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Luoghi MA.R.C.I.: Norma e Classificazione

ID 5442 | | Visite: 67012 | Documenti impianti riservatiPermalink: https://www.certifico.com/id/5442

Luoghi MARCI CEI 64 8 7 2024

Luoghi MA.R.C.I.: Norma e Classificazione  / Update CEI 64-8 ed. 9a 2024

ID 5442 | Rev. 2.0 del 15.10.2024 

CEI 64-8 ed. 9a 2024

Documento aggiornato alla nuova edizione della norma CEI 64-8 Ed. 9a (2024)

L'acronimo "MA.R.C.I." sta per "MAggior  Rischio in Caso d'Incendio" o meglio sta ad indicare i luoghi dove il rischio relativo all'incendio è maggiore che in un luogo ordinario. Nei luoghi MA.R.C.I. (in seguito MARCI), gli Impianti elettrici devono rispettare i requisiti della norma CEI 64-8/7 Sez. 7.5.1

Il Documento allegato intende fornire un quadro generale sui luoghi MARCI, dalla loro Classificazione (relativa ai luoghi di lavoro) in relazione alla Prevenzione Incendi di cui al Decreto 3 settembre 2021, e D.P.R. 151/2011 e alla Sicurezza D.Lgs. 81/2008 ed in riferimento alla norma CEI 64-8/7 Sez. 7.5.1.

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[...]

Il rischio relativo all'incendio in un luogo può essere valutato in modo qualitativo, come al solito, come funzione della probabilità P che si inneschi un incendio e dell'entità del Danno D che mediamente l'incendio può provocare in quel luogo; danno anche alle cose, ma soprattutto alle persone: f (P,D)

Non è fissato un limite convenzionale, il rischio è valutato non con calcoli analitici.

Nei luoghi MARCI, per la progettazione e l’esecuzione degli impianti elettrici, si applicano le prescrizioni della sezione 751 della norma CEI 64-8/7.

La Rev. 00 del Documento era in riferimento al D.M. 10 Marzo 1998, ora abrogato, punto 1.4.4 - Classificazione del livello di rischio di incendio, riporta le modalità per la classificazione del livello di rischio incendio di un luogo di lavoro.

Abrogazione DM 10 Marzo 1998

Il Decreto 3 settembre 2021 "Decreto Minicodice", all. 4 c. 2 abroga il DM 10 Marzo 1998 dalla data della sua entrata in vigore il 29 Ottobre 2022.

Con il D.M. 10 Marzo 1998 sulla base della valutazione dei rischi era possibile classificare il rischio di incendio dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso in: basso, medio o elevato, nel dettaglio:

A) Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso
Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

B) Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio
Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti  sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio medio.
...
9.3 ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:
a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 (abrogato dal D.P.R. 151/2011) e nelle tabelle A e B annesse al DPR n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.

C) Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato
Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui:
- per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.

Dall’entrata in vigore del Decreto 3 settembre 2021 la classificazione in Rischio di incendio basso, alto e medio dei luoghi di lavoro di cui al DM 10 Marzo 1998 non è più prevista.

Con l’entrata in vigore del Decreto 3 settembre 2021 la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali dovrà essere effettuata in particolare in accordo con gli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

Decreto 3 settembre 2021

Art. 2. Valutazione dei rischi di incendio

1. La valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio costituiscono parte specifica del documento di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. La valutazione dei rischi di incendio è effettuata in conformità ai criteri indicati nell’art. 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, «Protezione da atmosfere esplosive», del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 3. Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

 1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.

 2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell’allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato.

 3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.

 4. Per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.

[…]

Allegato I

1. Campo di applicazione

1. Il presente allegato stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.

2. Ai fini dell’applicazione del presente allegato, sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

a) con affollamento complessivo ≤100 occupanti;

Nota
Per attività non soggette si intendono quelle attività non ricomprese nell’elenco dell’Allegato I al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011.

Nota
Per occupanti si intendono le persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività.

b) con superficie lorda complessiva ≤1000 m2;
c) con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
d) ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;

Nota
Generalmente, per quantità significative di materiali combustibili si intende qf > 900 MJ/m2.

e) ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

[…]

Nel Decreto 2 settembre 2021 sono definiti tre livelli di rischio attività ai fini della formazione lavoratori, il punto 3.2.2 (attività di Livello 3) è preso a riferimento dalla CEI 64-8/7, punto 751.03.2, di cui alla nota:

NOTA Fatti salvi gli esiti della valutazione dei rischi di incendio secondo la normativa vigente, le attività di cui al DPR 151/2011 punti 41, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 78 e i luoghi di Livello 3 di rischio secondo 3.2.2 Decreto 2 settembre 2021 rientrano in una delle classificazioni indicate in Tabella 751.03.2.

Decreto 2 settembre 2021 / Livelli di rischio attività ai fini formazione lavoratori e CEI 64-8/7 p. 751.03.2

3.2.2 Attività di livello 3

1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:

a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
j) alberghi con oltre 200 posti letto;
k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 3 (FOR o AGG).

[…]

D.P.R. 151/2011

Luoghi a maggior rischio d'incendio e Attività soggette

Seguendo questa classificazione, in genere sono considerati MARCI le attività rientranti nel D.P.R. 151/2011.

Quindi, in breve sintesi, gli ambienti dove si svolgono le attività elencate nel D.P.R. 151/2011 sono considerati ambienti a maggior rischio in caso di incendio. 

In generale, gli ambienti dove non si svolgono le attività elencate nel D.P.R. 151/2011 non sono ambienti a maggior rischio in caso di incendio; tuttavia, essi possono essere ambienti a maggiori rischio in caso di incendio se si verificano le condizioni di cui in 751.03.1, ad esempio luoghi soggetti a specifiche prescrizioni dei VV.F.

Si veda in seguito alcuni casi particolari.

Luoghi Luoghi a maggior rischio di incendio e luoghi ATEX

I luoghi di lavoro ove lavorazione e materiali comportano pericoli di esplosione o specifici rischi di incendi in particolare nelle attività elencate nel D.P.R. 151/2011 secondo i criteri delle rispettive RT o DM 3 agosto 2015 e secondo la zonizzazione ATEX luoghi di lavoro di cui al Titolo XI e Allegato XLIX del D.Lgs. 81/2008, sono generalmente luoghi MARCI (anche se non necessariamente - CEI 64/8/7 Nota 751.01).

La norma CEI 64-8/7 (2024)

751 Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio

751.01 Campo d’applicazione

Le prescrizioni della presente Sezione si applicano agli ambienti che presentano in caso d’incendio un rischio maggiore di quello che presentano gli ambienti ordinari (751.03). Per i requisiti degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di esplosivi o sostanze infiammabili in qualunque stato fisico e per i luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri combustibili, si rimanda alle Norme CEI specifiche del CT 31.

La sezione 751 della CEI 64-8/7, definisce 3 tipi di ambienti MARCI in relazione alla causa che determina il maggiore rischio:

751.03.2 Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l’elevato danno ad animali e cose

Tali ambienti sono individuati nella seguente Tabella:

Tab 751 03 2

Tabella 751.03.2 (rif. Tabella 51A)

NOTA Fatti salvi gli esiti della valutazione dei rischi di incendio secondo la normativa vigente, le attività di cui al DPR 151/2011 punti 41, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 78 e i luoghi di Livello 3 di rischio secondo 3.2.2 Decreto 2 settembre 2021 rientrano in una delle classificazioni indicate in Tabella.

751.03.3 Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio in quanto costruiti con materiali combustibili

Tali ambienti sono individuati nella seguente Tabella:

Tab  751 03 3

Tabella 751.03.3 (rif. Tabella 51A)

NOTA Fermo restando le eventuali disposizioni emanate dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco per le attività soggette a controllo di prevenzione incendi, rientrano in tale categoria di rischio i fabbricati realizzati con strutture portanti combustibili suscettibili di essere innescati da un guasto elettrico di componenti e apparecchi direttamente installati a contatto con le stesse strutture. I fabbricati con strutture portanti in materiale combustibile rivestite con materiali in classe di reazione al fuoco A1 non rientrano nella classificazione indicata in Tabella.

Commento

751.03.3 Ai fini della suscettibilità di innesco da parte dei componenti e degli apparecchi deve essere fatto riferimento alle istruzioni dei fabbricanti. A tal fine si rimanda alle indicazioni di cui ai paragrafi 422 e 559

751.03.4 Ambienti a maggior rischio in caso di incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito

Tali ambienti sono individuati nella seguente Tabella:

Tab  751 03 4

Tabella 751.03.4 (rif. Tabella 51A)

NOTA Sono da classificare come BE2 i compartimenti antincendio/fabbricati con carico d’incendio specifico di progetto qfd > 450 MJ/m2.

Carico di incendio e Classe compartimento

Secondo quanto stabilito dalla Circolare 14 Settembre 1961 n. 91, la quantità di materiale combustibile era notevole se la classe del compartimento era maggiore di 30, ovvero se:

q x k > 15 kg (di legna equivalente) = 277 MJ/m²

dove:
q = carico di incendio specifico;
k = fattore di riduzione in base alla valutazione del rischio.
(Con la pubblicazione del Decreto 9 Marzo 2007, che ha sostituito la Circolare 14 Settembre 1961 n. 91, la classe del compartimento è 30 quando il carico di incendio specifico è > 300 MJ/m²).

Si può quindi affermare che il limite per la definizione rigorosa di “Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito di detti materiali” è aumentato da 277 MJ/m² a 450 MJ/m².

Classificazione luogo MARCIO

Al fine di definire le caratteristiche dell’impianto elettrico, detti ambienti sono raggruppati come indicato in 751.03.2751.03.3 e 751.03.4.

751.03.2 Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l’elevato danno ad animali e cose

751.03.3 Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio in quanto costruiti con materiali combustibili

751.03.4 Ambienti a maggior rischio in caso di incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito

Possono essere considerati ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile gli ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di detti materiali, quando il carico d’incendio specifico di progetto è superiore a 450 MJ/m2, vedere D.M. 9 marzo 2007.

Figura 1 fonti normative luogo MARCIO

* Decreto 3 settembre 2021 Allegato I p.1 2 “sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i requisiti aggiuntivi da 2a a 2f."
Per gli ambienti di cui all’’Allegato I del Decreto 3 settembre 2021 non si applica generalmente la norma CEI 64-8/7 perché luoghi a rischio basso di incendio. Tuttavia, l’esclusione dell’applicazione della norma ai luoghi con rischio di incendio basso può essere fatta solo dopo avere esaminato i parametri della norma stessa. Ad esempio, in riferimento al punto “751.03.4 Ambienti a maggior rischio in caso di incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito” della norma tecnica CEI 64-8/7 l’applicazione è prevista per ambienti con carico d’incendio specifico di progetto qfd (valore di progetto) > 450 MJ/m2, mentre il Decreto 3 settembre 2021 per quantità significative di materiali combustibili intende qf (valore nominale) > 900 MJ/m2. Pertanto, è necessario valutare l’applicazione della norma, come luogo MARCIO, mettendo in relazione i due valori di qf e qfd. (
requisito 2c - Nota)

** Attività di livello 3. Nello specifico per “751.03.2 Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l’elevato danno ad animali e cose”, in accordo alla norma CEI 64-8/7. Fatti salvi gli esiti della valutazione dei rischi di incendio secondo la normativa vigente, le attività di cui al DPR 151/2011 punti 41, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 78 e i luoghi di Livello 3 di rischio secondo 3.2.2 Decreto 2 settembre 2021 rientrano in una delle classificazioni indicate in Tabella 751.03.2 della CEI 64-8/7.

Fig. 1 - Fonti normative da cui individuare il luogo MARCIO

Casi particolari - Esempi

1) Luogo dove si svolge un'attività non soggetta a D.P.R. 151/2011 ma luogo MARCIO

Se in base alla valutazione del rischio, un'attività non è soggetta a D.P.R. 151/2011 può essere luogo MARCIO, ad esempio quelle attività ricomprese in 751.03.3 (strutture combustibili portanti)

2) Luogo compreso nelle attività di cui al D.P.R. 151/2011 "ordinario" ma luogo NON MARCIO

Es.: Attività 54  "Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti" senza materiale combustibile in quantità apprezzabile "può" essere considerato un luogo non MARCIO.

3) Luogo compreso nelle attività di cui al D.P.R. 151/2011 "ordinario" ma luogo NON MARCIO

Es.: Attività n. 74 "Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW",  in assenza di sostanze combustibili, "può" essere considerato un luogo non MARCIO.

4) Luogo con pericolo di esplosione

Nota 751.01
I provvedimenti per evitare il pericolo di esplosione sono in genere diversi da quelli necessari per limitare il rischio relativo all’incendio, per cui i luoghi con pericolo di esplosione non sono necessariamente  ambienti a  maggior rischio in casi d’incendio.  Se i due pericoli coesistono, possono sommarsi le prescrizioni.

Essi sono disciplinati da apposita normativa e devono essere considerati come luoghi a pericolo di esplosione di cui all'art. 5 del DPR 462/2001.

[...]

Estratto norma CEI 64-8/7 (2024) (in rosso le novità)

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari


751 Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio


751.01 Campo d’applicazione

Le prescrizioni della presente Sezione si applicano agli ambienti che presentano in caso d’incendio un rischio maggiore di quello che presentano gli ambienti ordinari (751.03).

Per i requisiti degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di esplosivi o sostanze infiammabili in qualunque stato fisico e per i luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri combustibili, si rimanda alle Norme CEI specifiche del CT 31.

Commento

751.01 I provvedimenti per evitare il pericolo di esplosione sono in genere diversi da quelli necessari per limitare il rischio relativo all’incendio, per cui i luoghi con pericolo di esplosione non  sono  necessariamente  ambienti  a  maggior  rischio  in  casi  d’incendio. Se i due pericoli coesistono, possono sommarsi le prescrizioni.

[...]

751.04.1 Prescrizioni comuni di protezione contro l’incendio per i componenti elettrici escluse le condutture

Le seguenti misure vanno adottate in tutti i gruppi di ambienti considerati in 751.03, tenendo conto delle indicazioni di cui in 751.04.4 e 751.04.5

751.04.1.1 Nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio possono essere impiegati tutti i sistemi di distribuzione disciplinati alla Sezione 312 con le seguenti limitazioni:

- Non è ammesso l’utilizzo di sistemi TN-C, a meno che la separazione del neutro dal conduttore di protezione non avvenga a monte del fabbricato alimentato o attraversato.
- È consentito il transito di sistemi TN-C solo se:

- - le condutture impiegate sono quelle di cui all’Articolo 751.04.2.7 e:
- - venga installato un dispositivo di sezionamento del conduttore PEN azionabile solo mediante comando sotto chiave, accessibile al personale di soccorso la cui apertura avvenga non prima del sezionamento di tutto l’impianto a valle sotteso.

- Per evitare l’apertura automatica dei circuiti al verificarsi del primo guasto a terra è possibile impiegare il sistema di distribuzione IT purché la segnalazione di guasto rilevata dal dispositivo di controllo dell’isolamento (IMD), dimensionato secondo le indicazioni di cui all’art.538.1.3, sia rinviata a un posto permanentemente presidiato con personale istruito sulla procedura da adottare.

[...]

751.6.5 Verifiche periodiche

751.6.5.2.1 Frequenza della verifica periodica

La frequenza della verifica periodica degli impianti elettrici di cui alla presente Sezione deve essere determinata in funzione del tipo di impianto e delle apparecchiature, del loro uso e funzionamento, della frequenza e della qualità della manutenzione, delle influenze esterne a cui l’impianto è soggetto.

In ogni caso, l’intervallo di tempo massimo tra le verifiche periodiche deve essere non superiore a quanto di seguito riportato:

- Impianto elettrico: 2 anni
- Circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza: 6 mesi

Devono essere tenuti in considerazione i risultati e le raccomandazioni di precedenti rapporti.

NOTA Quando non è disponibile alcun precedente rapporto, è necessario un controllo più approfondito.

...

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Decreto 3 settembre 2021
Decreto 2 settembre 2021
Certifico Srl
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