Il manutentore di estintori d'incendio
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Il manutentore di estintori d'incendio / Requisiti conformi a UNI 9994-2
ID 19859 | 24.06.2023 / In allegato documento completo
Il Manutentore di estintori d’incendio è dotato della competenza necessaria per eseguire le attività di manutenzione degli estintori previste dalla UNI 9994-1, dalle disposizioni legislative vigenti e dalle procedure speciali raccomandate dal produttore.
In base al livello di competenza ed ai compiti che esegue, il tecnico manutentore può essere classificato in due profili professionali:
- Tecnico Manutentore di estintori d’incendio Senior
Il Tecnico Manutentore di Estintori certificato è in grado di adempiere esaustivamente ai seguenti compiti:
- Eseguire i controlli visivi, di integrità e documentali
- Eseguire i controlli strumentali
- Eseguire la sostituzione degli agenti estinguenti e dei componenti
- Eseguire il collaudo idrostatico
- Eseguire le registrazioni delle attività svolte, su supporto cartaceo o elettronico
Il Tecnico Manutentore di estintori di incendio senior, in aggiunta a quanto sopra indicato, sarà in grado di:
- Relazionarsi con il cliente in merito alle attività di controllo e manutenzione eseguite
- Coordinare e controllare l’attività di manutenzione
La norma 9994-2 definisce i requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi all'attività del Tecnico Manutentore di estintori d'incendio, ossia della figura professionale che svolge le attività di manutenzione di estintori d'incendio portatili e carrellati previste dalla UNI 9994-1.
Detti requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche identificati, in termini di conoscenza, abilità e competenza in conformità al quadro Europeo delle qualifiche (EQF) e sono espressi in maniera tale da agevolare i processi di valutazione e convalida dei risultati dell'apprendimento.
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UNI 9994-2:2015
Apparecchiature per estinzioni incendi - Estintori di incendio - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del tecnico manutentore di estintori d'incendio
Compiti e attività specifiche della figura professionale
Generalità
La norma prevede, oltre al tecnico manutentore di estintori di incendio, anche la figura professionale di tecnico manutentore di estintori di incendio senior.
La UNI 9994-2:2015 stabilisce i requisiti identificati con la suddivisione tra compiti e attività specifiche svolte dalla figura professionale in termini di conoscenza, abilità e competenza secondo il quadro Europeo delle qualifiche (EQF). I requisiti sono indicati per consentire la valutazione dei risultati dell'apprendimento la conformità delle competenze.
Tecnico manutentore di estintori d'incendio
Il tecnico manutentore di estintori d'incendio nello svolgere la sua attività ha il compito di eseguire le procedure di manutenzione previste dalla UNI 9994-1, dalle disposizioni legislative vigenti e dalle procedure speciali raccomandate dal produttore dello specifico estintore oggetto di manutenzione. Il livello di competenze del tecnico manutentore si colloca al livello 2 dell'EQF.
Tecnico manutentore di estintori d'incendio senior
Il tecnico manutentore di estintori d'incendio senior nello svolgere la sua attività, oltre a quanto indicato al punto 4.2, è in grado di comunicare in modo efficace con il cliente e di proporre in autonomia soluzioni migliorative.
Il tecnico manutentore di estintori d'incendio senior può effettuare attività di coordinamento di attività di altri tecnici manutentori.
Il livello di competenze del tecnico manutentore di estintori d'incendio senior si colloca al livello 3 dell'EQF.
Al fine di definire i compiti relativi ai due differenti profili si rimanda al prospetto 1.
Prospetto 1 compiti e attività specifiche della figura professionale
Schema 1 - Livelli EQF – Tecnico manutentore di estintori d’incendio
Conoscenze, abilita e competenze associate alle attivita’ professionale
Per poter assolvere ai compiti di cui al punto 4, il tecnico manutentore di estintori d'incendio deve possedere le conoscenze, le abilità e le competenze elencate nei prospetti da 2 a 6 di seguito riportati.
Il tecnico manutentore di estintori d'incendio senior, oltre a quanto previsto per il tecnico manutentore di estintori d'incendio, deve possedere le conoscenze, le abilità e le competenze elencate nei prospetti 7 e 8.
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Elementi per la valutazione e convalida dei risultati dell'apprendimento
Generalità
Nel presente punto si forniscono, in forma di linee guida, gli elementi utili ai fini del percorso formativo e di apprendimento del tecnico manutentore di estintori d'incendio e del tecnico manutentore di estintori d'incendio senior in termini di accesso, di valutazione e di mantenimento.
Percorso di accesso e mantenimento
Accesso
Al momento della pubblicazione della presente norma l'esercizio dell'attività di tecnico manutentore di estintori d'incendio e di tecnico manutentore di estintori d'incendio senior non è subordinato ad uno specifico percorso formativo. Ai fini della presente norma si propongono i criteri per determinare l'accesso al processo di valutazione.
- diploma di scuola secondaria di primo grado (apprendimento formale);
- corso di formazione teorico pratico riguardante la manutenzione degli estintori d'incendio, che comprende tutti i contenuti della UNI 9994-1 (apprendimento non formale);
- periodo di pratica professionale documentabile in modo continuativo e prevalente, svolta per un periodo non inferiore a 6 mesi, svolgendo le attività previste dalla UNI 9994-1 ed indicate nei punti 4 e 5 della presente norma (apprendimento informale).
Valutazione del livello professionale
La valutazione dell'apprendimento a seguito del percorso formativo del tecnico manutentore di estintori d'incendio dovrebbe essere eseguita sulla base delle conoscenze, delle abilità e delle competenze di cui al punto 5.
I metodi di valutazione da applicare sono forniti nel prospetto 9.
Prospetto 9 Metodi di valutazione
Per i metodi proposti è necessario superare positivamente ogni prova per accedere alla successiva.
Mantenimento
Al fine del mantenimento delle competenze, conoscenze ed abilità, di cui al punto 5, il tecnico manutentore di estintori d'incendio e il tecnico manutentore di estintori d'incendio senior devono seguire percorsi di aggiornamento continuo.
I percorsi di aggiornamento comprendono:
- eventi formativi organizzati da aziende produttrici di estintori di incendio;
- eventi formativi organizzati dalle associazioni di categoria del settore antincendio;
purché collegati alle attività del tecnico manutentore di estintori.
È opportuno prevedere attività di valutazione del mantenimento delle competenze, conoscenze ed abilità con periodicità massima di 3 anni.
Le attività di aggiornamento possono essere registrate e rese disponibili, quando richiesto, in occasione delle attività di valutazione delle competenze.
Organizzazione competente che effettua la valutazione e/o convalida
L’Organizzazione che effettua la valutazione e/o la convalida dei risultati dell'apprendimento deve:
- avere i requisiti di indipendenza, imparzialità, trasparenza, competenza e assenza di conflitti di interesse;
- assicurare l'omogeneità delle valutazioni;
- assicurare la verifica dell'aggiornamento professionale;
- definire, adottare e rispettare un proprio sistema qualità documentato e un proprio codice deontologico.
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Decreto 1 settembre 2021 / Decreto controlli
Al tecnico antincendio qualificato sono affidati gli interventi di manutenzione e di controllo periodico sugli impianti e sulle attrezzature antincendio annotate sul registro antincendio obbligatorio per tutte le attività con almeno un lavoratore (Decreto 1 settembre 2021 come modificato dal Decreto Ministero dell'Interno del 15 settembre 2022).
Il Decreto 1 settembre 2021definisce "tecnico manutentore qualificato" la persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’allegato II dello stesso.
Il Decreto 1 settembre 2021prevede che interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio siano eseguiti da tecnici manutentori qualificati.
Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II del decreto.
Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore, secondo i criteri indicati nell’Allegato I.
L’applicazione della normazione tecnica volontaria, come le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni.
Il datore di lavoro può attuare tali interventi anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.
La tabella 1 indica alcune possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, che integrano le disposizioni applicabili.
Oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.
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Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.230 del 25.09.2021).
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Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si definiscono:
a) manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
b) tecnico manutentore qualificato: persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto;
c) qualifica: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l'amministrazione competente determina che i risultati dell'apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a standard definiti;
d) controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d'uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
e) sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
Art. 2 Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
Art. 3 Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall'installatore, secondo i criteri indicati nell'Allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. L'applicazione della normazione tecnica volontaria, come le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni.
3. Il datore di lavoro attua gli interventi di cui al comma 1, anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 4 Qualificazione dei tecnici manutentori
1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati.
2. Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell'Allegato II del presente decreto, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale.
Art. 5 Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati l'articolo 3, comma 1, lettera e), l'articolo 4 e l'allegato VI del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998.
Art. 6 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
1-bis. Le disposizioni previste all’art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023. (*)
(*) Comma aggiunto dal Decreto Ministero dell'Interno del 15 settembre 2022.
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Schema 3 – Corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato
Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato
Allegato II
I prospetti che seguono riportano i contenuti minimi della formazione teorica e delle esercitazioni pratiche per gli impianti, le attrezzature ed i sistemi di sicurezza antincendio maggiormente utilizzati all’interno dei luoghi di lavoro.
[...] Segue in allegato
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