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ID 6361 | Rev. 4.0 dell'11.08.2021 / Documento completo allegato 2021
Quadro normativo delle porte resistenti al fuoco, legislazione, norme tecniche, regime omologativo VVF o marcatura ai sensi del CPR (DoP) Regolamento (UE) n.305/2011.
Porte antincendio Quadro riepilogativo CE - Omologazione VVF
La Rev. 4.0 dell'11 Agosto 2021 aggiorna il Documento con:
- Schemi e grafica
- Revisione normativa
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La Rev. 3.0 del 12 Novembre 2019 aggiorna il Documento con i riferimenti a:
Circolare DCPREV n. 16746 del 06/11/2019
Porte resistenti al fuoco ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n.305/2011 sui Prodotti da Costruzione (CPR) - Porte pedonali esterne, porte e cancelli industriali, chiarimenti ed indirizzi applicativi
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La Rev. 2.0 del 26 Ottobre 2019 aggiorna il Documento con i riferimenti a:
- UNI EN 14351-2:2018
Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 2: Finestre e porte interne pedonali
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La Rev. 1.0 del 27 Giugno aggiorna il Documento con:
- normativa sui requisiti di installazione D.Lgs. 81/2008 e DM 10 Marzo 1998
- normativa per la dotazione di sistemi di apertura antipanico di cui alle: UNI EN 179 (maniglioni antipanico) e UNI EN 1125 (maniglie o piastre a spinta)
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In allegato Documento completo Riservato Abbonati Sicurezza (Accedi / Acquista)
Excursus
Omologazioni porte resistenti al fuoco (porte tagliafuoco)
In allegato elenco delle porte resistenti al fuoco omologate ai sensi e per gli effetti del D.M. 27 gennaio 1999, D.M. 20 aprile 2001 e del D.M. 21 Giugno 2004
Download elenco al 31.12.2017
Il regime omologativo delle porte antincendio terminerà con l'entrata in vigore della norma EN 16034:2014 armonizzata per il regolamento (UE) 305/2011 CPR che prevede la marcatura CE con termine ultimo 01.11.2019 dopo il periodo di coesistenza dal 01.11.2016.
La norma EN 16034 sarà però utilizzata di appoggio, per le caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo, alla norma di prodotto relativa (la EN 14351-1 per le porte esterne, la EN 14351-2 per le porte interne ecc…).
E’ stata pubblicata a Novembre 2018 la norma di prodotto EN 14351-2:2018 per le porte interne, ma non ancora armonizzata (pubblicazione in GU).
Sono marcabili CE da novembre 2016 solo le porte classificate come:
1) porte esterne pedonali conformi alla EN 14351-1 (+ EN 16034:2014 per la resistenza al fuoco) (*)
2) Porte pedonali, porte e cancelli industriali, commerciali e finestre apribili conformi EN 13241 (+ EN 16034:2014 per la resistenza al fuoco) (*)
3) porte automatiche conformi alla EN 16361 - quando armonizzata CPR
4) porte interne conformi alla EN 14351-2 - quando armonizzata CPR
(*) La norma EN 16034:2014, per la prestazione di resistenza al fuoco di porte pedonali, porte e cancelli industriali, commerciali e finestre apribili, si applica esclusivamente insieme alla norma EN 13241:2003+A2:2016 o insieme alla norma EN 14351-1:2006+A2:2016.
Alla data notizia sono già marcabili CE 1), 2), per le altre resta al momento il regime omologativo VVF.
Durante questi 3 anni, definiti come periodo di coesistenza, si potranno immettere sul mercato sia le porte marcate sia le porte omologate secondo la norma nazionale. Per ottenere la marcatura i produttori dovranno sviluppare due azioni:
- eseguire le prove iniziali di tipo sui campioni rappresentativi della loro produzione presso un organismo notificato dalla Commissione Europea;
- predisporre ed applicare il controllo di produzione in fabbrica. Le due azioni predette comportano preventivamente:
- la preparazione della documentazione relativa ai prodotti da sottoporre a prova (un fascicolo tecnico descrittivo per ogni famiglia di prodotti);
- la redazione del manuale per il controllo della produzione. Il percorso che il produttore delle porte dovrà fare per ricevere l’autorizzazione a marchiare passa attraverso le norme sottostanti.
Porte antincendio Quadro riepilogativo CE - Omologazione VVF
REI E’ un acronimo che serve ad indicare la resistenza al fuoco di un elemento costruttivo (componente o strutturale) e compare nell’Allegato A del D.M. del 30 Novembre 1983.
La resistenza al fuoco di un elemento di chiusura deve essere espressa come una funzione del tempo in minuti, durante il quale lo stesso conserva le proprietà di stabilità, tenuta ed isolamento termico.
Résistance - stabilità statica della struttura, che in caso di incendio non crolla.
Entretenir - tenuta, capacità di trattenere il fuoco di un elemento di chiusura.
Isolation - isolamento termico, capacità di mantenere la temperatura all’interno di un predeterminato campo.
Una porta tagliafuoco R.E.I. (Resistenza Ermeticità Isolamento) è una porta che, considerata la sua elevata resistenza al fuoco, ha la possibilità di isolare le fiamme in caso di incendio. Viene dunque usata come parte di un sistema di protezione passiva, per ridurre la diffusione di fiamme o di fumo tra compartimenti e per assicurare un'uscita sicura da un edificio/struttura.
Le porte tagliafuoco non sono necessariamente immuni dalla combustione. È accettabile che porzioni della porta possano essere distrutte dalla combustione durante l'esposizione al fuoco fin tanto che la struttura rispetta i criteri di test a incendio attinenti ai limiti di temperatura. Questo in accordo con l'obbiettivo di una porta tagliafuoco di rallentare la propagazione del fuoco da un comparto ad un altro per un limitato periodo di tempo, durante il quale gli occupanti devono uscire dall'edificio e/o meccanismi antincendio automatici o manuali devono essere attivi per limitare la diffusione delle fiamme.
Tutti i componenti debbono aderire alle richieste della certificazione del prodotto. Molte porte tagliafuoco sono disegnate per essere tenute chiuse tutto il tempo. Alcune sono disegnate per essere aperte durante le normali circostanze, e chiuse automaticamente durante un incendio. Qualunque metodo sia in uso, il movimento della porta non dovrebbe mai essere bloccato da un chiudiporta o altro ostacolo. Il sigillo a intumescenza e antifumo deve essere verificato di routine e allo stesso modo la chiusura e il bloccaggio della porta. Alcune porte tagliafuoco sono tenute aperte con un elettromagnete, che può essere collegato ad un sistema di allarme antincendio. Se il sistema elettrico cade o se si attiva l'allarme antincendio, il blocco magnetico della porta viene disattivato e la porta si chiude automaticamente.
Le porte tagliafuoco certificate sono testate per fronteggiare un fuoco per un periodo specifico di tempo. Esistono porte tagliafuoco certificate REI per 30, 60, 90, 120 e 180 minuti. La certificazione si applica solo se tutte le parti dell'installazione sono correttamente installate nelle specifiche. Per esempio, il montaggio di un tipo sbagliato di vetri può ridurre fortemente il tempo di resistenza al fuoco della porta.
In particolare R.E.I. rappresenta la resistenza al fuoco o ignifugicità è la capacità di un elemento di mantenere per un tempo prefissato alcuni parametri in presenza di condizioni di incendio e temperatura elevata. I principali parametri per la valutazione della resistenza al fuoco sono:
- la resistenza R: attitudine a conservare la resistenza meccanica sotto l'azione del fuoco;
- l'ermeticità E: attitudine a non lasciar passare né produrre fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto;
- l'isolamento termico I: attitudine a ridurre la trasmissione del calore.
In accordo con la norma attuale EN 13501, esistono anche altri parametri come il livello di radiazione (simbolo W), la resistenza all'impatto (M), l'auto-chiusura dell'elemento costruttivo in caso di incendio (C) ed altre. Mentre alcune di esse, alla stregua di R, E, ed I, sono fondamentalmente delle misure di tempo per i quali il criterio viene mantenuto (fra queste ricade W), altre sono valutate in vario modo e non necessariamente indicando il tempo di resistenza.
Specificamente le grandezze si combinano nel seguente modo:
con il simbolo REI (seguito da un numero n) si identifica un elemento costruttivo che conserva per un tempo determinato n la resistenza meccanica, la tenuta alle fiamme e ai gas caldi, l'isolamento termico;
con il simbolo RE (seguito da un numero n) si identifica un elemento costruttivo conserva per un tempo determinato n la resistenza meccanica e la tenuta alle fiamme e ai gas caldi;
con il simbolo R (seguito da un numero n) si identifica un elemento costruttivo conserva per un tempo determinato n la resistenza meccanica.
Il numero n indica la classe di resistenza al fuoco.
Le classi di resistenza al fuoco sono:
10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
ed esprimono il tempo, in minuti primi, durante il quale la resistenza al fuoco deve essere garantita; l'arrotondamento del tempo cui avviene il fallimento dei criteri citati sopra (R, E, I e, quando valutata e sempre in alternativa ad I, W) si fa per difetto.
Ad esempio, una parete di pannelli isolanti che mostri, durante un test di resistenza al fuoco, il fallimento del criterio isolamento al minuto 37, avrà I = 30. La combinazione dei fallimenti dei criteri citati sopra viene altresì arrotondata per difetto; nell'esempio citato prima, una parete che mostri E 65, I 37 e W 62 avrà classificazione E 60, EI 30, EW 60 (W non si valuta in contemporanea ad I ma sempre in alternativa). Per la classificazione degli elementi non portanti il criterio R è automaticamente soddisfatto qualora siano soddisfatti i criteri E e I.
Per gli elementi portanti, la verifica di resistenza al fuoco viene eseguita controllando che la resistenza meccanica venga mantenuta per il tempo corrispondente alla classe di resistenza al fuoco della struttura con riferimento alla curva nominale d'incendio.
Come da D.M. 16/02/2007 i nuovi prodotti ed elementi da costruzione devono essere certificati secondo le regole che fanno capo alla norma EN 13501 e, più specificamente, alla EN 13501-1 per la reazione al fuoco e 13501-2 per la resistenza al fuoco.
4. Salvo diversa indicazione dei decreti di prevenzione incendi la classe di resistenza al fuoco richiesta per porte ed altri elementi di chiusura con la terminologia RE e REI è da intendersi, con la nuova classificazione, equivalente a E ed EI2 rispettivamente.
Laddove nei decreti di prevenzione incendi di successiva emanazione sia prescritto l'impiego di porte ed altri elementi di chiusura classificati E ed EI2 potranno essere utilizzate porte omologate con la classificazione RE e REI nel rispetto di tutte le condizioni previste dal presente decreto.
Allegato B CLASSIFICAZIONE DELLE PORTE RESISTENTI AL FUOCO
Il sistema di classificazione adottato per le porte resistenti al fuoco è di seguito illustrato:
RE |
E |
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
|
EI1 |
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
REI |
EI2 |
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
|
EW |
|
20 |
30 |
|
60 |
|
|
|
|
DECRETO 16 FEBBRAIO 2007
Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione. (GU Serie Generale n.74 del 29-03-2007 - Suppl. Ordinario n. 87)
A.4.6 |
Porte e chiusure resistenti al fuoco (comprese quelle che includono parti vetrate e accessori), e rispettivi sistemi di chiusura |
||||||||
Norme |
EN 13501-2; EN 1634-1 |
||||||||
Classificazione: |
|
||||||||
E |
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
EI |
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
EW |
|
20 |
30 |
|
60 |
|
|
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Annotazioni |
La classificazione I è completata dall'aggiunta del suffisso «1» o «2» per indicare quale definizione di isolamento è utilizzata. L'aggiunta del simbolo «C» indica che il prodotto soddisfa anche il criterio della «chiusura automatica» (prova di tipo «pass/fail») [1]. |
[1] La classificazione «C» può essere completata dai numeri da 0 a 5 secondo le categorie di utilizzazione. Dei dettagli dovranno essere inclusi nelle specifiche tecniche dei prodotti cui si riferiscono.
A.4.7 |
Porte a prova di fumo |
Norme |
EN 13501-2; EN 1634-3 |
Classificazione: |
S200 o Sa a secondo delle condizioni di prova |
|
L'aggiunta del simbolo «C» indica che il prodotte soddisfa anche il criterio della «chiusura automatica» (prova di tipo «pass/fail») [1]. |
[1] La classificazione «C» può essere completata dai numeri da 0 a 5 secondo le categorie di utilizzazione. Dei dettagli dovranno essere inclusi nelle specifiche tecniche dei prodotti cui si riferiscono.
Data di entrata in vigore della norma in quanto norma armonizzata: 1.11.2016
Data di scadenza del periodo di coesistenza: 1.11.2019
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Cronologia Legislazione
DECRETO 14 DICEMBRE 1993
Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura. (GU Serie Generale n.303 del 28-12-1993)
Il D.L. esprime ed identifica in modo chiaro quali debbano essere le norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura.
Nel decreto viene citata la norma UNI 9723 quale unica norma di riferimento. Inoltre vengono anche espressi gli obblighi dei produttori di porte nei confronti degli utilizzatori, ovvero: Garantire la conformità del prodotto; Emettere la “Dichiarazione di conformità” con la quale il produttore attesta la conformità del prodotto al prototipo omologato e riporta i dati del marchio di conformità: Applicare su ogni porta il “marchio di conformità” con l’indicazione permanente ed indelebile dei parametri stabiliti dalla UNI 9723 ed inoltre gli estremi identificativi dell’atto di omologazione.
DECRETO 16 FEBBRAIO 1998
Differimento del termine previsto dal primo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993 concernente: "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura".
(GU n.65 del 19-03-1998 - Sp n. 47)
DM 10 MARZO 1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
(G.U. n. 81 del 7 aprile 1998 S.O. n. 64).
DECRETO 27 GENNAIO 1999
Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura, prove e criteri di classificazione.
(G.U. n. 45 del 24 febbraio 1999)
Il presente decreto assume la propria importanza dal fatto che specifica in modo chiaro secondo quali criteri si effettua la “Classificazione” di resistenza al fuoco di porte ed altri elementi, ovvero secondo i criteri tecnici contenuti nella norma UNI.CNVVF 9723 e nel primo foglio di aggiornamento UNI-CNVVF 9723:1990/A1. Altresì importante è il chiarimento in merito ai limiti dimensionali di porte di qualsiasi natura e portoni scorrevoli oggetto del procedimento dell’omologazione. Sono inoltre riportate, nel presente decreto, le tolleranze delle misure ammissibili in sede di verifica e controllo.
DECRETO 28 FEBBRAIO 2000
Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni.
(G.U. n. 55 del 7 marzo 2000)
Art. 1. Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni
L'installazione di porte resistenti al fuoco, aventi dimensioni comprese nei limiti di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, alle condizio niriportate nel seguente articolo 2, è consentita:
1) fino al 31 dicembre 2001 per le porte per le quali il produttore deve ottenere il ûbenestare alla singola installazione con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri;
2) fino al 31 dicembre 2002 per le porte per le quali il produttore deve ottenere il benestare di tipo.
DECRETO 20 APRILE 2001
Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni.
(G.U n. 102 del 4/5/2001)
Art. 1. Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni
L'installazione delle porte resistenti al fuoco di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, e con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri, è consentita, fino all'emanazione della nuova norma europea per le porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni, alle condizioni riportate nell'art. 2 del presente decreto.
DECRETO 21 GIUGNO 2004
Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura.
(G.U. n. 155 del 5-7-2004 )
Il decreto 21 giugno 2004 (G.U. n. 155 del 5-7-2004 ) regola attualmente le norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione delle porte.
Art. 1 - Classificazione
...
4. Salvo diversa indicazione dei decreti di prevenzione incendi la classe di resistenza al fuoco richiesta per porte ed altri elementi di chiusura con la terminologia RE e REI è da intendersi, con la nuova classificazione, equivalente a E ed EI2 rispettivamente. Laddove nei decreti di prevenzione incendi di successiva emanazione sia prescritto l´impiego di porte ed altri elementi di chiusura classificati E ed EI2 potranno essere utilizzati porte omologate con la classificazione RE e REI nel rispetto di tutte le condizioni previste dal presente decreto.
Art. 3
1) Le porte ed altri elementi di chiusura resistenti al fuoco da impiegarsi nelle attività soggette all’applicazione delle norme e criteri di prevenzione incendi devono essere omologate.
2) La documentazione da disporre per la immissione in commercio di porte resistenti al fuoco è composta da: a) copia dell’atto di omologazione della porta; b) dichiarazione di conformità alla porta omologata; c) libretto di installazione, uso e manutenzione.
3) L’installatore è tenuto a redigere a propria firma la dichiarazione di corretta posa in opera ai sensi del decreto 4 maggio 1998 allegato II comma 2.1.
4) L’utilizzatore è tenuto a mantenere in efficienza ogni porta resistente al fuoco, mediante controlli periodici da parte di personale qualificato e secondo le indicazioni d’uso e manutenzione di cui all’Art. 2, lettera j, presenti nel libretto di uso e manutenzione.
Art. 10
1. Ai fini del rilascio dell’atto di omologazione,..., le prove di resistenza al fuoco si eseguono secondo la norma UNI EN1634-1.... È inoltre consentito eseguire le prove anche secondo la UNI-CNVVF 9723/FA1 fino all’entrata in vigore dell’obbligo della marcatura CE;
2. È consentito il rilascio di atti di omologazione per porte certificate con la norma UNI-CNVVF 9723/FA1 nel rispetto delle procedure previste dal decreto 14 dicembre 1993 e anche nel rispetto agli articoli 5 e 6 del DM 21 giugno 2004.
DECRETO 3 NOVEMBRE 2004
Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.
(GU n. 271 del 18 novembre 2004)
DECRETO 16 FEBBRAIO 2007
Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione. (GU n.74 del 29-03-2007 - SO n. 87)
...
Art. 3 comma 4 Per le porte e gli altri elementi di chiusura, per le quali non è ancora applicata la procedura ai fini della marcatura CE, in assenza delle specificazioni tecniche e successivamente durante il periodo di coesistenza, l’impiego in elementi costruttivi e opere in cui è prescritta la loro classe di resistenza al fuoco, è subordinato al rilascio dell’omologazione ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto del ministero dell’interno 21 giugno 2004 è consentito nel rispetto dell’art. 3 del medesimo decreto. Al termine del periodo di coesistenza, definito con comunicazione della Commissione dell’Unione europea, detta omologazione rimane valida, solo per i prodotti già immessi sul mercato entro tale termine, ai fini dell’impiego entro la data di scadenza dell’omologazione stessa.
DECRETO 6 DICEMBRE 2011
Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.
(GU n.299 del 24 dicembre 2011)
Circolare Ministero dell’Interno 2 aprile 1991
Aggiornamento delle certificazioni rilasciate dal Centro Studi ed Esperienze e da Laboratori Ufficiali autorizzati dal Ministero dell’Interno, in applicazione della Norme CNVVF/CCI UNI 9723 «Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura. Prove e criteri di classificazione»
Circolare ministero dell’Interno 5 ottobre 1992, n. 17
Aggiornamento delle certificazioni rilasciate dal Centro Studi ed Esperienze e dai Laboratori Ufficiali autorizzati dal Ministero dell’Interno, in applicazione della Norma CNVVF/CCI UNI 9723 «Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura - Prove e criteri di classificazione»
Lettera circolare Ministero dell’Interno n. 9734/4101 del 12 giugno 1993
Certificazioni di resistenza al fuoco
Circolare Ministero dell’Interno 5 gennaio 1995, n. 1
D.M. 14 dicembre 1993 concernente «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura». Estensioni dell’omologazione
Lettera circolare Ministero dell’Interno n. NS 6664/4101 del 22 novembre 1997
D.M. 14 dicembre 1993 concernente «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura». Estensioni dell’omologazione
Decreto Ministero dell’Interno 16 febbraio 1998
Differimento del termine previsto dal primo comma dell’art.10 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993 concernente: «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura». (GU Serie Generale n.65 del 19-03-1998 - Suppl. Ordinario n. 47)
Circolare Ministero dell’Interno n. 23 del 17 novembre 2000
Sipari di sicurezza dei teatri
Lettera circolare Ministero dell'Interno n. NS 7014/4101 del 22 ottobre 2001
Utilizzazione di porte resistenti al fuoco
Lettera circolare Ministero dell’Interno n. DCPST/A5/881 del 4 febbraio 2003
Porte resistenti al fuoco: procedure per il rilascio delle omologazioni
Lettera circolare Ministero dell’Interno n. DCPST/A5/5381 del 2 luglio 2003
Sipari di sicurezza dei teatri: procedure per il rilascio del benestare alla singola installazione
Lettera Circolare MI Prot. n. P780 / 4122 sott. 55 del 17 Luglio 2003
Porte REI
Lettera circolare 720 del 29 Maggio 2008
Porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza ridondante. Chiarimento.
Circolare n. 4962 2012
Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di sistemi di controllo degli accessi mediante “tornelli”.
Circolare n. 4963 2012
Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi di apertura automatici ridondanti.
Circolare n. 16746 del 06/11/2019
Porte resistenti al fuoco ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n.305/2011 sui Prodotti da Costruzione (CPR) - Porte pedonali esterne, porte e cancelli industriali, chiarimenti ed indirizzi applicativi
recante "Porte resistenti al fuoco ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n.305/2011 sui Prodotti da Costruzione (CPR) - Porte pedonali esterne, porte e cancelli industriali, chiarimenti ed indirizzi applicativi"
Come noto, ai sensi dell’art.5 del D.lgs 106/2017 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n.305/2011, quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata per la quale sia terminato il periodo di coesistenza, desumibile dall’elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione (DoP) ed appone, all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato, la marcatura CE.
Il 01/11/2019 è terminato il periodo di coesistenza della norma armonizzata EN 16034:2014 “Porte pedonali, porte e cancelli industriali, commerciali e finestre apribili - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali — caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo”. Ai fini della redazione della DoP e della marcatura CE, tale norma per la valutazione delle prestazioni al fuoco deve essere utilizzata esclusivamente con le collegate norme di prodotto con le quali vengono misurate anche le altre prestazioni delle porte.
Ad oggi, le norme armonizzate relative alle porte già pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea sono le seguenti:
- EN 14351-1:2006+A2:2016 “Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali”;
- EN 13241:2003+A2:2016 “Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali”.
Premesso quanto sopra, a far data dal 01/11/2019, le porte ricadenti nel campo di applicazione delle sopra citate norme armonizzate (Finestre e porte esterne e porte e cancelli industriali) per le quali siano richiesti requisiti di resistenza al fuoco, devono essere commercializzate in accordo alle procedure previste dal Regolamento prodotti da costruzione Regolamento (UE) 304/2011 CPR (marcatura CE e dichiarazione di prestazione).
Le porte non ricadenti nel campo di applicazione delle specifiche tecniche armonizzate EN 14351-1:2006+A2:2016 ed EN 13241:2003+A2:2016, per l’attestazione delle prestazioni di resistenza al fuoco, restano assoggettate al regime di omologazione in accordo alle procedure indicate nel D.M. 21/06/2004.
Ad esempio, le porte pedonali interne non ricadono nel campo di applicazione delle norme armonizzate EN 14351-1 ed EN 13241.
vedi altro o in allegato.
...
Norme tecniche in vigore
sostituita da (in vigore data news)
UNI EN 1634-1:2018 (non armonizzata)
Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per porte e sistemi di chiusura, finestre apribili e loro accessori costruttivi - Parte 1: Prove di resistenza al fuoco per porte e sistemi di chiusura e finestre apribili
La norma stabilisce un metodo per la determinazione della resistenza al fuoco di porte, sistemi di chiusura e finestre apribili destinati ad essere installati in aperture praticate in elementi di separazione verticale, quali:
- porte incernierate o su perni;
- porte scorrevoli in senso orizzontale e in senso verticale, incluse porte non rigidamente scorrevoli e sezionali;
- porte a libro;
- porte basculanti;
- sistemi di chiusura avvolgibili;
- finestre apribili;
- cortine flessibili apribili.
La norma è da utilizzare unitamente alla UNI EN 1363-1.
UNI EN 1634-2:2009
Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura, finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 2: Prove di resistenza per componenti costruttivi
La norma identifica le caratteristiche prestazionali indipendenti dai materiali, fatto salvo le caratteristiche di resistenza e controllo del fumo, applicabili a finestre e porte interne pedonali.
Le caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo per porte pedonali e finestre apribili sono trattate nella EN 16034.
La norma si applica a finestre e porte destinate internamente alle costruzioni.
UNI EN 15269-1:2010
Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 1: Requisiti generali
UNI EN 179 Accessori per serramenti - Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta per l’utilizzo sulle vie di fuga - Requisiti e metodi di prova
UNI EN 1125 Accessori per serramenti - Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l’utilizzo sulle vie di esodo - Requisiti e metodi di prova
UNI EN 1154 Accessori per serramenti - Dispositivi di chiusura controllata delle porte - Requisiti e metodi di prova
UNI EN 1155 Accessori per serramenti - Dispositivi elettromagnetici fermo-porta per porte girevoli - Requisiti e metodi di prova
UNI EN 1158 Accessori per serramenti - Dispositivi per il coordinamento della sequenza di chiusura delle porte - Requisiti e metodi di prova
EN 1906 Accessori per serramenti - Maniglie e pomoli - Requisiti e metodi di prova
EN 1935 Accessori per serramenti – Cerniere ad asse singolo - Requisiti e metodi di prova
EN 12209 Accessori per serramenti - Serrature e chiavistelli - Serrature azionate meccanicamente, chiavistelli e piastre di bloccaggio - Requisiti e metodi di prova
EN 14637 Accessori per serramenti - Sistemi di uscita controllati elettricamente per assemblaggi di porte a tenuta di fumo - Requisiti, metodi di prova, applicazione e manutenzione
Elaborato Certifico Srl - IT | Rev. 4.0 2021
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Matrice revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
4.0 | 11.08.2021 | - Aggiornamento grafico - Revisione normativa |
Certifico Srl |
3.0 | 12.11.2019 | - Circolare n. 16746 del 06/11/2019 | Certifico Srl |
2.0 | 26.10.2019 | - UNI EN 14351-2:2018 | Certifico Srl |
1.0 | 27.06.2018 | - Normativa | Certifico Srl |
0.0 | 16.06.2018 | --- | Certifico Srl |
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