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D.P.R. 16 novembre 2018 n. 146

ID 7525 | | Visite: 58946 | Legislazione EmissioniPermalink: https://www.certifico.com/id/7525

D P R  16 novembre 2018 n  146

Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146

Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.

GU Serie Generale n.7 del 09.01.2019

Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2019

Vedi: Vademecum F-GAS 2019

...

Dal 24 gennaio 2019 è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 (attuazione del Regolamento 842/2006 abrogato dal Regolamento (UE) 517/2014)

_____

Art. 1. Finalità e oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione del Regolamento (UE) n. 517/2014 e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, ed in particolare:
a) individua le autorità competenti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, secondo periodo, e paragrafo 3, terzo periodo, all’articolo 9, all’articolo 11, paragrafo 3, all’articolo 15, paragrafo 4, all’articolo 17, paragrafo 4, e all’articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 517/2014;
b) individua gli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica di cui all’articolo 14, paragrafo 2, e all’articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 517/2014;
c) individua le procedure per la designazione degli organismi di certificazione delle persone fisiche e delle imprese, di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 304/2008, agli articoli 4 e 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 e agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 306/2008;
d) individua le procedure per la certificazione degli organismi di attestazione di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 307/2008;
e) stabilisce le modalità di riconoscimento dei certificati e attestati di formazione rilasciati da altri Stati membri;
f) disciplina il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal presente decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime;
g) disciplina la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature;
h) individua i sistemi di comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 20, del regolamento (UE) n. 517/2014, per la raccolta di dati sulle emissioni dei settori rientranti nel campo di applicazione del regolamento medesimo;
i) disciplina l’etichettatura delle apparecchiature di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 517/2014

[...]

Art. 7. Persone fisiche soggette all’obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale

1. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 11 e 12, devono essere certificate dall’organismo di certificazione di cui all’articolo 5, in funzione dei singoli regolamenti di cui al punto 1, dell’Allegato A, le persone fisiche che intendono svolgere le attività di cui alle seguenti lettere:
a) attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse:
1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO 2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO 2 equivalente;
2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
3) installazione;
4) riparazione, manutenzione o assistenza;
5) smantellamento;
b) attività su apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra:
1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO 2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO 2 equivalente;
2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
3) installazione;
4) riparazione, manutenzione o assistenza;
5) smantellamento;
c) attività su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra:
1) installazione;
2) riparazione, manutenzione o assistenza;
3) smantellamento;
4) recupero;
d) recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono.
2. Il certificato di cui al comma 1 ha una validità di dieci anni e deve essere rinnovato, su istanza dell’interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza del certificato medesimo.
3. Le persone fisiche che intendono conseguire la certificazione per una delle attività di cui al comma 1 devono:
a) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale;
b) presentare richiesta di certificazione ad uno degli organismi di certificazione accreditati e designati ai sensi dell’articolo 5, corredata dalla richiesta di cui alla lettera a) ;
c) sostenere un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati dei regolamenti (UE) 2015/2067, n. 304/2008, n. 2015/2066 e n. 306/2008, entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione di cui alla lettera a) .
4. All’iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate con le modalità di cui all’articolo 15, comma 4, e l’iscrizione è condizione necessaria per ottenere i certificati di cui al comma 1.
5. Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato a seguito del superamento dell’esame di cui al comma 3, lettera c) .
6. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 3, lettera c) , comporta, previa notifica all’interessato, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.

Art. 8. Imprese soggette all’obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale

1. Le imprese che svolgono le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra devono essere certificate dall’organismo di certificazione di cui all’articolo 5, in funzione dei singoli regolamenti di cui al punto 1, dell’Allegato B.
2. Il certificato di cui al comma 1 ha una validità di cinque anni e deve essere rinnovato, su istanza dell’interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza del certificato medesimo.
3. Le imprese che intendono conseguire la certificazione per una delle attività di cui al comma 1 devono:
a) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale;
b) presentare richiesta di certificazione ad uno degli organismi di certificazione accreditati e designati ai sensi dell’articolo 5, corredata dalla richiesta di cui alla lettera a) ;
c) dimostrare il possesso dei requisiti specificatamente previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea come previsto dall’Allegato B 2.1, entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione di cui alla lettera a) .
4. All’iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate con le modalità di cui all’articolo 15, comma 4, e l’iscrizione è condizione necessaria per ottenere i certificati di cui al comma 1.
5. Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato previa verifica dei requisiti di cui di cui al comma 3, lettera c).
6. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 3, lettera c) , comporta, previa notifica all’impresa interessata, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.

Art. 9. Persone fisiche soggette all’obbligo di attestazione e iscrizione al Registro telematico nazionale

1. Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 12, le persone fisiche che svolgono l’attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, rientranti nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE devono essere in possesso di un attestato rilasciato da un organismo di attestazione della formazione.
2. Le persone fisiche che intendono conseguire l’attestato per svolgere l’attività di cui al comma 1 devono:
a) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale;
b) presentare richiesta di attestazione ad uno degli organismi di cui all’articolo 6, corredata dalla richiesta di cui alla lettera a);
c) completare un corso di formazione basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste nell’allegato del regolamento (CE) n. 307/2008, entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione di cuiì alla lettera a).
3. All’iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate con le modalità di cui all’articolo 15, comma 4, e l’iscrizione è condizione necessaria per ottenere l’attestato di cui al comma 1.
4. L’attestato di cui al comma 1 è rilasciato, entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del corso di formazione di cui al comma 2, lettera c).
5. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2, lettera c) , comporta, previa notifica all’interessato, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.

Art. 10. Persone fisiche e imprese soggette all’iscrizione al Registro telematico nazionale esenti dall’obbligo di certificazione e attestazione.

1. Non sono sottoposti all’obbligo di certificazione di cui agli articoli 7 e 8 e agli obblighi di attestazione di cui all’articolo 9:
a) le persone fisiche addette al controllo di sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico contenenti gas fluorurati a effetto serra;
b) le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o di recupero di gas fluorurati ad effetto serra da dette apparecchiature;
c) le imprese che svolgono attività di recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono;
d) le imprese che svolgono attività di recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE;
e) le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra;
f) le imprese che svolgono attività di controllo dei sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico.
2. Le persone fisiche e le imprese di cui al comma 1 devono iscriversi per via telematica nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale.
3. All’iscrizione provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate con le modalità di cui all’articolo 15, comma 4.

Art. 16. Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati

1. Al fine di raccogliere le informazioni contenute nei registri di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, le vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas nonché le attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature, sono comunicate, per via telematica, alla Banca dati gestita dalla Camera di commercio competente.
2. Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra per le attività di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 49 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Banca dati, all’atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:
a) i numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i numeri dei certificati o degli attestati delle persone fisiche;
b) le quantità e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute.
3. Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza di cui agli articoli 49 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Banca dati, all’atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:
a) tipologia di apparecchiatura;
b) numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;
c) anagrafica dell’acquirente;
d) dichiarazione dell’acquirente recante l’impegno che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014; in alternativa, se l’acquirente coincide con l’impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l’anagrafica dell’utilizzatore finale. Nei casi in cui il venditore offra all’utilizzatore finale il servizio di installazione dell’apparecchiatura venduta, la dichiarazione è rilasciata dal venditore.
4. L’impresa certificata di cui agli articoli 8 e 13 ovvero, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata ai sensi degli articoli 7 e 13, a seguito dell’installazione delle apparecchiature di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad f), del regolamento (UE) n. 517/2014, a decorrere dall’ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunica per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni:
a) numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell’apparecchiatura;
b) anagrafica dell’operatore;
c) data e luogo di installazione;
d) tipologia di apparecchiatura;
e) codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
f) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l’installazione;
g) nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
h) dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’installazione;
i) eventuali osservazioni.
5. L’impresa certificata di cui agli articoli 8 e 13 ovvero, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata ai sensi degli articoli 7 e 13, a decorrere dall’ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione di apparecchiature di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad f), del regolamento (UE) n. 517/2014 già installate, e per ogni intervento successivo, comunica per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni: a) data, se disponibile, e luogo di installazione;
b) anagrafica dell’operatore;
c) tipologia di apparecchiatura;
d) codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
e) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante il controllo, la manutenzione o la riparazione;
f) nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento di controllo, riparazione o manutenzione;
h) data e tipologia degli interventi di controllo, manutenzione o riparazione;
i) quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l’intervento sull’apparecchiatura;
l) eventuali osservazioni.
6. La persona fisica certificata o l’impresa certificata di cui al comma 5 non è responsabile dell’installazione.
7. L’impresa certificata di cui agli articoli 8 e 13 ovvero, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata ai sensi degli articoli 7 e 13 che esegue lo smantellamento delle apparecchiature
di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a f) del regolamento (UE) n. 517/2014, comunica per via telematica alla Banca dati, a decorrere dall’ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le
seguenti informazioni:
a) data e luogo di smantellamento;
b) anagrafica dell’operatore;
c) tipologia di apparecchiatura;
d) codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
e) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra recuperato durante lo smantellamento;
f) misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra contenuti nell’apparecchiatura;
g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento di smantellamento;
h) eventuali osservazioni.
8. Le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 relative al controllo delle perdite, all’installazione, alla manutenzione, alla riparazione o allo smantellamento devono essere comunicate per via telematica alla Banca dati entro trenta giorni dalla data dell’intervento.
9. Ai fini della gestione e della tenuta della Banca dati, le imprese di cui ai commi 2 e 3, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzate, si iscrivono, per via telematica, al Registro telematico nazionale, a fronte del pagamento di un diritto di segreteria previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
10. Gli operatori delle apparecchiature di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad f) , del regolamento (UE) n. 517/2014 verificano le informazioni relative alle proprie apparecchiature attraverso l’accesso alla pagina riservata della Banca dati da effettuarsi con le modalità di cui all’articolo 201, comma 4, e possono scaricare, per via telematica, un attestato contenente le suddette informazioni.
11. Per la gestione e la tenuta della Banca dati, le imprese certificate, o nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate, di cui ai commi 4, 5 e 7 versano annualmente, entro il mese di novembre, alle Camere di commercio competenti, secondo le procedure e le modalità stabilite dalle stesse, i diritti di segreteria previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera d) , della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
12. ISPRA, con apposite credenziali e per quanto di propria competenza, accede all’area riservata della Banca dati, per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 18.

Comunicazione in banca dati intervento entro 30 gg a partire dal 24 settembre 2019

Art. 16. Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati
...
7. L’impresa certificata di cui agli articoli 8 e 13 ovvero, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata ai sensi degli articoli 7 e 13 che esegue lo smantellamento delle apparecchiature di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a f) del regolamento (UE) n. 517/2014, comunica per via telematica alla Banca dati, a decorrere dall’ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. (24 Settembre 2019 - ndr)

Art. 19. Etichettatura

1. Le etichette dei prodotti e delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra di cui all’articolo 12, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) n. 517/2014, nonché le etichette dei gas fluorurati a effetto serra di cui all’articolo 12, paragrafi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, dello stesso regolamento, devono essere redatte anche in lingua italiana e secondo il formato stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068.

Art. 21. Disposizioni transitorie

1. I certificati e gli attestati emessi ai sensi del regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati.
2. I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 303/2008 per svolgere le attività di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto serra, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2067 esclusivamente per dette apparecchiature fisse.
3. L’organismo di certificazione estende l’efficacia dei certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del regolamento (CE) n. 303/2008 anche alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, previa verifica dell’esistenza dei requisiti di idoneità per operare su dette apparecchiature, rilasciando una apposita certificazione integrativa.
4. I certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del regolamento (CE) n. 305/2008 per svolgere attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dai commutatori elettrici, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2066 esclusivamente per detta attività.
5. L’organismo di certificazione estende l’efficacia dei certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del regolamento (CE) n. 305/2008 anche alle attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra, previa verifica dell’esistenza dei requisiti di idoneità per dette attività, rilasciando una apposita certificazione integrativa.
6. Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014.
7. Le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano già iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati o attestati di cui agli articoli 7, 8 e 9 entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il mancato rispetto di tale termine comporta, previa notifica all’interessato, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.

Art. 23. Disposizioni finali e abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43
2. Gli allegati A, B e C formano parte integrante del presente decreto.

...

ALLEGATO A (di cui all’articolo 7, comma 1)
REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE DELLE PERSONE FISICHE
ALLEGATO B (di cui all’articolo 8, comma 1)
REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE
ALLEGATO C (di cui all’articolo 6, comma 1)
REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI AGLI ORGANISMI DI ATTESTAZIONE DI FORMAZIONE ALLE PERSONE FISICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 307/2008.

Vedi il Vademecum F-GAS

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