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Impianti termici a combustibile gassoso esistenti | Adeguamento: Diagrammi e Note

ID 9755 | | Visite: 12428 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/9755

Impianti termici esistenti adeguamento Decreto 8 novembre 2019

Impianti termici a combustibile gassoso esistenti | Adeguamento: Diagrammi e Note dal Decreto 8 Novembre 2019

ID 9755 | 22 Dicembre 2019

Diagrammi e note nel Documento completo allegato

1. Note

Il nuovo Decreto 8 novembre 2019 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi. (GU Serie Generale n.273 del 21-11-2019), che sostituisce il D.M. 12 aprile 1996 ed entrato in vigore il 21 Dicembre 2019, prevede all'Art. 5. le Disposizioni per gli impianti esistenti.

Si schematizza con il Diagramma allegato le disposizioni per gli impianti termici a combustibile gassoso esistenti alla data dell'8 Novembre 2019 (emanazione Decreto 8 novembre 2019).

Le soglie e relative norme da applicare per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi:

Centrali termiche norme Pot

Fig. 1. Soglie Portata termica e relative norme per la progettazione di impianti termici a combustibili gassosi

Decreto 8 novembre 2019
...
Art. 5. Disposizioni per gli impianti esistenti

1. Gli impianti esistenti, ad eccezione di quelli indicati ai commi 2 e 3, devono essere resi conformi alle presenti disposizioni.

2. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 116 kW, approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purché realizzata una sola volta.

3. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica(*) superiore a 35 kW e fino a 116 kW, realizzati in conformità alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella esistente e purché realizzato una sola volta e tale da non comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW.

4. Successivi aumenti della portata termica realizzati negli impianti di cui ai precedenti commi o aumenti realizzati una sola volta in percentuale superiore al limite indicato ai commi precedenti o passaggi del tipo di alimentazione al combustibile gassoso in impianti di portata termica superiore a 35 kW richiedono l’adeguamento alle disposizioni del presente decreto. Per le attività soggette alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, devono essere attivati i relativi procedimenti.

(*) Portata termica (Q) [kW]: quantità di energia termica transitata nell'unità di tempo, corrispondente al prodotto delle portate (in volume od in massa) per il potere calorifico, considerando il potere calorifico inferiore o - eventualmente per casi particolari  - il potere calorifico superiore. Unità di misura kW.

In particolare, sono da conformare alle nuove disposizioni del Decreto 8 novembre 2019esistenti alla data dell’8 Novembre 2019, gli impianti termici a combustibile gassoso nei casi (non esaustivi):

A. Il passaggio dell'alimentazione di impianti termici > 35 kW a quella a combustibile gassoso;
B. Incrementi portata termica maggiori del 20% degli impianti termici > 116 kW (effettuati una sola volta);
C. Incrementi portata termica maggiori del 20% degli impianti termici 35 kW < Pt ≤ 116 kW tale da non comportare con l'incremento l'aumento di portata termica Pt > 116 (effettuati una sola volta);
D. Incrementi portata termica inferiori del 20% degli impianti termici 35 kW < Pt ≤ 116 kW da comportare con l'incremento l'aumento di portata termica Pt > 116 kW;
E. Successivi (se al primo <20%) aumenti di portata termica

Esempi

Impianto termico ad alimentazione a combustibile solido trasformato ad alimentazione combustibile gassoso

Adeguamento
Decreto 8 novembre 2019

Impianto termico ad alimentazione a combustibile gassoso di portata termica pari a 80 kW con incremento della portata termica fino a 100 kW (maggiore del 20% - 16 kW)

Adeguamento
Decreto 8 novembre 2019

Impianto termico ad alimentazione a combustibile gassoso di portata termica pari a 100 kW con incremento della portata del 20% (20 Kw – Tot. 120 kW), è superata la soglia di 116 kW.

Adeguamento
Decreto 8 novembre 2019

Impianto termico ad alimentazione a combustibile gassoso di portata termica pari a 120 kW con incremento della portata del 25% (30 Kw – Tot. 150 kW)

Adeguamento
Decreto 8 novembre 2019

Impianto termico ad alimentazione a combustibile gassoso di portata termica pari a 60 kW con incremento della portata del 20% (12 Kw -  Tot. 72 kW)

No Adeguamento
Decreto 8 novembre 2019

Impianto termico ad alimentazione a combustibile gassoso di portata termica pari a 150 kW con incremento della portata del 15% (12,5 Kw -  Tot. 172,5 kW)

No Adeguamento
Decreto 8 novembre 2019


B. Diagramma di flusso adeguamento impianti termici a combustibile gassoso esistenti alla data dell’8 Novembre 2019.

Diagramma adegmento impianti termici esistenti combustibile gassoso

(1) D.M. 12 aprile 1996 e norme correlate
(2) Successi (se al primo <20%) aumenti di portata termica -> conformità al Decreto 8 novembre 2019

Fig. 2 Diagramma di flusso adeguamento impianti termici a combustibile gassoso esistenti data dell’8 Novembre 2019

...segue in allegato

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