Focus DPI Protezione occhi e viso
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Focus DPI Protezione occhi e viso
Focus 03.10.2018 - Rev. 0.0 2019
Il presente elaborato fornisce una breve panoramica dei requisiti di base e supplementari dei DPI per la protezione degli occhi e del viso alla luce delle norme tecniche attualmente in vigore in riferimento al nuovo Regolamento DPI (UE 2016/425 e le norme tecniche di prodotto:
UNI EN 166:2004 Protezione personale degli occhi - Specifiche (armonizata)
UNI EN 172:2003 Protezione personale degli occhi - Filtri solari per uso industriale (armonizzata)
UNI EN 207:2017 Equipaggiamento di protezione personale degli occhi - Filtri e protettori dell'occhio contro radiazioni laser (protettori dell'occhio per laser) (armonizzata)
UNI EN 208:2010 Protezione personale degli occhi - Protettori dell'occhio per i lavori di regolazione sui laser e sistemi laser (protettori dell occhio per regolazioni laser) (armonizzata)
UNI EN 379:2009 Protezione personale degli occhi - Filtri automatici per saldatura (armonizzata)
UNI EN 1731:2007 Protezione personale degli occhi - Protettori degli occhi e del viso a rete (armonizzata)
UNI EN 12254:2010 Schermi per posti di lavoro in presenza di laser - Requisiti di sicurezza e prove (non armonizzata)
UNI EN ISO 12312-1:2015 Protezione degli occhi e del viso - Occhiali da sole e dispositivi similari - Parte 1: Occhiali da sole per uso generale (armonizzata)
UNI EN ISO 12312-2:2015 Protezione degli occhi e del viso Occhiali da sole e dispositivi similari - Parte 2: Filtri per l'osservazione diretta del sole (armonizzata)
Attenzione! Documento aggiornamento Vedi Vademecum DPI protezione occhi e viso
Norme armonizzate Regolamento DPI
Il D.Lgs 81/2008 tratta i DPI al TITOLO III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale al CAPO II - Uso dei dispositivi di protezione individuale e precisamente agli articoli:
Articolo 74 - Definizioni
Articolo 75 - Obbligo di uso
Articolo 76 - Requisiti dei DPI
Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro
Articolo 78 - Obblighi dei lavoratori
Articolo 79 - Criteri per l’individuazione e l’uso
E all’allegato VIII - Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari
I DPI, sono attrezzature destinate ad essere indossate e tenute da tutti i lavoratori, sia autonomi che dipendenti, allo scopo di protezione contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro.
Come requisiti tecnici, i DPI devono:
- essere conformi ai requisiti CE;
- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- tenere conto delle esigenze ergonomiche (facilmente adattabili, indossabili e sicuri) o di salute di
qualsiasi lavoratore;
- poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
In caso di rischi multipli che richiedano l’uso contemporaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficienza nei confronti dei rischi corrispondenti.
Il Regolamento DPI (UE 2016/425 (Regolamento DPI) è la nuova norma (di Prodotto/CE) di riferimento per la progettazione e fabbricazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
Il Regolamento (UE) 2016/425 è entrato in vigore il 20 aprile 2016, la Direttiva 89/686/CEE è abrogata a partire dal 21 aprile 2018.
Il Regolamento (UE) 2016/425, stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell'Unione Europea.
La Classificazione dei DPI è effettuata per Categorie di Rischio crescenti (Allegato I), in relazione all'entità del rischio:
Categoria II - Tutti i DPI che non rientrano nella categoria I o III.
Categoria III - Rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili
Fig. 1 - Categorie di rischio Regolamento DPI
I DPI per gli occhi e il viso devono essere leggeri ed ergonomici (aderenti, disponibili in taglie diverse, con astine regolabili per essere adattabili, ponte nasale in materiale antiscivolo) e limitare il meno possibile il campo visivo e la vista del lavoratore.
Non devono avere asperità, spigoli vivi e sporgenze; i materiali devono essere morbidi non devono provocare allergie o irritazioni alla pelle.
Fonti normative e prassi del presente elaborato:
D.Lgs 81/2008
Regolamento (UE) 2016/425
PPE Regulation Guidelines 1st Edition - April 2018
Impresa Sicura - DPI per la protezione degli occhi e del viso
UNI EN 166:2004
UNI EN 172:2003
UNI EN 208:2010
UNI EN 207:2017
UNI EN 379:2009
UNI EN 1731:2007
UNI EN 12254:2010
UNI EN ISO 12312-1:2015
UNI EN ISO 12312-2:2015
D.M. 2 maggio 2001
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Excursus:
Caratteristiche
I DPI sono generalmente composti da un elemento portante (montatura occhiali, guscio schermi e maschere) e da lenti e lastrine sostituibili. Gli occhiali devono essere:
- robusti;
. esenti da bolle;
- resistenti agli urti (vedi 7.1 “Simboli di resistenza meccanica agli impatti”), alla combustione, alla corrosione (parti metalliche) e alla disinfezione e avere bassa conducibilità termica;
- privi di sporgenze o irregolarità, al fine di evitare danno, disagi agli utilizzatori;
- atossici, inodori e fisiologicamente inerti, tali da non causare irritazioni cutanee agli utilizzatori;
- regolabili in lunghezza;
- privi di effetti che deformano l’immagine, quindi la parte ottica deve non solo essere perfettamente alloggiata e rifinita, ma avere una trasparenza ottima, senza effetti di tipo astigmatico o sferico o prismatico.
Quest’ultima caratteristica definita “Classe ottica” (vedi 7.2 “Classe ottica”) ha 3 livelli, in cui la classe 1 è quella con minore deformazione e quindi il DPI è adatto per un uso prolungato mentre quando è di classe 3 (deformazione più accentuata) deve essere utilizzato per brevi periodi.
Il tipo di oculare, cioè il vetro della lente, potrebbe essere:
- organico termoplastico a base di carbonio (plastica);
- minerale a base di silice;
- organico termoindurente a base di resine sintetiche (infrangibile).
Le lenti (oculari) possono essere classificate in base al tipo di filtrazione, specifici per ogni tipo di rischio e conformi ad altre EN, e possono essere anche correttive. Particolari rivestimenti superficiali possono conferire alle lenti stesse specifiche caratteristiche superficiali.
Ai lavoratori dovrebbe essere nota la differenza strutturale tra:
- vetri di sicurezza (con resistenza alla rottura);
- vetri composti (in caso di rottura la parte rivolta verso l’occhio rimane intatta perché trattenuta da una pellicola di plastica);
- vetri temperati (in cui in caso di rottura i vetri si disperdono in piccolissimi pezzi non taglienti).
Il campo visivo degli occhiali di protezione deve essere, in generale, ampio. La buona visione deve essere garantita anche da lenti scure.
Simboli di resistenza meccanica agli impatti
Classe ottica
...
Ripari facciali, visiere ed elmetti ad elevate prestazioni
Fig. 3 - Ripari facciali, visiere ed elmetti ad elevate prestazioni
La norma UNI EN 14458 disciplina i ripari facciali e le visiere per l’uso con elmi per vigili del fuoco ed elmetti di sicurezza ad elevate prestazioni per l’industria utilizzati da vigili del fuoco e per servizi di ambulanza e di emergenza, al fine di fornire protezione contro i vari possibili pericoli che si possono incontrare nel corso di eventi di lotta contro l’incendio, di servizi di ambulanza e di emergenza ad eccezione di pericoli respiratori ed emissioni di fumi e gas/vapori.
Equipaggiamento individuale per gli occhi - Ripari facciali e visiere per l'uso con elmi per vigili del fuoco ed elmetti di sicurezza ad elevate prestazioni per l'industria utilizzati da vigili del fuoco e per servizi di ambulanza e di emergenza
La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 14458 (edizione agosto 2004) e tiene conto delle correzioni introdotte il 29 settembre 2004. La norma si applica alle visiere progettate specificamente per essere montate su e/o utilizzate con elmi conformi alla UNI EN 443 quando utilizzati da vigili del fuoco, o elmi conformi alla UNI EN 443 o elmetti conformi alla UNI EN 14052 quando utilizzati per servizi di ambulanza e di emergenza, in base alla situazione. Essi sono destinati a fornire protezione contro i vari possibili pericoli che si possono incontrare nel corso di eventi di lotta contro l'incendio, di servizi di ambulanza e di emergenza ad eccezione di pericoli respiratori ed emissioni di fumi e gas/ vapori.
Essi devono soddisfare caratteristiche particolari nei seguenti ambiti:
- costruzione,
- materiali,
- esistenza all’invecchiamento,
- pulizia e disinfezione,
- compatibilità con altri equipaggiamenti,
- resistenza alle temperature estreme,
- resistenza alla corrosione,
- visione,
- ergonomia,
- montaggio e regolazione,
- posizionamento e funzionamento,
- area di protezione,
- riparo facciale,
- riparo degli occhi,
- proprietà elettriche,
- protezione contro particelle ad alta velocità,
- infiammabilità,
- resistenza
agli agenti chimici....
Marcatura montatura EN 166
Fig. 4 - Marcatura montatura
La marcatura che deve essere indelebile, riassume le caratteristiche di questi dispositivi di protezione.
Tutti i protettori individuali dell’occhio, eccezion fatta per quelli utilizzati contro le radiazioni ionizzanti, raggi X, emissioni laser e le irradiazioni infrarosse emesse da sorgenti a bassa temperatura, hanno regole di marcatura comuni.
Questi DPI sono generalmente composti da un elemento portante, quali montatura (occhiali) e guscio (schermi e maschere), sui quali deve essere riportato il numero della norma EN di riferimento, e da lenti e lastrine sostituibili.
Quando i dispositivi di protezione degli occhi sono realizzati con due elementi distinti, oculari e montatura, questi devono avere impressa ognuno una sua marcatura.
In sintesi:
La montatura dell’elemento portante deve riportare:
- identificazione del fabbricante (logo e/o marchio di fabbrica);
- numero della pertinente norma europea EN (es. EN 166 se occhiale con lenti incolori, EN 175 se occhiale con lenti verdi destinato alla saldatura);
- marcatura CE e numero dell’organismo notificato che lo ha rilasciato (dove applicabile).
Le lenti e le lastrine devono essere marcate indelebilmente a secondo dell’utilizzo a cui destinate. In generale devono riportare:
- numero di scale (solo i filtri);
- identificazione del fabbricante (logo e/o marchio di fabbrica);
- classe ottica 1/2/3 (ad eccezione delle lastrine incolori di copertura ove non è previsto. La classe ottica 3 non è consigliata per lavori continuativi);
- marcatura CE e numero dell’organismo notificato che lo ha rilasciato (dove applicabile).
In aggiunta a quanto sopra i DPI possono riportare altri simboli indicanti eventuali settori di impiego particolari o resistenze meccaniche ad impatto con particelle ad alta velocità.
Da quanto sopra detto, ne deriva che la montatura e la lente possono avere una marcatura costituita da un codice alfanumerico di 7 elementi, non tutti obbligatoriamente presenti
Marcatura lente EN 166
...
Marcatura montatura EN 166
....
Segue in allegato
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Indice
Premessa
1. Tipologie DPI occhi
2. DPI occhi e viso Regolamento UE 2016/45
3. DPI occhi e viso TUS
4. Criteri di scelta D.M. 2 maggio 2001
5. Norme UNI - Protezione degli occhi e del viso
6. Pericoli per gli occhi e il viso
7. Caratteristiche
7.1 Simboli di resistenza meccanica agli impatti
7.2 Classe ottica
7.3 Protettori a rete degli occhi e del viso
7.4 Ripari facciali, visiere ed elmetti ad elevate prestazioni
8. Utilizzo
8.1 Simboli
8.2 Filtri solari ad uso industriali
8.3 Ispezione prima dell’uso
8.4 Pulizia
8.5 Riparazioni
8.6 Immagazzinamento
9. Marcatura
9.1 Equipaggiamento specifico per saldatura
9.2 Marcatura per protettori dell’occhio per laser
9.3 Protettori del l’occhio contro radiazioni laser (UNI EN 207)
9.4 Protettori del l’occhio contro radiazioni laser per i lavori di regolazione sui laser e sistemi laser (UNI EN 208)
Fonti
Certifico Srl - IT | Rev. 00 2019
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