenibile all’interno e in prossimità degli edifici;
j) gli edifici intelligenti;
k) la certificazione della prestazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari;
l) l’ispezione periodica degli impianti di riscaldamento, degli impianti di ventilazione e degli impianti di condizionamento d’aria negli edifici;
m) i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica, i passaporti di ristrutturazione, gli indicatori della predisposizione degli edifici all’intelligenza e i rapporti di ispezione;
n) le prestazioni relative alla qualità degli ambienti interni degli edifici.
I requisiti stabiliti dalla sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o prendere provvedimenti più rigorosi, a condizione che tali provvedimenti siano compatibili con il diritto dell’Unione. Essi sono notificati alla Commissione.
Recepimento
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 1, 2 e 3, da 5 a 29 e 32, nonché agli allegati I, II e III e da V a X entro il 29 maggio 2026. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 17, paragrafo 15, entro il 1° gennaio 2025.
Abrogazione
La direttiva 2010/31/UE, come modificata dagli atti elencati all’allegato IX, parte A, è abrogata a decorrere dal 30 maggio 2026, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alle date di applicazione delle direttive di cui all’allegato IX, parte B.
ALLEGATO IX
PARTE A
Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive (di cui all’articolo 36)
PARTE B
Termini di recepimento nel diritto interno e date di applicazione (di cui all’articolo 36)
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Direttiva
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Termine di recepimento
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Date di applicazione
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Direttiva 2010/31/UE
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9 luglio 2012
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per le disposizioni relative agli articoli 2, 3, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20 e 27: il 9 gennaio 2013;
per le disposizioni relative agli articoli da 4 a 8, 14, 15 e 16: il 9 gennaio 2013 per gli edifici occupati da enti pubblici e il 9 luglio 2013 per gli altri edifici
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10 marzo 2020
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C. Progettazione ecocompatibile dei prodotti
Regolamento progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili (UE) 2024/1781 (ESPR)
Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE. (GU L 2024/1781 del 28.6.2024)
Entrata in vigore: 18.07.2024
Il Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 abroga la direttiva 2009/125/CE a decorrere dal 18 luglio 2024 (GU L 2024/1781 del 28.6.2024).
[...]


Fig. 1 - Direttive Efficienza Energetica con Acronimi e Recepimenti IT
(N) I Regolamenti riportati non necessitano di atto di recepimento
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Segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 7.0 2026
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