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D.M. 1 febbraio 1986: Prevenzione Incendi autorimesse (Attività 75)

ID 2175 | | Visite: 65937 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/2175

DM 1 febbraio 1986 autorimesse

DM 1° Febbraio 1986 | RT Prevenzione Incendi autorimesse / Abrogato

Abrogazione

Il Decreto del Ministero dell’Interno 15 maggio 2020 (GU n.132 del 23-05-2020), che è entrato in vigore il 19 novembre 2020 ha abrogato il Decreto 22 novembre 2002 e il decreto 1° febbraio 1986.

News Update: 28 Aprile 2019

D.M. 1 febbraio 1986
Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili 

(G.U. n. 38 del 15 febbraio 1986)

Note:

- In corsivo grassetto (blu) sono riportati i criteri per la concessione di deroghe in via generale di cui alla Lettera-Circolare n. P1563/4108 sott. 28 del 29/8/1995. (1)(2)
- In corsivo (rosso) sono riportati vari commenti e chiarimenti.

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, le “autorimesse” (e simili) sono ricompresi al punto 75 dell’allegato I al decreto che, a differenza di quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982, comprende anche attività prima non soggette (depositi di mezzi rotabili -treni, tram ecc.- di superficie coperta > 1.000 m2).

Per effetto dei nuovi limiti sono diventate soggette alcune attività prima esenti e viceversa esenti altre prima soggette, es.:

- Autorimesse con 10 o più autoveicoli, ma con superficie < 300 m2 (prima soggette, ora non più)
- Autorimesse con 9 o meno autoveicoli, ma con superficie > 300 m2 (prima non soggette, ora soggette con il nuovo regolamento).

Pareri e riferimenti presenti devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti succeduti nel tempo.

N.  ATTIVITÀ CATEGORIA
    A B C
75 Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2. Autorimesse fino a 1.000 m2 Autorimesse oltre 1.000 m2 e fino a 3.000 m2; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m2 e fino a 1000 m2 Autorimesse oltre 3000 m2; ricovero di natanti ed aero-mobili di superficie oltre i 1000 m2

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Le possibili strade per la progettazione antincendio



Decreto 21 febbraio 2017 (RTO)   D.M. 1 febbraio 1986 (RTV) Abrogato / Solo applicazione Codice 

Decreto 12 Aprile 2019 Eliminazione doppio binario e Att. 75

Dal 20 Ottobre 2019 entrata in vigore del Decreto 12 Aprile 2019 "Modifiche al Decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139" (GU n.95 del 23-04-2019), le attività di Prevenzione Incendi di nuova realizzazione (Art. 1 c.1) sono obbligate al rispetto del Codice Prevenzione Incendi decreto 3 agosto 2015, salvo attività Art. 2-bis (Modalità applicative alternative), tra cui attività 75

DM 3 agosto 2015 e D.P.R. 151/2011 Tabella di lettura 

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Il testo Codice Prevenzione Incendi aggiornato (link 1)

Il testo Codice Prevenzione Incendi aggiornato (link 2)

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Tags: Prevenzione Incendi

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