Prevenzione Incendi: Deroga generale e Istituto della deroga
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Prevenzione Incendi: Deroga generale e Istituto della deroga | Norme e Procedimenti / Rev. 1.0 Genn. 2024
ID 10017 | Rev. 1.0 del 30.01.2024
Il Documento allegato illustra la Deroga generale e l'Istituto della deroga nella Prevenzione Incendi, negli ambiti delle Attività soggette All.I del DPR 151/2011, nel Codice di Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015 e nelle attività Seveso III D.Lgs n.105/2015. Inserite Circolari e norme di esempio, illustrazioni grafiche.
Excursus
Le norme di prevenzione incendi (regole tecniche) emanate dal Ministero dell'Interno sono di tipo “deterministico-prescrittivo”. A volte la presenza di vincoli non consente di rispettare uno o più punti delle norme. Con la deroga è possibile sanare queste situazioni prevedendo misure tecniche alternative in grado di garantire un livello di sicurezza equivalente.
Presupposti fondamentali:
- le attività devono presentare caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza delle ordinarie regole di prevenzione incendi
- deve essere inalterata la loro sicurezza globale
E' possibile suddividere le Deroghe in 2 tipi di Procedimenti/Percorsi:
- Deroga in via generale - Senza Istanza di Deroga
- Istituto della deroga - Con Istanza di Deroga Art. 7 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151
Fig. 1 - Possibili percorsi Deroga
A. Deroga in via generale
Le deroghe generali sono intrinseche alle RTV o riportate tramite precisazioni VVF e non necessitano della presentazione dell'Istanza di Deroga di cui all'Art. 7 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.(Circolari, ecc).
A1. Esempi di deroghe in via generale:
Lettera Circolare prot. n. P1563/4108 sott 28 29 agosto 1995 - D.M. 01/02/1986 - Criteri per la concessione di deroghe in via generale ai punti 3.2, 3.6.3 e 37.2.
Lettera Circolare prot. n. P2244/4122 sott. 32 del 30/10/1996 - D.M. 26/8/1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica". Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2.
...
Misure di sicurezza alternative a quanto richiesto dai punti:
a) punto 3.2, per quanto attiene l'altezza dei piani;
b) punto 3.6.3, nel caso in cui la larghezza delle corsie di manovra è inferiore al minimo prescritto;
c) punto 3.7.2, per quanto attiene la larghezza delle rampe e nel caso in cui l'accesso avvenga da montauto meccanico, in luogo delle rampe. Essendo tali misure in linea con i principi informativi della nuova disciplina ed al fine di snellire i procedimenti ed evitare aggravi di lavoro per procedure solo burocratiche, si dispone che, ove risultino integralmente rispettate le condizioni riportate nell'allegato, i Comandi Provinciali VVF procedono direttamente all'approvazione del progetto, intendendosi accolte in via generale tali deroghe.
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3. Autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli
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3.2 Altezza dei piani
L'altezza dei piani non può essere inferiore a 2.4 m con un minimo di 2 m sotto trave. Per autorimesse private, sino a 40 autovetture, ed ubicate non oltre il 1° interrato, è consentito che l’altezza del piano sia inferiore a 2,40 m, con un minimo di 2,00 m, a condizione che:
a) l’autorimessa sia dotata di un sistema di ventilazione naturale con aperture di aerazione prive di serramenti e di superficie non inferiore a 1/20 della superficie in pianta dell’autorimessa. Almeno il 50% della suddetta superficie di ventilazione deve essere ricavata su pareti contrapposte;
b) l’altezza minima di 2,00 m deve essere rispettata nei confronti di qualsiasi sporgenza dall'intradosso del solaio di copertura, compresi eventuali impianti e tubazioni a soffitto;
c) il percorso massimo per raggiungere le uscite deve essere non superiore a m 30. Tale lunghezza deve essere osservata anche per le autorimesse di cui al punto 3.10.6, 20 capoverso.
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D.M. 26/8/1992
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A) Punto 5.0 - Affollamento - Deroga in via generale
Nel caso di refettori e palestre, qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base delle densità di affollamento indicate al punto 5.0, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività.
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Vedi deroga
B. Istituto della deroga
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 Art. 7.
Il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 con l'Art. 7, ha introdotto l'Istituto della deroga alle materie di prevenzione incendi, nel caso in cui le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, che presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti.
La Deroga è prevista nei casi di
1. Attività dell'allegato 1 del DPR 151/2011
2. Attività disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi che non rientrano tra quelle riportate all'Allegato I del DPR 151/2011.
La deroga è procedimento tecnico-amministrativo finalizzato a valutare se può essere consentito l'esercizio di un'attività per la quale non è possibile osservare una o più prescrizioni di sicurezza antincendio previste dalla specifica regola tecnica che disciplina l'attività.
Al posto delle misure di sicurezza che non risultano osservate si possono proporre misure alternative tali da raggiungere un grado di sicurezza equivalente.
Nella richiesta di deroga è necessario:
1. specificare le caratteristiche e/o i vincoli che comportano l'impossibilità di ottemperare alle disposizioni normative;
2. effettuare una valutazione del rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni che si intende derogare;
3. proporre le misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo.
B1. Criteri di ammissibilità
L'impossibilità di ottemperare alle norme può derivare da:
- Vincolo esistente (non necessita di chiarimenti).
- Caratteristica dell'attività (oggetto di chiarimenti con Lettera Circolare DCPREV prot. n. 8269 del 20 maggio 2010).
Tra le caratteristiche non tecniche devono essere prese in considerazione, tra le altre (soluzioni architettoniche o tecnologiche innovative, sperimentazione di materiali, problematiche locali, ecc.), anche quelle di tipo economico. Il difetto di motivazione non può da solo comportare il rigetto.
Art. 2 - Finalità ed ambito di applicazione
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c. 7. Al fine di garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno (DM 7 agosto 2012 - ndr).
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Art. 7 - Deroghe
1. Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all'Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.
2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalità di cui al comma 1, anche i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all'Allegato I.
3. Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro 30 giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa è stata presentata ed al richiedente.
Fig. 2 - Flusso Istanza di deroga
Il DM 7 agosto 2012 è provvedimento regolamenta i contenuti e i relativi allegati per ciascuna delle seguenti istanze (tra le quali quella di deroga):
- istanza della valutazione dei progetti;
- segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
- attestato di rinnovo periodico di conformità antincendio;
- istanza di deroga;
- istanza di Nulla Osta di Fattibilità (NOF);
- istanza di verifica in corso d’opera;
- istanza di voltura
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Art. 6. Istanza di deroga
1. L’istanza di deroga all’integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:
a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
b) specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell’ istanza di deroga;
c) disposizioni normative alle quali si chiede di derogare;
d) specificazione delle caratteristiche dell’attività o dei vincoli esistenti che comportano l’impossibilità di ottemperare alle disposizioni di cui alla lettera c);
e) descrizione delle misure tecniche compensative che si intendono adottare.
2. All’istanza sono allegati:
a) documentazione tecnica, a firma di professionista antincendio, conforme a quanto previsto dall’Allegato I al presente decreto, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative di prevenzione incendi cui si intende derogare e dall’indicazione delle misure che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;
b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
3. In caso di utilizzo dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), a firma di professionista antincendio, deve essere conforme a quanto previsto dall’Allegato I al presente decreto, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative di prevenzione incendi cui si intende derogare e dall’indicazione delle misure che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo, determinate utilizzando le metodologie dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, nonché dal documento contenente il programma per l’attuazione del SGSA.
Fig. 3 - Documentazione Istanza di deroga all'integrale osservanza RTV
B2. Circolari di riferimento:
- Lettera circolare prot. n. 8269 del 20 maggio 2010 - Le deroghe alle norme di prevenzioni incendi Indirizzi sui criteri di ammissibilità.
- Circolare prot. n. 3277 del 16 marzo 2016 - Chiarimenti sulle procedure di deroga
B3. Esempio di Circolare che precisa l'uso del procedimento di Deroga Art. 7 DPR 151/2011
Circolare 13223 del 24.10.12 (Linee guida per la concessione di deroghe in alberghi storici)
Criteri per la concessione di deroghe per le strutture ricettive turistico alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994 e s.m.i., siti all’interno di edifici sottoposti alle disposizioni di tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42.
Pervengono a questo Ministero segnalazioni circa istanze di deroga relative ad attività alberghiere esistenti che non possono essere integralmente adeguate alle disposizioni del decreto in oggetto in quanto site all’interno di edifici sottoposti alle disposizioni di tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, ovvero segnalazioni circa disomogenee interpretazioni delle norme tecniche applicabili nel caso di specie. In particolare le maggiori criticità sono state rilevate in relazione agli aspetti di seguito indicati:
1. ubicazione dell’ edificio;
2. caratteristiche costruttive: resistenza al fuoco delle strutture e reazione al fuoco dei materiali;
3. sistemi di vie di esodo;
4. impianti di estinzione incendi;
5. sistemi di protezione per tetti in materiale combustibile.
Risulta comunque evidente la necessità di conciliare le esigenze di tutela e conservazione degli edifici e dei beni in essi contenuti sottoposti alle disposizioni di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, con i prioritari obiettivi di sicurezza delle persone e dei soccorritori. Ciò premesso, si inviano in allegato le linee di guida contenenti la corretta interpretazione dei specifici disposti normativi nonché le misure di sicurezza alternative, a quanto richiesto dalle norme in argomento, da applicarsi, nell’ambito del procedimento di deroga, ai casi di strutture alberghiere esistenti ubicate in edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42.
Dette linee guida sono state approvate dalla Commissione Paritetica instituita ai sensi del protocollo d’intesa del 7 Marzo 2012 tra Ministero Beni e Attività Culturali – Segretariato Generale e Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, nella riunione del 16 Ottobre 2012
Le linee guida hanno il fine di fornire la necessaria uniformità di indirizzo nell’operato degli Uffici competenti, ferma restando l’autonomia decisionale degli stessi anche in relazione all’applicazione del D.M. 9 maggio 2007 “Direttive per l’applicazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio”. Al fine di consentire una valutazione condivisa di compatibilità architettonica delle misure di sicurezza equivalente individuate, con i vincoli derivanti dalle esigenze di tutela e conservazione del patrimonio culturale ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, gli Uffici preposti alla concessione della deroga invitano alle riunioni il Soprintendente per i Beni Architettonici, competente per territorio.
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2. Caratteristiche costruttive
a) Resistenza al fuoco delle strutture
Il p.to 19.1 del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i. prevede specifici requisiti di resistenza al fuoco sia delle strutture portanti che separanti; in particolare sono previste classi minime di resistenza al fuoco in funzione dell’altezza antincendio dell’edificio in cui è ubicata l’attività nonché delle misure di sicurezza adottate, facendo tuttavia salva la facoltà di ricorrere all’istituto della deroga per l’individuazione di altre misure alternative od aggiuntive a quelle indicate. Le maggiori criticità sono riscontrabili nel caso di solai in materiali combustibili, tipicamente lignei, che non garantiscono i prescritti requisiti di resistenza al fuoco e che tuttavia non possono essere adeguatamente protetti contro gli effetti dell’incendio in considerazione dei particolari vincoli di carattere storico-artistico ed architettonico.
Nell’ambito del procedimento di deroga di cui all’art 7 del DPR 151/2011 pertanto, potrà essere valutata la possibilità di un favorevole accoglimento dell’istanza relativa a classi di resistenza al fuoco per solai in materiale combustibile inferiori a quelle indicate al p.to 19.1 del D.M. 9 aprile 1994, qualora siano adottate entrambe le seguenti misure di sicurezza equivalente:
a.1 - presenza di impianto automatico di estinzione incendi esteso a tutte le aree per le quali non sono garantiti i prescritti requisiti di resistenza al fuoco;
a.2 - presenza di servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell’arco delle 24 ore, costituito da un congruo numero di addetti, e comunque non inferiore a due unità, che garantisca un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all’esodo; tali addetti devono aver conseguito l’attestato di idoneità tecnica previsto dall’articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, previa frequentazione del corso di tipo B di cui all’allegato IX del decreto Ministro dell’interno 10 marzo 1998 e s.m.i., integrato da un modulo di quattro ore i cui contenuti siano coerenti col documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
In alternativa al punto a.1, per attività fino a 50 posti letto e nel caso in cui le strutture non risultino di separazione verso attività non pertinenti, si potranno adottare le seguenti misure compensative:
- dovrà essere garantita la sicurezza delle persone mediante una più sicura configurazione delle vie di esodo (scale almeno protette, fatte salve più restrittive prescrizioni di cui al punto 19.6 del suddetto decreto, materiali incombustibili nelle vie di esodo, compartimentazione dell’atrio rispetto al vano scala);
- dovrà essere installato un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica di incendio, esteso a tutta l’attività e conforme alle prescrizioni del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i.
Per edifici fino a 12 m di altezza antincendio è consentito che il compartimento possa essere costituito da più piani, ove non sia già previsto un impianto di rivelazione e allarme per compensazione di altre misure non osservate, in applicazione di altre deroghe specifiche o generali
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3. Sistemi di vie di esodo
a) Larghezza delle vie di uscita
Il p.to 20.2 del D.M. 9 aprile 1994 fissa la larghezza minima delle vie di uscita in 0.9 m., salvo prevedere la presenza di puntuali restringimenti in corrispondenza dei quali detta larghezza può ridursi a 0.8 m, in presenza di particolari caratteristiche relative alla reazione al fuoco dei materiali installati lungo dette vie di esodo.
Al riguardo, si ritiene che in generale possano essere considerate quale utile misura compensativa del rischio aggiuntivo tutti i provvedimenti di sicurezza di seguito indicati:
- incremento del livello di illuminamento dell’impianto di illuminazione di sicurezza in corrispondenza delle strettoie, atto a garantire un livello di illuminamento non inferiore a 10 lux ad 1 metro di altezza dal piano di calpestio;
- presenza di impianto di rilevazione e di segnalazione incendi esteso all’intera attività;
- presenza di servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell’arco delle 24 ore, costituito da un congruo numero di addetti, e comunque non inferiore a due unità, che garantisca un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all’esodo; tali addetti devono aver conseguito l’attestato di idoneità tecnica previsto dall’articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, previa frequentazione del corso di tipo B di cui all’allegato IX del decreto Ministro dell’interno 10 marzo 1998 e s.m.i., integrato da un modulo di quattro ore i cui contenuti siano coerenti col documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
b) Scale
Le scale dotate di rampe non rettilinee ovvero con parametri dimensionali non conformi alle disposizioni vigenti, facenti parte del sistema di vie di esodo degli alberghi esistenti inseriti in edifici pregevoli per arte e storia, costituiscono una delle principali criticità dei progetti di deroga.
Al riguardo, si ritiene che in generale possano essere considerate quale utile misura compensativa del rischio aggiuntivo tutti i provvedimenti di sicurezza di seguito indicati:
- installazione di impianto di illuminazione di sicurezza esteso all’intero vano scala, atto a garantire un livello di illuminamento non inferiore a 5 lux al piano di calpestio;
- installazione di un ulteriore corrimano conforme alle vigenti normative;
- installazione di idonea segnaletica di sicurezza, conforme al D.Lgs. 81/2008, indicante il pericolo ed i comportamenti più idonei da adottarsi in caso di esodo in emergenza;
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C. Codice di Prevenzione Incendi
Nel Codice di Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015, il ricorso alla deroga è parte integrante del Codice stesso per il fatto che il codice ha un approccio di tipo prestazionale alla prevenzione incendi ed eventuali compensazioni possono essere effettuate direttamente con la FSE.
Con l’eliminazione del doppio binario (D.M. 12.04.2019) è obbligatorio il solo uso del Codice per le attività rientranti nell’ambito di applicazione e quindi la deroga è dettagliatamente contemplata.
L’istituito della Deroga è previsto al Capitolo G.2.6.5.3 (Applicazione di soluzioni in deroga)
Per tutte le attività che non rientrano nel campo di applicazione del Codice la richiesta di deroga è ammessa solo per le attività dotate di specifica norma tecnica di prevenzione incendi.
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Circolare prot. n. 3277 del 16 mar 2016 - Chiarimenti sulle procedure di deroga
L'istituto della deroga alle norme di prevenzione incendi scaturisce dalla necessità di temperare la rigidità delle norme prescrittive, spiega il Dipartimento VVF e condizione necessaria per presentare istanza di deroga è, pertanto, l'esistenza di una regola tecnica di prevenzione incendi emanata dal Ministro dell'Interno, non potendosi attivare tale istituto in presenza di linee guida, guide tecniche o linee di indirizzo.
Il Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015) riguarda le attività di cui all'allegato I del decreto del DPR n.151/2011 individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili.
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Nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2019 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno del 12 aprile 2019 recante: “Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”. Tale decreto, che entrerà in vigore il 20 ottobre 2019 ponendo fine al periodo transitorio (cd. “doppio binario”) di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la progettazione delle attività non dotate di specifica regola tecnica, ha ampliato il campo di applicazione alle “attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76”.
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D. Attività RIR
Gli stabilimenti e/o depositi in cui sono presenti sostanze pericolose (esplosive, infiammabili, tossiche, comburenti, etc.) in quantità superiore a determinati limiti vengono costituiscono le cosiddette attività a rischio di incidente rilevante.
Tali attività allo stato attuale sono disciplinate dal Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n.105.
L’allegato I al decreto stabilisce le soglie dei quantitativi di sostanze pericolose che rendono gli stabilimenti e/o i depositi in cui tali sostanze sono presenti all’assoggettabilità degli stessi alla disciplina del D.Lgs. 105/2015.
In relazione ai valori di soglia, le attività a rischio di incidente rilevante sono classificate in due categorie:
- attività soggette a notifica - soglia inferiore (Art. 13 del D.Lgs. 105/2015);
- attività soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza - soglia superiore (Art. 15 del D.Lgs. 105/2015).
Le attività soggette a Rapporto di Sicurezza erano precedentemente escluse dal DPR 151/2011, il D.L. 31/8/2013, n. 101, convertito con legge 30/10/2013, n. 125 a decorrere dal 1/1/2014, con l’art. 8 co. 7 ha previsto l’estensione delle disposizioni di cui al DPR 151/2011 anche tutte le attività soggette a notifica e rapporto di sicurezza.
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Art. 8 (Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
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7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001, ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001,)) adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999.
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Pertanto:
Tutte le attività Seveso III rientrano nel campo di applicazione del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, sia di “soglia inferiore” sia di “soglia superiore” ed è applicabile l'Istituto della deroga ai sensi dell'art. 7 del DPR 151/2011
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Allegato L (art. 31)
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6. Deroghe alle norme di prevenzione incendi
6.1 Qualora venga avanzata richiesta di deroga ai sensi dell'art. 7 del DPR 151/2011, questa viene valutata nell'ambito dell'istruttoria di cui all'art. 17 e le determinazioni espresse dal CTR al termine della stessa valgono anche come pronuncia del Direttore regionale prevista dall'art. 7 del DPR 151/2011.
6.2 Le regole tecniche alle quali si intende derogare e le misure alternative, di cui al punto precedente, dovranno essere espressamente indicate dal gestore in un apposito allegato al Rapporto di sicurezza presentato ai sensi dell'art. 15.
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Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 30.01.2024 | Chiarimenti Prot. n. 0009723 del 26.06.2019 | Certifico Srl |
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Collegati
D.M. 7 Agosto 2012
Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n. 139
Codice Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015 | RTO II
Decreto 12 aprile 2019
Istanze di deroga art. 7 del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151
Prevenzione Incendi: istituto della Deroga
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