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Valutazione rischio sismico luoghi di lavoro

ID 7701 | | Visite: 32475 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/7701

Valutazione rischio sismico lavoro

Valutazione rischio sismico luoghi di lavoro

In allegato Documenti di inquadramento rischio sismico lavoro, plesso scolastico tipo e insediamento produttivo Documenti d'interesse, Modello di DVR Sismico Plesso scolastico formato doc (replicabile ad insediamenti produttivi).

Excursus

A causa dei terremoti che hanno recentemente colpito l’Italia, si è rivelato indispensabile considerare tra i rischi potenzialmente presenti negli ambienti di lavoro anche quello sismico.

Il D.Lgs. 81/08 da sempre riporta come obbligo non delegabile del datore di lavoro, nell’Art. 17, la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi. Inoltre il rischio sismico (terremoti) è presente nelle "Procedure standardizzate" di cui al D.M. 30 Novembre 2012 Modulo 2 INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI PRESENTI IN AZIENDA:

1 2 3 4 5 6
Famiglia di pericoli Pericoli Pericoli presenti Pericoli non presenti Riferimenti legislativi Esempi di incidenti e di criticità
--- ---        
Altre emergenze Inondazioni, allagamenti, terremoti, ecc.     D.Lgs. 81/08 s.m.i.
(Titolo I, Capo III, sez. VI)
- Cedimenti strutturali

Oltre ad una valutazione documentale progettuale e autorizzativa degli edifici, è prioritario effettuare una verifica della zona sismica in cui è presente la struttura.

L'età dell'edificio potrebbe essere comunque una discriminante sulla tipologia costruttiva.

Di rilievo i Documenti:

1. Linee di indirizzo riduzione vulnerabilità sismica impiantistica antincendio (VVF 2011)
2. Linee guida riduzione vulnerablità elementi non strutturali arredi e impianti (PC 2009)
3. Linee guida e scheda rilievo vulnerabiità elementi non strutturali scuole (CSLP 2009)
4. Linee di indirizzo interventi su edifici industriali monopiano non antisismici (PC 2012)
5. Valutazione vulnerabilità costruzioni uso produttivo in zona sismica (CSLP 2012)
6. Direttiva PdCM 9 febbraio 2011 (PdCM 2011)
7. Classificazione sismica e normativa antisismica (Certifico Srl - 2018)

DVR sismico plesso scolastico

DVR Sismico - Plesso scolastico

1. Metodologia del rischio sismico

Il rischio sismico, come gli altri rischi naturali, si esprime in funzione di tre parametri:

- PERICOLOSITA (caratteristica del sito)
- VULNERABILITA (caratteristica dell'edificio)
- ESPOSIZIONE (caratteristico delle attività svolte)

Quindi la formula classica del rischio R= f (P, D), utilizzando in “f” il fattore moltiplicativo R = P x D viene sostituita da una formula che, tenendo conto dei parametri sopra indicati diviene piu realistica: il danno D diverrà funzione della vunerabilità dell'edificio e dell'esposizione

R=P x (V x E)

PERICOLOSITA’
La Pericolosità sismica di un territorio è rappresentata dalla frequenza e dalla forza dei terremoti che lo potrebbero interessare, ovvero dalla sua sismicita. Tecnicamente è definita come la probabilità che in una data area ed in un certo intervallo di tempo (periodo di ritorno) si verifichi un evento sismico con assegnate caratteristiche. Essa è variabile non modificabile e il suo valore sarà ricavato dalle carte della pericolosità sismica definite per il territorio al livello statale e regionale (Vedi Fig. 1)

Mappa sismica IT
Zoom

Fig. 1 - Mappa Sismica IT 2006

Si veda per dettaglio: INGV

VULNERABILITA’
La Vulnerabilità sismica, definita come la predisposizione di una costruzione ad essere danneggiata, ovvero di partecipazione al movimento sismico e quindi la sua capacità di resistervi o meno, in funzione dei materiali e della morfologia costruttiva e della conformazione geometrica, è da stabilirsi tramite indagini e valutazioni specifiche, da parte dell'Ente proprietario, obbligatorio per l'art. 2, comma 3, dell'OPCM 3274/2003 ("è fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, pubblici e privati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuate collasso").

ESPOSIZIONE
L'Esposizione è influenzata dal numero di persone presenti, dalle attività svolte e dalle perdite subite in caso di sisma: anche questo è un parametro difficile da modificare. Si può intende l'importanza dei beni esposti al rischio o la tipologia di utenza che può essere coinvolta nei crolli a seguito di un evento sismico in termini di perdite di vite umane. Nel caso delle scuole l'utenza è da considerarsi basilare (edifici con notevole affollamento di ragazzi in età scolare, nella maggioranza dei casi minorenni).

lnoltre l'utilizzo quotidiano degli ambienti scolastici e la normale attività, in essi svolta, potrebbe esporre i presenti a rischi aggiuntivi, durante le attività sismiche, in relazione alle vulnerabilità di elementi non strutturali come scaffali, attrezzature ginniche, macchine operatrici negli istituti tecnici, questo parametro è legato alle modalità di gestione degli ambienti da parte del Datore di Lavoro. Per questo motivo viene fatta anche una valutazione specifica in relazione all'utilizzo.

2. Valutazione del rischio sismico

Per la valutazione del rischio sismico, analogamente alla classica matrice del rischio si adotta anche in questo caso una scala che varia da 1 a 4, dove 4 è il valore massimo (situazione peggiore) e 1 il valore minore (situazione migliore) per ciascuna delle entità indicate:

Valutazione rischio sismico 01

Quindi il valore di D sarà trovato mettendo a matrice V x E:

Valutazione rischio sismico 02

Il risultato di D servirà insieme al valore rintracciato sulle mappe della pericolosità sismica nazionale a trovare il valore del rischio sismico; D verrà messo a matrice con il valore di P e se ne dedurrà il rischio che sarà valutato secondo lo schema classico già definito per la valutazione del rischio in generale:

Valutazione rischio sismico 03

Il rischio sismico verrà valutato in base alle classi di valore e per ciascuna dovranno essere definire delle adeguate misure migliorative per abbassare il rischio.

Nel caso specifico del rischio sismico, esso è il risultato di indicatori che possono non essere modificabili, come ad esempio la pericolosità, su cui si può intervenire solo cambiando zona sismica. Altro parametro su cui è difficile intervenire è l'esposizione: per questo gli interventi andranno indirizzati sull'aumento degli indici di vulnerabilità degli edifici in uso.

Oltre però ad interventi di tipo strutturali si prevederanno azioni mirate a migliorare la gestione dell'uso quotidiano degli ambienti, anche con assidua attività di controllo e azioni mirate al miglioramento dell'efficacia della gestione dell'emergenza sismica.

Valutazione rischio sismico 04
...
segue Modello doc in allegato

DVR Sismico - Insediamento produttivo (memoria)

DVR Sismico Insediamento produttivo

(P. ARNAUD, F. BARPI, ecc)

In allegato è riportato, tra gli altri, un Documento che presenta una metodologia di valutazione del rischio sismico di insediamenti industriali che tiene in conto i fabbricati, le scaffalature e gli impianti ospitati al loro interno. La procedura proposta non entra nel merito delle calcolazioni da effettuare, ma individua un percorso logico e conseguenziale che permette di giungere ad una oggettiva valutazione del Rischio Sismico di ogni oggetto analizzato singolarmente e delle loro interazioni sismiche all’interno di un complesso industriale.

Trattasi di un’analisi integrata multicriteria di elevata complessità tecnica, in particolare nella valutazione degli impianti, ma soprattutto complessità normativa per la mancanza di una linea guida univoca che permetta ad un Datore di Lavoro di adempiere con semplicità senza necessariamente dipendere da numerose norme e dalle loro diverse interpretazioni. A titolo d’esempio non esiste ancora alcuna indicazione legislativa che chiarisca come redigere un DVR Sismico.

La metodologia proposta è stata applicata a numerosi casi di impianti industriali di notevole estensione e complessità, permettendo di giungere, in tempi relativamente brevi, alla definizione del Rischio Sismico, alla redazione del relativo DVR ed alla successiva programmazione delle diverse attività di adeguamento e miglioramento.

La memoria presenta le attuali novità e gli indirizzi in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Viene proposto, in maniera sintetica, un approccio metodologico per la valutazione del rischio sismico in applicazione del D.Lgs. 81/2008 “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” art. 17, comma 1, lettera a) e art. 28 e s.m.i. ed in particolare sulla sicurezza dei luoghi di lavoro da prevedersi nell’ambito dell’aggiornamento continuo del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di siti produttivi industriali.

La procedura tecnica di indagine, che trova coerenza nella normativa attualmente in vigore, consiste in una classificazione dei fabbricati dal punto di vista sismico tramite un censimento che, oltre a valutare la vulnerabilità sismica propria della struttura “esterna” (intesa come fabbricato edile, vedi la Figura 1), tiene in conto anche delle numerose strutture “interne”, quali quelle staticamente indipendenti (soppalchi) e/o accessorie ai fabbricati (pensiline, scale esterne), le scaffalature (pesanti e leggere) e gli impianti a servizio del fabbricato stesso o della produzione.

Stabilimento

Fig. 1 - Fabbricato tipo

Una delle principali problematiche che emerge quando si affronta la valutazione del rischio sismico per gli ambienti di lavoro, risiede nella complessità e nella scarsa chiarezza del quadro normativo.

Con l’emanazione della OPCM 3274/2003 sono state rese obbligatorie le verifiche della vulnerabilità sismica per gli edifici esistenti (strategici e rilevanti), con la precisazione che tali valutazioni fossero da effettuare su edifici progettati prima del 1984 o che appartenessero a porzioni di territorio soggette a riclassificazione sismica con incremento della pericolosità di base. Vanno altresì tenuti in opportuna considerazione i casi in cui eventuali cambiamenti della destinazione d’uso (anche senza lavori) abbiano portato ad un incremento della pericolosità sismica.

Tuttavia, l’aspetto più importante, è la mancata definizione di una strategia univoca relativa all’interpretazione e all’utilizzo degli esiti delle verifiche. Se da un lato, infatti, le verifiche sono obbligatorie, non altrettanto si può dire per gli interventi, che sono lasciati alla discrezionalità dei singoli soggetti (pubblici o privati).
Ovviamente ciò può non valere in casi specifici per i quali esistono indicazioni cogenti. Un esempio è il caso della Regione Emilia Romagna che, a seguito degli eventi sismici del 2012, ha imposto specifici obblighi per alcune tipologie di edifici ad uso produttivo. Tali obblighi riguardano i capannoni prefabbricati monopiano in calcestruzzo armato privi di collegamenti e/o danneggiati dal sisma, ubicati nei comuni individuati nell’Allegato 1 della L. 122/2012 e, più in generale, per tutti quei stabilimenti produttivi classificati sotto il D.Lgs. 105/2015 ( Direttiva Seveso III).

A seguito del terremoto emiliano è iniziata una sempre maggiore presa di coscienza, che ha portato a considerare tra i rischi potenzialmente presenti negli ambienti di lavoro, anche quello sismico. Inoltre, il D.Lgs. 81/2008, secondo quanto indicato nell’art. 63 e nell’allegato IV, richiede che gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro, garantiscano una stabilità e solidità corrispondenti al loro tipo d’impiego ed alle caratteristiche ambientali. Da questa semplice evidenza per il Datore di Lavoro risulta quindi obbligatorio e necessario valutare anche il sisma tra le possibili fonti di rischio al momento della redazione e/o dell’aggiornamento del DVR.

La memoria presenta le attuali novità e gli indirizzi in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Viene proposto, in maniera sintetica, un approccio metodologico per la valutazione del rischio sismico in applicazione del D.Lgs. 81/2008“Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” art. 17, comma 1, lettera a) e art. 28 e s.m.i. ed in particolare sulla sicurezza dei luoghi di lavoro da prevedersi nell’ambito dell’aggiornamento continuo del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di siti produttivi industriali.

La procedura tecnica di indagine, che trova coerenza nella normativa attualmente in vigore, consiste in una classificazione dei fabbricati dal punto di vista sismico tramite un censimento che, oltre a valutare la vulnerabilità sismica propria della struttura “esterna” (intesa come fabbricato edile, vedi la Figura 1), tiene in conto anche delle numerose strutture “interne”, quali quelle staticamente indipendenti (soppalchi) e/o accessorie ai fabbricati (pensiline, scale esterne), le scaffalature (pesanti e leggere) e gli impianti a servizio del fabbricato stesso o della produzione.

La metodologia utilizzata proposta si può sintetizzare nei seguenti passaggi:

a) Valutazioni preliminari
Nell'ambito di uno stabilimento industriale, ancor prima di iniziare il censimento dei fabbricati e degli impianti, occorre individuare le principali fonti di pericolo sismico che, generalmente, riguardano:
- fabbricati principali (eventualmente aggregati in blocchi edilizi in base alle potenziali interazioni);
- fabbricati secondari;
- strutture staticamente indipendenti (scale di sicurezza, tettoie, soppalchi, carriponti, gru indipendenti, strutture accessorie ecc.), vedi la Figura 2;
- scaffalature;
- impianti (acqua potabile e industriale, antincendio, gas vari, aria compressa, ecc.).

b) Censimento dei fabbricati e degli impianti
Effettuate le valutazioni preliminari, si provvede al dettagliato censimento di tutte le fonti di pericolo sismico precedentemente individuate. In questa fase, per ciascuna struttura o impianto, vengono raccolte, in opportune schede, tutte le informazioni disponibili (dati geometrici principali, tipologie strutturali, materiali, eventuali danneggiamenti e degradi, documentazione di progetto, esecuzione o collaudo disponibile, ecc..). Per le sole opere rilevanti e/o strategiche saranno compilate le Schede di Livello 0 (se non ancora disponibili). Tutte le schede, invece, dovranno contenere una prima valutazione speditiva delle più evidenti fonti di rischio rilevate durante i sopralluoghi. Tali valutazioni speditive preliminari risultano di fondamentale importanza in quanto permettono:

- l’eventuale immediata rimozione di modeste fonti di rischio (ad esempio, ancoraggi carenti nelle scaffalature);
- l’organizzazione delle successive analisi in base a criteri di priorità;
- una prima stima e programmazione delle indagini sperimentali atte a definire le caratteristiche meccaniche dei materiali.

c) Valutazioni speditiva della vulnerabilità sismica
Un insediamento industriale implica normalmente la presenza di un numero considerevole di fabbricati ed impianti ed è quindi necessaria una prima campagna di valutazione speditiva della vulnerabilità sismica.

I risultati di tale indagine permettono di ottenere un quadro d’insieme del livello di rischio all’interno dell’insediamento attraverso un indicatore qualitativo (rischio basso, medio, alto o altissimo) che determina le successive priorità di indagine e l’approfondimento che le stesse dovranno avere.

d) Valutazione approfondita della vulnerabilità sismica
Sulla base dei livelli di rischio evidenziati nella valutazione speditiva e dell’effettiva importanza di ciascuna struttura o impianto, in base a criteri di priorità determinati, si procede con le verifiche approfondite di vulnerabilità sismica (ad esempio con analisi numeriche FEM). Tali verifiche, generalmente da fare per un numero limitato di strutture, permettono di avere una valutazione precisa e puntuale del livello di sicurezza atteso in base alle norme tecniche vigenti (attualmente le NTC 2008).

Diventa quindi possibile evidenziare le specifiche carenze strutturali e/o impiantistiche e programmare gli eventuali interventi di miglioramento e di adeguamento.

e) Definizione del livello di rischio, redazione del Documento di Valutazione del Rischio Sismico (DVR) e programmazione degli interventi di mitigazione
A seguito delle valutazioni di vulnerabilità (siano esse speditive o approfondite) sono quindi disponibili le stime del rischio sismico (qualitative o approfondite) sulla base delle quali possono essere evidenziati, attraverso la redazione di uno specifico DVR con approccio matriciale, gli specifici rischi sismici presenti presso il sito industriale in esame, una loro classificazione (sulla base della Pericolosità sismica del luogo, della Vulnerabilità sismica delle strutture, degli impianti e delle scaffalature e della loro Esposizione nell’ambito dei processi produttivi dell’Azienda), nonché la programmazione di un Piano di Miglioramento previsto per legge.

Tale piano consentirà di eliminare o mitigare le fonti di rischio precedentemente analizzate secondo un preciso susseguirsi di interventi programmati con un loro ordine temporale e di priorità.
...
segue in allegato
...
Quadro normativo D.Lgs. n. 81/2008

D.Lgs. n. 81/2008
...
Titolo II LUOGHI DI LAVORO

Capo I Disposizioni generali

Art. 63. Requisiti di salute e di sicurezza

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.

2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.

3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.

4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.

5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

6. Comma abrogato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

Art. 64 “Obblighi del datore di lavoro”: 

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;

b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;

c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;

e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO 

1.1 Stabilità e solidità
1.1.1. Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d'impiego ed alle caratteristiche ambientali.
1.1.2. Gli stessi requisiti vanno garantiti nelle manutenzioni.
1.1.3. I luoghi di lavoro destinati a deposito devono avere, su una parete o in altro punto ben visibile, la chiara indicazione del carico massimo dei solai, espresso in chilogrammi per metro quadrato di superficie.
1.1.4. I carichi non devono superare tale massimo e devono essere distribuiti razionalmente ai fini della stabilità del solaio.
1.1.5. L'accesso per i normali lavori di manutenzione e riparazione ai posti elevati di edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili deve essere reso sicuro ed agevole mediante l'impiego di mezzi appropriati, quali andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi montapali o altri idonei dispositivi.
1.1.6. Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo  eseguire  la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere dell'ambiente, oppure mediante aspiratori.
1.1.7. Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, il datore di lavoro non può tenere depositi di immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri, a meno che non vengano adottati mezzi efficaci per evitare le molestie o i danni che tali depositi possono arrecare ai lavoratori ed al vicinato.


...
segue in allegato

Fonti: AUSL RE / P. ARNAUD, F. BARPI, ecc / Ing. M. Malatesta / INGV / altri

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