Slide background




UNI EN 1838 Illuminazione di emergenza: Norma e note

ID 14561 | | Visite: 111855 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/14561

UNI EN 1838 Illuminazione d emergenza

UNI EN 1838 Illuminazione di emergenza: Norma e note / Ed. 2022

ID 14561 | Rev. 1.0 del 18.10.2022 / Documento completo allegato - In aggiornamento

Documento illustrato sulla norma UNI EN 1838:2013, norma di riferimento europea sull’illuminazione di emergenza. Il Documento è sviluppato per i luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 ed al Decreto 3 settembre 2021 (Minicodice) e DM 3 agosto 2015 (Codice Prevenzione Incendi).
A livello internazionale la norma di riferimento è la ISO 16069:2017 Graphical symbols - Safety signs - Safety Way Guidance Systems (SWGS).

Documento in aggiornamento alla nuova edizione di Febbraio 2025

UNI EN 1838:2025
Applicazioni illuminotecniche - Illuminazione di emergenza per gli edifici

Data disponibilità: 06 febbraio 2025

La norma specifica i requisiti luminosi per i sistemi di illuminazione di emergenza, compresi i sistemi adattivi di illuminazione di emergenza delle vie d'esodo, l'illuminazione elettrica di emergenza, installati in locali o luoghi in cui tali sistemi sono richiesti o necessari e che sono principalmente applicabili a luoghi in cui il pubblico o i lavoratori hanno accesso.

D.Lgs. 81/2008

Allegato IV - Requisiti dei luoghi di lavoro

1. Ambienti di lavoro

1.5.10 Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati.

1.5.11 Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un’illuminazione devono essere dotate di un’illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell’impianto elettrico.
...

Decreto 3 settembre 2021 (Minicodice)

4.2.1 Caratteristiche del sistema d’esodo

5. Il sistema d’esodo (es. vie d’esodo, luoghi sicuri, spazi calmi, …) deve essere facilmente riconosciuto ed impiegato dagli occupanti grazie ad apposita segnaletica di sicurezza.
6. Lungo le vie d’esodo deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza, qualora l’illuminazione naturale possa risultare anche occasionalmente insufficiente a consentire l’esodo degli occupanti.

Nota
Per la progettazione dell’impianto di illuminazione di sicurezza può essere impiegata la norma UNI EN 1838.

DM 3 agosto 2015 (Codice Prevenzione Incendi)

S.4.5.10 Illuminazione di sicurezza

1. Lungo le vie d’esodo deve essere installato impianto di illuminazione di sicurezza, qualora l’illuminazione possa risultare anche occasionalmente insufficiente a consentire l’esodo degli occupanti. Nota Ad esempio: attività esercite in orari pomeridiani e notturni, locali con scarsa illuminazione naturale, …

2. Durante l’esodo, l’impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un illuminamento orizzontale al suolo sufficiente a consentire l’esodo degli occupanti, in conformità alle indicazioni della norma UNI EN 1838 e comunque ≥ 1 lx lungo la linea centrale della via d’esodo.

Nota
L’impianto di illuminazione di sicurezza deve soddisfare anche i requisiti previsti nel capitolo S.10.

3. Negli ambiti ove l’attività sia svolta con assente o ridotta illuminazione ordinaria (es. sale cinematografiche, sale teatrali, …) eventuali gradini lungo le vie d’esodo devono essere provvisti di illuminazione segnapasso.

S.10.6.1 Impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica

Nota
Tutti i sistemi di protezione attiva e l’illuminazione di sicurezza, devono disporre di alimentazione elettrica di sicurezza.

UNI EN 1838:2013
Applicazione dell'illuminotecnica - Illuminazione di emergenza

La norma definisce i requisiti illuminotecnici dei sistemi di illuminazione di emergenza, installati in edifici o locali in cui tali sistemi sono richiesti. Essa si applica, principalmente, ai luoghi destinati al pubblico o ai lavoratori.
________

Alimentazione da sorgente di energia indipendente

L'illuminazione di emergenza è prevista per essere utilizzata in caso di mancanza di alimentazione dell'illuminazione normale ed è quindi alimentata da una sorgente di energia indipendente.

Nell'ambito della presente norma il termine illuminazione di emergenza ha un significato generico, di cui esistono numerose applicazioni specifiche, come illustrato nella figura 1.

UNI EN 1838 Illuminazione d emergenza   Fig  1

Fig.1 - Forme specifiche di illuminazione di emergenza

Lo scopo generale dell'illuminazione di sicurezza è consentire l'esodo sicuro da un luogo in caso di mancanza della normale alimentazione. Lo scopo di ciascuna forma all'interno della categoria è descritto di seguito.

- Scopo dell'illuminazione di sicurezza per l’esodo è facilitare l'esodo sicuro da un luogo per gli occupanti, fornendo appropriate condizioni di visibilità e indicazioni adeguate sulle vie di esodo ed in luoghi particolari, nonché di assicurare l'agevole localizzazione e/o l'impiego dei dispositivi di sicurezza e antincendio.

- Lo scopo dell'illuminazione di emergenza dei segnali di sicurezza delle vie di esodo è fornire le condizioni visuali e le indicazioni adeguate per individuare ed utilizzare tempestivamente le vie di esodo.

- Scopo dell'illuminazione antipanico è ridurre la probabilità di insorgenza del panico e consentire agli occupanti di raggiungere in sicurezza le vie di esodo, fornendo condizioni di visibilità idonee all'individuazione della direzione di uscita. Il flusso di luce per l'illuminazione delle vie di esodo dovrebbe essere diretto dall'alto verso il piano di riferimento, e dovrebbe illuminare inoltre ogni ostacolo fino a 2 m di altezza al di sopra del piano.

- Scopo dell'illuminazione di area del compito ad alto rischio è quello di contribuire alla sicurezza delle persone impegnate in situazioni o processi potenzialmente pericolosi, nonché di consentire l'effettuazione di corrette procedure di terminazione dei processi, in funzione della sicurezza di altri occupanti del luogo.
...

4 ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

4.1 Generalità

4.1.1 Requisiti di installazione

Per assicurare che l'illuminazione di sicurezza funzioni all'occorrenza in osservanza alle prescrizioni di legge, deve essere installata, sottoposta a prova e mantenuta in conformità alla EN 60598-2-22, EN 50172 e EN 62034.

Le prescrizioni della presente norma sono valori minimi e sono calcolati sull’intero periodo di autonomia e fino alla condizione di fine vita delle apparecchiature; il contributo luminoso derivante dalle interriflessioni deve essere ignorato.

La progettazione dello schema di illuminazione di emergenza dovrebbe essere basata sulle condizioni peggiori (per esempio, emissione minima di luce e limiti massimi di abbagliamento) degli apparecchi luminosi durante la vita operativa e dovrebbe essere basata solo sulla luce diretta proveniente dagli apparecchi di illuminazione. Si dovrebbero ignorare i componenti di luce interriflessa dalla superficie dell'ambiente. Tuttavia, nei sistemi di illuminazione quali gli apparecchi di illuminazione indiretti o diretti verso l'alto (utilizzati come apparecchi di illuminazione di emergenza in modalità mantenuta) dove l'apparecchio funziona in combinazione ad una superficie riflettente, la prima riflessione (basata sulla riflettanza mantenuta) può essere presa come luce diretta prodotta dal sistema, mentre si devono ignorare le riflessioni successive.

Per fornire visibilità ai fini di evacuazione l'illuminazione è richiesta nello spazio volumetrico. I segnali forniti a tutte le uscite destinati ad essere utilizzati in una emergenza e lungo le vie di esodo devono essere illuminati in modo da indicare inequivocabilmente la via di fuga verso un luogo sicuro. Nella presente norma il requisito è osservato installando gli apparecchi di illuminazione e i segnali di sicurezza della via di esodo ad almeno 2 m dal suolo.

UNI EN 1838 Illuminazione d emergenza   Fig  3
Fig. 3 - Altezza installazione apparecchi di illuminazione e i segnali di sicurezza della via di esodo

Dove praticabile, ai fini della visibilità, il segnale di sicurezza dovrebbe essere installato a non più di 20° sopra la vista orizzontale, in funzione della distanza di visualizzazione massima del segnale.

UNI EN 1838 Illuminazione d emergenza Fig 4

Fig. 4 - Angolo installazione segnali di sicurezza della via di esodo (a dmin / dmax: 0 < α ≤ 20°)

(*) in funzione della distanza di visualizzazione massima del segnale (5.5)

Per assicurare che l'illuminazione di emergenza funzioni quando richiesto in osservanza ai requisiti legali, deve essere installata, sottoposta a prova e mantenuta in conformità alla EN 50172, e se installate, le attrezzature automatiche di prova devono essere in conformità alla EN 62034.

Dove non è possibile la visuale diretta di una uscita di emergenza, si deve fornire un segnale direzionale illuminato (o una serie di segnali) che agevolino l'avanzamento verso l'uscita di emergenza.

Un apparecchio di illuminazione di sicurezza conforme alla EN 60598-2-22 deve essere collocato in modo da fornire illuminamento ad ogni uscita e nei punti in cui sia necessario evidenziare pericoli potenziali o apparecchi di sicurezza. I punti da evidenziare devono comprendere i seguenti.

4.1.2 Punti da evidenziare

I punti da evidenziare nella collocazione dei dispositivi di illuminazione sono i seguenti:

UNI EN 1838 Illuminazione d emergenza   Punti da evidenziare

Nota 1
Ai fini del presente punto, per "vicino" si intende una distanza minore di 2 m misurata orizzontalmente.

Nota 2
Nei punti indicati con e) e f) "ad" indica che l'apparecchio di illuminazione di emergenza dovrebbe illuminare 
in entrambe le direzioni al cambio di direzione o all'intersezione.

4.2 Illuminazione della via di esodo

4.2.1 Per le vie di esodo di larghezza fino a 2 m, l'illuminamento orizzontale al suolo lungo la linea centrale della via di esodo non deve essere minore di 1 lx. La banda centrale, di larghezza pari ad almeno la metà di quella della via di esodo, deve avere un illuminamento non minore del 50% del precedente valore. Vie di esodo di larghezza maggiore devono essere considerate come insieme di percorsi di larghezza pari a 2 m, oppure essere fornite di illuminazione antipanico.

UNI EN 1838 Illuminazione d emergenza   Fig  5
Fig. 5 - Illuminamento via di esodo
...

4.2.2 Il rapporto di diversità "Ud" tra il valore minimo e il valore massimo di illuminamento (in conformità alla EN 12665) non deve essere minore di 1:40 sulla linea centrale della via di esodo.

4.2.3 L'abbagliamento debilitante deve essere contenuto limitando l'intensità luminosa degli apparecchi di illuminazione all'interno del campo visivo. 

Per vie di esodo situate su uno stesso livello orizzontale, l'intensità luminosa degli apparecchi di illuminazione nell'area compresa tra 60° e 90° rispetto alla verticale per qualunque angolo di osservazione, non deve essere maggiore dei valori del prospetto 1 (vedere figura 6).

UNI EN 1838 Illuminazione d emergenza Fig  6

Fig. 6 - Vie di esodo livello orizzontale

Legenda
1 Area dove l'intensità luminosa massima non deve superare i valori del prospetto 1
...
UNI EN 1838 Illuminazione d emergenza   Prospetto 1

Prospetto 1. Limiti dell'abbagliamento debilitante
...

4.3 Illuminazione antipanico di aree estese

4.3.1 L'illuminamento orizzontale al suolo non deve essere minore di 0,5 lx sull'intera area, con esclusione di una fascia di 0,5 m sul perimetro dell'area stessa.

UNI EN 1838 Illuminazione d emergenza Fig  8

Fig. 8 - Illuminamento orizzontale al suolo antipanico
,,,

5 SEGNALI DI SICUREZZA

5.1 Generalità

Tutti i segnali di sicurezza e simboli freccia supplementari richiesti durante l'evacuazione di emergenza devono soddisfare i requisiti della ISO 3864-1, ISO 3864-4 (fotometrica) e della EN ISO 7010 (progettazione).

Tutti i segnali e le indicazioni richiedono illuminazione tale da assicurarne la leggibilità e la visibilità. Esistono diverse opzioni per ottenere questo scopo, tra le quali:

- illuminazione esterna; e
- illuminazione interna.

È importante assicurare che, nelle condizioni di illuminazione di emergenza il segnale sia sufficientemente illuminato da essere visibile e che il colore di sicurezza verde si mantenga verde e il colore di contrasto bianco si mantenga bianco, nei limiti dei colori specificati nella ISO 3864-4.

Nota
In normali condizioni di illuminazione si applicano altri requisiti.
...

5.5 Distanza di osservazione

Poiché un segnale illuminato internamente è distinguibile a distanza maggiore rispetto ad un segnale illuminato esternamente avente la stessa dimensione, la massima distanza di visibilità (vedere figura 10) deve essere determinata utilizzando la formula seguente:

UNI EN 1838 Illuminazione d emergenza   Form ula distanza di osservazione

dove:

l è la distanza di osservazione;
h è l'altezza del segnale;
z è il fattore di distanza
(z è una costante: 100 per i segnali illuminati esternamente; 200 per i segnali illuminati internamente).

Le unità dimensionali di h e l devono essere le stesse.
Per una migliore e inequivocabile leggibilità il segnale di sicurezza dovrebbe essere installato non oltre i 20° sopra la vista orizzontale.

UNI EN 1838 Illuminazione d emergenza Fig  10

Esempio:

Un cartello illuminato internamente di altezza 16cm sarà visibile ad una distanza pari a 200 h = 32 m
Un cartello illuminato esternamente di altezza 16cm sarà visibile ad una distanza pari a 100 h = 16 m

...

segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 18.10.2022 Decreto 3 settembre 2021
DM 3 agosto 2015
Certifico Srl
0.0 17.09.2021 --- Certifico Srl

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato UNI EN 1838 Illuminazione di emergenza - Norma e note Rev. 1.0 2022.pdf
Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2022
782 kB 573
Allegato riservato UNI EN 1838 Illuminazione di emergenza - Norma e note Rev. 00 2021.pdf
Certifico S.r.l. Rev. 0.0 2021
771 kB 542

Tags: Sicurezza lavoro Prevenzione Incendi Abbonati Sicurezza

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Long COVID Guida pratica EU OSHA 2025   1
Apr 14, 2025 57

Long COVID: Guide pratiche EU-OSHA 2025

Long COVID: Guide pratiche EU-OSHA 2025 ID 23815 | 14.04.2025 / In allegato Pubblicate il 10 Aprile 2025 da EU-OSHA 3 Guide pratiche per affrontare la Sindrome post-COVID: - Sindrome post-COVID: valutazione della capacità lavorativa, adeguamenti del luogo di lavoro e sostegno alla riabilitazione.… Leggi tutto
Apr 14, 2025 85

DPR 12 dicembre 1972 n. 1150

Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972 n. 1150 ID 23813 | 14.04.2025 Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972 n. 1150Determinazione delle modalità per l'iscrizione negli elenchi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza fisica… Leggi tutto
Apr 13, 2025 94

Circolare MS n. 56 del 13 maggio 1983

Circolare MS n. 56 del 13 maggio 1983 ID 23812 | 13.04.2025 / In allegato Rinnovo dell'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati ai sensi dell'art. 24 dei decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150. (GU n.176 del 29.06.1983)… Leggi tutto
Apr 13, 2025 102

Circolare MLPS n. 17 del 10 Febbraio 1984

Circolare MLPS n. 17 del 10 Febbraio 1984 ID 23811 | 13.04.2025 / In allegato Art. 253 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 Valvole di sicurezza per cannelli per saldatura ossiacetilenica L'art. 253 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 recante la disciplina generale in materia di prevenzione degli infortuni… Leggi tutto
Apr 13, 2025 151

Decreto ministeriale 13 luglio 1965

Decreto ministeriale 13 luglio 1965 ID 23810 | 13.04.2025 Approvazione dei modelli dei verbali per l'esercizio dei compiti di verifica da parte dell'Ente nazionale prevenzione infortuni delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a… Leggi tutto
Apr 13, 2025 141

Legge 22 marzo 1908 n. 105

Legge 22 marzo 1908 n. 105 ID 23809 | 13.04.2025 / In allegato testo nativo Concernente abolizione del lavoro notturno nell'industria della panificazione e delle pasticcierie. Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/1908 Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008) (GU n.80 del… Leggi tutto
Apr 13, 2025 134

Circolare MLPS n. 61 del 4 Giugno 1981

Circolare MLPS n. 61 del 4 Giugno 1981 ID 23808 | 13.04.2025 Applicazione della circolare n. 46 del 12 giugno 1979 concernente la normativa tecnica per la prevenzione dei rischi da ammine aromatiche nelle industrie. Collegati
Circolare ML n. 46 del 12 giugno 1979
Leggi tutto
Apr 13, 2025 108

Circolare ML n. 46 del 12 giugno 1979

Circolare ML n. 46 del 12 giugno 1979 ID 23807 | 13.04.2025 / In allegato Ministero del Lavoro circolare 12 giugno 1979 n. 46 Normativa tecnica generale per la prevenzione dei rischi da ammine aromatiche nelle industrie. Data di promulgazione: 12/06/1979 I rischi sempre più gravi, sia per la… Leggi tutto
Apr 13, 2025 87

Circolare ML n. 562 del 1° agosto 1962

Circolare ML n. 562 del 1° agosto 1962 ID 23806 | 13.04.2025 / In allegato Ministero del Lavoro circolare 1° agosto 1962, n. 562 Uso del benzolo nelle attività lavorative. Data di promulgazione: 01/08/1962 Si sono dovuti lamentare, negli ultimi tempi, numerosi gravi casi di infortuni collettivi per… Leggi tutto

Più letti Sicurezza