Prevenzioni incendi per attività di ufficio
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Prevenzioni incendi per attività di ufficio - INAIL 2022
ID 18146 | 22.11.2022 / In allegato Pubblicazione INAIL 2022
Nella presente pubblicazione viene affrontata la progettazione di un’attività adibita ad uffici, utilizzando e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il d.m. 22 febbraio 2006 (regola tecnica verticale tradizionale pre Codice) che secondo la V.4, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice.
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Attività uffici - la normativa applicabile
Per la progettazione di un’attività adibita ad uffici, con oltre 25 occupanti (1), è (ancora (2)) possibile seguire due strade, alternative fra loro:
- applicare la RTV tradizionale di cui al d.m. 22 febbraio 2006 (uffici con oltre 25 persone presenti);
- applicare il Codice, come integrato dalla nuova RTV di cui al d.m. 8 giugno 2016 e s.m.i. (uffici con oltre 300 occupanti).
Si segnala che, individuata una delle due scelte progettuali, occorre percorrere per intero l’iter previsto dalla norma individuata, essendo le due RTV alternative e non complementari.
A valle di quanto illustrato finora, appare evidente quanto la scelta di una o dell’altra norma di riferimento possa poi condurre, agli esiti dell’iter progettuale, a conseguenze potenzialmente assai diverse in termini di:
- costi di progettazione;
- costi per l’adeguamento antincendio dell’attività (impianti e strutture);
- possibilità di ricorrere a soluzioni alternative in luogo di eventuali istanze di deroga;
- vincoli e oneri per la gestione futura dell’attività a carico del responsabile dell’attività.
L’attento progettista, pertanto, eseguirà prioritariamente una sommaria valutazione di fattibilità finalizzata a valutare, nello specifico contesto, quale RTV convenga utilizzare in funzione degli obiettivi prestabiliti, al budget a disposizione del committente e ai costi presumibili per gli interventi di adeguamento antincendio e di gestione dell’attività.
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(1) Per affollamenti minori il d.m. 22 febbraio non è applicabile, occorrerà applicare il d.m. 10 marzo 1998, fino a quando non sarà abrogato e sostituito dal d.m. 3 settembre 2021 (il 28 ottobre 2022).
(2) Come detto, per queste tipologie di attività, fino all’abrogazione delle RTV tradizionali, permane la possibilità del cosiddetto “doppio binario”
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Introduzione
Obiettivi
Le differenze tra l’approccio prescrittivo e quello prestazionale
Il Codice di prevenzione incendi
Attività uffici - la normativa applicabile
Il d.m. 22 febbraio 2006 16
La Regola Tecnica Verticale V.4
Caso studio: Edificio adibito ad attività direzionale e uffici
Descrizione
Contestualizzazione dell’attività in relazione alla prevenzione incendi
Progettazione antincendio con il d.m. 22 febbraio 2006
Riferimenti normativi
Classificazione degli uffici
Ubicazione
Generalità
Accesso all’area
Separazioni - comunicazioni
Caratteristiche costruttive
Resistenza al fuoco
Reazione al fuoco
Compartimentazione
Misure per l’evacuazione in caso di emergenza
Affollamento
Capacità di deflusso
Sistema di vie di uscita
Numero delle uscite
Larghezza delle vie di uscita
Lunghezza delle vie di uscita
Porte
Scale
Impianti di sollevamento
Aerazione
Attività accessorie
Locali per riunioni e trattenimenti
Archivi e depositi
Autorimesse
Servizi tecnologici
Impianti di condizionamento e ventilazione
Impianti elettrici
Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi
Estintori
Impianti di estinzione incendi
Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme
Generalità
Sistema di allarme
Segnaletica di sicurezza
Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio
Problematiche inerenti l’applicazione della RTV tradizionale
Progettazione antincendio con il Codice di prevenzione incendi
Riferimenti normativi
Classificazione degli uffici
La metodologia generale
Scopo della progettazione
Obiettivi di sicurezza
Valutazione del rischio d’incendio per l’attività
Attribuzione dei profili di rischio
Strategia antincendio per la mitigazione del rischio
Attribuzione dei livelli di prestazione alle misure antincendio
Individuazione delle soluzioni progettuali
Reazione al fuoco
Resistenza al fuoco
Compartimentazione
Progettazione dei compartimenti antincendio
Realizzazione dei compartimenti antincendio
Distanza di separazione per limitare la propagazione dell’incendio
Ubicazione
Comunicazioni tra attività
Esodo
Dati di ingresso per la progettazione del sistema d’esodo
Requisiti antincendio minimi per l’esodo
La progettazione del sistema d’esodo
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per l’esodo
Verifica di rispondenza del sistema d’esodo alle caratteristiche di cui al par. S.4.5
Soluzione alternativa
Gestione della sicurezza antincendio (GSA)
Controllo dell’incendio
Estintori d’incendio
Rete idranti
Rivelazione ed allarme
Controllo fumi e calore
Operatività antincendio
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica (par. S.10.6.1)
Protezione contro le scariche atmosferiche (par. S.10.6.3)
Impianti di sollevamento e trasporto di cose e persone (par. S.10.6.4)
Impianti centralizzati di climatizzazione e condizionamento (par. S.10.6.9)
Sezione V - Regole tecniche verticali
Cap. V.1 Aree a rischio specifico
Cap. V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
Cap. V.3 Vani degli ascensori
Cap. V.13 Chiusure d’ambito degli edifici civili
Confronto tra gli esiti delle due progettazioni
Considerazioni a commento
Bibliografia
Fonti immagini
Fonte: INAIL
Collegati
Decreto 14 febbraio 2020
Decreto 22 febbraio 2006
Decreto 3 settembre 2021
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