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Formazione generale sicurezza lavoratori

ID 14436 | | Visite: 24794 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/14436

Formazione generale sicurezza lavoratori 2025

Formazione generale sicurezza lavoratori / Ed. 4.0 del 27 Maggio 2025

ID 14436 | Rev. 4.0 del 27.05.2025 / Documento slides formazione generale in allegato

L'Ed. 4.0 del 27.05.2025 della presentazione pptx, è arricchita nella parte normativa e grafica. La presentazione è stata architettata per una più ampia platea di Utenti fruitori.

Dettaglio Ed. 4.0 del 27.05.2025:
- Aggiornata slide Accordo Stato-Regioni del 17 Aprile 2025 (slide nr. 44-49)
- Aggiornata slide Sorveglianza sanitaria art. 41 Titolo I Sezione V (slide nr. 131)
- Agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione - Titolo IX capo II (slide nr. 140-141)

Documento composto da n.164 slides (pptx modificabile), strutturato in modo da risultare un utile strumento di formazione generale sulla sicurezza, i cui contenuti sono indicati nell'Accordo Formazione Stato-Regioni 17 Aprile 2025, Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025. 

Struttura del documento (n.164 slides)

1. Evoluzione normativa in materia di sicurezza.
2. Organizzazione della sicurezza
3. Infortunio sul lavoro e malattia professionale
4. Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione. La valutazione del rischio e i documenti.
5. Gestione della prevenzione aziendale: la sorveglianza sanitaria.
6. Gestione delle emergenze
7. Gli organi di vigilanza

Formazione generale sicurezza lavoratori Rev. 4.0 2025 Preview

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Accordo Formazione Stato-Regioni 17 Aprile 2025

Il percorso formativo di seguito descritto si articola in due moduli distinti coerentemente con quanto previsto alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.

Inoltre, con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del D.Lgs. n. 81/08, i contenuti e l’articolazione della formazione di seguito individuati possono costituire riferimento anche per tali categorie di lavoratori, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 21, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 81/08.

Obiettivi

Il corso di formazione per lavoratori ha i seguenti obiettivi:

a) far conoscere i diritti, i doveri e le sanzioni per i vari soggetti aziendali;
b) far conoscere i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione;
c) illustrare l’organizzazione della prevenzione aziendale e le funzioni degli organi di vigilanza, di controllo e assistenza;
d) far conoscere i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro.

Formazione Generale

Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Contenuti Ore
- concetti di pericolo, rischio e danno
- prevenzione e protezione
- organizzazione della prevenzione aziendale e il sistema di partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti previsto dal D. Lgs. 81 del 2008
- diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
- organi di vigilanza, controllo e assistenza
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la formazione generale costituisce credito formativo permanente

Formazione Specifica

La formazione specifica deve essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio e, quindi, mirare ai rischi specifici dell’attività, incentrandosi sui pericoli e rischi insiti nelle mansioni specifiche e sulle relative conseguenze da prevenire nonché sull’individuazione e la conoscenza delle misure di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni e di contesto lavorativo.

Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81/08 successivi al I costituiscono oggetto della formazione.

• rischi infortunistici;
• meccanici generali;
• elettrici generali;
• macchine;
• attrezzature;
• cadute dall’alto;
• rischi da esplosione;
• rischi connessi all’impiego di agenti chimici, cancerogeni e mutageni;
• rischi biologici;
•rischi fisici (Rumore, Vibrazione, Radiazioni, Microclima e illuminazione, campi elettromagnetici ecc. );
• videoterminali;
• DPI;
• ambienti di lavoro;
• rischi da fattori psicosociali e stress lavoro-correlato;
• movimentazione manuale carichi;
• movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto);
• segnaletica;
• emergenze,
• le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico;
• procedure esodo e incendi;
• procedure organizzative per il primo soccorso;
• incidenti e infortuni mancati;
• altri Rischi.

Durata Minima in base alla classificazione dei settori di cui all’Allegato IV (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2007):

• 4 ore per i settori della classe di rischio basso;
• 8 ore per i settori della classe di rischio medio;
• 12 ore per i settori della classe di rischio alto.

La trattazione dei rischi sopra indicati va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell’azienda e della specificità del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri delle attività svolte dal lavoratore autonomo, secondo quanto previsto all’articolo 21 del D.Lgs. n. 81/08. I contenuti e la durata sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi. Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario.

Il numero di ore di formazione indicato per ciascun settore comprende la “Formazione Generale” e quella “Specifica”, ma non “l’Addestramento”, così come definito all’articolo 2, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. n. 81/08, ove previsto.

Deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, con particolare riferimento al settore di appartenenza.

Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di cui all’Allegato IV:

• 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso:
TOTALE 8 ore

• 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio:
TOTALE 12 ore

• 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto:
TOTALE 16 ore

I progetti di formazione specifica dovrebbero prendere in esame gruppi omogenei di lavoratori che svolgono la medesima mansione e che risultano esposti agli stessi rischi in ragione della organizzazione aziendale e della valutazione dei rischi.

2.1.1 CONDIZIONI PARTICOLARI

I lavoratori a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso con le relative modalità di erogazione.

Costituisce credito formativo, ai fini della formazione generale e specifica, la formazione derivante dalla frequenza di corsi di formazione professionale presso strutture della formazione professionale o presso enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni e Province autonome che abbiano contenuti e durata conformi al presente Accordo.

Rimane comunque salvo l’obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi.

Per il comparto delle costruzioni, i percorsi formativi che rientrano nell’ambito del progetto nazionale “16ore-MICS” (Moduli Integrati per Costruire in Sicurezza), definito da FORMEDIL (Ente unico formazione e sicurezza) ed erogati dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, sono riconosciuti integralmente corrispondenti alla Formazione Generale e Specifica di cui al presente accordo.

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Vedi Documento Codici ATECO e Livello di rischio

Codice ATECO e Livello di Rischio

Certifico Srl - IT | Rev. 4.0 2025
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
4.0 27.05.2025 - Aggiornate slides Accordo Stato-Regioni del 17 Aprile 2025 (slides nr. 44-49)
- Aggiornata slide Sorveglianza sanitaria art. 41 Titolo I Sezione V (slide nr. 131)
- Aggiunte slides Agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione - Titolo IX capo II (slides nr. 140-141)
Certifico Srl
3.0 12.04.2023 - Aggiunta slide Formazione dei lavoratori - Art. 37 comma 2 TUS (slide nr. 44)
- Aggiornata slide Le figure della prevenzione - il Datore di Lavoro (slide nr. 56)
- Aggiornata slide Preposto Obblighi ed attribuzioni (slide nr. 62)
- Aggiornata slide Addetti alle emergenze (slide nr. 70)
- Aggiunte slides Rischio chimico (slides da nr. 88 a n. 94)
Certifico Srl
2.0 07.09.2021 - Capitolo segnaletica Certifico Srl
1.0 03.09.2021 - Aggiornamento normativo
- Aggiornamento grafico
- Test e correttore
Certifico Srl
0.0 01.09.2021 --- Certifico Srl


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Certifico Srl - Rev. 0.0 2021
IT670 kB929

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