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Lavoratori isolati: sicurezza

ID 5316 | | Visite: 89227 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/5316

Lavoratori isolati Sicurezza

Lavoratori isolati: Sicurezza: VR - Procedura / Rev. 2023

ID 5316 | Rev. 2.0 del 06.04.2023 / Documento completo  in allegato

Il Documento allegato affronta il quadro normativo generale della Sicurezza dei "Lavoratori isolati", con riferimento all'uso dei dispositivi con funzionalità uomo a terra e immobilità o isolato (man down) geolocalizzati, estremamente utili e segnalati su quesito MLPS, per l'emergenza in questo contesto lavorativo.

Non è definita dalla legislazione la figura del "lavoratore isolato" (salvo alcuni riferimenti di cui a seguire), nonostante molti lavoratori eseguono attività lavorative, tali che, possono essere ricondotti alla figura di "lavoratore isolato". A riferimento, la norma UNI EN ISO 15743 Ergonomia dell’ambiente termico - Posti di lavoro al freddo - Valutazione e gestione del rischio, per la gestione organizzativa per i lavori in ambienti a basse temperature es. lavori in celle frigo, che sono molte volte riconducibili a lavoro isolato/lavori in condizioni particolari.

Update Rev. 2.0 del 06.04.2023

- Inserita Matrice dei rischi
- Aggiornato modello OT/23 2023
- Inseriti link normativi www.tussl.it
- Procedura lavoratori isolati


I “lavoratori isolati” sono le persone che sono tenute a lavorare da sole, senza una sorveglianza diretta e senza la presenza di altri soggetti vicini che possano prestare soccorso immediato in caso di infortunio o incidente. Un lavoratore o lavoratrice che svolge la propria attività in solitudine, opera senza un contatto visivo o vocale diretto con gli altri dipendenti dell’azienda e tale condizione potrebbe interessare tutte le categorie di lavoratori che, ad esempio, hanno necessità di continuare a lavorare oltre l’orario normale, oppure nei casi in cui sia richiesta la loro presenza durante i giorni festivi, la sera o la notte.

Sono considerati lavoratori isolati anche coloro che non operano realmente in solitudine, ma che si trovano in un contesto che presenti difficoltà nella comunicazione, nel movimento o di impedimento fisico, oltre alle persone che lavorano in luoghi remoti, di difficile accesso, in condizioni ambientali sconosciute o avverse.

Di seguito alcune specifiche categorie di lavoratori isolati, (anche nella tipologia di lavoro notturno):

- Lavoratori agricoli
- Autostrasportatori
- Addetti celle frigo
- Lavoratori in altezza (gruisti)
- Lavoratori in profondità (cave, miniere)
- Addetti alle guardianie sia notturne, sia diurne
- Tecnici di pronto intervento (energia elettrica, gas, acqua, ecc.)
- Addetti alle pulizie
- Addetti al controllo impianti a ciclo continuo
- Addetti ai servizi di vigilanza
- Addetti al telelavoro

Normativa

Relativamente al lavoro solitario o isolato (attività lavorativa in cui il lavoratore si trova ad operare da solo, senza alcuna collega accanto e senza nessun contatto diretto con altri lavoratori), sia diurno che notturno, la vigente normativa non prevede obblighi particolari, con eccezione di quanto stabilito per lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti (articoli 66 e 121 del D.Lgs. 81/08 e D.P.R.177/11).

Si ricorda che l’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., pone a carico del Datore di Lavoro l’obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi quindi anche quelli derivanti da particolari condizioni lavorative, come appunto quelli dei lavoratori isolati. 

A seguito di tale valutazione il Datore di Lavoro deve adottare le necessarie misure di prevenzione e protezione e le relative procedure per eliminare o ridurre le conseguenze dei rischi individuati.

D'interesse sono inoltre gli Art. 43 e 45 del D.Lgs.81/08:

D.Lgs.81/08
....

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 43. Disposizioni generali

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva. Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o le scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
...
Art. 45. Primo soccorso

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.

 DM 388/2003

Decreto 15 Luglio 2003 n. 388
Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
...

Art. 2, comma 5

Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il Datore di Lavoro é tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all’allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.”

Inail modulo OT/23 ANNO 2023: Dotazione sistemi di rilevamento automatico “uomo a terra”.

E’ disponibile on-line il modello OT/23 2023, necessario ai fini della riduzione del tasso medio di tariffa Inail.

Il punteggio attribuito alla dotazione di sistemi di rilevamento “uomo a terra“ ai proprio lavoratori isolati è 40 punti.

La sezione da compilare relativa al sistema di rilevamento uomo a terra è il quadro F-1 “GESTIONI DELL’EMERGENZE E DPI”.

Ai fini dell’attuazione dell’intervento, i sistemi di rilevamento automatico “uomo da terra” devono essere stati consegnati a tutti i lavoratori le cui mansioni comportano lavoro in solitario.

Documentazione ritenuta probante: 

1. Fatture di acquisto o contratto di noleggio dei dispositivi, relativi all’anno 2022. In caso di noleggio il contratto deve essere datato nel 2022 o, se datato in anni precedenti, essere in corso di validità per l’intero anno 2022; non è pertanto valido un contratto che riporti una data di scadenza antecedente al 31 dicembre 2022 
2. Stralcio del DVR dal quale risultino le mansioni a rischio per lavoro in solitario
3. Prove documentali della consegna ai lavoratori dei sistemi di rilevamento “uomo a terra”.

DM 388/2003 (in ambito ferroviario)

Decreto 24 Gennaio 2011 n. 19 
Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

Obblighi lavoro notturno

Il lavoro notturno all’interno, spesso rientrante nel "lavoro isolato" è definito all'interno del D.Lgs. 66/03 e s.m.i. Attuazione delle Direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

D.Lgs. 66/03 e s.m.i.

Art. 1 comma 1
...

d) "periodo notturno": periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino; 

e) "lavoratore notturno": 
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; 
2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva e' considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo e' riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;

Requisiti relativi alle persone tenute a lavorare da sole

Bisogna garantire che lavorino da soli solo coloro che sono idonei dal punto di vista fisico, psichico e intellettuale.

Impiegare soggetti idonei permette di ridurre la probabilità che le persone tenute a lavorare da sole prendano decisioni sbagliate, commettano errori o si comportino in modo pericoloso. Il datore di lavoro deve selezionare la persona adatta a svolgere l’attività lavorativa in questione.

Idoneità psichica

Non sono idonee o lo sono solo a determinate condizioni, ad esempio, le persone che:

- hanno paura in posti di lavoro in cui devono lavorare da sole
- soffrono di disturbi psichici o malattie mentali
- presentano disturbi della concentrazione

Idoneità fisica

Non sono idonee o lo sono a determinate condizioni, ad esempio, le persone che:

- sono soggette a capogiri, svenimento, crisi epilettiche, paralisi, dispnea, asma, ecc.
- sono affette da malattie dell’apparato circolatorio o metaboliche (malattie cardiache, ipertensione, diabete)
- hanno una dipendenza patologica da alcool, farmaci, droghe
- sono sotto l’effetto di farmaci sedativi o stimolanti
- soffrono di determinate allergie (ad es. alle punture di insetti)

Idoneità intellettuale

Le persone tenute a lavorare da sole devono conoscere esattamente il loro compito, aver compreso perfettamente la formazione ricevuta ed essere in grado di leggere e capire tutte le eventuali istruzioni o indicazioni scritte.

Queste persone devono poter rilevare e comprendere, per quanto sia necessario, le condizioni, le funzioni e i dati relativi alle attrezzature di lavoro che devono far funzionare o sorvegliare. Sulla base di queste informazioni devono essere in grado di agire senza commettere sbagli.

In caso di eventi imprevisti, le persone tenute a lavorare da sole devono, date le circostanze, prendere delle decisioni importanti ai fini della produzione e/o della sicurezza sul lavoro. Questo vale per l’impianto in esercizio normale o particolare (ad es. per riparare guasti o eliminare intoppi nella produzione).

Fattori psicosociali

Le persone tenute a lavorare da sole sono esposte a rischi particolari non soltanto in relazione alla sicurezza sul lavoro, ma anche a causa delle possibili conseguenze psicosociali. In determinate condizioni sfavorevoli possono isolarsi. Le persone tenute a lavorare da sole sono in pericolo soprattutto se hanno difficoltà a mantenere i contatti con altre persone nel tempo libero a causa dell’orario o del posto di lavoro, ad esempio in caso di lavoro notturno o di posti di lavoro isolati.

Prima di consentire a una persona di lavorare da sola, bisogna istruirla e informarla sull’incarico che dovrà svolgere.

Le persone tenute a lavorare da sole devono conoscere bene la macchina, gli utensili, le sostanze, ecc. e avere un’esperienza sufficiente. Inoltre, è particolarmente importante che gli incarichi siano spiegati in modo chiaro e preciso.

La formazione comprende almeno i seguenti aspetti:

- utilizzo sicuro delle attrezzature di lavoro
- conoscenza delle istruzioni per l’uso
- conoscenza dei possibili pericoli e del comportamento sicuro da adottare
- comportamento da adottare in caso di intoppi nella produzione o di guasti alle macchine (eventi che influiscono negativamente sul ciclo lavorativo)
- uso dei DPI
- vie di fuga
- piano d’emergenza, ad es. come dare l’allarme in caso di incendio
- informazioni sul sistema di sorveglianza in dotazione
- controllo del sistema di sorveglianza prima di ogni intervento
- istruzioni per i lavori che richiedono tassativamente la presenza di una seconda persona
- istruzioni per i lavori in cui deve essere consultato uno specialista

È opportuno verificare periodicamente il comportamento e le conoscenze richieste inerenti l’attività della persona tenuta a lavorare da sola. L’entità e la frequenza di questi controlli dipendono dalle circostanze e dai pericoli effettivi, nonché dalle esperienze fatte dal datore di lavoro. Bisogna correggere eventuali comportamenti contrari alle regole di sicurezza, migliorare o completare le conoscenze lacunose.

Fattori di rischio

Nel caso di lavoratori isolati il fattore di rischio principale (da valutare e per il quale adottare misure e procedure di prevenzione e protezione) è relativo all’organizzazione dei soccorsi in caso di malore o infortunio del lavoratore.

In tal circostanza i fattori addizionali di rischio sono i seguenti:

- impossibilità o limitata capacità, da parte del lavoratore stesso, di allertare i soccorsi all’esterno del luogo di lavoro;
- difficoltà o impossibilità dei soccorritori, se e quando allertati, di accedere all’interno del luogo, dove è necessario l’intervento;
- ulteriore difficoltà ad individuare esattamente, una volta all’interno, il punto intervento in caso di situazioni complesse.

Tali fattori addizionali di rischio comportano inevitabilmente il ritardo dell’intervento con effetti a volte fatali.

Per definizione, il “lavoratore solitario” non è soggetto a sorveglianza o ad interazione con altri.

Poiché il rischio specifico può derivare da questa condizione, per quanto possibile, è raccomandabile una sistematica riduzione preventiva delle situazioni solitarie con una strategia ad hoc, ovviamente proporzionata al compito e ai rischi individuati.

Matrice dei rischi

La mancanza di contatto con i colleghi può aumentare considerevolmente il rischio di infortunio. Questa solitudine può a sua volta causare uno stress psichico (sensazione di isolamento, paura). Di fronte a eventi eccezionali le persone che lavorano da sole possono sentirsi sotto pressione a livello fisico, intellettuale o psichico (mancanza di assistenza, confusione mentale). In queste situazioni di stress aumentano le probabilità per la persona tenuta a lavorare da sola di prendere decisioni sbagliate, commettere errori o cominciare a comportarsi in modo pericoloso.

Quasi tutti i lavori comportano dei pericoli. Molte attrezzature di lavoro celano pericoli che possono causare un infortunio. D’altronde si presuppone tacitamente la possibilità di prestare soccorsi immediati in caso di infortunio o di fronte a una situazione critica. Per chi lavora da solo questo aiuto tempestivo non è più garantito.

In mancanza di un aiuto tempestivo, le conseguenze di un infortunio o di una situazione critica possono peggiorare notevolmente.

Si è di fronte a una «situazione critica», ad esempio, quando una persona non riesce più ad aprire con la propria forza la porta di una cella frigorifera. Questa persona non deve essere necessariamente ferita: ciò che le occorre è un aiuto immediato.

Pertanto, con un piano d’allarme e apparecchi adeguati (ausili) bisogna fare in modo che una richiesta di aiuto giunga ai soccorritori in modo tempestivo e sicuro.

Utilizzando la seguente matrice dei rischi si può stabilire se un’attività isolata è consentita e quali sono le misure da rispettare.

Secondo il metodo descritto di seguito si possono valutare unicamente i pericoli realistici.

Il rischio è determinato in base alla gravità del danno e alla probabilità di accadimento.

Gravità del danno

La gravità del danno è suddivisa in 5 categorie: dalla ferita lieve che non comporta alcuna interruzione del lavoro fino alla morte. La gravità del danno deve essere determinata a partire dal pericolo più grande connesso all’attività lavorativa, senza tenere conto di eventuali problemi di salute personali. Questi sono esclusi dall’analisi perché il datore di lavoro deve impiegare solo persone idonee dal punto di vista fisico, psichico e intellettuale.

Probabilità

Anche la probabilità è suddivisa in 5 categorie. La stima riguarda 1000 lavoratori che svolgono la stessa attività. Le cifre riportate nella tabella sono puramente indicative.

In base a questi due criteri si può stabilire quali misure bisogna adottare per un determinato posto di lavoro/ attività tra quelle descritte da 1 a 4.

Matrice dei rischi

Lo scopo di questa matrice è indicare la situazione specifica di pericolo connessa al lavoro in questione.

Stimando la probabilità di accadimento di un infortunio unitamente alla gravità del danno, si possono dedurre le misure di protezione necessarie.

Matrice dei rischi (Fonte: Lavorare da soli può essere pericoloso - SUVAPRO)

Lavoratori isolati   Matrice dei rischi

[...] Segue in allegato

Procedura lavoratori isolati

La procedura ha valenza:

1. organizzativa per il datore di lavoro;
2. formativa/informativa per i lavoratori.

Obblighi preventivi del datore di lavoro

A monte della presente procedura operativa, il datore di lavoro ha ottemperato ai seguenti obblighi preventivi:

-  ha provveduto alla valutazione del rischio “solitudine”, valutazione eseguita dopo aver valutato tutti gli altri rischi lavorativi propri della mansione;
-  ha provveduto alla valutazione dei rischi ambientali propri dei luoghi e del contesto nei quali il lavoratore solitario deve operare;
-  ha verificato che le strutture e le attrezzature di detti luoghi siano a norma (eventuali manuali di uso e manutenzione devono essere disponibili in loco o fare parte del corredo del lavoratore solitario);
-  ha verificato che in prossimità degli ambienti di lavoro dove si svolgono attività in solitario è presente almeno una cassetta di primo soccorso;
- ha verificato che il lavoratore sia affidabile sotto il profilo della sicurezza, cioè formato e conscio sul fatto che le procedure operative debbano essere sempre rispettate, anche in assenza di un controllo diretto.

Contenuti della procedura attuati dal datore di lavoro

I contenuti principali (tecnici e organizzativi/operativi) della procedura, attuata dal datore di lavoro per i lavoratori in solitario, sono riferiti alla situazione di lavoro in solitario (all’interno o all’esterno del sito lavorativo).

Di seguito si riportano i contenuti organizzativi, tecnici e modalità operative.

Contenuti organizzativi:

a) programmare, se necessario, idonea formazione quale addetto antincendio e addetto al primo soccorso per il lavoratore in solitario;
b) programmare una formazione specifica dei lavoratori in solitario sulla gestione di un’emergenza;
c) richiedere eventualmente al medico competente l’idoneità medica per il lavoratore in solitario;
d) i lavoratori supplenti con possibilità di impiego in lavoro in solitario, al momento dell’assunzione dell’incarico temporaneo riceveranno copia della presente procedura con finalità di informazione del lavoratore.

Contenuti tecnici:

- il lavoratore in solitario viene dotato di un rilevatore uomo a terra per il telesoccorso. La funzionalità uomo a terra permette di monitorare la postura del lavoratore, trasmettendo un allarme (manuale o automatico). I dispositivi possono comunicare segnali di allerta sia sulla rete cellulare sia su reti di comunicazione proprietarie (2.4Ghz /868Mhz). In questo modo è possibile supervisionare e localizzare costantemente i dipendenti e ricevere segnalazioni in caso di pericolo. L’allarme generato dai dispositivi viene inoltrato alle squadre di soccorso che si occuperanno di prendere in carico l’emergenza. La trasmissione del dato può essere fatta direttamente a una serie di numeri di telefono o una centrale operativa. La localizzazione dell’evento può avvenire sia all’interno di strutture (tramite beacon e triangolazione di segnali) sia in contesti outdoor tramite l’acquisizione del segnale GPS.
- di un pacchetto di medicazione per il primo soccorso.

Obblighi del lavoratore derivanti dalla procedura

Gli obblighi del lavoratore in solitario derivanti dalla procedura sono:
1. osservare scrupolosamente le modalità operative della presente procedura;
2. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
3. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
4. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati, nonché i dispositivi di sicurezza;
5. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
6. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza se nominato;
7. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
8. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
9. il lavoratore, se non fa parte del servizio di prevenzione e protezione SPP, in caso di emergenza non deve prendere iniziativa alcuna, ma semplicemente comportarsi come previsto nel piano di emergenza aziendale;
10. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
11. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalle norme vigenti o comunque disposti dal medico competente;
13. qualora la legislazione lo consenta, i lavoratori sono tenuti a comunicare tutte le condizioni mediche che potrebbero influenzare la loro capacità di lavorare in condizioni di solitario;
14. in situazioni di emergenza, durante un lavoro solitario, il lavoratore deve agire come addetto all’emergenza per la sua stessa sicurezza, come per esempio togliendo tensione, chiudendo una valvola del gas, manovrando un estintore, ecc. Pertanto, deve sapere dove sono installati gli organi di sezionamento o intercettazione delle energie pericolose e dei fluidi pericolosi del sito ove lavora in solitudine.

Dispositivi con funzionalità uomo a terra e immobilità o isolato (man down)

I Dispositivi con funzionalità uomo a terra e immobilità o isolato (man down) possono essere soluzioni di sicurezza ideali per il lavoratori isolati.

Il dispositivo di segnalazione a uomo a terra (man down) è un dispositivo deve essere in grado di inviare un allarme in modo automatico ogni qualvolta il lavoratore si debba trovare per più di un tempo prestabilito in posizione orizzontale o in una situazione di non movimento.

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Fig. 1 -  Esempio Dispositivo indossabile con funzionalità GSM

In caso di permanenza in stato orizzontale o immobilità prolungata dell’operatore, viene avvisato il soccorritore tramite ad esempio una chiamata telefonica GSM, un SMS oppure tramite chiamata web ad un sistema aziendale di gestione allarmi. Tutti e tre i canali di comunicazione dall’allarme sono attivabili contemporaneamente (vedi anche GPS per la localizzazione).

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Fig. 2 -  Esempio Dispositivo con funzionalità GSM/GPS

La funzionalità uomo a terra permette di monitorare la postura del lavoratore, trasmettendo un allarme in caso di perdita di verticalità. I dispositivi possono comunicare segnali di allerta GSM/WI-FI/GPS. In questo modo è possibile supervisionare e localizzare costantemente i lavoratori e ricevere segnalazioni in caso di pericolo.

La funzionalità uomo a terra permette di controllare che il lavoratore si trovi in una posizione verticale e non orizzontale/immobile, garantendo cosi che la persona da tutelare non sia in una situazione di pericolo.

Il dispositivo uomo a terra (detto anche a uomo morto) gestisce la ricezione e l’intervento in caso di malore o emergenza della catena di intervento. È necessario selezionare all'interno dell'azienda una persona o una squadra che si occupi della gestione di questi allarmi.

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Fig. 3 -  Esempio sistema gestione allarmi

Privacy e sistemi di geolocalizzazione

In previsione dell'uso di tali dispositivi per la gestione del lavoro isolato, occorre adottare misure di formalizzazione all'uso della geolocalizzazione:

- Formalizzare un accordo di utilizzo con il Sindacato o altre Autorità preposte 
- Formalizzare privacy interna aziendale (D.lgs. n. 196 del 2003) all'uso dei sistemi di geolocalizzazione nel di trattamento dei relativi dati.

Dispositivi uomo a terra e Regolamento (UE) 2016/425 DPI

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

I Dispositivi uomo a terra/immobile, non rientrano nel campo di applicazione dei DPI Dispositivi di Protezione Individuale, come definiti dal Regolamento (UE) 2016/425:

Si applica ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) così definiti:

a) dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza; 
b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva.

Sicurezza lavoro isolato celle frigorifere

Un operatore che lavora da solo in un cella frigorifera è considerato a tutti gli effetti un lavoratore isolato (in condizioni di lavoro particolare) e quindi necessita ad esempio di un dispositivo uomo a terra per la sua sicurezza.

Il problema principale della cella frigorifera, oltre alla temperatura, è spesso la mancanza di copertura all'interno del segnale GSM/GPS/WI-FI, dovuta alla coibentazione ed alle strutture metalliche presenti. Per ovviare a tale problematica, e garantire la segnalazione degli allarmi uomo a terra, si posso installare dei ripetitori di segnale GSM/GPS/WI-FI all’interno delle celle frigorifere.

E’ possibile dotare la cella frigo di sensori di lettura che identifichino il lavoratore che sta per accedere all’ambiente confinato e identificare se quest’ultimo stia indossando il proprio dispositivo di allertamento e i dpi necessari per operare in questo tipo di area.

Disposizioni che regolano la sicurezza del lavoro nelle celle frigorifere (FAQ Ministeriale)

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", elaborato nel pieno rispetto delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, al Titolo II, rubricato "luoghi di lavoro", ha previsto numerosi adempimenti a carico del datore di lavoro al fine di assicurare condizioni di lavoro idonee onde ridurre il rischio di infortuni e malattie professionali.

In particolare, l'art. 63 del T.U., comma 1, rinvia all'allegato IV per le disposizioni di dettaglio inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedendo al punto 1.9.2.5., in relazione all'argomento in esame, che "quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione ".

A tal uopo è essenziale, tra l'altro, la conoscenza degli ambienti e la individuazione di "rischi interferenziali", che possono sussistere per il fatto che, nel medesimo contesto, si trovano ad operare addetti con mansioni diverse (addetti ad attività di installazione, manutenzioni edilizie, attività di produzione, ecc.) e dei rischi ambientali e intrinseci.

I lavoratori che prestano la loro attività in ambienti a basse temperature devono essere dotati, in virtù della disciplina dettata in generale dal titolo III del T.U., di dispositivi di protezione individuale idonei a garantire loro adeguata protezione contro il freddo (giubbotti, guanti, tute, ecc).

Tanto premesso si segnala una norma di buona tecnica costituita dalla UNI EN ISO 15743:2008 relativa alla "Ergonomia dell'ambiente termico -Posti di lavoro al freddo- Valutazione e gestione del rischio" che riporta le prescrizioni da seguire nei luoghi di lavoro con basse temperature per la sicurezza e salute dei lavoratori.

Tale norma, applicabile sia ad ambienti interni che esterni, indica in particolare modelli e metodi per la valutazione e la corretta gestione del rischio, una checklist per l'identificazione dei problemi connessi al freddo, un modello di questionario dedicato ai professionisti della salute, linee guida per l'applicazione di regole scientifiche per la problematica del lavoro a bassa temperatura ed anche un esempio pratico.

Un particolare caso di lavoratore isolato che opera in ambiente confinato ed esposto a rischi notevoli si può riscontrare nel personale che opera nelle celle frigorifere.

In un ambiente di questo tipo rischi e pericoli che impattano normalmente sul lavoratore isolato aumentano a causa delle situazioni ambientali estreme.
Se per un lavoratore isolato può presentarsi difficoltà nel avvisare i servizi di emergenza in modo automatico e in tutta rapidità, nelle celle frigorifere si complica poiché la perdita di coscienza in queste situazioni può portare in breve tempo ad assideramento.
La ridotta percentuale di ossigeno e le basse temperature devono alzare notevolmente il livello di attenzione che il datore di lavoro deve prestare verso i propri dipendenti. Pochi minuti di ritardo nell’avviso dei servizi di emergenza possono portare a conseguenze fatali.
Il pericolo si presenta non solo per i lavoratori interni all’azienda ma anche a tutti quei manutentori che vengono impiegati durante il ciclo di assistenza alle celle frigorifere.

I primi passi per migliorare e mitigare il rischio di incidenti fatali sono:

1. Garantire che solo le persone autorizzate (adeguatamente istruite per lavorare in questi ambienti) entrino nelle celle;
2. Garantire che queste persone portino sempre con se uno strumento di segnalazione di pericolo con tecnologia uomo a terra e non movimento in grado di far partire una sirena sul posto e avvisare tramite chiamate telefoniche il personale di soccorso in caso di malore o situazione di emergenza;
3. Garantire che queste persone indossino i dispositivi di protezione individuali (dpi) necessari;
4. Garantire che queste persone non stiano per più tempo di quello consentito all’interno della cella.

FAQ MLPS 13 aprile 2010

Giurisprudenza

Sentenza della Cassazione penale, sez. IV Sentenza n. 12775 del 7 dicembre 2000. “Nel caso di specie, un autotrasportatore, mentre stava caricando un camion della società, alla quale era stato dato in appalto il servizio di trasporto dei rifiuti, constatato, a carico ultimato, che il telone, che stava stendendo sul cassone, si era impigliato nelle spallette del veicolo, era salito sul bordo superiore del cassone ponendo il piede sull'ultimo gradino di una scaletta di cui l'automezzo era dotato e, nel fare ciò, aveva perso l'equilibrio ed era caduto da un'altezza di circa due metri. Nel confermare la condanna del datore di lavoro, la sez. IV premette che le norme antinfortunistiche sono previste dal legislatore anche per prevenire le imprudenze del lavoratore e spetta incondizionatamente al datore di lavoro adottare i presidi di sicurezza previsti dalla legge o suggeriti dalla migliore tecnica del settore (nella specie, funi di trattenuta e cinture di sicurezza). Subito, però, aggiunge che «questa adozione non significa e non può significare che il datore di lavoro possa limitarsi a munire il lavoratore di quei presidi, ma significa, anche e soprattutto, che il datore di lavoro educhi il lavoratore ad avvalersene e accerti, quindi, sia che quegli sia "formato/educato" a servirsene, sia che sia solito farlo, vincendo le prevedibili «pigrizie».

A conferma di quanto sopra esposto giova segnalare quanto espresso da alcune sentenze della Corte di Cassazione relativamente a infortuni accaduti a lavoratori operanti in condizioni di lavoro notturno e/o isolato o in caso di malore relativamente al caso di un operaio morto durante le operazioni di pulizia all’interno di un silos, durante le quali operava in un ambiente completamente isolato dall’esterno, ad eccezione della botola di accesso posta sulla sommità del silos e senza l’assistenza di un collega, la Suprema Corte di Cassazione Sezione n.4 Penale con Sentenza del 4 febbraio 2010, n. 4917 ha affermato che “Come correttamente sottolineato dai giudici del merito, l'adozione di una delle misure di prevenzione ipotizzate dai giudici stessi (assistenza nell'operazione di pulizia da parte di un secondo operaio, al fianco del P. oppure affacciato all'imbocco del silo, ovvero l'utilizzazione da parte dell'operaio P. di un congegno di allarme idoneo a segnalare all'esterno una situazione di pericolo o di difficoltà all'interno del silo) avrebbe scongiurato l'evento con elevato grado di credibilità razionale, in quanto avrebbe reso possibile un tempestivo soccorso”.

Con riferimento poi alla necessità che le misure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro debbano tenere in considerazione anche eventi eccezionali, ma comunque prevedibili, la Suprema Corte di Cassazione Sezione n.4 Penale con Sentenza del 6 maggio 1985, n. 114/86 ha affermato che “le prescrizioni poste a tutela del lavoratore sono intese a garantire l'incolumità dello stesso anche nell'ipotesi in cui, per stanchezza, imprudenza, inosservanza di istruzioni, malore od altro, egli si sia venuto a trovare in situazione di particolare pericolo".

Norme tecniche

UNI EN ISO 12894
Ergonomia degli ambienti termici – Supervisione medica per persone esposte ad ambienti molto caldi o molto freddi.

UNI EN ISO 15265
Ergonomia dell’ambiente termico – Strategia di valutazione del rischio per la prevenzione dello stress o del disagio termico in condizioni di lavoro.

UNI EN ISO 8996
Ergonomia dell’ambiente termico – Determinazione del metabolismo energetico.

UNI EN ISO 11079
Ergonomia degli ambienti termici – Determinazione e interpretazione dello stress termico da freddo con l’utilizzo dell’isolamento termico dell’abbigliamento richiesto (IREQ) e degli effetti del raffreddamento locale.

UNI EN ISO 15743
Ergonomia dell’ambiente termico – Posti di lavoro al freddo – Valutazione e gestione del rischio.

UNI EN ISO 9920
Ergonomia dell’ambiente termico – Valutazione dell’isolamento termico e della resistenza evaporativa dell’abbigliamento.

UNI EN ISO 13732-3
Ergonomia degli ambienti termici - Metodi per la valutazione della risposta dell’uomo al contatto con le superfici - Parte 3: Superfici fredde

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