Attività soggette Prevenzioni Incendi: dal NOP (1984) alla SCIA (2011)
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Attività soggette Prevenzioni Incendi: dal NOP alla SCIA / Timeline 1965 / 2011
ID 17363 | 17.08.2022 / Documento completo in allegato
Timeline della legislazione degli elenchi delle attività soggette a prevenzione incendi e regimi autorizzatori intercorsi per l'esercizio delle attività dal NOP alla SCIA (1965 al 2011).
Il primo elenco di attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi è individuato nel 1965 con il Decreto Ministeriale 27 settembre 1965 di attuazione della Legge 26 luglio 1965 n. 966 che ha stabilito, all'Art. 4. che "I depositi e le industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonché la periodicità delle visite, sono determinati con decreto del ministro per l'interno, di concerto con il ministro per l'industria e commercio, in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza degli impianti".
1965 Elenco attività soggette a controlli di prevenzione incendi (100) / Controlli
Emanato il Decreto Ministeriale 27 settembre 1965 ai sensi della legge 26 luglio 1965 n. 966 che individua l'elenco dei depositi e le industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonchè la periodicità delle visite. (GU n. 278 del 8 novembre 1965)
1982 Elenco attività soggette a parere, visita e controllo ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi (97) / Parere - Viste e controlli / CPI
Emanato il DM 16 febbraio 1982 Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi. (GU n. 98 del 9 aprile 1982)
I locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose i cui progetti sono soggetti all'esame e parere preventivo dei comandi provinciali dei vigili del fuoco ed il cui esercizio è soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi, nonché la periodicità delle visite successive, sono determinati come dall'elenco allegato che, controfirmato dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, forma parte integrante del presente decreto.
1984 Introduzione del N.O.P. (Nullaosta Provvisorio)
Emanata la legge 7 dicembre 1984 n. 818 (GU n.338 del 10-12-1984), all'Art. 2 è previsto che I comandi VVF in deroga a quanto previsto al terzo comma dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1965 n. 966, a richiesta dei titolari, rilasciano un nullaosta provvisorio che consenta l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo precedente, previo accertamento della rispondenza alle prescrizioni e condizioni imposte dai comandi stessi sulla base di direttive sulle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I comandi VVF prima del rilascio del nullaosta provvisorio, possono effettuare, a campione, visite-sopralluogo per il controllo dell'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni suindicate.
Il NOP doveva essere richiesto entro il 31.12.1991. Il rilascio era effettuato a fronte di adeguamenti e certificazioni minime/urgenti come previste dal DM 8 marzo 1985 (Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818).
Le dichiarazioni e le certificazioni potevano essere redatte da Professionisti iscritti in appositi elenchi del ministero dell’interno (cd. Professionisti antincendio) iscritti secondo le procedure e requisiti del DM 25 marzo 1985.
Il NOP era rilasciato dal Comando VVF.
Il NOP è un documento di autorizzazione introdotto nel 1984 per consentire alle numerose attività che erano sprovviste di Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) di proseguire comunque nel loro esercizio.
1998 Mantenimento del regime del NOP
Emanato il D.P.R. 12,01.1998 N. 37 (GU n. 57 del 10.03.1998) che prevedeva il mantenimento del regime di validità del NOP. "...Il nulla osta provvisorio consente l'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio, salvo l'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione incendi, ivi compresi gli obblighi conseguenti alle modifiche degli impianti e costruzioni esistenti nonché quelli previsti nei casi richiamati all'articolo 4, comma 2, della legge 26 luglio 1965 n. 966, nei termini stabiliti dalle specifiche direttive emanate dal Ministero dell'interno per singole attività o gruppi di attività di cui all'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982..."
Il CPI poteva essere ottenuto, richiedendo il "parere di conformità sul progetto" esame VVF Art. 2 (e procedura del silenzio/diniego) e richiesta di sopralluogo secondo Art. 3, il progetto doveva dimostrare la rispondenza dell’attività alle norme/criteri di prevenzione incendi (anche il DM 10 marzo 1998).
Il C.P.I. era rilasciato dal Comando Vigili del Fuoco.
2005 Stabilito il termine di validità del NOP non oltre il 01.06.2009 (obbligo conseguimento del CPI)
Emanato il D.M. 29 dicembre 2005 (GU n.26 del 01.02.2006) Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, che stabilisce nel 01.06.2009 il termine di validità del NOP. A partire da tale data per l'esercizio dell'attività è necessario il CPI (Dichiarazione Inizio Attività / DIA.).
Art. 3. Norme transitorie
1. Decorso il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (01.06.2009 / ndr), i nulla osta rilasciati dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, decadono e la prosecuzione dell’esercizio delle attivita', ai fini antincendio, e' consentita solo se gli interessati abbiano ottenuto, entro il medesimo termine, il certificato di prevenzione incendi ovvero abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione di cui all’art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attivita'.
2011 Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini VVF (SCIA VVF) - Elenco attività (80) / SCIA - Visita e controlli Cat. A e B - Visita e controlli e CPI Cat. C
Emanato il Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151 (G.U. n. 221 del 22 settembre 2011) "...semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi..."
In sintesi:
- Per le attività di cui all'Allegato I (80 attività, suddivise in categorie A, B, C, livello di pericolosità crescente) è presentata al Comando VVF, prima dell'esercizio dell'attività, la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
- Per le attività di categoria A e B: Visita e controlli (anche a campione), a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, è rilascia copia del verbale della visita tecnica.
- Per le attività di categoria C: Visita e controlli e rilascio CPI (Certificato di Prevenzione Incendi)
Art. 4. Controlli di prevenzione incendi
1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA VVF / ndr), corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.
2. Per le attività di cui all'Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica. (SCIA VVF / a richiesta verbale visita tecnica)
3. Per le attività di cui all'Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi. (SCIA VVF / visita tecnica / CPI)
La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA VVF) non è la SCIA segnalazione certificata di inizio attività "amministrativa" che ha sostituito, in molti casi, la denuncia di inizio attività in edilizia.
L'articolo 49, comma 4-bis del Decreto Legge 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n.122 ha introdotto la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) che sostituisce integralmente la disciplina della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA). Con la SCIA è possibile iniziare l'attività immediatamente e senza necessità di attendere la scadenza di alcun termine.
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Collegati
Decreto Ministeriale 27 settembre 1965
D.M. 16 febbraio 1982
Legge 7 dicembre 1984 n. 818
DPR 12 Gennaio 1998 n. 37
Decreto 29 dicembre 2005
Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151
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