Modello Autocertificazione rischio ROA | Giustificata
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Modello Autocertificazione rischio ROA | Giustificata
ID 9451 | 08.11.2019
Costituisce esperienza condivisa che talune sorgenti di radiazioni ottiche, nelle corrette condizioni d’impiego, non danno luogo ad esposizioni tali da presentare rischi per la salute e la sicurezza. In questi casi è giustificato non dover procedere ad una valutazione del rischio più dettagliata.
Richiamato che inizialmente occorre sempre individuare (censire) ogni sorgente di radiazione ottica artificiale, il termine “giustificazione” riportato dal legislatore nell’art.181, comma 3, si riferisce a tutte quelle situazioni espositive per le quali non è necessario effettuare un approfondimento della valutazione ricorrendo in particolare a misurazioni. L'approfondimento della valutazione è necessario, comunque, in tutti quei casi di esposizione a ROA i cui effetti negativi non possono essere ragionevolmente esclusi.
Tale "Autocertificazione", rientra sempre in un processo valutativo (giustificato), dovrà essere sottoscritta dal Datore di Lavoro e da eventuali altri soggetti partecipi alla valutazione ed allegata al Documento di Valutazione dei Rischi di cui Art. 28 c.2. (Fig. 1).
Se ai sensi dell'Art. 181 c.3 il Datore di Lavoro può ritenere che non si debba procedere alle prescrizioni dell'Art. 216, la Valutazione del rischio ROA “dettagliata” (misurata/calcolata) può non essere effettuata.
Fig. 1 Valutazione rischio ROA
D.Lgs. 81/2008
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Titolo VIII AGENTI FISICI
Capo I Disposizioni generali
... Art. 181. Valutazione dei rischi
1. Nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.
2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.
3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione dei rischi è riportata sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata.
Sono giustificabili tutte le apparecchiature che emettono radiazione ottica non coerente classificate nella categoria 0 secondo lo standard UNI EN 12198:2009), così come le lampade e i sistemi di lampade, anche a LED, classificate nel gruppo “Esente” dalla norma CEI EN 62471:2009.
Esempio di sorgenti di gruppo “Esente” sono l’illuminazione standard per uso domestico e di ufficio, i monitor dei computer, i display, le fotocopiatrici, le lampade e i cartelli di segnalazione luminosa. Sorgenti analoghe, anche in assenza della suddetta classificazione, nelle corrette condizioni di impiego si possono “giustificare”.
Sorgenti sicure
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Illuminazione fluorescente montata a soffitto con diffusori sopra le lampade
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Schermi di computer o simili
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Illuminazione fluorescente compatta montata a soffitto
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Proiettore fluorescente compatto
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Trappole per insetti UVA
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Proiettore alogeno al tungsteno montato a soffitto
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Illuminazione specifica per la zona di lavoro con lampada al tungsteno (incluse le lampadine a spettro solare)
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Lampade al tungsteno montate a soffitto
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Lampade al tungsteno montate a soffitto
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Fotocopiatrici
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Attrezzatura di presentazione con lavagna interattiva
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Indicatori a LED
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Assistenti digitali personali
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Freccia, stop, retromarcia e antinebbia
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Lampade per flash fotografici
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Riscaldatori radianti sospesi a gas
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Illuminazione stradale
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Tabella 1: Sorgenti che producono esposizioni insignificanti e che possono essere considerate “sicure”.
Sorgenti
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Condizioni di utilizzo sicuro
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Illuminazione fluorescente montata a soffitto senza diffusori sopra le lampade
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Sicura con livelli normali di illuminazione da lavoro (≈ 600 lux)
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Proiettori ad alogenuro metallico/al mercurio ad alta pressione
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Sicuri se la copertura frontale di vetro è integra e non si trova nella linea di vista.
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Proiettori da tavolo
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Sicuri se non si guarda il fascio
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Luce nera UVA a bassa pressione
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Sicura se non si trova nella linea di vista
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Qualsiasi dispositivo laser di «classe 1» (secondo la norma EN 60825-1)
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Sicuro se la copertura è integra. Potrebbe non essere sicuro se la copertura viene rimossa
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Qualsiasi prodotto del «gruppo esente» (secondo la norma EN 62471)
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Sicuro se non si trova nella linea di vista. Potrebbe non essere sicuro se la copertura viene rimossa
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Proiettori dei veicoli
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Sicuri se si evita lo sguardo prolungato diretto intra-fascio
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Per le altre sorgenti occorrerà effettuare una valutazione del rischio più approfondita.
FAQ ufficiali e Norma
FAQ Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA)
5.01 - Come ci si deve comportare in caso di lavorazioni che espongono al rischio di radiazioni ottiche naturali?
5.02 - Cosa sono e dove sono presenti, sono prodotte o vengono utilizzate le ROA nei luoghi di lavoro?
5.03 - Da quando il Capo V del Titolo VIII del DLgs.81/2008 è pienamente in vigore?
5.04 - Quali sono i rischi per la salute e la sicurezza che si vogliono prevenire?
5.05 - Quali caratteristiche deve avere il “personale adeguatamente qualificato” che effettua la valutazione del rischio?
5.06 - Come si può effettuare la valutazione del rischio di esposizione alle ROA?
5.07 - Quali sono le condizioni nelle quali la valutazione del rischio può concludersi con la “giustificazione” secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione più dettagliata?
5.08 - È disponibile un elenco di situazioni lavorative che devono essere certamente valutate?
5.09 - Quali fonti sono utilizzabili per la valutazione del rischio ? 5.10 - Come gestire la valutazione del rischio per i soggetti particolarmente sensibili?
5.11 - In quali casi e con quali modalità i fabbricanti sono tenuti a fornire informazioni sui livelli di emissione di ROA?
5.12 - Ai fini della valutazione del rischio, è sempre necessario misurare e/o calcolare?
5.13 - Come si effettua la valutazione dei livelli di esposizione senza eseguire misure?
5.14 - Come si effettua la valutazione dei livelli di esposizione eseguendo misure?
5.15 - Quali sono le specifiche indicazioni per le misurazioni di esposizioni a sorgenti pulsate di radiazioni coerenti e non coerenti?
5.16 - Come interpretare i valori limite presenti nelle Tabelle dell’Allegato XXXVII del DLgs.81/2008?
5.17 - Quali sono le tipologie degli strumenti di misura e qual è la periodicità della taratura?
5.18 - Quali misure tecniche e organizzative adottare all’esito della valutazione?
5.19 - Quali sono i criteri di scelta dei DPI per la protezione degli occhi e del viso da radiazioni ottiche?
5.20 - Alla luce delle indicazioni del Capo V, Titolo VIII, DLgs.81/2008 come deve essere strutturata e che cosa deve riportare la Relazione Tecnica?
5.21 - Quando far partire la informazione / formazione?
5.22 - Quali sono i contenuti della informazione e formazione dei lavoratori?
5.23 - Quando è necessario far partire la sorveglianza sanitaria?
5.24 - Quali sono i soggetti particolarmente sensibili al rischio?
5.25 - Qual è il ruolo della segnaletica e della delimitazione delle aree?
5.26 - Quali sono le ricadute della legislazione sulla prevenzione e protezione dai rischi delle ROA sui DUVRI e sui PSC/POS?
5.27 - Quali sono le norme principali citate in questo documento?
_Re
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Per effettuare la valutazione del rischio di esposizione alle ROA lo schema di flusso consigliato è il seguente:
- Conoscenza delle sorgenti: è necessario preliminarmente censire le sorgenti ROA (attenzione a non limitarsi a consultare inventari spesso non correttamente aggiornati) ed acquisirne i dati forniti dai fabbricanti o, in loro assenza, da documenti tecnici o lavori presenti in Letteratura che trattano sorgenti analoghe. Utilizzare, ove disponibile, la classificazione delle sorgenti secondo le norme tecniche specifiche o la conformità a standard tecnici, può consentire la “giustificazione” che permette di non effettuare una valutazione approfondita del rischio in quanto trascurabile (vedi Punto 5.07), ovvero di stabilire direttamente (senza effettuare misurazioni - vedi Punto 5.13) il superamento o meno dei valori limite.
- Conoscenza delle modalità espositive: tutte le attività che comportano o possono comportare l’impiego di sorgenti ROA devono essere censite e conosciute a fondo; in particolare devono essere individuate le tipologie di sorgenti, le modalità di impiego ed i luoghi in cui sono operanti, acquisendo, se possibile, i “layout” o le planimetrie dove sono installate le sorgenti. Per potere valutare i lavoratori a rischio e la loro effettiva esposizione è importante acquisire anche i tempi, le distanze e le modalità di esposizione per le sorgenti non coerenti, mentre per quelle laser è importante verificare anche eventuali riflessioni
- Esecuzione di calcoli: partendo dai dati forniti dal fabbricante, dai dati di letteratura o dai valori misurati, mediante appositi calcoli si ottengono le grandezze necessarie al confronto con i valori limite (es.: dall’irradianza spettrale fornita dal costruttore o misurata, si stima l’irradianza efficace).
- Confronto con i valori limite: i risultati acquisiti dalle fasi precedenti (dai dati dei produttori, dai dati di bibliografia, da misure strumentali o da calcoli) devono essere confrontati con i valori limite previsti nell’Allegato XXXVII del DLgs.81/2008 per stabilire il possibile superamento o meno di tali valori. Utili riferimenti per la conduzione della valutazione del rischio da ROA non coerenti sono presenti nell’allegato A delle norme UNI EN 14255-1 e UNI EN 14255-2. Tale approccio può essere esteso alla valutazione del rischio da radiazioni laser che ha valido riferimento anche nella norma CEI EN 60825-1 e nelle guide per l’utilizzatore (CEI 76 fascicolo 3849R e fascicolo 3850R per le varie applicazioni) e nella norma CEI 76-6 (identica alla IEC 60825-8:2006) fascicolo 12150E sulle problematiche nelle applicazioni mediche.
5.07 - Quali sono le condizioni nelle quali la valutazione del rischio può concludersi con la “giustificazione” secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione più dettagliata?
Costituisce esperienza condivisa che talune sorgenti di radiazioni ottiche, nelle corrette condizioni d’impiego, non danno luogo ad esposizioni tali da presentare rischi per la salute e la sicurezza. In questi casi è giustificato non dover procedere ad una valutazione del rischio più dettagliata. Richiamato che inizialmente occorre sempre individuare (censire) ogni sorgente di radiazione ottica artificiale (vedi Punto 5.06), il termine “giustificazione” riportato dal legislatore nell’art.181, comma 3, si riferisce a tutte quelle situazioni espositive per le quali non è necessario effettuare un approfondimento della valutazione. D’altra parte l’approfondimento della valutazione è necessario in tutti quei casi di esposizione a ROA i cui effetti negativi non possono essere ragionevolmente esclusi. Sono giustificabili tutte le apparecchiature che emettono radiazione ottica non coerente classificate nella categoria 0 secondo lo standard UNI EN 12198-1:2009, così come le lampade e i sistemi di lampade, anche a LED, classificate nel gruppo “Esente” dalla norma CEI EN 62471:2009. Esempio di sorgenti di gruppo “Esente” sono l’illuminazione standard per uso domestico e di ufficio, i monitor dei computer, i display, le fotocopiatrici, le lampade e i cartelli di segnalazione luminosa. Sorgenti analoghe, anche in assenza della suddetta classificazione, nelle corrette condizioni di impiego si possono “giustificare”.
Sicurezza del macchinario - Valutazione e riduzione dei rischi generati dalle radiazioni emesse dal macchinario - Parte 1: Principi generali
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7 REQUISITI
7.1 Classficazione delle macchine in base ai livelli di emissione di radiazìoni
In funzione del livello di emissione di radiazioni, il fabbricante deve assegnare alla macchina una categoria di emissione di radiazioni. In conformità al prospetto 2, sono considerate tre categorie.
La relazione fra il livello di emissione di radiazioni e la categoria di emissione di radiazioni è definita nell'appendice B per ogni tipo di radiazione.
Categoria | Restrizioni e misure di protezione | Informazioni e addestramento |
0 | Nessuna restrizione | Nessuna informazione necessaria |
1 | Restrizioni: possono essere necessarie limitazione dell'accesso e misure di protezione | Informazioni su pericoli, rischi ed effetti secondari |
2 | Restrizioni speciali e misure di protezione sono essenziali | Informazioni su pericoli, rischi ed effetti secondari; addestramento può essere necessario |
Prospetto 2 - Classificazione delle macchine in base ai livelli di emissione di radiazioni
L'assegnazione della categoria di emissione di radiazioni deve essere effettuata per le fasi di messa a punto, di funzionamento e di pulizia relative all'utilizzo della macchina.
Questo deve essere eseguito per tutti i tipi di emissioni di radiazioni. Il fabbricante deve prendere in considerazione che le emissioni di radiazioni possono variare con il cambiamento delle condizioni ambientali o operative e dei cicli di lavoro della macchina. La categoria complessiva per la macchina è quella con il numero più alto fra le categorie determinate per tutti i diversi tipi di emissione di radiazioni durante le fasi di messa a punto, funzionamento e pulizia relative all'utilizzo della macchina
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Titolo VIII AGENTI FISICI
Capo V
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali
Art. 213. Campo di applicazione
1. Il presente capo stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare, dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.
Art. 214. Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono per:
a) radiazioni ottiche: tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 ¯Fm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse:
1) radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm);
2) radiazioni visibili : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm;
3) radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 mm);
b) laser (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione): qualsiasi dispositivo al quale si possa far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d'onda delle radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di emissione stimolata controllata;
c) radiazione laser: radiazione ottica prodotta da un laser;
d) radiazione non coerente: qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser;
e) valori limite di esposizione: limiti di esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute conosciuti;
f) irradianza (E) o densità di potenza: la potenza radiante incidente per unità di area su una superficie espressa in watt su metro quadrato (W m-2);
g) esposizione radiante (H): integrale nel tempo dell'irradianza espresso in joule su metro quadrato (J m-2);
h) radianza (L): il flusso radiante o la potenza per unità d'angolo solido per unità di superficie, espressa in watt su metro quadrato su steradiante (W m-2 sr-1);
i) livello: la combinazione di irradianza, esposizione radiante e radianza alle quali è esposto un lavoratore.
Art. 215. Valori limite di esposizione
1. I valori limite di esposizione per le radiazioni incoerenti sono riportati nell'allegato XXXVII, parte I.
2. I valori limite di esposizione per le radiazioni laser sono riportati nell'allegato XXXVII, parte II.
Art. 216. Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi
1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori. La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo rispetta le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser, le raccomandazioni della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti. Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, fino a quando non saranno disponibili norme e raccomandazioni adeguate dell'Unione europea, il datore di lavoro adotta le buone prassi individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro o, in subordine, linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate. In tutti i casi di esposizione, la valutazione tiene conto dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se contemplate da pertinenti direttive comunitarie di prodotto.
2. Il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolare attenzione ai seguenti elementi:
a) il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
b) i valori limite di esposizione di cui all'articolo 215;
c) qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;
d) qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche foto-sensibilizzanti;
e) qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco;
f) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
g) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;
h) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;
i) sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
l) una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe;
m) le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti direttive comunitarie.
3. Il datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi deve precisare le misure adottate previste dagli articoli 217 e 218.
Art. 217. Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi
1. Se la valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), mette in evidenza che i valori limite d'esposizione possono essere superati, il datore di lavoro definisce e attua un programma d'azione che comprende misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che l'esposizione superi i valori limite, tenendo conto in particolare:
a) di altri metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche;
b) della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute;
d) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e del livello dell'esposizione;
g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale;
h) delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.
2. In base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 216, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino i valori limite di esposizione devono essere indicati con un'apposita segnaletica.
Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse è limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile.
3. Il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio.
Art. 218. Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. La sorveglianza sanitaria è effettuata con l'obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute, nonché prevenire effetti a lungo termine negativi per la salute e rischi di malattie croniche derivanti dall'esposizione a radiazioni ottiche.
2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 182 e di quanto previsto al comma 1, sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite di cui all'articolo 215.
3. Laddove i valori limite sono superati, oppure sono identificati effetti nocivi sulla salute:
a) il medico o altra persona debitamente qualificata comunica al lavoratore i risultati che lo riguardano. Il lavoratore riceve in particolare le informazioni e i pareri relativi al controllo sanitario cui dovrebbe sottoporsi dopo la fine dell'esposizione;
b) il datore di lavoro è informato di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto professionale.
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