Slide background




Radiazioni ionizzanti | Disposizioni transitorie D.lgs 101/2020

ID 11495 | | Visite: 3420 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/11495

Disposizioni transitorie

Radiazioni ionizzanti | Disposizioni transitorie D.lgs 101/2020

ID 11495 | 07.09.2020 - Documento completo in allegato

Il Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101, attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, pubblicato sulla GU Serie Generale n.201 del 12-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 29, al Titolo XVII, si occupa delle disposizioni transitorie.

In particolare, per i rifiuti radioattivi (art. 239), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (ovvero entro il 23 febbraio 2021), con decreto interministeriale del Ministro dell’ambiente e del Ministro dello sviluppo economico, il decreto interministeriale del 7 agosto 2015, di classificazione dei rifiuti radioattivi, emanato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 verrà adeguato alle disposizioni del nuovo testo.

Sino all’adozione del suddetto decreto, rimane valida la classificazione dei rifiuti di cui al decreto interministeriale del 7 agosto 2015, emanato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45.

Per quanto attiene le disposizioni transitorie in materia di abilitazione di esperto di radioprotezione (art. 240), le norme relative all’abilitazione di terzo grado sanitario saranno applicabili decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento (ovvero dal 27.02.2022).

Per le disposizioni transitorie in materia di registrazione dei dati sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi (art. 241), l’ISIN renderà operativo il sistema di registrazione dei dati sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (ovvero entro il 23 febbraio 2021), dandone comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I detentori provvedono alla registrazione entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della suddetta comunicazione.

______

TITOLO XVII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 

 [...]

Art. 239.  Disposizioni transitorie per i rifiuti radioattivi

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto interministeriale del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, il decreto interministeriale del 7 agosto 2015, di classificazione dei rifiuti radioattivi, emanato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 è adeguato alle disposizioni del presente decreto.

2. Sino all’adozione delle disposizioni di cui al comma 1, rimane valida la classificazione dei rifiuti di cui al decreto interministeriale del 7 agosto 2015, emanato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45.

Classificazione dei rifiuti radioattivi

Entro il 23.02.2021 il decreto interministeriale del 7 agosto 2015 dovrà essere adeguato alle disposizioni del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 

Fino all’adozione del decreto ministeriale di adeguamento del  decreto interministeriale del 7 agosto 2015 rimane valida la classificazione dei rifiuti di cui al decreto interministeriale del 7 agosto 2015

Art. 240.  Disposizioni transitorie in materia di abilitazione di esperto di radioprotezione

1. La disposizione di cui all’articolo 129, comma 2, lettera c), relativa all’abilitazione di terzo grado sanitario è applicabile decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 129, comma 2, lettera c)

c) abilitazione di terzo grado sanitario, per la sorveglianza fisica delle sorgenti di radiazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), esclusi gli impianti di cui all’articolo 7, numeri 16), 63), 66), 67), 68), 69) e 116), che siano utilizzate esclusivamente a fini medici all’interno di strutture sanitarie.

L’abilitazione di terzo grado sanitario è applicabile decorsi diciotto mesi dal 27.08.2020

Art. 241. Disposizioni transitorie in materia di registrazione dei dati sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi.

1. L’ISIN rende operativo il sistema di registrazione dei dati sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. I detentori provvedono alla registrazione entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della comunicazione di cui al comma 1.

Registrazione dei dati sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi

Entro il 23.02.2021

L’ISIN rende operativo il sistema di registrazione dei dati sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi.

Collegati:

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Radiazioni ionizzanti - Disposizioni transitorie Rev. 0.0 2020.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2020
213 kB 68

Tags: Sicurezza lavoro Rischio radiazioni ionizzanti Abbonati Sicurezza

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Il rischio psicosociale nell assistenza sociosanitaria
Set 19, 2023 317

Il rischio psicosociale nell’assistenza sociosanitaria

Il rischio psicosociale nell’assistenza sociosanitaria, l’analisi di Eu-Osha ID 20422 | 19.09.2023 La ricerca dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha), disponibile sul portale istituzionale, analizza le caratteristiche del settore assistenziale e i fattori che incidono… Leggi tutto
Conseguenze per la SSL derivanti dall uso di droni
Set 19, 2023 280

Conseguenze per la SSL derivanti dall’uso di droni

Conseguenze per la SSL derivanti dall’uso di droni | EU-OSHA 2023 ID 20420 | 19.09.2023 Nell’ambito del suo lavoro finalizzato a individuare i rischi emergenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro (SSL) l’EU-OSHA presenta un nuovo documento di discussione sugli aeromobili senza equipaggio (i… Leggi tutto
Set 18, 2023 386

Decreto direttoriale n. 110 del 18 settembre 2023

Decreto direttoriale n. 110 del 18 settembre 2023 ID 20418 | 18.09.2023 Decreto direttoriale n. 110 del 18 settembre 2023 - Ricostituzione della Commissione per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’Allegato III del decreto del Ministro del… Leggi tutto
Set 18, 2023 355

Decreto ministeriale n. 116 del 12 settembre 2023

Decreto ministeriale n. 116 del 12 settembre 2023 ID 20417 | 18.09.2023 Decreto ministeriale n. 116 del 12 settembre 2023 Aggiornamento componente segreteria della Commissione per l’iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati ... Articolo 1 (Funzioni di segreteria) 1. A decorrere dal 25 settembre… Leggi tutto
Set 17, 2023 426

Interpello n. 1 del 15 settembre 2023 / Diritti sindacali ex art. 36 Dlgs 81/2015

Interpello n. 1 del 15 settembre 2023 / Diritti sindacali ex articolo 36 del decreto legislativo n. 81/2015 ID 20415 | 17.09.2023 / In allegato Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 124/2004. Diritti sindacali ex articolo 36 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 -… Leggi tutto

Più letti Sicurezza