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Circolare VVF n. 9533 del 4 luglio 2022

ID 17196 | | Visite: 1741 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/17196

Circolare VVF n  9533 del 4 luglio 2022

Circolare VVF n. 9533 del 4 luglio 2022 / Strutture sanitarie: porte tagliafuoco

ID 17196 | 28.07.2022 / In allegato Circolare VVF

Oggetto: Strutture sanitarie - chiarimenti interpretativi sul verso di apertura delle porte da usare in caso di esodo progressivo e sui requisiti delle porte tagliafuoco.

Per opportuna conoscenza, si informa che, a seguito di due quesiti sulla sicurezza in caso di incendio delle strutture sanitarie, pervenuti alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, dato il loro interesse generale, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti:

1. Verso di apertura delle porte tra compartimenti adiacenti

Il quesito posto, nel premettere che:
a) Il DM 18.9.2002 al punto 4.10 ed il DM 19.3.2015 al punto 16.10 prescrivono che ogni piano debba essere servito da almeno due uscite;
b) Il DM 18.9.2002 e il DM 19.3.2015 prevedono l’esodo orizzontale progressivo (modalità di esodo in cui i degenti che si trovano nel compartimento interessato dal principio di incendio sono spostati in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l’incendio non sia stato estinto o fino a che non diventi necessario procedere ad una successiva evacuazione verso luogo sicuro), richiama l’attenzione sul fatto che in entrambi i decreti non è specificato il verso di apertura delle porte di comunicazione tra i compartimenti realizzati ai fini dell’esodo orizzontale progressivo.

Ciò premesso, si ritiene opportuno chiarire che ai fini citati valgono come riferimento le specifiche misure previste nel Codice di prevenzione incendi (S.4.9.2 Esodo orizzontale progressivo) anche per le strutture progettate secondo i citati decreti.

2. Porte tagliafuoco e loro soglie

Il quesito riguarda i casi di posa in opera di porte tagliafuoco in presenza di pavimenti che non possiedono il requisito di incombustibilità. In particolare, è stato chiesto se è possibile individuare condizioni tali da mantenere in opera tali prodotti dimostrando che non sono inficiate le prestazioni del prodotto stesso e, di conseguenza, i requisiti di sicurezza dell’attività.

Al riguardo si premette che anche per le porte tagliafuoco è vigente l’obbligo di verificare che le modalità di posa in opera siano coerenti con le condizioni di prova del prototipo certificato e omologato e che anche le variazioni delle soglie rispetto ai prototipi provati comportano la perdita di conformità.

Nel contesto descritto, si ritiene opportuno precisare che, qualora la variazione della soglia sia tale da presentare una configurazione ancora conforme alla norma tecnica e con prestazione almeno pari a quella del prototipo certificato e omologato, l'adozione della variazione può considerarsi legittima in virtù del principio di proporzionalità. Si ritiene, inoltre che, qualora l'avvenuto accertamento della variazione sia riscontrato secondo le modalità previste dall’art. 4 del DM 21/06/2004, la variazione suddetta si configuri come modifica non sostanziale.

Pertanto, nel caso di porte tagliafuoco con soglia combustibile aventi prestazioni al fuoco non inferiori al prototipo che è stato certificato e omologato con soglia incombustibile, il mantenimento è autorizzato se oggetto di una apposita asseverazione, da parte di un tecnico abilitato, sottoscritta sulla base dei risultati di prova desunti dal certificato e rapporto di prova.

A scopo informativo, infine, si fa presente che:

a) l’accertamento è attestato con l’emissione di un corrispondente certificato, secondo le modalità previste dall’art. 4 del DM 21/06/2004, posto a supporto dell’asseverazione concernente la prestazione (relativa a requisiti almeno pari a quella del prototipo certificato e omologato);
b) le prove vanno condotte e differenziate tenendo conto della tipologia di materiale della porta, della presenza e delle dimensioni delle finestrature, degli accessori presenti, del tipo di fissaggio alla costruzione di supporto, della costruzione di supporto, del tipo di pavimentazione presente in corrispondenza della soglia, distinta sulla base della classificazione europea per pavimenti che la contraddistingue e del campo di applicazione diretto previsto dal citato decreto 21/06/2004.

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Fonte: VVF

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