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Piano nazionale gestione emergenze radiologiche e nucleari

ID 16002 | | Visite: 5140 | Documenti Sicurezza EntiPermalink: https://www.certifico.com/id/16002

Piano nazionale emergenza nucleare

Piano nazionale gestione emergenze radiologiche e nucleari / Approvato con DPCM 14.03.2022

ID 16002 | Update 14.05.2022 / In allegato

14.05.2022

Pubblicato nella GU n.112 del 14.05.2022 il DPCM 14 marzo 2022 Adozione del Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari previsto dal comma 2 dell'art. 182 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101

10.03.2022

La Conferenza Unificata del 10 marzo ha registrato il parere favorevole delle Regioni e degli enti locali sul DPCM recante "adozione del piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari".

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha però richiesto al Governo un documento attuativo, soprattutto in relazione alla iodoprofilassi, come ha spiegato ieri il Presidente Massimiliano Fedriga. Con riferimento alla iodoprofilassi, la richiesta è quella di dettagliare la procedura di distribuzione dello iodio stabile in un documento attuativo integrativo che ne specifichi tempistiche, modalità, soggetti coinvolti, ruoli e responsabilità, anche con particolare riferimento alla classificazione dello iodio stabile al fine di consentire una distribuzione più agevole.

Resta inteso che le Regioni e le Province autonome possono attuare modalità organizzative che tengono conto delle specificità territoriali, anche avviando la distribuzione in fase preventiva e non di emergenza.

Le misure di tutela della salute pubblica considerate dal Piano sono:

- misure protettive dirette; si tratta di riparo al chiuso e iodoprofilassi, attuate nella prima fase dell’emergenza nelle prime ore dal verificarsi dell’evento;
- misure protettive indirette; restrizioni alla produzione, commercializzazione e consumo di alimenti di origine vegetale e animale, misure a protezione del patrimonio agricolo e zootecnico, e monitoraggio della radioattività nell’ambientale e delle derrate alimentari. Sono attuate nella seconda fase dell’emergenza.

Il Piano inoltre prevede l’adozione delle seguenti altre misure:

- assistenza a cittadini italiani che si trovino in un Paese estero interessato da una emergenza radiologica e nucleare;
- misure relative all’importazione di derrate alimentari e altri prodotti contaminati;
- monitoraggio della contaminazione personale dei cittadini italiani di rientro dal Paese incidentato;
- gestione dell’informazione alla popolazione.

Le Fasi di una emergenza

Sulla base dell’evoluzione dello scenario incidentale considerato, le fasi di una emergenza sono:

Prima fase

La prima fase inizia con il verificarsi dell’evento, e si conclude quando il rilascio di sostanze radioattive è terminato. È caratterizzata dal passaggio sul territorio interessato di una nube radioattiva. Le principali vie di esposizione sono l’irradiazione esterna e l’inalazione di aria contaminata. Durante questa Ia fase sono necessarie azioni tempestive di contrasto all’evoluzione incidentale, e l’attuazione tempestiva delle misure protettive a tutela della salute pubblica.

Seconda fase

La seconda fase è successiva al passaggio della nube radioattiva, ed è caratterizzata dalla deposizione al suolo delle sostanze radioattive e dal loro trasferimento alle matrici ambientali e alimentari. Le principali vie di esposizione sono l’irradiazione diretta dal materiale depositato al suolo, l’inalazione da ri-sospensione e l’ingestione di alimenti contaminati. Durante la seconda fase è prevista la determinazione puntuale del quadro radiometrico delle aree interessate dalla contaminazione radioattiva, e il controllo delle matrici alimentari, per individuare eventuali situazioni di elevata contaminazione che richiedano interventi nel settore agricolo e zootecnico, di restrizione sulla produzione, e sul consumo di prodotti alimentari.

Fase di transizione

È la fase che mira al passaggio da una situazione di esposizione di emergenza a una situazione di esposizione esistente o programmata, e all’ottimizzazione della strategia di protezione. Inizia quando il territorio è stato caratterizzato dal punto di vista radiometrico e la sorgente è stata messa sotto controllo. Sono avviate le azioni di rimedio e di bonifica dei territori contaminati, e la gestione dei materiali contaminati prodotti durante l’emergenza. Proseguono i programmi di sorveglianza radiologica dell’ambiente e della catena alimentare, anche a verifica delle azioni di bonifica eseguite.

Il Piano considera tre scenari legati a un incidente all’estero.

Incidente a un impianto posto entro 200 km dai confini nazionali

Il primo scenario considera un incidente a un impianto posto entro 200 km dai confini nazionali tale da comportare l’attuazione di misure protettive dirette e indirette della popolazione, e di altre misure, quali la gestione di cittadini italiani che si trovano nel Paese incidentato o che rientrano da esso, e la gestione delle importazioni di derrate alimentari e altri prodotti contaminati.

Incidente a un impianto posto oltre 200 km dai confini nazionali

Il secondo scenario considera un incidente ad un impianto in Europa posto oltre 200 km dai confini nazionali tale da comportare l’attuazione di misure protettive indirette della popolazione, e di altre misure quali la gestione di cittadini italiani che si trovano nel Paese incidentato o che rientrano da esso, e la gestione delle importazioni di derrate alimentari e altri prodotti contaminati.

Incidente a un impianto extraeuropeo

Il terzo scenario considera un incidente ad un impianto posto in qualsiasi altra parte del mondo tale da comportare l’attuazione di misure di risposta quali la gestione di cittadini italiani che si trovano nel Paese incidentato o che rientrano da esso, e di misure per la gestione delle importazioni di derrate alimentari e altri prodotti contaminati.

08.03.2022

Schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Adozione del Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari, previsto dal comma 2 dell'art. 182 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101".

Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101
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Art. 182 Piano nazionale di emergenza (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 97 e 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 121).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, sentiti il Ministero dell'interno e il Ministero della salute che si avvale dell'Istituto Superiore di Sanità, e acquisito il parere dell'ISIN e della Conferenza unificata, e' emanato il piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari su tutto il territorio tali da richiedere azioni di intervento coordinate a livello nazionale.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile predispone il piano di cui al comma 1 avvalendosi di un comitato appositamente costituito e al quale prendono parte rappresentanti del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, dell'ISIN, del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanità, nonché di altre amministrazioni, enti o esperti competenti per la specifica pianificazione. Il piano e' trasmesso ai prefetti interessati affinchè sviluppino la pianificazione operativa e predispongano i connessi strumenti di attuazione, per quanto di loro competenza. Il piano e' trasmesso altresì a tutte le altre amministrazioni interessate.

3. I presupposti tecnici del piano di emergenza di cui al presente articolo sono predisposti dall'ISIN.

4. L'aggiornamento del piano di emergenza di cui al presente articolo tiene conto degli insegnamenti tratti dalle precedenti situazioni di esposizione di emergenza, e delle risultanze delle esercitazioni periodiche di cui all'articolo 188, nonché degli esiti della partecipazione a esercitazioni promosse a livello bilaterale, comunitario e internazionale.

5. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

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Tags: Sicurezza lavoro Rischio radiazioni ionizzanti

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