Slide background
Slide background




Covid-19 | Sanificazione Ipoclorito di sodio e cloro attivo generato in situ

ID 10855 | | Visite: 47088 | Documenti Riservati ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/10855

Cover Ipoclorito si sodio

Covid-19 | Sanificazione con Ipoclorito di sodio e cloro attivo generato in situ 

ID 10855 | 25.05.2020

I dati sull’inattivazione dei coronavirus da parte dei principi attivi biocidi e dei PMC in fase di approvazione a biocidi, sono stati esaminati in diversi studi.

Da questi lavori è emersa la possibile inattivazione del coronavirus in circa un minuto, mediante procedure di disinfezione delle superfici, con etanolo a concentrazioni comprese tra 62-71%, con perossido di idrogeno allo 0,5%, o con ipoclorito di sodio allo 0,1%. Altri principi attivi come l’ammonio quaternario allo 0,05-0,2%, o la clorexidina digluconato allo 0,02% sono risultati meno efficaci.

L’OMS raccomanda che le procedure di disinfezione ambientale nei confronti di SARSCoV-2 siano eseguite in modo coerente e corretto.

La pulizia accurata delle superfici con acqua e detergente ed il successivo utilizzo di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero (come l'ipoclorito di sodio) sono procedure efficaci e sufficienti.

In particolare, è consigliato l'utilizzo di ipoclorito di sodio alla concentrazione finale dello 0,05%. Sempre l’OMS raccomanda una concentrazione di etanolo al 70% per la disinfezione di piccole superfici

Gli “interventi particolari o periodici di pulizia” previsti nell’allegato 6 del DPCM 26/04/2020 possono comprendere, oltre al lavaggio con detergenti efficaci a rimuovere lo sporco dalle superfici, la disinfezione mediante prodotti disinfettanti PMC o biocidi autorizzati e/o l’uso di “sanitizzanti” con sistemi di generazione in situ.

Alcune combinazioni di principio attivo/prodotto sono incluse nel programma di riesame dei principi attivi biocidi come disinfettante con vari campi di applicazione BPR.

Uno dei principi attivi generati in situ in fase di valutazione come “biocida” è rappresentato dal cloro attivo generato per elettrolisi dal cloruro di sodio, il cui effetto “biocida” è dato dall’equilibrio acido ipocloroso, cloro gassoso e ipoclorito di sodio, in concentrazioni variabili in funzione del pH e della temperatura.

Prodotti disinfezione

Le indicazioni del Ministero della Salute emesse in data 22 febbraio 2020 (0005443- 22/02/2020-DGPRE-DGPRE-P) relative alle misure per combattere SARS-CoV-2, riportano un chiaro riferimento alla necessità di procedere alla disinfezione quale mezzo per inattivare il virus. “…sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano l’utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato.”

Studi di efficacia dei disinfettanti sui coronavirus

Sebbene le evidenze scientifiche abbiano dimostrato che i coronavirus, tra cui gli agenti eziologici di SARS e di MERS, possono persistere sulle superfici inanimate come metalli, vetro o plastica per più di 9 giorni, gli stessi virus possono essere inattivati efficacemente tramite procedure di disinfezione delle superfici per mezzo di:

- alcol etilico al 62-71% V/V
- perossido di idrogeno allo 0,5%
- ipoclorito di sodio allo 0,1% cloro attivo per almeno 1 minuto.

Tra i diversi germicidi sanitari, quelli con una concentrazione di etanolo al 70% si sono dimostrati più efficaci rispetto allo 0,06% di ipoclorito di sodio dopo un minuto di contatto su superfici dure.

I test effettuati su SARS-CoV-1 hanno dimostrato che l’ipoclorito di sodio è efficace alle concentrazioni di 0,05% e 0,1% solo cinque minuti dopo il contatto.

In letteratura però sono presenti evidenze secondo le quali una più alta diminuzione di carica virale e una più rapida tempistica di efficacia è raggiungibile anche grazie ad una più alta concentrazione di cloro attivo (0,5%).

Lo European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) riferisce che, sebbene manchino prove specifiche dell’efficacia contro la SARS-CoV-2, la pulizia con acqua e detergenti per la casa e l’uso di comuni prodotti disinfettanti dovrebbe essere sufficiente per una pulizia precauzionale generale. Gli agenti antimicrobici testati contro coronavirus sono riassunti nella Tabella 1.

European Center for Disease Prevention and Control Lo European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) riferisce che, sebbene manchino prove specifiche dell’efficacia contro la SARS-CoV-2, la pulizia con acqua e detergenti per la casa e l’uso di comuni prodotti disinfettanti dovrebbe essere sufficiente per una pulizia precauzionale generale.

Gli agenti antimicrobici testati contro coronavirus sono riassunti nella Tabella seguente.

Tabella 1. Agenti antimicrobici efficaci contro diversi coronavirus: coronavirus umano 229E (HCoV-229E), virus dell’epatite dei topi (MHV-2 e MHV-N), coronavirus canino (CCV), virus della gastroenterite trasmissibile (TGEV) e coronavirus della sindrome respiratoria acuta grave (SARS-CoV)

Tabella 1
...

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda:

- utilizzo dei seguenti disinfettanti: alcol etilico 70% o altro disinfettante a provata attività virucida saggiata in accordo con la norma ISO EN 14476 per gli strumenti e i dispositivi medici;
- detersione con acqua e detergente comune seguita da disinfezione con ipoclorito di sodio a 0,1% di cloro attivo per i pavimenti
- detersione con acqua e detergente comune seguita da disinfezione con ipoclorito di sodio a 0,5% di cloro libero per le superfici ad alta frequenza di contatto (sponde del letto, comodini, piani di appoggio, maniglie, pulsantiere, tutte le superfici dei bagni).

Ipoclorito di sodio

Solitamente utilizzato nella forma di ipoclorito sia liquido (ipoclorito di sodio) sia solido (ipoclorito di calcio). L'ipoclorito di sodio è normalmente utilizzato in soluzione tra il 5% ed il 6% che prendono il nome di candeggina, oppure nella soluzione madre al 15%.

I vantaggi nell’uso di tali soluzioni sono l’ampio spettro di attività antimicrobica ed il costo molto contenuto. Tra gli svantaggi si ricorda che l’ipoclorito può lasciare dei residui tossici per l’ambiente se utilizzata in grande quantità ed in maniera impropria (sviluppo di gas tossici in presenza di alcali o acidi) nonché perdere la propria attività antimicrobica in presenza di sostanza organica. Inoltre risulta corrosiva per i metalli ed è poco stabile nel tempo. Per tale motivo deve essere conservata in contenitori opachi ed utilizzata nel più breve tempo possibile.

L’ipoclorito di sodio è un disinfettante efficace ampiamente disponibile a basso costo ed è consigliato per la disinfezione delle superfici. Tuttavia, l’ipoclorito irrita le mucose, la pelle e le vie respiratorie e reagisce facilmente con altri prodotti chimici. Pertanto, l’ipoclorito deve essere usato in ambienti ventilati, con ricambio di aria e coerentemente con le linee guida in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Preparazione di soluzione disinfettante di ipoclorito di sodio a circa 1000 ppm (0,1% cloro attivo)

Modalità di preparazione
1. Utilizzare uno spruzzatore da 1 litro; 
2. Aggiungere 34 mL di ipoclorito di sodio al 3% di cloro attivo; 
3. Aggiungere acqua e portare ad 1 litro.

Preparazione di soluzione disinfettante di ipoclorito di sodio a circa 5000 ppm (0,5% cloro attivo)

Modalità di preparazione 
1. Utilizzare uno spruzzatore da 1 litro; 
2. Aggiungere 170 mL di ipoclorito di sodio al 3% di cloro attivo; 
3. Aggiungere acqua e portare ad 1 litro

CLP/ADR

Tabella 2

Segue in allegato

Trattamento mediante cloro attivo

La combinazione fra precursore Cloruro di sodio/principio attivo, è in fase di revisione ai sensi del BPR presso lo Stato Membro Slovacchia. Come nel caso dell’ozono, fino all’inclusione della sostanza fra i principi attivi biocidi autorizzati, trattandosi di una generazione in situ (produzione fuori officina) e non potendo essere autorizzato come PMC a livello nazionale, non può vantare azione “disinfettante” (DPR n. 392/98).
Può comunque essere presente sul mercato nazionale in libera vendita con un claim di azione “sanitizzante”.

Biociodal Active Substances (ECHA DB)

Tabella 3

PT02 - Disinfectants and algaecides not intended for direct application to humans or animals

Fino all’inclusione della sostanza fra i principi attivi biocidi autorizzati, trattandosi di una generazione in situ (produzione fuori officina) e non potendo essere autorizzato come PMC (Presidio Medico Chirurgico) a livello nazionale, non può vantare azione “disinfettante” (DPR n. 392/98).

PMC (Presidio Medico Chirurgico)

Si definiscono Presidi Medico Chirurgici, o PMC, tutti quei prodotti che vantano in etichetta un’attività riconducibilealle definizioni indicate nell’art. 1 del D.P.R. 392 del 6/10/1998.

I PMC per poter essere immessi in commercio sul mercato italiano, devono essere autorizzati dal Ministero della Salute ai sensi del DPR n. 392/98 e in base al Provvedimento del 05/02/1999, dopo opportuna valutazione della documentazione presentata dalle Ditte richiedenti. La domanda di autorizzazione all’immissione in commercio deve essere inviata sia al Ministero della Salute e contestualmente inoltrata all’ Istituto Superiore di Sanità, CNSC al “Reparto valutazione di sostanze e prodotti in autorizzazione o notifica”. L’autorizzazione dei PMC è rilasciata dal Ministero, sentito il parere tecnico scientifico dell’ISS; quando i prodotti sono autorizzati come PMC devono riportare in etichetta la dicitura di “Presidio Medico Chirurgico” e un numero di Registrazione che viene assegnato dal Ministero della Salute.

Per i PMC è necessario fare riferimento anche al Regolamento (UE) 528/2012, noto come Regolamento Biocidi. In Italia viene attualmente gestita la fase di transizione tra le attuali categorie di PMC e quelle dei futuri prodotti biocidi; infatti possono essere autorizzati soltanto PMC contenenti sostanze attive in revisione per il tipo di prodotto specifico ai sensi del Regolamento biocidi dei successivi aggiornamenti. Può comunque essere presente sul mercato nazionale in libera vendita con un claim di azione “sanitizzante”.

Come menzionato, il cloro attivo generato in situ dal cloruro di sodio per elettrolisi è un principio attivo, attualmente in revisione per l’utilizzo come biocida per diverse applicazioni, inclusa la disinfezione delle superfici. Sebbene la valutazione non sia stata completata, sono già disponibili indicazioni non definitive in merito a efficacia, impatto ambientale e effetti per la salute umana.
I sistemi per la produzione di cloro attivo utilizzano una soluzione salina a elevata purezza di cloruro di sodio (NaCl) per la produzione, mediante elettrolisi, di una soluzione acquosa di acido ipocloroso ed altri ossidanti inorganici che può essere direttamente impiegata in forma liquida, oppure nebulizzata, con una estrema adattabilità alle diverse condizioni operative.

Con il termine “cloro attivo” si intende una miscela di tre specie di cloro disponibile che si formano in soluzione acquosa: ione ipoclorito (OCl-), acido ipocloroso (HOCl) e cloro (Cl2). Il prodotto biocida è rappresentato da un equilibrio di acido ipocloroso, cloro gassoso e ipoclorito di sodio che è funzione del valore di pH e temperatura.

Il cloro attivo ha attività battericida, fungicida, lievicida, sporicida e virucida ed agisce mediante una modalità di azione ossidante non specifica.

Procedure di sanificazione riconducibili a OZONO, CLORO ATTIVO generati in-situ, PEROSSIDO D’IDROGENO applicato mediante vaporizzazione/aerosolizzazione

Circolare Min. Salute n. 0017644 del 22.05.2020

Tali procedure di sanificazione, non assimilabili a interventi di disinfezione, sono descritte nel Rapporto ISS COVID-19 n. 25 del 15/05/2020

Nel Rapporto sono anche riportate dettagliate indicazioni per il loro corretto utilizzo. 

Queste sostanze generate in situ non sono autorizzate come disinfettanti, e quindi attualmente non possono essere utilizzate in attività di disinfezione: solo al termine di una valutazione eventualmente positiva da parte dell’Autorità sanitaria di idonea documentazione tecnico scientifica che ne dimostri l'efficacia e la sicurezza, si potranno definire sostanze disinfettanti e si potranno autorizzare sistemi di generazione in-situ. 

Per l’ozono, il suo utilizzo deve avvenire in ambienti non occupati e debitamente confinati ed è pertanto preferibile eseguire i trattamenti nelle ore notturne in modo che alla ripresa del lavoro la quantità di ozono ambientale si trovi entro i limiti di sicurezza sanitaria. Per il cloro attivo, a causa dell’elevata instabilità del principio attivo, non è consigliato l’utilizzo del prodotto igienizzante al di fuori (non in diretta connessione con la macchina generatrice) del sistema di produzione in situ. Per il perossido di idrogeno, considerata la classificazione del principio attivo, come anche il metodo di applicazione, l’utilizzo di perossido d’idrogeno vaporizzato/aerosolizzato è ristretto ai soli operatori professionali. Per i trattamenti andranno pertanto osservate le precauzioni del caso (D.lgs. 81/2008) ed è inoltre necessario rispettare i tempi per l’accesso ai locali e i tempi di decadimento.

[...] Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2020
©Copia autorizzata Abbonati

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Covid-19 Sanificazione Ipoclorito di sodio e cloro attivo Rev. 00 2020.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2020
473 kB 160

Tags: Chemicals Abbonati Chemicals Coronavirus Pulizie / Disinfezione

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Nov 18, 2024 171

Rettifica regolamento delegato 2023/707 - 18.11.2024

Rettifica regolamento delegato 2023/707 - 18.11.2024 ID 22953 | 18.11.2024 Rettifica del regolamento delegato 2023/707 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Nov 13, 2024 124

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 13.11.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 13.11.2024 ID 21612 | Last update: 13.11.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Logo di produzione biologica UE
Nov 11, 2024 145

Regolamento delegato (UE) 2024/2867

Regolamento delegato (UE) 2024/2867 / Logo di produzione biologica UE ID 22907 | 11.11.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/2867 della Commissione, del 2 settembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la presentazione del logo di… Leggi tutto
Nov 07, 2024 170

Direttiva 1999/2/CE

Direttiva 1999/2/CE ID 22885 | 07.11.2024 Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti GU L 66/16 del 13.3.1999… Leggi tutto
Ott 28, 2024 119

Decreto 4 agosto 2011 n. 158

Decreto 4 agosto 2011 n. 158 / Recepimenti Direttiva ID 22820 | 28.10.2024 Decreto 4 agosto 2011 n. 158 Regolamento recante recepimento della direttiva 2010/59/UE della Commissione del 26 agosto 2010 che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento… Leggi tutto
Direttiva 2009 32 CE   Solventi da estrazione uso alimentare
Ott 28, 2024 207

Direttiva 2009/32/CE

Direttiva 2009/32/CE / Solventi da estrazione uso alimentare ID 22819 | 28.10.2024 Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei… Leggi tutto
Ott 28, 2024 102

Direttiva 88/344/CEE

Direttiva 88/344/CEE / Solventi da estrazione Direttiva 88/344/CEE del Consiglio del 13 giugno 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 157 del 24.6.1988)… Leggi tutto
Decreto Legislativo 4 febbraio 1993 n  64   Solventi da estrazione uso alimentare
Ott 28, 2024 120

Decreto Legislativo 4 febbraio 1993 n. 64

Decreto Legislativo 4 febbraio 1993 n. 64 / Solventi da estrazione uso alimentare ID 22817 | 28.10.2024 / Testo consolidato allegato Decreto Legislativo 4 febbraio 1993 n. 64Attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 85999

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto