Vademecum palchi (mostre/fiere)
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Vademecum palchi (mostre/fiere)
ID 13941 | 06.07.2021 / Documento di lavoro completo in allegato
Il documento illustra anche con il supporto di immagini e schemi il campo di applicazione ed i requisiti in materia di sicurezza propri delle attività di spettacolo musicale, cinematografico, teatrale e delle manifestazioni fieristiche, analizzando gli aspetti peculiari del cd. "Decreto Palchi".
Il comma 2-bis dell’articolo 88 del d.lgs. 81/2008, come modificato dalla legge 98/2013 di conversione del d.l. 69/2013, ha stabilito che le misure disposte dal titolo IV dello stesso decreto per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
f) ai lavori svolti in mare;
g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.
g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X. (1)(2)(4)
g-ter), alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X.
2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013. (3) (5) (6)
Note
(1) Il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, all'art. 32, c. 1, lett. g dispone l'inserimento del periodo "nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi"
(2) Comma modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
(3) Comma aggiunto dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
(4) Comma sostituito dall'art. 16 della legge 29 luglio 2015, n. 115 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014
(5) Pubblicato il Decreto MLPS 22 luglio 2014
Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività (GU n. 183 dell'8 agosto 2014)
(6) Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014
Istruzioni operative tecnico - organizzative per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche alla luce del Decreto MLPS 22 luglio 2014.
Il Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 - "Palchi", pubblicato sulla G.U. n. 183 dell’8 agosto 2014, recante “Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività” del 22 luglio 2014, ha esteso al comparto dell’organizzazione dei grandi eventi di spettacolo le disposizioni in materia di prevenzione previste dal titolo IV del “Testo unico per la sicurezza” per i cantieri temporanei o mobili.
Il decreto contiene le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori adibiti alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, nonché alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture, o opere temporanee per manifestazioni fieristiche.
Successivamente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014 con le “Istruzioni operative tecnico–organizzative per l’allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche alla luce del Decreto interministeriale 22 luglio 2014”.
La circolare fornisce chiarimenti sulle modalità di applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro negli spettacoli introdotta dal Decreto del 22 luglio 2014, e, seguendo i capi e gli articoli del decreto stesso, ne descrive e illustra l’azione e le richieste.
...
Normativa
- D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
- Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 - "Palchi"
Prassi
- Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014
Norme tecniche
UNI EN 13782:2015 Strutture temporanee - Tende - Sicurezza
La norma specifica i requisiti di sicurezza relativi alla progettazione, al calcolo, alla costruzione, all'installazione, alla manutenzione di tende installate in maniera itinerante, temporanea con superficie coperta maggiore di 50 m2. La norma si applica anche a tende piccole multiple, che non sono normalmente trattate dalla presente norma, che sono installate vicine e che insieme coprono una superficie maggiore di 50 m2.
UNI EN 13814-1:2019 Sicurezza delle giostre e dei dispositivi per divertimento - Parte 1: Progettazione e fabbricazione
La norma specifica i requisiti minimi necessari a garantire la sicurezza nella progettazione, calcolo, fabbricazione ed installazione di macchinari e strutture sia mobili, sia installate temporaneamente o permanentemente che sono destinate all'uso da parte di persone come attività per il divertimento, quali giostre, altalene, barche, ruote panoramiche, montagne russe, scivoli, padiglioni, attrazioni complementari e strutture per dimostrazioni artistiche aeree. I suddetti elementi, detti attrazioni per divertimento, sono destinati ad essere installati sia ripetutamente senza deterioramento o perdita di integrità, sia temporaneamente o permanentemente, in fiere e parchi di divertimento o in qualsiasi altro luogo.
Tribune, installazioni di cantieri edili, ponteggi, strutture rimovibili per agricoltura, attrazioni a gettone semplici per bambini in grado di trasportare non più di tre bambini e dispositivi ricreativi come gli acquascivoli o le piste estive per slittini, attrezzature e superfici per aree da gioco, percorsi acrobatici, strutture artificiali per arrampicata, attrezzature da gioco gonfiabili, tappeti elastici, equipaggiamenti per piscine (questo elenco non è esaustivo) non sono trattati dalla norma.
Per tutte le apparecchiature non trattate dalla norma, si applicano le norme tecniche pertinenti.
Tuttavia questo documento può essere utilizzato nella progettazione di qualsiasi struttura o dispositivo da divertimento per il trasporto dei passeggeri che sono similari, anche se non esplicitamente menzionati. Per la sicurezza dei lavoratori si applicano i regolamenti nazionali.
Il documento è applicabile alla fabbricazione e modifiche importanti delle attrazioni per divertimento progettate dopo la data effettiva di pubblicazione.
UNI EN 13814-2:2019 Sicurezza delle giostre e dei dispositivi per divertimento - Parte 2: Funzionamento, manutenzione ed uso
La norma specifica i requisiti minimi necessari a garantire la sicurezza della manutenzione, del funzionamento, dell’ispezione e del collaudo delle giostre ed attrazioni per il divertimento che sono destinate ad essere installate sia ripetutamente senza deterioramento o perdita di integrità, sia temporaneamente o permanentemente, in fiere e parchi di divertimento o in qualsiasi altro luogo. Tribune, installazioni di cantieri edili, ponteggi, strutture rimovibili per agricoltura, attrazioni a gettone semplici per bambini in grado di trasportare non più di tre bambini e dispositivi ricreativi come gli acquascivoli o le piste estive per slittini, attrezzature e superfici per aree da gioco, percorsi acrobatici, strutture artificiali per arrampicata, attrezzature da gioco gonfiabili, tappeti elastici, equipaggiamenti per piscine (questo elenco non è esaustivo) non sono trattati dalla presente norma.
Per la sicurezza dei lavoratori si applicano i regolamenti nazionali.
UNI EN 13814-3:2019 Sicurezza delle giostre e dei dispositivi per divertimento - Parte 3: Requisiti per l'ispezione durante la progettazione, fabbricazione, funzionamento ed uso
La norma definisce i requisiti per le necessarie ispezioni indipendenti delle attrazioni per divertimento progettate, fabbricate, funzionanti ed utilizzate conformemente alla UNI EN 13814-1 e alla UNI EN 13814-
UNI 11580:2015 Sistemi per pubblico spettacolo - Specifiche per la progettazione, la fabbricazione e le ispezioni degli elementi strutturali in alluminio e/o acciaio.
Il presente documento specifica i requisiti per la progettazione, il calcolo, la fabbricazione, e le ispezioni di travature, torri e di ogni elemento ad essi associabili, costruiti in alluminio e/o acciaio per impiego nel pubblico spettacolo.
Strutture composte da questi elementi possono anche avere forma complessa tramite l’utilizzo di elementi angolari, archi o combinazioni di altri elementi speciali che non siano travi lineari.
Le travature e le torri sono utilizzate prevalentemente per supportare carichi statici e dinamici o per finalità puramente decorative. Possono essere sospese, supportate da terra o a parete, installate permanentemente o usate come struttura mobile.
UNI EN 13200-1:2019 Installazioni per spettatori - Parte 1: Caratteristiche generali degli spazi di osservazione per spettatori.
La norma specifica i requisiti di progettazione e di gestione relativi alle installazioni per spettatori in luoghi di intrattenimento permanenti o temporanei, compresi stadi sportivi, palazzetti dello sport, installazioni al chiuso e all'aperto, al fine di garantire la loro funzionalità.
[...omissis]
Il palco e le sue componenti
Figura 1 - Componenti di un’opera temporanea per eventi (spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento).
Fonte immagine: INAIL
Struttura inferiore (palcoscenico)
Il palcoscenico può svilupparsi su un unico livello o su diversi livelli (ad es. gradoni o cavee). Esso può essere fisso o mobile, in quest’ultimo caso è generalmente semovente su ruote e viene denominato rolling stage.
Il palcoscenico sostiene gli artisti durante le rappresentazioni, oltre che l’allestimento scenotecnico inferiore; può anche contenere attrezzature scenotecniche per la movimentazione di artisti e/o materiale scenografico (c.d. macchine per la meccanica inferiore).
Struttura superiore
La struttura superiore, laddove prevista, sostiene l’allestimento scenotecnico superiore, composto da attrezzature scenotecniche, strutture di ausilio e altri materiali scenografici. Essa è generalmente realizzata in opera, direttamente in quota oppure a terra. In quest’ultimo caso, viene portata nella sua posizione finale in quota mediante sistemi di sollevamento manuali o motorizzati nei quali vengono usualmente impiegati dei paranchi a catena.
Figura 2 – Esempi di struttura superiore realizzata sul palco e portata in quota mediante sistemi di sollevamento motorizzati
Il sistema di sospensione
Il progetto di allestimento scenotecnico richiede un posizionamento preciso nello spazio degli impianti illuminotecnici, audio, video ed effetti scenografici, sia per motivi artistici che per esigenze tecniche.
A tal fine si fa riferimento al rigging plot e generalmente, la collocazione nelle posizioni finali previste, si ottiene mediante l’interposizione, fra la struttura di sostegno e il carico, di un sistema di sospensione che, oltre a rendere compatibili i punti di ancoraggio con i punti di sospensione, trasferisce i carichi statici e dinamici (sia nella fase di montaggio e smontaggio che nella fase di esercizio) trasmessi dalle strutture di ausilio e dalle attrezzature scenotecniche a punti della struttura di sostegno idonei a tal fine (punti di ancoraggio).
[...]
Le strutture di ausilio
Le strutture di ausilio sono opere temporanee a servizio dell’evento per il supporto delle attrezzature scenotecniche e del materiale scenografico.
Generalmente sono strutture dalle forme diverse in relazione al tipo di elemento che devono sostenere. Di solito vengono utilizzate strutture a torre per i proiettori luce, i sistemi audio e le postazioni regia, strutture ad intelaiatura controventata per il supporto di schermi video, strutture lineari o ad anello, a traliccio (es. truss americane, ring di americane, mother grid) oppure costituite da profilati metallici (es. travi IPE, HE) per sostenere l’apparato illuminotecnico o acustico, ecc.
Figura 6 - Mother grid Figura 7 - Truss americane
...
Montaggio, smontaggio ed allestimento
Le fasi di montaggio, smontaggio ed allestimento, considerata la loro complessità e l’interferenza con altre attività lavorative, sono da considerarsi fasi critiche del processo di realizzazione del palco che rendono necessarie opportune azioni di coordinamento e controllo.
Corretto montaggio
Durante il montaggio è necessario controllare che:
- siano disponibili gli schemi di installazione forniti dal fabbricante e/o dal progettista del palco o, in alternativa, i disegni esecutivi di progetto dello stesso redatti da un professionista iscritto all’albo professionale;
Palchi per spettacoli ed eventi similari
- siano disponibili le istruzioni di montaggio del palco comprensive dell’illustrazione delle modalità di montaggio, eventuale trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze ‘passo dopo passo’, nonché la descrizione delle misure di sicurezza da adottare e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare;
- vi sia la documentazione dell'esecuzione dell'ultima verifica degli elementi del palco in oggetto;
- il serraggio dei collegamenti fra gli elementi del palco sia mantenuto in efficienza secondo le modalità previste dal fabbricante, riportate nelle istruzioni d’uso e/o nel progetto;
- gli ancoraggi e/o le zavorre siano mantenuti in efficienza, secondo le modalità previste dal fabbricante e/o dal progettista riportate nelle istruzioni d’uso e/o nel progetto;
- i montanti siano verticali;
- le controventature di pianta e di facciata siano mantenute in efficienza mediante:
-- controllo visivo della linearità delle aste delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta;
-- controllo visivo dello stato di conservazione dei collegamenti ai montanti delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta.
Il personale addetto al montaggio ed, in particolare, il preposto al montaggio:
- dovrà attenersi scrupolosamente alla sequenza di montaggio dei vari elementi;
- dovrà verificare la completezza di ogni configurazione strutturale prevista nel progetto, prima di proseguire con le fasi successive.
È necessario prevedere un documento ove il preposto al montaggio, registri:
- l’avvenuto controllo;
- la rispondenza della struttura alle varie configurazioni riportate nella sequenza di montaggio prevista dal fabbricante e/o dal progettista.
Dichiarazione di corretto montaggio
La dichiarazione di corretto montaggio, redatta da un professionista, ingegnere o architetto (laurea magistrale o equipollente), abilitato a norma di legge all’esercizio della professione, dovrebbe contenere:
- la dichiarazione che le strutture, le pedane, le impalcature, gli appendimenti, ecc. siano stati montati a regola d’arte e posizionati conformemente ai disegni esecutivi.
- la certificazione, a firma di un professionista abilitato, sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, corredata dalla eventuale documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema.
Idoneità all’impiego
Un palco può essere idoneo all’impiego quando è stato:
- realizzato secondo il progetto;
- montato e smontato in accordo alle istruzioni del progettista/fabbricante;
- utilizzato conformemente alle istruzioni del progettista/fabbricante;
- immagazzinato e trasportato secondo le istruzioni del progettista/fabbricante;
- ispezionato e controllato in conformità alle istruzioni del progettista/fabbricante;
- manutenuto secondo le istruzioni del progettista/fabbricante;
- eventualmente riparato e garantito dal fabbricante o da persona da lui qualificata.
...
Verifica dei carichi sospesi
Ministero dell'interno - Dip. VV.FF., Circ. 1 aprile 2011, n. 1689
Le Commissioni di vigilanza istituite per l'applicazione dell'art. 80 del TULPS hanno, tra l'altro, il compito di "verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene" dei locali di pubblico spettacolo "ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni" (art. 141 del Regolamento per l'esecuzione del TULPS).
Nell'ambito della predetta attività di verifica, diretta ad assicurare la tutela del pubblico e dei lavoratori addetti, rivestono particolare rilevanza i controlli sulle condizioni di solidità e sicurezza di eventuali carichi sospesi impiegati negli allestimenti.
Si tratta, come noto, di carichi installati al di sopra di palcoscenici e platee ovvero sospesi al di sopra o in prossimità di aree di stazionamento o passaggio del pubblico e/o di aree di produzione dello spettacolo, che possono pertanto costituire potenziali fonti di rischio.
Le attuali tecnologie consentono l'impiego, sempre più diffuso anche nell'ambito di manifestazioni temporanee con allestimenti provvisori, di sistemi complessi composti da diversi elementi strutturali e con carichi di varia natura, sia statici che dinamici (si pensi, ad esempio, al "ring" di americane reticolari con appesi gruppi di "line array" di casse audio, batterie di proiettori, teste mobili nonché di vari motori per il sollevamento ed eventuali sotto-strutture dedicate a particolari effetti scenici).
Negli ultimi anni si è registrata una ampia casistica di incidenti dovuti al collasso di strutture fisse o temporanee per sovraccarico o non corretto montaggio di carichi sospesi, tutti contrassegnati da conseguenze gravi, in alcuni casi mortali, che hanno interessato anche il nostro Paese.
Deve inoltre evidenziarsi che, nella prassi, un fattore di criticità nella verifica degli elementi in discorso, può essere rappresentato dalla distanza temporale intercorrente, in taluni casi, fra la fase di progettazione iniziale e il momento di effettiva realizzazione dell'allestimento, e dalla possibilità di disporre di una documentazione tecnica completa e aggiornata sulle modifiche intervenute fino all'ultimazione dell'allestimento medesimo.
Ciò posto, muovendo dalla descrizione delle tipologie più ricorrenti di carichi sospesi, si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni, al fine di assicurare, anche sul piano della completezza documentale, l'ottimizzazione dei controlli concernenti la sicurezza e la solidità di tali elementi strutturali, a garanzia dell'incolumità del pubblico e del personale addetto.
Carichi sospesi.
La nozione di "carico sospeso" è ampia e rimanda, in maniera comprensiva, a qualunque elemento (scenotecnico, di arredo o altro), posto in aria o trattenuto o ancorato in sospensione o appoggiato in quota ovvero mosso meccanicamente, prima e/o durante lo spettacolo, tramite gru, argani, carri ponte, piattaforme di lavoro e simili.
Per maggiore chiarezza e ai soli fini della presente nota, si individuano, di seguito, le tipologie più ricorrenti di carichi sospesi e dei relativi sistemi di sospensione (semplici o complessi) normalmente impiegati nell'ambito dei locali o luoghi di pubblico spettacolo, permanenti o temporanei, soggetti al parere della Commissione di vigilanza ai fini del rilascio, da parte del Comune, della licenza di cui agli articoli 68 e 80 del TULPS.
Carico sospeso fisso: carico sospeso vincolato ad uno o più punti di una struttura superiore od inferiore ivi comprese funi, tiranti, catene e staffe;
Carico sospeso ad un organo di sollevamento: carico sospeso vincolato tramite un elemento mobile sia esso fune, catena, cinghia e/o banda ad una macchina ovvero ad un sistema complesso di sollevamento;
Carico sospeso dinamico: carico sospeso vincolato o tramite un organo movimentato da una macchina o tramite un sistema complesso di sollevamento in grado di muoversi nello spazio in una o più direzioni;
Per tali elementi scenotecnici e/o di arredo (p.e. televisioni, schermi, proiettori, corpi illuminanti, casse audio, americane, pedane per sollevamento scene o artisti, ecc.), diversi dagli elementi costruttivi descritti e dimensionati nel progetto strutturale e quindi già verificati in sede di collaudo statico, occorre dunque garantire la idoneità statica delle strutture fisse o temporanee di ancoraggio, l'adeguatezza delle condizioni di ancoraggio e la pianificazione e attuazione degli interventi di manutenzione.
Documentazione tecnica e/o certificativa
Al fine di verificare la "solidità e la sicurezza" di un "locale" di pubblico spettacolo in relazione ai carichi sospesi e alle strutture fisse o temporanee destinate all'ancoraggio degli stessi, può farsi riferimento a quanto disposto dalle norme sulla sicurezza delle costruzioni (in particolare, dal D.M. 14 gennaio 2008, recante le nuove norme tecniche per le costruzioni) e dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008).
Lo schema riportato nella pagina successiva (di cui segue la legenda) illustra alcune situazioni tipiche, evidenziando, ai fini della successiva certificazione del sistema di sospensione, le componenti essenziali e ricorrenti del sistema medesimo.
Legenda:
A. Struttura di sostegno (torre luce, struttura fissa, americana, ecc.);
B. Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale (p.e. gancio, golfare, occhiello);
C. Collegamento principale (p.e. tirante, fascia, fune, catena, asta);
D. Collegamento di sicurezza (p.e. tirante, fascia, fune, catena, asta, sistemi estensibili anticaduta);
E. Motore/paranco (eventuale);
F. Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico (p.e. gancio, golfare, occhiello, fasce, imbrago);
G. Carico (p.e. casse acustiche, proiettori, fari, americane)
Si segnala di seguito la documentazione utile ad attestare la sicurezza dei carichi sospesi:
1. documentazione tecnica illustrativa la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato;
2. schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenziami, ove presenti, i sistemi complessi (p.e. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato;
3. certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema
Decreto Interministeriale 22 luglio 2014
Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività
Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute, sono state individuate, ex articolo 88, comma 2-bis, del d.lgs. 81/2008, così come modificato dalla Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013, le disposizioni che si applicano "agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività" (in GU n. 183 dell'8 agosto 2014).
Le attività di montaggio, smontaggio ed allestimento delle OT impiegate in occasione di spettacoli, mostre, manifestazioni fieristiche, culturali ed eventi simili risultano particolarmente rischiose se si pensa alle peculiarità del contesto operativo, quali, ad esempio, la presenza contemporanea di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, l’elevato numero di lavoratori anche di diverse nazionalità e la necessità di completamento dei lavori in tempi brevi e in spazi ristretti.
Inoltre tali OT sono strutture, in genere prefabbricate, che vengono installate, di volta in volta, in luoghi diversi, aventi caratteristiche differenti, sia dal punto di vista della portanza del suolo, che delle condizioni meteorologiche. Tali caratteristiche ne influenzano la progettazione strutturale e la stabilità, e devono essere valutate ad ogni cambiamento di sito.
La fornitura delle OT realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, comprende le attività di montaggio e smontaggio, allestimento e disallestimento con impianti luci, audio, video e in generale scenotecnici, lavorazioni accessorie correlate, quali ad esempio carico, scarico e movimentazione delle attrezzature.
Schema 1 - Decreto palchi - Capo I
Campo di applicazione - Spettacoli musicali, cinematografici, teatrali
L’articolo 1 del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014, individua quale campo di applicazione le attività di montaggio e smontaggio delle opere temporanee, di seguito denominate OT, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali.
Sono comprese, nelle suddette attività anche quelle di allestimento e disallestimento con impianti luci, audio, video e in generale scenotecnici e le lavorazioni accessorie correlate, quali ad esempio: carico, scarico e movimentazione delle attrezzature. Non sono pertanto comprese dall’applicazione delle previsioni del DI le attività che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio delle OT.
Per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali si intendono gli eventi di intrattenimento in genere che si avvalgono di OT.
Sono escluse dall’applicazione del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 e dall’applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008:
- il montaggio e lo smontaggio di pedane di altezza fino a 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture. Si tratta di pedane per lo più modulari, assemblate in varie combinazioni e che realizzano superfici calpestagli che non implicano lavori in quota ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008.
- il montaggio e lo smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all’estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri. Gli aspetti dimensionali si riferiscono alla OT nella sua interezza ovvero comprensiva degli elementi di sostegno con appoggio al pavimento. Tali OT sono caratterizzate da semplicità costruttiva e da limitate dimensioni, le cui fasi di realizzazione si svolgono in maniera prevalente senza esporre i lavoratori all’effettuazione di lavori in quota. Per analogia si intende escluso anche il montaggio e lo smontaggio effettuato al suolo o sul piano del palco di travi, sistemi di travi o graticci che vengono portati e mantenuti in quota mediante dispositivi di sollevamento appesi a punti di ancoraggio fissi in strutture permanenti, specificamente destinate (teatri, palazzetti dello sport, ecc.) ad ospitare gli spettacoli di cui sopra.
- il montaggio e lo smontaggio di OT prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m misurati all’estradosso. Si tratta di OT in cui tutti i componenti sono forniti dal fabbricante, ivi comprese le istruzioni di montaggio e smontaggio di detti componenti secondo configurazioni predefinite.
Particolari esigenze
L’articolo 2 del DI elenca le particolari esigenze che caratterizzano le attività di montaggio e smontaggio delle OT. Esigenze che hanno condotto all’emanazione dello stesso DI ai fini dell’applicabilità del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008.
Gli articoli 3 e 4 del DI riportano le modalità applicative dei precetti del Capo I e II del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano le attività di montaggio e smontaggio delle OT.
Terminologia e definizioni
Cantiere
È il luogo ove si svolgono le attività di montaggio e smontaggio di OT, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali.
Opere Temporanee
OT:
- temporanee;
- modulari;
- montabili / smontabili;
- trasportabili;
- reimpiegabili.
Le OT risultano formate da un complesso di elementi prefabbricati collegati fra loro, ciascuno destinato ad una particolare funzione e tutti insieme coordinati in vista di una funzionalità specifica (accoglienza della prestazione artistica, della proiezione cinematografica, della rappresentazione teatrale, dell’accoglienza del pubblico, supporto di attrezzature di sollevamento, di schermi video, di telecamere, di altoparlanti, luci, effetti speciali, ecc.).
I principali elementi prefabbricati utilizzabili sono:
- elementi tralicciati (ad esempio: torri e americane);
- elementi di ponteggi;
- elementi per tribune;
- elementi di raccordo e di giunzione;
- elementi di movimentazione (paranchi elettrici a catena, ecc.);
« ecc..
Il palco è l’OT sopra cui si svolge l'azione di esibizione/rappresentazione/intrattenimento. Il palco, realizzato mediante struttura metallica o di altro materiale, è generalmente costituito da una pedana (ovvero palcoscenico, eventualmente a gradoni con differenti livelli di altezza o inclinata) e dotato o meno di elementi di copertura. Se esistente, la copertura viene realizzata in opera, generalmente a terra e portata in quota con sistemi di sollevamento manuali o motorizzati; essa può essere utilizzata per il supporto delle attrezzature audio, video, luci e scenotecniche.
Il palco è solitamente ancorato mediante zavorre o altri sistemi.
Gli impianti luci e audio nonché gli altri materiali scenografici vengono sollevati ed appesi alla copertura o ad altro, direttamente oppure mediante una travatura reticolare denominata “americana”. Tale travatura reticolare è montata su supporti (motorizzati o non, ad argano o a paranco, ecc.) che ne permettono la movimentazione in senso verticale e/o orizzontale.
La pedana può essere fissa, semovente ovvero dotata di ruote per consentire la contemporaneità di più fasi di lavoro. Questo sistema permette di separare l’area di appendimento delle strutture dall’area di allestimento della pedana e degli strumenti.
La pedana può essere dotata di sistemi idraulici atti a variare la conformazione della pedana stessa per esigenze scenografiche.
Le strutture di ausilio alla esibizione e di supporto a proiettori di luce, sistemi audio, schermi video, videocamere, regia, ecc., hanno forme diverse in relazione al tipo di struttura o attrezzatura che devono sostenere.
Ad esempio:
- a torre per i proiettori di luce, sistemi audio, postazione regia e riprese video,
- ad intelaiatura controventata per il supporto di schermi video,
- a traliccio ad anello o lineare per sostenere l’apparato illuminotecnico o acustico, ecc.
Queste opere possono essere posizionate in qualsiasi zona del sito in cui si effettua lo spettacolo.
Committente
È il soggetto che esercita concretamente i poteri decisionali e di spesa di cui è titolare, per conto del quale vengono realizzate le attività di montaggio e smontaggio di OT, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali indipendentemente da eventuali frazionamenti della loro realizzazione.
Qualunque sia il tipo di organizzazione adottata per l’evento, il soggetto individuato quale committente è colui sul quale ricadono gli obblighi di cui agli articoli 90, 93, 99, 100 e 101 del d.lgs. n. 81 del 2008.
Il committente ha la facoltà di avvalersi del responsabile dei lavori come definito all’articolo 89 del d.lgs. 81 del 2008 ed è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori. Corre l’obbligo segnalare che la designazione dei coordinatori non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica degli obblighi richiamati all’articolo 93, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008.
Il committente raccoglie e mette a disposizione, dei soggetti interessati (progettista, coordinatori, ecc.) le informazioni concernenti il sito di installazione dell’OT di cui all’Allegato I del DI e le documentazioni e le certificazioni dell’opera temporanea da tenere a disposizione degli utilizzatori, organi di vigilanza, ecc.. Le informazioni di cui sopra devono intendersi quale elenco necessario e non esaustivo.
Luogo o sito dello spettacolo
Nella prassi comune le situazioni in cui avrà luogo l’evento sono:
Le caratteristiche delle OT, degli impianti da montare e delle attrezzature da utilizzare devono essere valutate in funzione delle caratteristiche del sito in cui si svolgerà l’evento.
È pertanto necessario individuare le principali caratteristiche tecniche del sito, quali ad esempio:
- dimensioni del luogo di installazione della OT in relazione alla movimentazione in sicurezza degli elementi della stessa e delle relative attrezzature necessarie;
- portanza del terreno e della pavimentazione relativa al luogo dell’installazione, in relazione alle sollecitazioni indotte dalla OT e durante le fasi di allestimento e disallestimento della stessa;
- strutture preesistenti dedicate all’ancoraggio di americane o dispositivi similari o di idonei punti di ancoraggio se questi non sono presenti, corredate da documentazione indicante le caratteristiche dei carichi massimi sospesi ammissibili.
- caratteristiche di sicurezza degli impianti già presenti.
...Segue in allegato
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Decreto MLPS 22 luglio 2014
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