Circolare ISPESL n. 1088 del 5 febbraio 2003
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Circolare ISPESL n. 1088 del 5 febbraio 2003 / Escavatori utilizzati come apparecchi di sollevamento
ID 17052 | 09.07.2022 / Circolare allegata
OGGETTO: Escavatori utilizzati come apparecchi di sollevamento
A seguito di vari quesiti pervenuti al fine di eliminare possibili disomogeneità di comportamento nella gestione delle denuncie relative alle macchine in oggetto presentate all’ISPESL ai sensi del Art. 11, comma 3, del D.P.R. 459/96 e di garantire il rispetto delle vigenti disposizioni, si ritiene necessario fornire una serie di precisazioni.
Un escavatore, così come definito nella norma UNI EN 474-5 (Macchine movimento terra – Sicurezza – Requisiti per escavatori idraulici) (1) può essere utilizzato come apparecchio di sollevamento a condizione che il fabbricato abbia:
- espressamente preso in conto tale uso ed i rischi connessi, in sede di progettazione della macchina;
- esplicitamente indicato tale uso come ammissibile nel proprio manuale di istruzione;
- applicato i dispositivi di agganciamento del carico;
- fornito il prospetto delle capacità nominali di movimentazione di carichi;
- esplicitamente indicato nelle istruzioni per l’uso i limiti di utilizzazione, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo di accessori di sollevamento che non possono garantire che sia evitata la caduta improvvisa dei carichi e che quindi devono essere utilizzati solamente nelle zone dove non vi è presenza di persone.
In linea con quanto indicato al punto 4 della Circolare del Ministero del lavoro n. 50 del 18.4.1994, un scavatore attrezzato come sopra riportato deve essere considerato come un apparecchio di sollevamento e pertanto soggetto agli obblighi di verifica periodica previsti dall’art. 194 del DPR 547/55. Di conseguenza esso deve essere denunciato all’ISPEL ai sensi dell’art. 11, comma 3, del DPR 459/96. Le modalità in cui un escavatore idraulico utilizzato per la movimentazione dei carichi può soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’Allegato I al DPR 459/96 ed in particolare i requisiti del punto 4 (Requisiti per prevenire i rischi particolari dovuti alle operazioni di sollevamento) sono indicate nella norma armonizzata UNI EN 474-5 ai punti 4.1.7.3, 4.1.7.4e 4.1.7.5.
In particolare si richiama l’attenzione sulle necessità che la macchina sia corredata dei prospetti delle capacità nominali di movimentazione dei carichi (al riguardo si veda l’allegato B informativo alla UNI EN 474- 5) e sulla obbligatorietà dei dispositivi di sicurezza del carico previsti dalla stessa norma per l’ottemperanza al requisito essenziale di sicurezza 4.2.1.4 per gli escavatori aventi una capacità nominale massima di sollevamento (così come definita dalla ISO 10567:1992 in relazione alle caratteristiche della macchina) maggiore di 1000 kg o un momento di ribaltamento maggiore di 40000 Nm.
La macchina sopra descritta resta quindi un escavatore che, svolgendo, anche saltuariamente, la funzione di apparecchio di sollevamento, viene definita, ai soli fini della sua classificazione, “escavatore/gru” e per gli adempimenti amministrativi connessi con la fatturazione deve essere inserita nella tipologia “autogrù” (CODICE 105).
Resta comunque fermo che, in relazione all’art. 35 - primo comma - del D. L.vo 626/94, è dovere esclusivo del datore di lavoro mettere “a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute” e quindi scegliere l’attrezzatura più adatta all’effettiva operazione o attività da svolgere.
Le documentazioni che devono essere a corredo della macchina escavatore/gru nelle condizioni di cui sopra sono, a seconda dei casi, quelle sotto riportate.
1. Escavatore previsto ed attrezzato anche per essere utilizzato per la movimentazione di carichi direttamente dal fabbricante originario.
La macchina deve essere accompagnata:
- dalla dichiarazione CE di conformità di cui all’allegato II A del DPR 459/96;
- dal manuale di uso che comprenda anche la istruzioni relative all’utilizzazione dell’escavatore per la movimentazione dei carichi;
- dal prospetto con le capacità nominali di movimentazione di carichi in conformità (voce “descrizione della macchina” allegato II a) del DPR 459/96) è libera ed è affidata alla decisione del fabbricante.
2. Escavatore previsto anche per essere utilizzato per la movimentazione di carichi direttamente dal fabbricante originario ma attrezzato per tale funzione solo in un secondo tempo.
La macchina deve essere accompagnata:
- da quanto previsto al punto 1;
- da una dichiarazione dell’installatore che attesti:
a) di aver proceduto all’installazione dei dispositivi di agganciamento del carico (p.to 4.1.7.4 EN 474-5) e dei dispositivi di sicurezza del carico (p.to 4.1.7.5 EN 474-5) secondo le istruzioni fornite dal costruttore ai sensi dell’art. 2 comma 6 del DPR 459/96;
b) di avere effettuato, all’atto della prima messa in servizio, le prove prescritte dal costruttore per verificare l’idoneità all’impiego secondo quanto previsto al punto 4.2.4 dell’Allegato I allo stesso DPR;
c) di aver utilizzato i dispositivi di agganciamento del carico e i dispositivi di sicurezza del carico forniti (previsti) dal costruttore.
La dichiarazione di conformità del costruttore dell’escavatore allestibile ed utilizzabile come gru unitamente alla dichiarazione dell’installatore identificano in maniera univoca la macchina messa in servizio.
In questo caso il costruttore dell’escavatore che ha sottoscritto la dichiarazione CE di conformità, essendo il responsabile della immissione sul mercato dell’intera macchina attrezzata anche per la movimentazione di carichi, è il soggetto che detiene il fascicolo tecnico che dovrà essere presentato, su richiesta delle autorità competenti, per le procedure di cui all’art. 7 del DPR 459/96, in caso di segnalazione di non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.
3. Escavatore per il quale non è documentato che il fabbricante originario abbia previsto l’utilizzo anche per la movimentazione di carichi.
In tal caso, trattandosi di modifica sostanziale che richiede una analisi ulteriore dei rischi non analizzati all’origine, il responsabile della variazione della condizioni di utilizzo è da considerarsi, ai sensi del DPR 459/96, costruttore dell’intera macchina utilizzata per la movimentazione manuale dei carichi e pertanto deve seguire la procedura di cui all’art. 4, commi 1, lett. a) e 4 dello stesso DPR e fornire la documentazione di cui al punto 1.
La presente nota dovrà essere portata a conoscenza anche degli Organi di vigilanza territoriale e delle Unità operative locali preposte all’esecuzione delle verifiche periodiche.
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Note:
(1) “Macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una struttura superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta un braccio escavatore, e progettata principalmente per scavare con una cucchiaia o benna rimanendo ferma” in cui il “ciclo di lavoro consta delle operazioni di scavo, sollevamento, rotazione e scarico di materiale”.
Collegati
D.P.R. 24 Luglio 1996 n. 459
DPR 547/1955 integrato nel D.Lgs 81/2008
Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626
Direttiva macchine 2006/42/CE
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