ATEX Modulo richiesta informazioni Fabbricante - Datore di Lavoro
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ATEX Modulo richiesta informazioni Fabbricante - Datore di Lavoro
ID 19418 | 19.04.2023 / Documento di approfondimento e moduli richiesta informazioni in allegato
Modulo richiesta informazioni per la fornitura di un’attrezzatura destinata a lavorare in atmosfera potenzialmente esplosiva.
Un'atmosfera potenzialmente esplosiva esiste quando una miscela di gas, vapori, nebbie o polveri dell'aria si combina in modo tale da poter esplodere in determinate condizioni operative.
Per la riduzione del rischio legato ad ambienti di lavoro ATEX esistono due Direttive che devono essere gestite in correlazione tra di loro quanto relative agli Obblighi del fabbricante (ATEX Prodotti) e Datore di Lavoro (ATEX lavoro) che devono interscambiarsi le informazioni ATEX di competenza:
- Direttiva 2014/34/UE (ATEX Prodotti) del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
Nella fornitura di apparecchi destinati a lavorare in atmosfera esplosiva è indispensabile uno scambio di informazioni tra il fornitore dell’attrezzatura (Fabbricante) e l’utilizzatore (Datore di Lavoro) in relazione alla Classificazione ATEX degli ambienti di lavoro.
Lo scambio di informazioni reciproco è mirato alla prevenzione del rischio ATEX negli ambienti di lavoro in accordo con il D.Lgs. 81/08.
Il Datore di lavoro richiede al Fabbricante una apparecchiatura ATEX che può essere inserita in un determinato ambiente ATEX.
Il Fabbricate in relazione ad una fornitura di apparecchiatura ATEX, potrà chiedere conferma al Datore di Lavoro o informare lo stesso (anche direttamente attraverso la DC / Manuale Istruzioni) che la stessa può essere inserita in determinate aree ATEX.
La Direttiva 1999/92/CE è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 233/03 che modificava ilD.Lgs. 626/94 ed è stata poi implementata integralmente nel D.Lgs. 81/08. Le Responsabilità in merito alla sua applicazione sono in carico al Datore di Lavoro, come previsto dall’Art. 289 del D.Lgs. 81/08.
La Direttiva 2014/34/UE è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 85/2016. La Responsabilità della sua applicazione ricade sul Fabbricante come definito all’interno della Direttiva stessa.
Nella fornitura di attrezzature destinate a lavorare in atmosfera esplosiva si ritiene, pertanto, utile uno scambio di informazioni tra il fornitore dell’attrezzatura (Fabbricante) e l’utilizzatore (Datore di Lavoro). Lo scambio di informazioni reciproco è mirato alla riduzione delle responsabilità stabilite dal D.Lgs. 81/08 e dal D.Lgs. 85/2016.
In particolare, il Fabbricante, durante la valutazione del rischio atta a dimostrare la conformità dell’attrezzatura ai Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza ripotati nell’Allegato II della Direttiva 2014/34/UE, dovrebbe poter tener conto di eventuali informazioni e requisiti specificati dall’utilizzatore. La norma EN 1127-1:2019 (norma armonizzata per la Direttiva 2014/34/UE) specifica in una nota che:
La stessa EN 1127-1:2019 precisa che la procedura per la valutazione dei possibili effetti di un’esplosione, ripotata al p. 4.4, può servire da guida per gli utilizzatori dell’attrezzatura, dei sistemi di protezioni e dei componenti durante la valutazione del rischio esplosione nel posto di lavoro e la selezione di attrezzature, sistemi di protezione e componenti del tipo più appropriato.
Art. 289 - Prevenzione e protezione contro le esplosioni 1. Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di cui all'articolo 15, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell'attività; in particolare il datore di lavoro previene la formazione di atmosfere esplosive. 2. Se la natura dell'attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve: a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive; 3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e integrate con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichino cambiamenti rilevanti. Art. 290 - Valutazione dei rischi di esplosione 1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 17, comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi: a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive; 2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente. 3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive. Art. 291 - Obblighi generali 1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i principi fondamentali della valutazione dei rischi e quelli di cui all'articolo 289, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché: a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza; Art. 294 - Documento sulla protezione contro le esplosioni 1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: "documento sulla protezione contro le esplosioni". 2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare: a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati; 3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti. 4. Il documento di cui al comma 1 è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1. Art. 295 - Termini per l'adeguamento 1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, già utilizzate o a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui all'allegato L, parte A, fatte salve le altre disposizioni che le disciplinano. 2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, che sono a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato L, parti A e B. 3. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.
b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;
c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
d) entità degli effetti prevedibili.
b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati.
b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo;
c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all'allegato XLIX;
d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all'allegato L;
e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.
Art. 5. Obblighi dei fabbricanti 1. All’atto della commercializzazione dei loro prodotti o dell’uso degli stessi per finalità proprie, i fabbricanti garantiscono che tali prodotti sono stati progettati e fabbricati in conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza elencati all’allegato II. 2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui agli allegati da III a IX ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 12. Se la procedura dimostra la conformità di un prodotto diverso da un componente ai requisiti applicabili, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformità e appongono il marchio CE. Qualora la conformità di un componente alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata dalla pertinente procedura di valutazione della conformità, i fabbricanti redigono un attestato scritto di conformità ai sensi dell’articolo 12, comma 3. I fabbricanti garantiscono che ciascun prodotto sia accompagnato da una copia della dichiarazione di conformità UE o dall’attestato di conformità, come appropriato. Tuttavia, se un vasto numero di prodotti è consegnato a un singolo utente, il lotto o la consegna in questione possono essere corredati da un’unica copia. 3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità o, se del caso, l’attestato di conformità per 10 anni dopo la data di inizio della commercializzazione del prodotto. 4. I fabbricanti garantiscono la predisposizione delle procedure necessarie, affi nché la produzione in serie continui a essere conforme al presente decreto. A tal fi ne tengono debitamente conto delle modifiche apportate al progetto o ad altre caratteristiche del prodotto, nonché quelle apportate alle norme armonizzate o alle specifiche tecniche in riferimento alle quali viene dichiarata la conformità di un prodotto. Ove necessario in considerazione dei rischi presentati da un prodotto, i fabbricanti eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza degli utilizzatori finali, una prova a campione dei prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami e, se del caso, mantengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio. 5. I fabbricanti appongono sui prodotti che hanno immesso sul mercato un numero di tipo, di lotto, di serie o altri elementi che ne consentano l’identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentano, appongono le informazioni prescritte sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto. 6. I fabbricanti garantiscono che i prodotti, diversi dai componenti, che hanno immesso sul mercato, riportino il marchio specifi co di protezione dalle esplosioni e, se del caso, le altre marcature e informazioni di cui al punto 1.0.5 dell’allegato II. 7. I fabbricanti indicano sul prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati, oppure, ove ciò non è possibile, appongono tale informazione sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto. L’indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono redatte in lingua italiana. 8. I fabbricanti garantiscono che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in lingua italiana. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili. 9. I fabbricanti che si accorgono o ritengono che un prodotto da essi immesso sul mercato non è conforme al presente decreto adottano immediatamente i correttivi necessarie per rendere conforme tale prodotto, a seconda dei casi, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, se il prodotto presenta dei rischi, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto sul mercato, dando informazioni dettagliate sulla non conformità e sui correttivi adottati. 10. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità del prodotto al presente decreto, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità e, per gli strumenti immessi sul mercato in Italia, in lingua italiana. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a ogni iniziativa tesa a eliminare i rischi presentati dai prodotti da essi immessi sul mercato.
[...]
[...] segue in allegato
Fonti
D.Lgs. 81/08
Direttiva 1999/92/CE
Direttiva 2014/34/UE
EN 1127-1:2019
Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni:
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
0.0 | 19.04.2023 | --- | Certifico Srl |
Collegati
Direttiva 1999/92/CE
Direttiva 2014/34/UE
UNI EN 1127-1:2019 | Atmosfere esplosive: armonizzata MD e ATEX 2020
DVR ATEX | D.Lgs. 81/08 Titolo XI Protezione da atmosfere esplosive
Valutazione rischio ATEX: Quadro tecnico-normativo
Direttive ATEX: prodotti e lavoro
Decreto Legislativo 85/2016 ATEX
Decreto Legislativo 12 giugno 2003 n. 233
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