Slide background
Slide background
Slide background




Decreto 1 settembre 2021

ID 14615 | | Visite: 42411 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/14615

Decreto 1 settembre 2021

Decreto 1 settembre 2021 / Nuovo "Decreto controlli" PI / Proroga qualificazione tecnici al 25 Settembre 2024

ID 14615 | 11.09.2023 / Update news

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

(GU n.230 del 25.09.2021)

Update 11.09.2023 / 2a proroga

Pubblicato in GU n.212 dell'11.09.2023 il Decreto 31 agosto 2023 Modifica al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

Art. 6 c. 1-bis del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, le parole «25 settembre 2023» sono sostituite dalle parole «25 settembre 2024»

Update 24.09.2023 / 1a proroga

Pubblicato in GU n.224 del 24.09.2022 il Decreto Ministero dell'Interno del 15 settembre 2022  - Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»

Art. 6 c. 1-bis - Le disposizioni di cui all'Art. 4. relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023.

Vedi Circolare esplicativa Min. Interno Decreto Controlli PI 6 Ottobre 2021

Dal 25.09.2022, sono abrogati l’articolo 3, comma 1, lettera e), l’articolo 4 e l’allegato VI del decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998.

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si definiscono:
a) manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
b) tecnico manutentore qualificato: persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto;
c) qualifica: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l’amministrazione competente determina che i risultati dell’apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a standard definiti;
d) controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso
e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
e) sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

Art. 2. Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

Art. 3. Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore, secondo i criteri indicati nell’Allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. L’applicazione della normazione tecnica volontaria, come le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni.
3. Il datore di lavoro attua gli interventi di cui al comma 1, anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 4. Qualificazione dei tecnici manutentori

1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati.
2. Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II del presente decreto, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale.

Art. 5. Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati l’articolo 3, comma 1, lettera e), l’articolo 4 e l’allegato VI del decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998.

Art. 6. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

1-bis. Le disposizioni previste all'art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2024. (N)(N1)
...

Note
(N) Comma aggiunto dal Decreto Ministero dell'Interno del 15 settembre 2022
(N1) 
Comma modificato dal Decreto Ministero dell'Interno 31 agosto 2023 (proroga decorrenza da 25 settembre 2023 a 25 settembre 2024)
...

ALLEGATO I (Art. 3, comma 1)
CRITERI GENERALI PER MANUTENZIONE, CONTROLLO PERIODICO E SORVEGLIANZA DI IMPIANTI, ATTREZZATURE ED ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO

ALLEGATO II (Art. 4, comma 2)

QUALIFICAZIONE DEI MANUTENTORI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO
...

Vedi Testo consolidato 2023 (modifiche DM 1 Settembre 2023)

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Decreto 1 settembre 2021 - Consolidato 2023 Ed. 2.0 2023.pdf
Certifico S.r.l. - Ed. 2.0 2023
1943 kB 173
Allegato riservato Decreto 1 settembre 2021 - Consolidato 2022 Ed. 1.0.pdf
Certifico S.r.l. - Ed. 1.0 2022
1723 kB 322
DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Art. 46 - D.Lgs. 81_2008.pdf)Art. 46 - D.Lgs. 81/2008
www.tussl.it / 2021
IT76 kB1555
Scarica questo file (Decreto 1 settembre 2021.pdf)Decreto 1 settembre 2021
 
IT2015 kB7988

Tags: Prevenzione Incendi

Articoli correlati

Più letti Prevenzione Incendi

DPR 151 2011 small
Lug 28, 2024 182977

Elenco Attività soggette visite Prevenzione Incendi D.P.R. 151/2011

PDF | ebook Google Android | ebook Apple iOSElenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di Prevenzione Incendi DPR 151/2011 Testo consolidato ID 921 | Update Rev. 31.0 del 18.05.2024 / Download Preview Tabella di equiparazione DPR 151/2011 e DM 16.02.1982 Documento Tabella Attività e… Leggi tutto
Ott 15, 2022 172715

Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151

Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151 Disponibile, in allegato, il testo aggiornato con modifiche e note Riservato Abbonati in formato PDF stampabile/copiabile aggiornato data articolo. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla… Leggi tutto

Ultimi inseriti Prevenzione Incendi

NFPA 13 2025
Nov 07, 2024 409

NFPA 13 Standard for the Installation of Sprinkler Systems 2025 Edition

NFPA 13 | Standard for the Installation of Sprinkler Systems 2025 Edition ID 22889 | 07.11.2024 The 2025 edition includes many technical additions and revisions, including: - Inclusion of listed vacuum dry pipe systems in Chapter 8- New provisions in Chapter 7, including allowing vapor phase… Leggi tutto
Ott 23, 2024 464

Decreto Ministero dell'Interno 2 marzo 2012

Decreto Ministero dell'Interno 2 marzo 2012 ID 22790 | 23.10.2024 Decreto 2 marzo 2012 Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (GU n.71 del 24.03.2012) ____________ Modifiche: - Decreto Ministero dell'Interno 11 Ottobre 2024 Leggi tutto
Set 18, 2024 606

Decreto 14 marzo 2012

Decreto 14 marzo 2012 ID 22575 | 18.09.2024 / In allegato Decreto 14 marzo 2012 Tariffe per l’attività di formazione del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (GU n. 75 del 30 marzo 2012) Collegati[box-note]D.Lgs.… Leggi tutto