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UNI ISO 18893:2020 Sicurezza PLE: Ispezioni, manutenzione e funzionamento

ID 8613 | | Visite: 7603 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/8613

ID 8613 UNI ISO 18893

UNI ISO 18893:2020 Sicurezza PLE: Ispezioni, manutenzione e funzionamento

ID 8613 | Rev. 1.0 del 16.11.2022 / Documento di approfondimento allegato

Documento di approfondimento sulle piattaforme mobili elevabili (PLE) (MEWP - mobile elevating working platform) in accordo alla norma tecnica UNI ISO 18893:2020.

La norma si applica a tutte le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) destinate a posizionare persone, strumenti e materiali e che, come minimo, sono costituite da una piattaforma di lavoro con comandi, una struttura allungabile e un telaio.

ISO 18893:2014 “Mobile elevating work platforms — Safety principles, inspection, maintenance and operation”

Data entrata in vigore: 14 Aprile 2014

Recepita in Italia con la UNI ISO 18893:2020 “Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Principi di sicurezza, ispezione, manutenzione e funzionamento” entrata in vigore il 06 Febbraio 2020

La responsabilità per il funzionamento sicuro di una PLE è attribuibile ai datori di lavoro, ai dirigenti, ai supervisori, agli operatori e ad altri che usano queste macchine/dispositivi.

La norma UNI ISO 18893:2020 fornisce i requisiti in modo che PLE appropriate siano selezionate per l'uso e posizionate, usate, sottoposte a manutenzione ed esaminate per un uso sicuro.

PLE e D.Lgs. 81/08

Le piattaforme di lavoro mobili elevabili devono essere sottoposte ad attività di manutenzione e controllo osservando le modalità e le frequenze previste dal costruttore ed indicate sul manuale di istruzioni, devono essere effettuate da persona competente e registrate sul cosiddetto registro di controllo. Il registro di controllo deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza. Sul registro di controllo, oltre ai controlli e le manutenzioni vanno registrati tutti gli eventi che riguardano la vita della macchina.

D.Lgs. 81/2008

Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3), non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;

c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

13-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d'uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all'allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

Verifiche secondo il D.Lgs. 81/2008

Il D.Lgs. 81/2008 all’articolo 71 comma 11 prevede l’obbligo per il datore di lavoro di sottoporre alcune categorie di attrezzature di lavoro, a “verifiche periodiche” oltre ai controlli ed alle manutenzioni previste dai commi 4 e 8 dello stesso articolo. la verifica periodica consiste nell’accertamento e controllo dello stato di conservazione e manutenzione dell’apparecchio per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento ai sistemi e dispositivi di sicurezza. le piattaforme di lavoro mobili elevabili sono comprese nell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008 (ponti mobili sviluppabili su carro) e devono essere sottoposte a verifica periodica.

[...]

Formazione uso PLE D.Lgs. 81/08

D.Lgs. 81/2008

Art. 73 - Informazione, formazione e addestramento

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.

2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione.

5-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, la formazione e l'abilitazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'utilizzo delle attrezzature di cui al comma 5 possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Accordo Formazione Stato-Regioni 22 Febbraio 2012

Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle  attrezzature di lavoro per le quali e richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

Allegato III dall’Accordo del 22 febbraio 2012 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) (8 ÷ 10 ÷ 12 ore)

1.0. Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall’articolo 73, comma 4 del D.Lgs. 81/2008, l’utilizzo di PLE con caratteristiche diverse da quelle esplicitamente considerate nel presente allegato, richiede il possesso, da parte dell’operatore, dì almeno una delle abilitazioni di cui al presente allegato.

[...]

Estratto norma UNI ISO 18893:2020

5 Manutenzione (Ispezioni)

5.1 Manutenzione preventiva

Deve essere stabilito un programma di manutenzione preventiva in conformità alle raccomandazioni del fabbricante. Deve essere potenziato un programma di manutenzione preventiva in base all'ambiente e alla gravosità di uso della PLE. Le raccomandazioni del fabbricante devono essere i requisiti minimi.

Il programma di manutenzione preventiva deve comprendere le ispezioni periodiche e annuali come definito nella presente norma internazionale. Tutti i malfunzionamenti identificati devono essere corretti prima che la PLE sia posizionata o rimessa in servizio.

5.2 Ispezioni di manutenzione

5.2.1 Generalità

La PLE deve essere sottoposta a ispezioni di manutenzione come richiesto per assicurare un funzionamento appropriato. La frequenza delle ispezioni di manutenzione deve essere

determinata in base alle raccomandazioni del fabbricante e alle condizioni di funzionamento. La frequenza delle ispezioni di manutenzione può essere potenziata per essere compatibile con le condizioni di funzionamento e la gravosità dell'ambiente operativo, ma le raccomandazioni del fabbricante devono essere i requisiti minimi. Le PLE che non sono in condizioni di funzionamento appropriate devono essere corrette da una persona qualificata e le riparazioni devono avvenire in conformità alle raccomandazioni del fabbricante.

5.2.2 Ispezione pre-consegna

Le PLE devono essere ispezionate, riparate e regolate in conformità alle specifiche del fabbricante prima di ogni consegna tramite vendita, locazione, noleggio o prestito.

[...]

6 Funzionamento

6.1 Pianificazione

6.1.1 Generalità

La portata della pianificazione necessaria dipende dalla natura del compito da svolgere e dai pericoli ad esso associati, ma devono essere eseguite le seguenti fasi di pianificazione.

La pianificazione deve essere responsabilità dell'entità che ha in carico la cura e la custodia della PLE. È responsabilità del datore di lavoro o dell'utilizzatore assicurarsi che la pianificazione sia effettuata con l'operatore.

6.1.2 Fasi della pianificazione

6.1.2.1 Comunicare il piano a tutte le persone coinvolte

Uno degli aspetti più importanti per una pianificazione di successo è garantire che i contenuti del piano siano comunicati in modo efficace alle parti coinvolte, tenendo conto delle differenze linguistiche. Rivedere il piano prima dell'inizio del lavoro.

Immediatamente prima dell'inizio di un lavoro e periodicamente nel corso di un lavoro a lungo termine, il piano deve essere rivisto per verificare se alcune parti del compito o l'ambiente di lavoro sono cambiati e l'effetto che potrebbe avere sulla sicurezza del funzionamento. Se sono necessarie modifiche al piano, queste dovrebbero essere comunicate a tutti i soggetti coinvolti.

6.1.2.2 Identificare il compito da svolgere

Come prima fase del processo di pianificazione, il compito da svolgere dovrebbe essere chiaramente identificato, insieme al luogo e alla tempistica.

6.1.2.3 Selezionare una PLE appropriata

Vi sono molteplici tipi diversi di PLE con svariate portate nominali, altezze di lavoro ed estensioni. Dovrebbe essere scelta la macchina corretta per il compito da svolgere, tenendo conto delle limitazioni del cantiere di lavoro, delle condizioni del suolo, dell'accesso al cantiere e della vicinanza al pubblico o ad altri lavoratori.

Se l'area in cui la PLE deve lavorare è un ambiente pericoloso (vedere punto 6.7), deve essere selezionata una PLE progettata/designata per questo ambiente.

[...]

6.8.9 Pericoli di folgorazione

I conduttori elettrici devono essere considerati come sotto tensione finché non sia stabilito diversamente mediante prove o altri metodi o mezzi appropriati e devono essere opportunamente scaricati a terra.

Tutti i conduttori elettrici, compresi quelli che sembrano isolati, devono essere considerati non isolati finché non sia stabilito diversamente mediante prove o altri metodi o mezzi appropriati.

Nota I seguenti requisiti non si applicano ai conduttori che sono protetti mediante isolamento e sono racchiusi in strutture.

La distanza minima di avvicinamento (Minimum Approach Distance, MAD) ai conduttori elettrici fuori terra deve essere mantenuta coerente con il prospetto 1 per l'operatore della PLE che non ha un addestramento specializzato relativamente al lavoro in prossimità di conduttori elettrici. Le MAD nazionali/locali per i lavoratori con addestramento specializzato possono variare dal prospetto 1. 

Prospetto 1 Distanze minime di avvicinamento

Prospetto 1 - Distanze minime di avvicinamento

[...]

Appendice A Pittogrammi di uso improprio delle PLE

Uso improprio delle PLE a pantografo

Uso improprio PLE a pantografo

[...] Segue in allegato

Fonti
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
Accordo Formazione Stato-Regioni 22 Febbraio 2012
UNI ISO 18893:2020

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2022 
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 16.11.2022 Aggiornati contenuti in lingua italiana UNI ISO 18893:2020
Inseriti link normativi: www.tussl.it
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0.0 23.06.2019 --- Certifico Srl

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