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UNI/TR 11886-2 Criteri di scelta Protezioni antiurto

ID 17915 | | Visite: 2902 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/17915

UNI TR 11886 2 Criteri di scelta protezioni antiurto

UNI/TR 11886-2 Criteri di scelta protezioni antiurto

ID 17915 | Rev. 0.0 del 27.03.2023 / Documento di approfondimento allegato

Linee guida per la scelta più appropriata delle protezioni antiurto in ambito industriale, sulla base della classificazione definita nella UNI/TS 11886-1:2022.

Allo scopo di migliorare e mantenere la sicurezza nelle zone di movimentazione industriale, può essere utile l’installazione, in alcune sezione dello stabilimento e in luoghi particolarmente a rischio, di protezioni antiurto atte a evitare che mezzi e pedoni possano entrare in zone o aree pericolose non di loro competenza.

Le norme UNI/TS 11886-1:2022 e UNI/TR 11886-2:2022 sono “buona tecnica” per la progettazione di determinati requisiti per i luoghi di lavoro come definiti dall’Art. 62 ed i requisiti all’Art. 63 D.Lgs. 81/2008.

Art. 62 Definizioni

1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci.
d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.

Art. 63 - Requisiti di salute e di sicurezza

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.

2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.

3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.

4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.

5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

6. Comma abrogato dal D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106.

[...] Allegato IV

[...] 1.4.6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.

1.4.7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.

1.4.8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.

1.4.9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.

1.4.10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione.

1.4.11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati. [...]

Il rapporto tecnico UNI/TR 11886-2:2022 definisce le specifiche per la corretta installazione di una protezione antiurto, perché sia efficace e garantisca le migliori performance.

Le protezioni antiurto di cui tratta il rapporto tecnico sono progettate per livelli specifici di prestazione, in modo da permette il contenimento dei mezzi di movimentazione che accidentalmente escono dai confini delle zone di movimentazione prescritte.

La gamma dei possibili urti di mezzi di movimentazione a cui può essere soggetta una protezione antiurto è estremamente ampia in termini di velocità, angoli di avvicinamento, tipo di mezzo ed altre condizioni del mezzo e della superficie.

Di conseguenza, nella UNI/TS 11886-1:2022 si definisce un metodo di prova che sia il più conservativo possibile in modo da inglobare la più ampia casistica.

Il rapporto tecnico UNI/TR 11886-2:2022, invece, si rivolge a tutti gli operatori aziendali, che hanno una responsabilità diretta nella valutazione del rischio e nella pianificazione delle azioni correttive necessarie alla messa in sicurezza degli ambienti di lavoro, e che intendono implementare efficacemente la sicurezza passiva in azienda, applicando processi di valutazione dei rischi e di scelta delle protezioni antiurto, con la finalità di proteggere infrastrutture, macchinari e soprattutto i lavoratori, da eventuali incidenti provocati dai mezzi di movimentazione.

UNI/TS 11886-1:2022 Protezioni antiurto in ambito industriale - Parte 1: Metodi di prova e criteri per la classificazione

Data entrata in vigore: 13 Ottobre 2022

La specifica tecnica definisce le modalità di prova e i criteri per la classificazione energetica e di ingombro operativo, tramite velocità e massa di prova, delle protezioni antiurto in ambito industriale.

UNI/TR 11886-2:2022 Protezioni antiurto in ambito industriale - Parte 2: Criteri di scelta

Data entrata in vigore: 13 Ottobre 2022

Il rapporto tecnico fornisce linee guida per la scelta più appropriata delle protezioni antiurto in ambito industriale, sulla base della classificazione definita nella UNI/TS 11886-1. Il rapporto tecnico definisce le specifiche per la corretta installazione di una protezione antiurto, perché sia efficacie e garantisca le migliori performance.

[...]

1. Criteri di scelta delle protezioni antiurto

La scelta delle protezioni antiurto dovrebbe essere effettuata sulla base delle analisi

seguenti:

- le caratteristiche di viabilità dell’ambiente in cui si vuole intervenire;
- le caratteristiche dei mezzi di movimentazione;
- le caratteristiche dei carichi trasportati;
- la valutazione del rischio su cose e operatori;
- la valutazione dei parametri di efficacia della protezione antiurto;
- la legislazione vigente a cui è assoggettato l’ambiente di lavoro preso in esame.

[...]

2.5 Individuazione della classe energetica della protezione antiurto idonea alle condizioni di lavoro

Le classi energetiche sono definite nella tabella 1 seguente.

Tabella 1 Classi energetiche protezioni antiurto

Tabella 1 - Classi energetiche delle protezioni antiurto

[...]

Prospetto B 3 Angolo massimo impatto di 45

Prospetto B.3 Angolo massimo d’impatto di 45°

[...]

8 Esempi applicativi

Figura 5 Esempio di misure di controllo per percorsi veicolari

 

[...]

9 Esempi illustrativi

Figura 9 protezione montanti scaffalatura

Figura 9 - Esempio di protezione dei montanti della scaffalatura

Figura 10 protezione macchinari industriali

Figura 10 - Esempio di protezione macchinari industriali

Figura 11 protezione percorsi pedonali

Figura 11 - Esempio di protezione percorsi pedonali

Figura 12 protezione percorsi carrelli elevatori

Figura 12 - Esempio di protezione percorsi carrelli elevatori

[...] segue allegato

Fonti
UNI/TS 11886-1:2022
UNI/TR 11886-2:2022
D.Lgs. 81/08

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2023
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Rev. Data Oggetto Autore
0.0 27.03.2023 --- Certifico Srl

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Tags: Sicurezza lavoro Abbonati Sicurezza Luoghi di lavoro

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