Slide background




Fornitura di calcestruzzo in cantiere: Chiarimenti / Quadro procedurale

ID 15362 | | Visite: 23312 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/15362

Fornitura di calcestruzzo in cantiere Chiarimenti   Quadro procedurale

Fornitura di calcestruzzo in cantiere: Chiarimenti / Quadro procedurale - Update 2022

ID 15362 | 04.01.2022 / Documenti allegati 

Il Documento allegato fornisce Chiarimenti in merito alla fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato in accordo con Circolari e Note emanate dal 2011 al 2020 (allegate), Sentenza in merito, altri Documenti d'interesse.

Allegati:

- Fornitura di calcestruzzo in cantiere Chiarimenti - Quadro procedurale

00. Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere

01. Nota INL 1753 del 11.08.2020
02. Focus m.1 Sicurezza nelle forniture di calcestruzzo-ruoli e responsabilità
03. Circolare MLPS 3328 del 10.02.2011
04. Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere ANCE
05. Circolare MLPS 10 febbraio 2016 n. 2597
06. Circolare CNI n. 315 del 14.11.2018

________

Nota INL 1753 del 11.08.2020

Chiarimenti in merito alla fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato / Nota di aggiornamento INL

La Direzione centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 1753 (allegato 01 / ndr), inviata ad agosto 2020, ha fornito agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro, chiarimenti in merito alla fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato.

La nota si è resa necessaria poiché gli Ispettorati territoriali e i coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione continuano a richiedere il piano operativo di sicurezza (POS) ai fornitori di calcestruzzo, anche in caso di mera fornitura del materiale.

La richiesta di POS viene motivata dal fatto che le imprese fornitrici di calcestruzzo non si limiterebbero alla mera fornitura, ma parteciperebbero anche alla posa in opera dello stesso, dal momento che l’operatore addetto al pompaggio del calcestruzzo sposta a distanza il braccio della pompa, seguendo le indicazioni dell’impresa esecutrice, mediante l’apposito radio-comando.

Tale interpretazione non è in linea con quanto riportato agli artt. 26, comma 3 bis, e 96, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 81/2008, nella lettera circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 10 febbraio 2011, recante “La procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere” e nella nota prot. n. 2597 del 10/02/2016 (allegato 05 / ndr), emanata dalla DG per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L’INL, con la nota in commento, ha ritenuto opportuno chiarire nuovamente gli elementi che distinguono la mera fornitura di calcestruzzo dalla fornitura e posa in opera dello stesso.

In particolare, la fattispecie della mera fornitura di calcestruzzo si realizza ove i lavoratori della ditta fornitrice non partecipano alle operazioni di getto del conglomerato, e non manovrano il terminale in gomma della pompa o la benna o il secchione nel caso di scarico dalla betoniera, ma si limitano a posizionare l’autobetoniera e la canala di distribuzione, o a direzionare, a distanza o da cabina, il braccio, ma non il terminale in gomma, della pompa per calcestruzzo o dell’autobetonpompa a seconda della modalità di consegna.

I lavoratori della ditta esecutrice, invece, provvedono alla posa in opera dirigendo materialmente il getto del calcestruzzo, manovrando e posizionando la benna, il secchione o il terminale in gomma della pompa, in modo da garantire l’omogenea distribuzione del conglomerato durante la lavorazione, nel rispetto della regola dell’arte.

Pertanto, le materiali attività dei lavoratori della ditta esecutrice che eseguono i getti (conducendo, ad esempio, il terminale in gomma della pompa), si distinguono da quelle degli addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo, generalmente dipendenti della ditta fornitrice, che consistono nella manovra del braccio della pompa per calcestruzzo, o dell’autobetonpompa, per effettuare la consegna (scarico) del materiale.

La fattispecie della fornitura e posa in opera del calcestruzzo, invece, si realizza quando i lavoratori della stessa azienda provvedono sia alla fornitura (consegna/scarico) del conglomerato sia alla sua posa in opera (esecuzione dei getti) effettuando entrambe le operazioni. In tal caso, l’impresa si configura contemporaneamente come fornitrice ed esecutrice.

Alla luce di tali indicazioni, l’Ispettorato chiarisce che il personale ispettivo dovrà verificare nel caso concreto se le fasi della fornitura e della posa in opera sono messe in atto da imprese diverse ovvero dalla stessa impresa.

Nel primo caso, dovrà accertarsi che la ditta che effettua la mera fornitura (impresa fornitrice) segua la Procedura approvata dalla Commissione Consultiva Permanente nel 2011 (allegato 04 / ndr), e che la ditta che esegue materialmente i getti (impresa esecutrice) abbia redatto il POS di cui all’articolo 89, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 81/2008.

Nel secondo caso, l’ispettore dovrà verificare che l’unica impresa che effettua sia la fornitura che la posa in opera abbia redatto il POS relativo alle lavorazioni della fase della posa in opera.

Per quanto concerne la manovra del braccio della pompa, ANCE ricorda che l’operazione è svolta degli operatori pompisti dell’impresa fornitrice, che devono seguire il corso di formazione previsto dall’art. 73, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008 e dell’Accordo Stato-Regioni del 2012, allegato X.

Fig    Schema fornituta calcestruzzo   POS

Fig. Fornitura di calcestruzzo - POS

Per completezza di informazioni, si segnala che anche il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), nel 2018 (allegato 06 / ndr), ha inviato agli ordini territoriali, una circolare, d’accordo con Ance, in cui ha ribadito che si tratta di mera fornitura di calcestruzzo nel caso in cui il lavoratore non tenga e non manovri il terminale in gomma della pompa o la benna, il secchione e la canala nel caso di scarico da autobetoniera.

La discriminante, pertanto, non è l’uso della pompa o dell’autobetoniera, quanto la partecipazione alla posa in opera che si esplica, appunto, nello svolgimento da parte del lavoratore dell’impresa fornitrice di operazioni che competono ai lavoratori dell’impresa esecutrice.

Anche se, in caso di mera fornitura, non è obbligatoria la redazione del POS da parte dei fornitori, la procedura del ministero del Lavoro richiede che le informazioni tra i diversi soggetti coinvolti nell’operazione vengano scambiate, ad esempio nell’ambito di una riunione di coordinamento, attraverso documenti di cui sia possibile tenere traccia sia per dimostrare il coordinamento di cantiere, sia in caso specifico di infortunio.

Tale riunione dovrebbe essere promossa dal coordinatore per la sicurezza di cantiere, in modo da avere la possibilità di chiarire e constatare personalmente la natura della prestazione ed efficacia delle informazioni scambiate.
________

Cassazione: obbligo Imprese fornitrici di calcestruzzo redazione POS  anche con il solo incarico della ditta fornitrice di azionare la macchina e di comandare a distanza il braccio snodabile

La Sentenza n. 11739 del 10 marzo 2017 stabilisce che è necessario il POS anche per fornitura e il getto di calcestruzzo con l’autobetonpompa (che non è da considerare "mera fornitura di materiali")

Infatti con la Sentenza n. 11739 del 10 marzo 2017, la suprema Corte ha sostenuto che sono assoggettate agli obblighi di redigere il POS, anche le imprese che effettuano la fornitura e posa in opera di materiali nei cantieri edili quali sono la fornitura e il getto di calcestruzzo con l’autobetonpompa, motivando che tale operazione non è da considerare "mera fornitura di materiali". 

La Corte di Cassazione a precisato che mettere a disposizione dell’impresa richiedente la fornitura anche dei lavoratori, come è avvenuto nel caso in esame, con l’incarico di azionare la macchina e di comandare a distanza il braccio snodabile comporta un contributo tecnico ed esecutivo da parte del personale della ditta fornitrice certamente eccedente la fornitura dei materiali e delle attrezzature.
..
Vedi tutto l'articolo

Per la Cassazione l'azionamento della macchina e il comando a distanza del braccio snodabile non è "mera fornitura di materiali"

Per la Cassazione (Sentenza n. 11739 del 10 marzo 2017) esiste l’obbligo da parte delle Imprese fornitrici di calcestruzzo dellaredazione POS anche con il solo incarico della ditta fornitrice di azionare la macchina e di comandare a distanza il braccio snodabile motivando che tale operazione non è da considerare "mera fornitura di materiali". 

Vedi Sentenza

...

D.Lgs. 81/2008
...

Art. 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26.

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3.

...

segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati 
________

Collegati

Tags: Sicurezza lavoro Piano Operativo Sicurezza POS Abbonati Sicurezza

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Nov 20, 2024 48

Decreto n. 1654 del 21 ottobre 2024

Decreto n. 1654 del 21 ottobre 2024 ID 22971 | 20.11.2024 Decreto n. 1654 del 21 ottobre 2024 del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, relativo alle «Modifiche alla composizione del corpo istruttori per i corsi di addestramento per il personale marittimo»… Leggi tutto
Nov 20, 2024 51

Decreto n. 1652 del 21 ottobre 2024

Decreto n. 1652 del 21 ottobre 2024 ID 22970 | 20.11.2024 Decreto n. 1652 del 21 ottobre 2024 Modifiche ai decreti 1° aprile 2016, recanti l'istituzione dei corsi di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi, chimici e gas… Leggi tutto
DM n  170 del 20 novembre 2024   Implementazione del Portale nazionale del sommerso
Nov 20, 2024 109

Decreto Ministeriale n. 170 del 20 novembre 2024

DM n. 170 del 20 novembre 2024 / Implementazione del Portale nazionale del sommerso ID 22968 | 20.11.2024 Decreto Ministeriale n. 170 del 20 novembre 2024 - Implementazione del Portale nazionale del sommerso ... Articolo 1 (Implementazione del Portale nazionale del sommerso) 1. Al fine di… Leggi tutto
Ruolo del RSL e UNI EN ISO 4001
Nov 19, 2024 177

Il ruolo degli RLS nei SGSSL UNI EN ISO 45001

Il ruolo degli RLS nei Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro alla luce della UNI EN ISO 45001:2018 ID 22959 | 19.11.2024 / In allegato Una cultura di impresa che guardi alla salute e sicurezza non soltanto come adempimento normativo, ma anche come parte integrante dei processi… Leggi tutto
Infor MO   Integrazione dei sistemi Infor Mo e Pre Vi
Nov 18, 2024 105

Infor.MO - Integrazione dei sistemi Infor.Mo e Pre.Vi.S

Infor.MO - Integrazione dei sistemi Infor.Mo e Pre.Vi.S ID 22956 | 18.11.2024 / In allegato L’integrazione dei sistemi Infor.Mo e Pre.Vi.S per il monitoraggio dei fattori di rischio (Scheda n. 25/2024) La scheda illustra l’integrazione tra i sistemi Infor.Mo e Pre.Vi.S che permette di avere a… Leggi tutto
Infor MO   organizzazione degli spazi e viabilit
Nov 18, 2024 117

Infor.MO - organizzazione degli spazi e viabilità

Infor.MO - organizzazione degli spazi e viabilità / INAIL n. 24/2024 ID 22955 | 18.11.2024 / In allegato Infor.MO, Rischio infortunistico negli ambienti lavorativi: organizzazione degli spazi e viabilità (Scheda n. 24/2024) La scheda presenta un approfondimento sulle dinamiche infortunistiche… Leggi tutto

Più letti Sicurezza