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Schema di Relazione annuale medico competente

ID 18935 | | Visite: 10443 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/18935

Schema Relazione annuale medico competente

Schema di Relazione annuale medico competente / Art. 25 co. 1 lett. i) TUS

ID 18935 | 09.02.2023 / In allegato Documento completo e schema in formato .doc

La relazione sanitaria è uno strumento informativo con cui il medico competente, comunica al datore di lavoro, al RSPP e al RLS, i risultati anonimi e collettivi degli accertamenti sanitari ed il significato di detti risultati, ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.

La relazione sanitaria deve essere prodotta annualmente in forma scritta e presentata nell’ambito della riunione periodica come previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 81/2008.

Di seguito si fornisce uno schema di relazione sanitaria ai sensi dell’art. 25 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 81/2008 in formato .doc compilabile ed adattabile alle differenti realtà aziendali.

D.Lgs. 81/2008

Art. 25 Obblighi del medico competente

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; ...

D.Lgs. 81/2008

Art. 35 Riunione periodica

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione....

In allegato Schema di Relazione annuale medico competente  - Art. 25 co. 1 lett. i) TUS in formato .doc compilabile

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