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DPI Criteri di scelta: Quadro normativo

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DPI Criteri di scelta Quadro normativo 2023

DPI Criteri di scelta: Quadro normativo 2023

ID 5928 | Rev. 3.0 del 13.08.2023 / Documento completo allegato

Quadro normativo 2023 Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Update 3.0 del 13 Agosto 2023

- Aggiornate le edizioni attuali delle norme principali riportate nel D.M. 2 maggio 2001.
Nel dettaglio:
UNI EN 169:1993 sostituita da UNI EN ISO 16321-1:2022
UNI EN 170:1993 sostituita da UNI EN ISO 16321-1:2022
UNI EN 171:1993 sostituita da UNI EN ISO 16321-1:2022
Rif. anche a:
UNI EN ISO 16321-2:2022
UNI EN ISO 16321-3:2022

Quadro normativo 2023 Dispositivi di protezione individuale (DPI), così articolato:

1. L'entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 2016/425 che stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (marcatura CE) in sostituzione della direttiva 89/686/CEE (GU L 81/51 del 31 Marzo 2016)

2. Pubblicazione del Decreto Legislativo 19 febbraio 2019 n. 17  di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.  (GU n.59 del 11.03.2019) (Modifiche al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475);

3. Un aggiornamento/nuovo decreto previsto nel D.M. 2 maggio 2001 "Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)", e dal D.Lgs. 81/2008 Art. 79 c. 2, dovrebbe allineare la legislazione e normativa tecnica (o da prevedere una procedura di armonizzazione tra la normativa legislativa e quella tecnica):

D.Lgs. 81/2008
Regolamento (UE) 2016/425
Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475
Norma armonizzate Regolamento (UE) 2016/425
- Norme tecniche

Il D.M. 2 maggio 2001 "Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)" è stato emanato nel 2001 in accordo con quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, stabilisce i criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio.

4. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, le disposizioni inerenti i DPI oltre a quelle generali (....) sono previste al Titolo IIII USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, CAPO II Uso dei dispositivi di protezione individuale (Art. 74÷79 e 87) ed i Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) è rimandata ad apposito decreto secondo l'Art. 79 comma 2, non ancora emanato, ma nelle cui more di emanazione restano ferme le disposizioni del D.M. 2 maggio 2001, aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti (disposizione introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, in quanto nel testo del D.M. 2 maggio 2001, erano riportati riferimenti alle norme UNI ormai non più in vigore).

Difatti, la Legge 17 dicembre 2021 n. 215, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, in GU n.301 del 20.12.2021, con la lettera e-quinquies) interviene sull’articolo 79 del D.Lgs. 81/2008 disponendo l’aggiornamento dei riferimenti alla normativa tecnica contenuta nel D.M. 2 maggio 2001.

DPI Criteri di scelta   Quadro normativo   Schema 1

(1) Periodo aggiunto all’Art. 2 bis dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 conversione in legge, con modificazioni, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).

Norme UNI / D. Lgs. 81/2008 / D.M. 2 maggio 2001 / DPI: Cogenza

Le norme UNI sui DPI (in generale per taluni aspetti ivi contenuti e quelle relative a criteri di scelta), alla luce della modifica del comma 2-bis dell'Art. 79 "...aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti" e tenendo conto dei concetto di "buona tecnica", sono a tutti gli effetti cogenti per il rispetto di quanto previsto al Capo II del Titolo III del D.Lgs. 81/2008 Uso dei dispositivi di protezione individuale.

D.Lgs. 81/2008

Art. 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso 

1. Il contenuto dell'allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.

2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 ° giugno 2001, aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti. (1)

(1) Periodo aggiunto dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021). 

Nel D.M. 2 maggio 2001 all'Art. 3, è previsto aggiornamento degli allegati del decreto in relazione al progresso tecnologico.

D.M. 2 maggio 2001
...
Art. 3

1. Con successivi decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, si provvederà all'indicazione dei criteri per l'individuazione e l'uso di altre tipologie di DPI nonché all'aggiornamento degli allegati del presente decreto in relazione al progresso tecnologico.

Le norme riportate nel D.M. 2 maggio 2001 costituiscono il riferimento di buona tecnica.

Nella tabella seguente riporta le norme principali del Decreto riportate in premessa(*) e le attuali in vigore:

Norme principali nel D.M. 2 maggio 2001 Titolo Norme attuali Titolo
UNI EN 458:1995 Protettori auricolari. Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione. Documento di guida. UNI EN 458:2016
Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida
UNI 10720:1998 Guida alla scelta e all uso degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie. UNI EN 529:2006
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida
UNI EN 169:1993

Protezione personale degli occhi. Filtri per la saldatura e tecniche connesse. Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate

UNI EN ISO 16321-1:2022 (1)

Protezione degli occhi e del viso per uso professionale - Parte 1: Requisiti generali
UNI EN 170:1993

Protezione personale degli occhi. Filtri ultravioletti. Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate

UNI EN ISO 16321-1:2022
(1)

Protezione degli occhi e del viso per uso professionale - Parte 1: Requisiti generali
UNI EN 171:1993 Protezione personale degli occhi. Filtri infrarossi. Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate

UNI EN ISO 16321-1:2022
(1)

Protezione degli occhi e del viso per uso professionale - Parte 1: Requisiti generali
UNI 9609:1990 Indumenti protettivi da agenti chimici solidi, liquidi e gassosi pericolosi. Raccomandazioni per la selezione, l uso e la manutenzione. Ritirata senza sostituzione

(*)
UNI EN 458 (1995) DPI per la protezione dell'udito

UNI 10720 (1998) concernente DPI per la protezione delle vie respiratorie;
UNI EN 169 (1993), UNI EN 170 (1993), UNI EN 171 (1993) concernenti DPI per la protezione degli occhi;
UNI 9609 (1990) concernente DPI relativi ad indumenti protettivi da agenti chimici;

(1) Si considerino, per completezza, anche le norme della serie UNI EN ISO 16321-X:
- UNI EN ISO 16321-2:2022 Protezione degli occhi e del viso per uso professionale - Parte 2: Requisiti aggiuntivi per le protezioni utilizzate durante la saldatura e le tecniche correlate
- UNI EN ISO 16321-3:2022 Protezione degli occhi e del viso per uso professionale - Parte 3: Requisiti aggiuntivi per protezioni a rete

Norme UNI / D. Lgs. 81/2008 / D.M. 2 maggio 2001 / DPI: Cogenza

Le norme UNI sui DPI (in generale per taluni aspetti ivi contenuti e quelle relative a criteri di scelta), alla luce della modifica del comma 2-bis dell'Art. 79 "...aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti" e tenendo conto dei concetto di "buona tecnica", sono a tutti gli effetti cogenti per il rispetto di quanto previsto al Capo II del Titolo III del D.Lgs. 81/2008 Uso dei dispositivi di protezione individuale.

DPI Criteri di scelta Quadro normativo

D.M. 2 maggio 2001

Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)

GU n.209 del 08-09-2001 - SO n. 226
______

Articolo 1
1. Sono approvati i criteri per l'individuazione e l'uso di DPI relativi:
a) alla protezione dell'udito, come riportati nell'allegato 1 del presente decreto;
b) alla protezione delle vie respiratorie, come riportati nell'allegato 2 del presente decreto;
c) alla protezione degli occhi:
i) filtri per saldatura e tecniche connesse,
ii) filtri per radiazioni ultraviolette,
iii) filtri per radiazioni infrarosse, come riportati nell'allegato 3 del presente decreto;
d) a indumenti protettivi da agenti chimici, come riportati nell'allegato 4 del presente decreto.

Articolo 2
1. I criteri per l'individuazione e l'uso di DPI, diversi da quelli approvati al precedente articolo 1, devono garantire un livello di sicurezza equivalente.

Articolo 3
1. Con successivi decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, si provvederà all'indicazione dei criteri per l'individuazione e l'uso di altre tipologie di DPI nonché all'aggiornamento degli allegati del presente decreto in relazione al progresso tecnologico.
______

ALLEGATO 1
0. Introduzione 
1. Scopo e campo di applicazione 
2. Riferimenti normativi 
3. Definizioni
4. Classificazione
5. Selezione
6. Uso
7. Cura e manutenzione
Figure
Appendice A - Metodi di valutazione dell’attenuazione sonora di un protettore auricolare relativa ad un livello di pressione acustica continua equivalente ponderata A 
Appendice B - Metodi di valutazione dell’attenuazione sonora di un protettore auricolare rispetto al livello di pressione acustica di picco
Appendice C - (Informativa)

ALLEGATO 2
0. Introduzione
1. Scopo e campo di applicazione
2. Riferimenti normativi
3. Definizioni
4. Misure generali per il contenimento degli inquinanti ambientali e l'utilizzo degli APVR
5. Criteri di scelta
5.1 - Valutazioni generali
5.2 - Protezione offerta dai diversi apparecchi
6. Descrizione degli apparecchi e limitazioni di impiego
6.1 - Respiratori a filtro
6.2 - Respiratori isolanti
7. Uso
7.1 - Generalita'
7.2 - Durata di impiego
7.3 - Adattamento del facciale ed accettabilita' dell'apparecchio da parte di chi lo indossa
7.4 - Informazione, formazione e addestramento in materia di protezione delle vie respiratorie
8. Documentazione, immagazzinamento e manutenzione degli APVR
8.1 - Generalita'
8.2 - Mantenimento della documentazione
8.3 - Immagazzinamento
8.4 - Manutenzione
8.5 - Riempimento delle bombole di aria compressa
8.6 - Riempimento delle bombole di ossigeno
8.7 - Controlli da parte del responsabile degli APVR
8.8 - Controlli specialistici
9. Frequenza della manutenzione e dei controlli
10. Indicazioni operative per la scelta degli APVR 90
10.1 - Premessa
10.2 - Scelta dell'APVR
Appendice A - Elenco delle norme europee sugli APVR (Informativa)

ALLEGATO 3 (*)

i) UNI EN 169 (1993) - Filtri per la saldatura e tecniche connesse. Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate
0. Guida per la selezione e l'uso
1. Generalita'
1.1 - Numeri di graduazione da utilizzare per la saldatura e saldo-brasatura a gas
1.2 - Numeri di graduazione da utilizzare in ossitaglio
1.3 - Numeri di graduazione da utilizzare per il taglio al plasma a getto
1.4 - Numeri di graduazione da utilizzare per la saldatura o per il taglio al plasma ad arco elettrico
1.5 - Numeri di graduazione dei filtri da utilizzare per gli aiuto saldatori
2. Osservazioni

ii) UNI EN 170 (1993) - Filtri ultravioletti. Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate
0. Guida per la selezione e l'uso

iii) UNI EN 171 (1993) - Filtri infrarossi. Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate
0. Guida per la selezione e l'uso

ALLEGATO 4 (*)
1. Scopo e campo di applicazione
2. Definizioni
3. Effetto di agenti chimici sul corpo
4. Accertamento di rischio
5. Indumenti protettivi
6. Selezione
7. Altri pericoli
8. Uso e manutenzione
Appendice

(*) I richiami di norme tecniche effettuati nel testo costituiscono soltanto un riferimento bibliografico atto ad indicare la fonte di quanto affermato: per la comprensione del testo stesso non è generalmente necessaria la loro consultazione; ove ciò risultasse invece necessario, viene riportato in nota il punto o i punti specifici della norma richiamata.

D.Lgs. 81/2008
...

Titolo IIII USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
...
Capo II Uso dei dispositivi di protezione individuale

Art. 74 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende (2) per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. (1)

Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425. (2)

2. Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI: (2)

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;

d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto (...);

e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;

f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;

g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Note
(1) Circolare MLPS n. 3 del 1​3 febbraio 2015 - Chiarimenti riguardanti l'utilizzo, durante l'esecuzione dei lavori in quota, dei dispositivi d'ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall'alto, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e trasporti.
(2) Come modificato dall'art. 2, comma 1 lett. a del decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio

Art. 75 - Obbligo di uso

1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Art. 76 - Requisiti dei DPI

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425. (1) (2)

2. Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1 (2) devono inoltre:

a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;

b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;

d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Note
(1) Circolare MLPS n. 3 del 1​3 febbraio 2015 - Chiarimenti riguardanti l'utilizzo, durante l'esecuzione dei lavori in quota, dei dispositivi d'ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall'alto, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e trasporti.
(2) Come modificato dall'art. 2, comma 1 lett. b del decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio

Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:

a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;

b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;

c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);

d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

a) entità del rischio;

b) frequenza dell'esposizione al rischio;

c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;

d) prestazioni del DPI.

3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.

4. Il datore di lavoro:

a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;

b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;

c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;

d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;

e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;

f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;

g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;

h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:

a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;

b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

Art. 78 - Obblighi dei lavoratori

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.

2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.

3. I lavoratori:

a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;

b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.

5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Art. 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso 

1. Il contenuto dell'allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:

a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;

b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.

2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 ° giugno 2001, aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti. (1)

(1) Periodo aggiunto dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021). 

Art. 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso

1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 80, comma 2.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione:

a) dell'articolo 70, comma 1;

b) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'allegato V, parte II;

c) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;

d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5;

e) degli articoli 80, comma 1(1), 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma 1.

3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione:

a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'allegato V, parte II;

b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'allegato VI;

c) dell'articolo 77, comma 4, lettere e), f) ed h);

d) dell'articolo 80, commi 3 e 3-bis. (2)

4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 per la violazione:

a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti dell'allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2;

b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti dell'allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del comma 3(3), e commi 6, 9, 10 e 11;

c) dell'articolo 77, comma 4, lettere c) e g);

d) dell'articolo 86, commi 1 e 3.

5. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato V, parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 , 4.5, 5.1, 5.2 , 5.3 , 5.4 , 5.5 , 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 , 5.10 , 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 , 5.15 e 5.16 è considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell'illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dai precedenti commi. L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

6. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature (4) di lavoro di cui all'allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell'illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dal comma 3, alinea, o dal comma 4, alinea (4).

L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

7. Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.700 euro per la violazione dell'articolo 72.

Note
(1) Lettera modificata dall'art. 20, comma 1 lett. n, 1 del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183
(2) Lettera modificata dall'art. 20, comma 1 lett. n, 2 del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183
(3) Lettera modificata dall'art. 20, comma 1 lett. n, 3 del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183
(4) Comma modificato dall'art. 20, comma 1 lett. n, 4 del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183

Norme armonizzate concernente il Regolamento (UE) 2016/425

Elenco Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425 DPI

Elenco consolidato Norme armonizzate concernente la Presunzione di Conformità ai RESS del Regolamento (UE) 2016/425 relativo ai dispositivi di protezione individuale. 


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segue in allegato

Elaborato Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
3.0 13.08.2023 Aggiornate le edizioni attuali delle norme principali riportate nel D.M. 2 maggio 2001.
Nel dettaglio:
UNI EN 169:1993 sostituita da UNI EN ISO 16321-1:2022
UNI EN 170:1993 sostituita da UNI EN ISO 16321-1:2022
UNI EN 171:1993 sostituita da UNI EN ISO 16321-1:2022
Rif. anche a:
UNI EN ISO 16321-2:2022
UNI EN ISO 16321-3:2022
Certifico Srl
2.0 23.01.2022 Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Certifico Srl
1.0 21.06.2021 Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475
Aggiornamento D.Lgs. 81/2008
Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425
Certifico Srl
0.0 04.08.2021 --- Certifico Srl

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