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Classificazione lavoratori e ambienti di lavoro radiazioni ionizzanti

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Classificazione lavoratori e ambienti di lavoro radiazioni ionizzanti

Classificazione lavoratori e ambienti di lavoro e rif. dosimetria radiazioni ionizzanti / Rev. 1.0 2023 (Agg. Dlgs 203/2022)

ID 11362 | 06.01.2023 - Documento completo allegato

Il Documento analizza il Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 (attuazione della Direttiva 2013/59/EURATOM) per le parti inerenti i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, con la loro classificazione, la classificazione degli ambienti di lavoro e con riferimenti normativi della sorveglianza dosimetrica. Documenti allegati d’interesse.

Update 06.01.2023

Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n. 2 del 03.01.2023)

Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2023

Excursus

Art. 133. Classificazione dei lavoratori e degli ambienti di lavoro ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica

1. Sono classificati lavoratori esposti i soggetti che, in ragione della attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, sono suscettibili di superare in un anno solare uno o più dei seguenti valori:

a) 1 mSv di dose efficace;
b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino;
c) 150 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su 1 cm 2 qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta;
d) 50 mSv di dose equivalente per le estremità.

2. Sono considerati lavoratori non esposti i soggetti che, in ragione dell’attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, non siano suscettibili di superare uno qualsiasi dei limiti fissati per gli individui della popolazione di cui all’articolo 146, comma 7.

3. Sono classificati in Categoria A i lavoratori esposti che, sulla base degli accertamenti compiuti dall’esperto di radioprotezione ai sensi del paragrafo 5 dell’allegato XXII sono suscettibili di un’esposizione superiore, in un anno solare, ad uno dei seguenti valori:

a) 6 mSv di dose efficace;
b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino;
c) 150 mSv di dose equivalente per la pelle nonché per mani, avambracci, piedi e caviglie, con le modalità di valutazione stabilite al predetto paragrafo.

4. I lavoratori esposti non classificati in Categoria A ai sensi del comma 3 sono classificati in Categoria B.

5. Agli apprendisti ed agli studenti di cui all’articolo 120, comma 1, lettera a) si applicano le modalità di classificazione stabilite per i lavoratori di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

6. Sono classificati in categoria A i prestatori di lavoro addetti alle lavorazioni minerarie disciplinate dal Titolo V del presente decreto, salvo esplicita dimostrazione di non necessità da parte di un esperto di radioprotezione.

Classificazione lavoratori e ambienti di lavoro e dosimetria radiazioni ionizzanti
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7. Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e delle valutazioni compiuti dall’esperto di radioprotezione ai sensi dei paragrafi 1 e 4 dell’Allegato XXII (modifica disposta dal Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203), sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno qualsiasi dei valori di cui al precedente comma 3, è classificata Zona Controllata.

Zona di lavoro   Area Controllata

8. Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e delle valutazioni compiuti dall’esperto di radioprotezione ai sensi ai sensi dei paragrafi 1 e 4 dell’Allegato XXII (modifica disposta dal Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203), sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno dei limiti di dose fissati per gli individui della popolazione dall’articolo 146 comma 7, ma che non debba essere classificata Zona Controllata ai sensi del comma 7, è classificata Zona Sorvegliata.

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9. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, sentito l’ISIN, possono essere stabilite particolari modalità di esposizione, di sorveglianza fisica e di classificazione in zone degli ambienti di lavoro ai fini della radioprotezione, nel rispetto dei criteri di cui all’allegato XXII.

10. I criteri, le categorie e le modalità di cui al comma 1 garantiscono comunque, con la massima efficacia, la tutela sanitaria dei lavoratori, degli apprendisti e degli studenti dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
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TITOLO II DEFINIZIONI

Art. 7. Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

79) «lavoratore esposto»: qualunque lavoratore, anche autonomo, che è sottoposto a un’esposizione sul lavoro derivante da pratiche contemplate dal presente decreto e che può ricevere dosi superiori a uno qualsiasi dei limiti di dose fissati per l’esposizione degli individui della popolazione.
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Art. 146. Limiti di dose

7. I limiti di esposizione per gli individui della popolazione sono stabiliti in:

a) 1 mSv di dose efficace per anno solare;
b) fermo restando il rispetto del limite di dose efficace di cui alla lettera a), sono stabiliti i seguenti limiti di dose equivalente in un anno solare:

1) 15 mSv per il cristallino;
2) 50 mSv per la pelle, calcolato in media su 1 cm2 di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta.

Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101

Allegato XXII

In rosso le modifiche di cui al Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203

5. Altre modalità di esposizione.

Esposizioni soggette ad autorizzazione speciale.

5.1 In situazioni eccezionali, esclusi gli interventi per emergenze radiologiche e nucleari, lavoratori classificati in categoria A possono essere sottoposti ad esposizioni superiori ai limiti di dose per i lavoratori esposti, quando non si possano utilizzare altre tecniche che permettano di evitarlo e previa autorizzazione speciale da parte delle autorità di vigilanza territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 106;

5.2 Le esposizioni di cui al paragrafo 5.1 sono inerenti a situazioni specifiche limitate nel tempo, circoscritte a determinate aree di lavoro e non possono superare i limiti fissati per il caso specifico dalle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 5.1 stesso nonché, comunque, il doppio dei limiti di dose fissati nell’articolo 146;

5.3 I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, possono adibire alle operazioni che comportano le esposizioni di cui al paragrafo 5.1 soltanto lavoratori scelti, su base volontaria, tra quelli preventivamente indicati dal medico autorizzato sulla base dell’età e dello stato di salute;

5.4 Non possono essere in nessun caso sottoposti alle esposizioni di cui al paragrafo 5.1:

a) le donne in età fertile, ad eccezione delle attività di volo su veicoli spaziali;
b) gli apprendisti e studenti;
c) i lavoratori che abbiano subito, nei dodici mesi precedenti, per qualsiasi motivo, esposizioni comportanti dosi superiori ai valori dei limiti stabiliti commi 1 e 5 dell’articolo 133;

5.5 Le modalità tecniche delle esposizioni di cui al paragrafo 5.1 debbono essere preventivamente valutate ed approvate per iscritto, con apposita relazione, dall'esperto di radioprotezione incaricato della sorveglianza fisica della protezione;

5.6 La richiesta alle autorità di vigilanza territorialmente competenti per l'autorizzazione alle esposizioni di cui al paragrafo 5.1 deve essere corredata di:
a) adeguata descrizione delle operazioni da eseguire;
b) motivazione della necessità delle esposizioni di cui al paragrafo 5.1;
c) relazione dell'esperto di radioprotezione di cui al paragrafo 5.5;
d) resoconti di riunione o riunioni in cui le esposizioni siano state discusse con i lavoratori interessati, i loro rappresentanti, il medico autorizzato e l'esperto di radioprotezione.
d -bis) consenso del lavoratore.

5.7. Alle esposizioni di cui al paragrafo 5.1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 141.
Il superamento dei limiti di dose in conseguenza di esposizioni soggette ad autorizzazione speciale non costituisce necessariamente un motivo di esclusione dall’abituale attività di lavoro del lavoratore o di  trasferimento, senza il consenso del lavoratore interessato.

Dosimetri (Strumento di sorveglianza)

Dosimetria

Per dosimetria si intende la misurazione della radiazione rilevante per la valutazione dei rischi da radiazioni. Le misurazioni sono eseguite, per esempio, per mezzo di dosimetri per l’intero corpo o dosimetri per le estremità.

Per le persone professionalmente esposte a radiazioni, l’esposizione a radiazioni deve essere accertata individualmente. In questo caso, si parla di dosimetria individuale. Nella dosimetria individuale si distingue tra dose dovuta ad irradiazione esterna e a irradiazione interna:

Dose dovuta ad irradiazione esterna:
È dovuta ad apparecchi quali gli impianti a raggi X o i tomografi computerizzati, oppure a sorgenti radioattive sigillate e non sigillate. Un dosimetro misura la radiazione riscontrata sulla superficie del corpo.

Dose dovuta ad irradiazione interna:
È possibile che il corpo assorba nuclidi radioattivi per ingestione, inalazione o per via cutanea. In questo caso si parla di incorporazione. La misura dell’attività accumulata nell’organismo si effettua mediante un rivelatore tiroideo o un contatore per l'intero corpo, mentre l’attività escreta dall’organismo è misurata dalle feci e/o dall’urina.

Il dosimetro è uno strumento di misura usato per determinare la dose di radiazione. Nel caso della dosimetria individuale, viene portato sul corpo.
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Istruzione d uso dosimetro
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Riferimenti normativi sulla sorveglianza dosimetrica

Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101

Art. 109. Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti

In rosso le modifiche di cui al Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203

6. Sulla base delle indicazioni della relazione di cui al comma 2, e successivamente di quelle di cui all’articolo 131, comma 1, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell’ambito delle rispettive competenze:

a) provvedono affinché gli ambienti di lavoro in cui sussiste un rischio da radiazioni vengano, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 133, individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l’accesso a esse sia adeguatamente regolamentato;
b) provvedono affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 133 e informano i lavoratori stessi in merito alla loro classificazione;
c) predispongono norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni e curano che copia di dette norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, e in particolare nelle zone classificate;
d) forniscono ai lavoratori, ove necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale in relazione ai rischi cui sono esposti e ne garantiscono lo stato di efficienza e la manutenzione;
e) provvedono affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne di cui alla lettera c), e usino i dispositivi e i mezzi di cui alla lettera d);
f) provvedono affinché siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti e i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione;
g) forniscono al lavoratore classificato esposto, o comunque al lavoratore sottoposto a dosimetria individuale, i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’esperto di radioprotezione, che lo riguardino direttamente, nonché assicurano l’accesso alla documentazione di cui all’articolo 132 concernente il lavoratore stesso.

7. Per gli obblighi previsti al comma 6, con esclusione di quelli previsti alla lettera e), nei casi in cui occorre assicurare la sorveglianza fisica ai sensi dell’articolo 125, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti si avvalgono degli esperti di radioprotezione e, per gli aspetti sanitari, dei medici autorizzati. Nei casi in cui non occorre assicurare la sorveglianza fisica, essi adempiono alle disposizioni di cui alle lettere c) ed e), e forniscono i dispositivi di prote- zione eventualmente necessari di cui alla lettera d).

8. I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti comunicano tempestivamente all’esperto di radioprotezione e al medico autorizzato la cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore esposto.

9. I datori di lavoro trasmettono all’archivio nazionale dei lavoratori esposti, di cui all’art. 126, comma 1, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti, secondo le modalità previste dal decreto di cui all’art. 126, comma 2.

Art. 112. Obblighi del datore di lavoro di lavoratori esterni

...

...segue in allegato

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