Slide background




Modello istanza di autorizzazione deroga VLE EMC - Art. 212 TUS

ID 17758 | | Visite: 4105 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/17758

Modello istanza di autorizzazione deroga VLE EMC   Art  212 TUS

Modello di istanza di autorizzazione alla deroga ai VLE EMC lavoro (art. 212 TUS) - Allegato I Decreto 30 Settembre 2022

ID 17758 | 04.10.2022 / In allegato Modello formato .doc

In allegato Modello di istanza di autorizzazione alla deroga ai Valori Limite di Esposizione (VLE) a campi elettromagnetici lavoro ai sensi dell’articolo 212 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in formato .doc / compilabile, come riportato nell’allegato I del Decreto 30 Settembre 2022.

Il datore di lavoro trasmette istanza di autorizzazione, esclusivamente per via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ).

L’istanza di autorizzazione alla deroga deve contenere i seguenti elementi:

a) generalità, codice fiscale e domicilio del richiedente; qualora si tratti di società devono essere indicati la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e la sede legale;
b) descrizione dell’attività lavorativa/processo produttivo oggetto della richiesta di deroga;
c) l'ubicazione dei locali e delle aree destinati all’attività lavorativa/processo produttivo di cui al punto b;
d) risultanze della valutazione del rischio effettuata conformemente all’articolo 209decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dalle quali risulti dimostrato che i VLE sarebbero superati per le attività lavorative/processi produttivi di cui al punto b, con indicazione dei gruppi omogenei dei lavoratori esposti;
e) le misure tecnico-organizzative messe in atto per limitare l’esposizione dei lavoratori, tenuto conto dello stato dell’arte;
f) le circostanze che giustificano debitamente il superamento dei VLE per i gruppi omogenei di lavoratori di cui al punto d;
g) le caratteristiche del luogo di lavoro, delle attrezzature di lavoro e delle attività lavorative nonché il numero dei lavoratori coinvolti;
h) dimostrazione da parte del datore di lavoro che i lavoratori sono sempre protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza, avvalendosi in particolare di norme e orientamenti comparabili, più specifici e riconosciuti a livello internazionale;
i) nel caso di installazione, controllo, uso, sviluppo, manutenzione degli apparati di risonanza magnetica (RM) per i pazienti nel settore sanitario o della ricerca correlata, il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza, assicurando in particolare che siano seguite le istruzioni per l’uso in condizioni di sicurezza fornite dal fabbricante ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio;
j) modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria da effettuare nel caso di concessione della deroga;
k) dimostrazione da parte del datore di lavoro che i gruppi omogeni di lavoratori di cui al punto d sono debitamente formati sul significato del superamento dei VLE, sulle modalità di riconoscimento e segnalazione di sintomi riconducibili all’esposizione e sulle misure di tutela da adottarsi di cui al punto h;
l) dimostrazione da parte del datore di lavoro di aver posto in essere adeguate procedure circa la comunicazione, da parte dei lavoratori, dell’insorgenza di fattori di suscettibilità individuale e la conseguente informativa al medico competente.

La documentazione tecnica deve essere firmata, per la parte di competenza, dal RSPP.

La variazione dei dati comunicati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ).

Qualora nel provvedimento di rilascio della deroga siano state inserite specifiche prescrizioni in merito alle modalità di esercizio dell’attività lavorativa/processo produttivo, il datore di lavoro deve inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) un piano delle misure da attuare comprendente le relative valutazioni di sicurezza e protezione.

Fatte salve le limitazioni espressamente indicate nell’atto di rilascio, la deroga ha validità per un massimo di quattro anni salvo rinnovi di cui all’articolo 4 del Decreto 30 Settembre 2022.

Qualora non si intenda più avvalersi della deroga deve essere data comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ).

_________

Decreto legislativo n. 81 del 2008

Art. 208 comma 1 - Valori limite di esposizione e valori di azione

1. Le grandezze fisiche relative all'esposizione ai campi elettromagnetici sono indicate nell'allegato XXXVI, parte I. I VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i VA sono riportati nell'allegato XXXVI, parti II e III.

[...]

Art. 212 - Deroghe

Nota (1)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, può autorizzare, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di specifiche circostanze documentate e soltanto per il periodo in cui rimangono tali, deroghe al rispetto dei VLE di cui all'articolo 208, comma 1, secondo criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il datore di lavoro informa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della richiesta di deroga.

2. L'autorizzazione delle deroghe di cui al comma 1 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a) dalla valutazione del rischio effettuata conformemente all'articolo 209 risulti dimostrato che i VLE sono superati;
b) tenuto conto dello stato dell'arte, risultano applicate tutte le misure tecnico-organizzative;
c) le circostanze giustificano debitamente il superamento dei VLE;
d) si è tenuto conto delle caratteristiche del luogo di lavoro, delle attrezzature di lavoro e delle pratiche di lavoro;
e) il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza, avvalendosi in particolare di norme e orientamenti comparabili, più specifici e riconosciuti a livello internazionale;
f) nel caso di installazione, controllo, uso, sviluppo e manutenzione degli apparati di Risonanza magnetica (RM) per i pazienti nel settore sanitario o della ricerca correlata, il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza, assicurando in particolare che siano seguite le istruzioni per l'uso in condizioni di sicurezza fornite dal fabbricante ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, concernente "Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici."

Nota
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. h del decreto legislativo 1 agosto 2016, n. 159

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati

Collegati

Tags: Sicurezza lavoro Rischio EMC lavoro Abbonati Sicurezza

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Lug 05, 2025 17

Decreto direttoriale n. 73 del 3 luglio 2025

Decreto direttoriale n. 73 del 3 luglio 2025 ID 24228 | 05.07.2025 Decreto direttoriale n. 73 del 3 luglio 2025Aggiornamento della composizione della Commissione per l'esame della documentazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'Allegato III del Decreto dell'11 aprile… Leggi tutto
Lug 02, 2025 434

Ordinanza Emilia-Romagna n. 150 del 30 giugno 2025

Ordinanza Emilia-Romagna n. 150 del 30 giugno 2025 / Rischio calore solare lavoro ID 24211 | 02.07.2025 Dal 2 luglio 2025 in Emilia-Romagna ferme le attività tra le ore 12.30 e le 16, nei cantieri edili e affini, in agricoltura, nel florovivaismo e nei piazzali della logistica, quando il livello di… Leggi tutto
Lug 02, 2025 807

Ordinanza Regione Veneto n. 34 del 01 luglio 2025

Ordinanza Regione Veneto n. 34 del 01 luglio 2025 / Rischio calore solare lavoro ID 24210 | 02.07.2025 Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 01 luglio 2025 Disposizioni di carattere contingibile e urgente in merito all’attività lavorativa svolta nel settore agricolo e… Leggi tutto
Lug 02, 2025 232

Ordinanza Regione Emilia-Romagna n. 101 del 26 luglio 2024

Ordinanza Regione Emilia-Romagna n. 101 del 26 luglio 2024 / Rischio calore solare lavoro ID 24209 | 02.07.2025 Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica - misure di prevenzione per attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico nonché nei cantieri edili e… Leggi tutto
Protocollo su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Regione Lombardia e Parti Sociali
Lug 01, 2025 322

Protocollo d’intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Regione Lombardia e Parti Sociali

Protocollo d’intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Regione Lombardia e Parti Sociali ID 24204 | 01.07.2025 Il 1° luglio 2025, è stato firmato un protocollo tra Regione Lombardia e Parti Sociali che ha l’obiettivo di prevenire comportamenti elusivi nell’erogazione della formazione in… Leggi tutto

Più letti Sicurezza