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Registro esposizione agenti cancerogeni: Quando e Come

ID 6833 | | Visite: 90397 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/6833

Registro esposizione agenti cancerogeni   Quando e Come

Registro esposizione agenti cancerogeni: Quando e come / Update Marzo 2025

ID 6833 | Rev. 4.0 del 13.03.2025 / Documento completo in allegato

Il Documento allegato fornisce informazioni ed un quadro normativo generale sul "Registro di esposizione ad agenti cancerogeni": quando è previsto e come istituirlo e trattarlo.

*Non viene approfondito per amianto e agenti biologici.

Rev. 4.0 del 13.03.2025

- Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n. 135
Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. (GU n.226 del 26.09.2024). Entrata in vigore del provvedimento: 11/10/2024
- Inseriti link normativi www.tussl.it

Rev. 3.0 dell'08.03.2021

Decreto 11 febbraio 2021
Recepimento della direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019, nonché della direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che modificano la direttiva (CE) 2004/37 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (in vigore dal 15.02.2021 dalla pubblicazione sul sito MLPS)

Rev. 2.0 del 03.02.2021

Nota INAIL del 1° febbraio 2021 - A decorrere dal 10 febbraio 2021 le comunicazioni relative ai registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici devono avvenire esclusivamente attraverso il servizio online “Registro esposizione”, a disposizione di tutti i datori di lavoro.

Rev. 1.0 del 21.06.2020

Il Documento Rev. 1.0 2020 allegato è aggiornato al:

D. Lgs. 1 giugno 2020 n. 44

Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. (GU n.145 del 09-06-2020).

Flusso recepimento Direttiva (UE) 2017/2398 (sociale lavoro)

Flusso recepimento direttiva sociale lavoro

Fig. 1 - Flusso recepimento Direttiva sociale lavoro
...

Il Registro di esposizione agenti cancerogeni è previsto quando i lavoratori sono esposti ad agenti cancerogeni ed è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente (Articolo 243 del D.Lgs 81/2008).

Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

Con la Circolare n. 43 del 12 ottobre 2017 e la Circolare n. 22 del 15 maggio 2018 sono illustrate le modalità di invio telematico ed aggiornamento del Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e Registro di esposizione ad agenti biologici mediante l’accesso ai servizi online del portale Inail, che consente di rispettare, con un unico adempimento informatico, l’obbligo previsto dalla normativa vigente nei confronti sia dell’Inail sia della Asl competente per territorio.

Il registro deve essere aggiornato in occasioni di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
Eventuali variazioni intervenute nel registro devono essere comunicate all'Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale e all'organo di vigilanza competente per territorio ogni tre anni e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta (art. 243, comma 8 del d.lgs. 81/2008).

Si illustra, il tema, a seguire, per quanto riguarda gli "agenti cancerogeni" (è da intendersi esteso ad agenti mutageni) di cui alla categoria 1A o 1B dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 (amianto e agenti biologici menzionati).

A. Registro esposti: Quando

Il D.Lgs. n. 81/2008 prevede diversi tipi di Registri degli esposti: 

- ad agenti cancerogeni e mutageni e sostanze tossiche per riproduzione (art. 243);
- ad amianto (art. 260);
- ad agenti biologici del gruppo 3 e 4 (art. 280).

_________

D.Lgs 81/2008
...

Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSE

Capo II
Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione

Sezione I Disposizioni generali

Art. 233. Campo di applicazione

1. Fatto salvo quanto previsto per le attività disciplinate dal capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione a causa della loro attività lavorativa. (1)

Note
(1) Comma modificato dall'Art. 8. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135

Art. 234. Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si intende per:

a) agente cancerogeno:
1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato XLII del presente decreto, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato; (1)
b) agente mutageno:
1) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008. (1)
b-bis) sostanza tossica per la riproduzione: sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008; (2)
b-ter) sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale non esiste un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna “Osservazioni” dell’allegato XLIII; (2)
b-quater) sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna “Osservazioni” dell’allegato XLIII; (2)
c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media nell’aria, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno, mutageno o di una sostanza tossica per la riproduzione (3), rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato XLIII.
c-bis) valore limite biologico: il limite della concentrazione nell’adeguato mezzo biologico del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto; (4)
c-ter) sorveglianza sanitaria: la valutazione dellostato di salute di un singolo lavoratore in funzione dell’esposizione a specifici agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro. (4)
Note
(1) Lettera sostituita dall'art. 1, lett. g del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39
(2) Lettera introdotta dall'Art. 9. del 
D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135
(3) Lettera modificata dall'Art. 9. del
D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135
(4) Lettera introdotta dall'Art. 9. del
D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135

 

Agente cancerogeno definizione

Fig. 3 - Definizione di Agente cancerogeno

D.Lgs 81/2008
...

Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSE

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 235 - Sostituzione e riduzione

1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno, mutageno o di una sostanza tossica per la riproduzione (2) sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o una miscela (1) o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l’agente cancerogeno, mutageno o la sostanza tossica per la riproduzione (3) il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile.

3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori all’agente cancerogeno, mutageno o alla sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia (3) sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.

L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato XLIII. (4)

3-bis. Se non è tecnicamente possibile utilizzare o produrre una sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia in un sistema chiuso, i datori di lavoro provvedono affinché il rischio connesso all’esposizione dei lavoratori a tale sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia sia ridotto al minimo. (5)

3-ter. Per quanto riguarda le sostanze tossiche per la riproduzione diverse dalle sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia e dalle sostanze tossiche per la riproduzione con valore soglia, i datori di lavoro applicano quanto previsto al comma 3-bis. In tal caso, i datori di lavoro tengono debitamente conto, nell’effettuare la valutazione dei rischi di cui all’articolo 236, della possibilità che potrebbe non esistere un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori per tale sostanza tossica per la riproduzione e stabiliscono misure appropriate al riguardo. (5)

3-quater. L’esposizione non deve superare il valore limite dell’agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la riproduzione stabilito nell’allegato XLIII. (5)

Note
(1) Come modificato dall' art. 1, lett. b del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39
(2) Comma modificato dall'Art. 10. del 
D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135
(3) Comma modificato dall'Art. 10. del
D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135
(4) Periodo soppresso dall'Art. 10. del
D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135
(5) Lettera introdotta dall'Art. 10. del
D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135

 

Allegato XLII

Note (2) (3)

Elenco di Sostanze, Miscele (1) e Processi

1. Produzione di auramina con il metodo Michler.
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5. Il lavoro comportante l’esposizione a polveri di legno duro.
6. Lavori comportanti l’esposizione a polvere di silice cristallina respirabile, generata da un procedimento di lavorazione.
7. Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore.
8. Lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.

Note
(1) Come modificato dall' art. 1, lett. a del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39
(2) Allegato sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 1 giugno 2020, n. 44 - Allegato I
(3) Allegato sostituito dall'art. 1 del decreto interministeriale 11 febbraio 2021

ALLEGATO XLIII Valori limite di esposizione professionale

Note (1) (2) (3)

di cui al titolo IX, capo II

 (Update 26 Settembre 2024 - in rosso le nuove voci inserite decreto legislativo 1 giugno 2020, n. 44

NOME AGENTE

N. CE (1)

N. CAS (2)

Valori limite

Osservazioni

Misure transitorie

8 ore
(3)

Breve durata
(4)

mg/m3
(5)

ppm (6)

f/ml (7)

mg/m3(
(5)

ppm (6)

f/ml (7)

Polveri di legno duro

-

-

2 (8)

-

-

-

-

-

-

 

Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i) della direttiva 2004/37 (come cromo)

-

-

0,005

-

-

-

-

-

-

Valore limite: 0,010 mg/m3fino al 17 gennaio 2025.

Valore limite: 0,025 mg/m3per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17 gennaio 2025.

Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i) della direttiva 2004/37

-

-

-

-

0,3

-

-

-

-

 

Polvere di silice cristallina respirabile

-

-

0,1 (9)

-

-

-

-

-

-

 

Benzene

200-753-7

71-43-2

0,66

0,2

-

-

-

-

Cute (10)

Valore limite 0,5 ppm (1,65 mg/m3) dal 5 aprile 2024 fino al 5 aprile 2026

Cloruro di vinile monomero

200-831-0

75-01-4

2,6

1

-

-

-

-

-

 

Ossido di etilene

200-849-9

75-21-8

1,8

1

-

-

-

-

Cute (10)

 

1,2-Epossipropano

200-879-2

75-56-9

2,4

1

-

-

-

-

-

 

Tricloroetilene

201-167-4

79-01-6

54,7

10

-

164,1

30

-

Cute (10)

 

Acrilammide

201-173-7

79-06-1

0,1

-

-

-

-

-

Cute (10)

 

2-Nitropropano

201-209-1

79-46-9

18

5

-

-

-

-

-

 

o-Toluidina

202-429-0

95-53-4

0,5

0,1

-

-

-

-

Cute (10)

 

4,4'-Metilendianilina

202-974-4

101-77-9

0,08

-

-

-

-

-

Cute (10)

 

Epicloridrina

203-439-8

106-89-8

1,9

-

-

-

-

-

Cute (10)

 

Etilene dibromuro

203-444-5

106-93-4

0,8

0,1

-

-

-

-

Cute (10)

 

1,3-Butadiene

203-450-8

106-99-0

2,2

1

-

-

-

-

-

 

Etilene dicloruro

203-458-1

107-06-2

8,2

2

-

-

-

-

Cute (10)

 

Idrazina

206-114-9

302-01-2

0,013

0,01

-

-

-

-

Cute (10)

 

Bromoetilene

209-800-6

593-60-2

4,4

1

-

-

-

-

-

 

Cadmio e suoi composti inorganici

 

 

0,001(12)

---

-

-

-

---

 

Valore limite 0,004 mg/m3(13) fino all'11 luglio 2027.

Berillio e composti inorganici del berillio

 

 

0,0002(12)

---

-

-

-

---

Sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie(14)

Valore limite 0,0006 mg/m3 fino all'11 luglio 2026.

Acido arsenico e i suoi sali e composti inorganici dell'arsenico

 

 

0,01(12)

---

-

-

-

---

 

 

Formaldeide

200-001-8

50-00-0

0,37

0,3

---

0,74

0,6

---

Sensibilizzazione cutanea (15)

 

4,4'Metilene-bis (2 cloroanilina)

202-918-9

101-14-4

0,01

 

---

---

---

---

Cute (10)

 

Emissioni di gas di scarico dei motori diesel

 

 

0,05(11)

 

 

 

 

 

 

Per le attività minerarie sotterranee e la costruzione di gallerie, il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2026.

Miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, definite cancerogene ai sensi della direttiva 2004/37

 

 

 

 

 

 

 

 

Cute (10)

 

Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore

 

 

 

 

 

 

 

 

Cute (10)

 

Acrilonitrile

203-466-5

107-13-1

1

0,45

-

4

1,8

-

Cute (10) sensibilizzazione cutanea (15)

I valori limite si applicano a decorrere dal 5 aprile 2026.

Composti del nichel

-

-

0,01 (16)
0,05 (17)

-

-

-

-

-

sensibilizzazione cutanea edelle vie respiratorie (14)

Il valore limite(16) si applica a decorrere dal 18 gennaio 2025
Il valore limite(17) si applica a decorrere dal 18 gennaio 2025
Fino ad allora si applica un valore limite di 0,1 mg/m3 (17).

Piombo inorganico e i suoi composti

 

 

0,15

 

 

 

 

 

 

 

2-Etossi etanolo

203-804-1

110-80-5

8

2

-

-

-

 

Cute (10)

 

2-Etossietil acetato

203-839-2

111-15-9

11

2

 

 

 

 

Cute (10)

 

2-Metossietanolo

203-713-7

109-86-4

-

0,5

-

-

-

 

Cute (10)

 

2-Metossietil acetato

203-772-9

110-49-6

-

0,5

-

-

-

 

Cute (10)

 

Bisfenolo A. 4,4’- Isopropilidenedifenolo

201-245-8

80-05-7

2(12)

-

-

-

-

 

Cute (10)

 

Mercurio e composti inorganici bivalenti del mercurio compresi ossido mercurico e cloruro di mercurio (misurati come mercurio) (9)

 

 

0,02

-

-

-

-

 

Cute (10)

 

Monossido di carbonio

211-128-3

630-08-0

23

20

-

117

100

 

 

 

N.N Dimetilformamide

200-679-5

68-12-2

15

5

-

30

10

 

Cute (10)

 

N,N Dimetilacetammide

204-826-4

127-19-5

36

10

-

72

20

 

Cute (10)

 

Nitrobenzene

202-716-0

98-95-3

1

0,2

-

-

-

 

Cute (10)

 

N-metil-2-pirrolidone

212-828-1

872-50-4

40

10

-

80

20

 

Cute (10)

 

NOTE

1. N. CE (ossia EINECSELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all’interno dell’Unione europea, come definito nell’allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
2. N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service).
3. Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore.
4. Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l’esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti, salvo indicazione contraria.
5. mg/m3 = milligrammi per metro cubo di aria a 20°C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).
6. ppm= parti per milione per volume di aria (ml/m3).
7. f/ml= fibre per millilitro.
8. Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.
9. Frazione respirabile
10. Contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.
11. Misurate sotto forma di carbonio elementare.
12. Frazione inalabile.
13. Frazione inalabile. Frazione respirabile negli Stati membri che applicano, alla data di entrata in vigore della direttiva (UE) 2019/983, un sistema di biomonitoraggio con un valore limite biologico non superiore a 0,002 mg Cd/g di creatinina nelle urine.
14. La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie.
15. La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea.
16. Frazione respirabile, misurata come nickel.
17. Frazione inalabile, misurata come nickel.

Note
(1) Decreto Legislativo 1 giugno 2020 n. 44 - Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
(2) Decreto interministeriale 11 febbraio 2021 - Recepimento della direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019, nonché della direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che modificano la direttiva (CE) 2004/37 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro
(3) Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n. 135 - Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Art. 236. Valutazione del rischio

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione (2), i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'articolo 17.

2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione (3) prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.

3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente capo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

4. Il documento di cui all’articolo 28, comma 2, o il documento redatto secondo le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati:

a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione o di processi industriali di cui all’allegato XLII, con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;
b) i quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione;
d) l’esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota, e il grado della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate e il tipo di dispositivi di protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione e le sostanze e miscele eventualmente utilizzate come sostituti. (1) (4)

5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

6. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere i dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 50, comma 6.

Note
(1) Come modificato dall' art. 1, lett. a del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 (la parola preparati e' sostituita con miscele e preparati cancerogeni è sostituita con miscele cancerogene o mutagene)
(2) Comma modificato dall'Art. 11. del 
D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135
(3) Comma modificato dall'Art. 11. del
D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135

Interpelli (0)

Interpello n. 2/2019 del 15/02/2019 - Applicazione, per l’attività degli Enti ispettivi, della Circolare Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’art. 249 c. 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

 

Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.

3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.

4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione o si constati che un valore limite biologico è stato superato (2), il medico competente ne informa il datore di lavoro.

5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:

a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'articolo 236;
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria e comunque dell'esposizione all'agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti per verificare l'efficacia delle misure adottate.

6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche (1).

Note
(1) Comma sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 1 giugno 2020, n. 44
(2) Comma modificato dall'Art. 16. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135

 

Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

1. I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l’agente cancerogeno, mutageno o la sostanza tossica per la riproduzione utilizzati e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente o sostanza. (1) Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 242, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c).

3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.

4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’INAIL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e, ai sensi dell’articolo 25, ne consegna copia al lavoratore stesso. (2)

5. In caso di cessazione di attività dell’azienda, il datore di lavoro invia il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all’INAIL. (2)

6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’INAIL fino a quarant’anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni e fino ad un periodo di almeno cinque anni dalla cessazione di ogni attività che espone a sostanze tossiche per la riproduzione. (2)

7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni o a sostanze tossiche per la riproduzione, (3) oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:

a) trasmette copia del registro di cui al comma 1 all’INAIL (4) ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente per territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni o a sostanze tossiche per la riproduzione, il datore di lavoro chiede all’INAIL (4) copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.

9. I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 12 luglio 2007, n. 155 (decreto 12 luglio 2007, n. 155), ed aggiornati con decreto dello stesso Ministro, adottato di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la commissione consultiva permanente.

10. L’INAIL trasmette annualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute i dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 e a richiesta li rende disponibili alle regioni. (5)

Note
(1) Comma modificato dall'Art. 17. del 
D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135
(2) Comma sostituito dall'Art. 17. del
D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135
(3) Comma modificato dall'Art. 17. del
D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135
(3) Lettera modificata dall'Art. 17. del
D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135
(4) Lettera modificata dall'Art. 17. del
D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135
(5) Comma sostituito dall'Art. 17. del
D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135

Quando è previsto il Registro di esposizione (degli esposti)

Il diagramma di flusso seguente, illustra, in estrema sintesi, quando è previsto il Registro di esposizione a partire dall'individuazione di agenti cancerogeni:

Fig 3

Fig. 4 - Flusso Registro esposti SI/NO

*è da intendersi esteso ad agenti mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione

Articolo 260 Dlgs 81/08 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

1. Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui all’articolo 246, che nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell’ambiente e l’uso di idonei DPI, nella valutazione dell’esposizione accerta che l’esposizione è stata superiore a quella prevista dall’articolo 251, comma 1, lettera b), e qualora si siano trovati nelle condizioni di cui all’articolo 240, li iscrive nel registro di cui all’articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza ed all’ISPESL. L’iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea dovendosi perseguire l’obiettivo della non permanete condizione di esposizione superiore a quanto indicato all’articolo 251, comma 1, lettera b).

2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all’ISPESL copia dei documenti di cui al comma 1.

3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all’ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1.

4. L’ISPESL per il tramite del medico competente, provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell’esposizione.

 

Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Articolo 280 Dlgs 81/08 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali

1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale. 

2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il medico competente e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all’ISPESL e all’organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) comunica all’ISPESL e all’organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1, fornendo al contempo l’aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto per tramite del medico competente le relative cartelle sanitarie e di rischio;
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità e all'organo di vigilanza competente per territorio copia del registro di cui al comma 1 ed all'ISPESL copia del medesimo registro nonché per il tramite del medico competente le cartelle sanitarie e di rischio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio.

4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni.

5. La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.

6. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sentita la Commissione consultiva permanente.

7. L’ISPESL trasmette annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.

B. Registro esposti: Come

Registri di esposizione

Registro di esposizione: modalità di trasmissione

Registri di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e a sostanze tossiche per la riproduzione e ad agenti biologici: obbligo invio telematico dal 10 febbraio 2021

Dal 10 febbraio 2021 le comunicazioni relative ai registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici devono essere trasmesse esclusivamente con il servizio online.

Come descritto nella nota del 1° febbraio 2021, inviata alle Associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro, a decorrere dal 10 febbraio 2021 le comunicazioni relative ai registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici devono avvenire esclusivamente attraverso il servizio online “Registro esposizione”, a disposizione di tutti i datori di lavoro.

L'introduzione del Registro di esposizione informatizzato - utilizzabile in sede di rilascio dai soli datori di lavoro titolari di Posizione assicurativa territoriale (Pat), nonchè ai soggetti da essi abilitati, e successivamente esteso anche ai datori di lavoro del settore agricolo e in gestione per conto dello Stato - ha rappresentato una semplificazione importante in quanto consente, con un unico inserimento telematico, di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente nei confronti di Inail e dell'organo di vigilanza in considerazione del fatto che l'applicativo è immediatamente accessibile ai funzionari dei Servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali tramite le credenziali in loro possesso.

Con la circolare n. 43 del 12 ottobre 2017 e la Circolare n. 22 del 15 maggio 2018 per i datori di lavoro del settore agricolo e in gestione per conto dello Stato, decorre l'obbligo di utilizzo in via esclusiva del servizio telematico in oggetto.

Stante ii periodo di tempo trascorso dall'entrata in vigore dell'obbligo di invio telematico, si ritiene conclusa la necessaria fase di transizione connessa all'utilizzo dell'applicativo informatico, che ha previsto, nella sua prima applicazione, la disponibilità dell'Istituto ad acquisire e integrare nel richiamato applicative i dati dei registri che i datori di lavoro hanno trasmesso in formate cartaceo o tramite PEC.

Si rappresenta, pertanto, che a decorrere dal 10 febbraio 2021 non sarà più possibile da parte dell'Istituto ricevere ulteriori invii delle comunicazioni in argomento con modalità diverse dal servizio on line.

Qualora tuttavia, successivamente a tale data, dovessero pervenire ulteriori comunicazioni via PEC o in modalità cartacea, in una logica di fattiva collaborazione, si provvederà a contattare i datori di lavoro al fine di rappresentare la necessità di procedere all'invio telematico dei dati afferenti i Registri di esposizione in argomento nonché fornire adeguata assistenza nei casi in cui fossero rappresentate eventuali problematiche legate all'inserimento di tali dati.

Per i datori di lavoro, o loro delegati, titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat), dal 12 ottobre 2017 è disponibile il nuovo servizio online per la trasmissione del “Registro di esposizione”.

Con la circolare n. 43 del 12 ottobre 2017 e la Circolare n. 22 del 15 maggio 2018 sono illustrate le modalità di invio telematico mediante l’accesso ai servizi online del portale Inail, che consente di rispettare, con un unico adempimento informatico, l’obbligo previsto dalla normativa vigente nei confronti sia dell’Inail sia della Asl competente per territorio.

I datori di lavoro pubblici e privati non titolari di una Pat provvederanno, invece, all’inoltro dei dati afferenti al Registro di esposizione tramite Pec.

Circolare INAIL n. 43 del 12 Ottobre 2017

Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni” e “Registro di esposizione ad agenti biologici”.  Modalità telematiche di trasmissione e aggiornamento.

La normativa degli anni novanta in materia di salute e sicurezza sul lavoro (in primis il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626) ha previsto flussi informativi riguardanti la protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, con finalità di prevenzione e ricerca. In particolare, per gli aspetti qui di interesse, sono stati istituiti i Registri in oggetto nei quali il datore di lavoro, per quei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria poiché la valutazione del rischio ha evidenziato l’esposizione ad agenti cancerogeni mutageni e biologici appartenenti al gruppo 3 o 4, deve riportare i dati riguardanti gli agenti utilizzati, i dati dei lavoratori esposti, l’attività svolta dal dipendente e il valore dell’esposizione in termini di intensità, frequenza e durata. Il decreto del Ministro della salute 12 luglio 2007, n. 155 ha definito i modelli da utilizzare per il Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

Con l’approvazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 25 maggio 2016, n. 183, emanato in attuazione dell’art. 8, comma 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni (di seguito T.U. salute e sicurezza) recante le regole tecniche per il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) e in vigore dal 12 ottobre 2016, si prevede l’acquisizione telematica dei dati contenuti nei Registri di esposizione ex artt. 243, 260 e 280 del T.U. salute e sicurezza, la cui decorrenza è stata differita al 12 ottobre 2017 dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in coerenza con l’obbligo di trasmissione espressamente previsto e sanzionato dal legislatore nell’ambito delle disposizioni specifiche di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni e mutageni e da agenti biologici (rispettivamente artt. 243 e 262, artt. 280 e 282 T.U. salute e sicurezza).

Rilascio registro di esposizione e modalità di invio telematico

In relazione a quanto precede, l’Inail ha realizzato un servizio online per la trasmissione del “Registro di esposizione”, che sarà disponibile a partire dal 12 ottobre 2017 e utilizzabile in una prima fase da parte dei datori di lavoro titolari di Posizione assicurativa territoriale (Pat), mentre gli altri datori di lavoro pubblici e privati, comunque assoggettati al medesimo obbligo ove ne ricorrano i sopra richiamati presupposti, provvederanno all’inoltro dei dati afferenti al Registro di esposizione tramite Pec, utilizzando il modello disponibile sul sito istituzionale dell’Inail, nella sezione “Moduli e modelli - Ricerca e Tecnologia”.

L’introduzione del Registro di esposizione informatizzato rappresenta una semplificazione importante in quanto consente, con un unico inserimento telematico, di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente nei confronti di Inail e dell’organo di vigilanza. Il Registro online, infatti, sarà immediatamente accessibile ai funzionari dei Servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali tramite l’inserimento delle credenziali in loro possesso nell’area dei servizi online del portale Inail www.inail.it.

Analogamente, nel caso di trasmissione via Pec del Registro da parte dei soggetti non titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat), il datore di lavoro interessato potrà procedere a un unico invio contestuale tramite posta certificata all’Istituto, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. e all’indirizzo di posta certificata della Asl territorialmente competente sulla base dell’unità produttiva.

I dati contenuti nei Registri di esposizione cartacei trasmessi entro l’11 ottobre 2017, così come i dati dei Registri di esposizione ricevuti tramite Pec dopo la predetta data, saranno inseriti all’interno del precedente archivio informatico e resi disponibili nel Registro online entro il mese di marzo 2018.

Fonte: INAIL
...
segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 4.0 2025
©Copia autorizzata Abbonati 

Tutta la Procedura telematica

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
4.0 13.03.2025 - Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n. 135
- Inseriti link normativi
www.tussl.it
Certifico Srl
3.0 08.03.2021 Decreto 11 Febbraio 2021 Certifico Srl
2.0 03.02.2021 Nota INAIL del 1° febbraio 2021 Certifico Srl
1.0 21.06.2020 D. Lgs. 1 giugno 2020 n. 44
Circolare INAIL n. 22 del 15 maggio 2018
Modifica Art. 242 c. 6
D.Lgs. 81/2008
Certifico Srl
0.0 18.09.2018 --- Certifico Srl


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