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Rischio esposizione lavoratori IPA

ID 13020 | | Visite: 17985 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/13020

Rischio esposizione lavoratori IPA 2021

Rischio esposizione lavoratori IPA

ID 13020 | 17.03.2021 / Documento di lavoro completo allegato

Documento riepilogativo sull'esposizione lavorativa agli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), con allegati:

- Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) EPA 2008
- Study Assessment of Occupational Exposure to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons UK
- Priority Pollutant List EPA 2014
- Vademecum sicurezza e salute dei lavoratori asfaltatura [RL 2011]
- Cancerogeni occupazionali - IPA U. Modena R-E
- Esposizione a cancerogeni nella posa di guaine ASL BG
- Monitoraggio Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) e Benzo(a)Pirene (BaP) ILVA TA
Pece, catrame di carbone, alta temperatura DORS

Concentrations (IDLH) Coal tar pitch volatiles - NIOSH (IDHL* pece, catrame di carbone volatili)
Coal Tar Pitch Volatiles TLV ACGIH 2021 (TLV-TWA pece, catrame di carbone volatili)
Naphthalene TLV ACGIH 2021 (TLV-TWA naftalene)
Benzo[a]pyrene ACGIH 2021 (TLV-TWA assente)
Coal Tar Pitch Volatiles OSHA 2021 (Report OSHA - pece, catrame di carbone volatili)

Immediately Dangerous to Life or Health Concentrations 

Gli IPA

Gli IPA sono agenti ubiquitari, cioè onnipresente nell’ambiente di vita e di lavoro, sono spesso utilizzati sotto forma di miscele complesse, e derivano principalmente da combustioni incomplete, possono quindi essere presenti in tutte le attività dove avvengono combustioni (fonderie, raffinerie, produzione di coke, di asfalto, industria della gomma, della carta, produzione di energia, lavorazioni di asfaltatura, posa di guaine bituminose, uso di oli minerali, officine pneumatici ecc.). 

L’esposizione a idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ha evidenziato un aumento di rischio per cancro ai polmoni e della pelle.

Gli IPA sono generati dalla combustione incompleta di materiale organico (p. es. carbone, olio da riscaldamento, carburante, legno, tabacco) e si diffondono nell’aria legati alle particelle di fuliggine. Gran parte degli IPA presenti nell’aria provengono da questi processi di combustione, ma le fuliggini vengono aggiunte anche alle mescole di gomma per migliorarne le proprietà elastiche o ammortizzanti. Quindi, gli IPA finiscono anche nelle impugnature degli utensili o nelle guaine dei cavi. Anche gli alimenti possono accumulare quantità non trascurabili di IPA generati da combustione, per esempio nella preparazione di prodotti cereali o di oli vegetali, nell’affumicatura e nella cottura alla griglia di carne e pesce. Gli IPA sono anche componenti naturali del carbone e del petrolio, che nel processo di raffinazione si accumulano nel bitume. I prodotti trattati con bitume e catrame, come l'asfalto, le lastre bitumate o i coloranti organici ne contengono quindi un tenore elevato

Gli IPA sono anche componenti naturali del carbone e del petrolio, che nel processo di raffinazione si accumulano nel bitume. I prodotti trattati con bitume e catrame, come l'asfalto, le lastre bitumate o i coloranti organici ne contengono quindi un tenore elevato. Negli anni 1960 erano ancora in uso colle contenenti catrame per incollare il parquet, e fino agli anni 1990 si impregnava il legno (per esempio le traversine ferroviarie o i pali) con olio di catrame per proteggerlo dagli agenti atmosferici. Gli IPA di origine fossile sono contenuti anche nei cosiddetti oli diluenti, aggiunti alle mescole di gomma utilizzate per esempio nella fabbricazione degli pneumatici per migliorarne le prestazioni.

IPA e TUS

Gli agenti cancerogeni e mutageni sono definiti all'Art. 234. del D.Lgs. 81/2008 come:

1. Agli effetti del presente decreto si intende per:

a) agente cancerogeno:
1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato XLII del presente decreto, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;

b) agente mutageno:
1) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.

c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato XLIII.

Gli IPA sono quindi agenti cancerogeni / mutageni secondo i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 (Art. 234 c. 1a1 / 1b1 del D.Lgs. 81/2008) (vedi dettaglio a seguire) e non sono definiti valori limite (Art. 234 c. 1c del D.Lgs. 81/2008), infatti allo stato attuale, non sono presenti, come agenti cancerogeni/mutageni nella tabella dei valori limiti di esposizione professionale di cui all'ALLEGATO XLIII del D.Lgs. 81/2008 o nei processi di cui ALLEGATO XLII (Art. 234 c. 1a2 del D.Lgs. 81/2008), pertanto la valutazione dell'esposizione dell'esposizione a agenti cancerogeni / mutageni dovrà essere effettuata in maniera specifica, prendendo a riferimento anche valori limite di concentrazione nell'ambiente di lavoro da Norme/Enti/Studi (IARC, EPA, ACGIH, ecc).

Vedi:
Concentrations (IDLH) Coal tar pitch volatiles - NIOSH (IDHL pece, catrame di carbone volatili)
Coal Tar Pitch Volatiles TLV ACGIH 2021 (TLV-TWA pece, catrame di carbone volatili)
Naphthalene TLV ACGIH 2021 (TLV-TWA naftalene)
Benzo[a]pyrene ACGIH 2021 (TLV-TWA assente)
Coal Tar Pitch Volatiles OSHA 2021 (Report OSHA - pece, catrame di carbone volatili)
Limiti esposizione professionale agenti cancerogeni e mutageni TLV - ACGIH
Pece, catrame di carbone, alta temperatura DORS

Definizione IPA TUS

Fig. 1 - TUS e IPA (individuazione definizione)

Tabella 1: Principali IPA e loro classificazione secondo diversi criteri (Fonte CH)

IPA

Numero CAS

Cancerogeno per l’essere umano
(IARC, 2016)

Principali inquinanti
secondo l’EPA (USA)

PAH8,
indicatori di presenza di IPA cancerogeni
negli alimenti (EFSA, 2008)

Classificazione armonizzata secondo
l’allegato VI del 
regolamento (CE) n. 1272/2008

Cancerogenicità secondo
la banca dati dell’inventario C&L
(autoclassificazione) dell’ECHA

Indicazioni di pericolo CLP (*) 

Benzo(a)pirene

50-32-8

1

X

X

X (carc.1B)

 

H350
H400
H410

Dibenzo(a,h)antracene

53-70-3

2A

X

X

X (carc.1B)

 

H350
H400
H410

Benzo(a)antracene

56-55-3

2B

X

X

X (carc.1B)

 

H350
H400   
H410

Benzo(b)fluorantene

205-99-2

2B

X

X

X (carc.1B)

 

H350   
H400   
H410

Benzo(j)fluorantene

205-82-3

2B

 

 

X (carc.1B)

 

H350
H400
H410

Benzo(k)fluorantene

207-08-9

2B

X

X

X (carc.1B)

 

H350
H400
H410

Benzo(e)pirene

192-97-2

3

 

 

X (carc.1B)

 

H350
H400
H410

Crisene

218-01-9

2B

X

X

X (carc.1B)

 

H341

H350
H400
H410

Indeno(1,2,3,c,d)pirene

193-39-5

2B

X

X

 

carc. 2

H351

Benzo(g,h,i)perilene

191-24-2

3

X

X

 

non cancerogeno

H400
H410
H413

Ciclopenta(c,d)pirene

27208-37-3

2A

 

 

 

non elencato

 --

Dibenzo(a,l)pirene

191-30-0

2A

 

 

 

carc. 1B

H341
H350

Dibenzo(a,i)pirene

189-55-9

2B

 

 

 

carc. 2 (23 notifiche) o carc.1B (4) o non classificato (3)

H341
H350

5-metilcrisene

3697-24-3

2B

 

 

 

carc. 2 (23 notifiche) o carc.1B (7) o non  classificato (3)

H302   
H318
H351
H400   
H410
H350

Dibenzo(a,h)pirene

189-64-0

2B

 

 

 

carc.1B (11 notifiche) o carc. 2 (1) o non classificato (3)

H341
H350

Naftalina

91-20-3

2B

X

 

X (carc. 2)

 

H302   
H351
H400   
H410

Benzo(j)aceantrilene

202-33-5

2B

 

 

 

non elencato

 --

Benzo(c)fenantrene

195-19-7

2B

 

 

 

non cancerogeno (26 notifiche) o carc. 2 (7)

H302   
H312
H315
H319
H332
H335
H341   
H351

Antracene

120-12-7

3

X

 

 

non cancerogeno (373 notifiche), carc. 2 (1)

 

H315
H319   
H317
H400
H410   
H335

Acenaftene

83-32-9

3

X

 

 

non cancerogeno

H319   
H400
H410
H411   
H315   
H335

Fluorantene

206-44-0

3

X

 

 

non cancerogeno

H302   
H410   
H400   
H410   
H319   
H332    

Fluorene

86-73-7

3

X

 

 

non cancerogeno

H400   
H410   
H411   
H315   
H319
H302
H317
H319
H335

Fenantrene

85-01-8

3

X

 

 

non cancerogeno (442 notifiche), carc. 2 (2)

H302   
H400
H410
H315   
H317
H351
H319
H335

Pirene

129-00-0

3

X

 

 

non cancerogeno

H315   
H319
H335
H400
H410
H302   
H332
H413
H330

Acenaftilene

208-96-8

-

X

 

 

non cancerogeno

H310   
H330
H302   
H315
H319
H335

Classificazione dell’IARC:

Gruppo 1: cancerogenicità dimostrata
Gruppo 2A: cancerogenicità probabile
Gruppo 2B: cancerogenicità possibile
Gruppo 3: non classificabile come cancerogeno per l'essere umano (possibile ma dati insufficienti)

Classificazione dell’ECHA (secondo il regolamento CLP):

carc. 1A: sostanze di cui sono noti effetti cancerogeni per l’essere umano
carc. 1B: sostanze di cui si presumono effetti cancerogeni per l’essere umano
carc. 2: sostanze di cui si sospettano effetti cancerogeni per l’essere umano

(*) Indicazioni di pericolo CLP

Tabella 2: Codici H e frasi

Codici delle indicazioni di pericolo

Frase

H302

Nocivo se ingerito

H310

Letale per contatto con la pelle.

H312

Nocivo a contatto con la pelle

H315

Provoca irritazione cutanea

H317

Può provocare una reazione allergica della pelle

H318

Provoca gravi lesioni oculari.

H319

Provoca grave irritazione oculare

H332

Nocivo se inalato.

H335

Può irritare le vie respiratorie.

H341

Sospettato di provocare alterazioni genetiche <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>

H350

Può provocare il cancro <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.

H351

Sospettato di provocare il cancro <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.

H400

Altamente tossico per gli organismi acquatici

H410

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

H411

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

H413

Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

[...]

Valori limite

La normativa italiana non fissa limiti di concentrazione negli ambienti di lavoro per gli inquinanti chimici considerati, mentre è stata fissata dal D.Lgs. 155/2010 la concentrazione di 1 ng/m³, quale valore obiettivo ambientale per la media annuale della concentrazione di benzo(a)pirene nell’aria degli ambienti di vita. Per quanto riguarda gli ambienti di lavoro, il D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro debba evitare l’esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni attraverso la loro sostituzione (se tecnicamente possibile), ovvero adottando sistemi chiusi, ovvero assicurando che il livello di esposizione sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.

Anche i limiti di riferimento solitamente adottati, i “Threshold Limit Values” (TLV) della ACGIH non riportano valori limiti di soglia per IPA e benzo(a)pirene, mentre indicavano fino a qualche anno fa, soltanto per gli IPA, il valore di 200 µg/m³ quale valore limite (L.V.) di soglia per le 8 ore lavorative; attualmente, tale valore è indicato quale “Permissible Exposure Limit” dall’Occupational Safety and Health Administration (OSHA), degli Stati Uniti.

In merito all’esposizione ad agenti cancerogeni, l’ACGIH ritiene che debba essere mantenuta al livello minimo possibile e che i lavoratori esposti a cancerogeni riconosciuti per l’uomo (categoria A1), per i quali non viene definito un TLV, debbano essere adeguatamente equipaggiati per eliminare nel modo più completo possibile ogni esposizione. Volendo avere una indicazione del livello di esposizione dei lavoratori al benzo(a)pirene, è possibile confrontarli, con le dovute cautele, con i valori limite proposti dall’Occupational Safety and Health Administration (OSHA), degli Stati Uniti (2.490 ng/m³), oppure con quelli adottati in altri Paesi (fonte: Monitoraggio Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) e Benzo(a)Pirene (BaP) ILVA - allegata).

Vedi:
Concentrations (IDLH) Coal tar pitch volatiles - NIOSH (IDHL pece, catrame di carbone volatili)
Coal Tar Pitch Volatiles TLV ACGIH 2021 (TLV-TWA pece, catrame di carbone volatili)
Naphthalene TLV ACGIH 2021 (TLV-TWA naftalene)
Benzo[a]pyrene ACGIH 2021 (TLV-TWA assente)
Coal Tar Pitch Volatiles OSHA 2021 (Report OSHA - pece, catrame di carbone volatili)
Limiti esposizione professionale agenti cancerogeni e mutageni TLV - ACGIH
Pece, catrame di carbone, alta temperatura DORS

Valori limite TUS

Non sono presenti sostanze IPA con valori limite di esposizione di cui all'Allegato XLIII del D.Lgs. 81/2008.

Limiti ACGIH

I valori limite per IPA ACGIH:

- Miscele di IPA come pece, catrame di carbone volatili: TLV-TWA di 0,2 mg/m3 (l’esposizione deve essere tenuta quanto più bassa possibile)
Naftalene: TLV-TWA di 52 mg/m3 (10 ppm) (k=5,2)

Limiti DFG

DFG: benzo[a]pirene TRK di 2 µg /m3, Limite di Esposizione Tecnico previsto per i cancerogeni
Non adottati Limiti ambientali per singoli IPA o per miscele

Limiti benzo(a)pirene nell'aria (IT)

D.Lgs. 155/2010: La soglia di concentrazione in aria del benzo(a)pirene è stabilita dal D.Lgs. 155/2010 e calcolata su base temporale annuale. La valutazione dello stato dell’indicatore è basata sul superamento, registrati presso stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria, del Valore Obiettivo (VO), calcolato come media annuale, e fissato a 1.0 ng/m3. Tale inquinante viene determinato analiticamente sulle polveri PM10.

Monitoraggio ambientale

Raccolta dei campioni, es (da Vademecum per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle opere di asfaltatura RL - allegato)

- Campionatori personali indossati da ogni lavoratore per la durata di almeno quattro ore durante le fasi di stesa.
- Campionamento della frazione inalabile delle polveri aerodisperse su membrana in politetrafluoroetilene (PTFE), avente diametro di 37 mm e porosità di 2 micron (secondo metodo ufficiale National Institute for Occupational Safety and Health NIOSH n°5506).
- Campionamento della fase vapore con fiala riempita di resina adsorbente XAD2 da 100mg/50mg del tipo front/back (secondo metodo ufficiale NIOSH n°5506), posta in coda alla membrana in un sistema combinato (campionatore a doppio corpo).
- Flusso dell'aria campionata all'ingresso del portamembrana regolato a 2 l/min.
- Conservazione dei campioni in condizioni ottimali tali da non compromettere la loro integrità ed in particolare fenomeni di ossidazione spontanea o di evaporazione (congelati).

Determinazione della concentrazione dei 16 IPA ritenuti di maggior rilevanza tossicologica (prioritari) dall’EPA (Environmental Protection Agency):

- acenaftene, acenaftilene,
- antracene, benzo(a)antracene,
- benzo(a)pirene,
- benzo(b)fluorantene,
- benzo(g,h,i)pirene,
- benzo(k)fluorantene,
- crisene,
- dibenzo(a,h)antracene,
- fenantrene,
- fluorantene,
- fluorene,
- indeno(1,2,3-c,d)pirene,
- naftalene,
- pirene):

Tabella 4: IPA Formula e struttura

IPA prioritari dell EPA


- Trattamento delle membrane mediante bagno a ultrasuoni per 30 minuti con 5 ml di acetonitrile. La soluzione è stata portata quasi a secchezza in corrente di azoto a 40°C ed il residuo è stato quindi ripreso con 1 ml di acetonitrile.
- Trasferimento delle resine XAD2 contenute nelle fiale in 5 ml di acetonitrile e quindi trattate per 30 minuti in bagno a ultrasuoni.
- Determinazione analitica degli IPA mediante cromatografia liquida ad elevate prestazioni (HPLC) con rilevatore spettrofluorimetrico, utilizzando una colonna RP-PAH (15 cm x 4,6 mm ID, 5µm).

Il limite di rilevazione del metodo varia in funzione dell’analita considerato, come riportato in quantità assoluta (ng) nella tabella seguente:

Sostanza

N° CAS

LOD (Limit Of Detection)
(ng)

Acenaftene

83-32-9

1

Acenaftilene

208-96-8

100

Antracene

120-12-7

0,2

Benzo(a)antracene

56-55-3

0,05

Benzo(a)pirene

50-32-8

0,02

Benzo(b)fluorantene

205-99-2

0,1

Benzo(k)fluorantene

207-08-9

0,02

Benzo(g,h,i)perilene

191-24-2

0,2

Crisene

218-01-9

0,05

Dibenzo(a,h)antracene

53-70-3

0,04

Fenantrene

85-01-8

0,2

Fluorantene

206-44-0

0,2

Fluorene

86-73-7

0,1

Indeno(1,2,3-c,d)pirene

193-39-5

0,2

Naftalene

91-20-3

1

Pirene

129-00-0

0,2

Tabella 5: Limite di rilevazione IPA

[...]

D.Lgs. 81/2008
Titolo IX
SOSTANZE PERICOLOSE

Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
...

Art. 233. Campo di applicazione

1. Fatto salvo quanto previsto per le attività disciplinate dal capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa.

Art. 234. Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si intende per:

a) agente cancerogeno:
1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato XLII del presente decreto, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;1

b) agente mutageno:
1) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.

c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato XLIII.

Art. 235. Sostituzione e riduzione

1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o una miscela o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile.

3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.

L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato XLIII.

Art. 236. Valutazione del rischio

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'articolo 17.

2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.

3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente capo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati:

a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene o mutagene o di processi industriali di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene o mutagene prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e le miscele1 eventualmente utilizzati come sostituti.

5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

6. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere i dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 50, comma 6.

Art. 237. Misure tecniche, organizzative, procedurali

1. Il datore di lavoro:

a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;
b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare», ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare;
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'articolo 18, comma 1, lettera q). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del presente decreto legislativo;
e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;
g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;
h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;
i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati.

Art. 238. Misure tecniche

1. Il datore di lavoro:

a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;
b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione.

2. Nelle zone di lavoro di cui all'articolo 237, comma 1, lettera b), è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.

Art. 239. Informazione e formazione

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;
e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.

3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.

4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni

Valutazione dei rischi con stima esposizione ad IPA asfaltatori (da Vademecum per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle opere di asfaltatura RL)
...

Di seguito vengono riportate le caratteristiche aziendali e di lavorazione che, se rispettate, rendono giustificato il procedere alla valutazione dei rischi senza l’effettuazione di misure ambientali, avvalendosi di una stima dell’esposizione fondata anche sui risultati dello studio.

Caratteristiche aziendali:

- Lavorazione di asfaltatura per un massimo di 20 giorni all’anno
- Operai addetti alle opere di asfaltatura in numero inferiore a 10
- Non iscrizione alla SOA 

- Caratteristiche di lavorazione

- Lavorazione in campo aperto (esclusi quindi gallerie, ecc.)
- Condizioni meteo: pressione medio-alta, bava di vento a direzione variabile secondo la scala di Beaufort, umidità relativa intorno al 50%, temperatura intorno a 25°C.
- Tipologia strade: comunali, provinciali, statali, private, marciapiedi
- Traffico veicolare concomitante: assente, scarso, medio
- Temperatura asfalto: 120 – 260 °C

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