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Circolare INAIL n. 23 del 1° giugno 2023

ID 19746 | | Visite: 2559 | Documenti Sicurezza EntiPermalink: https://www.certifico.com/id/19746

Circolare INAIL n  23 del 1 giugno 2023

Circolare INAIL n. 23 del 1° giugno 2023 / Tutela degli eventi lesivi accaduti a RLS/RLST

ID 19746 | 05.06.2023 / Circolare in allegato

Circolare INAIL n. 23 del 1° giugno 2023 - Tutela degli eventi lesivi accaduti a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo in occasione dell’esercizio delle loro attribuzioni.

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Quadro normativo

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, articoli 1, 2, 4, e 9.
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Articolo 2, comma 1, lettera i) e articoli 47-52.

Premessa

In considerazione dei dubbi rappresentati da alcune Strutture in merito alla tutelabilità degli infortuni eventualmente accaduti a Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo, acquisito l’assenso dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono i relativi chiarimenti.

A. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, obbligo assicurativo e occasione di lavoro

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 definisce all’articolo 2, comma 1, lettera i), il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza come la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono figure fondamentali del sistema di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che ne regolamenta ruolo e funzioni agli articoli da 47 a 52.

L’articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce, infatti, che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo ed è eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive.

Il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è stabilito in sede di contrattazione collettiva, fermo restando che la legge ne prevede in ogni caso il numero minimo in rapporto al numero dei lavoratori presenti nell’azienda o nell’unità produttiva.

Sono, altresì, stabilite in sede di contrattazione collettiva le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nonchè il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni.

L’articolo 50, comma 1, del predetto decreto definisce le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne indica analiticamente le funzioni, riconoscendogli essenzialmente quelle di consultazione e di controllo sulle attività poste in essere dal datore di lavoro in merito alla sicurezza e salute dei propri lavoratori.

Sono previsti specifici diritti all’informazione, alla formazione, alla partecipazione e al controllo, tutti funzionali a realizzare la partecipazione attiva al sistema di valutazione e prevenzione dei rischi dell’ambiente di lavoro in cui opera il rappresentante dei lavoratori della sicurezza e a rendere effettivo lo svolgimento delle sue funzioni.

Il comma 2 dell’articolo 50 stabilisce, inoltre, che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonchè dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli e non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.

Nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Inoltre, le modalità per l’esercizio delle sue funzioni sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Dal punto di vista assicurativo rileva, in particolare, il diritto del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, che può evidentemente anche essere diverso da quello in cui opera normalmente in qualità di lavoratore.

Trattandosi di figure necessarie nell’ambito del sistema di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, l’attività esercitata dai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza è assimilabile all’attività lavorativa in quanto mira al conseguimento degli interessi di entrambe le parti del rapporto di lavoro svolgendo attività di supporto al datore di lavoro nella promozione degli interventi atti a garantire la salute e sicurezza nell’ambito dell’azienda.

L’attività esercitata dai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza, infatti, risponde anche all’interesse del datore di lavoro a che l’attività produttiva sia svolta attuando e migliorando la salute e la sicurezza nel luogo di lavoro, finalità alla quale i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza concorrono, anche in funzione di controllo, attraverso la loro partecipazione attiva e necessaria al sistema di gestione della prevenzione nell’azienda e nell’unità produttiva.

Pertanto, per quanto riguarda l’obbligo assicurativo, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è sempre assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali, con oneri a carico del datore di lavoro, ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l’assicurazione obbligatoria di tutti i lavoratori.

Per quanto riguarda la tutelabilità degli infortuni occorsi a rappresentanti dei lavoratori della sicurezza in occasione dell’esercizio delle loro attribuzioni, in assenza di una espressa e specifica previsione normativa, sono sorti dubbi in merito all’ambito di operatività della tutela assicurativa, posto che l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 richiede che l’evento lesivo sia avvenuto in occasione di lavoro, vale a dire sia riferibile all’attività lavorativa.

L’occasione di lavoro, come noto, delimita l’ambito oggettivo della tutela assicurativa e richiede il nesso di riferibilità funzionale del fatto all'attività di lavoro.

Al riguardo si precisa che gli eventi lesivi accaduti ai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza di azienda o di unità produttiva che occorrono nello svolgimento delle loro funzioni o a esse strumentalmente collegati, sono da considerarsi infortuni avvenuti in occasione di lavoro e quindi sono compresi nella tutela assicurativa.

Da quanto sopra consegue la tutelabilità degli infortuni accaduti in occasione dell’attività di rappresentante dei lavoratori della sicurezza, con applicazione dei principi generali in materia di assicurazione obbligatoria, che escludono la tutela soltanto se, nel caso concreto, si accerti l’assenza dell’occasione di lavoro, vale a dire che l’evento è riferibile al cosiddetto “rischio elettivo” del lavoratore.

Secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione civile è definito rischio elettivo, riferito al comportamento del lavoratore, tutto ciò che sia estraneo e non attinente all’attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria di questi, nel senso che esso sia la conseguenza di un rischio collegato ad un comportamento volontario, volto a soddisfare esigenze meramente personali e, comunque, indipendente dall’attività lavorativa, cioè di rischio generato da un’attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa.

Analoghi concetti applica la giurisprudenza della Cassazione penale ai fini dell’esonero da responsabilità del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro.

Va, tuttavia, rilevato che la tutela apprestata ai rappresentanti dei lavoratori per la salute e sicurezza che sovente vengono scelti tra i rappresentanti sindacali, va riconosciuta esclusivamente per la peculiarità delle funzioni svolte e non contrasta con i principi consolidati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia di infortuni occorsi ai sindacalisti che di seguito si riassumono.

Occorre precisare, infatti, che la funzione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è da tenere del tutto distinta da quella dei lavoratori che svolgono l’attività sindacale nell’azienda, quali per esempio i componenti delle RSU, che hanno diritto a fruire di permessi sindacali per lo svolgimento della loro attività.

Con riguardo agli eventi lesivi occorsi a lavoratori in permesso sindacale, infatti, la Corte Costituzionale ha escluso la tutela assicurativa dell’Inail con l’ordinanza n. 136 del 24 aprile 2003, con cui ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione.

La Corte ha argomentato che la situazione del sindacalista in permesso sindacale si connota per il suo marcato carattere di episodicità e occasionalità che non altera la continuità della prestazione lavorativa del dipendente e del correlato obbligo retributivo del datore di lavoro e pertanto non è assimilabile a quella dei lavoratori in aspettativa sindacale, ai quali la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stata invece estesa per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 171 del 2002, con oneri a carico delle organizzazioni sindacali per conto delle quali i lavoratori in aspettativa sindacale svolgono le attività previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Va, infine, precisato che con la sentenza n. 13882 del 7 luglio 2016, la Cassazione civile sezione lavoro ha riconosciuto la tutela di un infortunio in itinere accaduto a un lavoratore in permesso sindacale retribuito mentre si recava nel cantiere dove alloggiava di ritorno da una riunione sindacale.

Va, tuttavia, precisato che nel caso specifico i giudici di merito avevano accertato che la riunione era stata promossa dal datore di lavoro, presso la propria sede, e aveva a oggetto l'organizzazione dell'attività lavorativa e, pertanto, la circostanza che il lavoratore vi avesse partecipato fruendo di un permesso sindacale retribuito, con assoggettamento della erogazione ricevuta ai fini Inail quale elemento retributivo imponibile, è stato considerato irrilevante, dovendosi piuttosto considerare l’infortunio avvenuto in occasione di lavoro.

In merito la Cassazione, ha precisato che i lavoratori che svolgano attività sindacale come RSA, RSU o come dirigenti sindacali non in aspettativa, rimangono pur sempre (in quanto esposti al rischio) assicurati ex artt. 4 e 9 cit. (del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) e soltanto si pone per essi il problema di verificare in concreto - come nel caso di specie - l'ambito di operatività della stessa tutela assicurativa di base; ovvero di accertare se il fatto sia avvenuto o meno "in occasione di lavoro" secondo il dettato del DPR n. 1124, art. 2. Il quale, giusta la consolidata giurisprudenza di questa Corte (su cui da ultimo Cass. Sez. L. 7313/2016; Sez. L, Sentenza n. 6 del 05/01/2015; Sez. L, Sentenza n. 12779 del 23/07/2012), rimanda ad un ampio criterio di riferibilità al lavoro, con il solo limite del rischio elettivo.

Ai fini dell’indennizzabilità degli infortuni occorsi ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sarà necessario accertare se l’evento sia ricollegabile anche strumentalmente all’attività tipica di rappresentante per la salute e sicurezza, cioè a un’attività inerente e funzionale all’interesse dei lavoratori e della parte datoriale, con la conseguenza che, ove l’infortunio si verifichi in occasione della fruizione di un permesso per l’espletamento di un’attività propriamente sindacale, l’infortunio non potrà essere ammesso a tutela.

B. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

In assenza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’articolo 48 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, che esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Le modalità di elezione o designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e in mancanza di questi accordi sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le predette associazioni.

Il comma 8 del citato articolo 49 stabilisce che L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.

In sintesi, al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono riferite le stesse attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di azienda o unità produttiva ma le funzioni sono esercitate con riguardo a più aziende o unità produttive presenti sul medesimo territorio o nel medesimo comparto, qualora nelle stesse non sia stato appunto eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Poiché per espressa previsione normativa il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale esercita le medesime funzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di azienda o unità produttiva, eventuali eventi lesivi accaduti in occasione dell’esercizio delle relative attribuzioni sono compresi nella tutela assicurativa in quanto riferibili all’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo.

Ai fini assicurativi si rileva, inoltre, che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale può essere esposto anche a rischi diversi da quelli propri dell’ambiente lavorativo aziendale nei quali opera come lavoratore subordinato.

Infatti, in base all’articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per l'esercizio delle proprie attribuzioni egli accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, fermo restando che Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave e che in tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico.

C. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

L’articolo 49 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ha previsto, infine, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, che deve essere individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel medesimo sito produttivo e con le modalità stabilite nella contrattazione collettiva, nei contesti caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri, e precisamente nei porti, nei centri intermodali di trasporto, negli impianti siderurgici, nei cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno e nei contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.

La contrattazione collettiva stabilisce, altresì, le modalità secondo cui il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di cui all'articolo 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e, in più, realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.

Eventuali eventi lesivi accaduti ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo in occasione dell’esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 50 ovvero nello svolgimento dell’attività di coordinamento a essi specificatamente affidata dalla legge sono compresi nella tutela assicurativa in quanto riferibili all’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo.

La particolarità dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo consiste nella circostanza che essi concorrono, attraverso l’esercizio delle loro funzioni, all’attuazione e al miglioramento della sicurezza dell’intero sito produttivo ove operano, sito caratterizzato da maggiori e specifici rischi per la sicurezza dei lavoratori in virtù delle peculiari caratteristiche dell’ambiente di lavoro complessivamente considerato.

In tal senso il loro contributo alla sicurezza è funzionale all’interesse di tutti i datori di lavoro operanti nel sito produttivo a che l’attività produttiva esercitata da ciascuno di essi si esplichi in condizioni di sicurezza.

D. Precisazioni sul rischio assicurato e sull’oscillazione del tasso medio della posizione assicurativa per andamento infortunistico

Tutti i rappresentanti della sicurezza sopra descritti, essendo lavoratori dipendenti operanti in una determinata impresa, sono assicurati dal datore di lavoro alle voci della vigente tariffa ordinaria dipendenti, individuate operando la classificazione delle lavorazioni principali esercitate dal medesimo datore di lavoro secondo le vigenti modalità di applicazione.

In sostanza il rischio assicurato derivante dalle lavorazioni principali comprende anche quello connesso all’esercizio delle attribuzioni previste per legge in capo ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo⁶, senza necessità di classificare autonomamente l’attività in discorso.

Gli eventi lesivi eventualmente occorsi ai predetti rappresentanti dei lavoratori sono considerati ai fini dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico della posizione assicurativa territoriale di cui è titolare il datore di lavoro, ai sensi degli articoli 19 e seguenti delle vigenti modalità di applicazione delle tariffe dei premi.

Quanto sopra anche nel caso che l’evento lesivo accada al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale in una delle aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza per le quali esercita le sue attribuzioni, oppure accada al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo nell’ambito del medesimo sito.

Tenuto conto dell’interesse dei datori di lavoro alla effettiva e piena operatività del sistema di gestione della prevenzione in tutti i luoghi di lavoro non sussistono ragioni per ipotizzare l’esclusione degli eventi lesivi in discorso dall’andamento infortunistico aziendale, peraltro non prevista da alcuna disposizione.

Gli unici due casi di esclusione finora applicati riguardano, infatti, gli infortuni in itinere (in base alle vigenti modalità di applicazione delle tariffe dei premi nell’industria) e gli infortuni da infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro.

Nel primo caso l’esclusione è giustificata dal fatto che gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, sono conseguenza del cosiddetto rischio da circolazione stradale, per il quale la Cassazione ha parlato di rischio ambientale, quale situazione ambientale fluida, caratterizzata dal rischio derivante anche dagli altri veicoli, condotti da terzi utenti della strada rispetto al lavoratore tutelato.

Nel secondo, l’esclusione è stata operata dal legislatore in virtù dell’estrema contagiosità dell’infezione e della grave e particolare situazione causata dalla pandemia.

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Fonte: INAIL

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