Luoghi MA.R.C.I.: Norma e Classificazione
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Luoghi MA.R.C.I.: Norma e Classificazione / Update CEI 64-8 ed. 8a 2021
ID 5442 | Rev. 1.0 del 17.10.2021
Documento aggiornato alla nuova edizione della norma CEI 64-8 Ed. 8a (2021)
L'acronimo "MA.R.C.I." sta per "MAggior Rischio in Caso d'Incendio" o meglio sta ad indicare i luoghi dove il rischio relativo all'incendio è maggiore che in un luogo ordinario. Nei luoghi MA.R.C.I. (in seguito MARCI), gli Impianti elettrici devono rispettare i requisiti della norma CEI 64-8/7 Sez. 7.5.1.
Il Documento allegato intende fornire un quadro generale sui luoghi MARCI, dalla loro Classificazione (relativa ai luoghi di lavoro) in relazione alla Prevenzione Incendi di cui al D.M. 10 Marzo 1998 e D.P.R. 151/2011 e alla Sicurezza D.Lgs. 81/2008. Estratto parte d'interesse della Norma.
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Excursus
Il rischio relativo all'incendio in un luogo può essere valutato in modo qualitativo, come al solito, con funzione della probabilità P che si inneschi un incendio per l'entità del Danno che mediamente l'incendio può provocare in quel luogo; danno anche alle cose, ma soprattutto alle persone: f (P,D). Nel D.M. 10 Marzo 1998 è individuata la classificazione del livello di rischio di incendio sulla base di considerazioni normative-qualitative.
Non è fissato un limite convenzionale, il rischio è valutato non con calcoli analitici.
Il D.M. 10 Marzo 1998 al punto 1.4.4 - Classificazione del livello di rischio di incendio, riporta le modalità per la classificazione del livello di rischio incendio di un luogo di lavoro:
Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio di incendio dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso: tale livello può essere basso, medio o elevato.
A) Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso
Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
B) Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio
Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio medio.
...
9.3 ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:
a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 (abrogato dal D.P.R. 151/2011) e nelle tabelle A e B annesse al DPR n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.
C) Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato
Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui:
- per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.
...
Seguendo queata classificazione, in genere sono considerati a MARCI gli ambienti con livello di rischio almeno MEDIO:
a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 (abrogato dal D.P.R. 151/2011) e nelle tabelle A e B annesse al DPR n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.
Quindi, in generale, gli ambienti dove si svolgono le attività elencate nel D.P.R. 151/2011 sono considerati ambienti a MAggior Rischio in Caso di Icendio (MARCI)
In generale, gli ambienti dove non si svolgono le attività elencate nel D.P.R. 151/2011 non sono ambienti a maggior rischio in caso di incendio; tuttavia, essi possono essere ambienti a maggiori rischio in caso di incendio se si verificano le condizioni di cui in 751.03.1.1, ad esempio luoghi soggetti a specifiche prescrizioni dei VV.F.
Si veda alcuni casi particolari
I luoghi di lavoro ove lavorazione e materiali comportano pericoli di esplosione o specifici rischi di incendi possono essere individuati tra quelli a rischio di incendio elevato secondo i criteri stabiliti nel D.M. 10 marzo 1998 (Nota prot. n. P118/4179 sott. 5 del 24/02/2000).
Nota prot. n. P118/4179 sott. 5 del 24-02-2000 Pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio
Si concorda con il parere espresso dal Comando … nel ritenere che i luoghi di lavoro ove la lavorazione ed i materiali comportano pericoli di esplosione o specifici rischi di incendi sono quelli a rischio di incendio elevato secondo i criteri stabiliti nel D.M. 10 marzo 1998.
La norma CEI 64-8/7 (2021)
751 Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio
751.01 Campo d’applicazione
Le prescrizioni della presente Sezione si applicano agli ambienti che presentano in caso d’incendio un rischio maggiore di quello che presentano gli ambienti ordinari (751.03). Esse sono integrative delle prescrizioni contenute nei Capitoli 42, 43, 46, 52, 53, 6.5 ed hanno il fine di ridurre al minimo anche in questi ambienti la probabilità che l’impianto elettrico sia causa d’innesco e di propagazione di incendi.
Per i requisiti degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di esplosivi o sostanze infiammabili in qualunque stato fisico e per i luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri combustibili, si rimanda alle Norme CEI specifiche del CT 31.
La sezione 751 della CEI 64-8/7, definisce 3 tipi di ambienti MARCI in relazione alla causa che determina il maggiore rischio:
In dettaglio:
1
751.03.2
Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l’elevato danno ad animali e cose
Tali ambienti sono individuati nella seguente Tabella:
Tabella 751.03.2 (rif. Tabella 51A)
Codice | Descrizione |
BD2 | Luoghi caratterizzati da bassa densità di affollamento, difficoltà di evacuazione Es: fabbricati di altezza elevata |
BD3 | Luoghi caratterizzati da alta densità di affollamento, facilità di evacuazione |
BD4 | Luoghi caratterizzati da alta densità di affollamento, difficoltà di evacuazione Per es: Fabbricati di altezza elevata aperti al pubblico, quali hotel, ospedali, case di riposo/simili |
NOTA
Fatti salvi gli esiti della valutazione dei rischi di incendio secondo la normativa vigente, le attività di cui al DPR 151/2011 punti 41, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 78 e i luoghi classificati a rischio di incendio “elevato” secondo DM 10/03/1998, rientrano in una delle classificazioni indicate in Tabella
2
751.03.3
Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio in quanto costruiti con materiali combustibili.
Tali ambienti sono individuati nella seguente Tabella:
Tabella 751.03.3 (rif. Tabella 51A)
Codice | Descrizione |
CA2 | Fabbricati costruiti prevalentemente in materiali combustibili |
NOTA
Fermo restando le eventuali disposizioni emanate dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco per le attività soggette a controllo di prevenzione incendi, rientrano in tale categoria di rischio i fabbricati realizzati con strutture portanti combustibili suscettibili di essere innescati da un guasto elettrico di componenti e apparecchi direttamente installati a contatto con le stesse strutture. I fabbricati con strutture portanti in materiale combustibile rivestite con materiali in classe di reazione al fuoco A1 non rientrano nella classificazione indicata in Tabella.
3
751.03.4
Ambienti a maggior rischio in caso di incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito.
Tali ambienti sono individuati nella seguente Tabella
Tabella 751.03.4 (rif. Tabella 51A)
Codice | Descrizione |
BE2 | Fabbricati adibiti allo stoccaggio/lavorazione di materiali combustibili in quantità rilevanti |
NOTA
Sono da classificare come BE2 i compartimenti antincendio/fabbricati con carico d’incendio specifico di progetto qfd > 450 MJ/m
...
Secondo quanto stabilito dalla Circolare 14 Settembre 1961 n. 91, la quantità di materiale combustibile era notevole se la classe del compartimento era maggiore di 30, ovvero se:
q x k > 15 kg (di legna equivalente) = 277 MJ/m²
dove:
q = carico di incendio specifico;
k = fattore di riduzione in base alla valutazione del rischio.
(Con la pubblicazione del Decreto 9 Marzo 2007, che ha sostituito la Circolare 14 Settembre 1961 n. 91, la classe del compartimento è 30 quando il carico di incendio specifico è > 300 MJ/m²).
Casi particolari - Esempi
1) Luogo dove si svolge un'attività non soggetta a D.P.R. 151/2011 ma luogo MARCIO
Se in base alla valutazione del rischio, un'attività non è soggetta a D.P.R. 151/2011 può essere luogio MARCIO, ad esempio quelle attività ricomprese in 751.03.3 (strutture combustibili portanti)
2) Luogo compreso nelle attività di cui al D.P.R. 151/2011 "ordinario" ma luogo NON MARCIO
Es.: Attività 54B di cui al D.P.R. 151/2011 "Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti" senza materiale combustibile in quantità apprezzabile "può" essere considerato il luogo non MARCIO.
3) Luogo compreso nelle attività di cui al D.P.R. 151/2011 "ordinario" ma luogo NON MARCIO
Es.: Attività n. 74A "Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW", in assenza di sostanze combustibili, "può" essere considerato il luogo non MARCIO.
4) luogo con pericolo di esplosione
Nota 751.01
I provvedimenti per evitare il pericolo di esplosione sono in genere diversi da quelli necessari per limitare il rischio relativo all’incendio, per cui i luoghi con pericolo di esplosione non sono necessariamente ambienti a maggior rischio in casi d’incendio. Se i due pericoli coesistono, possono sommarsi le prescrizioni.
Essi sono disciplinati da apposita normativa e devono essere considerati come luoghi a pericolo di esplosione di cui all'art. 5 del DPR 462/2001.
________
CEI 64-8/7 (2021)
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari
…
751 Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio
751.01 Campo d’applicazione
Le prescrizioni della presente Sezione si applicano agli ambienti che presentano in caso d’incendio un rischio maggiore di quello che presentano gli ambienti ordinari (751.03). Esse sono integrative delle prescrizioni contenute nei Capitoli 42, 43, 46, 52, 53, 6.5 ed hanno il fine di ridurre al minimo anche in questi ambienti la probabilità che l’impianto elettrico sia causa d’innesco e di propagazione di incendi.
Per i requisiti degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di esplosivi o sostanze infiammabili in qualunque stato fisico e per i luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri combustibili, si rimanda alle Norme CEI specifiche del CT 31.
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Commento
751.01
I provvedimenti per evitare il pericolo di esplosione sono in genere diversi da quelli necessari per limitare il rischio relativo all’incendio, per cui i luoghi con pericolo di esplosione non sono necessariamente ambienti a maggior rischio in casi d’incendio. Se i due pericoli coesistono, possono sommarsi le prescrizioni.
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Le seguenti definizioni sono tratte dalla regolamentazione del Ministero dell’Interno
751.02 Definizioni
a) Carico d’incendio: Potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali. Limitatamente agli elementi strutturali di legno, è possibile considerarne il contributo tenendo conto del fatto che gli stessi devono altresì garantire la conseguente resistenza al fuoco. Tale contributo deve essere determinato tramite consolidati criteri di interpretazione del fenomeno. Il carico di incendio è espresso in MJ; convenzionalmente 1 MJ è assunto pari all’energia sviluppata da 0,057 kg di legna equivalente.
b) Carico d’incendio specifico: Carico di incendio riferito all ‘unità di superficie lorda di piano, in MJ/m2.
c) Carico d’incendio specifico di progetto: Carico d’incendio specifico corretto in base ai parametri indicatori del rischio di incendio del compartimento antincendio e dei fattori relativi alle misure antincendio presenti. Esso costituisce la grandezza di riferimento per le valutazioni della resistenza al fuoco delle opere da costruzione.
d) Classe di resistenza al fuoco: Intervallo di tempo espresso in minuti, definito in base al carico di incendio specifico di progetto, durante il quale il compartimento antincendio garantisce la resistenza al fuoco. È riferita ad una curva di incendio nominale.
e) Materiale (combustibile): Materiale (o materiali variamente associati) che può (o possono) partecipare alla combustione in dipendenza della propria natura chimica e delle effettive condizioni di messa in opera per l’utilizzazione.
NOTA
per quanto riguarda i prodotti da costruzione ed i materiali soggetti a classificazione di reazione al fuoco, si considerano combustibili quelli non appartenenti alla Classe 0 di reazione al fuoco secondo D.M. 26-06-1984 o alla classe A1 secondo DM 10 marzo 2005. Per le prove di combustibilità degli altri materiali si può fare riferimento alle norme ISO 1182 e ISO 1716.
f) Compartimento antincendio (o compartimento): parte dell’opera da costruzione organizzata per rispondere alle esigenze della sicurezza in caso di incendio e delimitata da prodotti o elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l’azione del fuoco e per un dato intervallo di tempo, la resistenza al fuoco. Qualora non sia prevista alcuna compartimentazione, si intende che il compartimento coincida con l’intera opera da costruzione.
g) Volume del materiale combustibile: Volume occupato dal materiale combustibile presente e da quello la cui presenza è prevista, tenendo conto dell‘utilizzazione dell‘ambiente, delle reali delimitazioni di deposito e di quelle di spandimento sia allo stato liquido sia allo stato solido non compatto (per es. fibre o trucioli) provocate dalle lavorazioni, dal convogliamento e dalle manipolazioni o anche da guasti e rotture del sistema di contenimento dovute ad eventi non catastrofici.
h) Canalizzazione: sistemi di tubi, sistemi di canali o sistemi di passerelle
751.03 Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio
751.03.1 Generalità
La valutazione del rischio di incendio non rientra nello scopo della presente Norma.
Le prescrizioni della presente Sezione si applicano ai luoghi specificati in 751.03.2, 751.03.3 e 751.03.4.
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Commento
751.03.1
La valutazione del rischio di incendio costituisce uno dei dati di progetto. Il progettista elettrico, acquisita la valutazione del rischio, classifica gli ambienti sulla base dell’Allegato 51A del Capitolo 51.
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751.03.2
Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l’elevato danno ad animali e cose
Tali ambienti sono individuati nella seguente Tabella:
Tabella 751.03.2 (rif. Tabella 51A)
Codice | Descrizione |
BD2 | Luoghi caratterizzati da bassa densità di affollamento, difficoltà di evacuazione Es: fabbricati di altezza elevata |
BD3 | Luoghi caratterizzati da alta densità di affollamento, facilità di evacuazione |
BD4 | Luoghi caratterizzati da alta densità di affollamento, difficoltà di evacuazione Per es: Fabbricati di altezza elevata aperti al pubblico, quali hotel, ospedali, case di riposo/simili |
NOTA
Fatti salvi gli esiti della valutazione dei rischi di incendio secondo la normativa vigente, le attività di cui al DPR 151/2011 punti 41, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 78 e i luoghi classificati a rischio di incendio “elevato” secondo DM 10/03/1998, rientrano in una delle classificazioni indicate in Tabella
751.03.3
Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio in quanto costruiti con materiali combustibili.
Tali ambienti sono individuati nella seguente Tabella:
Tabella 751.03.3 (rif. Tabella 51A)
Codice | Descrizione |
CA2 | Fabbricati costruiti prevalentemente in materiali combustibili |
NOTA
Fermo restando le eventuali disposizioni emanate dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco per le attività soggette a controllo di prevenzione incendi, rientrano in tale categoria di rischio i fabbricati realizzati con strutture portanti combustibili suscettibili di essere innescati da un guasto elettrico di componenti e apparecchi direttamente installati a contatto con le stesse strutture. I fabbricati con strutture portanti in materiale combustibile rivestite con materiali in classe di reazione al fuoco A1 non rientrano nella classificazione indicata in Tabella.
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Commento
751.03.3
Ai fini della suscettibilità di innesco da parte dei componenti e degli apparecchi deve essere fatto riferimento alle istruzioni dei fabbricanti. A tal fine si rimanda alle indicazioni di cui ai paragrafi 422 e 559
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751.03.4
Ambienti a maggior rischio in caso di incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito.
Tali ambienti sono individuati nella seguente Tabella
Tabella 751.03.4 (rif. Tabella 51A)
Codice | Descrizione |
BE2 | Fabbricati adibiti allo stoccaggio/lavorazione di materiali combustibili in quantità rilevanti |
NOTA
Sono da classificare come BE2 i compartimenti antincendio/fabbricati con carico d’incendio specifico di progetto qfd > 450 MJ/m
751.04
Criteri di esecuzione degli impianti elettrici negli ambienti a maggior rischio in caso d’incendio
Ai fini della protezione contro l’incendio, gli impianti elettrici devono essere conformi alle prescrizioni integrative che seguono.
Quando in un ambiente sussistono le condizioni per ricadere in più di un gruppo di ambiente tra quelli di cui in 751.03.2, 751.03.3 e 751.03.4, le prescrizioni integrative seguenti per gli impianti elettrici si sommano.
I gradi di protezione IP precisati in questo articolo devono venire rispettati anche se l’apparecchiatura è alimentata da circuiti SELV.
751.04.1
Prescrizioni comuni di protezione contro l’incendio per i componenti elettrici escluse le condutture
Le seguenti misure vanno adottate in tutti i gruppi di ambienti considerati in 751.03, tenendo conto delle indicazioni di cui in 751.04.4 e 751.04.5
751.04.1.1
Nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio possono essere impiegati tutti i sistemi di distribuzione disciplinati alla Sezione 312 con le seguenti limitazioni
- Non è ammesso il transito e l’utilizzo di sistemi TN-C, a meno che la separazione del neutro dal conduttore di protezione non avvenga a monte del fabbricato alimentato o attraversato.
- Per evitare l’apertura automatica dei circuiti al verificarsi del primo guasto a terra è possibile impiegare il sistema di distribuzione IT purché la segnalazione di guasto rilevata dal dispositivo di controllo dell’isolamento (IMD), dimensionato secondo le indicazioni di cui all’art.538.1.3, sia rinviata ad un posto permanentemente presidiato con personale esperto.
...
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 17.10.2021 | CEI 64-8/7 Sez. 7.5.1 (2021) | Certifico Srl |
0.0 | 18.08.2021 | --- | Certifico Srl |
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