Slide background

Vademecum stoccaggio di sostanze pericolose

ID 17820 | | Visite: 33475 | Documenti riservati Full PlusPermalink: https://www.certifico.com/id/17820

Vademecum stoccaggio sostanze pericolose

Vademecum stoccaggio di sostanze pericolose / Update Rev 1.0 Marzo 2024

ID 17820 | Update Rev. 1.0 del 18.03.2024 / Vademecum completo in allegato

Documento illustrato allegato sullo stoccaggio di sostanze pericolose: modalità di stoccaggio, recipienti e imballaggi, etichettatura, organizzazione, aspetti tecnici, misure di sicurezza e check list di verifica adempimenti.

Update Rev. 1.0 del 18.03.2024

Aggiornato paragrafo 6.10 “Armadi di sicurezza” inseriti nuovi paragrafi:
- 6.11 Armadi di sicurezza per liquidi infiammabili - EN 14470-1 [edizione 2023]
- 6.12. Armadi stoccaggio gas pressurizzati - EN 14470-2

Lo stoccaggio sicuro delle sostanze chimiche può essere ottenuto disponendo i materiali in base alla classe di pericolo (pittogramma GHS) e quindi separandoli in base alle loro proprietà chimiche. Ciò richiede pianificazione e comporterà un inventario, un'etichettatura accurata, una valutazione delle incompatibilità chimiche e una gamma di contenitori e strutture di stoccaggio adeguati.

Lo scopo per un corretto stoccaggio delle sostanze pericolose sono:

- ridurre al minimo l'esposizione dell'uomo, dell'ambiente e delle infrastrutture a sostanze chimiche corrosive e tossiche
- ridurre il rischio di incendi ed esplosioni
- fornire una gestione efficace delle sostanze chimiche e per compartimentalizzare e segnalare le aree ad alto rischio
- evitare la miscelazione accidentale di sostanze chimiche
- adempiere ai relativi obblighi di sicurezza di legge

Si intende per stoccaggio la conservazione di sostanze pericolose in imballaggi e contenitori chiusi con l’intento d’impiegarle all’interno dell’azienda, di trasportarle o di consegnarle a terzi. La durata di conservazione in un deposito è generalmente superiore a 8 ore.

Una messa a disposizione di breve durata in vista di un processo di fabbricazione o di una consegna oppure un deposito breve dopo una consegna non è considerato stoccaggio. Anche in questi casi, è comunque necessario adottare misure di sicurezza simili e adeguate.

Lo stoccaggio deve avvenire in un idoneo locale all'uopo adibito e ad uso esclusivo, che assicuri una ventilazione permanente diretta o garantita da un apposito impianto di ricambio dell'aria.

Ogni sostanza deve essere conservata ed immagazzinata compatibilmente con quanto indicato nella:

- Scheda dati di sicurezza (sezione 7 e 10)
- Normativa antincendio: valutazione del rischio incendio
- Normativa ATEX: D.Lgs 233/2003; Direttiva 1999/92/CE; Direttiva 2014/34/UE; norma CEI EN 60079 e le altre fonti di settore.

Inoltre, si deve anche fare in modo che, diverse sostanze non vengano in contatto accidentalmente tra loro:

- producendo reazioni chimiche indesiderate e/o incontrollabili
- modificando i parametri ambientali (temperatura, umidità, saturazione dell’atmosfera di talune sostanze, ecc) e portando il magazzino, o parte di esso, fuori da quelli che potrebbero essere i parametri di sicurezza precedentemente individuati.

Il vademecum risulta essere così strutturato:

Premessa
1. Requisiti dei recipienti e degli imballaggi 
1.1 Imballaggi convenzionali
1.2 Grandi Imballaggi (es. IBC)
2. Etichettatura CLP
2.1 Pericoli e loro rappresentazione
3. Schede dati sicurezza
4. Incompatibilità chimica
5. Luoghi di stoccaggio: requisiti per le sostanze pericolose
6. Progettazione e realizzazione stoccaggio
6.1 Posizione
6.2 Tipi di stoccaggio
6.3 Protezione antincendio
6.4 Protezione contro le esplosioni
6.5 Materiali da costruzione
6.6 Vie di accesso e di trasporto
6.7 Illuminazione
6.8 Misure antispandimento
6.9 Ventilazione
6.10 Armadi di sicurezza [Rev. 1.0 2024]
6.11 Armadi di sicurezza per liquidi infiammabili - EN 14470-1 [Rev. 1.0 2024]
6.12. Armadi stoccaggio gas pressurizzati - EN 14470-2 [Rev. 1.0 2024]
7. Gestione delle sostanze pericolose e misure di protezione individuale
8. Misure di protezione agenti chimici / agenti cancerogeni e mutageni / esposizione all'amianto (D.lgs 81/08)
9. Check list Stoccaggio sostanze pericolose
Fonti

...

1. Requisiti dei recipienti e degli imballaggi 

I contenitori e gli imballaggi per le sostanze chimiche devono essere sufficientemente resistenti all'impatto meccanico, termico e chimico correlato al trasporto (interno) e allo stoccaggio.

Tali requisiti, ad esempio, sono soddisfatti, se sono soddisfatti i requisiti di imballaggio o contenitore per il trasporto di merci pericolose (imballaggio di trasporto secondo ADR / RID).

I prodotti chimici devono essere conservati nei contenitori originali.

Se le sostanze chimiche non sono conservate nei contenitori originali, è necessario assicurarsi che i contenitori di stoccaggio siano idonei e correttamente etichettati.

I materiali pericolosi devono essere immagazzinati solo in imballaggi o contenitori chiusi.

Come minimo il nome della sostanza deve essere indicato su ogni contenitore o confezione. Inoltre, le sostanze ei preparati/miscele pericolosi devono essere etichettati con il rispettivo simbolo di pericolo (pittogramma), nonché le frasi di pericolo e le indicazioni di prudenza.

Per imballaggio si intende l’insieme di un elemento contenitore (involucro, recipiente, ecc.) e di ogni altro componente o materiale necessario per permettere ai recipienti di svolgere la loro funzione di contenimento ed ogni altra funzione di sicurezza.

ADR

Cap. 1.2 Definizioni

Imballaggio, uno o più recipienti e ogni altro elemento o materiale necessario per permettere ai recipienti di svolgere la loro funzione di contenimento e ogni altra funzione di sicurezza (cfr. anche "Grande imballaggio" e "GIR").

Imballaggio combinato, combinazione di imballaggi destinata al trasporto, costituita da uno o più imballaggi interni sistemati in un imballaggio esterno come prescritto a 4.1.1.5.

NOTA: Il termine "imballaggio interno" relativo a un imballaggio combinato non deve essere confuso con il termine "recipiente interno" relativo a un imballaggio composito.

Imballaggio composito, imballaggio costituito da un imballaggio esterno e un recipiente interno costruiti in maniera tale da costituire insieme un imballaggio integrato. Una volta assemblato, questo imballaggio rimane un elemento indissociabile e come tale è riempito, immagazzinato, trasportato e vuotato;
NOTA: Il termine "recipiente interno" relativo a un imballaggio composito non deve essere confuso con il termine "imballaggio interno" relativo a un imballaggio combinato.

Per esempio l'elemento interno di un imballaggio composito di tipo 6HA1 (materia plastica) è un recipiente interno di tale tipo, poiché non è normalmente concepito per soddisfare una funzione di contenimento senza il suo imballaggio esterno e pertanto non si tratta dunque di un imballaggio interno.

Quando un materiale è citato tra parentesi dopo il termine "imballaggio composito", si riferisce al recipiente

Imballaggio di soccorso, un imballaggio speciale nel quale sono sistemati colli di merci pericolose che sono stati danneggiati, che presentano dei difetti, che presentano perdite o non conformi, o merci pericolose che si sono rovesciate o fuoriuscite, per essere trasportate ai fini del loro recupero o eliminazione;

Imballaggio esterno, la protezione esterna di un imballaggio composito o di un imballaggio combinato, con i materiali assorbenti, di riempimento e ogni altro elemento necessario per contenere e proteggere i recipienti interni o gli imballaggi interni;

Imballaggio intermedio, un imballaggio sistemato tra gli imballaggi interni, o gli oggetti, e un imballaggio esterno;

Imballaggio interno, un imballaggio che deve essere munito di un imballaggio esterno per il trasporto;

Imballaggio metallico leggero, un imballaggio a sezione circolare, ellittica, rettangolare o poligonale (anche conica), come pure imballaggi con la parte superiore conica o a forma di secchio, di metallo (per esempio latta), avente uno spessore delle pareti inferiore a 0,5 mm, a fondo piatto o convesso, munito di una o più aperture e non previsto dalle definizioni date per il fusto e la tanica;

Imballaggio ricondizionato, un imballaggio, in particolare:

a) un fusto metallico:

i) ripulito affinché i materiali di costruzione ritrovino il loro aspetto iniziale, essendo stati rimossi tutti i contenuti, la corrosione interna ed esterna, i rivestimenti esterni e le etichette;
ii) ripristinato nella sua forma e nel suo profilo originale, essendo stati (se il caso) raddrizzati e resi stagni gli orli e sostituiti tutti i giunti di tenuta che non facciano parte integrante dell'imballaggio; e
iii) ispezionato dopo la ripulitura ma prima di essere ridipinto; devono essere rifiutati gli imballaggi che presentino forellini visibili, una riduzione importante dello spessore del materiale, un affaticamento del metallo, filettature o chiusure danneggiate o altri importanti difetti;

b) un fusto o una tanica di plastica:

i) che sia stato ripulito per mettere a nudo i materiali di costruzione, dopo eliminazione d'ogni residuo del carico, dei rivestimenti esterni e delle etichette;
ii) del quale sono stati sostituiti tutti i giunti che non facciano parte integrante dell'imballaggio;
iii) che sia stato ispezionato dopo la ripulitura; devono essere rifiutati gli imballaggi che presentano difetti visibili quali incisioni, piegature o fessure, filettature o chiusure danneggiate o altri difetti rilevanti;

[...]

Vademecum stoccaggio sostanze pericolose   Tabella 1

Tabella 1 - Tabella semplificata, non esaustiva, di raggruppamento degli imballaggi

1.1 Imballaggi convenzionali

Per “Imballaggio”, si intende uno o più recipienti e qualsiasi altro componente o materiale necessario a tali recipienti per svolgere la loro funzione di contenimento e di sicurezza.

Gli imballaggi convenzionali utilizzati per il trasporto delle merci pericolose sono ad esempio:

Fusto

Imballaggio cilindrico a fondo piatto o convesso, di metallo, cartone, materia plastica, legno compensato o altro materiale appropriato.

Questa definizione comprende gli imballaggi aventi altre forme, per esempio gli imballaggi a sezione circolare con la parte superiore conica o gli imballaggi a forma di secchio. Non rientrano in questa definizione i “barili di legno” e le “taniche”.
...

Vademecum stoccaggio sostanze pericolose   Immagine 1

Immagine 1 - Fusto

[...]

1.2 Grandi Imballaggi (es. IBC)

IBC (Intermediate Bulk Container) contenitore intermedio per il trasporto alla rinfusa.

E' un imballaggio trasportabile rigido o flessibile diverso da quelli specificati al capitolo 6.1:

a) avente una capacità:

i. non superiore a 3 m³, per le materie solide e liquide dei gruppi di imballaggio II e III;
ii. non superiore a 1,5 m³, per le materie solide del gruppo di imballaggio I imballate in IBC flessibili, di plastica rigida, compositi, di cartone o di legno;
iii. non superiore a 3 m³, per le materie solide del gruppo di imballaggio I imballate in IBC metallici;
iv. non superiore a 3 m³, per i materiali radioattivi della classe 7

b) progettato per una movimentazione meccanica;

c) che possa resistere alle sollecitazioni prodotte durante la movimentazione e il trasporto secondo quanto previsto dalle prove specificate nel capitolo 6.5.

Vademecum stoccaggio sostanze pericolose   Immagine4

Immagine 4 - GIR/IBC

1.3 Recipienti per gas

Tipici recipienti per gas sono le “Bombole”, definite come recipiente trasportabile a pressione, di capacità in acqua non superiore a 150 litri.

Il “Pacco di bombole” sono un recipiente a pressione che comprende un insieme di bombole o di involucri cilindrici, attaccati tra loro e collegati tra loro con un tubo collettore e trasportate come un insieme indissociabile. La capacità totale in acqua non deve superare 3.000 litri; per i pacchi destinati al trasporto di gas tossici della classe 2 (gruppi inizianti con la lettera T conformemente al 2.2.2.1.3 ADR) questa capacità in acqua è limitata a 1.000 litri.

Vademecum stoccaggio sostanze pericolose   Immagine 5

Immagine 5 - Recipienti per gas

Vedi: Vademecum illustrato Imballaggi ADR
________

Regolamento 1272/2008 CLP

TITOLO IV IMBALLAGGIO

Articolo 35 Imballaggio

1. Gli imballaggi contenenti sostanze o miscele pericolose sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

a) l'imballaggio è concepito e realizzato in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto, tranne nei casi in cui sono prescritti speciali dispositivi di sicurezza;
b) i materiali che costituiscono l’imballaggio e la chiusura non debbono poter essere deteriorati dal contenuto, né poter formare con questo composti pericolosi;
c) tutte le parti dell’imballaggio e della chiusura sono solide e robuste, in modo da escludere qualsiasi allentamento e da sopportare in piena sicurezza le normali sollecitazioni di manipolazione;
d) gli imballaggi muniti di un sistema di chiusura che può essere riapplicato sono progettati in modo da poter essere richiusi varie volte senza fuoriuscite del contenuto.

2. Gli imballaggi contenenti una sostanza o miscela pericolosa fornita al pubblico non hanno una forma o un disegno che attiri o risvegli la curiosità attiva dei bambini o sia tale da indurre i consumatori in errore, né hanno una presentazione o un disegno simili a quelli utilizzati per prodotti alimentari, mangimi, medicinali o cosmetici, atti a indurre i consumatori in errore.

Se contiene una sostanza o miscela conforme alle disposizioni dell'allegato II, punto 3.1.1, l'imballaggio è munito di una chiusura di sicurezza per i bambini conforme alle disposizioni dell'allegato II, punti 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4.2.

Se contiene una sostanza o miscela conforme alle disposizioni dell'allegato II, punto 3.2.1, l'imballaggio è munito di un'indicazione di pericolo riconoscibile al tatto conforme alle disposizioni dell'allegato II, punto 3.2.2.

Se un detergente liquido per bucato destinato ai consumatori, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, è contenuto in un imballaggio solubile monouso, si applicano i requisiti aggiuntivi di cui all'allegato II, punto 3.3.

3. L'imballaggio di sostanze e miscele è considerato conforme ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), se soddisfa le norme in materia di trasporto di merci pericolose per via aerea, marittima, su strada, per ferrovia o per via fluviale.

L‘imballaggio dei materiali chimici pericolosi deve soddisfare le seguenti condizioni:

- deve essere progettato e realizzato in modo tale da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto.
- i materiali che costituiscono l’imballaggio e la chiusura non devono essere suscettibili di deteriorarsi a causa del contenuto, né tanto meno poter formare con questo composti pericolosi.
- tutte le parti dell’imballaggio e della chiusura devono essere solide e robuste, in modo da escludere qualsiasi allentamento e sopportare in maniera affidabile le normali sollecitazioni della manipolazione.
- il recipiente munito di un sistema di chiusura che può essere riapplicato deve essere progettato in modo che l’imballaggio possa essere richiuso ripetutamente senza fuoriuscita del contenuto.
- qualsiasi recipiente, di qualsiasi capacità, che contenga sostanze vendute o disponibili al dettaglio e sia etichettato come molto tossico, tossico o corrosivo, deve essere dotato di una chiusura di sicurezza per la protezione dei bambini e recare un’indicazione di pericolo avvertibile al tatto.
- il recipiente, di qualsiasi capacità, che contenga sostanze vendute o disponibili al dettaglio e sia etichettato come nocivo, estremamente infiammabile o facilmente infiammabile, deve recare un’indicazione di pericolo avvertibile al tatto.

I contenitori e gli imballaggi di sostanze pericolose devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica sufficiente per sopportare le sollecitazioni cui sono sottoposti nell’azienda. Devono infatti garantire una conservazione e un trasporto sicuri delle sostanze all’interno dell’azienda.

Per il trasporto al di fuori dell’area aziendale, sulle strade pubbliche o per ferrovia, possono essere utilizzati solo colli e contenitori esaminati e ammessi in conformità a ADR/RID. Inoltre va definita la loro compatibilità (resistenza chimica). I contenitori di plastica per il trasporto hanno una durata massima di utilizzo, che nella maggior parte dei casi è di cinque anni.

2. Etichettatura CLP

Le etichette poste sulle confezioni dei prodotti chimici sono una fonte di informazione sulla loro pericolosità; esse hanno lo scopo di evidenziare gli eventuali rischi a cui si è esposti durante l’uso e indicare le precauzioni da prendere per il corretto utilizzo, conservazione e smaltimento.

La forma dell’etichetta, le sue dimensioni, la presenza di simboli e frasi specifiche sono oggetto di specifiche normative. In questa sezione sono approfonditi i dettami sull’etichettatura previsti dal regolamento CE n. 1272/2008 (CLP - Classification, Labelling and Packaging), che ha sancito un progressivo mutamento dell’etichettatura e dell’imballaggio dal 2009 fino a dicembre 2017, quando sono state totalmente abrogate le precedenti disposizioni.

Ai sensi del regolamento CLP, l’imballaggio contenente sostanze o miscele deve essere etichettato quando:

- la sostanza è classificata come pericolosa;
- la miscela contiene una o più sostanze classificate come pericolose al di sopra di determinate soglie.

L'etichetta va apposta saldamente sull'imballaggio e deve poter essere letta orizzontalmente quando l'imballaggio è posto in condizioni normali. Il colore e la presentazione dell'etichetta devono essere tali da renderne chiaramente visibili i pittogrammi; le informazioni contenute nell'etichetta devono essere facilmente leggibili e indelebili.

L’etichetta apposta sulla confezione deve contenere le seguenti informazioni:

- nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori;
- quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione;
- identificatori di prodotto (nome e numeri);
- eventuali pittogrammi di pericolo;
- avvertenze, se ve ne sono;
- indicazioni di pericolo, se ve ne sono;
- eventuali consigli di prudenza;
- informazioni supplementari, se necessarie.

Il “pittogramma” usa una losanga con fondo bianco e bordo rosso contenente il simbolo nero.
...

Le sostanze o miscele classificate come pericolose per gli utilizzatori e che vengono immesse sul mercato devono essere etichettate in conformità al regolamento CLP.

Un esempio di etichetta è riporta nell’immagine seguente:

Vademecum stoccaggio sostanze pericolose   Immagine 6

Immagine 6 - Etichetta CLP

L'etichetta deve essere apposta saldamente su uno o più facce dell'imballaggio che contiene direttamente la sostanza o la miscela (art. 31 del CLP).

Essa deve essere leggibile orizzontalmente quando l'imballaggio si trova in posizione normale.

Vademecum stoccaggio sostanze pericolose   Immagine 7

Immagine 7 - Etichetta CLP su tanica

3. Schede dati sicurezza

Vademecum stoccaggio sostanze pericolose   Immagine 8

Immagine 8 - Schede di sicurezza

La prima fonte di informazione sulle caratteristiche di un agente chimico è fornita della relativa Scheda Dati di Sicurezza (SDS - Allegato II regolamento (CE) n. 1907/2006) ed in particolare i punti 7 e 10.

La struttura della scheda di dati di sicurezza deve essere composta dalle seguenti 16 sezioni obbligatorie:

1. identificazione della sostanza / miscela e della società / impresa produttrice;
2. identificazione dei pericoli;
3. composizione / informazione sugli ingredienti;
4. misure di primo soccorso;
5. misure antincendio;
6. misure in caso di rilascio accidentale;
7. manipolazione e immagazzinamento;
8. controllo dell'esposizione / protezione individuale;
9. proprietà fisiche e chimiche;
10. stabilità e reattività;
11. informazioni tossicologiche;
12. informazioni ecologiche;
13. considerazioni sullo smaltimento;
14. informazioni sul trasporto;
15. informazioni sulla regolamentazione;
16. altre informazioni.

Il Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020 modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (in GU L 203/28 del 26.06.2020), in ordine alle alle prescrizioni per la compilazione delle schede dati di sicurezza.

Regolamento (UE) 2020/878
Applicazione dal 1° gennaio 2021.
Periodo transitorio SDS esistenti: utilizzo fino al 31 dicembre 2022.

...

Per ogni locale deposito (magazzini e laboratori ove sono presenti gli armadi di sicurezza), deve essere realizzato e mantenuto aggiornato un documento contenente una serie di informazioni, presenti sulle SDS di ogni agente chimico.

Le informazioni necessarie sono:

a) elenco degli agenti chimici;
b) indicazioni sul loro stato fisico;

Agenti chimici incompatibili fra loro devono essere custoditi separatamente; inoltre devono essere prese tutte le misure necessarie affinché tali sostanze non vengano in contatto anche inavvertitamente.

Periodicamente, deve essere verificata l'integrità dei contenitori per evitare perdite e diffusioni di agenti chimici pericolosi nell'ambiente.

E’ vietato mantenere abitualmente in posizione di apertura, le porte dei locali deposito.

Tutti gli agenti chimici devono essere conservati nelle confezioni originali se acquistati o in contenitori idonei se preparati all’interno del laboratorio.

Presso ogni magazzino deve essere disponibile il materiale per l’assorbimento e la neutralizzazione di eventuali versamenti, così come indicato nelle SDS.

Gli armadi o eventuali scaffali di stoccaggio non devono essere posizionati lungo le vie di fuga, nei pressi di uscite di sicurezza e comunque devono essere lontani da fiamme libere.

Gli armadi aspirati devono essere posizionati in modo tale che sia possibile il convogliamento del flusso d’aria in espulsione verso l’esterno.

4. Incompatibilità chimica

Un criterio fondamentale da seguire per lo stoccaggio delle sostanze è costituito dalla loro compatibilità sotto il profilo della sicurezza.

Le sostanze incompatibili sono quelle che, qualora posti a contatto fra loro, possono:

- reagire violentemente;
- reagire producendo una notevole quantità di calore;
- reagire determinando la formazione di prodotti infiammabili;
- reagire determinando la formazione di prodotti tossici.

Quando si parla di incompatibilità chimica si fa riferimento proprio alle situazioni di pericolo indicate sopra, soprattutto nel caso in cui i reagenti coinvolti nelle singole reazioni chimiche entrino in contatto inavvertitamente e senza controllo.

[...]

Tabella 3 - Incompatibilità chimiche

Vademecum stoccaggio sostanze pericolose   Tabella incompatibilit

...

6. Progettazione e realizzazione stoccaggio

Le sostanze chimiche non devono mai essere conservate in luoghi in cui possono aumentare il pericolo per le persone. Tali luoghi sono in particolare vie di circolazione, comprese scale, corridoi, uscite di emergenza e vie di fuga, passaggi stretti e cortili angusti.

Luoghi inadeguati per lo stoccaggio sono, tra l'altro, aree ricreative, stanze del personale, servizi igienici, stazioni mediche o alloggi diurni, locali residenziali e commerciali nonché scantinati di edifici residenziali.

Nell’allestimento di un deposito di stoccaggio vanno tenuti in considerazione diversi aspetti.

Bisogna valutare gli ambienti circostanti per definire i rischi rappresentati dal deposito e adottare misure organizzative idonee a prevenire anomalie e sinistri derivanti dal non rispetto delle distanze.

Un aspetto non trascurabile riguarda le quantità giornaliere di sostanze, se c’è un sovraccarico delle scorte depositate nei locali di lavoro e di vendita rispetto alle quantità dichiarate possono verificarsi anomalie nello svolgimento del lavoro con notevole impatto sulla sicurezza degli ambienti.

Per evitare l’eventuale propagazione di incendi tra locali adiacenti va predisposta un’adeguata compartimentazione, con porte tagliafuoco ad esempio.

Un altro aspetto da considerare riguarda gli scarichi a livello del pavimento, adottare misure che garantiscono il deflusso controllato delle sostanze previene i rischi di contaminazione dell’aria e delle acque.

Il gestore dell’impianto di stoccaggio deve considerare anche l’incidenza che possono avere su contenitori di stoccaggio posti all’aperto i fenomeni atmosferici. Le sostanze facilmente infiammabili sono esposte al rischio di incendio innescato dai fulmini e quindi dovrà adottare sistemi parafulmini.

Un’altra minaccia è rappresentata dal rischio di piene dei fiumi. La protezione dalle piene è molto importante perché penetrando nelle aree adibite a deposito possono danneggiare i contenitori, liberare le sostanze pericolose e causare danni all’ambiente.

L’accesso ai locali adibiti a deposito di stoccaggio di sostanze pericolose va controllato e gestito efficacemente dotando i locali di serrature, recinzioni e sistemi di controllo e gestione accessi tecnologici in grado di rilevare in tempo reale la presenza di persone non autorizzate ed evitare così sinistri e incidenti.

Vademecum stoccaggio sostanze pericolose   Immagine 9

Immagine 9 – Deposito esterno sostanze pericolose

A seconda del tipo e della quantità di sostanze chimiche, l'area di stoccaggio deve essere ubicata in edifici appositamente designati. I magazzini per lo stoccaggio di prodotti chimici non dovrebbero essere costruiti vicino ad aree residenziali

Lo stoccaggio di sostanze chimiche può comportare rischi per l'ambiente. Pertanto, un impianto di stoccaggio di solito deve essere approvato dalle autorità. Il tipo e la quantità dei prodotti chimici determinano se lo stoccaggio è soggetto alla legislazione nazionale e se è necessario il processo di approvazione o autorizzazione.

Si raccomanda, pertanto, di posizionare, se possibile, i locali adibiti a deposito ai margini delle attività aziendali. L’ubicazione dei depositi contenenti sostanze pericolose deve essere protetta dalle piene e trovarsi al di sopra del livello massimo della falda. Occorre impedire che i liquidi penetrino nel sottosuolo, in altri locali e nelle canalizzazioni. Pertanto è necessario che tutti i locali siano a tenuta di liquidi  e attrezzati con dispositivi di ritenuta (rialzi, vasche ecc.). Gli scarichi a livello del pavimento devono essere chiusi a regola d’arte.

L’allacciamento a un sistema di ritenzione delle acque di spegnimento va verificato a seconda del tipo e della quantità delle sostanze pericolose (ad eccezione dei gas non idrosolubili).

[...]

6.2 Tipi di stoccaggio

Le sostanze pericolose sono stoccate in modi molto diversi, per lo più su scaffalature o a blocchi. Fintanto che i depositi sono piccoli, le modalità non influiscono in misura sensibile sul pericolo di incendi e di incidenti rilevanti.

Più sono grandi le quantità di sostanze depositate, più cresce l’importanza del tipo di stoccaggio rispetto al pericolo che si verifichi un evento.

Immagine 13 - Tipi di stoccaggio

Vademecum stoccaggio sostanze pericolose   Immagine 13

6.3 Protezione antincendio

Le misure di prevenzione degli incendi devono concentrarsi sull'evitare fonti di accensione, sul controllo rapido di un incendio emergente e sull'evacuazione delle persone.

In caso di incendio, i servizi di emergenza devono essere immediatamente allarmati con rilevatori di fumo o antincendio, pulsanti o telefoni di emergenza e devono essere avvertite le persone presenti nel magazzino ed eventualmente sul sito.

Inoltre, gli agenti estinguenti devono essere disponibili all'interno e all'esterno dell'area di stoccaggio. Si tratta, ad esempio, di estintori a polvere o ad anidride carbonica.

Vademecum stoccaggio sostanze pericolose   Immagine 14

Immagine 14 – Estintore all’interno dell’area di stoccaggio

Lo stoccaggio deve essere realizzato con materiali non combustibili; le aperture (porte e finestre) devono soddisfare i requisiti di protezione antincendio.

Vademecum stoccaggio sostanze pericolose   Immagine 15

Immagine 15 - Porta tagliafuoco

L'edificio deve resistere agli effetti di un incendio esterno, come braci volanti e radiazioni per un periodo di tempo sufficiente.

In caso di rischio di avvelenamento o soffocamento a causa di fumi, è necessario installare impianti di sfiato fumi e calore.

Le aree di stoccaggio devono essere dotate di attrezzature antincendio adeguate e appropriate (es. estintori, idranti e sistemi antincendio).

Vademecum stoccaggio sostanze pericolose   Immagine 16

Immagine 16 - Cartello estintore / lancia antincendio

Se le misure antincendio non vengono attivate automaticamente, devono essere chiaramente contrassegnate, facilmente accessibili e semplici da utilizzare.

Le vie di attacco per i vigili del fuoco devono essere etichettate e progettate per consentire un rapido accesso con le attrezzature antincendio.

Vademecum stoccaggio sostanze pericolose   Immagine 17

Immagine 17 - Cartello attacco autopompa

Deve essere disponibile una quantità sufficiente di acqua estinguente. Se le sostanze chimiche stoccate richiedono l'uso di altri agenti estinguenti, questi devono essere già disponibili in loco e in quantità sufficiente.

Le tubazioni dell'acqua di estinzione, gli sprinkler oi rilevatori di fumo devono essere installati in modo tale da non subire danni durante lo stoccaggio e il prelievo della merce stoccata.

Con misure appropriate per la ritenzione dell'acqua di estinzione, si deve prevenire la contaminazione dell'ambiente o degli scarichi fognari.

Gli edifici devono avere un'adeguata protezione contro i fulmini.

6.4 Protezione contro le esplosioni

Gas infiammabili, liquidi infiammabili e loro vapori nonché polveri di solidi combustibili, possono formare un'atmosfera esplosiva con l'aria, in caso di perdite e soprattutto durante il trasferimento. In presenza di sorgenti di innesco, quali superfici calde, fiamme libere, scintille di origine meccanica, apparecchiature elettriche, elettricità statica e fulmini, esiste il rischio di innesco dell'atmosfera esplosiva.

La prevenzione delle esplosioni negli impianti di stoccaggio è focalizzata in particolare sull'evitare atmosfere potenzialmente esplosive e sull'eliminazione delle fonti di accensione.

La formazione di un'atmosfera esplosiva può essere prevenuta immagazzinando merci pericolose in contenitori approvati e ermeticamente chiusi. Devono essere adottate misure aggiuntive, come controlli regolari della tenuta, divieto di manipolazione all'aperto e precauzioni contro il danneggiamento dei contenitori per caduta o trasporto. Se la valutazione del rischio rivela che una fuoriuscita di sostanze infiammabili non può essere esclusa in modo affidabile, deve essere presa in considerazione la formazione di un'atmosfera esplosiva. In tal caso, la formazione di un'atmosfera esplosiva deve essere limitata da un'adeguata ventilazione. Questa ventilazione deve essere efficace in tutta la stanza e, soprattutto, vicino al pavimento, dove i vapori di liquidi o gas infiammabili possono accumularsi poiché la maggior parte di essi è più pesante dell'aria. La ventilazione, ad esempio, può essere attivata e controllata da un dispositivo di rilevamento dei gas.

Nelle aree in cui possono verificarsi atmosfere esplosive, evitare fonti di accensione come fuochi aperti, fumo, superfici calde, elettricità statica, scintille e apparecchiature elettriche non a prova di esplosione

6.5 Materiali da costruzione

A seconda delle sostanze chimiche presenti, è necessario selezionare materiali resistenti agli agenti chimici e

- Le superfici devono essere facili da pulire e antiscivolo,
- Il rivestimento del pavimento deve essere ermetico all'acqua e ai prodotti chimici,
- Il pavimento deve essere progettato in modo tale che i liquidi rilasciati (compreso il gas liquefatto) non possano defluire in modo incontrollato,
- I locali di stoccaggio devono essere dotati di scarichi che non immettano direttamente nella rete fognaria.

6.6 Vie di accesso e di trasporto

L'accesso allo stoccaggio dei prodotti chimici e le vie di traffico devono essere progettati in modo tale che lo stoccaggio e il prelievo dei prodotti, nonché il rapido intervento dei servizi di emergenza siano possibili senza complicazioni. Sono da evitare scale e gradini direttamente davanti all'ingresso del magazzino.

Porte e corridoi devono essere sufficientemente ampi da supportare la manovra sicura dei carrelli e, se necessario, consentire l'azionamento dei carrelli elevatori.

L'accesso allo stoccaggio di sostanze chimiche dovrebbe essere consentito solo a persone autorizzate.

Vademecum stoccaggio sostanze pericolose   Immagine 18

Immagine 18 - Cartello di segnalazione deposito sostanze pericolose

I percorsi di traffico all'interno del deposito devono essere contrassegnati.

[...]

6.10 Armadi di sicurezza

Vademecum stoccaggio sostanze pericolose   Immagine 25

Gli armadi di sicurezza vengono utilizzati per conservare contenitori chiusi contenenti sostanze chimiche e possono anche essere collocati nei locali di lavoro. Sono particolarmente indicati per lo stoccaggio di liquidi infiammabili.

Se possibile, gli armadi di sicurezza dovrebbero essere collegati al sistema di ventilazione. Le porte degli armadi di sicurezza devono sempre chiudersi da sole. Questa funzione deve essere testata regolarmente.

Eventuali fuoriuscite di liquidi devono essere raccolte nell'armadio di sicurezza e quindi rapidamente individuate e rimosse. La leccarda di un armadio di sicurezza deve essere in grado di raccogliere il 10% del volume di tutti i recipienti stoccati o il volume del recipiente più grande, a seconda di quello più grande.

Lo scopo principale di un armadio di sicurezza è lo stoccaggio sicuro di sostanze pericolose (gas o liquidi), in caso di incendio, per un periodo di tempo definito. La temperatura interna dell’armadio durante il periodo di tempo definito non dovrà superare i 180 K (50 K in caso di gas) per evitare esplosioni, per garantire la fuga del personale e l’azione delle squadre antincendio e di soccorso.

Le caratteristiche tecniche che questi armadi devono possedere sono elencate nelle norme:

UNI EN 14470-1:2023 Armadi antincendio - Parte 1: Armadi di sicurezza per liquidi infiammabili

La norma rappresenta una specifica di prodotto indicante i requisiti prestazionali di un armadio di sicurezza antincendio per lo stoccaggio di liquidi infiammabili. E' applicabile ad armadi con volume interno inferiore a 2 m3 a sé stanti, a parete, montati su plinto/zoccolo o a rotelle. Questo documento non è applicabile a locali con chiusure in muratura o locali adibiti a magazzino. Questo documento non si applica a nessun supporto o meccanismo eccetto la base che è integrata con l'armadio di sicurezza antincendio. I requisiti riguardano la costruzione di un armadio antincendio e la sua capacità di resistere alle condizioni di incendio all'esterno. E’ fornita una classificazione degli armadi in funzione del livello di resistenza al fuoco che forniscono. Viene riportato un test di collaudo in base alla loro capacità di resistere alle condizioni del fuoco (Annex A). I test descritti in questo documento sono prove di collaudo.

Questo documento non differenzia fra i liquidi infiammabili, che potrebbero avere differenti proprietà fisiche.

Viene richiamata l'attenzione alla legislazione nazionale che può essere applicata allo stoccaggio dei liquidi infiammabili.

Data entrata in vigore: 27 luglio 2023

Sostituisce: UNI EN 14470-1:2005

Recepisce: EN 14470-1:2023

Questo documento sostituisce la norma EN 14470-1:2004.

Di seguito si elencano le principali novità rispetto alla precedente edizione:

a) Estensione del campo di applicazione da un volume interno non superiore a 1 m3 a non superiore a 2 m3;
b) Articolo 3 “Termini e definizioni” ampliato e chiarito;
c) Cancellazione della classificazione “Tipo 15”;
d) Chiarimenti nel paragrafo 5 "Costruzione" ad es. inclusa la descrizione di materiali e superfici, carichi di peso e aggiunta di aperture per tubi, manichette e cavi elettrici;
e) Estensione dell'articolo 7 “Informazioni da fornire”;
f) Estensione della clausola 8 “Marcatura ed etichettatura”;
g) Revisione dei dati relativi ai sensori di temperatura nell'Allegato A;
h) Allegato B ampliato e chiarito includendo una piccola prova al fuoco;
i) Aggiunta del nuovo Allegato C “Prove meccaniche e aerotecniche”.

UNI EN 14470-2:2007 Armadi di stoccaggio di sicurezza antincendio - Parte 2: Armadi di sicurezza per bombole di gas pressurizzato

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 14470-2 (edizione agosto 2006). La norma fornisce i requisiti di prestazione per gli armadi di sicurezza antincendio utilizzati per conservare bombole di gas pressurizzato.

Data entrata in vigore: 11 gennaio 2007
Recepisce: EN 14470-2:2006

[...] Segue in allegato

Certifico Srl - IT Rev. 1.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 18.03.2024 Aggiornato paragrafo 6.10 “Armadi di sicurezza”
Inseriti nuovi paragrafi:

- 6.11 Armadi di sicurezza per liquidi infiammabili - EN 14470-1:2023
- 6.12. Armadi stoccaggio gas pressurizzati - EN 14470-2
Certifico Srl
0.0 2022 --  Certifico Srl

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Vademecum stoccaggio sostanze pericolose Rev. 1.0 2024.pdf
Certifico Srl - Rev. 1.0 2024
2056 kB 247
Allegato riservato Vademecum stoccaggio sostanze pericolose Rev. 0.0 2022.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2022
1753 kB 634

Tags: Abbonati Full Plus Rischio chimico Reach Regolamento CLP Imballaggi ADR Vademecum

Articoli correlati

Più letti Full Plus

Indirizzi operativi redazione PUMS comuni dai 50 000 ai 100 000 abitanti
Lug 31, 2024 274

Indirizzi operativi redazione PUMS comuni dai 50.000 ai 100.000 abitanti

Indirizzi operativi redazione PUMS comuni dai 50.000 ai 100.000 abitanti ID 22353 | 31.07.2024 / In allegato Indirizzi operativi per la redazione del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) per i comuni dai 50.000 ai 100.000 abitanti Il documento si rivolge ai Comuni con popolazione compresa… Leggi tutto
UN Regulation No 129 GUide
Ago 31, 2024 233

UN Regulation No 129 Guide

UN Regulation No 129 Guide ID 22493 | 30.08.2024 Increasing the safety of children in vehicles - For policymakers and concerned citizens Collegati[box-note]Regolamento UNECE n 129Regolamento UNECE n. 44Decreto 15 maggio 2014Direttiva di esecuzione 2014/37/UED.Lgs 285/1992 | Codice della… Leggi tutto

Ultimi archiviati Full Plus

UN Regulation No 129 GUide
Ago 30, 2024 233

UN Regulation No 129 Guide

UN Regulation No 129 Guide ID 22493 | 30.08.2024 Increasing the safety of children in vehicles - For policymakers and concerned citizens Collegati[box-note]Regolamento UNECE n 129Regolamento UNECE n. 44Decreto 15 maggio 2014Direttiva di esecuzione 2014/37/UED.Lgs 285/1992 | Codice della… Leggi tutto
Indirizzi operativi redazione PUMS comuni dai 50 000 ai 100 000 abitanti
Lug 31, 2024 274

Indirizzi operativi redazione PUMS comuni dai 50.000 ai 100.000 abitanti

Indirizzi operativi redazione PUMS comuni dai 50.000 ai 100.000 abitanti ID 22353 | 31.07.2024 / In allegato Indirizzi operativi per la redazione del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) per i comuni dai 50.000 ai 100.000 abitanti Il documento si rivolge ai Comuni con popolazione compresa… Leggi tutto
Lug 10, 2024 518

Circolare n. 40 del 20 aprile 1939

Circolare n. 40 del 20 aprile 1939 ID 22223 | 10.04.2024 / Circolare completa testuale allegata riservata Abbonati Full Plus Accertamento generale dei fabbricati urbani e formazione del nuovo Catasto edilizio urbano Il Regio decreto legge in corso di pubblicazione e che si allega alle seguenti… Leggi tutto